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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1252/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1252/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PANGRAZI Parte_1 C.F._1
LIBERATI ALBERTO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MAN- Controparte_1 C.F._2
CANIELLO NICOLA e CURCIO ALICE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di Legge, contrariis reiectis, per i moti- vi descritti e argomentati, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di parte convenuta nel negozio intercor- so con la attrice e conseguentemente condannare il convenuto medesimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla dott.ssa , nella misura di € 35.535,40, o di quella maggiore o minore somma emersa in esito alla Pt_1 attività processuale, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre
a Rimborso Spese Generali, IVA e Cassa Professionale nella misura di Legge”
Per parte convenuta: pagina 1 di 5 Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge:
- in via principale e nel merito, per le causali di cui agli atti, rigettare le domande tutte avversarie in quanto generi- che, infondate e non provate.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali, IVA e CPA, rimb. forf. 15%, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi all'intestato Tri- Parte_1 bunale al fine di ottenerne la condanna al pagamento a proprio favore della Controparte_1 somma complessiva di € 35.535,40 a titolo di risarcimento del danno subito a causa dei vizi di un bene oggetto di compravendita tra le parti.
Adduceva l'attrice, in particolare:
- di aver acquistato dal convenuto, con contratto del 10/11/2016, l'intera e piena proprietà di un'unità immobiliare facente parte dell'edificio condominiale denominato “Condominio
Bottego”, sito a Parma, B.go Scacchini n. 9, unitamente alla quota indivisa di comproprietà di 1/9 di un ampio locale ad uso autorimessa sito al piano terra del medesimo condominio e dotato di un sistema di parcheggio automatizzato;
- la citata struttura automatizzata, al momento dell'acquisto, versava già in una grave situazio- ne di dissesto, sottaciuta dal venditore, che ne determinava la necessità di sostituzione, all'esito di numerosi tentativi di intervento da parte delle ditte incaricate dal condominio, al fine di rendere accessibile l'autorimessa condominiale, con un costo complessivo approvato dall'assemblea condominiale del 9/05/2018 di € 214.878,60;
- la quota sostenuta sull'attrice per operare la suddetta sostituzione, unitamente ai costi e alle spese sostenuti a causa dell'impossibilità di adoperare l'autorimessa condominiale, rappre- sentavano un danno di cui il convenuto era tenuto a rispondere per aver venduto un bene privo delle qualità essenziali promesse.
Si costituiva in giudizio il quale contestava la domanda attorea, chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'audizione di testimoni.
Indi, all'esito di vari rinvii determinati da esigenze organizzative dell'Ufficio, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 28/11/2024 era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
pagina 2 di 5 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. La domanda risarcitoria proposta da parte dell'attrice è infondata e deve pertanto essere respin- ta, per le ragioni di seguito specificate.
2.1. Occorre anzitutto dare atto che nel caso di specie non sussistono in alcun modo i presupposti per ravvisare un'ipotesi di aliud pro alio, a cui l'attrice fa esplicitamente riferimento laddove rileva che le problematiche riscontrate sul sistema di parcheggio automatizzato dell'autorimessa condo- miniale avrebbero privato il bene compravenduto delle qualità necessarie ad assolvere alla sua fun- zione economico-sociale.
Invero, oggetto della compravendita conclusa dalle parti con atto a rogito del Notaio dott.ssa
[...] del 10/11/2016 (doc. 1 di parte attrice) era un'unità immobiliare facente parte Persona_1 dell'edificio condominiale denominato “Condominio Bottego” sito a Parma, in Borgo Scacchini n.
9, rispetto a cui la quota di comproprietà di 1/9 del locale ad uso autorimessa sito al piano terreno del condominio (dotato del contestato sistema di parcheggio) rappresentava una pertinenza non oggetto di autonoma cessione (tanto che il prezzo della compravendita veniva definito a corpo per un importo complessivo di € 485.000,00).
In questa prospettiva, non è sostenibile che i vizi che hanno interessato il sistema di parcheggio au- tomatizzato dell'autorimessa abbiano inciso in termini sostanziali sui caratteri della complessiva operazione negoziale posta in essere dalle parti, tanto da giustificare un'ordinaria azione contrattua- le di risarcimento del danno. acce
Come più volte chiarito da parte della giurisprudenza, infatti, in tema di vendita sussiste consegna di aliud pro alio soltanto qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, rivelandosi in tal modo del tutto ini- doneo ad assolvere allo scopo economico sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità pre- sagita (ex multis Cass. n. 13124/2024), elementi che non si ravvisano affatto nel caso di specie.
2.2. Tanto premesso, i lamentati vizi al sistema di parcheggio automatizzato potrebbero, al più, in- tegrare un'ipotesi di mancanza di qualità essenziali della cosa compravenduta o, comunque, un ina- dempimento rispetto agli obblighi gravanti sul venditore ex art. 1476 c.c. astrattamente idoneo ad arrecare danni all'acquirente, a prescindere dai suoi riflessi sul vincolo contrattuale.
Anche nella prospettiva sopra indicata, tuttavia, la possibilità di far valere una pretesa risarcitoria in relazione a tali vizi sarebbe, in ogni caso, temperata dai ristretti termini di decadenza e prescrizione pagina 3 di 5 di cui all'art. 1495 c.c. (in argomento cfr. Cass. n. 1218/2022) che, nel caso di specie, non risultano esser stati rispettati, come tempestivamente eccepito dal convenuto in comparsa di risposta.
Ed invero, nel caso di specie è la stessa attrice a riconoscere come la prima diffida per i vizi in que- stione sia stata avanzata nei confronti del venditore soltanto il 16/04/2018 (doc. 5 di parte attrice),
a distanza di oltre un anno dal rogito di compravendita del 10/11/2016, a cui è seguita, a distanza di oltre quattro anni da tale atto, l'instaurazione del presente giudizio.
Ne segue che la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice in questa sede risulta esser stata proposta ben oltre i termini di decadenza e prescrizione previsti dalla disciplina in materia di vendita.
2.3. D'altra parte, anche a voler prescindere dalle considerazioni sopra operate, non può non rile- varsi come nel caso di specie le risultanze acquisite nel corso del giudizio abbiano fatto emergere anche la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1491 c.c. al fine di escludere l'operatività della
[...]
dovuta dal venditore per i vizi. Pt_2
In particolare, le risultanze delle prove orali hanno smentito le asserzioni di parte attrice secondo cui all'atto della compravendita, avrebbe indebitamente sottaciuto la portata Controparte_1 delle problematiche del sistema automatizzato di parcheggio “lasciando intendere che la problematica fosse comunque di pronta soluzione”, evidenziando, per contro, come tali problematiche fossero pienamente conosciute, e comunque agevolmente conoscibili, da parte dell'acquirente.
In questo senso, in particolare, nel corso dell'udienza del 22/11/2022, la teste , agen- Testimone_1 te immobiliare che ha curato la compravendita in oggetto, ha espressamente rilevato che “quel siste- ma non ha mai funzionato, ovvero funzionava a momenti alterni […] era una circostanza nota a tutti”, confer- mando anche che “alla mia presenza più volte il ha spiegato alla il malfunzionamento del cancel- CP_1 Pt_1 lo, ma non si è mai parlato di “rapida riparazione”, del resto il condominio cambiò tante ditte, il sistema si bloccava spesso, non era scontata la riparazione, tanto che le parti rimodularono il prezzo al ribasso (mi pare da euro
535.000,00 ad euro 485.000,00) proprio in base alla problematica del sistema del parcheggio. Era un problema effettivamente assai serio”.
Nello stesso senso, la teste figlia del convenuto, ha confermato che nel corso di un Testimone_2 incontro tra le parti a cui aveva assistito il padre aveva riferito all'acquirente dei problemi del siste- ma di parcheggio.
In questo contesto, non può che rilevarsi come la necessità di sostituzione del sistema di parcheg- gio (a prescindere dalle modalità in cui si è realizzato l'intervento), così come deliberata da parte dell'assemblea condominiale del 9/05/2018 (doc. 4 di parte attrice), a distanza di oltre due anni dal pagina 4 di 5 rogito, abbia rappresentato una prevedibile evoluzione di evidenti problematiche del bene già pre- senti al momento della compravendita di cui l'acquirente era stata resa pienamente edotta, ciò ren- dendo del tutto infondata la domanda di risarcimento dei danni per i presunti oneri che l'attrice ha dovuto di conseguenza sopportare.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte attrice.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applica- zione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensi- va svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte dell'attrice;
- condanna al rimborso nei confronti di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Parma, 5/06/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1252/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PANGRAZI Parte_1 C.F._1
LIBERATI ALBERTO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MAN- Controparte_1 C.F._2
CANIELLO NICOLA e CURCIO ALICE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di Legge, contrariis reiectis, per i moti- vi descritti e argomentati, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di parte convenuta nel negozio intercor- so con la attrice e conseguentemente condannare il convenuto medesimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla dott.ssa , nella misura di € 35.535,40, o di quella maggiore o minore somma emersa in esito alla Pt_1 attività processuale, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre
a Rimborso Spese Generali, IVA e Cassa Professionale nella misura di Legge”
Per parte convenuta: pagina 1 di 5 Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge:
- in via principale e nel merito, per le causali di cui agli atti, rigettare le domande tutte avversarie in quanto generi- che, infondate e non provate.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali, IVA e CPA, rimb. forf. 15%, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi all'intestato Tri- Parte_1 bunale al fine di ottenerne la condanna al pagamento a proprio favore della Controparte_1 somma complessiva di € 35.535,40 a titolo di risarcimento del danno subito a causa dei vizi di un bene oggetto di compravendita tra le parti.
Adduceva l'attrice, in particolare:
- di aver acquistato dal convenuto, con contratto del 10/11/2016, l'intera e piena proprietà di un'unità immobiliare facente parte dell'edificio condominiale denominato “Condominio
Bottego”, sito a Parma, B.go Scacchini n. 9, unitamente alla quota indivisa di comproprietà di 1/9 di un ampio locale ad uso autorimessa sito al piano terra del medesimo condominio e dotato di un sistema di parcheggio automatizzato;
- la citata struttura automatizzata, al momento dell'acquisto, versava già in una grave situazio- ne di dissesto, sottaciuta dal venditore, che ne determinava la necessità di sostituzione, all'esito di numerosi tentativi di intervento da parte delle ditte incaricate dal condominio, al fine di rendere accessibile l'autorimessa condominiale, con un costo complessivo approvato dall'assemblea condominiale del 9/05/2018 di € 214.878,60;
- la quota sostenuta sull'attrice per operare la suddetta sostituzione, unitamente ai costi e alle spese sostenuti a causa dell'impossibilità di adoperare l'autorimessa condominiale, rappre- sentavano un danno di cui il convenuto era tenuto a rispondere per aver venduto un bene privo delle qualità essenziali promesse.
Si costituiva in giudizio il quale contestava la domanda attorea, chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'audizione di testimoni.
Indi, all'esito di vari rinvii determinati da esigenze organizzative dell'Ufficio, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 28/11/2024 era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
pagina 2 di 5 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. La domanda risarcitoria proposta da parte dell'attrice è infondata e deve pertanto essere respin- ta, per le ragioni di seguito specificate.
2.1. Occorre anzitutto dare atto che nel caso di specie non sussistono in alcun modo i presupposti per ravvisare un'ipotesi di aliud pro alio, a cui l'attrice fa esplicitamente riferimento laddove rileva che le problematiche riscontrate sul sistema di parcheggio automatizzato dell'autorimessa condo- miniale avrebbero privato il bene compravenduto delle qualità necessarie ad assolvere alla sua fun- zione economico-sociale.
Invero, oggetto della compravendita conclusa dalle parti con atto a rogito del Notaio dott.ssa
[...] del 10/11/2016 (doc. 1 di parte attrice) era un'unità immobiliare facente parte Persona_1 dell'edificio condominiale denominato “Condominio Bottego” sito a Parma, in Borgo Scacchini n.
9, rispetto a cui la quota di comproprietà di 1/9 del locale ad uso autorimessa sito al piano terreno del condominio (dotato del contestato sistema di parcheggio) rappresentava una pertinenza non oggetto di autonoma cessione (tanto che il prezzo della compravendita veniva definito a corpo per un importo complessivo di € 485.000,00).
In questa prospettiva, non è sostenibile che i vizi che hanno interessato il sistema di parcheggio au- tomatizzato dell'autorimessa abbiano inciso in termini sostanziali sui caratteri della complessiva operazione negoziale posta in essere dalle parti, tanto da giustificare un'ordinaria azione contrattua- le di risarcimento del danno. acce
Come più volte chiarito da parte della giurisprudenza, infatti, in tema di vendita sussiste consegna di aliud pro alio soltanto qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, rivelandosi in tal modo del tutto ini- doneo ad assolvere allo scopo economico sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità pre- sagita (ex multis Cass. n. 13124/2024), elementi che non si ravvisano affatto nel caso di specie.
2.2. Tanto premesso, i lamentati vizi al sistema di parcheggio automatizzato potrebbero, al più, in- tegrare un'ipotesi di mancanza di qualità essenziali della cosa compravenduta o, comunque, un ina- dempimento rispetto agli obblighi gravanti sul venditore ex art. 1476 c.c. astrattamente idoneo ad arrecare danni all'acquirente, a prescindere dai suoi riflessi sul vincolo contrattuale.
Anche nella prospettiva sopra indicata, tuttavia, la possibilità di far valere una pretesa risarcitoria in relazione a tali vizi sarebbe, in ogni caso, temperata dai ristretti termini di decadenza e prescrizione pagina 3 di 5 di cui all'art. 1495 c.c. (in argomento cfr. Cass. n. 1218/2022) che, nel caso di specie, non risultano esser stati rispettati, come tempestivamente eccepito dal convenuto in comparsa di risposta.
Ed invero, nel caso di specie è la stessa attrice a riconoscere come la prima diffida per i vizi in que- stione sia stata avanzata nei confronti del venditore soltanto il 16/04/2018 (doc. 5 di parte attrice),
a distanza di oltre un anno dal rogito di compravendita del 10/11/2016, a cui è seguita, a distanza di oltre quattro anni da tale atto, l'instaurazione del presente giudizio.
Ne segue che la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice in questa sede risulta esser stata proposta ben oltre i termini di decadenza e prescrizione previsti dalla disciplina in materia di vendita.
2.3. D'altra parte, anche a voler prescindere dalle considerazioni sopra operate, non può non rile- varsi come nel caso di specie le risultanze acquisite nel corso del giudizio abbiano fatto emergere anche la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1491 c.c. al fine di escludere l'operatività della
[...]
dovuta dal venditore per i vizi. Pt_2
In particolare, le risultanze delle prove orali hanno smentito le asserzioni di parte attrice secondo cui all'atto della compravendita, avrebbe indebitamente sottaciuto la portata Controparte_1 delle problematiche del sistema automatizzato di parcheggio “lasciando intendere che la problematica fosse comunque di pronta soluzione”, evidenziando, per contro, come tali problematiche fossero pienamente conosciute, e comunque agevolmente conoscibili, da parte dell'acquirente.
In questo senso, in particolare, nel corso dell'udienza del 22/11/2022, la teste , agen- Testimone_1 te immobiliare che ha curato la compravendita in oggetto, ha espressamente rilevato che “quel siste- ma non ha mai funzionato, ovvero funzionava a momenti alterni […] era una circostanza nota a tutti”, confer- mando anche che “alla mia presenza più volte il ha spiegato alla il malfunzionamento del cancel- CP_1 Pt_1 lo, ma non si è mai parlato di “rapida riparazione”, del resto il condominio cambiò tante ditte, il sistema si bloccava spesso, non era scontata la riparazione, tanto che le parti rimodularono il prezzo al ribasso (mi pare da euro
535.000,00 ad euro 485.000,00) proprio in base alla problematica del sistema del parcheggio. Era un problema effettivamente assai serio”.
Nello stesso senso, la teste figlia del convenuto, ha confermato che nel corso di un Testimone_2 incontro tra le parti a cui aveva assistito il padre aveva riferito all'acquirente dei problemi del siste- ma di parcheggio.
In questo contesto, non può che rilevarsi come la necessità di sostituzione del sistema di parcheg- gio (a prescindere dalle modalità in cui si è realizzato l'intervento), così come deliberata da parte dell'assemblea condominiale del 9/05/2018 (doc. 4 di parte attrice), a distanza di oltre due anni dal pagina 4 di 5 rogito, abbia rappresentato una prevedibile evoluzione di evidenti problematiche del bene già pre- senti al momento della compravendita di cui l'acquirente era stata resa pienamente edotta, ciò ren- dendo del tutto infondata la domanda di risarcimento dei danni per i presunti oneri che l'attrice ha dovuto di conseguenza sopportare.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte attrice.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applica- zione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensi- va svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte dell'attrice;
- condanna al rimborso nei confronti di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Parma, 5/06/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 5 di 5