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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 580/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 399/2023 depositato il 23/01/2023
proposto da
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1517/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1635 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I – La C.T.P. di Messina, con sentenza n. 1517/22 ha accolto il ricorso proposto dalla società
Resistente_1 s.p.a. nei confronti del Comune di Milazzo, avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo ad una differenza di pagamento per IMU 2015.
La ricorrente aveva eccepito la carenza di motivazione e l'errore di calcolo per la parte relativa al saldo per n. 5 immobili, nonché, in via subordinata, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione in violazione dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006. Si era costituito l'ente impositore prendendo posizione sui motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
Con la prefata sentenza il giudice provinciale ha rilevato che “Il ricorso può essere deciso in base al criterio della ragione più liquida dando atto che il Comune non ha evitato la decadenza. Il Comune, replicando a tale eccezione, ha invocato la disciplina COVID-19 che ha inciso anche sui termini di notifica degli atti impositivi, secondo la quale deve considerarsi applicabile agli enti locali il differimento di 85 giorni previsto dall'art. 67 D.L.18/2020, pertanto gli atti con i quali i Comuni contestano le irregolarità IMU possono essere validamente notificati entro il 26 marzo 2021. Tuttavia
_1nel caso specifico parte ricorrente ha dimostrato, con attestazione di , che la raccomandata del plico di notifica è stata consegnata all'ufficio postale il 29 marzo 2021, oltre il termine del 26 marzo stabilito come sopra. Le spese seguono la soccombenza.”.
II - Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune, producendo la distinta di spedizione postale, da cui poter desumere la tempestività della notifica, avviata entro in data
26.3.21, ultimo giorno utile per avviare il procedimento notificatorio, attesa l'operatività della predetta sospensione ex art. 67 D.L. 18/20. Ha dedotto l'infondatezza di tutte le altre doglianze attoree, rappresentando, tuttavia, di aver nuovamente effettuato i conteggi relativamente ai pagamenti già effettuati dall'ente e di aver perciò emesso atto di autotutela parziale, riducendo da euro 4.426,00 ad euro 2.679,00 il residuo importo tuttora dovuto.
La contribuente si è costituita in appello, contestando la valenza probatoria della distinta di spedizione, in quanto atto compilato dallo stesso ente impositore, ha riproposto le eccezioni relative al difetto di motivazione e all'avvenuto integrale pagamento del tributo.
Alla udienza odierna, il giudizio è stato deciso come da dispositivo.
III – In relazione alla componente della pretesa tributaria oggetto di sgravio in corso di causa (giusta rettifica dell'avviso di accertamento IMU n. 1635 con atto prot. n. 8232 del
20/01/2023) non può che dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere.
Per il resto, l'appello si appalesa fondato.
È pacifico ed incontestato tra le parti che, per effetto del disposto dell'art. 67 d.l. 18/20, laddove ha previsto una sospensione di giorni 85 dei termini relativi all'attività accertativa e riscossiva, il termine decadenziale in parola venisse a scadere il 26.3.21.
Neppure può seriamente dubitarsi della operatività, nella specie, del c.d. principio di postalizzazione.
D'altro canto, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 447 del 2002 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) è stato reiteratamente affermato dalla Suprema Corte che “il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell'avviso di rettifica effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza” (così Cass. 10 giugno 2008, n. 15298; negli stessi termini Cass. 5 dicembre 2011, n. 26053; Cass. 21 ottobre 2014, n.
22320).
Né osta a tale conclusione la natura recettizia dell'atto in questione, come può desumersi dalla giurisprudenza delle Sez. Un. [Sentenza n. 12332 del 17/05/2017 (Rv. 644252 - 01)], secondo cui “Il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto conseguire l'interruzione del termine di decadenza del potere di accertamento e contestazione in materia di intermediazione finanziaria alla mera spedizione a mezzo posta dell'atto di contestazione degli addebiti, e non al momento in cui il destinatario ne aveva avuto effettiva conoscenza).”.
Va peraltro ricordato che, con la sentenza n. 40543 del 17 dicembre 2021, le Sezioni Unite hanno ribadito che: "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando nè la peculiare natura recettizia di tali atti nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".
Tale principio è peraltro sancito anche a livello normativo, con l'articolo 60 comma 6 del D.P.R.
29-9-1973 n. 600, il quale dispone che: "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui
l'atto è ricevuto".
Né può fondatamente sostenersi che, nella specie, tali principi non varrebbero, poiché si discorre di un termine di prescrizione e non di decadenza. Difatti, in materia di tributi locali, il regime di cui all'art. 1 co. 161 ss. L. 296/06 prevede un termine di decadenza quinquennale, il cui rispetto da parte dell'Ente creditore scongiura ovviamente l'ipotizzabilità di un effetto estintivo ricollegabile alla prescrizione: il termine di prescrizione inizierà a decorrere soltanto dalla data in cui il destinatario riceve l'atto impositivo. Il congegno normativo, in altri termini, esclude una contestuale decorrenza della decadenza e della prescrizione;
una volta impedita la decadenza, con il tempestivo invio dell'atto, entrerà in gioco l'istituto della prescrizione quinquennale: depone in tal senso anche il precetto di cui all'art. 2967 c.c., a mente del quale, nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle regole sulla prescrizione.
La documentazione prodotta dal Comune in primo grado è senz'altro idonea a documentare la tempestività della spedizione, recando la distinta cumulativa di spedizione rilasciata da _1 , che specificamente menziona anche la spedizione indirizzata alla società appellata, datata proprio 26.3.21.
La giurisprudenza di legittimità, consolidatasi negli ultimi anni, è assolutamente ferma nel riaffermare l'idoneità di tale distinta a comprovare la data di spedizione. Leggasi, al riguardo, Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 22916 del 2025, laddove osserva che “In merito alla validità della prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito il principio di diritto, secondo il quale la prova «è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale» (v. Cass. ordinanza n. 18837 del 10/07/2024; conforme,
Cass. n.4151/2020; Cass. n.22878/2017).”. Tale recente pronuncia prende, altresì, posizione sul precedente, richiamato dalla difesa del contribuente, apparentemente di segno contrario, evidenziando che esso si riferisce ad un caso ben diverso, nel quale la data di spedizione fu apposta in via autografa dallo stesso ente impositore ove nota che “L'ordinanza n.6130/2021 di questa Corte citata dal giudice di seconde cure attiene infatti alla differente fattispecie in cui la data di spedizione riportata nell'avviso di ricevimento dell'atto notificato risulta essere stata apposta in via autografa, come si legge a pagina 5 della predetta decisione … La questione nulla ha a che vedere con la presente fattispecie.”. Nella specie, viceversa, la data del 26.3.21 risulta apposta anche in forma meccanografica, su ogni pagina del modulo intestato “Distinta analitica posta registrata”, rilasciato da _1 , che assume, a tutti gli effetti, la valenza probatoria di una certificazione fidefacente fino a querela di falso, circa l'avvenuta consegna, in quella data, dei plichi ivi distintamente identificati, mediante indicazione del mittente, del destinatario, dell'indirizzo di spedizione e del numero seriale identificativo del relativo codice a barre.
La ratio decidendi della sentenza di prime cure deve considerarsi, dunque, del tutto superata.
Non ricorrono, poi, i vizi motivazionali lamentati dalla difesa della società. La mancata indicazione delle rendite catastali non determina alcun vulnus delle prerogative difensive del contribuente, una volta che risultino compiutamente identificati tutti i dati catastali degli immobili tassati;
tale indicazione delle rendite non difetta per tutti gli immobili ricompresi nell'avviso ma soltanto per tre dei dieci immobili tassati.
Con riferimento a tali tre immobili, la difesa dell'appellante ha correttamente osservato: “con riferimento all'immobile censito aCatasto_3 del prospetto allegato all'avviso di accertamento), si è precisato che si tratta 8 di 14 di immobile appartenente al Società_1 cioè immobili non iscritti in catasto, quindi privi di rendita, interamente posseduti da imprese: pertanto per esso è stato indicato il valore dell'immobile pari ad € 582.951,00, su cui è stata applicata l'aliquota del 1,400 per l'acconto e del 3,000 per il saldo.
Con riferimento all'immobile censito al Catasto_1 si è precisato che è stato indicato il valore dell'immobile pari ad € 7.575.545,25 (rendita catastale pari ad euro
110.997,00), su cui è stata applicata l'aliquota del 1,400 per l'acconto e del 3,000 per il saldo. Con riferimento all'immobile censito aCatasto_2 , si è precisato che si tratta di area fabbricabile ed è stato indicato il valore dell'immobile pari ad € 249.320,00, su cui è stata applicata l'aliquota del 9,000 per l'acconto e del 10,600 per il saldo.
Nessuna controdeduzione sul punto è dato registrare, nell'ambito delle difese della società appellata. Quanto, poi, alla delibera che identifica le aliquote, versata in atti dall'appellante, deve ritenersi che - trattandosi di un atto pubblico soggetto a forme di pubblicità legale, agevolmente rinvenibile sul sito istituzionale dell'ente anche da un quivis de populo, non munito di particolari competenze tecnico-giuridiche - il mancato richiamo di essa delibera nel corpo dell'atto impugnato non determini alcun reale pregiudizio alle prerogative difensive della parte privata.
Con riguardo all'eccezione di avvenuto pagamento, alla stregua delle difese spiegate dalla società, l'ufficio ha rielaborato i conteggi in ordine all'eventuale residuo dovuto, operando una corretta rideterminazione al riguardo. La pretesa non può ritenersi del tutto estinta, come invece opinato dalla appellata, atteso che essa parte ha incluso nel novero dei pagamenti valutabili ai fini che interessano – come correttamente rilevato dall'appellante - anche l'importo di euro 3.333,00 con codice 3961 per l'anno 2015, relativo in realtà alla TASI,
e non rilevante, perciò, ai fini che interessano.
L'esito della lite, che si sostanzia in una situazione di soccombenza ripartita, in ragione dell'intervenuto sgravio di parte della pretesa originaria, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, in relazione alla componente della pretesa oggetto di sgravio parziale, ed accoglie, nel resto, l'appello, rigettando il ricorso introduttivo in relazione al credito tributario non sgravato dall'ente.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
RE PA AR GA NE
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 399/2023 depositato il 23/01/2023
proposto da
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1517/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1635 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I – La C.T.P. di Messina, con sentenza n. 1517/22 ha accolto il ricorso proposto dalla società
Resistente_1 s.p.a. nei confronti del Comune di Milazzo, avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo ad una differenza di pagamento per IMU 2015.
La ricorrente aveva eccepito la carenza di motivazione e l'errore di calcolo per la parte relativa al saldo per n. 5 immobili, nonché, in via subordinata, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione in violazione dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006. Si era costituito l'ente impositore prendendo posizione sui motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
Con la prefata sentenza il giudice provinciale ha rilevato che “Il ricorso può essere deciso in base al criterio della ragione più liquida dando atto che il Comune non ha evitato la decadenza. Il Comune, replicando a tale eccezione, ha invocato la disciplina COVID-19 che ha inciso anche sui termini di notifica degli atti impositivi, secondo la quale deve considerarsi applicabile agli enti locali il differimento di 85 giorni previsto dall'art. 67 D.L.18/2020, pertanto gli atti con i quali i Comuni contestano le irregolarità IMU possono essere validamente notificati entro il 26 marzo 2021. Tuttavia
_1nel caso specifico parte ricorrente ha dimostrato, con attestazione di , che la raccomandata del plico di notifica è stata consegnata all'ufficio postale il 29 marzo 2021, oltre il termine del 26 marzo stabilito come sopra. Le spese seguono la soccombenza.”.
II - Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune, producendo la distinta di spedizione postale, da cui poter desumere la tempestività della notifica, avviata entro in data
26.3.21, ultimo giorno utile per avviare il procedimento notificatorio, attesa l'operatività della predetta sospensione ex art. 67 D.L. 18/20. Ha dedotto l'infondatezza di tutte le altre doglianze attoree, rappresentando, tuttavia, di aver nuovamente effettuato i conteggi relativamente ai pagamenti già effettuati dall'ente e di aver perciò emesso atto di autotutela parziale, riducendo da euro 4.426,00 ad euro 2.679,00 il residuo importo tuttora dovuto.
La contribuente si è costituita in appello, contestando la valenza probatoria della distinta di spedizione, in quanto atto compilato dallo stesso ente impositore, ha riproposto le eccezioni relative al difetto di motivazione e all'avvenuto integrale pagamento del tributo.
Alla udienza odierna, il giudizio è stato deciso come da dispositivo.
III – In relazione alla componente della pretesa tributaria oggetto di sgravio in corso di causa (giusta rettifica dell'avviso di accertamento IMU n. 1635 con atto prot. n. 8232 del
20/01/2023) non può che dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere.
Per il resto, l'appello si appalesa fondato.
È pacifico ed incontestato tra le parti che, per effetto del disposto dell'art. 67 d.l. 18/20, laddove ha previsto una sospensione di giorni 85 dei termini relativi all'attività accertativa e riscossiva, il termine decadenziale in parola venisse a scadere il 26.3.21.
Neppure può seriamente dubitarsi della operatività, nella specie, del c.d. principio di postalizzazione.
D'altro canto, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 447 del 2002 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) è stato reiteratamente affermato dalla Suprema Corte che “il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell'avviso di rettifica effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza” (così Cass. 10 giugno 2008, n. 15298; negli stessi termini Cass. 5 dicembre 2011, n. 26053; Cass. 21 ottobre 2014, n.
22320).
Né osta a tale conclusione la natura recettizia dell'atto in questione, come può desumersi dalla giurisprudenza delle Sez. Un. [Sentenza n. 12332 del 17/05/2017 (Rv. 644252 - 01)], secondo cui “Il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto conseguire l'interruzione del termine di decadenza del potere di accertamento e contestazione in materia di intermediazione finanziaria alla mera spedizione a mezzo posta dell'atto di contestazione degli addebiti, e non al momento in cui il destinatario ne aveva avuto effettiva conoscenza).”.
Va peraltro ricordato che, con la sentenza n. 40543 del 17 dicembre 2021, le Sezioni Unite hanno ribadito che: "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando nè la peculiare natura recettizia di tali atti nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".
Tale principio è peraltro sancito anche a livello normativo, con l'articolo 60 comma 6 del D.P.R.
29-9-1973 n. 600, il quale dispone che: "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui
l'atto è ricevuto".
Né può fondatamente sostenersi che, nella specie, tali principi non varrebbero, poiché si discorre di un termine di prescrizione e non di decadenza. Difatti, in materia di tributi locali, il regime di cui all'art. 1 co. 161 ss. L. 296/06 prevede un termine di decadenza quinquennale, il cui rispetto da parte dell'Ente creditore scongiura ovviamente l'ipotizzabilità di un effetto estintivo ricollegabile alla prescrizione: il termine di prescrizione inizierà a decorrere soltanto dalla data in cui il destinatario riceve l'atto impositivo. Il congegno normativo, in altri termini, esclude una contestuale decorrenza della decadenza e della prescrizione;
una volta impedita la decadenza, con il tempestivo invio dell'atto, entrerà in gioco l'istituto della prescrizione quinquennale: depone in tal senso anche il precetto di cui all'art. 2967 c.c., a mente del quale, nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle regole sulla prescrizione.
La documentazione prodotta dal Comune in primo grado è senz'altro idonea a documentare la tempestività della spedizione, recando la distinta cumulativa di spedizione rilasciata da _1 , che specificamente menziona anche la spedizione indirizzata alla società appellata, datata proprio 26.3.21.
La giurisprudenza di legittimità, consolidatasi negli ultimi anni, è assolutamente ferma nel riaffermare l'idoneità di tale distinta a comprovare la data di spedizione. Leggasi, al riguardo, Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 22916 del 2025, laddove osserva che “In merito alla validità della prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito il principio di diritto, secondo il quale la prova «è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale» (v. Cass. ordinanza n. 18837 del 10/07/2024; conforme,
Cass. n.4151/2020; Cass. n.22878/2017).”. Tale recente pronuncia prende, altresì, posizione sul precedente, richiamato dalla difesa del contribuente, apparentemente di segno contrario, evidenziando che esso si riferisce ad un caso ben diverso, nel quale la data di spedizione fu apposta in via autografa dallo stesso ente impositore ove nota che “L'ordinanza n.6130/2021 di questa Corte citata dal giudice di seconde cure attiene infatti alla differente fattispecie in cui la data di spedizione riportata nell'avviso di ricevimento dell'atto notificato risulta essere stata apposta in via autografa, come si legge a pagina 5 della predetta decisione … La questione nulla ha a che vedere con la presente fattispecie.”. Nella specie, viceversa, la data del 26.3.21 risulta apposta anche in forma meccanografica, su ogni pagina del modulo intestato “Distinta analitica posta registrata”, rilasciato da _1 , che assume, a tutti gli effetti, la valenza probatoria di una certificazione fidefacente fino a querela di falso, circa l'avvenuta consegna, in quella data, dei plichi ivi distintamente identificati, mediante indicazione del mittente, del destinatario, dell'indirizzo di spedizione e del numero seriale identificativo del relativo codice a barre.
La ratio decidendi della sentenza di prime cure deve considerarsi, dunque, del tutto superata.
Non ricorrono, poi, i vizi motivazionali lamentati dalla difesa della società. La mancata indicazione delle rendite catastali non determina alcun vulnus delle prerogative difensive del contribuente, una volta che risultino compiutamente identificati tutti i dati catastali degli immobili tassati;
tale indicazione delle rendite non difetta per tutti gli immobili ricompresi nell'avviso ma soltanto per tre dei dieci immobili tassati.
Con riferimento a tali tre immobili, la difesa dell'appellante ha correttamente osservato: “con riferimento all'immobile censito aCatasto_3 del prospetto allegato all'avviso di accertamento), si è precisato che si tratta 8 di 14 di immobile appartenente al Società_1 cioè immobili non iscritti in catasto, quindi privi di rendita, interamente posseduti da imprese: pertanto per esso è stato indicato il valore dell'immobile pari ad € 582.951,00, su cui è stata applicata l'aliquota del 1,400 per l'acconto e del 3,000 per il saldo.
Con riferimento all'immobile censito al Catasto_1 si è precisato che è stato indicato il valore dell'immobile pari ad € 7.575.545,25 (rendita catastale pari ad euro
110.997,00), su cui è stata applicata l'aliquota del 1,400 per l'acconto e del 3,000 per il saldo. Con riferimento all'immobile censito aCatasto_2 , si è precisato che si tratta di area fabbricabile ed è stato indicato il valore dell'immobile pari ad € 249.320,00, su cui è stata applicata l'aliquota del 9,000 per l'acconto e del 10,600 per il saldo.
Nessuna controdeduzione sul punto è dato registrare, nell'ambito delle difese della società appellata. Quanto, poi, alla delibera che identifica le aliquote, versata in atti dall'appellante, deve ritenersi che - trattandosi di un atto pubblico soggetto a forme di pubblicità legale, agevolmente rinvenibile sul sito istituzionale dell'ente anche da un quivis de populo, non munito di particolari competenze tecnico-giuridiche - il mancato richiamo di essa delibera nel corpo dell'atto impugnato non determini alcun reale pregiudizio alle prerogative difensive della parte privata.
Con riguardo all'eccezione di avvenuto pagamento, alla stregua delle difese spiegate dalla società, l'ufficio ha rielaborato i conteggi in ordine all'eventuale residuo dovuto, operando una corretta rideterminazione al riguardo. La pretesa non può ritenersi del tutto estinta, come invece opinato dalla appellata, atteso che essa parte ha incluso nel novero dei pagamenti valutabili ai fini che interessano – come correttamente rilevato dall'appellante - anche l'importo di euro 3.333,00 con codice 3961 per l'anno 2015, relativo in realtà alla TASI,
e non rilevante, perciò, ai fini che interessano.
L'esito della lite, che si sostanzia in una situazione di soccombenza ripartita, in ragione dell'intervenuto sgravio di parte della pretesa originaria, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, in relazione alla componente della pretesa oggetto di sgravio parziale, ed accoglie, nel resto, l'appello, rigettando il ricorso introduttivo in relazione al credito tributario non sgravato dall'ente.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
RE PA AR GA NE