Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00743/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2025, proposto da
AN CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Dolores Broccoli e Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 157/2024 del Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 3428/2023 R.G. del 09/02/2024, notificata in data 09/02/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa CA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palmi, sez. Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità ivi indicate e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, avente destinazione vincolata).
Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, con atto notificato e depositato il 23 gennaio 2025, la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
Con ordinanza n. 464 del 18 giugno 2025, emessa in esito alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, il Collegio ha chiesto documentati chiarimenti circa l’avvenuta notificazione della sentenza nell’interesse della parte ai fini del rispetto del termine di 120 giorni di cui al citato art. 14.
Adempiuto tempestivamente al predetto ordine istruttorio, con successiva nota depositata il 16 ottobre 2025, la difesa di parte ricorrente dichiarava che la sentenza n. 157/2024 del Tribunale di Palmi “è stata eseguita dall’Amministrazione in data 18 febbraio 2025, e quindi successivamente alla notifica del ricorso per ottemperanza notificato in data 23 gennaio 2025, come si evince dalla comunicazione ricevuta e già in atti, con la quale il MIM dichiara che: “in riscontro al ricorso al Tar pervenuto presso questa Amministrazione, si comunica che in data 18/02/2025 l’ufficio ha avviato la lavorazione della pratica CA RA la quale verrà trasmessa a Sogei S.p.A., gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, entro la prossima settimana”.
In data 21 ottobre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il Tribunale dà atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, come dichiarato dalla parte da ultimo con nota depositata il 16 ottobre 2025.
Avuto riguardo all’andamento complessivo della lite e al fatto che l’adempimento è avvenuto poco dopo la notifica del presente ricorso, le spese possono essere interamente compensate, ferma restando la refusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione, Staccata di Reggio Calabria, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, eccezion fatta per il contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA NT, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA NT |
IL SEGRETARIO