Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 290/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/01/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SALVATO SILVIA
E
rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv.
GENNARI MARCELLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, la sig.ra e il sig. Parte_1 [...]
, ut supra difesi e rappresentati, Controparte_1
RICORRONO CONGIUNTAMENTE all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Mantova affinché voglia designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione dei coniugi, dichiarando di rinunciare liberamente e coscientemente alla presenza fisica a tale udienza e/o a quelle successive, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte ed espressamente dichiarando di non volersi riconciliare
-Atto n. 30 P. 2 S. A anno 2016 MANTOVA, ordinando agli Ufficiali di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti conclusioni:
1) Affidare i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2) Disporre che il genitore non collocatario tenga con sé i figli secondo le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal termine dell'orario di lavoro del sabato del padre (in ogni caso non oltre le ore 17) fino alle ore 20.45 della domenica, allorquando verranno riportati a casa della madre avendo già cenato;
- nel periodo scolastico, tutti i mercoledì dalle 18 alle 20.45 allorquando il padre riporterà i figli a casa della madre avendo avuto cura di farli cenare;
- al di fuori del periodo scolastico (da fine scuola a giugno ad inizio scuola a settembre) tutti i martedì dalla fine dell'orario lavorativo del padre fino alla mattina del mercoledì allorquando il padre li riporterà o dalla madre o ai centri estivi, qualora li dovessero frequentare;
- quanto alle festività civili e religiose (vacanze natalizie, pasquali, ecc.), liberi i genitori di organizzarsi di comune accordo, i figli le trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore (un anno il Natale con un genitore e la Pasqua con l'altro e viceversa); - quanto alle ferie estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo non inferiore alle due settimane, anche non consecutive;
- liberi i genitori di accordarsi diversamente per venire incontro alle reciproche esigenze lavorative o agli impegni che sopraggiungeranno per i figli.
3) Porsi a carico di (C.F Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a C.F._2 Parte_1
(C.F. , entro il giorno 15 di ogni mese (con decorrenza C.F._1 dalla domanda), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 500,00 (250+250), con rivalutazione annuale in base agli indici Istat decorso un anno dalla data dell'emananda sentenza.
4) Porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 40% a carico del padre e del 60% a carico della madre, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla
2 gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida
(teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) Per i viaggi all'estero dei minori sarà necessario l'accordo di entrambi i genitori.
6) Spese e compenso professionale del presente giudizio integralmente compensati tra le parti.
7) I coniugi dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, dichiarando di rinunciare, sin da ora, all'impugnazione della stessa. … (omissis)
… “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione
3 materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
MANTOVA il 27/08/2016 ed ivi trascritto al numero 30, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2016;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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