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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 833/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Nicola Rivilli ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, in Via Cluverio n. 28, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Palermo in Via
Laurana 59, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, con l' Avv.to Maria Adelaide che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in notar di Persona_1
Fiumicino.
- resistente -
Oggetto: pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.03.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso che:
- in data 22.03.2022, aveva presentato domanda di pensione di reversibilità essendo invalido al 100% dei coniugi e , Persona_2 Controparte_2 nonché convivente con quest'ultima al momento del decesso avvenuto in data
08.10.2021 e titolare della pensione n. 20001101 cat.: SO.;
- convocato a visita medica in data 25.05.2022, con comunicazione del
09.06.2022, l' aveva respinto la domanda con la seguente motivazione CP_1
“non risultano righe contributive in favore della dante causa”;
- proposto ricorso al Comitato Provinciale il 30.09.2022, lo stesso veniva CP_1
respinto con delibera del 24.11.2022.
Concludeva, quindi, con la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale e CP_3
contestando , nel merito, la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Deduceva, in particolare, che con provvedimento del 09/06/2022 la domanda era stata rigettata con la seguente motivazione “Non risultano righe contributive in favore del dante causa. La pensione indiretta, invero, spetta al familiare superstite laddove
l'assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero
5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso”, il tutto avallato dall'estratto conto “afferente la posizione previdenziale di effettivamente privo di stringhe Controparte_2
contributive”.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
17.12.2024 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Mette conto premettere che, a mente di quanto disposto dall'art. 13 del Regio Decreto
Legge del 14/04/1939 - N. 636: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) , e b) , spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Ciò premesso, le condizioni volute dalla legge per beneficiare della pensione di reversibilità sono dunque:
1) Lo stato di infermità dell'istante che comporti per lo stesso l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
2) la titolarità di pensione da parte del genitore defunto;
3) la vivenza a carico del genitore assicurato alla data del decesso di quest'ultimo.
Ebbene, nella fattispecie in esame, manca – anzitutto – il requisito di cui al numero 2, avendo l comprovato che il genitore del ricorrente non fruiva di alcuna pensione CP_1
“diretta” bensì - a sua volta – della pensione di reversibilità (all.6 fascicolo parte resistente).
Non solo, ma l' ha anche contestato che il ricorrente vivesse “a carico” della CP_1
madre . Controparte_2
Ebbene, al riguardo è necessario rilevare che tale prova deve essere fornita in uno con l'atto introduttivo del giudizio, producendo contestualmente la documentazione necessaria, ovvero articolando i necessari mezzi istruttori e che “Nel rito del lavoro,
l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto
l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte” (Cassazione civile , sez. lav. , 27/10/2020
, n. 23605). Nel caso di specie, per quanto concerne il requisito della vivenza a carico (che, come già chiarito, doveva essere provato nel ricorso introduttivo, dovendosi ritenere tardive sia la successiva documentazione prodotta che le istanze istruttorie), “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria dei soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (nella specie, il requisito della vivenza a carico non era stato oggetto di alcuna allegazione essendo stato depositato esclusivamente il certificato di morte della madre ed uno stato di famiglia da cui risultava, peraltro, la presenza, nel nucleo familiare, anche del marito della madre della ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento.”
(Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2021, n. 41548). Ancora, “La l. n. 218 del 1952, art.
13, nel testo sostituito dalla l. n. 903 del 1965, art. 22, per effetto del rinvio operato al
r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti,
i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa;
tale requisito, della cd. vivenza a carico, va interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente.” (Cassazione civile, sez. VI,
22/10/2020, n. 23058).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, atteso che la documentazione prodotta
(certificato di residenza e stato di famiglia) non prova il sostentamento in maniera continuativa da parte del cuius.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento. Il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni per il diritto all'esonero in caso di soccombenza di cui all'art. 152 dd. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite dell' . CP_1
Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 17.12.2024 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c..
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 833/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maurizio Nicola Rivilli ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, in Via Cluverio n. 28, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Palermo in Via
Laurana 59, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, con l' Avv.to Maria Adelaide che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in notar di Persona_1
Fiumicino.
- resistente -
Oggetto: pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.03.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso che:
- in data 22.03.2022, aveva presentato domanda di pensione di reversibilità essendo invalido al 100% dei coniugi e , Persona_2 Controparte_2 nonché convivente con quest'ultima al momento del decesso avvenuto in data
08.10.2021 e titolare della pensione n. 20001101 cat.: SO.;
- convocato a visita medica in data 25.05.2022, con comunicazione del
09.06.2022, l' aveva respinto la domanda con la seguente motivazione CP_1
“non risultano righe contributive in favore della dante causa”;
- proposto ricorso al Comitato Provinciale il 30.09.2022, lo stesso veniva CP_1
respinto con delibera del 24.11.2022.
Concludeva, quindi, con la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale e CP_3
contestando , nel merito, la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Deduceva, in particolare, che con provvedimento del 09/06/2022 la domanda era stata rigettata con la seguente motivazione “Non risultano righe contributive in favore del dante causa. La pensione indiretta, invero, spetta al familiare superstite laddove
l'assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero
5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso”, il tutto avallato dall'estratto conto “afferente la posizione previdenziale di effettivamente privo di stringhe Controparte_2
contributive”.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
17.12.2024 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Mette conto premettere che, a mente di quanto disposto dall'art. 13 del Regio Decreto
Legge del 14/04/1939 - N. 636: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) , e b) , spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Ciò premesso, le condizioni volute dalla legge per beneficiare della pensione di reversibilità sono dunque:
1) Lo stato di infermità dell'istante che comporti per lo stesso l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
2) la titolarità di pensione da parte del genitore defunto;
3) la vivenza a carico del genitore assicurato alla data del decesso di quest'ultimo.
Ebbene, nella fattispecie in esame, manca – anzitutto – il requisito di cui al numero 2, avendo l comprovato che il genitore del ricorrente non fruiva di alcuna pensione CP_1
“diretta” bensì - a sua volta – della pensione di reversibilità (all.6 fascicolo parte resistente).
Non solo, ma l' ha anche contestato che il ricorrente vivesse “a carico” della CP_1
madre . Controparte_2
Ebbene, al riguardo è necessario rilevare che tale prova deve essere fornita in uno con l'atto introduttivo del giudizio, producendo contestualmente la documentazione necessaria, ovvero articolando i necessari mezzi istruttori e che “Nel rito del lavoro,
l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto
l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte” (Cassazione civile , sez. lav. , 27/10/2020
, n. 23605). Nel caso di specie, per quanto concerne il requisito della vivenza a carico (che, come già chiarito, doveva essere provato nel ricorso introduttivo, dovendosi ritenere tardive sia la successiva documentazione prodotta che le istanze istruttorie), “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria dei soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (nella specie, il requisito della vivenza a carico non era stato oggetto di alcuna allegazione essendo stato depositato esclusivamente il certificato di morte della madre ed uno stato di famiglia da cui risultava, peraltro, la presenza, nel nucleo familiare, anche del marito della madre della ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento.”
(Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2021, n. 41548). Ancora, “La l. n. 218 del 1952, art.
13, nel testo sostituito dalla l. n. 903 del 1965, art. 22, per effetto del rinvio operato al
r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13, stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti,
i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (...) si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa;
tale requisito, della cd. vivenza a carico, va interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente.” (Cassazione civile, sez. VI,
22/10/2020, n. 23058).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, atteso che la documentazione prodotta
(certificato di residenza e stato di famiglia) non prova il sostentamento in maniera continuativa da parte del cuius.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento. Il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni per il diritto all'esonero in caso di soccombenza di cui all'art. 152 dd. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite dell' . CP_1
Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 17.12.2024 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c..
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo