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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 549/2020
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.549/2020, vertente
TRA
(C.F.: ), AT CA (C.F.: Parte_1 C.F._1 Pt_2
), (C.F.: ) E CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), tutti in proprio e nella qualità di eredi di Parte_4 C.F._4
, nato a [...] il [...] e deceduto il 28/07/2004, rappresentate e Persona_1 difese congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carmelo Marra (C.F.:
) - pec: e Valentina Urso (C.F.: C.F._5 Email_1
) - pec: -appellanti- C.F._6 Email_2
CONTRO
L' Controparte_1
C.F.: in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Curatolo (C.F.: ) - C.F._7 pec: -appellata- Email_3
CONTRO
1 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Paolo CP_2 CodiceFiscale_8
Crucitti (C.F.: ) - pec: C.F._9 Email_4
-appellato-
CONTRO
(P.IVA ), compagnia in Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario Liquidatore Avv. Andrea Grosso
(C.F.: pec: C.F._10 Email_5
-appellata contumace-
OGGETTO: Responsabilità sanitaria ex artt. 2043 e 2049 c.c.- appello alla Sentenza
n.105/2020 Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 21/01/2020, proc. N.R.G. 1526/2005.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in primo grado iscritta a ruolo in data 21/04/2005, parte attrice ha adito il Tribunale Contr di Reggio Calabria al fine di ottenere la condanna del al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso del avvenuto in data 28/07/2005, Persona_1 asseritamente a causa di errata diagnosi ospedaliera.
Gli attori, coniuge e figli del defunto, hanno dedotto segnatamente che in data 28/07/2009 alle ore
3.50 del mattino il era stato condotto al Pronto Soccorso dai generi e Per_1 Persona_2
, perchè lamentava vomito e dolori al petto e al braccio sinistro;
che era stato Persona_3 visitato alle ore 4.00 c.a. dal medico di turno, dott. , il quale a seguito di ECG aveva CP_2 emesso la diagnosi di "Bronchite", senza tuttavia aver svolto alcun esame strumentale, e che il medico, dopo avere somministrato al paziente una dose di Bentelan, gli aveva permesso di rientrare nella propria abitazione dimettendolo alle ore 4.10 c.a.
Tuttavia, una volta giunto nella propria abitazione successivamente alle ore 04.15 il aveva Per_1 accusato ancora i precedenti malesseri e poco dopo, nonostante l'arrivo del servizio del 118, era deceduto in casa per arresto cardiaco dovuto ad infarto acuto del miocardio.
Il decesso e la relativa causa erano stati certificati dal medico di famiglia, dott. nel referto Per_4
ISTAT, nonché dal certificato necroscopico redatto dal medico ASL dott. . Per_5
Ritenendo che la responsabilità fosse da imputare alla negligente condotta del sanitario, per non aver applicato il protocollo medico relativo ai pazienti con sintomi tipici da infarto, per non aver effettuato una corretta diagnosi, nè i necessari esami clinici strumentali allo scongiurare la presenza della summenzionata patologia, nonché per aver dimesso il paziente senza una completa diagnosi, parte Contr attrice ha citato in giudizio il al fine di sentir dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e 2049
c.c. e, dunque, la condanna dello stesso al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come meglio indicato e quantificato in atti.
Gli eredi hanno contestualmente citato in giudizio anche la Assicuratrice dell' Controparte_5
assi Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 26.5.2005 si era costituita la
[...]
2 , negando la propria legittimazione passiva per l'inesistenza di qualsiasi rapporto con gli CP_6 attori;
e chiedendo l'estromissione dal giudizio
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 07/06/2005 si è costituita L'
[...] contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in particolare rappresentando Controparte_7 che nessuna responsabilità era possibile ascrivere al sanitario, in quanto dalla disamina del diario di
PS, depositato in atti, si evinceva che il paziente veniva sottoposto a esame ECG con esito negativo, cura farmacologica all'esito della quale formulava la diagnosi di bronchite. Inoltre risultava che il paziente era stato edotto dal sanitario dell'opportunità del ricovero onde adempiere ad ulteriori accertamenti, ma aveva rifiutato il ricovero apponendo la firma sull'apposito diario, impedendo dunque ulteriori accertamenti onde giungere ad una precisa diagnosi.
Non ravvisando dunque alcun nesso di causalità tra la condotta medica ed il danno subìto dalla controparte, il GOM concludeva per il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice alle spese del giudizio, in subordine la riduzione del quantum risarcitorio richiesto ritenuto eccessivo. Ha comunque chiesto ed ottenuto di essere autorizzato a chiamare il terzo, società assicuratrice
[...]
con la quale aveva stipulato polizza per i danni causati dai proprie operatori, per essere CP_8 garantito.
Autorizzata la chiamata in giudizio della ad opera dell' CP_8 Controparte_1
l'assicuratrice si costituiva il 13.12.2005, associandosi alle difese dell'azienda garantita e ribadendo la carenza di ogni rapporto causale fra la (ritenuta) malpractice assistenziale e l'evento morte.
Concludeva per il rigetto della domanda o la riduzione del quantum risarcitorio richiesto.
Autorizzata con provvedimento del 8.2.2006 e poi del 18.10.2006 la chiamata del sanitario del PS che aveva prestato assistenza al , , questi si è costituto con memoria del Per_1 CP_2
21/02/2007 ed ha contestato integralmente le affermazioni degli attori, affermando di avere sottoposto il paziente ad esami strumentali quali ECG, nonché a terapia farmacologica;
e che nonostante fosse stato disposto il ricovero del paziente, questi lo aveva rifiutato firmando le volontarie dimissioni ed impedendo ogni approfondimento ulteriore. Ha chiesto respingersi la domanda e comunque di essere garantito dalla assicuratrice già chiamata dall' . CP_3 Controparte_1
Espletato interrogatorio formale del dr , la parte attrice ha impugnato con querela di falso il CP_2 documento - registro del PS- negando la autenticità della sottoscrizione del . Per_1
Istruita la querela di falso con prova testimoniale e TU grafologica, con sentenza 1148 del
23.9.2015 il Tribunale ha respinto la querela di falso, affermando la autografia della sottoscrizione del apposta sul registro del Pronto Soccorso. Per_1
Conclusa la parentesi incidentale, la causa principale è proseguita con l'espletamento di TU medico- legale e prova testimoniale.
Con sentenza n 105 del 21.1.2020 la domanda è stata respinta, compensando per intero le spese di lite e ponendo a carico dell' e del dr le spese della TU, stante le Controparte_1 CP_2 risultanze dell'accertamento peritale.
3 Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 02/11/2020 e hanno impugnato Pt_1 Per_1 la sentenza n. 105/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, deducendo i motivi di appello che di seguito si riportano.
Hanno contestato la decisione impugnata nella parte in cui rigettava, per difetto di legittimatio ad causam, la chiamata in causa della deducendo che "La circostanza che il rapporto CP_8 contrattuale vertesse tra la convenuta e la […] non è rilevante Controparte_1 Controparte_3 da un punto di vista sostanziale laddove per un principio di economicità degli atti processuali si chiede CP_ la salvezza della chiamata in causa della sebbene fatta dalle attrici."
Hanno contestato la decisione di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto provato il nesso di causalità tra la negligente condotta medico e l'evento morte. Segnatamente hanno evidenziato che il giudice di prime cure era incorso in un palese errore nell'interpretazione dei fatti di causa, infatti dall'esame congiunto delle summenzionate circostanze risultava provato e incontestato che il Per_1 si era presentato al PS lamentando forti dolori al petto e al braccio sinistro, con la conseguenza che la negligenza in capo al medico di turno poteva essere ravvisata "per omessa raccolta anamnestica e la mancanza di un esame obiettivo generale e mirato […] Ed anzi alla luce delle risultanze della TU
l'incapacità del Sig. di interloquire con il medico del Pronto Soccorso assume un rilievo Per_1 diverso e ancor più grave: il medico del Pronto Soccorso, in quella circostanza, avrebbe avuto l'obbligo di approfondire la raccolta anamnestica e l'esame obiettivo del paziente, sottoponendolo a tutti gli esami diagnostici del caso eventualmente anche chiedendo il consulto di uno specialista, come anche affermato dal TU.".
Hanno contestato inoltre quanto dedotto dal Tribunale in ordine alle dimissioni volontarie del
, evidenziando che "il rapporto sinallagmatico tra paziente e medico (struttura ospedaliera) è Per_1 sproporzionato e non equo, per cui qualsiasi firma apposta nel registro da parte del Signor è Per_1 da considerarsi indotta dal medico. […] Il GU di primo grado non ha tenuto conto dello squilibrio delle parti del rapporto giuridico tra paziente e medico del pronto soccorso e dell'affidamento che il paziente ha nel rivolgersi ad una struttura ospedaliera pubblica ed ai medici da questa preposti al servizio di Pronto Soccorso, secondo competenza ed adeguatezza alla funzione da svolgere.
Sicuramente il dr non ha dimostrato né l'una e nell'altra. Il G.U. disattende anche le risultanze Per_6 delle dichiarazioni testimoniali dell' ritenendole non attendibili e disattende anche le Per_3 risultanze della TU sebbene, poi, nel proseguo della parte motiva della sentenza le richiama, con evidente incongruenza logica, e solo nella misura e nella parte in cui tale dichiarazione giova a supportare il convincimento del Giudice. Né considera che, stante l'estraneità del alle Per_1 conoscenze mediche anche di base, l'atteggiamento di assoluta tranquillità del medico del Pronto
Soccorso è stato determinante nell'indurre il ed i familiari che lo accompagnavano, a ritenere Per_1 che la condizione clinica del non fosse grave e che, quindi, questi potesse far rientro a casa Per_1 tranquillamente".
In ordine alla prova del nesso di causalità gli appellanti hanno ritenuto palesi le omissioni relativamente agli interventi da eseguire in casi de quibus, censurando la scorretta e superficiale diagnosi della patologia del paziente, dovendosi in casi simili operare secondo il criterio del più probabile che non , ovvero "…se sul paziente fosse stata eseguita una visita accurata, una Per_1 anamnesi, una diagnosi e delle indagini appropriate ciò avrebbe garantito un aumento di chances di sopravvivenza, che non si traduce in una certezza di sopravvivenza. Ed è proprio ciò che è successo nel caso di specie e che costituisce oggetto di attenzione da parte della Cassazione, laddove anche nel
4 caso di un comportamento diligente e prudente del medico vi è responsabilità […] La possibilità di sopravvivenza ovvero di chances di vita non devono intendersi, quindi, come certezza della sopravvivenza del paziente rispetto all'evento malattia: l'intervento del medico non si pone, come si diceva sopra, come obbligazione di risultato, bensì come obbligazione di mezzi. Il paziente che si reca presso il Pronto Soccorso non si aspetta la salvezza bensì ripone nel medico la fiducia della buona pratica medica, ossia di trovare nel medico un professionista che applicherà tutte le proprie conoscenze professionali finalizzate al raggiungimento del ben curare il paziente che gli si affida.".
Ritenuto, dunque, provato il nesso di causalità e non ricevendo alcuna prova contraria dalle controparti relativamente ai fatti sopra menzionati, parte appellante ha concluso per la riforma integrale della sentenza e, conseguentemente, ha chiesto accertarsi la responsabilità medica con condanna degli appellati al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali così come meglio indicati in seno all'atto introduttivo.
Contr Con comparsa di risposta in appello del 13/05/2021 si è costituito il , il quale ha contestato tutto quanto ex adverso, ed ha dedotto che alcuna responsabilità poteva essere ricondotta all'operato del sanitario in quanto, all'atto di arrivo del quest'ultimo era stato immediatamente visitato, Per_1 era stato eseguito un ECG, nonché cura farmacologica a seguito della diagnosi di bronchite.
La responsabilità dell'evento doveva essere attribuita alla esclusiva condotta del paziente in quanto
"A seguito di questo primo intervento il dott. ravvisava la necessità di ricovero per effettuare CP_2 ulteriori controlli, ma il paziente rifiutava apponendo la propria firma sul registro di Pronto Soccorso
(come in atti), circostanza che ha ovviamente impedito l'esecuzione di accertamenti che avrebbero potuto consentire la formulazione di una più precisa diagnosi. Poco prudente la decisione del sig,
di rifiutare il ricovero che, come affermato a pag. 45 dell'atto di appello, esercitava la Per_1 professione di autista ATAM, "quindi privo di conoscenza ….."; proprio per tale motivo avrebbe dovuto accettare il ricovero che non può certamente essere obbligatorio!".
Per cui le dimissioni volontarie del a mezzo di autentica sottoscrizione apposta sul diario di Per_1
PS (accertata nel giudizio di querela di falso) hanno esonerato la responsabilità in capo al medico, specie in considerazione della totale assenza di elementi probatori (quali autopsia) volti ad accertare con assoluta certezza la causa del decesso, non individuata neppure utilizzando il principio del più probabile che non.
Atteso, dunque, l'assenza del nesso eziologico tra l'asserita condotta medica negligente e l'evento morte, parte appellata concludeva per l'integrale rigetto dell'appello - quindi la conferma integrale della sentenza - e, in subordine, per la riduzione degli importi richiesti ritenuti spropositati.
Con comparsa di risposta in appello del 29/09/2023 si è costituito il dott. , il quale ha CP_2 contestato quanto dedotto con l'atto di appello, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata;
ed ha concluso per la conferma integrale di questa e con la condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
Non si è costituita benché regolarmente citata, la in LCA persona del Liquidatore che CP_6 deve essere dichiarata contumace.
5 A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 12/12/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito nelle rispettive domande e precisato le conclusioni. Il Collegio ha posto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. , di cui le parti hanno profittato
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è privo di fondamento e deve essere respinto
In estrema sintesi i motivi di appello affermano:
La dichiarata carenza di legittimazione alla chiamata diretta degli attori alla Controparte_3 dell'assicuratrice dell' Controparte_1
L' affermata carenza di prova del nesso causale, posto che era incontestato che il si fosse Per_1 presentato al pronto soccorso lamentando forti dolori al petto e al braccio sinistro, con la conseguenza dell' evidente negligenza in capo all'operato del medico di turno;
Quanto dedotto dal Tribunale in ordine alle dimissioni volontarie del , evidenziando che Per_1 qualsiasi firma apposta nel registro da parte del fosse da considerare indotta dal medico;
Per_1
Essere palesi le omissioni relativamente agli interventi da eseguire in casi de quibus, censurando la scorretta e superficiale diagnosi della patologia del paziente, dovendosi in casi simili operare secondo il criterio del più probabile che non.
1) La carenza di legittimazione dei danneggiati a chiamare in giudizio l'assicuratrice della
[...]
è pacifica ed evidente, non avendo titolo i terzi estranei al contratto di assicurazione a CP_1 chiedere indennizzi direttamente alla società assicuratrice, restando del tutto eccezionali le ipotesi in cui la legge prevede la chiamata diretta dell'assicuratore da parte del terzo danneggiato (legge per la responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli ).
Il motivo è palesemente infondato, ma la contumacia della società in questa sede consente di CP_3 non regolare le spese fra gli appellanti e detta società in LCA, nulla dovendosi decidre per le spese fra queste parti
Quanto invece ai fatti di causa riguardanti gli altri motivi, in premessa:
La questione sottesa al presente giudizio deve essere inquadrata in relazione alla disciplina applicabile al momento del fatto datato 28/07/2004.
Il fatto è antecedente l'emanazione della Legge 189/2012 (cd "Legge Balduzzi"), cui è seguita in tempi ancor più recenti la legge 24 del 2017 (cd legge "Gelli-Bianco"), ovvero risale al momento in cui unanime giurisprudenza di legittimità inquadrava la responsabilità della struttura sanitaria e dei sanitari che in essa operavano all'inadempimento di un'obbligazione di natura contrattuale : "Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., e, per quanto
6 concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari,
l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c." (Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 577 del 11/01/2008).
La natura contrattuale del rapporto medico, in applicazione del principio ad esso applicabile ai sensi dell'art. 1218 c.c., comporta delle ripercussioni in ordine alla ripartizione del relativo onere probatorio, comportando in capo al paziente-danneggiato l'onere di provare il titolo, l'inadempimento ed il nesso di causalità tra la condotta medica e l'evento morte, anche sulla scorta del principio probabilistico ("… più probabile che non..").
Le peculiarità del caso concreto e gli elementi acquisiti al processo non consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra la condotta del medico ed il decesso del paziente, dante causa degli appellanti;
e nessuno dei motivi di appello scalfisce la motivazione della sentenza di primo grado, che merita conferma.
I fatti riferiti si sono svolti in un arco temporale brevissimo, inferiore ad un'ora: si richiama la successione degli eventi, così come narrati dalla parte attrice e poi appellante, che ha posto la prima manifestazione di malessere solo alle ore 3.40 del mattino del 28/07/2004 , quando la moglie Pt_1 del defunto ed odierna appellante, avrebbe chiamato i generi ed perché il Per_2 Per_3 Per_1 si sentiva male.
Non è mai stato chiarito dagli attori se il malessere del fosse stato improvviso o se si Persona_1 fosse manifestato tempo prima (e quanto ) rispetto alla telefonata ai generi.
Gli attori hanno affermato che i generi hanno subito accompagnato il , molto sofferente, al Per_1
PS , ove sarebbe giunto alle 3,50 del mattino (dieci minuti dopo la telefonata) entro i successivi 10 minuti (ore 4,00 da diario clinico del PS), quindi immediatamente sarebbe stato preso in carico e visitato dal medico di turno, dott. , il quale tra le 4.00 e le 4,15 avrebbe fatto in tempo a CP_2 visitarlo, misurargli la pressione arteriosa, ed a sottoporlo ad un elettrocardiogramma, a somministragli una fiala di Bentelan.
Gli accertamenti strumentali eseguiti in quel momento avrebbero dato esiti non anomali: la pressione arteriosa è stata registrata con valore 140/70 e l'elettrocardiogramma indicato come "normale" secondo le annotazioni riportate dal medico sul diario del pronto soccorso acquisito in atti, sul quale vi è poi annotata la diagnosi di "Bronchite con iperemia orofaringea" e la somministrazione della fiala di Bentelan.
Il diario di PS termina con la annotazione "Rifiuta ricovero- Prescrizione " e la sottoscrizione del
, a fianco della quale vi è la firma del medico dr , nello spazio dedicato nel Persona_1 CP_2 mod 10 Reg .
Gli attori già nell'atto di citazione dichiaravano che il , rientrava a casa alle ore 4,15 ma le Per_1 condizioni fisiche non miglioravano, il manifestava l'intento di tornare al Pronto Soccorso, Per_1
"ma non faceva in tempo varcare la soglia della propria abitazione che stramazzava in terra e poco dopo moriva".
7 Chiamato il servizio di emergenza del 118, era dagli addetti constatata la morte per arresto cardiaco: in citazione si indica il doc n 4 allegato che è la scheda di constatazione di morte sottoscritta dal sanitario del SS118 per "probabile arresto cardiaco" presso l'abitazione del defunto alle ore 5,09 del
28.7.2004 .
Non è stata prodotta la scheda del SS. 118 che riporta l'orario di chiamata;
ma pur ipotizzando che il
118 sia giunto in tempi brevissimi (nulla è detto però sul punto), è evidente che la morte del Per_1 era sopraggiunta entro un'ora circa dall'arrivo al PS (ore 4,00 come da diario clinico)
In un arco di tempo così breve dalla comparsa dei sintomi (di cui si ha notizia) e l'arrivo al PS,
l'incidenza del "rifiuto del ricovero" del paziente e l'allontanamento dal PS, ha frapposto un ostacolo di rilevantissima incidenza sull'accertamento del rapporto causale tra condotta del medico del Ps e decesso del paziente;
cui si aggiunge la causa ignota della morte .
Anche il prelievo di sangue per la verifica degli enzimi sintomatici dell'infarto (di cui gli attori- appellanti hanno lamentato la mancata esecuzione) se fosse effettuato, non avrebbe potuto dare alcun esito immediato, per i tempi necessari a processare il campione prelevato. Dato il pressoché immediato allontanamento del dal Ps , gli esiti sarebbero giunti dopo che il paziente era già Per_1 fuori dal Presidio medico.
Inoltre il dr nell'interrogatorio formale ha affermato che nessuna ragione avrebbe avuto di CP_2 applicare il protocollo ministeriale relativo al trattamento dell'infarto del miocardio perché il Per_1 non avrebbe presentato tale patologia a seguito dell'elettrocardiogramma.
In effetti l'esito dell'elettrocardiogramma era attestato come "normale" nel diario clinico.
L'attestazione nel diario clinico di una struttura sanitaria pubblica, così come una cartella clinica, ha valore di certificazione, e non può essere meramente contestata, ma deve essere smentita con impugnazioni adeguate (cfr Cass Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015 Il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza"; conforme Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022)
Quindi anche se il tracciato dell'elettrocardiogramma non è stato recuperato e non è stato esibito in giudizio, non può da ciò inferirsi, in difetto di solidi e contrari elementi probatori, che l'accertamento
ECG non fosse sia stato eseguito, come attestato dal medico nel diario .
Del resto che sono gli stessi attori ad ammettere l'esecuzione dell'elettrocardiogramma presso il PS
(persino il teste poco credibile nelle sue affermazioni, ammette l'effettiva esecuzione Per_3 dell'elettrocardiogramma).
Anche se le valutazioni dell'esito di esso non rientrano nella efficacia probatoria privilegiata, trattandosi di valutazioni del sanitario, non vi sono elementi utili per smentire la correttezza della ritenuta "normalità" del tracciato, peraltro accompagnata a valori pressori (145/70) non anomali, e non potendosi presumere l'incompetenza del medico nel leggere gli esiti degli esami strumentali eseguiti dallo stesso, in difetto di elementi che lo smentiscano.
8 Tanto premesso, risultano inconsistenti non solo i motivi di appello, ma indimostrate persino le circostanze dedotte a fondamento della domanda.
2) Le condizioni cliniche per le quali il fu accompagnato al PS alle 3.50 del mattino risultano Per_1 dichiarate solo dal teste inattendibile, per quanto si è detto.Il sanitario dr ha negato Per_3 CP_2 che il paziente gli avesse dichiarato di avere dolori al braccio e al petto, ma non ha dichiarato quali sintomi avrebbe lamentato . Nel diario clinico del PS si da atto di "Bronchite con iperemia orofaringea"
3) Non può neppure affermarsi che il dr abbia "mandato a casa" il o lo abbia CP_2 Per_1 rassicurato o invitato ad allontanarsi dall'Ospedale, compromettendo così la possibilità di eseguire più approfonditi accertamenti e altri tempestivi interventi.
Non si comprende da quale fonte gli appellanti traggano la regola o il principio secondo il quale qualsiasi firma apposta nel registro da parte del paziente fosse da considerare indotta dal medico;
al contrario la sottoscrizione risulta autografa . Non si può certamente presumere che la sottoscrizione apposta in Pronto Soccorso sotto la scritta "Rifiuta ricovero" non sia stata apposta consapevolmente dal paziente, in mancanza di ogni elemento che consenta di affermarlo. Neppure gli attori hanno mai affermato che prima di morire il non comprendesse cosa faceva . L' ha Per_1 Per_3 sempliceente negato che il suocero avesse firmato alcun documento in pronto soccorso.
Solo gli attori e , unico teste sentito fra coloro che sono stati presenti durante la Persona_3 permanenza del al PS (l'altro teste, , era già deceduto quando fu raccolta la prova) Per_1 Per_2 affermano che il fu indotto ad andarsene proprio dal medico.. Per_1
Ma l'attendibilità di questo teste deve essere valutata con rigore innanzitutto perché questi è il coniuge di una delle attrici, figlie del defunto, e avrebbe certamente un beneficio Parte_3 economico indiretto dall'esito positivo del giudizio risarcitorio intentato dalla moglie.
Il teste si è rivelato inattendibile, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale perché Per_3 alcune delle dichiarazioni sono state smentite da dati oggettivi e documentali acquisiti in giudizio, inficiando integralmente la credibilità delle affermazioni.
L' è stato sentito in due occasioni, all'ud del 15.5.2013 e all'ud del 6.6.2018 ; in entrambe Per_3 ha sostenuto che il dr avrebbe rassicurato il suocero invitandolo a tornare a casa. Nella prima CP_2 deposizione ha espressamente negato che il suocero fosse stato nelle condizioni di rispondere alle domande del medico, o di firmare e ha ripetutamente negato che il avesse firmato il registro Per_1 del pronto soccorso.
Invece, all'esito della querela di falso intentata su tale documento, è emersa la autografia della sottoscrizione del sottostante la dicitura, scritta chiaramente "Rifiuta ricovero". Per_1
La autenticità della sottoscrizione del non può mettersi in questa sede in discussione, stante Per_1
l'esito del (separato ed incidentale) processo per querela di falso svoltosi in primo grado, deciso con sentenza n 1148/2015 che ha concluso in tal senso, con pronuncia che non risulta impugnata e che deve ritenersi definitiva, quindi un dato di fatto non discutibile in questa sede (e per vero neppure contestato nell'appello).
9 Tale circostanza smentisce radicalmente l'attendibilità complessiva dell'unico testimone indicato ed escusso che era presente durante l'accesso al pronto soccorso.
E pur se non si volesse dar credito a quanto affermato dal dott. in sede di interrogatorio CP_2 formale del 24/09/2009 secondo il quale "Non è vero che una volta terminata la visita ho detto al che poteva ritornare a casa. Ricordo, invece, di avergli consigliato di rimanere in barella Per_1 presso il reparto di Accettazione per sottoporsi ad ulteriori indagini. Il ha, però, firmato il Per_1 registro del Pronto Soccorso e se ne è andato.", comunque si deve prendere atto che se è stato fatto sottoscrivere al il rifiuto del ricovero, il ricovero era stato proposto, e non vi ea stata una Per_1 scelta del sanitario di dimettere il paziente ( meno di non voler fondare la decisione su congetture ed ipotesi che non hanno riscontro in atti)
In presenza di tali elementi, non si giustifica, e sarebbe in contrasto con le prove e gli atti assunti in giudizio sostenere che sia stato il medico ad allontanare il paziente invece di ricoverarlo, perché sarebbe una conclusione illogica, in contrasto con i dati probanti attendibili acquisiti al processo.
Sotto tale profilo è quindi condivisibile la valutazione del Tribunale, per nulla contrastata dai rilevi degli appellanti, che assumono la contraddittorietà della motivazione, ma sottacciono o sottovalutano i fatti univoci a loro sfavorevoli appena illustrati.
Muovendo da tale presupposto, deve prendersi atto che la volontà del ha costituito Persona_1 per sé la ragione di allontanamento dall'ospedale: gli eredi non possono quindi già per questo sostenere la responsabilità della struttura sanitaria e la negligenza del medico per non avere fatto il possibile, e per non avere fatto altri approfondimenti per accertare le ragioni del malessere del paziente e salvargli la vita, posto che il paziente volontariamente ha rifiutato il ricovero era stato proposto, se è stato chiesto al paziente di sottoscrivere il rifiuto.
*
4) Ciò posto, la domanda e l'appello risultano infondati anche sotto altro profilo, ovvero per non avere gli attori ottemperato all'onere della prova che loro incombeva, ovvero per non avere provato il nesso causale intercorrente tra il comportamento del medico (nonostante la censurabilità della condotta dello stesso rilevata dalla Consulenza medico-legale) ed il decesso del , e ciò in ragione della Per_1 incertezza sulla effettiva causa della morte.
Neppure il TU incaricato in primo grado (dr ) , che nell'elaborato depositato in atti ha Per_7 dichiarato censurabile la superficiale condotta medica e l'errato l'iter diagnostico del medico del PS, ha affermato la sussistenza di causalità tra la negligenza del medico ed il decesso.
Scrive il TU nell'elaborato peritale: "L'inefficacia diagnostica deriva dal fatto che il sanitario di turno del Pronto Soccorso dell' di Reggio Calabria non ha effettuato una raccolta CP_1 anamnestica ed un esame obiettivo, non ha richiesto esami di laboratorio e strumentali, così come ci si aspetta da una postazione di Pronto Soccorso. L'inefficacia terapeutica è consequenziale al fatto che, il sanitario del Pronto Soccorso, dopo aver formulato diagnosi di bronchite, non ha prescritto un trattamento antibiotico. Pertanto, il comportamento del suddetto sanitario, nell'esercizio dell'attività
10 medica di Pronto Soccorso, si può definire negligente, ovvero non diligente […] Dalla disamina della documentazione sanitaria, non si rileva quale fosse la sintomatologia lamentata dal paziente e per la quale fosse stato trasportato presso il Pronto Soccorso;
si rileva soltanto la diagnosi (bronchite con iperemia orofaringea), l'effettuazione di un ECG, risultante nella norma (non vi è però presenza del tracciato e del relativo referto), la misurazione della pressione arteriosa che risultava essere anche nella norma (145/70), la somministrazione di terapia medica con 1 fiala di Bentelan ed, inoltre, che il paziente ha rifiutato il ricovero"; "non si comprende come il sanitario del Pronto Soccorso abbia potuto formulare la diagnosi di bronchite, allorquando non risulta essere stato effettuato sia un esame obiettivo e sia l'esecuzione di un semplice esame radiografico del torace".
Tuttavia, le summenzionate omissioni non sono risultate idonee a garantire la prova del nesso di causalità, incombente in capo a parte danneggiata, tra la condotta medica e l'evento morte, neppure sulla scorta del principio probabilistico applicabile in materia civile.
Ciò perché neppure all'esito della testimonianza del medico di famiglia del , dr Per_1 Per_4 che ne ha constatato la morte (a distanza di alcune ore dal decesso, come pare di cogliere dalla testimonianza, certamente dopo l'intervento del SS 118) è stato possibile capire quale sia stata la causa del decesso, non risultando effettuata l'autopsia, che avrebbe potuto chiarire tale causa, e avedo il affermato che la morte doveva ritenersi fruttdi arresto cardiaco, ma che l'infarto non era Per_4 affatto l'unica causa dell'arresto cardiaco (così ridimensionando la correlazione che sembrerebbe univoca a mente della certificazione redatta dal dr . Per_4
Gli unici tre certificati medici (segnatamente denominati quali all. 4, 5 e 6 in fascicolo di primo grado) non sono apparsi neppure al TU medico-legale idonei a dimostrare la reale causa del decesso.
Della "constatazione di decesso" redatta dal medico del 118 occorso alla data del decesso, deve essere esclusa alcuna valenza probatoria, atteso che tale documentazione attesta solo l'accertamento dell'assenza di parametri vitali senza nulla indicare relativamente alla causa della morte.
La documentazione redatta dal Dott. (medico di famiglia del ), ossia il certificato Per_4 Per_1
ISTAT nel quale si indicava come causa di morte un infarto del miocardio e precisamente "infarto acuto del miocardio sulla base di quanto […] riferito dai familiari" (prova per testi del 06/06/2018), dunque in assenza di alcun esame strumentale in tal senso.
Analogamente il certificato necroscopico redatto dal medico di polizia mortuaria dott. il Per_5 quale richiama per relationem quanto indicato dal dott. in seno al certificato ISTAT. Per_4
I documenti di cui sopra non risultano avere alcuna valenza probatoria se non in relazione all'effettivo decesso del , infatti la TU sul punto risulta essere coerente e logica nella parte in cui Per_1 manifesta delle perplessità su come i summenzionati medici "abbiano potuto formulare le due diagnosi, rispettivamente, di bronchite e di infarto del miocardio", in assenza, stante a quanto riportato, di "alcun elemento clinico e strumentale che abbia una correlazione causale ovvero possa giustificare una delle due diagnosi".
Tanto da indurre il TU dr a concludere < Per_7 sanitario di turno del Pronto Soccorso dell' di Reggio Calabria Controparte_1
è censurabile in ogni caso, vista l'impossibilità anche i termini probabilistici , di poter formulare una diagnosi della causa di morte di , non abbiamo elementi sufficienti per valutare, Persona_1
11 secondo il criterio del "più probabile che non" l'eventuale sussistenza di un rapporto causale e/o concausale tra l'omissione ed il decesso del paziente >>>
Proprio su tale fronte, le eccezioni mosse da parte danneggiata risultano destituite di fondamento e ampiamente smentite dallo stesso TU nel cui elaborato, in risposta alle contestazioni, ha affermato:
"Pertanto, riteniamo che sarebbe poco professionale attribuire delle percentuali statistiche di sopravvivenza senza conoscere la causa del decesso del paziente, in quanto porterebbe il TU a formulare, solo, delle valutazioni oggettive e generiche, ma prive di correlazione con il caso di specie.
[…] A motivo di ciò, il TU, ha ritenuto non esprimersi sulla causa del decesso di . Persona_1
Inoltre, quando il Dott. fa riferimento alle chance di sopravvivenza del 95%, non si comprende Per_8
a quale categoria di pazienti fa riferimento;
ovvero, quale sia la patologia presentata da questi pazienti!!! Anche in questo caso ci sembra una valutazione generica e non specifica!!!".
Non possono essere considerate sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio incombente su parte danneggiata, quanto dichiarato dal dott. in sede di prova per testi del 06/06/2018 avendo Per_4 il teste esposto, in relazione alla presenza di possibili ecchimosi all'altezza del collo del de cuius, in termini meramente ipotetici e a tratti contrastanti le cause della morte del "costituisce Per_1 certamente fattore di rischio l'ipertensione, ma non c'è automaticità tra l'una e l'altro […] l'infarto del miocardio è una delle possibili cause dell'arresto cardiaco […] l'arresto cardiaco non è necessariamente l'effetto di un infarto del miocardio […] guardando il cadavere, non è possibile fare diagnosi di infarto acuto del miocardio, perché lo stesso non si manifesta all'esterno con segni visibili
[…] se l'arresto cardiaco è stato generato da infarto, le macchie manifestano esteriormente l'uno e l'altro".
Dunque, dall'analisi del compendio probatorio, nonché sulla scorta delle operazioni peritali, non risulta essere emerso alcun elemento che possa far discendere con un certo grado di probabilità che la causa del decesso fosse da ricondurre ad un infarto del miocardio e, conseguentemente, che l'inadempimento del sanitario, consistente in un errato iter diagnostico, possa porsi in diretta conseguenza dell'evento morte, specie in considerazione del brevissimo arco temporale dei fatti di causa.
Ed è lo steso TU dr , che pur avendo censurato la condotta del medico del PS, per le carenze Per_7 diagnostiche e la superficialità, l'incompletezza , ecc, ha comunque dovuto prendre atto che "…il dato documentale non ci consente di valutare se il paziente avesse riferito o meno dei sintomi, ed anche alla luce dell'assenza di segni rilevabili dal sanitario ebbe a visitare il , lo scrivente medico- Per_1 legale non ha elementi che gli consentono di esprimere un giudizio medico-legale relativamente a quali accertamenti avrebbe dovuto espletare il sanitario del Pronto Soccorso alla strega dei sintomi…"
In altri termini anche il TU prende atto che se si escludono le affermazioni degli attori;
le deposizioni del teste (inattendibile); e le dichiarazioni meramente de relato actoris del teste Per_3
(come tali non aventi valore probatorio) non si rinviene in atti prova di quali fossero i Per_4 sintomi che accusava il e che lo indussero a recarsi a pronto soccorso . Per_1
12 Ciò senza considerare il già ricordato e decisivo repentino allontanamento del (che ha Per_1 rifiutato il ricovero solo dopo pochi minuti dalla visita in Ps) avrebbe comunque ostacolato qualsiasi ulteriore approfondimento e più accurata valutazione .
Nel caso in esame - stante l'omesso assolvimento dell'onere probatorio relativo alle condizioni iniziali del paziente recatosi al pronto soccorso al nesso di causalità , ed in raccordo con il non trascurabile elemento relativo al rifiuto al ricovero da parte del - può darsi applicazione al principio Per_1 emesso da giurisprudenza di legittimità la cui massima così recita "In tema di accertamento e di prova del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento.(Cass Sez. 3 - , Ordinanza
n. 10188 del 17/04/2025
Ed anche Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 16199 del 11/06/2024 "In materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale."
Poiché nessuna di queste indicazioni risulta rispettata, in definitiva, l'appello è privo di fondamento e deve essere rigettato, così restando assorbite le restanti questioni, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
Nonostante il totale rigetto dell'appello, i medesimo argomenti che hanno indotto il Tribunale a compensare le spese di lite del primo grado, possono richiamarsi per compensare anche quelle del Contr presente fra gli appellanti e il ed il dr stante comunque il rilevo della non corretta CP_2 condotta del medico del pronto soccorso - delineata e stigmatizzata dal TU - e considerato che la presente controversia, iniziata in primo grado nell'anno 2005 , si sottrae alla più stringente regolazione delle spese dettate dalla novella della legge 69/2009, applicabile solo alle cause iniziate in primo grado dopo il 4.7.2009 (cfr Cass Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015)
Deve infine attestarsi - ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(C.F.: ), (C.F.: Pt_1 C.F._11 Parte_5 [...]
), (C.F.: ) e (C.F.: C.F._12 Parte_3 C.F._3 Parte_4
13 ), nei confronti di C.F.: C.F._4 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.: P.IVA_1 CP_2 [...]
) e P.IVA ), C.F._8 Controparte_3 P.IVA_2 [...]
amministrativa (appellato contumace), avverso la Controparte_9
Sentenza n. 105/2020 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 18/01/2020 e pubblicata il
21/01/2020;nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 549/2020, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_10
, in persona del Liquidatore p.t.;
[...]
- rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- compensa fra le parti interamente le spese del presente grado;
- nulla per le spese con la rimasta contumace. CP_11
- attesta - ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 13 giugno 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
14
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.549/2020, vertente
TRA
(C.F.: ), AT CA (C.F.: Parte_1 C.F._1 Pt_2
), (C.F.: ) E CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), tutti in proprio e nella qualità di eredi di Parte_4 C.F._4
, nato a [...] il [...] e deceduto il 28/07/2004, rappresentate e Persona_1 difese congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carmelo Marra (C.F.:
) - pec: e Valentina Urso (C.F.: C.F._5 Email_1
) - pec: -appellanti- C.F._6 Email_2
CONTRO
L' Controparte_1
C.F.: in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Curatolo (C.F.: ) - C.F._7 pec: -appellata- Email_3
CONTRO
1 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Paolo CP_2 CodiceFiscale_8
Crucitti (C.F.: ) - pec: C.F._9 Email_4
-appellato-
CONTRO
(P.IVA ), compagnia in Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario Liquidatore Avv. Andrea Grosso
(C.F.: pec: C.F._10 Email_5
-appellata contumace-
OGGETTO: Responsabilità sanitaria ex artt. 2043 e 2049 c.c.- appello alla Sentenza
n.105/2020 Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 21/01/2020, proc. N.R.G. 1526/2005.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in primo grado iscritta a ruolo in data 21/04/2005, parte attrice ha adito il Tribunale Contr di Reggio Calabria al fine di ottenere la condanna del al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso del avvenuto in data 28/07/2005, Persona_1 asseritamente a causa di errata diagnosi ospedaliera.
Gli attori, coniuge e figli del defunto, hanno dedotto segnatamente che in data 28/07/2009 alle ore
3.50 del mattino il era stato condotto al Pronto Soccorso dai generi e Per_1 Persona_2
, perchè lamentava vomito e dolori al petto e al braccio sinistro;
che era stato Persona_3 visitato alle ore 4.00 c.a. dal medico di turno, dott. , il quale a seguito di ECG aveva CP_2 emesso la diagnosi di "Bronchite", senza tuttavia aver svolto alcun esame strumentale, e che il medico, dopo avere somministrato al paziente una dose di Bentelan, gli aveva permesso di rientrare nella propria abitazione dimettendolo alle ore 4.10 c.a.
Tuttavia, una volta giunto nella propria abitazione successivamente alle ore 04.15 il aveva Per_1 accusato ancora i precedenti malesseri e poco dopo, nonostante l'arrivo del servizio del 118, era deceduto in casa per arresto cardiaco dovuto ad infarto acuto del miocardio.
Il decesso e la relativa causa erano stati certificati dal medico di famiglia, dott. nel referto Per_4
ISTAT, nonché dal certificato necroscopico redatto dal medico ASL dott. . Per_5
Ritenendo che la responsabilità fosse da imputare alla negligente condotta del sanitario, per non aver applicato il protocollo medico relativo ai pazienti con sintomi tipici da infarto, per non aver effettuato una corretta diagnosi, nè i necessari esami clinici strumentali allo scongiurare la presenza della summenzionata patologia, nonché per aver dimesso il paziente senza una completa diagnosi, parte Contr attrice ha citato in giudizio il al fine di sentir dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e 2049
c.c. e, dunque, la condanna dello stesso al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come meglio indicato e quantificato in atti.
Gli eredi hanno contestualmente citato in giudizio anche la Assicuratrice dell' Controparte_5
assi Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 26.5.2005 si era costituita la
[...]
2 , negando la propria legittimazione passiva per l'inesistenza di qualsiasi rapporto con gli CP_6 attori;
e chiedendo l'estromissione dal giudizio
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 07/06/2005 si è costituita L'
[...] contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in particolare rappresentando Controparte_7 che nessuna responsabilità era possibile ascrivere al sanitario, in quanto dalla disamina del diario di
PS, depositato in atti, si evinceva che il paziente veniva sottoposto a esame ECG con esito negativo, cura farmacologica all'esito della quale formulava la diagnosi di bronchite. Inoltre risultava che il paziente era stato edotto dal sanitario dell'opportunità del ricovero onde adempiere ad ulteriori accertamenti, ma aveva rifiutato il ricovero apponendo la firma sull'apposito diario, impedendo dunque ulteriori accertamenti onde giungere ad una precisa diagnosi.
Non ravvisando dunque alcun nesso di causalità tra la condotta medica ed il danno subìto dalla controparte, il GOM concludeva per il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice alle spese del giudizio, in subordine la riduzione del quantum risarcitorio richiesto ritenuto eccessivo. Ha comunque chiesto ed ottenuto di essere autorizzato a chiamare il terzo, società assicuratrice
[...]
con la quale aveva stipulato polizza per i danni causati dai proprie operatori, per essere CP_8 garantito.
Autorizzata la chiamata in giudizio della ad opera dell' CP_8 Controparte_1
l'assicuratrice si costituiva il 13.12.2005, associandosi alle difese dell'azienda garantita e ribadendo la carenza di ogni rapporto causale fra la (ritenuta) malpractice assistenziale e l'evento morte.
Concludeva per il rigetto della domanda o la riduzione del quantum risarcitorio richiesto.
Autorizzata con provvedimento del 8.2.2006 e poi del 18.10.2006 la chiamata del sanitario del PS che aveva prestato assistenza al , , questi si è costituto con memoria del Per_1 CP_2
21/02/2007 ed ha contestato integralmente le affermazioni degli attori, affermando di avere sottoposto il paziente ad esami strumentali quali ECG, nonché a terapia farmacologica;
e che nonostante fosse stato disposto il ricovero del paziente, questi lo aveva rifiutato firmando le volontarie dimissioni ed impedendo ogni approfondimento ulteriore. Ha chiesto respingersi la domanda e comunque di essere garantito dalla assicuratrice già chiamata dall' . CP_3 Controparte_1
Espletato interrogatorio formale del dr , la parte attrice ha impugnato con querela di falso il CP_2 documento - registro del PS- negando la autenticità della sottoscrizione del . Per_1
Istruita la querela di falso con prova testimoniale e TU grafologica, con sentenza 1148 del
23.9.2015 il Tribunale ha respinto la querela di falso, affermando la autografia della sottoscrizione del apposta sul registro del Pronto Soccorso. Per_1
Conclusa la parentesi incidentale, la causa principale è proseguita con l'espletamento di TU medico- legale e prova testimoniale.
Con sentenza n 105 del 21.1.2020 la domanda è stata respinta, compensando per intero le spese di lite e ponendo a carico dell' e del dr le spese della TU, stante le Controparte_1 CP_2 risultanze dell'accertamento peritale.
3 Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 02/11/2020 e hanno impugnato Pt_1 Per_1 la sentenza n. 105/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, deducendo i motivi di appello che di seguito si riportano.
Hanno contestato la decisione impugnata nella parte in cui rigettava, per difetto di legittimatio ad causam, la chiamata in causa della deducendo che "La circostanza che il rapporto CP_8 contrattuale vertesse tra la convenuta e la […] non è rilevante Controparte_1 Controparte_3 da un punto di vista sostanziale laddove per un principio di economicità degli atti processuali si chiede CP_ la salvezza della chiamata in causa della sebbene fatta dalle attrici."
Hanno contestato la decisione di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto provato il nesso di causalità tra la negligente condotta medico e l'evento morte. Segnatamente hanno evidenziato che il giudice di prime cure era incorso in un palese errore nell'interpretazione dei fatti di causa, infatti dall'esame congiunto delle summenzionate circostanze risultava provato e incontestato che il Per_1 si era presentato al PS lamentando forti dolori al petto e al braccio sinistro, con la conseguenza che la negligenza in capo al medico di turno poteva essere ravvisata "per omessa raccolta anamnestica e la mancanza di un esame obiettivo generale e mirato […] Ed anzi alla luce delle risultanze della TU
l'incapacità del Sig. di interloquire con il medico del Pronto Soccorso assume un rilievo Per_1 diverso e ancor più grave: il medico del Pronto Soccorso, in quella circostanza, avrebbe avuto l'obbligo di approfondire la raccolta anamnestica e l'esame obiettivo del paziente, sottoponendolo a tutti gli esami diagnostici del caso eventualmente anche chiedendo il consulto di uno specialista, come anche affermato dal TU.".
Hanno contestato inoltre quanto dedotto dal Tribunale in ordine alle dimissioni volontarie del
, evidenziando che "il rapporto sinallagmatico tra paziente e medico (struttura ospedaliera) è Per_1 sproporzionato e non equo, per cui qualsiasi firma apposta nel registro da parte del Signor è Per_1 da considerarsi indotta dal medico. […] Il GU di primo grado non ha tenuto conto dello squilibrio delle parti del rapporto giuridico tra paziente e medico del pronto soccorso e dell'affidamento che il paziente ha nel rivolgersi ad una struttura ospedaliera pubblica ed ai medici da questa preposti al servizio di Pronto Soccorso, secondo competenza ed adeguatezza alla funzione da svolgere.
Sicuramente il dr non ha dimostrato né l'una e nell'altra. Il G.U. disattende anche le risultanze Per_6 delle dichiarazioni testimoniali dell' ritenendole non attendibili e disattende anche le Per_3 risultanze della TU sebbene, poi, nel proseguo della parte motiva della sentenza le richiama, con evidente incongruenza logica, e solo nella misura e nella parte in cui tale dichiarazione giova a supportare il convincimento del Giudice. Né considera che, stante l'estraneità del alle Per_1 conoscenze mediche anche di base, l'atteggiamento di assoluta tranquillità del medico del Pronto
Soccorso è stato determinante nell'indurre il ed i familiari che lo accompagnavano, a ritenere Per_1 che la condizione clinica del non fosse grave e che, quindi, questi potesse far rientro a casa Per_1 tranquillamente".
In ordine alla prova del nesso di causalità gli appellanti hanno ritenuto palesi le omissioni relativamente agli interventi da eseguire in casi de quibus, censurando la scorretta e superficiale diagnosi della patologia del paziente, dovendosi in casi simili operare secondo il criterio del più probabile che non , ovvero "…se sul paziente fosse stata eseguita una visita accurata, una Per_1 anamnesi, una diagnosi e delle indagini appropriate ciò avrebbe garantito un aumento di chances di sopravvivenza, che non si traduce in una certezza di sopravvivenza. Ed è proprio ciò che è successo nel caso di specie e che costituisce oggetto di attenzione da parte della Cassazione, laddove anche nel
4 caso di un comportamento diligente e prudente del medico vi è responsabilità […] La possibilità di sopravvivenza ovvero di chances di vita non devono intendersi, quindi, come certezza della sopravvivenza del paziente rispetto all'evento malattia: l'intervento del medico non si pone, come si diceva sopra, come obbligazione di risultato, bensì come obbligazione di mezzi. Il paziente che si reca presso il Pronto Soccorso non si aspetta la salvezza bensì ripone nel medico la fiducia della buona pratica medica, ossia di trovare nel medico un professionista che applicherà tutte le proprie conoscenze professionali finalizzate al raggiungimento del ben curare il paziente che gli si affida.".
Ritenuto, dunque, provato il nesso di causalità e non ricevendo alcuna prova contraria dalle controparti relativamente ai fatti sopra menzionati, parte appellante ha concluso per la riforma integrale della sentenza e, conseguentemente, ha chiesto accertarsi la responsabilità medica con condanna degli appellati al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali così come meglio indicati in seno all'atto introduttivo.
Contr Con comparsa di risposta in appello del 13/05/2021 si è costituito il , il quale ha contestato tutto quanto ex adverso, ed ha dedotto che alcuna responsabilità poteva essere ricondotta all'operato del sanitario in quanto, all'atto di arrivo del quest'ultimo era stato immediatamente visitato, Per_1 era stato eseguito un ECG, nonché cura farmacologica a seguito della diagnosi di bronchite.
La responsabilità dell'evento doveva essere attribuita alla esclusiva condotta del paziente in quanto
"A seguito di questo primo intervento il dott. ravvisava la necessità di ricovero per effettuare CP_2 ulteriori controlli, ma il paziente rifiutava apponendo la propria firma sul registro di Pronto Soccorso
(come in atti), circostanza che ha ovviamente impedito l'esecuzione di accertamenti che avrebbero potuto consentire la formulazione di una più precisa diagnosi. Poco prudente la decisione del sig,
di rifiutare il ricovero che, come affermato a pag. 45 dell'atto di appello, esercitava la Per_1 professione di autista ATAM, "quindi privo di conoscenza ….."; proprio per tale motivo avrebbe dovuto accettare il ricovero che non può certamente essere obbligatorio!".
Per cui le dimissioni volontarie del a mezzo di autentica sottoscrizione apposta sul diario di Per_1
PS (accertata nel giudizio di querela di falso) hanno esonerato la responsabilità in capo al medico, specie in considerazione della totale assenza di elementi probatori (quali autopsia) volti ad accertare con assoluta certezza la causa del decesso, non individuata neppure utilizzando il principio del più probabile che non.
Atteso, dunque, l'assenza del nesso eziologico tra l'asserita condotta medica negligente e l'evento morte, parte appellata concludeva per l'integrale rigetto dell'appello - quindi la conferma integrale della sentenza - e, in subordine, per la riduzione degli importi richiesti ritenuti spropositati.
Con comparsa di risposta in appello del 29/09/2023 si è costituito il dott. , il quale ha CP_2 contestato quanto dedotto con l'atto di appello, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata;
ed ha concluso per la conferma integrale di questa e con la condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
Non si è costituita benché regolarmente citata, la in LCA persona del Liquidatore che CP_6 deve essere dichiarata contumace.
5 A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 12/12/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito nelle rispettive domande e precisato le conclusioni. Il Collegio ha posto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. , di cui le parti hanno profittato
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è privo di fondamento e deve essere respinto
In estrema sintesi i motivi di appello affermano:
La dichiarata carenza di legittimazione alla chiamata diretta degli attori alla Controparte_3 dell'assicuratrice dell' Controparte_1
L' affermata carenza di prova del nesso causale, posto che era incontestato che il si fosse Per_1 presentato al pronto soccorso lamentando forti dolori al petto e al braccio sinistro, con la conseguenza dell' evidente negligenza in capo all'operato del medico di turno;
Quanto dedotto dal Tribunale in ordine alle dimissioni volontarie del , evidenziando che Per_1 qualsiasi firma apposta nel registro da parte del fosse da considerare indotta dal medico;
Per_1
Essere palesi le omissioni relativamente agli interventi da eseguire in casi de quibus, censurando la scorretta e superficiale diagnosi della patologia del paziente, dovendosi in casi simili operare secondo il criterio del più probabile che non.
1) La carenza di legittimazione dei danneggiati a chiamare in giudizio l'assicuratrice della
[...]
è pacifica ed evidente, non avendo titolo i terzi estranei al contratto di assicurazione a CP_1 chiedere indennizzi direttamente alla società assicuratrice, restando del tutto eccezionali le ipotesi in cui la legge prevede la chiamata diretta dell'assicuratore da parte del terzo danneggiato (legge per la responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli ).
Il motivo è palesemente infondato, ma la contumacia della società in questa sede consente di CP_3 non regolare le spese fra gli appellanti e detta società in LCA, nulla dovendosi decidre per le spese fra queste parti
Quanto invece ai fatti di causa riguardanti gli altri motivi, in premessa:
La questione sottesa al presente giudizio deve essere inquadrata in relazione alla disciplina applicabile al momento del fatto datato 28/07/2004.
Il fatto è antecedente l'emanazione della Legge 189/2012 (cd "Legge Balduzzi"), cui è seguita in tempi ancor più recenti la legge 24 del 2017 (cd legge "Gelli-Bianco"), ovvero risale al momento in cui unanime giurisprudenza di legittimità inquadrava la responsabilità della struttura sanitaria e dei sanitari che in essa operavano all'inadempimento di un'obbligazione di natura contrattuale : "Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., e, per quanto
6 concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari,
l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c." (Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 577 del 11/01/2008).
La natura contrattuale del rapporto medico, in applicazione del principio ad esso applicabile ai sensi dell'art. 1218 c.c., comporta delle ripercussioni in ordine alla ripartizione del relativo onere probatorio, comportando in capo al paziente-danneggiato l'onere di provare il titolo, l'inadempimento ed il nesso di causalità tra la condotta medica e l'evento morte, anche sulla scorta del principio probabilistico ("… più probabile che non..").
Le peculiarità del caso concreto e gli elementi acquisiti al processo non consentono di ritenere provato il nesso di causalità tra la condotta del medico ed il decesso del paziente, dante causa degli appellanti;
e nessuno dei motivi di appello scalfisce la motivazione della sentenza di primo grado, che merita conferma.
I fatti riferiti si sono svolti in un arco temporale brevissimo, inferiore ad un'ora: si richiama la successione degli eventi, così come narrati dalla parte attrice e poi appellante, che ha posto la prima manifestazione di malessere solo alle ore 3.40 del mattino del 28/07/2004 , quando la moglie Pt_1 del defunto ed odierna appellante, avrebbe chiamato i generi ed perché il Per_2 Per_3 Per_1 si sentiva male.
Non è mai stato chiarito dagli attori se il malessere del fosse stato improvviso o se si Persona_1 fosse manifestato tempo prima (e quanto ) rispetto alla telefonata ai generi.
Gli attori hanno affermato che i generi hanno subito accompagnato il , molto sofferente, al Per_1
PS , ove sarebbe giunto alle 3,50 del mattino (dieci minuti dopo la telefonata) entro i successivi 10 minuti (ore 4,00 da diario clinico del PS), quindi immediatamente sarebbe stato preso in carico e visitato dal medico di turno, dott. , il quale tra le 4.00 e le 4,15 avrebbe fatto in tempo a CP_2 visitarlo, misurargli la pressione arteriosa, ed a sottoporlo ad un elettrocardiogramma, a somministragli una fiala di Bentelan.
Gli accertamenti strumentali eseguiti in quel momento avrebbero dato esiti non anomali: la pressione arteriosa è stata registrata con valore 140/70 e l'elettrocardiogramma indicato come "normale" secondo le annotazioni riportate dal medico sul diario del pronto soccorso acquisito in atti, sul quale vi è poi annotata la diagnosi di "Bronchite con iperemia orofaringea" e la somministrazione della fiala di Bentelan.
Il diario di PS termina con la annotazione "Rifiuta ricovero- Prescrizione " e la sottoscrizione del
, a fianco della quale vi è la firma del medico dr , nello spazio dedicato nel Persona_1 CP_2 mod 10 Reg .
Gli attori già nell'atto di citazione dichiaravano che il , rientrava a casa alle ore 4,15 ma le Per_1 condizioni fisiche non miglioravano, il manifestava l'intento di tornare al Pronto Soccorso, Per_1
"ma non faceva in tempo varcare la soglia della propria abitazione che stramazzava in terra e poco dopo moriva".
7 Chiamato il servizio di emergenza del 118, era dagli addetti constatata la morte per arresto cardiaco: in citazione si indica il doc n 4 allegato che è la scheda di constatazione di morte sottoscritta dal sanitario del SS118 per "probabile arresto cardiaco" presso l'abitazione del defunto alle ore 5,09 del
28.7.2004 .
Non è stata prodotta la scheda del SS. 118 che riporta l'orario di chiamata;
ma pur ipotizzando che il
118 sia giunto in tempi brevissimi (nulla è detto però sul punto), è evidente che la morte del Per_1 era sopraggiunta entro un'ora circa dall'arrivo al PS (ore 4,00 come da diario clinico)
In un arco di tempo così breve dalla comparsa dei sintomi (di cui si ha notizia) e l'arrivo al PS,
l'incidenza del "rifiuto del ricovero" del paziente e l'allontanamento dal PS, ha frapposto un ostacolo di rilevantissima incidenza sull'accertamento del rapporto causale tra condotta del medico del Ps e decesso del paziente;
cui si aggiunge la causa ignota della morte .
Anche il prelievo di sangue per la verifica degli enzimi sintomatici dell'infarto (di cui gli attori- appellanti hanno lamentato la mancata esecuzione) se fosse effettuato, non avrebbe potuto dare alcun esito immediato, per i tempi necessari a processare il campione prelevato. Dato il pressoché immediato allontanamento del dal Ps , gli esiti sarebbero giunti dopo che il paziente era già Per_1 fuori dal Presidio medico.
Inoltre il dr nell'interrogatorio formale ha affermato che nessuna ragione avrebbe avuto di CP_2 applicare il protocollo ministeriale relativo al trattamento dell'infarto del miocardio perché il Per_1 non avrebbe presentato tale patologia a seguito dell'elettrocardiogramma.
In effetti l'esito dell'elettrocardiogramma era attestato come "normale" nel diario clinico.
L'attestazione nel diario clinico di una struttura sanitaria pubblica, così come una cartella clinica, ha valore di certificazione, e non può essere meramente contestata, ma deve essere smentita con impugnazioni adeguate (cfr Cass Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015 Il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza"; conforme Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022)
Quindi anche se il tracciato dell'elettrocardiogramma non è stato recuperato e non è stato esibito in giudizio, non può da ciò inferirsi, in difetto di solidi e contrari elementi probatori, che l'accertamento
ECG non fosse sia stato eseguito, come attestato dal medico nel diario .
Del resto che sono gli stessi attori ad ammettere l'esecuzione dell'elettrocardiogramma presso il PS
(persino il teste poco credibile nelle sue affermazioni, ammette l'effettiva esecuzione Per_3 dell'elettrocardiogramma).
Anche se le valutazioni dell'esito di esso non rientrano nella efficacia probatoria privilegiata, trattandosi di valutazioni del sanitario, non vi sono elementi utili per smentire la correttezza della ritenuta "normalità" del tracciato, peraltro accompagnata a valori pressori (145/70) non anomali, e non potendosi presumere l'incompetenza del medico nel leggere gli esiti degli esami strumentali eseguiti dallo stesso, in difetto di elementi che lo smentiscano.
8 Tanto premesso, risultano inconsistenti non solo i motivi di appello, ma indimostrate persino le circostanze dedotte a fondamento della domanda.
2) Le condizioni cliniche per le quali il fu accompagnato al PS alle 3.50 del mattino risultano Per_1 dichiarate solo dal teste inattendibile, per quanto si è detto.Il sanitario dr ha negato Per_3 CP_2 che il paziente gli avesse dichiarato di avere dolori al braccio e al petto, ma non ha dichiarato quali sintomi avrebbe lamentato . Nel diario clinico del PS si da atto di "Bronchite con iperemia orofaringea"
3) Non può neppure affermarsi che il dr abbia "mandato a casa" il o lo abbia CP_2 Per_1 rassicurato o invitato ad allontanarsi dall'Ospedale, compromettendo così la possibilità di eseguire più approfonditi accertamenti e altri tempestivi interventi.
Non si comprende da quale fonte gli appellanti traggano la regola o il principio secondo il quale qualsiasi firma apposta nel registro da parte del paziente fosse da considerare indotta dal medico;
al contrario la sottoscrizione risulta autografa . Non si può certamente presumere che la sottoscrizione apposta in Pronto Soccorso sotto la scritta "Rifiuta ricovero" non sia stata apposta consapevolmente dal paziente, in mancanza di ogni elemento che consenta di affermarlo. Neppure gli attori hanno mai affermato che prima di morire il non comprendesse cosa faceva . L' ha Per_1 Per_3 sempliceente negato che il suocero avesse firmato alcun documento in pronto soccorso.
Solo gli attori e , unico teste sentito fra coloro che sono stati presenti durante la Persona_3 permanenza del al PS (l'altro teste, , era già deceduto quando fu raccolta la prova) Per_1 Per_2 affermano che il fu indotto ad andarsene proprio dal medico.. Per_1
Ma l'attendibilità di questo teste deve essere valutata con rigore innanzitutto perché questi è il coniuge di una delle attrici, figlie del defunto, e avrebbe certamente un beneficio Parte_3 economico indiretto dall'esito positivo del giudizio risarcitorio intentato dalla moglie.
Il teste si è rivelato inattendibile, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale perché Per_3 alcune delle dichiarazioni sono state smentite da dati oggettivi e documentali acquisiti in giudizio, inficiando integralmente la credibilità delle affermazioni.
L' è stato sentito in due occasioni, all'ud del 15.5.2013 e all'ud del 6.6.2018 ; in entrambe Per_3 ha sostenuto che il dr avrebbe rassicurato il suocero invitandolo a tornare a casa. Nella prima CP_2 deposizione ha espressamente negato che il suocero fosse stato nelle condizioni di rispondere alle domande del medico, o di firmare e ha ripetutamente negato che il avesse firmato il registro Per_1 del pronto soccorso.
Invece, all'esito della querela di falso intentata su tale documento, è emersa la autografia della sottoscrizione del sottostante la dicitura, scritta chiaramente "Rifiuta ricovero". Per_1
La autenticità della sottoscrizione del non può mettersi in questa sede in discussione, stante Per_1
l'esito del (separato ed incidentale) processo per querela di falso svoltosi in primo grado, deciso con sentenza n 1148/2015 che ha concluso in tal senso, con pronuncia che non risulta impugnata e che deve ritenersi definitiva, quindi un dato di fatto non discutibile in questa sede (e per vero neppure contestato nell'appello).
9 Tale circostanza smentisce radicalmente l'attendibilità complessiva dell'unico testimone indicato ed escusso che era presente durante l'accesso al pronto soccorso.
E pur se non si volesse dar credito a quanto affermato dal dott. in sede di interrogatorio CP_2 formale del 24/09/2009 secondo il quale "Non è vero che una volta terminata la visita ho detto al che poteva ritornare a casa. Ricordo, invece, di avergli consigliato di rimanere in barella Per_1 presso il reparto di Accettazione per sottoporsi ad ulteriori indagini. Il ha, però, firmato il Per_1 registro del Pronto Soccorso e se ne è andato.", comunque si deve prendere atto che se è stato fatto sottoscrivere al il rifiuto del ricovero, il ricovero era stato proposto, e non vi ea stata una Per_1 scelta del sanitario di dimettere il paziente ( meno di non voler fondare la decisione su congetture ed ipotesi che non hanno riscontro in atti)
In presenza di tali elementi, non si giustifica, e sarebbe in contrasto con le prove e gli atti assunti in giudizio sostenere che sia stato il medico ad allontanare il paziente invece di ricoverarlo, perché sarebbe una conclusione illogica, in contrasto con i dati probanti attendibili acquisiti al processo.
Sotto tale profilo è quindi condivisibile la valutazione del Tribunale, per nulla contrastata dai rilevi degli appellanti, che assumono la contraddittorietà della motivazione, ma sottacciono o sottovalutano i fatti univoci a loro sfavorevoli appena illustrati.
Muovendo da tale presupposto, deve prendersi atto che la volontà del ha costituito Persona_1 per sé la ragione di allontanamento dall'ospedale: gli eredi non possono quindi già per questo sostenere la responsabilità della struttura sanitaria e la negligenza del medico per non avere fatto il possibile, e per non avere fatto altri approfondimenti per accertare le ragioni del malessere del paziente e salvargli la vita, posto che il paziente volontariamente ha rifiutato il ricovero era stato proposto, se è stato chiesto al paziente di sottoscrivere il rifiuto.
*
4) Ciò posto, la domanda e l'appello risultano infondati anche sotto altro profilo, ovvero per non avere gli attori ottemperato all'onere della prova che loro incombeva, ovvero per non avere provato il nesso causale intercorrente tra il comportamento del medico (nonostante la censurabilità della condotta dello stesso rilevata dalla Consulenza medico-legale) ed il decesso del , e ciò in ragione della Per_1 incertezza sulla effettiva causa della morte.
Neppure il TU incaricato in primo grado (dr ) , che nell'elaborato depositato in atti ha Per_7 dichiarato censurabile la superficiale condotta medica e l'errato l'iter diagnostico del medico del PS, ha affermato la sussistenza di causalità tra la negligenza del medico ed il decesso.
Scrive il TU nell'elaborato peritale: "L'inefficacia diagnostica deriva dal fatto che il sanitario di turno del Pronto Soccorso dell' di Reggio Calabria non ha effettuato una raccolta CP_1 anamnestica ed un esame obiettivo, non ha richiesto esami di laboratorio e strumentali, così come ci si aspetta da una postazione di Pronto Soccorso. L'inefficacia terapeutica è consequenziale al fatto che, il sanitario del Pronto Soccorso, dopo aver formulato diagnosi di bronchite, non ha prescritto un trattamento antibiotico. Pertanto, il comportamento del suddetto sanitario, nell'esercizio dell'attività
10 medica di Pronto Soccorso, si può definire negligente, ovvero non diligente […] Dalla disamina della documentazione sanitaria, non si rileva quale fosse la sintomatologia lamentata dal paziente e per la quale fosse stato trasportato presso il Pronto Soccorso;
si rileva soltanto la diagnosi (bronchite con iperemia orofaringea), l'effettuazione di un ECG, risultante nella norma (non vi è però presenza del tracciato e del relativo referto), la misurazione della pressione arteriosa che risultava essere anche nella norma (145/70), la somministrazione di terapia medica con 1 fiala di Bentelan ed, inoltre, che il paziente ha rifiutato il ricovero"; "non si comprende come il sanitario del Pronto Soccorso abbia potuto formulare la diagnosi di bronchite, allorquando non risulta essere stato effettuato sia un esame obiettivo e sia l'esecuzione di un semplice esame radiografico del torace".
Tuttavia, le summenzionate omissioni non sono risultate idonee a garantire la prova del nesso di causalità, incombente in capo a parte danneggiata, tra la condotta medica e l'evento morte, neppure sulla scorta del principio probabilistico applicabile in materia civile.
Ciò perché neppure all'esito della testimonianza del medico di famiglia del , dr Per_1 Per_4 che ne ha constatato la morte (a distanza di alcune ore dal decesso, come pare di cogliere dalla testimonianza, certamente dopo l'intervento del SS 118) è stato possibile capire quale sia stata la causa del decesso, non risultando effettuata l'autopsia, che avrebbe potuto chiarire tale causa, e avedo il affermato che la morte doveva ritenersi fruttdi arresto cardiaco, ma che l'infarto non era Per_4 affatto l'unica causa dell'arresto cardiaco (così ridimensionando la correlazione che sembrerebbe univoca a mente della certificazione redatta dal dr . Per_4
Gli unici tre certificati medici (segnatamente denominati quali all. 4, 5 e 6 in fascicolo di primo grado) non sono apparsi neppure al TU medico-legale idonei a dimostrare la reale causa del decesso.
Della "constatazione di decesso" redatta dal medico del 118 occorso alla data del decesso, deve essere esclusa alcuna valenza probatoria, atteso che tale documentazione attesta solo l'accertamento dell'assenza di parametri vitali senza nulla indicare relativamente alla causa della morte.
La documentazione redatta dal Dott. (medico di famiglia del ), ossia il certificato Per_4 Per_1
ISTAT nel quale si indicava come causa di morte un infarto del miocardio e precisamente "infarto acuto del miocardio sulla base di quanto […] riferito dai familiari" (prova per testi del 06/06/2018), dunque in assenza di alcun esame strumentale in tal senso.
Analogamente il certificato necroscopico redatto dal medico di polizia mortuaria dott. il Per_5 quale richiama per relationem quanto indicato dal dott. in seno al certificato ISTAT. Per_4
I documenti di cui sopra non risultano avere alcuna valenza probatoria se non in relazione all'effettivo decesso del , infatti la TU sul punto risulta essere coerente e logica nella parte in cui Per_1 manifesta delle perplessità su come i summenzionati medici "abbiano potuto formulare le due diagnosi, rispettivamente, di bronchite e di infarto del miocardio", in assenza, stante a quanto riportato, di "alcun elemento clinico e strumentale che abbia una correlazione causale ovvero possa giustificare una delle due diagnosi".
Tanto da indurre il TU dr a concludere < Per_7 sanitario di turno del Pronto Soccorso dell' di Reggio Calabria Controparte_1
è censurabile in ogni caso, vista l'impossibilità anche i termini probabilistici , di poter formulare una diagnosi della causa di morte di , non abbiamo elementi sufficienti per valutare, Persona_1
11 secondo il criterio del "più probabile che non" l'eventuale sussistenza di un rapporto causale e/o concausale tra l'omissione ed il decesso del paziente >>>
Proprio su tale fronte, le eccezioni mosse da parte danneggiata risultano destituite di fondamento e ampiamente smentite dallo stesso TU nel cui elaborato, in risposta alle contestazioni, ha affermato:
"Pertanto, riteniamo che sarebbe poco professionale attribuire delle percentuali statistiche di sopravvivenza senza conoscere la causa del decesso del paziente, in quanto porterebbe il TU a formulare, solo, delle valutazioni oggettive e generiche, ma prive di correlazione con il caso di specie.
[…] A motivo di ciò, il TU, ha ritenuto non esprimersi sulla causa del decesso di . Persona_1
Inoltre, quando il Dott. fa riferimento alle chance di sopravvivenza del 95%, non si comprende Per_8
a quale categoria di pazienti fa riferimento;
ovvero, quale sia la patologia presentata da questi pazienti!!! Anche in questo caso ci sembra una valutazione generica e non specifica!!!".
Non possono essere considerate sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio incombente su parte danneggiata, quanto dichiarato dal dott. in sede di prova per testi del 06/06/2018 avendo Per_4 il teste esposto, in relazione alla presenza di possibili ecchimosi all'altezza del collo del de cuius, in termini meramente ipotetici e a tratti contrastanti le cause della morte del "costituisce Per_1 certamente fattore di rischio l'ipertensione, ma non c'è automaticità tra l'una e l'altro […] l'infarto del miocardio è una delle possibili cause dell'arresto cardiaco […] l'arresto cardiaco non è necessariamente l'effetto di un infarto del miocardio […] guardando il cadavere, non è possibile fare diagnosi di infarto acuto del miocardio, perché lo stesso non si manifesta all'esterno con segni visibili
[…] se l'arresto cardiaco è stato generato da infarto, le macchie manifestano esteriormente l'uno e l'altro".
Dunque, dall'analisi del compendio probatorio, nonché sulla scorta delle operazioni peritali, non risulta essere emerso alcun elemento che possa far discendere con un certo grado di probabilità che la causa del decesso fosse da ricondurre ad un infarto del miocardio e, conseguentemente, che l'inadempimento del sanitario, consistente in un errato iter diagnostico, possa porsi in diretta conseguenza dell'evento morte, specie in considerazione del brevissimo arco temporale dei fatti di causa.
Ed è lo steso TU dr , che pur avendo censurato la condotta del medico del PS, per le carenze Per_7 diagnostiche e la superficialità, l'incompletezza , ecc, ha comunque dovuto prendre atto che "…il dato documentale non ci consente di valutare se il paziente avesse riferito o meno dei sintomi, ed anche alla luce dell'assenza di segni rilevabili dal sanitario ebbe a visitare il , lo scrivente medico- Per_1 legale non ha elementi che gli consentono di esprimere un giudizio medico-legale relativamente a quali accertamenti avrebbe dovuto espletare il sanitario del Pronto Soccorso alla strega dei sintomi…"
In altri termini anche il TU prende atto che se si escludono le affermazioni degli attori;
le deposizioni del teste (inattendibile); e le dichiarazioni meramente de relato actoris del teste Per_3
(come tali non aventi valore probatorio) non si rinviene in atti prova di quali fossero i Per_4 sintomi che accusava il e che lo indussero a recarsi a pronto soccorso . Per_1
12 Ciò senza considerare il già ricordato e decisivo repentino allontanamento del (che ha Per_1 rifiutato il ricovero solo dopo pochi minuti dalla visita in Ps) avrebbe comunque ostacolato qualsiasi ulteriore approfondimento e più accurata valutazione .
Nel caso in esame - stante l'omesso assolvimento dell'onere probatorio relativo alle condizioni iniziali del paziente recatosi al pronto soccorso al nesso di causalità , ed in raccordo con il non trascurabile elemento relativo al rifiuto al ricovero da parte del - può darsi applicazione al principio Per_1 emesso da giurisprudenza di legittimità la cui massima così recita "In tema di accertamento e di prova del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento.(Cass Sez. 3 - , Ordinanza
n. 10188 del 17/04/2025
Ed anche Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 16199 del 11/06/2024 "In materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale."
Poiché nessuna di queste indicazioni risulta rispettata, in definitiva, l'appello è privo di fondamento e deve essere rigettato, così restando assorbite le restanti questioni, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
Nonostante il totale rigetto dell'appello, i medesimo argomenti che hanno indotto il Tribunale a compensare le spese di lite del primo grado, possono richiamarsi per compensare anche quelle del Contr presente fra gli appellanti e il ed il dr stante comunque il rilevo della non corretta CP_2 condotta del medico del pronto soccorso - delineata e stigmatizzata dal TU - e considerato che la presente controversia, iniziata in primo grado nell'anno 2005 , si sottrae alla più stringente regolazione delle spese dettate dalla novella della legge 69/2009, applicabile solo alle cause iniziate in primo grado dopo il 4.7.2009 (cfr Cass Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015)
Deve infine attestarsi - ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(C.F.: ), (C.F.: Pt_1 C.F._11 Parte_5 [...]
), (C.F.: ) e (C.F.: C.F._12 Parte_3 C.F._3 Parte_4
13 ), nei confronti di C.F.: C.F._4 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F.: P.IVA_1 CP_2 [...]
) e P.IVA ), C.F._8 Controparte_3 P.IVA_2 [...]
amministrativa (appellato contumace), avverso la Controparte_9
Sentenza n. 105/2020 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 18/01/2020 e pubblicata il
21/01/2020;nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 549/2020, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_10
, in persona del Liquidatore p.t.;
[...]
- rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- compensa fra le parti interamente le spese del presente grado;
- nulla per le spese con la rimasta contumace. CP_11
- attesta - ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 13 giugno 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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