Sentenza 21 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9962 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITAL N NOME996 27 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 10597/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 22566 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 07/05/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: VI TO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE FELICE RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
A.N.M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' GIA' ATAN, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO 2001 RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ABIGNENTE ANGELO, giusta delega in atti;
2211 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 1824/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 05/05/98 R.G.N. 43710/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/01 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il ricorrente in epigrafe nominato, con l'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, deduce in fatto che il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, decidendo in grado di appello, ha rigettato la domanda proposta, quale ex dipendente dell'azienda Napoletana Mobilità (già Azienda Tramvie Autofilovie di Napoli), per ottenere che fosse accertato & dichiarato il suo diritto di vedere ricomprese nel trattamento economico relativo alle festività infrasettimanali, l'indennità "per effettiva giornata di prestazione", prevista al punto quattro dell'Accordo nazionale del 21 maggio 1981, l'indennità "per turni avvicendati", prevista al punto cinque dello stesso Accordo, e l'indennità "di turno", di cui all'art. 3 dell'Accordo aziendale del 6 febbraio 1979. I giudici d'appello hanno ritenuto che al suddetto trattamento economico debba negarsi il requisito dell'onnicomprensività, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. бирл 260, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, pur menzionandone come oggetto la retribuzione globale di fatto, comprensiva di ogni elemento accessorio, precisa che deve, in ogni caso, trattarsi della "retribuzione normale". Pertanto, essendo, con riguardo al particolare rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, rimessa alla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 1 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, la determinazione della retribuzione dovuta ai lavoratori, e avendo la disciplina istitutiva delle suddette indennità escluso la loro "normalità", non può farsi luogo all'inclusione di queste ultime nella base di computo del trattamento economico in contestazione. Il lavoratore affida il suo ricorso ad un unico motivo, cui resiste l'azienda con controricorso. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 5 1. 27 maggio 1949 n. 3 - 260, nel testo sostituito dall'art. 1 1. 31 marzo, 1954 n. 90, il quale impone di 3 comprendere nella retribuzione dovuta per le festività infrasettimanali ogni "elemento accessorio della retribuzione di fatto giornaliera, vale a dire ogni elemento già corrisposto con continuità. Si assume, in particolare con riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte che diverse determinazioni- dell'autonomia collettiva non possono prevalere sulla detta disposizione, della quale, poi, si impone, anche per coerenza con sovrordinati precetti costituzionali, un'interpretazione che, non condizionata dal solo dato letterale, la ritenga estesa anche ai lavoratori retribuiti in misura fissa e la accrediti di una valenza generale. Le esposte censure sono da ritenere inammissibili, così confermandosi quanto già deciso dalla Corte, in fattispecie identica alla presente, con sentenza 11 luglio 2000, n. 9206. Il ricorrente omette, infatti, allegazioni indispensabili circa i fatti costitutivi del diritto rivendicato, con la conseguenza che i rilievi esegetici svolti in ordine all'art. 5 Sugt della legge 27 maggio 1949, n. 260, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, peccano di astrattezza e non consentono l'enunciazione specifica di un principio di diritto da assumersi come regola del caso. Pur nel contesto di motivi di ricorso per cassazione riconducibili, come nella specie, alla denuncia dell'errore di diritto ex art. 360, n. 3, atteso che l'interesse ad impugnare discende dalla possibilità di conseguire attraverso la sollecitata pronuncia caducatoria un risultato pratico favorevole, è necessario, da un lato, che la parte soddisfi l'onere di indicare quale sia la situazione di fatto della quale pretende una determinata valutazione giuridica conforme alle proprie aspettative ed assume l'erroneità di quella compiuta dal giudice a quo, solo in tal guisa consentendosi al giudice sovrordinato la possibilità di controllo della conformità o meno a diritto delle statuizioni contenute nella R - sentenza impugnata;
e, dall'altro lato, in relazione alle peculiarità del giudizio di 4 legittimità, estraneo all'accertamento del fatto, è necessario che a tanto provveda nell'osservanza del noto principio di autosufficienza del ricorso. Invero, è stato dalla Corte ripetutamente affermato che per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa" prescritto, a pena d'inammissibilità (rilevabile d'ufficio), dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., mentre non è necessario che tale esposizione costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata, è, invece sufficiente, ma insieme indispensabile, che dal contesto del ricorso - e cioè solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata - sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione d'inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (cfr., fra le tante Cass., sez. un. 24 febbraio 1998, n. 1988; Cass. 2 novembre 1998, n. 10913; Id., 14 maggio 1998, n. 4848; Id., 30 ottobre 1998, n. 10897; Id.,7 gennaio 1998, n. 72; Id., 1° ottobre 1997, n. 9558; Id., 2 agosto 1997, n. 7177; Id., 23 marzo 1994, n. 2796). Orbene, il ricorrente non precisa nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità né se abbia prestato lavoro nelle giornate corrispondenti alle festività, né se abbia, nelle medesime, fruito di riposo, né se sia stato retribuito in misura fissa o meno, né, infine, se nell'arco di tempo preso in considerazione dalla domanda, vi siano state coincidenze delle festività con la domenica, di guisa che difetta ogni preciso assunto circa la sussistenza della situazione di fatto in relazione alla quale (fermi gli accertamenti riservati al giudice del merito) sia formulabile il giudizio sussuntivo, inteso come giudizio di diritto. - 5 Una siffatta carenza vanifica la stessa esattezza del principio da cui muove la difesa del ricorrente, poiché da essa non discendono necessariamente le conseguenze che questa pretende di trarne. Si tratta del principio (per il quale v. le sentenze delle Sezioni unite di questa Corte n. 1606, 1607, 1608, 1614 del 1989 e n. 1081 del 1984; nonché, più di recente, con riguardo alla specifica posizione dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione, Cass., sez. lav., 15 maggio 1998, n. 4836 e Cass. 2 novembre 1998, n. 10959, in motivazione) secondo cui qualora una determinata spettanza del lavoratore subordinato debba essere quantificata con riferimento alla retribuzione, l'inclusione, nella relativa base di calcolo, di una determinata componente accessoria della retribuzione medesima deve essere riconosciuta in presenza di una disposizione di legge, come quella dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90), che, con riguardo al compenso per le festività infrasettimanali, richiama la normale retribuzione di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio. In difetto, detta inclusione postula un'espressa previsione della normativa contrattuale, mentre non è sufficiente un mero silenzio in proposito, non essendo ravvisabile nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione ai fini indicati. Il collegio condivide e fa proprio questo principio. Osserva nondimeno che, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, nonché dell'art. 2 di quest'ultima, una questione di retribuzione-parametro, con riguardo al trattamento economico riferibile alle festività, ossia un problema di identificazione della composizione della base di computo di tale trattamento, può porsi soltanto nel caso di 5 - "lavoratori retribuiti non in misura fissa" (art. 5, primo comma) o di lavoratori che, 6 siano o non retribuiti in siffatta misura, prestino la loro opera nelle suindicate festività>> (secondo e terzo comma) ovvero facciano valere la circostanza che la festività ricorra nel giorno di domenica>> (terzo comma, cui adde l'art. 2 lettera e) della legge n. 90 del 1954, cit.). Trattandosi, invece, di lavoratori retribuiti in misura fissa che abbiano fruito di riposo durante le festività non coincidenti con la domenica>>, il diritto alla relativa retribuzione non comporta adempimento di un'obbligazione supplementare rispetto a quella avente ad oggetto il coacervo degli emolumenti periodici che costituiscono corrispettivo della normale prestazione lavorativa riferita all'intero lasso di tempo nel quale si collocano le pause in questione, ma trova soddisfazione nel versamento stesso di tale corrispettivo, onde non si pone un autonomo e specifico problema di trattamento economico per le festività, nel senso che quello erogato per la consueta ed ordinaria Eng prestazione lavorativa considerato globalmente e nell'insieme delle sue normali componenti è riferibile pro quota a tutte le giornate caratterizzate da siffatte pause, col corollario che, non risultando alcuna di tali componenti (ivi comprese quelle commisurate ai giorni di effettiva presenza in servizio) sottratta alla medesima riferibilità, ne resta automaticamente (come mera conseguenza del versamento dell'insieme degli emolumenti correlati al periodo di tempo considerato), garantito il diritto ad una retribuzione onnicomprensiva per le giornate festive. La Corte ha in più occasioni deciso - e da tale orientamento non v'è ora ragione -di discostarsi che in questi termini si giustifica la disposizione di cui al primo comma della testé citata norma, nella parte in cui riferisce ai soli "dipendenti i quali siano retribuiti in misura non fissa" l'attribuzione del diritto suddetto e che l'estensione della previsione anche ai lavoratori retribuiti in misura fissa sarebbe stata superflua, dato che essi già godono della normale retribuzione in corrispondenza dei giorni di festa. 7 Rileva, a tal fine, l'unitaria valenza sia del dato temporale, sia della prestazione lavorativa fornita nel corrispondente periodo. Sotto il primo aspetto è agevole notare che, essendo la paga di codesti lavoratori (retribuiti in misura fissa) riferita indistintamente ad un determinato periodo di tempo, questo rileva nella sua interezza, si da essere loro assicurata, egualmente ed in ogni caso, la retribuzione per la giornata che sia ricompresa nel medesimo periodo, ancorché carente della prestazione lavorativa (cfr. sentt. 30 agosto 1993, n. 9176; Id., - in motivazione 15 luglio 1986, n. 4579; Id., 21 gennaio 1982 n. 406). Per il secondo aspetto, vale il rilievo che il diritto del lavoratore a fruire di pause nell'esecuzione della prestazione, per risposo settimanale o per fruizione delle festività, trova fondamento nell'esigenza, coessenziale allo svolgimento del rapporto, di assicurare opportuni temperamenti al dispendio delle energie psico-fisiche e più piena Say partecipazione dell'interessato alla vita di relazione;
onde, correlativamente, la - corrisposta a mese od a determinazione della retribuzione ordinaria e normale settimana (e cioè in periodi fissi) - riferendosi alla detta prestazione nell'insieme dei tratti che la caratterizzano, risulta necessariamente riferibile anche a tali pause. Come è stato posto in luce dalla Corte già con la sentenza 2 dicembre 1982 n. 6555, la corrispettività propria del concetto di retribuzione introdotto dall'art. 36 Cost. postula che questa risulti adeguata anche sotto il profilo delle esigenze di tutela della efficienza fisio-psichica del lavoratore e dei suoi ulteriori bisogni sociali e familiari;
ragion per cui "la retribuzione mensile corrisposta ai lavoratori subordinati deve intendersi relativa a tutti i giorni del mese, ivi compresi quelli di carenza della prestazione lavorativa in quanto destinati al soddisfacimento delle menzionate esigenze". 3 8 Conferma di questo principio, cui conferisce fondamentalmente valenza il precetto costituzionale di riferimento, la successiva sentenza 4579 del 15 luglio 1986 ha tratto proprio dall'art. 5, terzo comma della legge 27 maggio 1949 n. 260 e dall'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90 sul compenso delle sole ore lavorate nelle festività nazionali e infrasettimanali con la maggiorazione del lavoro festivo, essendo, appunto, già incluso nella retribuzione mensile il corrispettivo delle stesse festività; nonché, con specifico riguardo alla particolare disciplina della categoria degli autoferrotranvieri, da diverse disposizioni del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, nelle quali è prevista la corresponsione della retribuzione (ad es. l'art. 23 per i "sussidi" ai malati, ovvero le norme sulle assenze) come comprendente anche le giornate di riposo, venendo così a confermare che per tale categoria la retribuzione mensile riguarda e copre anche i giorni di pausa della prestazione. Suy E non sarebbe argomento dirimente il rilievo che talora (si veda, ad esempio, l'accordo 3 dicembre 1954, poi reso efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1969, n. 1029, in tema di quantificazione della retribuzione spettante agli impiegati in caso di coincidenza della festività infrasettimanale con la domenica), la disciplina collettiva, in riferimento a taluni istituti retributivi, stabilisca la misura della retribuzione giornaliera in un ventiseiesimo di quella mensile, trattandosi semplicemente di una manifestazione dell'autonomia negoziale in ordine alla quantificazione della retribuzione-parametro, che non eccede i limiti della particolare utilizzazione di tale risultato e nulla toglie alla nozione legale di retribuzione "fissa", quale può elaborarsi in base al delineato schema normativo, anche costituzionale, del nesso di corrispettività fra lavoro e retribuzione, in relazione ad un lasso di tempo predeterminato. Orbene, il ricorrente non deduce in alcun modo di essersi trovato nella condizione di lavoratore retribuito in misura non fissa;
ed anzi, allorché propone 9 considerazioni esegetiche intese a sottolineare la necessità di attribuire alla norma di previsione una portata ed un significato più esteso di quello risultante dal suo tenore letterale, sembra presupporre una situazione di fatto opposta, dato che il senso della proposta interpretazione estensiva sta appunto nella ritenuta impossibilità di discriminare i lavoratori retribuiti in misura fissa, rispetto a quelli retribuiti in misura non fissa cui testualmente la disposizione de qua si riferisce. A ciò aggiungasi il rilievo da attribuire anche soltanto alla carenza di una esplicita deduzione di percezione della retribuzione in misura non fissa, a fronte di un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale, di norma, i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, soggetti alla disciplina di cui al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni, sono da considerare retribuiti in misura fissa (cfr. Cass. 14 Pay marzo 1986, n. 1761 e 1762; Id., 11 giugno 1985, n. 3507; Id., 20 luglio 1984, n. 4264; Id., 18 maggio 1984, n. 3083; Id., 8 maggio 1984, n. 2816; Id., 28 marzo 1984, n. 2057; Id., 4 dicembre 1982, n. 6615). Diverso discorso sarebbe da tenere ove oggetto della pretesa fatta valere nel presente giudizio fosse il "compenso" per lavoro prestato nelle festività infrasettimanali: ma difetta anche qui, nel ricorso per cassazione, come si ripete, qualunque enunciazione dei presupposti di fatto. Invero, pur avendo le Sezioni unite di questa Corte enunciato il principio dell'onnicomprensività della retribuzione anche con riguardo al caso delle festività lavorate (cfr. le già citate sentenze del 1989), non può il Collegio trascurare né la più precisa consapevolezza, emersa nel corso della successiva giurisprudenza, della diversità di tale caso, rispetto a quello delle festività corrispondenti a pause delle x- prestazioni lavorative, né la sintesi ricostruttiva generale operata, più tardi dalle stesse 10 Sezioni unite, sul tema del corrispettivo della prestazione di lavoro e del vario atteggiarsi del concetto di retribuzione in relazione ai diversi rapporti fra la legge e la privata autonomia, anche collettiva. In quest'ordine di idee deve rimarcarsi che la legge (art. 5, secondo comma, della legge n. 260 del 1949, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954) pone la garanzia della retribuzione per il lavoro festivo in termini diversi da quelli che impongono di escludere che il riposo goduto durante le festività si risolva in una perdita del compenso dovuto per la normale prestazione lavorativa;
essa, in altre parole, si limita a garantire "la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate", con apposita maggiorazione. E la Corte ha precisato al riguardo (cfr. sent. 10 gennaio 1992, n. 168) che, in difetto di specificazioni ulteriori del legislatore, il concetto di "retribuzione" - qui Sung richiamato, ai fini del computo della prevista "maggiorazione", senza alcuna specificazione non può non ritenersi affidato alla libera determinazione dei contratti - collettivi (art. 2099 cod. civ.). Esulerebbe, dunque, da un siffatto oggetto del giudizio il diritto alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio", che, in aggiunta al compenso per lavoro "festivo" effettivamente prestato, compete (art. 5, 1° comma, della legge n. 240 del 1949 e succ. mod., cit.) per le festività infrasettimanali, prescindendo dalla prestazione lavorativa (vedi, per tutte, le citate sentenze delle sezioni unite). Infondatamente, pertanto, il ricorrente invocherebbe, in questa seconda ipotesi la citata nozione legale di "normale retribuzione onnicomprensiva". Varrebbe, invece, il rilievo, compiutamente sviluppato dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza 1° aprile 1993, n. 3888, che, il risultato di maggiore momento cui 11 conduce il rifiuto della tesi dell'onnicomprensività della retribuzione sta nel riconoscere che all'autonomia collettiva non solo è riservata la completa regolamentazione degli istituti retributivi da essa stessa introdotti, ma anche la determinazione della cosiddetta retribuzione-parametro, ossia l'identificazione della base di computo di quegli emolumenti derivanti da istituti retributivi che siano bensì di origine legale, ma tali che, relativamente ai medesimi, la norma si limiti a sancire l'an debeatur, nel senso di un ' mero richiamo al concetto di "retribuzione", nominata puramente e semplicemente come 1 tale, senza alcuna specificazione ulteriore. E' il caso, ad esempio, della retribuzione per periodo feriale (artt. 2109 cod. civ. e 36 Cost.: v. Cass. 11 giugno 1992, n. 7215), di quella per i periodi di malattia: art. 2110 cod. civ.: Cass. 13 febbraio 1992, n. 1886; Id., 1° febbraio 1992, n. 1047), di quella spettante durante i permessi sindacali (Cass., 29 maggio 1991, n. 6084; Id., 9 Ly maggio 1990, n. 3818); ma è altresì il caso, alla stregua di quanto sopra osservato, del trattamento economico aggiuntivo spettante al lavoratore che presti la sua opera durante le festività, non esistendo al riguardo alcuna specificazione della retribuzione-parametro da assumere come base di computo della prevista maggiorazione. Considerazioni non dissimili valgono con riguardo al caso di coincidenza della festività con la domenica, anche per esso essendo previsto dalla legge (art. 5, comma terzo della legge n. 260 del 1949 ed art. 2, lettera e) della legge n. 90 del 1954) l'erogazione della "retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera", senza indicazione alcuna di criteri che possano far ritenere imposto un concetto di onnicomprensività. In conclusione, può ritenersi che, in materia di compenso per le festività infrasettimanali, l'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, impone di distinguere fra i casi in cui il lavoratore ヨー fruisca di riposo per effetto della detta ricorrenza e quelli in cui presti ugualmente la sua 12 opera, ovvero perda un'opportunità di riposo per la coincidenza della festività con la domenica. Nel primo caso, la norma gli attribuisce il diritto alla normale retribuzione globale di fatto comprensiva di ogni elemento accessorio, diritto che, ove si tratti di lavoratore retribuito in misura fissa, non comporta emolumenti suppletivi rispetto al versamento della retribuzione afferente indistintamente all'intero periodo in cui cade la ricorrenza festiva. Negli altri due casi, invece, fermo tale diritto, ad esso si aggiunge quello alla retribuzione delle ore effettivamente lavorate, incrementata da un'apposita maggiorazione, ovvero quello corrispondente all'aliquota giornaliera della retribuzione stessa, senza che essa debba esser necessariamente determinata secondo i criteri di onnicomprensività, essendo consentito alla contrattazione collettiva identificare le componenti costitutive della relativa base di computo. Alla stregua di questo principio, la sentenza impugnata risulterebbe, con riguardo Evang alla ipotesi di rivendicazione di emolumenti per effettiva prestazione di lavoro in occasione di festività o per festività coincidenti con la domenica, immune dai vizi denunciati, avendo il tribunale accertato con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità (e, del resto, non censurato dal ricorrente, né sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ., né sotto il profilo della violazione, ex art. 360, n. 3, stesso codice, dei canoni legali di ermeneutica contrattuale) che la disciplina collettiva di settore e categoria, applicabile ratione temporis, al caso di specie, esclude dalla suddetta base di computo le indennità in contestazione. E del pari conterrebbe un dispositivo conforme a diritto, ove fosse riferibile ad un assunto in fatto di avvenuta percezione, da parte dei lavoratori, della retribuzione in misura fissa, essendo la Corte legittimata, in presenza di un tale assunto alla conservazione delle statuizioni ed alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, che ha affidato il rigetto della domanda al solo rilievo dell'inapplicabilità del principio di onnicomprensività della 13 retribuzione. Risulterebbe, invece, erronea anche questa statuizione di rigetto, qualora fosse in quest'ultimo principio identificabile la regola del caso, per essere stato dagli interessati assunto in fatto di non avere prestato lavoro durante le festività e di essere stati retribuiti in misura non fissa. L'impossibilità di provvedere ad una di tali opzioni deriva, per contro, dalle sopra enunciate lacune del ricorso e correlativamente determina l'inammissibilità di quest'ultimo, alla declaratoria della quale deve, di conseguenza, provvedersi. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 maggio 2001 IL PRESIDENTE hume. Ravagnani IL CONSIGLIERE - ESTENSORE обождевая. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria MA oggi, 2.1 LUG. 2001 E R SUP IL CANCELLIERE I I O Z N E D , A O S L S 0 L 1 A O 3 T . B 3 , T 5 A R R A . ' N L L 3 E 7 3 14