CA
Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2024, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3440/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Alessandro Bondì Presidente dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3440/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BIGLI, 21 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. MIRABILE CARLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BRANCADORO GIANLUCA C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE MAJNO, 17/A 20122 CP_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. ABBATESCIANNI GIROLAMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 13 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, accogliere il presente appello e annullare e/o riformare
l'appellata sentenza n. 8910/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata l'11 novembre 2022, resa nel giudizio rubricato al R.G.N. 36946/2020, notificata in data 12 novembre 2022 e, per l'effetto, contrariis rejectis:
A) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
Parte_1
B) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, per tutte le motivazioni esposte in atti;
C) nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
13180/2020 per tutti i motivi esposti in narrativa;
D) in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte ex adverso per tutti i motivi esposti in narrativa;
E) con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
Voglia l'I.ll.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:
In via principale:
-rigettare l'impugnazione avversaria in quanto infondata per tutti i fatti e motivi esposti in atti e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 8910/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 11 novembre 2022 e notificata in data 12 novembre 2022, che ha rigettato
l'opposizione a decreto ingiuntivo 36946/2020; emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda di rigetto dell'impugnazione; in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari anche di questo grado di giudizio, maggiorati di rimborso forfettario e oneri previdenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con decreto ingiuntivo n. 13180/2020 d'ordine, n. 27117/2020 di Rg., del 4 agosto 2020, il
Tribunale di Milano, su ricorso ex art. 633 cpc di da Milano - con riferimento a diversi CP_1
contratti intercorsi nel 2014 e nel 2015 fra la stessa e la società con Controparte_2 pagina 2 di 13 sede in Torino, aventi ad oggetto la somministrazione di gas naturale in favore di clienti finali di quest'ultima per il periodo compreso fra il 1.4.2014 e il 30.9.2016 (doc.
3-8 del fascicolo monitorio) e sul presupposto, da un lato, che tutte le scritture negoziali, all'art. 6.5, prevedevano espressamente il diritto della ricorrente alla fatturazione dei prelievi successivi all'effettiva somministrazione, determinati nella “sessione di aggiustamento pluriennale come definita dal
TISG-Testo Integrato Settlement Gas di cui all'allegato A della delibera dell'Autorità
n.229/2012/R/gas e s.m.i., ad esito della pubblicazione da parte di Snam Rete Gas spa dei dati relativi al secondo, terzo, quarto e quinto anno precedente alla fornitura, in conformità con l'art. 18.2 lett. b) del TISG”, dall'altro lato, che aveva dovuto versare a Snam Rete Gas spa, per CP_1 tale titolo, quanto da quest'ultima fatturato nei suoi confronti per gli anni 2014-2017 (doc. 13, stesso fascicolo), comprendente anche la partita di somministrazione verso Controparte_2
, cui, peraltro, dall'altro lato ancora, era medio tempore subentrata per cessione di ramo
[...]
di azienda, con atto a rogito del Notaio dr. di Milano del 20.11.2020, la società Per_1 [...]
(doc. 9, stesso fascicolo), verso la quale, pertanto, aveva emesso la fattura n. Parte_1 CP_1
145/2020 del 31.3.2020, a titolo di recupero dei corrispettivi di aggiustamento pluriennali per il predetto periodo dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016 -, ingiungeva alla il Parte_1
pagamento della somma di € 508.642,54, oltre agli interessi come da domanda (id est: ex D.lvo
231/2002 dal 20 aprile 2020 al saldo) ed alle spese del procedimento.
1.2 Notificato il decreto ingiuntivo in via telematica il 26 agosto 2020, proponeva Parte_1
formale opposizione, radicando la causa n. 36946/2020 di Rg., che veniva rigettata con sentenza n.
8910/2022 del 7 novembre 2022 del Tribunale di Milano, con conseguente conferma dell'opposto provvedimento monitorio e condanna dell'attrice ex art. 645 cpc al rimborso delle spese di lite in favore della controparte.
1.3 Avverso tale sentenza proponeva appello la società con citazione 12.12.2022 Parte_1
notificata telematicamente.
1.4 Costituitasi l'appellata con comparsa del 7 marzo 2023, con la quale resisteva al gravame, ad esito della prima udienza del 28 marzo 2023, veniva fissata la precisazione delle conclusioni al 12 dicembre 2023, poi differita d'ufficio, previa sostituzione del relatore, attesane la imminente cessazione dal servizio, al 6 febbraio 2024.
1.5 Alla predetta udienza del 6 febbraio 2024 la causa – tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter
pagina 3 di 13 cpc – veniva, quindi, introitata, con concessione alle parti dei termini ordinari per lo scambio degli atti conclusivi, scaduti i quali è passata in decisione.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza, laddove il Tribunale ha rigettato la sua eccezione di carenza di propria legittimazione passiva con riferimento alle pretese di pagamento azionate monitoriamente, senza avere, a suo avviso, idoneamente valutato come i rapporti oggetto di lite – intercorsi fra e la società – si fossero esauriti, al più CP_1 CP_2 tardi, il 30 settembre 2016, quindi, ben prima della stipula fra quest'ultima ed essa appellante della cessione di ramo di azienda, avvenuta con atto del 20 novembre 2017.
2.2 Del resto, prosegue la qui procedente, al contrario di quanto ritenuto dal primo decidente sul punto,
è del tutto irrilevante, al fine di valutare se i contratti azionati dalla controparte rientrassero, o meno, nella cessione di cui si è detto, che le proprie comunicazioni inviate il 21 e 28 novembre
2017 all'odierna appellata facessero riferimento all'art. 2558 cc, per il quale solo laddove non sia concordato diversamente l'acquirente dell'azienda subentra nei negozi giuridici stipulati per l'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale, norma non operante allorquando vi sia una differente volontà espressa dei contraenti;
ed analizzando la lettera del 28.11.2017 appare evidente che la stessa costituisse una comunicazione standardizzata diretta alle controparti contrattuali della cedente , che non consente affatto di ritenere che da parte sua vi fosse un CP_2
indiscriminato subentro nei rapporti negoziali fra la cedente ed Infatti, con tale missiva CP_1
era stato precisato che era stato acquistato il ramo di azienda relativo alla compravendita di energia elettrica e gas della società , dando atto che ai sensi dell'art. 2558 cc i contratti in CP_2
essere con la cedente sarebbero continuati con essa attrice, alle medesime condizioni.
2.3 Orbene: secondo fra tali contratti non possono rientrare quelli oggetto di causa, Parte_1
da considerarsi espressamente esclusi dalla cessione, in quanto eseguiti in data anteriore al
20.11.2017 e nemmeno espressamente richiamativi (al contrario di altra, diversa, scrittura negoziale del 20.11.2017); né ad alcunchè, può valere la clausola, del tutto residuale, di cui all'art. 2, lett. b), sottoparagrafo v) lett. j (per la quale rientrava nell'azienda ceduta ogni altra documentazione relativa ai contratti menzionati nelle lettere da “a” a “i”, laddove non espressamente esclusa), richiamata dal Tribunale, ma inapplicabile al caso di specie, in quanto la cessione intercorsa delimitava in modo chiaro ed inequivoco il proprio oggetto, essendovi stato precisato che i contratti e gli accordi sottoscritti dalla cedente relativi all'attività di somministrazione di energia elettrica e pagina 4 di 13 vendita di gas ai clienti finali sarebbero rientrati nella cessione soltanto se in vigore e non ancora eseguiti o completamente eseguiti alla data di efficacia dell'atto di cessione stesso, quindi, con esclusione di quelli che avessero trovato esecuzione anteriormente, quali quelli che ci occupano, tutti conclusisi quanto ad effetti entro il 30 settembre 2016, come confermato anche da CP_1
allorquando ha indicato, come riferimento delle forniture di gas per le quali ha agito in giudizio, il periodo compreso dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016, data entro la quale le erogazioni inerenti i rapporti sinallagmatici in questione erano state completate con incasso da parte di del relativo prezzo dagli utenti finali, con conseguente obbligo di quest'ultima di fare CP_2
fronte agli eventuali conguagli oggetto delle fatture emesse da Snam derivanti dalle cosiddette sessioni di aggiustamento pluriennale, la prestazione prevista essendo già terminata, specie considerato l'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo.
3.1 Tale motivo non coglie nel segno.
3.2 Va, al riguardo, rammentato come la granitica giurisprudenza del Supremo Collegio abbia da tempo chiarito, da un lato, che in caso di cessione di azienda, dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite (cfr. Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 10902 del 23.4.2024), dall'altro lato, che in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, cc, con riferimento ai debiti dell'azienda ceduta (secondo cui dei debiti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorchè gli stessi risultino dai libri obbligatori) è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cc, inserendosi la responsabilità, in tale caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto, purchè non già del tutto esaurito (v. ex multis: Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 32487 del
22.11.2023), dall'altro lato ancora (sia pure in ambito diverso, ma con princìpi estendibili al caso di specie), che legittimato passivamente rispetto alla domanda di restituzione della quota non dovuta della tariffa del servizio idrico integrato è il soggetto gestore del rapporto di utenza, ossia il soggetto che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito, ovvero la parte subentrante nel contratto ancora pendente ex art. 2558 cc a seguito della cessione di ramo di azienda (v. Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 20361 del 14.7.2023), dall'altro lato ancora, che
l'art. 2558 cc, nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto pagina 5 di 13 contrario, una cessione automatica o “ipso jure” dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio di azienda e non siano ancora esauriti (cfr. Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 15 del 3.1.2020); da tali princìpi, cui la Corte intende dare seguito, emerge come bene il Tribunale, con motivazione pienamente corretta, oltre che adeguatamente motivata e qui condivisa, abbia rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da con riferimento alle pretese azionate nei Parte_1
suoi confronti da . CP_1
3.3 Ed, infatti, risulta pacifico fra le parti che l'odierna appellante con contratto del 20.11.2017 a rogito del Notaio dr. di Milano (doc. 10 del ricorso monitorio) aveva acquisito, per cessione, il Per_1
ramo di azienda già di proprietà di avente quale oggetto tutte le attività di CP_2 compravendita all'ingrosso di energia elettrica e gas naturale destinate ai clienti privati, con l'effetto che la cessionaria ai sensi dell'art. 2558 cc è subentrata in tutti i rapporti sinallagmatici in essere fra la cedente ed come comunicato dalla stessa alla qui CP_1 Parte_1
convenuta il 28.11.2017, precisando che tali rapporti negoziali sarebbero continuati “alle medesime condizioni” con la stessa.
3.4 Fra tali contratti rientrano senz'altro quelli descritti nel ricorso ex art. 633 cpc che ha dato luogo al decreto ingiuntivo opposto e con il medesimo prodotti (doc. 3-8), aventi quale oggetto la somministrazione di gas naturale relativamente al periodo dal 2014 fino al 30 settembre 2016, tutti prevedenti espressamente, all'art. 6.5, il diritto dell'appellata alla “fatturazione dei prelievi determinati nella “sessione di aggiustamento pluriennale” come definita nel TISG” (Testo
Integrato Settlement Gas di cui all'allegato A della delibera dell'Autorità n. 229/2012/R/gas e s.m.i.), necessariamente da quantificarsi solo dopo l'effettiva somministrazione delle forniture, mediante la pubblicazione da parte di Snam Rete Gas spa dei dati relativi al terzo, quarto e quinto anno precedente la somministrazione stessa, in conformità con quanto disposto dall'art. 18.2. lett.
b) del già citato “Tisg”, ricorrendo a procedure di conguaglio per la valorizzazione economica della differenza tra le partite fisiche di gas attribuite nelle precedenti sessioni di aggiustamento relative ai medesimi anni e quelle determinate in base ai dati di misura disponibili solo successivamente.
3.5 Per quanto sopra, non è certo condivisibile che i contratti per cui è causa, all'epoca della cessione del ramo di azienda in discussione, avessero esaurito i loro effetti a seguito delle pur avvenute forniture di gas ai clienti finali e del pagamento di quanto dovuto da parte degli stessi, peraltro, a pagina 6 di 13 mero titolo di acconto, stante l'assoggettamento delle forniture al conguaglio, previsto fin dall'origine; ciò, in quanto, proprio in virtù delle richiamate clausole, i relativi vincoli sinallagmatici non possono dirsi esauriti se non dopo la definizione di quanto risultante dall'elaborazione dei dati relativi alle predette sessioni di aggiustamento pluriennale, che, nel caso di specie, si sono compiute solo a seguito della pubblicazione da parte di SNAM Rete e Gas spa dei prelievi relativi agli anni dal 2014 al 2017, comunicati a il 31.5.2019 (doc. 12 del CP_1 fascicolo monitorio), e della conseguente emissione della fattura Snam 9110001558 dell'8 ottobre
2019 (doc. 13 del fascicolo monitorio), regolarmente pagata da in data 8.10.2019 (doc. 14, CP_1 stesso fascicolo) con riaddebito da parte di quest'ultima a mediante la fattura n. Parte_1
145 del 31.3.2020 (v. doc. 15 del ricorso monitorio), posta a base dell'opposta ingiunzione;
ed è la stessa appellante ad avere comunicato all'appellata il 28.11.2017, mediante e-mail (doc. 11, stesso fascicolo, prodotta con il relativo allegato e non disconosciuta), di essere subentrata ad CP_2
in forza del citato atto di cessione di ramo di azienda, in tutte le attività di compravendita
[...] all'ingrosso di energia elettrica e di somministrazione di gas naturale nei confronti di clienti privati, precisando che, ai sensi dell'art. 2558 codice civile, i rapporti contrattuali in essere con la cedente sarebbero continuati alle medesime condizioni e senza eccezioni di sorta;
ed in tale modo, la stessa ha riconosciuto piena e completa validità ed efficacia delle clausole di cui ai contratti in atti stipulati dall'appellata con la sua dante causa (doc.
3-6 del monitorio), ivi comprese quelle in discussione, regolanti il meccanismo delle sessioni di aggiustamento pluriennale e conguaglio sopra viste, fino al compimento delle quali, come anticipato, permangono i vincoli negoziali dai medesimi discendenti.
4.1 Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto da parte del primo decidente della propria eccezione di prescrizione dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto, sull'erroneo presupposto che l'art. 1, quarto comma, della legge 205/2017 si applicherebbe soltanto nei rapporti tra venditore ed utenti domestici e microimprese in virtù delle delibere Arera n. 97/2018/R/com del
22.2.2018 e n. 569/2018 del 13.11.2018 e che essa ivi opponente non avesse dimostrato di rientrare nell'ambito soggettivo di cui alla legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205), per la quale, per contro, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, per cui tale termine biennale, secondo è senz'altro Parte_1
pagina 7 di 13 applicabile alla fattispecie, avente quale oggetto consumi antecedenti al 30 settembre 2016, fatturati con documento avente scadenza successiva al 1 gennaio 2019, per cui, essendo trascorsi oltre due anni dalla data delle forniture contrattualmente previste, il credito di cui alla fattura n. 145 del
31.3.2020 di è prescritto. CP_1
4.2 Quanto sopra, per l'attrice, in quanto il dies a quo di detto termine biennale decorre univocamente dal momento della fornitura, indipendentemente dal fatto che la medesima eccezione sia sollevata dall'utente finale o da altro soggetto della filiera, non essendovi alcuna norma che consenta un trattamento differenziato su base soggettiva, nemmeno potendo derogare la normativa secondaria di
Arera a quanto previsto dalla norma primaria di cui all'art. 1, quarto comma, della menzionata legge di bilancio 2018, per il quale l'autorità per l'energia elettrica, gas e sistema idrico entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore erano tenute a definire le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto nel primo e nel secondo periodo, tenendo, quindi, conto del nuovo termine di prescrizione biennale.
4.3 Del resto, secondo l'appellante, per individuare il dies a quo della prescrizione, ci si deve riferire all'ultimo giorno di consumo, da considerarsi, come confermato da Arera, quale momento dal quale iniziano a decorrere i 24 mesi del previsto termine, con la conseguenza che l'intero importo della a suo avviso, risulta prescritto almeno dal 30.9.2018, in quanto relativo a consumi Parte_2
effettuati dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016.
5.1 Tale motivo è fondato, nei limiti e per quanto di ragione.
5.2 A tale fine, va subito precisato che la disposizione di cui all'art. 1, quarto comma, della legge
27.1.2017 n. 205, con la quale è stato limitato a due anni il termine breve di prescrizione inerente le somministrazioni di gas, energia elettrica e del sistema idrico, pur astrattamente applicabile anche alla tipologia di forniture quali quelle del rapporto di specie contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice a quo, attesone il tenore testuale, per espressa previsione del successivo comma 10 dello stesso art. 1, riguarda le fatture derivanti da erogazioni di gas aventi scadenza successiva al 1 gennaio 2019, per cui non può considerarsi di portata retroattiva, come, del resto, desumibile dal suo carattere innovativo (sul punto, mutatis mutandis, cfr. Cassazione Civile, Sez. 5, sentenza n.
11359 del 29.4.2024; Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 11443 del 23.7.2003).
5.3 Da quanto sopra, discende che per i rapporti di somministrazione oggetto di causa il termine di prescrizione breve rimane quello originario quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cc, non essendo pagina 8 di 13 invocabile quello ordinario decennale, in linea con la granitica giurisprudenza del Supremo
Collegio (v. Cassazione Civile, Sez. 3, sentenze n. 1442 del 27.1.2015 e n. 11918 del 7.8.2002;
Cassazione Civile, Sez. 2, sentenza n. 6209 del 21.6.1999)
5.4 Ciò posto, osserva la Corte, richiamati i propri, qui condivisi, precedenti in materia (cfr. ex multis, le sentenze n. 2018 del 22.5.2023, pubblicata il 20.6.2023, e n. 307/2023 pubblicata il 31.1.2023), che, quanto al dies a quo del predetto termine prescrizionale, regolato dall'art. 2935 cc. (che ne individua l'inizio con il giorno in cui il diritto può essere fatto valere), tale norma va interpretata nel senso che l'esigibilità del credito deve identificarsi con la sua possibilità legale di farlo valere, senza avere riguardo agli impedimenti di mero fatto, quali ad esempio l'ignoranza sulla esistenza del diritto o il tempo necessario ad accertare l'esistenza del diritto, i quali – ad eccezione delle ipotesi tassative previste dalla legge – non incidono sul decorso della termine in questione. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cc attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cc prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. civ., sez. L, n. 10828/2015; Cass. civ., sez. 3, n.
21026/2014).
5.5 Sulla scorta di tali principi di diritto, il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dalla somministrante e, quindi, dal giorno successivo al mese di erogazione dei consumi: difatti, la mancanza del dato di misura effettiva, in primo luogo, non impedisce affatto la fatturazione, che avviene in acconto su consumi in stima il più aderenti possibili ai consumi effettivi, ed, in secondo luogo, è -al più- un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 cc sospendono il decorso della prescrizione.
5.6 Il decorso dei termini per ottenere dal distributore le misure effettive per procedere al conguaglio è un tempo necessario per accertare l'entità definitiva del diritto e costituisce, dunque, un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è comunque sorto,
pagina 9 di 13 onde non rileva ai fini del decorso della prescrizione.
5.7 La Corte, quindi, ritiene che, nel caso di specie, la comunicazione delle letture effettive dei consumi avvenuta negli anni 2014, 2015 e 2016 ad opera del distributore e, a monte, di Snam Rete CP_1
e Gas, in quanto mero impedimento di fatto, non ha inciso sull'esigibilità del credito del corrispettivo e del successivo conguaglio e, quindi sul decorso del dies a quo della prescrizione, che ha iniziato a decorrere parallelamente alla somministrazione che con esso viene remunerata.
5.8 Le difese svolte dall'appellata non sono idonee a scalfire tali conclusioni, in quanto tendono ad attribuire rilevanza ad un impedimento privo del carattere della giuridicità. Del resto, quanto precede risponde alla ratio sottesa alla disciplina della prescrizione, rispondente alla necessità di conferire certezza e stabilità ai rapporti giuridici. L'intento del legislatore verrebbe in concreto disatteso se si riconoscesse alle parti il potere di attribuire rilevanza sospensiva a qualsiasi impedimento fattuale, con la conseguente possibilità di procrastinare sine die il decorso del termine di prescrizione. I principi sino a qui tracciati valgono, infatti, anche per i contratti di somministrazione di materie prime, quale è quello del gas, a nulla rilevando l'esistenza di una disciplina di settore, ovvero delle peculiarità tecnico-funzionali che l'appellata richiama a sostegno della propria linea difensiva. In particolare, il riparto di competenza tra il distributore e il fornitore di gas per cui quest'ultimo è impossibilitato ad accedere alle letture dei consumi necessarie per azionare il proprio diritto di credito, non rileva in termini di impossibilità giuridica. L'utente finale e quello intermedio, infatti, non possono subire un pregiudizio per effetto di situazioni che esulano dal rapporto contrattuale che intercorre con la società fornitrice. Vieppiù, l'infondatezza della tesi prospettata dalla qui resistente deriva da ragioni strettamente giuridiche, in quanto ancorare la decorrenza del termine di prescrizione alla comunicazione effettuata dalla Snam, oltre a generare incertezza, posto che la data di comunicazione delle letture effettive e dei rilievi dei dati che portano ai conguagli non ha data certa, né è agevolmente dimostrabile, produrrebbe l'effetto di rimettere alla volontà di un terzo il decorso della prescrizione relativamente ai diritti e agli obblighi delle parti di un contratto, determinando de facto una deroga a una norma del codice civile imperativa (quale quella in materia di prescrizione), in assenza di previsione specifica di legge. Alla luce di quanto precede, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione resta ancorato al momento dell'esigibilità del credito, a nulla rilevando i successivi eventi relativi alla rettifica dei consumi originariamente effettuati.
pagina 10 di 13 5.9 In conclusione sul punto, nel caso di specie, è certamente estinto per prescrizione il diritto di CP_1
di pretendere corrispettivi per conguagli relativi ai mesi da gennaio a dicembre 2014, posto che
[...]
la prima richiesta di pagamento da parte della stessa verso l'appellante è incontestatamente avvenuta con la fattura n. 145 del 31.3.2020 e, dunque, ben oltre il termine di cinque anni dal primo giorno del mese successivo ai consumi pretesi con riferimento a quel periodo, per somma pari ad €
346.009,68, come ricavabile dagli analitici importi esposti nella fattura in questione (doc. 15 del fascicolo di prime cure dell'appellata), elaborata in base alla comunicazione Snam relativa alla sessione di aggiustamento pluriennale del periodo dal 2014 al 2016 in discussione (doc. 12) ed alla fattura da quest'ultima emessa verso , in favore della quale, alla luce di quanto precede, va CP_1 riconosciuto, per le causali oggetto di lite, il minor credito di € 162.632,86 relativo al periodo dal
1.1.2015 al 30.9.2016, rispetto a quanto dalla stessa preteso monitoriamente con l'opposto decreto ingiuntivo, che va, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza gravata ed in parziale accoglimento del gravame, revocato, con contestuale condanna dell'appellante Parte_1
al pagamento della residuale somma di € 162.632,86, oltre agli interessi ex D.lvo 231/2002 dal 20 aprile 2020 fino al saldo effettivo. Quanto sopra, stante l'inammissibilità, già in prime cure, in quanto tardivamente sollevata, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc, dell'eccezione qui trasfusa nel terzo motivo di appello, con la quale la qui procedente ha inteso contestare il quantum dei consumi fatturati nei propri confronti della resistente e la mancata idonea prova, a suo avviso, da parte della opposta del credito azionato in giudizio;
ciò, senza avere, necessariamente nell'atto di citazione ex art. 645 cpc dalla stessa notificato, o, al più tardi, entro il termine di cui alla prima memoria ex art. 183 cpc, eccepito alcunchè al riguardo, in tali atti la medesima essendosi limitata a sollevare la questione della asserita mancanza di propria legittimazione passiva e, del tutto genericamente, la propria estraneità ai fatti di causa, che è cosa ben diversa dal negare la fondatezza delle somme azionate nei suoi confronti, senza avere preso alcuna specifica e circostanziata posizione al riguardo, nè con riferimento all'ampiamente probante documentazione riversata in atti, fin dal ricorso monitorio, dalla procedente ex art. 633 cpc - fra cui la comunicazione Snam relativa alla sessione di aggiustamento pluriennale con punti di prelievo intestati alla cedente (doc. 12), la fattura Snam emessa per tale titolo (doc. 13), la CP_2
contabile di pagamento da parte di a Snam (doc. 14) e la fattura n. 145 del 31.3.2020 CP_1 emessa dall'appellata verso (doc. 15) -, che si ritiene del tutto idonea a Parte_1 sorreggerne le ragioni, sicchè quanto argomentato in proposito dall'appellante risulta anche de
pagina 11 di 13 plano destituito di fondamento.
6.1 Per quanto sopra, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza appellata, disattesa od assorbita ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, revocato l'opposto decreto ingiuntivo, come anticipato, l'appellante va Parte_1 condannata al pagamento in favore dell'appellata per i titoli dedotti in giudizio, della CP_1 somma di € 162.632,86, oltre agli interessi ex D.lvo 231/2002 dal 20 aprile 2020 fino al saldo effettivo.
6.2 Consideratane la sostanziale soccombenza, l'appellante va condannata alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado in favore dell'appellata, liquidate, come in dispositivo, in base al decisum, in applicazione di quanto previsto dal d.m. n.55/2014, come integrato dal DM 37/2018 ed aggiornato con il DM 147/22, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta (in sostanza, senza si sia tenuta l'attività istruttoria e con fase trattazione limitata, così che se ne giustifica la quantificazione rapportata a valori minimi, mentre per le altre fasi possono applicarsi i parametri medi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed Parte_1
in parziale riforma della sentenza gravata, n. 8910/2022 del 7 novembre 2022 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) dichiara la prescrizione ex art. 2948 n. 4 cc dei crediti azionati monitoriamente dall'appellata verso l'appellante riferiti alla sessione di aggiustamento pluriennale dell'anno 2014; CP_1
2) per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n.13180/2020 d'ordine, rg. n. 27117/2020, del
4.8.2020 del Tribunale di Milano;
3) condanna l'appellante, a pagare in favore dell'appellata, per i Parte_1 CP_1
titoli dedotti in giudizio e come da motivazione, la complessiva somma di € 162.632,86, oltre agli interessi ex D.lvo 231/2002 dal 20 aprile 2020 fino al saldo effettivo;
4) condanna l'appellante, a pagare in favore dell'appellata, , le spese Parte_1 CP_1
processuali del processo di primo grado, che liquida in complessivi € 11.268,00 (di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli altri oneri e contributi come per Legge;
pagina 12 di 13 5) condanna l'appellante, a pagare in favore dell'appellata, , le spese Parte_1 CP_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.154,00 (di cui €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli altri oneri e contributi come per Legge.
Milano, 7 maggio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dr. Alessandro Bondì
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Alessandro Bondì Presidente dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3440/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BIGLI, 21 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. MIRABILE CARLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BRANCADORO GIANLUCA C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE MAJNO, 17/A 20122 CP_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. ABBATESCIANNI GIROLAMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 13 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, accogliere il presente appello e annullare e/o riformare
l'appellata sentenza n. 8910/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata l'11 novembre 2022, resa nel giudizio rubricato al R.G.N. 36946/2020, notificata in data 12 novembre 2022 e, per l'effetto, contrariis rejectis:
A) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
Parte_1
B) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, per tutte le motivazioni esposte in atti;
C) nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
13180/2020 per tutti i motivi esposti in narrativa;
D) in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte ex adverso per tutti i motivi esposti in narrativa;
E) con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
Voglia l'I.ll.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:
In via principale:
-rigettare l'impugnazione avversaria in quanto infondata per tutti i fatti e motivi esposti in atti e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 8910/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 11 novembre 2022 e notificata in data 12 novembre 2022, che ha rigettato
l'opposizione a decreto ingiuntivo 36946/2020; emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda di rigetto dell'impugnazione; in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari anche di questo grado di giudizio, maggiorati di rimborso forfettario e oneri previdenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con decreto ingiuntivo n. 13180/2020 d'ordine, n. 27117/2020 di Rg., del 4 agosto 2020, il
Tribunale di Milano, su ricorso ex art. 633 cpc di da Milano - con riferimento a diversi CP_1
contratti intercorsi nel 2014 e nel 2015 fra la stessa e la società con Controparte_2 pagina 2 di 13 sede in Torino, aventi ad oggetto la somministrazione di gas naturale in favore di clienti finali di quest'ultima per il periodo compreso fra il 1.4.2014 e il 30.9.2016 (doc.
3-8 del fascicolo monitorio) e sul presupposto, da un lato, che tutte le scritture negoziali, all'art. 6.5, prevedevano espressamente il diritto della ricorrente alla fatturazione dei prelievi successivi all'effettiva somministrazione, determinati nella “sessione di aggiustamento pluriennale come definita dal
TISG-Testo Integrato Settlement Gas di cui all'allegato A della delibera dell'Autorità
n.229/2012/R/gas e s.m.i., ad esito della pubblicazione da parte di Snam Rete Gas spa dei dati relativi al secondo, terzo, quarto e quinto anno precedente alla fornitura, in conformità con l'art. 18.2 lett. b) del TISG”, dall'altro lato, che aveva dovuto versare a Snam Rete Gas spa, per CP_1 tale titolo, quanto da quest'ultima fatturato nei suoi confronti per gli anni 2014-2017 (doc. 13, stesso fascicolo), comprendente anche la partita di somministrazione verso Controparte_2
, cui, peraltro, dall'altro lato ancora, era medio tempore subentrata per cessione di ramo
[...]
di azienda, con atto a rogito del Notaio dr. di Milano del 20.11.2020, la società Per_1 [...]
(doc. 9, stesso fascicolo), verso la quale, pertanto, aveva emesso la fattura n. Parte_1 CP_1
145/2020 del 31.3.2020, a titolo di recupero dei corrispettivi di aggiustamento pluriennali per il predetto periodo dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016 -, ingiungeva alla il Parte_1
pagamento della somma di € 508.642,54, oltre agli interessi come da domanda (id est: ex D.lvo
231/2002 dal 20 aprile 2020 al saldo) ed alle spese del procedimento.
1.2 Notificato il decreto ingiuntivo in via telematica il 26 agosto 2020, proponeva Parte_1
formale opposizione, radicando la causa n. 36946/2020 di Rg., che veniva rigettata con sentenza n.
8910/2022 del 7 novembre 2022 del Tribunale di Milano, con conseguente conferma dell'opposto provvedimento monitorio e condanna dell'attrice ex art. 645 cpc al rimborso delle spese di lite in favore della controparte.
1.3 Avverso tale sentenza proponeva appello la società con citazione 12.12.2022 Parte_1
notificata telematicamente.
1.4 Costituitasi l'appellata con comparsa del 7 marzo 2023, con la quale resisteva al gravame, ad esito della prima udienza del 28 marzo 2023, veniva fissata la precisazione delle conclusioni al 12 dicembre 2023, poi differita d'ufficio, previa sostituzione del relatore, attesane la imminente cessazione dal servizio, al 6 febbraio 2024.
1.5 Alla predetta udienza del 6 febbraio 2024 la causa – tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter
pagina 3 di 13 cpc – veniva, quindi, introitata, con concessione alle parti dei termini ordinari per lo scambio degli atti conclusivi, scaduti i quali è passata in decisione.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza, laddove il Tribunale ha rigettato la sua eccezione di carenza di propria legittimazione passiva con riferimento alle pretese di pagamento azionate monitoriamente, senza avere, a suo avviso, idoneamente valutato come i rapporti oggetto di lite – intercorsi fra e la società – si fossero esauriti, al più CP_1 CP_2 tardi, il 30 settembre 2016, quindi, ben prima della stipula fra quest'ultima ed essa appellante della cessione di ramo di azienda, avvenuta con atto del 20 novembre 2017.
2.2 Del resto, prosegue la qui procedente, al contrario di quanto ritenuto dal primo decidente sul punto,
è del tutto irrilevante, al fine di valutare se i contratti azionati dalla controparte rientrassero, o meno, nella cessione di cui si è detto, che le proprie comunicazioni inviate il 21 e 28 novembre
2017 all'odierna appellata facessero riferimento all'art. 2558 cc, per il quale solo laddove non sia concordato diversamente l'acquirente dell'azienda subentra nei negozi giuridici stipulati per l'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale, norma non operante allorquando vi sia una differente volontà espressa dei contraenti;
ed analizzando la lettera del 28.11.2017 appare evidente che la stessa costituisse una comunicazione standardizzata diretta alle controparti contrattuali della cedente , che non consente affatto di ritenere che da parte sua vi fosse un CP_2
indiscriminato subentro nei rapporti negoziali fra la cedente ed Infatti, con tale missiva CP_1
era stato precisato che era stato acquistato il ramo di azienda relativo alla compravendita di energia elettrica e gas della società , dando atto che ai sensi dell'art. 2558 cc i contratti in CP_2
essere con la cedente sarebbero continuati con essa attrice, alle medesime condizioni.
2.3 Orbene: secondo fra tali contratti non possono rientrare quelli oggetto di causa, Parte_1
da considerarsi espressamente esclusi dalla cessione, in quanto eseguiti in data anteriore al
20.11.2017 e nemmeno espressamente richiamativi (al contrario di altra, diversa, scrittura negoziale del 20.11.2017); né ad alcunchè, può valere la clausola, del tutto residuale, di cui all'art. 2, lett. b), sottoparagrafo v) lett. j (per la quale rientrava nell'azienda ceduta ogni altra documentazione relativa ai contratti menzionati nelle lettere da “a” a “i”, laddove non espressamente esclusa), richiamata dal Tribunale, ma inapplicabile al caso di specie, in quanto la cessione intercorsa delimitava in modo chiaro ed inequivoco il proprio oggetto, essendovi stato precisato che i contratti e gli accordi sottoscritti dalla cedente relativi all'attività di somministrazione di energia elettrica e pagina 4 di 13 vendita di gas ai clienti finali sarebbero rientrati nella cessione soltanto se in vigore e non ancora eseguiti o completamente eseguiti alla data di efficacia dell'atto di cessione stesso, quindi, con esclusione di quelli che avessero trovato esecuzione anteriormente, quali quelli che ci occupano, tutti conclusisi quanto ad effetti entro il 30 settembre 2016, come confermato anche da CP_1
allorquando ha indicato, come riferimento delle forniture di gas per le quali ha agito in giudizio, il periodo compreso dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016, data entro la quale le erogazioni inerenti i rapporti sinallagmatici in questione erano state completate con incasso da parte di del relativo prezzo dagli utenti finali, con conseguente obbligo di quest'ultima di fare CP_2
fronte agli eventuali conguagli oggetto delle fatture emesse da Snam derivanti dalle cosiddette sessioni di aggiustamento pluriennale, la prestazione prevista essendo già terminata, specie considerato l'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo.
3.1 Tale motivo non coglie nel segno.
3.2 Va, al riguardo, rammentato come la granitica giurisprudenza del Supremo Collegio abbia da tempo chiarito, da un lato, che in caso di cessione di azienda, dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite (cfr. Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 10902 del 23.4.2024), dall'altro lato, che in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, cc, con riferimento ai debiti dell'azienda ceduta (secondo cui dei debiti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorchè gli stessi risultino dai libri obbligatori) è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cc, inserendosi la responsabilità, in tale caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto, purchè non già del tutto esaurito (v. ex multis: Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 32487 del
22.11.2023), dall'altro lato ancora (sia pure in ambito diverso, ma con princìpi estendibili al caso di specie), che legittimato passivamente rispetto alla domanda di restituzione della quota non dovuta della tariffa del servizio idrico integrato è il soggetto gestore del rapporto di utenza, ossia il soggetto che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito, ovvero la parte subentrante nel contratto ancora pendente ex art. 2558 cc a seguito della cessione di ramo di azienda (v. Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 20361 del 14.7.2023), dall'altro lato ancora, che
l'art. 2558 cc, nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto pagina 5 di 13 contrario, una cessione automatica o “ipso jure” dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio di azienda e non siano ancora esauriti (cfr. Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 15 del 3.1.2020); da tali princìpi, cui la Corte intende dare seguito, emerge come bene il Tribunale, con motivazione pienamente corretta, oltre che adeguatamente motivata e qui condivisa, abbia rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da con riferimento alle pretese azionate nei Parte_1
suoi confronti da . CP_1
3.3 Ed, infatti, risulta pacifico fra le parti che l'odierna appellante con contratto del 20.11.2017 a rogito del Notaio dr. di Milano (doc. 10 del ricorso monitorio) aveva acquisito, per cessione, il Per_1
ramo di azienda già di proprietà di avente quale oggetto tutte le attività di CP_2 compravendita all'ingrosso di energia elettrica e gas naturale destinate ai clienti privati, con l'effetto che la cessionaria ai sensi dell'art. 2558 cc è subentrata in tutti i rapporti sinallagmatici in essere fra la cedente ed come comunicato dalla stessa alla qui CP_1 Parte_1
convenuta il 28.11.2017, precisando che tali rapporti negoziali sarebbero continuati “alle medesime condizioni” con la stessa.
3.4 Fra tali contratti rientrano senz'altro quelli descritti nel ricorso ex art. 633 cpc che ha dato luogo al decreto ingiuntivo opposto e con il medesimo prodotti (doc. 3-8), aventi quale oggetto la somministrazione di gas naturale relativamente al periodo dal 2014 fino al 30 settembre 2016, tutti prevedenti espressamente, all'art. 6.5, il diritto dell'appellata alla “fatturazione dei prelievi determinati nella “sessione di aggiustamento pluriennale” come definita nel TISG” (Testo
Integrato Settlement Gas di cui all'allegato A della delibera dell'Autorità n. 229/2012/R/gas e s.m.i.), necessariamente da quantificarsi solo dopo l'effettiva somministrazione delle forniture, mediante la pubblicazione da parte di Snam Rete Gas spa dei dati relativi al terzo, quarto e quinto anno precedente la somministrazione stessa, in conformità con quanto disposto dall'art. 18.2. lett.
b) del già citato “Tisg”, ricorrendo a procedure di conguaglio per la valorizzazione economica della differenza tra le partite fisiche di gas attribuite nelle precedenti sessioni di aggiustamento relative ai medesimi anni e quelle determinate in base ai dati di misura disponibili solo successivamente.
3.5 Per quanto sopra, non è certo condivisibile che i contratti per cui è causa, all'epoca della cessione del ramo di azienda in discussione, avessero esaurito i loro effetti a seguito delle pur avvenute forniture di gas ai clienti finali e del pagamento di quanto dovuto da parte degli stessi, peraltro, a pagina 6 di 13 mero titolo di acconto, stante l'assoggettamento delle forniture al conguaglio, previsto fin dall'origine; ciò, in quanto, proprio in virtù delle richiamate clausole, i relativi vincoli sinallagmatici non possono dirsi esauriti se non dopo la definizione di quanto risultante dall'elaborazione dei dati relativi alle predette sessioni di aggiustamento pluriennale, che, nel caso di specie, si sono compiute solo a seguito della pubblicazione da parte di SNAM Rete e Gas spa dei prelievi relativi agli anni dal 2014 al 2017, comunicati a il 31.5.2019 (doc. 12 del CP_1 fascicolo monitorio), e della conseguente emissione della fattura Snam 9110001558 dell'8 ottobre
2019 (doc. 13 del fascicolo monitorio), regolarmente pagata da in data 8.10.2019 (doc. 14, CP_1 stesso fascicolo) con riaddebito da parte di quest'ultima a mediante la fattura n. Parte_1
145 del 31.3.2020 (v. doc. 15 del ricorso monitorio), posta a base dell'opposta ingiunzione;
ed è la stessa appellante ad avere comunicato all'appellata il 28.11.2017, mediante e-mail (doc. 11, stesso fascicolo, prodotta con il relativo allegato e non disconosciuta), di essere subentrata ad CP_2
in forza del citato atto di cessione di ramo di azienda, in tutte le attività di compravendita
[...] all'ingrosso di energia elettrica e di somministrazione di gas naturale nei confronti di clienti privati, precisando che, ai sensi dell'art. 2558 codice civile, i rapporti contrattuali in essere con la cedente sarebbero continuati alle medesime condizioni e senza eccezioni di sorta;
ed in tale modo, la stessa ha riconosciuto piena e completa validità ed efficacia delle clausole di cui ai contratti in atti stipulati dall'appellata con la sua dante causa (doc.
3-6 del monitorio), ivi comprese quelle in discussione, regolanti il meccanismo delle sessioni di aggiustamento pluriennale e conguaglio sopra viste, fino al compimento delle quali, come anticipato, permangono i vincoli negoziali dai medesimi discendenti.
4.1 Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto da parte del primo decidente della propria eccezione di prescrizione dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto, sull'erroneo presupposto che l'art. 1, quarto comma, della legge 205/2017 si applicherebbe soltanto nei rapporti tra venditore ed utenti domestici e microimprese in virtù delle delibere Arera n. 97/2018/R/com del
22.2.2018 e n. 569/2018 del 13.11.2018 e che essa ivi opponente non avesse dimostrato di rientrare nell'ambito soggettivo di cui alla legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205), per la quale, per contro, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, per cui tale termine biennale, secondo è senz'altro Parte_1
pagina 7 di 13 applicabile alla fattispecie, avente quale oggetto consumi antecedenti al 30 settembre 2016, fatturati con documento avente scadenza successiva al 1 gennaio 2019, per cui, essendo trascorsi oltre due anni dalla data delle forniture contrattualmente previste, il credito di cui alla fattura n. 145 del
31.3.2020 di è prescritto. CP_1
4.2 Quanto sopra, per l'attrice, in quanto il dies a quo di detto termine biennale decorre univocamente dal momento della fornitura, indipendentemente dal fatto che la medesima eccezione sia sollevata dall'utente finale o da altro soggetto della filiera, non essendovi alcuna norma che consenta un trattamento differenziato su base soggettiva, nemmeno potendo derogare la normativa secondaria di
Arera a quanto previsto dalla norma primaria di cui all'art. 1, quarto comma, della menzionata legge di bilancio 2018, per il quale l'autorità per l'energia elettrica, gas e sistema idrico entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore erano tenute a definire le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto nel primo e nel secondo periodo, tenendo, quindi, conto del nuovo termine di prescrizione biennale.
4.3 Del resto, secondo l'appellante, per individuare il dies a quo della prescrizione, ci si deve riferire all'ultimo giorno di consumo, da considerarsi, come confermato da Arera, quale momento dal quale iniziano a decorrere i 24 mesi del previsto termine, con la conseguenza che l'intero importo della a suo avviso, risulta prescritto almeno dal 30.9.2018, in quanto relativo a consumi Parte_2
effettuati dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016.
5.1 Tale motivo è fondato, nei limiti e per quanto di ragione.
5.2 A tale fine, va subito precisato che la disposizione di cui all'art. 1, quarto comma, della legge
27.1.2017 n. 205, con la quale è stato limitato a due anni il termine breve di prescrizione inerente le somministrazioni di gas, energia elettrica e del sistema idrico, pur astrattamente applicabile anche alla tipologia di forniture quali quelle del rapporto di specie contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice a quo, attesone il tenore testuale, per espressa previsione del successivo comma 10 dello stesso art. 1, riguarda le fatture derivanti da erogazioni di gas aventi scadenza successiva al 1 gennaio 2019, per cui non può considerarsi di portata retroattiva, come, del resto, desumibile dal suo carattere innovativo (sul punto, mutatis mutandis, cfr. Cassazione Civile, Sez. 5, sentenza n.
11359 del 29.4.2024; Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 11443 del 23.7.2003).
5.3 Da quanto sopra, discende che per i rapporti di somministrazione oggetto di causa il termine di prescrizione breve rimane quello originario quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cc, non essendo pagina 8 di 13 invocabile quello ordinario decennale, in linea con la granitica giurisprudenza del Supremo
Collegio (v. Cassazione Civile, Sez. 3, sentenze n. 1442 del 27.1.2015 e n. 11918 del 7.8.2002;
Cassazione Civile, Sez. 2, sentenza n. 6209 del 21.6.1999)
5.4 Ciò posto, osserva la Corte, richiamati i propri, qui condivisi, precedenti in materia (cfr. ex multis, le sentenze n. 2018 del 22.5.2023, pubblicata il 20.6.2023, e n. 307/2023 pubblicata il 31.1.2023), che, quanto al dies a quo del predetto termine prescrizionale, regolato dall'art. 2935 cc. (che ne individua l'inizio con il giorno in cui il diritto può essere fatto valere), tale norma va interpretata nel senso che l'esigibilità del credito deve identificarsi con la sua possibilità legale di farlo valere, senza avere riguardo agli impedimenti di mero fatto, quali ad esempio l'ignoranza sulla esistenza del diritto o il tempo necessario ad accertare l'esistenza del diritto, i quali – ad eccezione delle ipotesi tassative previste dalla legge – non incidono sul decorso della termine in questione. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cc attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cc prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. civ., sez. L, n. 10828/2015; Cass. civ., sez. 3, n.
21026/2014).
5.5 Sulla scorta di tali principi di diritto, il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dalla somministrante e, quindi, dal giorno successivo al mese di erogazione dei consumi: difatti, la mancanza del dato di misura effettiva, in primo luogo, non impedisce affatto la fatturazione, che avviene in acconto su consumi in stima il più aderenti possibili ai consumi effettivi, ed, in secondo luogo, è -al più- un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 cc sospendono il decorso della prescrizione.
5.6 Il decorso dei termini per ottenere dal distributore le misure effettive per procedere al conguaglio è un tempo necessario per accertare l'entità definitiva del diritto e costituisce, dunque, un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è comunque sorto,
pagina 9 di 13 onde non rileva ai fini del decorso della prescrizione.
5.7 La Corte, quindi, ritiene che, nel caso di specie, la comunicazione delle letture effettive dei consumi avvenuta negli anni 2014, 2015 e 2016 ad opera del distributore e, a monte, di Snam Rete CP_1
e Gas, in quanto mero impedimento di fatto, non ha inciso sull'esigibilità del credito del corrispettivo e del successivo conguaglio e, quindi sul decorso del dies a quo della prescrizione, che ha iniziato a decorrere parallelamente alla somministrazione che con esso viene remunerata.
5.8 Le difese svolte dall'appellata non sono idonee a scalfire tali conclusioni, in quanto tendono ad attribuire rilevanza ad un impedimento privo del carattere della giuridicità. Del resto, quanto precede risponde alla ratio sottesa alla disciplina della prescrizione, rispondente alla necessità di conferire certezza e stabilità ai rapporti giuridici. L'intento del legislatore verrebbe in concreto disatteso se si riconoscesse alle parti il potere di attribuire rilevanza sospensiva a qualsiasi impedimento fattuale, con la conseguente possibilità di procrastinare sine die il decorso del termine di prescrizione. I principi sino a qui tracciati valgono, infatti, anche per i contratti di somministrazione di materie prime, quale è quello del gas, a nulla rilevando l'esistenza di una disciplina di settore, ovvero delle peculiarità tecnico-funzionali che l'appellata richiama a sostegno della propria linea difensiva. In particolare, il riparto di competenza tra il distributore e il fornitore di gas per cui quest'ultimo è impossibilitato ad accedere alle letture dei consumi necessarie per azionare il proprio diritto di credito, non rileva in termini di impossibilità giuridica. L'utente finale e quello intermedio, infatti, non possono subire un pregiudizio per effetto di situazioni che esulano dal rapporto contrattuale che intercorre con la società fornitrice. Vieppiù, l'infondatezza della tesi prospettata dalla qui resistente deriva da ragioni strettamente giuridiche, in quanto ancorare la decorrenza del termine di prescrizione alla comunicazione effettuata dalla Snam, oltre a generare incertezza, posto che la data di comunicazione delle letture effettive e dei rilievi dei dati che portano ai conguagli non ha data certa, né è agevolmente dimostrabile, produrrebbe l'effetto di rimettere alla volontà di un terzo il decorso della prescrizione relativamente ai diritti e agli obblighi delle parti di un contratto, determinando de facto una deroga a una norma del codice civile imperativa (quale quella in materia di prescrizione), in assenza di previsione specifica di legge. Alla luce di quanto precede, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione resta ancorato al momento dell'esigibilità del credito, a nulla rilevando i successivi eventi relativi alla rettifica dei consumi originariamente effettuati.
pagina 10 di 13 5.9 In conclusione sul punto, nel caso di specie, è certamente estinto per prescrizione il diritto di CP_1
di pretendere corrispettivi per conguagli relativi ai mesi da gennaio a dicembre 2014, posto che
[...]
la prima richiesta di pagamento da parte della stessa verso l'appellante è incontestatamente avvenuta con la fattura n. 145 del 31.3.2020 e, dunque, ben oltre il termine di cinque anni dal primo giorno del mese successivo ai consumi pretesi con riferimento a quel periodo, per somma pari ad €
346.009,68, come ricavabile dagli analitici importi esposti nella fattura in questione (doc. 15 del fascicolo di prime cure dell'appellata), elaborata in base alla comunicazione Snam relativa alla sessione di aggiustamento pluriennale del periodo dal 2014 al 2016 in discussione (doc. 12) ed alla fattura da quest'ultima emessa verso , in favore della quale, alla luce di quanto precede, va CP_1 riconosciuto, per le causali oggetto di lite, il minor credito di € 162.632,86 relativo al periodo dal
1.1.2015 al 30.9.2016, rispetto a quanto dalla stessa preteso monitoriamente con l'opposto decreto ingiuntivo, che va, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza gravata ed in parziale accoglimento del gravame, revocato, con contestuale condanna dell'appellante Parte_1
al pagamento della residuale somma di € 162.632,86, oltre agli interessi ex D.lvo 231/2002 dal 20 aprile 2020 fino al saldo effettivo. Quanto sopra, stante l'inammissibilità, già in prime cure, in quanto tardivamente sollevata, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc, dell'eccezione qui trasfusa nel terzo motivo di appello, con la quale la qui procedente ha inteso contestare il quantum dei consumi fatturati nei propri confronti della resistente e la mancata idonea prova, a suo avviso, da parte della opposta del credito azionato in giudizio;
ciò, senza avere, necessariamente nell'atto di citazione ex art. 645 cpc dalla stessa notificato, o, al più tardi, entro il termine di cui alla prima memoria ex art. 183 cpc, eccepito alcunchè al riguardo, in tali atti la medesima essendosi limitata a sollevare la questione della asserita mancanza di propria legittimazione passiva e, del tutto genericamente, la propria estraneità ai fatti di causa, che è cosa ben diversa dal negare la fondatezza delle somme azionate nei suoi confronti, senza avere preso alcuna specifica e circostanziata posizione al riguardo, nè con riferimento all'ampiamente probante documentazione riversata in atti, fin dal ricorso monitorio, dalla procedente ex art. 633 cpc - fra cui la comunicazione Snam relativa alla sessione di aggiustamento pluriennale con punti di prelievo intestati alla cedente (doc. 12), la fattura Snam emessa per tale titolo (doc. 13), la CP_2
contabile di pagamento da parte di a Snam (doc. 14) e la fattura n. 145 del 31.3.2020 CP_1 emessa dall'appellata verso (doc. 15) -, che si ritiene del tutto idonea a Parte_1 sorreggerne le ragioni, sicchè quanto argomentato in proposito dall'appellante risulta anche de
pagina 11 di 13 plano destituito di fondamento.
6.1 Per quanto sopra, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza appellata, disattesa od assorbita ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, revocato l'opposto decreto ingiuntivo, come anticipato, l'appellante va Parte_1 condannata al pagamento in favore dell'appellata per i titoli dedotti in giudizio, della CP_1 somma di € 162.632,86, oltre agli interessi ex D.lvo 231/2002 dal 20 aprile 2020 fino al saldo effettivo.
6.2 Consideratane la sostanziale soccombenza, l'appellante va condannata alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado in favore dell'appellata, liquidate, come in dispositivo, in base al decisum, in applicazione di quanto previsto dal d.m. n.55/2014, come integrato dal DM 37/2018 ed aggiornato con il DM 147/22, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta (in sostanza, senza si sia tenuta l'attività istruttoria e con fase trattazione limitata, così che se ne giustifica la quantificazione rapportata a valori minimi, mentre per le altre fasi possono applicarsi i parametri medi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed Parte_1
in parziale riforma della sentenza gravata, n. 8910/2022 del 7 novembre 2022 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) dichiara la prescrizione ex art. 2948 n. 4 cc dei crediti azionati monitoriamente dall'appellata verso l'appellante riferiti alla sessione di aggiustamento pluriennale dell'anno 2014; CP_1
2) per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n.13180/2020 d'ordine, rg. n. 27117/2020, del
4.8.2020 del Tribunale di Milano;
3) condanna l'appellante, a pagare in favore dell'appellata, per i Parte_1 CP_1
titoli dedotti in giudizio e come da motivazione, la complessiva somma di € 162.632,86, oltre agli interessi ex D.lvo 231/2002 dal 20 aprile 2020 fino al saldo effettivo;
4) condanna l'appellante, a pagare in favore dell'appellata, , le spese Parte_1 CP_1
processuali del processo di primo grado, che liquida in complessivi € 11.268,00 (di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli altri oneri e contributi come per Legge;
pagina 12 di 13 5) condanna l'appellante, a pagare in favore dell'appellata, , le spese Parte_1 CP_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.154,00 (di cui €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli altri oneri e contributi come per Legge.
Milano, 7 maggio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dr. Alessandro Bondì
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 13 di 13