TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/09/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6738/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 6738/2025 V.G. da
, con l'avv. CRACCO LORENZA Parte_1 ricorrente e
, in proprio CP_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: scioglimento del matrimonio
Con ricorso depositato il 27/06/2025 le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/09/2025:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e a Parte_1 CP_1
Padova il 23.08.2007, matrimonio trascritto presso il detto Comune Atto n. 208, Parte I, vol.02,
Anno 2007, ordinando all'ufficiale dello Stato civile di procedere alle prescritte annotazioni. 2
Affidamento, collocamento e tempi di frequentazione dei figli
2. Le figlie minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e collocazione presso il padre in Padova, via Metauro n. 12;
3. La madre ha facoltà di tenere con sé le figlie in qualsiasi giorno della settimana, compatibilmente, agli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, data priorità alla volontà delle figlie. Per quanto attiene ai periodi di astensione scolastica, i tempi di frequentazione saranno concordati di volta in volta tra i genitori. Per quanto attiene al periodo di vacanze estive l'accordo tra i genitori dovrà intervenire entro il mese di maggio di ciascun anno, salvo proroga concordata.
4. Contributo al mantenimento
Il padre contribuisce in via esclusiva, anche per quanto riguarda le spese straordinarie, al mantenimento delle figlie, tenendo conto dell'attuale stato di disoccupazione della madre, che comunque si dichiara economicamente autosufficiente.
Accordi funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale
5. A definizione di ogni e ulteriore rapporto dare-avere discendente dal matrimonio e a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa reciproca, la sig.ra si impegna a trasferire Parte_1 al sig. il quale accetta, la proprietà del 50% dell'immobile sito in via Metauro n. 12 CP_1
a Padova, catastalmente censito alla Sez. A, Foglio 4, con le seguenti consistenze:
* particella 721 sub 3, via Metauro n. 12, p. T-1, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 7,5 - R.C.E.
1.181,40;
* particella 721 sub 12, via Metauro n. 12, p. T, z.c. 2, Cat. C/6, cl. 4, metri quadrati 15 -
R.C.E. 42,61.
Il trasferimento avverrà contestualmente all'accollo liberatorio del mutuo da parte del sig.
(seguendo le indicazioni tecniche della banca Credito Emiliano-CREDEM per le
CP_1 tempistiche). Formalizzato l'accollo liberatorio, la rata di mutuo, già attualmente a carico esclusivo del sig. al 100%, sarà appoggiata, previe le dovute formalità anche notarili della cessione
CP_1 suindicata, su di un nuovo conto corrente intestato esclusivamente a quest'ultimo. Il sig.
CP_1 quindi, provvederà alla chiusura del conto corrente cointestato tra le parti, sul quale grava un fido di €5.000,00 (cinquemila/00), entro il termine di mesi sei dalla formalizzazione dell'accollo liberatorio. Tutti gli oneri connessi alle operazioni concordate e le spese notarili saranno a esclusivo carico del sig.
CP_1
6. Con l'esatto adempimento di quanto concordato al punto 5, null'altro è più reciprocamente dovuto dall'una all'altra parte, con riferimento a quanto versato da ciascun coniuge durante il matrimonio ed in particolare per l'acquisto dell'immobile di Via Metauro n.12 in Padova, ed ogni 3
pattuizione/dichiarazione/accordo pregresso, compreso quello separatizio, per qualsivoglia titolo/motivo/ragione, è da considerarsi superato e senza più effetto/efficacia.
Le parti precisano che la predetta regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali discendenti dal loro matrimonio è stata condizione funzionale e indispensabile alla definizione condivisa del presente procedimento congiunto. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente ricorso, chiedono pertanto l'esenzione da imposte di registro, bollo, catastali e ipotecarie, ai sensi dell'art.19 L. 06.03.1987 n.74, tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999.
La Signora dichiara di aver asportato ogni bene mobile di sua proprietà Parte_1 presente nella casa coniugale.
Spese legali
7. Darsi atto che le spese legali verranno integralmente compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 della legge professionale.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
Padova (PD) in data 23 agosto 2007, atto presente nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Padova al n. 208, Parte I, vol. 02, anno 2007, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate due figlie: , il 17.11.2007; , il Persona_1 Persona_2
16.08.2011.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sigg.ri e raggiungevano un accordo Parte_1 CP_1 di separazione sottoscrivendo in data 10.05.2023 una convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dal PM in data 15.05.2023.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero dal 10.05.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. 4
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse delle figlie minori: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
La condizione di cui al n. 5, limitatamente all'accollo del mutuo sulla casa coniugale e sull'estinzione del conto corrente cointestato tra le parti, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 5 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e il 23/08/2007 nel Comune di Padova (PD), trascritto nei CP_1 registri del suddetto Comune al n. 208, Parte I, vol. 02, anno 2007;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei predetti registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto
5 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio;
5) Spese compensate.
Padova, 16.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato 5
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 6738/2025 V.G. da
, con l'avv. CRACCO LORENZA Parte_1 ricorrente e
, in proprio CP_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: scioglimento del matrimonio
Con ricorso depositato il 27/06/2025 le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/09/2025:
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e a Parte_1 CP_1
Padova il 23.08.2007, matrimonio trascritto presso il detto Comune Atto n. 208, Parte I, vol.02,
Anno 2007, ordinando all'ufficiale dello Stato civile di procedere alle prescritte annotazioni. 2
Affidamento, collocamento e tempi di frequentazione dei figli
2. Le figlie minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e collocazione presso il padre in Padova, via Metauro n. 12;
3. La madre ha facoltà di tenere con sé le figlie in qualsiasi giorno della settimana, compatibilmente, agli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, data priorità alla volontà delle figlie. Per quanto attiene ai periodi di astensione scolastica, i tempi di frequentazione saranno concordati di volta in volta tra i genitori. Per quanto attiene al periodo di vacanze estive l'accordo tra i genitori dovrà intervenire entro il mese di maggio di ciascun anno, salvo proroga concordata.
4. Contributo al mantenimento
Il padre contribuisce in via esclusiva, anche per quanto riguarda le spese straordinarie, al mantenimento delle figlie, tenendo conto dell'attuale stato di disoccupazione della madre, che comunque si dichiara economicamente autosufficiente.
Accordi funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale
5. A definizione di ogni e ulteriore rapporto dare-avere discendente dal matrimonio e a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa reciproca, la sig.ra si impegna a trasferire Parte_1 al sig. il quale accetta, la proprietà del 50% dell'immobile sito in via Metauro n. 12 CP_1
a Padova, catastalmente censito alla Sez. A, Foglio 4, con le seguenti consistenze:
* particella 721 sub 3, via Metauro n. 12, p. T-1, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 7,5 - R.C.E.
1.181,40;
* particella 721 sub 12, via Metauro n. 12, p. T, z.c. 2, Cat. C/6, cl. 4, metri quadrati 15 -
R.C.E. 42,61.
Il trasferimento avverrà contestualmente all'accollo liberatorio del mutuo da parte del sig.
(seguendo le indicazioni tecniche della banca Credito Emiliano-CREDEM per le
CP_1 tempistiche). Formalizzato l'accollo liberatorio, la rata di mutuo, già attualmente a carico esclusivo del sig. al 100%, sarà appoggiata, previe le dovute formalità anche notarili della cessione
CP_1 suindicata, su di un nuovo conto corrente intestato esclusivamente a quest'ultimo. Il sig.
CP_1 quindi, provvederà alla chiusura del conto corrente cointestato tra le parti, sul quale grava un fido di €5.000,00 (cinquemila/00), entro il termine di mesi sei dalla formalizzazione dell'accollo liberatorio. Tutti gli oneri connessi alle operazioni concordate e le spese notarili saranno a esclusivo carico del sig.
CP_1
6. Con l'esatto adempimento di quanto concordato al punto 5, null'altro è più reciprocamente dovuto dall'una all'altra parte, con riferimento a quanto versato da ciascun coniuge durante il matrimonio ed in particolare per l'acquisto dell'immobile di Via Metauro n.12 in Padova, ed ogni 3
pattuizione/dichiarazione/accordo pregresso, compreso quello separatizio, per qualsivoglia titolo/motivo/ragione, è da considerarsi superato e senza più effetto/efficacia.
Le parti precisano che la predetta regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali discendenti dal loro matrimonio è stata condizione funzionale e indispensabile alla definizione condivisa del presente procedimento congiunto. Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente ricorso, chiedono pertanto l'esenzione da imposte di registro, bollo, catastali e ipotecarie, ai sensi dell'art.19 L. 06.03.1987 n.74, tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999.
La Signora dichiara di aver asportato ogni bene mobile di sua proprietà Parte_1 presente nella casa coniugale.
Spese legali
7. Darsi atto che le spese legali verranno integralmente compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 della legge professionale.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
Padova (PD) in data 23 agosto 2007, atto presente nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Padova al n. 208, Parte I, vol. 02, anno 2007, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate due figlie: , il 17.11.2007; , il Persona_1 Persona_2
16.08.2011.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sigg.ri e raggiungevano un accordo Parte_1 CP_1 di separazione sottoscrivendo in data 10.05.2023 una convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dal PM in data 15.05.2023.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero dal 10.05.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. 4
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse delle figlie minori: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
La condizione di cui al n. 5, limitatamente all'accollo del mutuo sulla casa coniugale e sull'estinzione del conto corrente cointestato tra le parti, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 5 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e il 23/08/2007 nel Comune di Padova (PD), trascritto nei CP_1 registri del suddetto Comune al n. 208, Parte I, vol. 02, anno 2007;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei predetti registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto
5 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio;
5) Spese compensate.
Padova, 16.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato 5