Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/06/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 419/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Impusino
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/05/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/06/2008 in LO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 2 part II, serie A anno 2008) e che dall'unione sono nate le figlie (9/12/2008), (19/11/2013) e Persona_1 Per_2 Per_3
(11/04/2017), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati rispettandosi e senza interferire ognuno nella vita dell'altro; saranno liberi di fissare la loro residenza ed il loro domicilio ove riterranno opportuno compatibilmente con gli obblighi derivanti dalla legge e dai presenti accordi;
2. Le figlie minori , Persona_4 Per_5
e verranno affidate
[...] Persona_6
Romano n. 28 (concessa in comodato d'uso gratuito dal IG.
, padre del ricorrente). Persona_7
3. Il IG. potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi Parte_1 la settimana, senza giorni ed orari prestabiliti, compatibilmente con le eIGenze scolastiche della prole e diritto di pernottamento in favore del padre nel weekend a settimane alterne (dal pomeriggio di sabato alla sera di Domenica).
Il IG. ha già lasciato la casa familiare e ha fissato la propria Pt_1 dimora in Polistena in Via Matrice 14.
Durante l'estate le figlie trascorreranno due periodi di 10 giorni con il padre, da determinarsi in accordo tra i genitori entro il 1 Luglio. In difetto di accordo si indicano, sin d'ora, le seguenti date:
Durante il mese di Luglio dal giorno 1 al giorno 10;
Durante il mese di Agosto dal giorno 1 al giorno 10;
Tutte le spese concernenti il periodo di vacanza trascorso dai minori con il padre saranno a carico del padre;
Durante le festività natalizie i minori trascorreranno giorni (3) con il padre, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di
Capodanno;
Durante le festività pasquali trascorreranno invece giorni (1) con il padre, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua;
Anche la festività di Ferragosto seguirà il principio dell'alternanza annuale;
4. Il IG. verserà mensilmente alla IG.ra , a titolo Pt_1 Parte_2 di “assegno di mantenimento” l'importo di € 750,00, (euro 250,00 per il mantenimento di ciascuna figlia), da corrispondere mediante versamento su conto corrente alla stessa intestato, recante IBAN
[...], e ciò entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, con decorrenza dal mese di Aprile 2025.
Il tutto con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
Il IG. autorizza inoltre la IG.ra ad incassare Pt_1 Parte_2
l'assegno unico familiare per intero, rinunciando alla propria quota in favore della moglie;
Tutte le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse delle figlie minori, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%; I finanziamenti in corso relativo all'acquisto del sistema di depurazione dell'acqua e dell'aspirapolvere sono a carico esclusivamente del IG. ; Parte_1
5. I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei figli minori su entrambi i passaporti dei coniugi.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 17/06/2008 in
LO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 2 part I, serie A anno
2008) e che dall'unione sono nate le figlie (9/12/2008), Persona_1 Per_2
(19/11/2013) e (11/04/2017). Per_3
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
6. I coniugi vivranno separati rispettandosi e senza interferire ognuno nella vita dell'altro; saranno liberi di fissare la loro residenza ed il loro domicilio ove riterranno opportuno compatibilmente con gli obblighi derivanti dalla legge e dai presenti accordi;
7. Le figlie minori , Persona_4 Per_5
e verranno affidate
[...] Persona_6 congiuntamente al padre ed alla madre e continueranno ad abitare, unitamente alla IG.ra , nella casa di via Teresa Napoli Parte_2
Romano n. 28 (concessa in comodato d'uso gratuito dal IG.
, padre del ricorrente). Persona_7
8. Il IG. potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi Parte_1 la settimana, senza giorni ed orari prestabiliti, compatibilmente con le eIGenze scolastiche della prole e diritto di pernottamento in favore del padre nel weekend a settimane alterne (dal pomeriggio di sabato alla sera di Domenica).
Il IG. ha già lasciato la casa familiare e ha fissato la propria Pt_1 dimora in Polistena in Via Matrice 14.
Durante l'estate le figlie trascorreranno due periodi di 10 giorni con il padre, da determinarsi in accordo tra i genitori entro il 1 Luglio. In difetto di accordo si indicano, sin d'ora, le seguenti date:
Durante il mese di Luglio dal giorno 1 al giorno 10;
Durante il mese di Agosto dal giorno 1 al giorno 10;
Tutte le spese concernenti il periodo di vacanza trascorso dai minori con il padre saranno a carico del padre;
Durante le festività natalizie i minori trascorreranno giorni (3) con il padre, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di
Capodanno;
Durante le festività pasquali trascorreranno invece giorni (1) con il padre, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua;
Anche la festività di Ferragosto seguirà il principio dell'alternanza annuale;
9. Il IG. verserà mensilmente alla IG.ra , a titolo Pt_1 Parte_2 di “assegno di mantenimento” l'importo di € 750,00, (euro 250,00 per il mantenimento di ciascuna figlia), da corrispondere mediante versamento su conto corrente alla stessa intestato, recante IBAN
[...], e ciò entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, con decorrenza dal mese di Aprile 2025.
Il tutto con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
Il IG. autorizza inoltre la IG.ra ad incassare Pt_1 Parte_2
l'assegno unico familiare per intero, rinunciando alla propria quota in favore della moglie;
Tutte le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse delle figlie minori, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%;
I finanziamenti in corso relativo all'acquisto del sistema di depurazione dell'acqua e dell'aspirapolvere sono a carico esclusivamente del IG. ; Parte_1
10. I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei figli minori su entrambi i passaporti dei coniugi.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di conIGlio del 4 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola