Art. 1.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1952-53, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1952-53, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale".