Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00863/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2023, proposto da
BA VI, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Retico e Wladimir Francesco Troise Mangoni Di S. Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia n. 1;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Direzione Generale Territoriale, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Bergamo, Sezioni Coordinate di Varese – Como – Lecco, prot. m. inf. dgtno. registro ufficiale.u.0243971 del 24 novembre 2022 e notificato il 5 dicembre 2022, nonché di ogni atto ad esso presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. TO RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con memoria difensiva depositata il 19 dicembre 2025 il ricorrente ha dichiarato, a seguito della revoca del provvedimento gravato, la cessazione della materia del contendere;
- che di tanto al Collegio non resta che prendere atto ai fini delle conseguenti pronunce;
- che quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo al corretto comportamento dell’amministrazione che ha consentito una definizione bonaria della controversia, appaiono sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO RU |
IL SEGRETARIO