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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 maggio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 220/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone presso il cui Parte_1
studio in Palma di Campania Via Saverio Carbone n. 27
appellante
E
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, via Medina, 61 c/o Avvocatura INPS PEC:
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appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 29.1.2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino – Sez. Lavoro – n. 69/2024, pubblicata il 23.1.2024 non notificata, che annullava l'indebito di euro 7.459,54 per l'asserita indebita percezione dei ratei di assegno di invalidità civile, cat. INVCIV n.
07071911, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021 e liquidava le spese nella misura di €
1.865,00 con espressa esclusione della fase istruttoria.
L'appellante, che aveva promosso l'azione di primo per far accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere l'annullamento dell'indebito di euro 7.459,54 e a trattenere la somma, si doleva della decisione solo nella parte relativa alle spese di giudizio per la mancata liquidazione della fase istruttoria che era stata svolta ed insisteva, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza.
Con comparsa del 6.5.2025 si costituiva in giudizio l'INPS che chiedeva il rigetto del gravame ed in ogni caso la liquidazione del dovuto nei minimi con compensazione delle spese per il grado d'appello.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Rileva, innanzitutto, il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione delle spese di primo grado che il Tribunale ha ritenuto di liquidare in € 1.865,00, somma ritenuta dall'appellante insufficiente perché non è stata liquidata la fase istruttoria.
Nel caso in esame è pacifico che la causa è stata decisa dopo il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo e all'udienza, tenuta in trattazione scritta, dopo il deposito delle note ex art. 127 ter.
Con riferimento alla liquidazione delle competenze deve premettersi che l'art. 4 del D.M.
55/2014 cit. (così come modificato dal D.M successivi) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento” e, prevede la liquidazione dei compensi per fasi.
L'art. 4, del DM richiamato prevede, infatti, che “Il compenso è liquidato per fasi” e descrive, in riferimento alle diverse fasi del giudizio, cosa esemplificativamente si intende:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni,
l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame
e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che correttamente l'appellante ha osservato che, nel caso in esame, la fase istruttoria e/o di trattazione (come definita dal DM) si è svolta, essendo stata rinnovata la notifica con relativo esame della relata e deposito della notifica, sono state prodotte le note di trattazione scritte con specificazione delle ragioni delle richieste, con la conseguenza che anche tale fase va liquidata, tendendo conto dello scaglione fino a € 26.000,00, posto che il valore della causa era di € 7.459,54.
Nel caso in esame, l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e Cont rispettoso dei parametri individuati dai cit. DD. e dell'attività svolta nelle 4 fasi.
Ai fini del calcolo delle competenze, deve evidenziarsi che lo stesso decreto prevede, di fianco ad ogni voce, la possibilità di variazione dell'ammontare delle spese in aumento e in diminuzione, nel caso in esame i compensi dovuti sono, oltre a quelli già liquidati pari ad €
1.865,00, relativi alla fase di studio della controversia, introduttiva e di decisione, anche quelli per la fase istruttoria nella misura di € 832,00 e ciò tenuto conto della semplicità della causa e delle questioni trattate. In base allo scaglione sopra individuato l'ammontare minimo da liquidare doveva essere di
€ euro 2.697,00 applicando – così come del resto ha fatto lo stesso appellante – la riduzione del 50%.
In conclusione, in accoglimento del gravame, la sentenza impugnata deve essere riformata con riferimento al solo regime delle spese processuali, con condanna dell' resistente CP_1
al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo.
L'appello va quindi accolto, le spese del primo grado vanno quindi rideterminate di €
2.697,00 come richiesto dall'appellante, in luogo di € 1.865,00, e la sentenza, in questo senso riformata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a cario della parte appellata tenuto conto dello scaglione fino ad € 1.100,00 e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto della modestissima rilevanza giuridica della questione e della semplicità della causa che giustificano una liquidazione per la metà degli importi previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche e si liquidano nella misura minima come da dispositivo, in base al limitato valore della controversia, che va ricondotto allo scaglione fino a euro 1.100,00 (cfr Cass. 2022/35195).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 3 della sentenza impugnata, condanna l'INPS al pagamento, in favore di , delle spese del primo grado che Parte_1
ridetermina in € 2.697,00 (in luogo di € 1.865,00) oltre spese generali CPA e Iva, come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Ciccone.
Condanna l'INPS al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado che liquida in € 337,00 oltre spese generali CPA e Iva, come per legge con attribuzione all'avv.
Vincenzo Ciccone.
Napoli, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente