Ordinanza cautelare 11 agosto 2023
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigino Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
- del provvedimento del Ministero dell''Interno prot. n. -OMISSIS-^ - Sez. Mobilità adottato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 21 marzo 2023 e notificato in data 24 marzo 2023, recante il rigetto della domanda di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33, co. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 104
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. CO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto in riassunzione notificato in data 13 luglio 2023 e depositato in data 14 luglio 2023 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento presentata ai sensi dell’art. 33 della l. 5 febbraio 1992, n. 104.
Si è costituto in giudizio il Ministero, contestando nel merito la pretesa.
All’esito della camera di consiglio del 10 agosto 2023, con ordinanza della Prima Sezione, -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
Con dichiarazione del 17 dicembre 2025 – che non risulta notificata all’Amministrazione ma depositata agli atti di causa – il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo ottenuto il trasferimento.
All’udienza pubblica del 9 gennaio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La dichiarazione versata in atti, a prescindere dalla sua idoneità a integrare gli estremi formali della rinuncia, è idonea a valere come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, co. 4 c.p.a. ( ex multis Cons. Stato, Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7822), imponendo la relativa declaratoria.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura degli interessi sottesi alla controversia e della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9 parr. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP SO, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
CO TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO TI | PP SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.