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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/08/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
1
R.G. N. 2805/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2805 - 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli'Avv.ti Michele Sessa ed
Enrico Catalano, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, in Eboli (Sa) alla via J. Gagarin n. 7
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Manchia, in C.F._2
virtù di mandato in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia
(Sa) alla via Cimarosa, 13
CONVENUTO 2
Nonché
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa Controparte_2
n. 14, C.F. e partita I.V.A. in persona dei P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentanti legali pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Renato Magaldi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Carità 32
TERZA CHIAMATA
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23 marzo 2018, il dott. conveniva in giudizio Pt_1
l'avv. dinanzi al Tribunale di Salerno, per sentirlo condannare al CP_1
versamento della somma di € 118.323,09.
L'attore fondava la propria pretesa su un presunto inadempimento professionale da parte del legale, al quale era stato affidato l'incarico di richiedere alla Regione
Campania il riconoscimento di indennità mai corrisposte.
L'inadempienza si sarebbe palesata in plurime modalità a partire dal 1993: - nel
1993 l'avv. aveva impugnato davanti al TAR l'approvazione definitiva CP_1
della graduatoria del personale regionale con qualifica dirigenziale, ma tale ricorso veniva dichiarato inammissibile per vizi procedurali, in quanto mancava la notifica anche ad uno dei controinteressati desumibili dall'impugnata graduatoria;
- l'inerzia dell'avvocato si protraeva per svariati anni, talché solo nel 2006 il convenuto inoltrava ricorso al TAR per chiedere la ricostruzione della carriera con versamento delle indennità dovute, nonché il riconoscimento ad integrazione del trattamento di fine rapporto;
- l'avvocato erroneamente presentava il ricorso ad un giudice non più competente ed il Tar, con sentenza n. 4280/2009, dichiarava il predetto ricorso inammissibile per decadenza in base 3
all'applicazione dell'art. 69, co. 7 del D. Lgs. 165/2001; - parte convenuta non comunicava nulla al proprio assistito, né procedeva a presentare ricorso al
Consiglio di Stato nell'interesse del dr. , pur ritenendo ve ne fossero i Pt_1
presupposti.
L'attore, pertanto, con missiva del 28.07.2011 inoltrava richiesta di risarcimento danni all'avv. che ne trasmetteva notizia alla propria compagnia di CP_1
assicurazione, riconoscendo la propria negligenza.
Con comparsa del 04.06.2018, l'avv. dando seguito ad un evidente CP_1
ripensamento rispetto alla condotta originaria, si costituiva in giudizio, impugnando la domanda e chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
La società , già , ritualmente chiamata in Controparte_2 Controparte_3
causa, si costituiva anch'essa in giudizio il 22.01.2019 e, fondamentalmente conformandosi alle argomentazioni difensive del convenuto, contestava la domanda attorea.
Il Giudice non riteneva ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'attore e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Assegnata la causa a sentenza, le parti depositavano comparse conclusionali.
Il Giudice, con provvedimento del 26.01.2023, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, ammetteva consulenza tecnica contabile e rinviava al 6.03.2023 per conferimento incarico, disponendo la trattazione scritta della causa.
A seguito di articolato contraddittorio le parti convenute, nell'udienza del
18.12.2023, chiedevano la revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU.
Il Giudice, con Ordinanza del 20.02.2024, a scioglimento della riserva, ritenuto di poter provvedere autonomamente sul punto, revocava la nomina di CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni al 25.02.2025.
Con provvedimento del 17.04.2025 la causa veniva nuovamente assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione, sollevata da entrambi i convenuti, di prescrizione del diritto del dr. al risarcimento dei danni relativamente Pt_1
a tutti quei rapporti o questioni che hanno formato oggetto del ricorso al TAR
Salerno n. r.g. 944/2006.
La più precisamente afferma che il sig. avesse Controparte_2 Pt_1
contestato al convenuto l'omessa impugnazione della sentenza al TAR con lettera a.r. del 20.07.2011 e nell'ambito del procedimento di mediazione tenutosi nell'anno 2016; mentre solo con l'atto introduttivo del presente giudizio, quindi, nel 2018, l'attore avrebbe imputato all'avv. anche la responsabilità per CP_1
aver promosso un giudizio, nel 2006, innanzi ad un Tribunale non competente e oltre il termine di decadenza. Eccepiva, pertanto, per questa ulteriore negligenza, la prescrizione del diritto del dr. al risarcimento. Pt_1
L'adito Tribunale, in riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione, si orienta innanzitutto considerando che il rapporto tra avvocato e cliente è di natura contrattuale, con conseguente applicazione della prescrizione decennale del diritto dell'attore al risarcimento per responsabilità professionale;
in secondo luogo chiarendo che la domanda di risarcimento danni, effettivamente presentata per la prima volta in data 20.07.2011, per come formulata, era rivolta non solo a contestare al convenuto l'omessa impugnazione della sentenza del TAR, ma anche ad ottenere ristoro per aver adito un Tribunale non competente e oltre il termine di decadenza.
Tanto premesso è decisione di questo organo giudicante che il diritto dell'attore sia tutelabile in sede giudiziaria in riferimento ad entrambe le predette doglianze;
mentre ritiene prescritta ogni pretesa relativa a negligenze precedenti del difensore.
Passando al merito, la domanda di parte attorea è fondata e come tale va accolta.
L'attore ha convenuto in giudizio l'avv. per ivi sentirlo condannare, CP_1
previo accertamento della sua responsabilità professionale, al risarcimento di 5
euro € 118.323,09 in conseguenza di condotta negligente nell'espletamento del mandato conferitogli.
La soluzione della questione al vaglio di questo Tribunale richiede di fissare alcuni principi in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
Al riguardo si segnalano i seguenti punti fermi della giurisprudenza di legittimità, ai quali questo Giudice ritiene di aderire, secondo cui “la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto, al pari del danno da lucro cessante, se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22376 del
10/12/2012); inoltre: “in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista”. Essendo le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato obbligazioni di mezzi e non di risultato, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rileva non già il conseguimento del risultato utile per il cliente, ma il modo in cui l'attività è stata svolta avuto riguardo, da un lato, al dovere primario del professionista di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2 c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. Civ., Sez. III, 18 aprile 2011, n. 8863; Cass.
Civ., Sez. II, 18 luglio 2002, n. 10454; Cass. Civ., Sez. II, 23 aprile 2002, n.
5928). Quando il cliente pretende il risarcimento dal professionista, deve sempre dimostrare il danno e il nesso causale tra la condotta omissiva o negligente del mandatario e il pregiudizio patito. Se, poi, il professionista è un avvocato, o comunque un soggetto abilitato alla difesa in giudizio, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe 6
dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. Civ., Sez. III, 26 aprile
2010, n. 9917).
Da questi postulati consegue che, trasponendo i menzionati principi alla fattispecie in esame, nella controversia prospettata la responsabilità dell'avvocato per la erronea scelta del Tribunale e per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole, con successiva preclusione della possibilità di proporre impugnazione, può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'istanza in primo grado e l'impugnazione poi, ove proposta, avrebbero avuto concrete possibilità di essere accolte (Cass. Civ. Sez.
2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009). Ebbene, alla luce delle produzioni di parte, emerge che se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto avrebbe ottenuto, alla stregua del parametro del “più probabile che non”, il riconoscimento delle ragioni perorate.
La questione tocca un tema centrale nel diritto del pubblico impiego contrattualizzato. Il Tribunale rileva la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dal dr. in quanto, come chiarito da un'oramai consolidata Pt_1
Giurisprudenza, la data del 15 settembre 2000 (entro la quale ai sensi dell'art. 69 co. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, devono essere proposte a pena di decadenza le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 per restare attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrative) non costituisce un limite processuale alla persistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, vale a dire un termine fissato per l'esercizio del diritto di azione;
il superamento del quale impedisce la proposizione del ricorso sia al G.A., che dinanzi al G.O. (c.d. traslatio iudicii). (Tar Campania, Napoli, sez. V, 19/10/2015, n. 4900 - cfr.
C.d.S. 6766/2018; cfr. altresì C. Cost. 6/2018 ivi richiamata e C.d.S. 7259/2019)
Più volte la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di costituzionalità proposte nei confronti dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 7
del 2001, rilevando che il termine decadenziale del 15 settembre 2000 si deve intendere giustificato per esigenze organizzative connesse al trapasso da una giurisdizione all'altra (Corte costituzionale, ordinanze 6 luglio 2004, n. 214; 26 maggio 2005, n. 213; 7 ottobre 2005 n. 382; 11 maggio 2006 n. 197).
Detto ciò, parte attorea riesce a dare “la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”
(così Cass. Civ. Sez. III 5 febbraio 2013, n. 2638). Questi, infatti, con atto notificato il 14/04/2006 chiedeva al Tar che gli fosse riconosciuta la ricostruzione di carriera con il pagamento delle indennità, mai corrisposte dalla regione Campania, nonché integrazione del trattamento per fine rapporto di lavoro, per attività che gli erano state debitamente riconosciute.
Considerata la documentazione a sostegno delle istanze del dr. , nonché Pt_1
la pronuncia favorevole del Tar su analoga richiesta fatta da un collega del ricorrente (che pure agiva per ottenere la declaratoria del diritto all'erogazione della indennità di direzione prevista dall'art. 54, 3° e 4° comma L. Reg.
16.11.1989 n. 23) il Tribunale ritiene, con valutazione prognostica, che l'attore avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie pretese.
Ad analoga conclusione il Tribunale perviene anche con riferimento all'omesso ricorso al Consiglio di Stato. In proposito si riscontra che effettivamente il TAR, con sentenza nr 4280/2009, nel decidere che il ricorso concerneva periodi di rapporto di lavoro precedenti all'anno 1998 e che pertanto andava dichiarato inammissibile per decadenza, prendeva in considerazione solo una parte delle richieste del convenuto, omettendo di valutare rapporti lavorativi ed attività riferiti ad un momento successivo al 30.06.1998. Risulta, infatti, che le richieste dell'avvocato nei confronti della Regione, per il riconoscimento dei CP_1
servizi prestati dal dr. , si siano protratte ben oltre il 1998. Pt_1
A tal proposito la Giurisprudenza delle SS.UU della Cassazione (sent. n
10401/2013; n. 142/2013) si è orientata nel seguente modo: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice 8
amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno l998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore
a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia.”
Deve, pertanto, affermarsi che in caso di fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale, la protrazione della vicenda anche oltre il
30/6/1998 radica la giurisdizione dell'AGO pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi con conseguente possibilità di risposte differenti ad un'identica domanda di giustizia.
Questo induce a credere che l'avvocato ha errato nella scelta del Tribunale presso cui incardinare giudizio, ma che vi sarebbero stati ampi margini per impugnare la sentenza del Tar e, comunque, per sperare in una buona riuscita dell'azione in favore del dr. . Pt_1
Nell'economia del discorso, poi, va tenuto nel debito conto che l'avv. CP_1
a più riprese, riconosceva la propria responsabilità nella produzione dell'evento lesivo. Si ricorda che l'odierno convenuto, a seguito di richiesta di risarcimento danni da parte del dr. nel 2011, scriveva alla propria compagnia di Pt_1
assicurazioni chiedendo di essere manlevato e, nella stessa missiva, confermava la propria responsabilità per non aver impugnato la sentenza del TAR di Salerno
n. 4280/2009; inoltre, in altra comunicazione, inviata all'avvocato Magaldi, procuratore delle l'avv. nuovamente Controparte_4 CP_1
confermava le proprie mancanze professionali in merito alla vicenda in esame 9
ed evidenziava persino le concrete possibilità di successo che avrebbe avuto il ricorso dinanzi al Consiglio di Stato.
Le dichiarazioni scritte, rese dall'avv. acquistano rilievo di CP_1
confessione. La fattispecie va sussunta nell'alveo dell'art. 2735 c.c., che opportunamente si riporta: “La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale [2733].
Se fatta a un terzo […] è liberamente apprezzata dal giudice”.
Vero è che il fatto che l'avvocato abbia ammesso i propri errori non ne fa scaturire in automatico la responsabilità; tuttavia, è opinione di questo Tribunale che nel caso in cui il ricorso fosse stato proposto nei termini e dinanzi a giudice competente, la domanda avrebbe potuto avere esito positivo e che anche il ricorso al Consiglio di Stato avrebbe verosimilmente avuto successo.
Tanto basta per fondare la responsabilità del convenuto, che ha tradito il rapporto di fiducia col suo assistito ed ha vanificato irrimediabilmente il diritto del sig.
a vedersi riconosciuto quanto gli spettava. Pt_1
Altresì priva di fondamento è l'affermazione della Compagnia di Assicurazioni secondo cui, con riferimento alla presentazione del ricorso fuori termine decadenziale di cui al Testo Unico sul Pubblico Impiego, art 69 co. 7, non vi sarebbe prova che il mandato fosse stato conferito in epoca antecedente al
15.09.2000; il che dimostrerebbe ancora una volta la mancanza di errore da parte dell'assicurato avv. CP_1
Dall'esame della documentazione prodotta e dalle affermazioni dell'avv. stesso, risulta invece chiaramente un rapporto di mandato tra il dr. CP_1
e il difensore iniziato molto tempo prima di quanto pretende la Pt_1
Compagnia di Assicurazioni;
ma soprattutto è dirimente la constatazione che l'avv. non contesta mai l'esistenza del mandato. CP_1
Considerato, inoltre, che la copertura assicurativa non è stata messa in discussione da nessuna delle parti e, valutata determinante l'assunzione di responsabilità dell'avvocato, che equivale a confessione stragiudiziale nei 10
confronti dell'attore, ma addirittura giudiziale nei confronti della Terza
Chiamata, questo Giudice, nel mentre riconosce la responsabilità dell'avv. per negligenza professionale, afferma il suo diritto ad essere manlevato CP_1
dalla compagnia Assicuratrice a termini di polizza relativa al periodo 2006/2009.
La domanda deve pertanto essere accolta, con conseguente condanna dell'avv.
a pagare euro 76.952,07 per indennità mai corrisposte dalla CP_1
Regione Campania relative agli anni 1993/1998; euro 1.029,50 a titolo di rimborso per il pagamento delle spese giudiziali relative alla sentenza del TAR di Salerno n. 4280/2009 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dalla richiesta di risarcimento danni datata 20.07.2011.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il sig. a CP_1
rifondere, in favore del sig. , il danno subito, che liquida Parte_1
in complessivi euro 77.981,57 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come specificato in motivazione;
- Condanna la terza chiamata in causa, nei limiti della Controparte_2
prevista franchigia di € 5.000,00 a manlevare e tenere indenne l'assicurato da quanto condannato a pagare in virtù della presente CP_1
sentenza in favore di;
Parte_1
- condanna la al pagamento, come da polizza Controparte_2
assicurativa, delle spese processuali, che liquida in euro 8.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Salerno 6 ago. 25
11
Il Giudice dott. Daniela Oliva
R.G. N. 2805/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2805 - 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli'Avv.ti Michele Sessa ed
Enrico Catalano, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, in Eboli (Sa) alla via J. Gagarin n. 7
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Manchia, in C.F._2
virtù di mandato in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia
(Sa) alla via Cimarosa, 13
CONVENUTO 2
Nonché
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa Controparte_2
n. 14, C.F. e partita I.V.A. in persona dei P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentanti legali pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Renato Magaldi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Carità 32
TERZA CHIAMATA
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23 marzo 2018, il dott. conveniva in giudizio Pt_1
l'avv. dinanzi al Tribunale di Salerno, per sentirlo condannare al CP_1
versamento della somma di € 118.323,09.
L'attore fondava la propria pretesa su un presunto inadempimento professionale da parte del legale, al quale era stato affidato l'incarico di richiedere alla Regione
Campania il riconoscimento di indennità mai corrisposte.
L'inadempienza si sarebbe palesata in plurime modalità a partire dal 1993: - nel
1993 l'avv. aveva impugnato davanti al TAR l'approvazione definitiva CP_1
della graduatoria del personale regionale con qualifica dirigenziale, ma tale ricorso veniva dichiarato inammissibile per vizi procedurali, in quanto mancava la notifica anche ad uno dei controinteressati desumibili dall'impugnata graduatoria;
- l'inerzia dell'avvocato si protraeva per svariati anni, talché solo nel 2006 il convenuto inoltrava ricorso al TAR per chiedere la ricostruzione della carriera con versamento delle indennità dovute, nonché il riconoscimento ad integrazione del trattamento di fine rapporto;
- l'avvocato erroneamente presentava il ricorso ad un giudice non più competente ed il Tar, con sentenza n. 4280/2009, dichiarava il predetto ricorso inammissibile per decadenza in base 3
all'applicazione dell'art. 69, co. 7 del D. Lgs. 165/2001; - parte convenuta non comunicava nulla al proprio assistito, né procedeva a presentare ricorso al
Consiglio di Stato nell'interesse del dr. , pur ritenendo ve ne fossero i Pt_1
presupposti.
L'attore, pertanto, con missiva del 28.07.2011 inoltrava richiesta di risarcimento danni all'avv. che ne trasmetteva notizia alla propria compagnia di CP_1
assicurazione, riconoscendo la propria negligenza.
Con comparsa del 04.06.2018, l'avv. dando seguito ad un evidente CP_1
ripensamento rispetto alla condotta originaria, si costituiva in giudizio, impugnando la domanda e chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
La società , già , ritualmente chiamata in Controparte_2 Controparte_3
causa, si costituiva anch'essa in giudizio il 22.01.2019 e, fondamentalmente conformandosi alle argomentazioni difensive del convenuto, contestava la domanda attorea.
Il Giudice non riteneva ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'attore e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Assegnata la causa a sentenza, le parti depositavano comparse conclusionali.
Il Giudice, con provvedimento del 26.01.2023, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, ammetteva consulenza tecnica contabile e rinviava al 6.03.2023 per conferimento incarico, disponendo la trattazione scritta della causa.
A seguito di articolato contraddittorio le parti convenute, nell'udienza del
18.12.2023, chiedevano la revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU.
Il Giudice, con Ordinanza del 20.02.2024, a scioglimento della riserva, ritenuto di poter provvedere autonomamente sul punto, revocava la nomina di CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni al 25.02.2025.
Con provvedimento del 17.04.2025 la causa veniva nuovamente assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione, sollevata da entrambi i convenuti, di prescrizione del diritto del dr. al risarcimento dei danni relativamente Pt_1
a tutti quei rapporti o questioni che hanno formato oggetto del ricorso al TAR
Salerno n. r.g. 944/2006.
La più precisamente afferma che il sig. avesse Controparte_2 Pt_1
contestato al convenuto l'omessa impugnazione della sentenza al TAR con lettera a.r. del 20.07.2011 e nell'ambito del procedimento di mediazione tenutosi nell'anno 2016; mentre solo con l'atto introduttivo del presente giudizio, quindi, nel 2018, l'attore avrebbe imputato all'avv. anche la responsabilità per CP_1
aver promosso un giudizio, nel 2006, innanzi ad un Tribunale non competente e oltre il termine di decadenza. Eccepiva, pertanto, per questa ulteriore negligenza, la prescrizione del diritto del dr. al risarcimento. Pt_1
L'adito Tribunale, in riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione, si orienta innanzitutto considerando che il rapporto tra avvocato e cliente è di natura contrattuale, con conseguente applicazione della prescrizione decennale del diritto dell'attore al risarcimento per responsabilità professionale;
in secondo luogo chiarendo che la domanda di risarcimento danni, effettivamente presentata per la prima volta in data 20.07.2011, per come formulata, era rivolta non solo a contestare al convenuto l'omessa impugnazione della sentenza del TAR, ma anche ad ottenere ristoro per aver adito un Tribunale non competente e oltre il termine di decadenza.
Tanto premesso è decisione di questo organo giudicante che il diritto dell'attore sia tutelabile in sede giudiziaria in riferimento ad entrambe le predette doglianze;
mentre ritiene prescritta ogni pretesa relativa a negligenze precedenti del difensore.
Passando al merito, la domanda di parte attorea è fondata e come tale va accolta.
L'attore ha convenuto in giudizio l'avv. per ivi sentirlo condannare, CP_1
previo accertamento della sua responsabilità professionale, al risarcimento di 5
euro € 118.323,09 in conseguenza di condotta negligente nell'espletamento del mandato conferitogli.
La soluzione della questione al vaglio di questo Tribunale richiede di fissare alcuni principi in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
Al riguardo si segnalano i seguenti punti fermi della giurisprudenza di legittimità, ai quali questo Giudice ritiene di aderire, secondo cui “la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto, al pari del danno da lucro cessante, se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22376 del
10/12/2012); inoltre: “in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista”. Essendo le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato obbligazioni di mezzi e non di risultato, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rileva non già il conseguimento del risultato utile per il cliente, ma il modo in cui l'attività è stata svolta avuto riguardo, da un lato, al dovere primario del professionista di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2 c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. Civ., Sez. III, 18 aprile 2011, n. 8863; Cass.
Civ., Sez. II, 18 luglio 2002, n. 10454; Cass. Civ., Sez. II, 23 aprile 2002, n.
5928). Quando il cliente pretende il risarcimento dal professionista, deve sempre dimostrare il danno e il nesso causale tra la condotta omissiva o negligente del mandatario e il pregiudizio patito. Se, poi, il professionista è un avvocato, o comunque un soggetto abilitato alla difesa in giudizio, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe 6
dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. Civ., Sez. III, 26 aprile
2010, n. 9917).
Da questi postulati consegue che, trasponendo i menzionati principi alla fattispecie in esame, nella controversia prospettata la responsabilità dell'avvocato per la erronea scelta del Tribunale e per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole, con successiva preclusione della possibilità di proporre impugnazione, può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'istanza in primo grado e l'impugnazione poi, ove proposta, avrebbero avuto concrete possibilità di essere accolte (Cass. Civ. Sez.
2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009). Ebbene, alla luce delle produzioni di parte, emerge che se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto avrebbe ottenuto, alla stregua del parametro del “più probabile che non”, il riconoscimento delle ragioni perorate.
La questione tocca un tema centrale nel diritto del pubblico impiego contrattualizzato. Il Tribunale rileva la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dal dr. in quanto, come chiarito da un'oramai consolidata Pt_1
Giurisprudenza, la data del 15 settembre 2000 (entro la quale ai sensi dell'art. 69 co. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, devono essere proposte a pena di decadenza le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 per restare attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrative) non costituisce un limite processuale alla persistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, vale a dire un termine fissato per l'esercizio del diritto di azione;
il superamento del quale impedisce la proposizione del ricorso sia al G.A., che dinanzi al G.O. (c.d. traslatio iudicii). (Tar Campania, Napoli, sez. V, 19/10/2015, n. 4900 - cfr.
C.d.S. 6766/2018; cfr. altresì C. Cost. 6/2018 ivi richiamata e C.d.S. 7259/2019)
Più volte la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di costituzionalità proposte nei confronti dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 7
del 2001, rilevando che il termine decadenziale del 15 settembre 2000 si deve intendere giustificato per esigenze organizzative connesse al trapasso da una giurisdizione all'altra (Corte costituzionale, ordinanze 6 luglio 2004, n. 214; 26 maggio 2005, n. 213; 7 ottobre 2005 n. 382; 11 maggio 2006 n. 197).
Detto ciò, parte attorea riesce a dare “la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”
(così Cass. Civ. Sez. III 5 febbraio 2013, n. 2638). Questi, infatti, con atto notificato il 14/04/2006 chiedeva al Tar che gli fosse riconosciuta la ricostruzione di carriera con il pagamento delle indennità, mai corrisposte dalla regione Campania, nonché integrazione del trattamento per fine rapporto di lavoro, per attività che gli erano state debitamente riconosciute.
Considerata la documentazione a sostegno delle istanze del dr. , nonché Pt_1
la pronuncia favorevole del Tar su analoga richiesta fatta da un collega del ricorrente (che pure agiva per ottenere la declaratoria del diritto all'erogazione della indennità di direzione prevista dall'art. 54, 3° e 4° comma L. Reg.
16.11.1989 n. 23) il Tribunale ritiene, con valutazione prognostica, che l'attore avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie pretese.
Ad analoga conclusione il Tribunale perviene anche con riferimento all'omesso ricorso al Consiglio di Stato. In proposito si riscontra che effettivamente il TAR, con sentenza nr 4280/2009, nel decidere che il ricorso concerneva periodi di rapporto di lavoro precedenti all'anno 1998 e che pertanto andava dichiarato inammissibile per decadenza, prendeva in considerazione solo una parte delle richieste del convenuto, omettendo di valutare rapporti lavorativi ed attività riferiti ad un momento successivo al 30.06.1998. Risulta, infatti, che le richieste dell'avvocato nei confronti della Regione, per il riconoscimento dei CP_1
servizi prestati dal dr. , si siano protratte ben oltre il 1998. Pt_1
A tal proposito la Giurisprudenza delle SS.UU della Cassazione (sent. n
10401/2013; n. 142/2013) si è orientata nel seguente modo: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice 8
amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno l998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore
a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia.”
Deve, pertanto, affermarsi che in caso di fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale, la protrazione della vicenda anche oltre il
30/6/1998 radica la giurisdizione dell'AGO pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi con conseguente possibilità di risposte differenti ad un'identica domanda di giustizia.
Questo induce a credere che l'avvocato ha errato nella scelta del Tribunale presso cui incardinare giudizio, ma che vi sarebbero stati ampi margini per impugnare la sentenza del Tar e, comunque, per sperare in una buona riuscita dell'azione in favore del dr. . Pt_1
Nell'economia del discorso, poi, va tenuto nel debito conto che l'avv. CP_1
a più riprese, riconosceva la propria responsabilità nella produzione dell'evento lesivo. Si ricorda che l'odierno convenuto, a seguito di richiesta di risarcimento danni da parte del dr. nel 2011, scriveva alla propria compagnia di Pt_1
assicurazioni chiedendo di essere manlevato e, nella stessa missiva, confermava la propria responsabilità per non aver impugnato la sentenza del TAR di Salerno
n. 4280/2009; inoltre, in altra comunicazione, inviata all'avvocato Magaldi, procuratore delle l'avv. nuovamente Controparte_4 CP_1
confermava le proprie mancanze professionali in merito alla vicenda in esame 9
ed evidenziava persino le concrete possibilità di successo che avrebbe avuto il ricorso dinanzi al Consiglio di Stato.
Le dichiarazioni scritte, rese dall'avv. acquistano rilievo di CP_1
confessione. La fattispecie va sussunta nell'alveo dell'art. 2735 c.c., che opportunamente si riporta: “La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale [2733].
Se fatta a un terzo […] è liberamente apprezzata dal giudice”.
Vero è che il fatto che l'avvocato abbia ammesso i propri errori non ne fa scaturire in automatico la responsabilità; tuttavia, è opinione di questo Tribunale che nel caso in cui il ricorso fosse stato proposto nei termini e dinanzi a giudice competente, la domanda avrebbe potuto avere esito positivo e che anche il ricorso al Consiglio di Stato avrebbe verosimilmente avuto successo.
Tanto basta per fondare la responsabilità del convenuto, che ha tradito il rapporto di fiducia col suo assistito ed ha vanificato irrimediabilmente il diritto del sig.
a vedersi riconosciuto quanto gli spettava. Pt_1
Altresì priva di fondamento è l'affermazione della Compagnia di Assicurazioni secondo cui, con riferimento alla presentazione del ricorso fuori termine decadenziale di cui al Testo Unico sul Pubblico Impiego, art 69 co. 7, non vi sarebbe prova che il mandato fosse stato conferito in epoca antecedente al
15.09.2000; il che dimostrerebbe ancora una volta la mancanza di errore da parte dell'assicurato avv. CP_1
Dall'esame della documentazione prodotta e dalle affermazioni dell'avv. stesso, risulta invece chiaramente un rapporto di mandato tra il dr. CP_1
e il difensore iniziato molto tempo prima di quanto pretende la Pt_1
Compagnia di Assicurazioni;
ma soprattutto è dirimente la constatazione che l'avv. non contesta mai l'esistenza del mandato. CP_1
Considerato, inoltre, che la copertura assicurativa non è stata messa in discussione da nessuna delle parti e, valutata determinante l'assunzione di responsabilità dell'avvocato, che equivale a confessione stragiudiziale nei 10
confronti dell'attore, ma addirittura giudiziale nei confronti della Terza
Chiamata, questo Giudice, nel mentre riconosce la responsabilità dell'avv. per negligenza professionale, afferma il suo diritto ad essere manlevato CP_1
dalla compagnia Assicuratrice a termini di polizza relativa al periodo 2006/2009.
La domanda deve pertanto essere accolta, con conseguente condanna dell'avv.
a pagare euro 76.952,07 per indennità mai corrisposte dalla CP_1
Regione Campania relative agli anni 1993/1998; euro 1.029,50 a titolo di rimborso per il pagamento delle spese giudiziali relative alla sentenza del TAR di Salerno n. 4280/2009 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dalla richiesta di risarcimento danni datata 20.07.2011.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il sig. a CP_1
rifondere, in favore del sig. , il danno subito, che liquida Parte_1
in complessivi euro 77.981,57 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come specificato in motivazione;
- Condanna la terza chiamata in causa, nei limiti della Controparte_2
prevista franchigia di € 5.000,00 a manlevare e tenere indenne l'assicurato da quanto condannato a pagare in virtù della presente CP_1
sentenza in favore di;
Parte_1
- condanna la al pagamento, come da polizza Controparte_2
assicurativa, delle spese processuali, che liquida in euro 8.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Salerno 6 ago. 25
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Il Giudice dott. Daniela Oliva