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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 456 del ruolo generale dell'anno 2022
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Mobilio in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del Direttore generale p.t.
[...]
1 rappresentata e difesa dagli avv. Eva Anzalone e Annamaria Colantuono in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
avente ad OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 1992/2022 resa ex art. 702 bis cpc dal Tribunale di Salerno nel procedimento n. 7572/2020 RG depositata il
26/04/2022 e comunicata in pari data ( Responsabilità professionale )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti con le note scritte inviate nel termine del
26/09/2024 concesso ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra premesso di essere stata ricoverata presso Parte_1
l'Ospedale Santa Maria dell'Olmo di Cava de'Tirreni a seguito di una caduta per strada,
avvenuta in in data 14/01/2015, che le aveva procurato una frattura scomposta CP_1
al gomito dx con interessamento anche del polso e della mano e di essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico con dimissioni il 17 gennaio successivo;
che, a distanza di tre mesi, continuando ad avvertire una notevole rigidità al gomito dx, si era recata presso lo stesso presidio ospedaliero, ove era stata nuovamente ricoverata e sottoposta ad un altro intervento chirurgico con immediata dimissione;
che, persistendo problematiche, all'esito di una visita effettuata il 24/03/2015, le erano stati prescritti ulteriori controlli senza tuttavia recuperare la mobilità del braccio interessato, che non riusciva più a sollevare, con perdita di presa della mano e difficoltà a svolgere anche normali attività della vita quotidiana;
che era stata poi sottoposta ad un nuovo intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi al braccio destro;
che anche tale intervento non si era rivelato utile a superare la criticità del gomito destro;
che, poiché dagli erronei interventi erano derivati postumi permanenti causa di danni fisici ed esistenziali, aveva avanzato una richiesta di risarcimento dei danni che non aveva avuto riscontro positivo,
proponeva nel 2019 al Tribunale di Salerno ricorso per accertamento tecnico
2 preventivo ex art. 696 bis c.p.c per sentire accertare il danno a lei occorso in seguito alle cure non bene effettuate presso l' di Cava d'Tirreni Controparte_2
, all'uopo allegando una perizia dei medici legali dott.ri e Persona_1 Per_2
, i quali, ritenuto che “nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di
[...]
osteosintesi, con placca e viti, della frattura dell'epicondilo omerale, la placca venne
mal posizionata, non risultando sufficiente a bloccare tutti i frammenti, e
verosimilmente necessitando di supplementari mezzi di sintesi (quali i fili di
Kirschmer)”, avevano affermato l'imperizia dei medici del presidio ospedaliero di Cava
de' Tirreni e la negligenza nella redazione della cartella clinica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l Controparte_1
, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso stante la
[...]
contestazione della responsabilità dei medici che erano intervenuti.
Il Giudice ammetteva la consulenza tecnica all'uopo nominando un collegio peritale composto dal dott. , medico legale, e dal dott. prof. , Persona_3 Persona_4
ortopedico traumatologo, al quale affidava l'incarico di accertare la presenza delle patologie e delle lesioni lamentate dalla ricorrente;
di verificare se esse fossero imputabili alla condotta dei sanitari dell' e se questi avevano Parte_2
tecnicamente adempiuto a tutti gli obblighi di diagnosi, cura e assistenza oltre che agli altri obblighi di protezione propri della prestazione medica svolta, precisando, sulla base degli elementi raccolti in atti, se sussistevano negligenze connesse all'esecuzione dell'intervento o se invece i danni lamentati, laddove esistenti, fossero correlati a problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica;
di allegare, se esistenti, le
guidelines generalmente condivise e coeve all'intervento, ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali coeve all'intervento; di verificare se dalla negligente condotta dei sanitari, qualora accertata, considerata la condizione della paziente
3 preesistente all'intervento, erano derivate all'attrice postumi invalidanti permanenti,
indicandone l'incidenza percentuale sull'integrità psico-fisica.
Espletato l'incarico, in data 19/06/2020 i tecnici nominati depositavano la relazione nella quale concludevano che l'operato dei medici del Controparte_3
era esente da censure.
[...]
2. Nel ricorso ex art. 702 bis cpc, proposto il 19/10/2020, la richiamava la Pt_1
relazione del dott. , altro medico legale al quale si era rivolta, che Persona_5
contestava le conclusioni dei tecnici di ufficio per non aver fornito risposta ai quesiti loro conferiti con particolare riferimento all'approccio diagnostico alla paziente manifestatosi già in occasione del ricovero in data 14/01/2015. Riteneva infatti il dr.
che “prima di sottoporre ad intervento chirurgico la paziente era doveroso Per_5
capire la tipologia della lesione ossea da trattare che, come si evince anche dalle due
proiezioni radiografiche eseguite in P.S., non era una semplice frattura del condilo
omerale laterale ma era più complessa avendo interessato anche la paletta omerale;
quindi, l'ortopedico, prima di sottoporre ad intervento chirurgico la paziente, avrebbe
dovuto cercare di capire il meccanismo di produzione della frattura che certamente non
si era prodotta per impatto diretto contro il suolo del gomito (infatti non si erano state
rilevate fratture dell'olecranoulnare) ma era stata causata dall'impatto contro la
paletta omerale del capitello radiale che aveva trasmesso all'omero l'onda d'urto
prodottasi nel contatto della mano contro il suolo nell'istintivo gesto dell'infortunata di
proteggersi dopo avere perso l'equilibrio ed essere caduta”. Il tecnico di parte contestava pertanto l'operato di chi assunse in cura la sig.ra fin dal momento del Pt_1
ricovero atteso che l'ortopedico, accertato che ella presentava dolore al gomito, al polso e alla mano destra tale da determinare la necessità di un esame rx del polso e della mano destra, prima dell'intervento avrebbe dovuto richiedere anche un ulteriore esame radiografico del gomito destro. Specificato poi che i mezzi di osteosintesi impiantati
4 erano adeguati e che anche il posizionamento della placca era sostanzialmente corretto,
il dr. segnalava, tuttavia, che l'intervento chirurgico era stato caratterizzato dalla Per_5
“incompleta stabilizzazione dei frammenti di frattura, perché, nonostante l'impianto di
sei viti metalliche, non tutti i frammenti di frattura furono fissati. Ed appunto, la
persistente mobilità di uno o più frammenti ossei di rottura poi invalidò il trattamento
chirurgico eseguito”. La “lacunosità” della cartella clinica, segnalata già dai primi consulenti di fiducia della ricorrente, dott.ri e , determinava rilievi Per_1 Per_2
anche da parte del dott. , il quale assumeva che ivi “non è stato riportato il referto Per_5
operatorio per cui non è possibile sapere con certezza gli atti effettuati dall'operatore
per stabilizzare il focolaio di frattura. Non risultano neanche controlli radiografici
post-operatori. Alla dimissione risulta che la paziente fu dimessa portatrice di doccia
gessata ma non risulta quando la tutela gessata fu poi rimossa. Anzi, sembrerebbe che
già all'atto della dimissione sia stato prescritto alla paziente di mobilizzare attivamente
il gomito perché al controllo ambulatoriale del 31.01.2015 gli stessi sanitari
procedettero alla rimozione dei punti di sutura e prescrissero alla paziente: «…
continui la mobilizzazione attiva assistita del gomito destro». Quindi quel «continui»
indicherebbe che già all'atto della dimissione in data 17.01.2015 fosse stata prescritta
la mobilizzazione del gomito operato e quindi che la tutela gessata confezionata dopo
l'intervento fosse stata già rimossa”. Il dott. esaminava anche le fasi successive Per_5
dell'intervento, segnalando che non era stato approfondito “il perché dell'obiettività
clinica rilevata e dei disturbi lamentati dalla paziente”, sostenendo che “Era ovvio che
la rigidità articolare fosse antalgica, con grandissima probabilità correlata alla
mobilizzazione di uno o più frammenti del focolaio di frattura e che quindi era
preferibile porre l'articolazione a riposo e prescrivere solo una fisioterapia statica che
favorisse la calcificazione dei vari frammenti di frattura e non la rieducazione motoria
dell'articolazione” come, del resto, segnalato anche da quando venne prescritto all'esito
5 del controllo ambulatoriale in data 20/05/2015 ulteriore rieducazione motoria. Quanto
poi all'intervenuto del 14/03/2015, faceva rilevare che non era stata soltanto prescritta una ulteriore educazione motoria ma anche un “nuovo ricovero per la mobilizzazione in
narcosi del gomito al fine di vincere la rigidità articolare nonostante la presenza di
mezzi di sintesi impiantati solo tre mesi prima”, e assumeva sul punto che, “come era
prevedibile, l'inopportuno tentativo di sblocco in narcosi effettuato in data 19.03. 2015
dai Sanitari della Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del
dell'Olmo di Cava dei Tirreni non risolse la Controparte_4
rigidità articolare anzi la peggiorò ed inoltre fu causa con grandissima probabilità
(purtroppo stranamente non furono eseguiti controlli radiografici del gomito dopo il
maldestro tentativo di sblocco in narcosi del gomito) della mobilizzazione dei mezzi di
sintesi impiantati solo tre mesi prima (…). Ovviamente i mezzi di sintesi, essendosi
mobilizzati nel maldestro ed inopportuno tentativo di blocco in narcosi, non erano più
continenti ed erano inidonei a garantire la stabilità dei frammenti della pregressa
frattura pluriframmentata dell'estremità distale dell'omero, ma il dolore lamentato
dalla paziente era correlato alla mobilità dei frammenti e non alla presenza dei mezzi
di sintesi;
quindi non vi era alcuna intolleranza ai mezzi di sintesi e il dolore era
correlato solo alla mobilizzazione dei frammenti le cui superfici comunque interessate
dai fenomeni riparativi che con gli esercizi di rieducazione motoria sistematicamente
ledevano”.
Da qui la critica all'operato dei medici atteso che, dopo “la rimozione dei mezzi di
sintesi, con una frattura assolutamente non consolidata, la paziente fu dimessa senza
alcuna immobilizzazione e/o tutela gessata e senza neanche la prescrizione di
mantenere un tutore che impedisse la mobilità del gomito”.
Su tali presupposti la chiedeva al Tribunale di disporre una nuova consulenza Pt_1
tecnica di ufficio.
6 In ordine al danno determinato dalla circostanza che dalla pregressa frattura dell'estremità distale dell'omero destro era derivata una grave rigidità articolare del gomito con anchilosi quasi totale, con avambraccio atteggiato in pronazione e semi-
estensione e quindi con arto superiore destro in posizione sfavorevole in soggetto destrimano, la ricorrente chiedeva riconoscersi un danno biologico permanente con postumi in misura non inferiore al 30%, ottenuta sottraendo al 40% dei postumi complessivi il 9/10% quali postumi conseguenti comunque alla frattura ossea dell'omero cagionata dall'incidente; il danno da incapacità lavorativa per riduzione della possibilità di produrre reddito di almeno il 50%; il danno biologico temporaneo stimabile come prolungamento del periodo di cure per malpractice di almeno 4 mesi;
il danno morale inteso quale pretium doloris per le sofferenze patite e patiendi;
il danno emergente per le spese mediche documentante.
Si costituiva l' , che preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda e, comunque, nel merito, la sua infondatezza, all'uopo producendo una relazione tecnica di due medici legali, il dott. e la Persona_6
dott.ssa , in cui si leggeva che “l'operato dei sanitari che ebbero in cura Persona_7
la signora è stato conforme a quanto previsto dalle più accreditate linee guida Pt_1
che prevedono nelle fratture di gomito la stabilizzazione e mobilizzazione precoce dello
stesso. La residua riferita rigidità articolare del gomito destro è, infatti, conseguenza
della retrazione della capsula articolare, fatto successivo ad un evento traumatico di
qualunque natura e non causalmente determinato da erroneità nelle procedute
diagnostico-terapeutiche. Se la rigidità del gomito fosse la conseguenza di un errore
chirurgico, infatti, sarebbe stato impossibile generare una qualsiasi mobilità articolare,
anche in narcosi, mentre nel caso in oggetto, sotto anestesia è stato possibile
mobilizzare il gomito traumatizzato. Tale circostanza è un'evidente prova di come nel
caso in questione la rigidità articolare sia legata alla retrazione della capsula
7 articolare e l'anestesia, permettendo il rilassamento capsulare, ha consentito il
recupero del movimento entro un range articolare accettabile. La rigidità del gomito, in
effetti, è una complicanza attesa e nota in letteratura e interessa fino al 30% delle
articolazioni traumatizzate, ed è causata dalla contrattura della capsula articolare,
cosa che potrebbe determinarsi anche nel caso in cui non venga seguito un idoneo
programma riabilitativo che nel gomito traumatizzato è indispensabile per tentare di
prevenirne la rigidità. Pertanto, l'operato dei sanitari è stato consono alle linee guida e
non si riscontra alcun elemento che possa indurre a ipotizzare censure nell'operato dei
sanitari che ebbero in cura la signora nell'evento del gennaio 2015, dal Pt_1
momento che il successivo quadro clinico rientra nelle complicanze ampiamente
previste dal tipo di patologia.”
3. Disattesa l'istanza di nomina di un nuovo CTU, il Tribunale, con ordinanza
depositata il 26/04/2022 rigettava la domanda facendo proprie le conclusioni dei consulenti nominati in sede di ATP in quanto ritenuta esaustiva con riferimento a tutti i quesiti ed alle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte.
4. Con atto di citazione notificato il 26/05/2022 ha impugnato Parte_1
l'ordinanza dinanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto,
sentir così provvedere: “Voglia la Corte di Appello revocare ovvero riformare la
ordinanza prot. n. 1992/2022 del Tribunale di Salerno, resa ai sensi dell'art. 702 bis.
c.p.c., e per l'effetto, previa, ove ritenuto, ammissione di nuova consulenza tecnica di
ufficio ovvero il richiamo a chiarimenti dei CC.TT.UU. della fase preventiva, accertare
l'esistenza dei danni lamentati dalla appellante, determinando le percentuali relative e
quantificando il danno derivato sotto i diversi aspetti rilevati, con valutazione anche
della violazione di quanto disposto dal Ministero della Salute in data 14/03/2017 con
nota prot. numero 900-2/2-7/190. Spese, competenze, rimborso forfettario spese e
accessori di legge e del doppio grado”.
8 Si è costituita l' , che, preliminarmente rilevando Controparte_1
che la appellante aveva prospettato contestazioni all'ATP su questioni che avrebbero dovuto essere rivolte ai consulenti d'ufficio a mezzo di propri consulenti di parte laddove invece nessun CTP aveva partecipato alle operazioni in quella sede, nel merito ha resistito ai motivi di impugnazione concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell'ordinanza impugnata, col favore delle spese del doppio grado.
Disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni e successivamente la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sulle note inviate nel termine fissato del 1°/06/2023, con le quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti di costituzione, la causa è stata riservata in decisione. Successivamente è stata rimessa in istruttoria per un supplemento della CTU
che era stata espletata dai dr. prof. e dr. in sede di Persona_4 Persona_3
accertamento tecnico preventivo. Ottenuta la relazione dei due consulenti, sulle conclusioni rassegnate nelle note depositate per l'udienza del 26/09/2024 la Corte ha nuovamente riservato la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con un unico motivo di gravame lamenta che il primo Parte_1
Giudice sia pervenuto al rigetto della domanda senza motivare sulle osservazioni che il proprio consulente, dott. , aveva mosso alla consulenza collegiale Persona_5
espletata nel procedimento di ATP nella relazione allegata al ricorso ex art. 702 bis cpc e riportati nel testo dell'atto medesimo. Ha pertanto richiamato analiticamente i rilievi relativi agli errori degli ortopedici che ebbero in cura essa appellante, che non sarebbero stati adeguatamente valutati dai consulenti d'ufficio, ed alla incompletezza della relazione collegiale dell'ATP, che era carente in ordine alla individuazione delle buone pratiche assistenziali. In particolare ha richiamato la contestazione mossa dal
9 dott. con riferimento all'approccio diagnostico alla paziente in data 14/01/2015; Per_5
ha evidenziato che durante l'intervento non tutti i frammenti di frattura erano stati fissati;
che la cartella clinica era lacunosa non riportando con certezza gli atti effettuati per stabilizzare il focolaio di frattura;
che dopo il primo intervento la rigidità articolare era antalgica e probabilmente correlata alla mobilizzazione di frammenti del focolaio di frattura sicché sarebbe stato preferibile porre l'articolazione a riposo con prescrizione di una fisioterapia statica per favorire la calcificazione;
che il tentativo di sblocco del gomito in narcosi, effettuato nell'intervento del 19/03/2015, non aveva risolto la rigidità articolare ed anzi probabilmente l'aveva peggiorata ed era stata la causa della mobilizzazione dei mezzi di sintesi impiantati tre mesi prima, i quali, non più continenti, erano divenuti inidonei a garantire la stabilità dei frammenti della pregressa frattura;
che, dopo la rimozione dei mezzi di sintesi, la era stata Pt_1
dimessa senza alcuna immobilizzazione e/o tutela gessata e senza prescrizione di un tutore che mantenesse l'immobilità del gomito.
Per tutte queste ragioni la appellante, richiamando le conclusioni del suo consulente,
ha ritenuto che la relazione di ATP non fosse esaustiva rispetto alla complessità della sua condizione e che i due CTU avrebbero dovuto accertare il corretto adempimento dei sanitari a tutti gli obblighi di diagnosi, cura ed assistenza partendo dalla fondamentale considerazione che la lesione ossea da trattare non era una semplice frattura del condilo-omerale laterale ma una frattura ben più complessa, avendo interessato anche la paletta laterale.
6. L'appello va accolto per quanto di ragione.
6.1. Ed invero, osservando che, effettivamente, nell'ordinanza definitiva del procedimento ex art. 702 bis cpc il Tribunale non aveva preso in alcuna considerazione i rilievi sollevati dal dott. , consulente di fiducia della Persona_5
signora avverso la relazione medica collegiale espletata dal dott. Pt_1 Per_3
10 e dal dott. prof. nel procedimento per Accertamento Tecnico Per_3 Persona_4
Preventivo n. 7450/2019, e ritenendo che, per poter rispondere adeguatamente a detti rilievi, che fondavano la responsabilità dei medici dell'Ospedale di Cava de' Tirreni
principalmente sulla valutazione di inopportunità del tentativo di sblocco in narcosi effettuato in data 19/03/2015 e sulla dimissione della paziente senza alcuna immobilizzazione e/o tutela gessata o prescrizione di un tutore idoneo ad impedire la mobilità del gomito, la Corte ha richiamato i medesimi consulenti d'ufficio per una integrazione della relazione.
Effettuata una nuova visita della appellante e ricevuti gli esiti dei nuovi accertamenti specialistici prescritti, i due consulenti d'ufficio hanno riportato i motivi di censura articolati dai consulenti di parte (cfr. pagg. 27 e ss. della relazione):
“Il dott. ha così rappresentato i motivi di censura: Persona_5
1) inadeguato studio radiografico pre-operatorio del gomito, dovendosi procedere a
più proiezioni
2) inadeguato inquadramento anamnestico, non avendo i sanitari approfondito le
modalità dell'infortunio
3) incompleta sintesi della frattura in fase intra-operatoria
4) troppo precoce sblocco in narcosi, a distanza di tre mesi dall'intervento,
allorquando non si era apposta la completa consolidazione della frattura
5) rimozione mezzi di sintesi per incontinenza e non per intolleranza.
6) mancata immobilizzazione dopo la rimozione dei mezzi di sintesi e mancato avvio
ad una fase riabilitativa.
Con Il dott. , CTP per la convenuta AO “ Persona_8 CP_1 CP_1
” di ha ritenuto: CP_1 CP_1
1) corretta l'esecuzione dell'esame radiografico
2) corretto inquadramento anamnestico
11 3) adeguata la riduzione chirurgica
4) giustificato lo sblocco in narcosi
Il medesimo consulente ha convenuto che:
5) non c'è alcuna mobilizzazione dei mezzi di sintesi
6) non viene prescritta riabilitazione
7) l'articolazione andava immobilizzata”
Scrivono quindi gli ausiliari d'ufficio che “ possono ritenersi sussistenti responsabilità
sanitarie nella mancata prescrizione della terapia riabilitativa, successivamente
all'atto operatorio del 15.1.15 (questione non sollevata nell'atto di citazione di primo
grado), la cui mancata esecuzione può ritenersi responsabile, in parte, della
successiva rigidità del gomito destro, che ha poi richiesto lo sblocco in narcosi.
Altresì valida la critica sulla mancata immobilizzazione post-operatoria (intervento
del 15.1.15).
Non si ritengono, di contro, condivisibili le altre contestazioni mosse dalla parte
attrice all'operato dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta.
Orbene, gli esiti attualmente obiettivati, così come riportato nel presente esame
clinico, vengono a configurare un danno biologico permanente valutabile nella
misura del 20% (venti per cento) che, scorporato del danno estetico cicatriziale,
configura un complesso menomativo pari al 18% (diciotto per cento), di cui il 9%
(nove per cento) riferibile agli esiti prevedibili della lesione iniziale (danno sibi),
trattata con idonee immobilizzazione e riabilitazione.
Ne consegue, pertanto, un danno differenziale da responsabilità sanitaria pari al 9%
(nove per cento), da considerarsi nel range 12-20% (dodici-venti per cento)”.
I due consulenti hanno altresì risposto alle osservazioni dei consulenti di parte.
Si legge infatti a pag. 28 “ In data 3.6.2024, pervenivano osservazioni del dott.
[...]
per l'AOU “ ” di (allegate), Per_6 Controparte_1 CP_1
12 che pur non condividendo i motivi di censura, così conclude: “secondo un criterio
puramente probabilistico, un trattamento fisioterapico nel caso di specie, tenuto conto
della natura delle lesioni riportate e della tipologia di intervento praticato, avrebbe
assunto una influenza minima se non addirittura impercettibile circa un attendibile
miglioramento della funzionalità articolare del distretto anatomico interessato. Di
conseguenza si avrebbe un drastico ridimensionamento circa la valutazione del danno
biologico differenziale espresso dai consulenti tecnici nominati (9%). Pertanto, il
maggior danno va quantificato al massimo in ¼ del D.B. indicato (18%), quindi
stimabile al più nella misura del 4-5%.”
Rispondono i consulenti che, “ relativamente ai motivi di censura, appare evidente
che la mancata immobilizzazione successiva all'intervento del 15.1.15, non può essere
che confermata, atteso che la doccia gessata apposta in dimissione non risulta essere
adeguata alla lesione di specie, per altro “portata” per un periodo mai chiarito
documentalmente.
Relativamente alla mancata FKT, ci si riferisce al post-intervento del 20.4.15 e non a
quello del 15.1.15, riconoscendo ad essa la responsabilità di una quota del danno
attuale, che va confermata nella misura espressa (9%), non condividendosi la limitata
e persino ininfluente validità della riabilitazione, di contro assolutamente utile e
necessaria”.
Nella risposta ai quesiti posti dalla Corte di Appello si legge poi nella relazione degli ausiliari:“al di là delle mancate immobilizzazione e prescrizione della terapia
riabilitativa, quest'ultima, per altro, sostenuta da parte attrice solo in occasione delle
operazioni peritali del 18.3.24, va rappresentato che:
- non si ravvisa alcun peggioramento dello stato anteriore (anchilosi di gomito), a
seguito dello sblocco in narcosi del 19.3.15;
13 - si condividono le censure relative sia alla mancata immobilizzazione post-
operatoria, sia alla mancata esecuzione della riabilitazione (contestata da parte
attrice solo in sede di contraddittorio);
ne consegue un maggior danno, da responsabilità sanitaria, valutabile nella misura
del 9% (nove per cento).
- Non si ravvisa alcuna significativa temporanea “iatrogena”.
- Idonee appaiono le spese sanitarie sostenute, pari ad Euro 250,00, così dettagliate: -
Visita ortopedica (1.10.15) Euro 150,00; - Terapia per ultrasuoni Euro 100,00”.
6.2. Il nuovo accertamento, con il quale i due consulenti d'ufficio hanno confermato le proprie precedenti valutazioni espresse in sede di ATP ed hanno risposto ai quesiti integrativi che la Corte ha ritenuto di sottoporre loro alla luce dei profili di responsabilità prospettati dalla difesa della per la prima volta con il ricorso ex Pt_1
art. 702 bis cpc, non ha costituito oggetto di ulteriori contestazioni dei consulenti di parte e pertanto, essendo chiaro ed esaustivo, la Corte lo pone a base della decisione.
Le doglianze della appellante sono pertanto solo parzialmente fondate.
Ed infatti, gli ausiliari d'ufficio hanno ribadito ( cfr. pag. 11) che “In merito
all'esecuzione dell'intervento chirurgico, sia le dimensioni della placca, sia il
posizionamento delle viti, appaiono corretti, poiché la placca non appare sotto-
dimensionata e le viti non risultano, dallo studio degli esami radiografici, penetrate
nel focolaio di frattura, realizzandosi, così, una ricostruzione anatomica più che
sufficiente, al fine di poter ottenere un buon ripristino della funzionalità articolare del
gomito. Tra le complicanze del trattamento chirurgico delle fratture di gomito, le
calcificazioni periarticolari rappresentano sicuramente uno degli eventi più frequenti
e più fastidiosi, provocando fenomeni di rigidità che, nonostante la terapia medica e/o
fisica, si presentano senza una specifica causalità, obbligando il paziente a sottoporsi
a trattamenti riabilitativi in maniera decisamente più energica e assidua, rispetto a
14 coloro che non presentano tale complicanza (calcificazioni). Nel caso in questione, i
radiogrammi relativi all'esame del 17.3.15 evidenziano già la presenza di bratte
calcifiche in sede periarticolare, che giustificano ampiamente la marcata rigidità del
gomito destro, per cui la paziente viene sottoposta ad intervento chirurgico di sblocco
in narcosi, raggiungendo, come si evince dalla documentazione sanitaria in atti, 110°
di flessione e 5° di estensione, recuperando pertanto un ottimo range articolare.
L'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi, eseguito il 20.4.15, non determina,
purtroppo, particolari miglioramenti della funzionalità articolare.”
I CTU hanno invece affermato che “Una successiva riabilitazione fisiochinesiterapica
avrebbe offerto, in via limitatamente probabilistica, un modesto miglioramento
clinico. Infatti, dalla documentazione in atti si rileva che non risulta eseguito alcun
trattamento riabilitativo, fondamentale nella fase successiva ad un intervento, come
quello precedentemente descritto. Tra le cause delle rigidità post-chirurgiche
ricordiamo le ossificazioni, oppure le calcificazioni eterotopiche, ossia la formazione
di osso in punti in cui normalmente non esso non risulta presente (muscoli, tendini e
legamenti), oppure l'artrosi post-traumatica, ovvero la degenerazione della
cartilagine articolare, secondaria al trauma. Il trattamento riabilitativo per le fratture
di gomito, nonostante sia costituito da tecniche di mobilizzazione con tempistiche
differenti, a seconda del tipo di lesione ossea e delle caratteristiche del paziente,
segue degli step ben specifici che riguardano: - la riduzione del dolore e
dell'ematoma (per raggiungere questo scopo si applica il linfodrenaggio manuale
spesso integrato con mezzi fisici quali la Tecar terapia e la Laser terapia (in alcuni
casi la clio-compressione sembra dare ottimi risultati), - il recupero della mobilità
articolare che, a seconda del segmento osseo interessato, potrà essere raggiunto con
l'utilizzo di tecniche adeguate. Appare fondamentale, pertanto, l'utilizzo di tecniche
manuali che possano dosare l'intensità degli esercizi e delle autoposture, utili per il
15 paziente. Tali procedure possono determinare un buon recupero funzionale articolare
che nel caso del gomito non sempre risulta semplice e possibile da raggiungere”.
6.3. Ravvisandosi pertanto la responsabilità dei sanitari per aver omesso di disporre l'immobilizzazione dell'arto e di prescrivere un ciclo di sedute di fisiochiesiterapia che avrebbero potuto ridurre la rigidità del gomito, in riforma dell'ordinanza impugnata l' va condannata al risarcimento dei danni Controparte_1
commisurati ai postumi permanenti riportati dalla signora Pt_1
6.4. A tal fine, facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024-2025,
e tenendo conto che all'epoca dell'evento la aveva 57 anni, che i postumi Pt_1
permanenti invalidanti sono stati accertati nella misura del 9%, che il valore di ogni punto di invalidità è pari ad € 2.438,24, si perviene a liquidare il danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 15.800,00 determinata all'attualità. Spetta
altresì all'attrice il rimborso delle spese mediche che sono state documentate nella misura di € 250,00.
In applicazione dei criteri dettati da Cass.SU 1995 n. 1712, l'importo complessivamente liquidato, pari ad € 16.050,00, va devalutato sino all'epoca dell'evento dannoso ( 2015) e sulla somma anno per anno rivalutata vanno computati gli interessi compensativi al tasso legale dall'evento sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Non va riconosciuto il danno da invalidità temporanea (ITT/ITP) in quanto ritenuto dai
CTU non sussistente come condizione autonoma rispetto al decorso post-operatorio.
Nulla spetta a titolo di danno morale in quanto, trattandosi di lesioni micropermanenti,
esso non si presume come insito nel danno alla salute ma va specificamente provato
(cfr. sul punto il principio espresso da Cass. 2023 n.6444, richiamato proprio dalla difesa dell'appellante in comparsa conclusionale, per cui, “In tema di danno non
patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un
16 danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno
morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel
caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione
dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della
dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento
inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più
basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi
normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria)
tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili
sotto il profilo del danno morale” cfr. nello stesso senso Cass. 2022 n. 9006; Cass.
2019 n. 4878)
6.5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, che è compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, con riferimento agli importi minimi per la fase di istruzione preventiva e medi per i due gradi di merito e considerando tutte le fasi trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 26/05/2022 da Parte_1
nei confronti dell'
[...] Controparte_1
di Salerno avverso l'ordinanza n.
[...]
1992/2022 del Tribunale di Salerno, così provvede:
1) ACCOGLIE L'APPELLO per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento, a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, in favore di della somma di € 16.050,00, Parte_1
che, devalutata sino all'epoca dell'evento dannoso ( 2015), va anno per anno rivalutata
17 in base agli indici Istat e maggiorata degli interessi compensativi al tasso legale dall'evento sino alla pubblicazione della presente sentenza;
2) CONDANNA l' al pagamento delle spese di giudizio, che Controparte_1
liquida in favore dell'appellate, per compensi professionali, per la fase di istruzione preventiva in € 1.170,00; per il primo grado, in € 5.077,00 e per questo grado in €
5.809,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e Cpa come per legge.
Pone definitivamente a carico dell le spese della consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio del primo grado e di quella integrativa disposta in questo grado,
quest'ultima nella misura liquidata con separati provvedimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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