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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18972/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18972/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZO Parte_1 P.IVA_1
GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in VIA VITTOR PISANI, 6 MILANO presso il difensore avv. RIZZO GIANPAOLO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIBALDONE MARCO, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA SALVEMINI, 7 35131 PADOVA presso il difensore avv.
RIBALDONE MARCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate.
Parte attrice opponente
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, disattesa e reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
pagina 1 di 11 a) in via principale ed in ogni caso, in accoglimento della presente opposizione, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 5426/2022 del 29/03/2022 del Tribunale di Milano, nonché accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'incertezza e/o l'illiquidità e/o l'inesigibilità di qualsivoglia credito di p arte convenuta nei confronti della e del Sig. in proprio;
Parte_1 Parte_1 b) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del
D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore in qualità di distrattario ex art. 93 c.p.c.
Parte opposta
Piaccia al Tribunale Ill.mo in via pregiudiziale / preliminare a) accertare e dichiarare la tardività della riassunzione del giudizio da parte del Sig. Pt_1
1;
[...]
b) accertare e dichiarare la conseguente inidoneità di tale riassunzione a evitare l'estinzione della causa;
c) per l'effetto, pronunciare l'estinzione della causa R.G. 18972/2022;
d) per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 5426/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 29.3.2022 a definizione del procedimento monitorio R.G. 10530/2022,
è passato in giudicato e, comunque, confermare integralmente il decreto ingiuntivo stesso;
nel merito in via principale e) respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5426/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 29.3.2022 a definizione del procedimento monitorio R.G. 10530/2022;
f) per l'effetto, confermare integralmente il medesimo decreto ingiuntivo n. 5426/2022; nel merito in via subordinata, avuto riguardo all'ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub e)
e f)
g) accertare e dichiarare che, per le ragioni allegate in atti, e/o i suoi aventi causa Parte_1 sono debitori, nei confronti del Dr. della somma di € 350.000,00 (o di quella maggiore o CP_1 minore somma che risulterà in corso di causa), oltre interessi;
h) per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 e/o i suoi aventi causa a versare al Dr. la precitata somma di € 350.000,00 (o quella CP_1 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa), oltre interessi;
in ogni caso i) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o i suoi Parte_1 aventi causa a rifondere al Dr. le spese di lite;
CP_1
j) accertare la responsabilità processuale aggravata di e ex art. 96, terzo comma, Parte_1 cod. proc. civ. condannare quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o i suoi aventi causa a versare al Dr. la somma “equitativamente determinata” che il Giudice riterrà CP_1 di giustizia
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso avanti il Tribunale di Milano ha ottenuto il decreto ingiuntivo CP_1
n. 5426/2022 R.G. 10530/2022 nei confronti di per Parte_1
l'importo di € 350.000,00 oltre interessi e spese processuali.
pagina 2 di 11 Quale titolo per la pronuncia del decreto il ha fatto valere il proprio credito alla CP_1 restituzione dell'apporto versato alla resistente in virtù di un contratto di associazione stipulato inter partes in data 12.2.2019.
Con atto di citazione notificato in data 9.5.2022 l'ingiunta ha proposto opposizione avverso il decreto in questione, chiedendone la revoca sulla base di un'asserita inesigibilità del credito per insussistenza dei relativi presupposti.
In particolare, l'attrice ha fatto valere il mancato perfezionamento dell'affare per la cui gestione sarebbe stato stipulato il citato contratto di associazione in partecipazione.
Accolte alcune delle istanze istruttorie di parte convenuta, a seguito dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, il processo è stato dichiarato interrotto.
Riassunto dal socio accomandatario sig. , discussa nel contradditorio delle parti Parte_1
la questione circa la tempestività della riassunzione, riservata alla decisione ogni valutazione in merito alla fase così instauratasi, dopo la precisazione delle conclusioni avanti lo scrivente Giudice, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cancellazione della dal registro delle imprese. Parte_1
Prima di passare al merito della vicenda, occorre esaminare la vicenda relativa alla cancellazione della società opponente dal registro delle imprese con atto in data 17.2.23 per scioglimento volontario della stessa.
Il difensore di dopo aver depositato nel fascicolo telematico l'atto di scioglimento di CP_1
GF, ha dato atto della circostanza all'udienza del 17.5.23 chiedendo l'interruzione del procedimento.
Il procuratore dell'attrice ha dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza (cfr. verb. ud. 17.5.23).
In data 18.5.23 il Tribunale ha quindi dichiarato l'interruzione del processo, che è stato riassunto dal in qualità di socio e legale rappresentante della cessata società. Parte_1
Sollevata d'ufficio una questione circa la tempestività della riassunzione, svolte le difese delle parti, il giudizio è poi proseguito fino al trattenimento della causa in decisione.
Posto quanto precede, rileva che per quanto la cancellazione di una società in accomandita semplice determini per pacifico principio l'estinzione della stessa (Cass. Sez. Un. 2013/6070), tuttavia, secondo le statuizioni della Suprema Corte la dichiarazione di tale evento in giudizio, con la pagina 3 di 11 produzione dei conseguenti effetti interruttivi, costituisce l'esercizio di un diritto potestativo facente capo al solo difensore della parte colpita dall'evento estintivo.
In particolare, tale dichiarazione ha natura negoziale (Cass. 2024/ 29042) e per tale motivo essa può provenire solo dal procuratore della parte alla quale si riferisce l'evento interruttivo il cui diritto di difesa costituisce l'interesse primario tutelato dal fenomeno dell'interruzione (Cass. 2018/20809; Cass.
2018/10048).
Considerato che la notizia della cancellazione di dal registro delle imprese non è Parte_1
stata data dal relativo procuratore che ha dichiarato di non esserne a conoscenza ma è entrata nel giudizio tramite il deposito della delibera di scioglimento della società ad opera del difensore di CP_1
che ha trattato della questione alla citata udienza del 17.5.23, deve ritenersi che l'evento interruttivo non si sia mai verificato e che il giudizio sia pertanto proseguito tra le parti originarie.
Detta conclusione, relativa ad una fase endoprocessuale del giudizio svoltasi per quanto non necessaria, non ha dato luogo ad alcun vizio del procedimento atteso che tutte le parti, originarie o succedute, sono parti del contratto di associazione, sono difese dai medesimi difensori ed hanno svolto le medesime conclusioni (ad eccezione di quelle relativa a tale fase), senza nulla avere da eccepire riguardo l'attività svolta nel corso del giudizio (verb. 5.12.2023).
Premesso quanto precede, rigettate le domande del convenuto circa l'estinzione del giudizio per supposta tardività della riassunzione, il Tribunale procede a valutare il merito della causa.
Vicende tra le parti.
Prima di esaminare il contratto azionato dall'ingiungente occorre ripercorrere i fatti che hanno condotto alla conclusione di tale contratto, per la parte rilevante in questa sede.
Con preliminare 27.7.2015 (già Parte_1 [...]
già e si sono impegnati a Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
vendere alla sig.ra i propri immobili, siti in Milano, via Piermarini n. 10, come da contratto Pt_2
prodotto in esecuzione dell'ordine di esibizione.
Secondo quanto ha riferito il teste, Notaio che ha seguito l'intera questione, si Testimone_1
è trattato di un'operazione molto complessa che prevedeva la vendita di tali immobili, uno dei quali intestato a persona fisica e l'altro a persona giuridica, tramite la GF, verso Persona_1 CP_3 Pt_1 il corrispettivo complessivo di € 5.600.000,00, di cui € 3.360.000,00 per la proprietà intestata a
[...]
ed € 2.240.000,00 per l'immobile intestato alla società (cfr. verb. ud. 17 maggio 2023). Per_1
A seguito della trascrizione di un pignoramento sull'immobile di per un debito Persona_1 di € 10.000.000,00 accertato con sentenza estera, l'operazione, come originariamente prevista dalle parti, non ha potuto essere realizzata (cfr. deposizione verb. ud. 17.5.23 cit.). Tes_1
pagina 4 di 11 Con scrittura privata in data 26.7.2018, esse hanno quindi concordato una nuova modalità, identica rimanendo l'intenzione di trasferire alla promissaria acquirente entrambi gli immobili in questione e identico restando il prezzo complessivo (cfr. doc. n. 2 CP_1
In particolare, quanto all'immobile di e oggetto di pignoramento, la si Persona_1 Pt_2 sarebbe resa aggiudicataria dello stesso nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare a quel punto in corso.
Parte
Quanto all'immobile della società , lo stesso sarebbe stato acquistato dalla con Pt_2
l'impegno della venditrice a riacquistare detto bene e a versare alla acquirente un importo a titolo di indennizzo per la eventualità di esito negativo della procedura espropriativa e mancata aggiudicazione dello stesso (art. K contratto 26.7.2018; cfr. art. 5 preliminare 27.7.2015 cit. ).
In esecuzione di tali accordi, al momento della conclusione del preliminare, nel 2015, la Pt_2 ha versato al notaio un iniziale importo di € 1.000.000,00 a titolo di deposito fiduciario. Tes_1
In occasione della sottoscrizione della scrittura privata del 2018 la medesima ha versato a Pt_2
detto Notaio, sempre a titolo di deposito, l'importo aggiuntivo di € 4.600.000,00, costituente la provvista per l'intera operazione, unitamente alla cifra già versata nel 2015, per un totale complessivo di € 5.600.000,00.
Le intese erano che il suddetto Notaio avrebbe utilizzato detta somma per dare esecuzione agli accordi delle parti, e quindi per estinguere i debiti ipotecari e pignoratizi sugli immobili in questione, con le modalità ivi previste, per corrispondere il prezzo di aggiudicazione in caso di esito positivo della pendente procedura di espropriazione immobiliare e per versare alle parti alienanti gli importi che residuassero dalle citate operazioni (cfr. art. E, G, J, contratto 26.7.2018).
In data 26.7.2018 la ha, pertanto, acquistato da l'immobile sito in via Pt_2 CP_4
Piermarini al prezzo di € 2.240.000,00 (cfr. contratto prodotto con ordine esibizione).
Dato il collegamento negoziale tra i due acquisti (premessa n. 3 del citato contratto di compravendita), la avrebbe ancora dovuto partecipare con esito positivo alla procedura di Pt_2 espropriazione dell'immobile di proprietà di . Persona_1
Tale immobile era, però, gravato da più ipoteche per debiti, ormai in sofferenza, del nei CP_3
confronti di terzi soggetti, tra cui un debito nei confronti di già ). CP_5 Controparte_6
Per quanto rileva in questa sede, alla luce della necessità di estinguere tale debito per liberare dai vincoli l'immobile la cui aggiudicazione in capo alla costituiva la condizione alla quale era Pt_2 subordinata l'intera operazione, GF ha incaricato AV & RG S.p.A. di acquistare detto credito Cont da .
pagina 5 di 11 A tal fine, in data 7.11.2018 l'opponente ha sottoscritto con siffatta società, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria in virtù della normativa di settore, un contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare ex art. 2447 decies c.c., concedendo alla stessa un finanziamento a
Parte fronte della contestuale assunzione da parte della medesima dell'obbligo di restituire a tutti i proventi conseguiti a seguito della realizzazione del credito nella procedura di espropriazione immobiliare in corso.
Parte
In questo contesto, in data 12.2.2019 , in qualità di associante, e il Corbi, odierno opposto, in qualità di associato, hanno stipulato un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto lo sviluppo di una specifica iniziativa di investimento.
Parte Cont
L'iniziativa sarebbe consistita nell'acquisto di , tramite la AV, di un credito di verso il . CP_3
Detto credito sarebbe stato poi estinto con le somme versate dalla Pt_2
La proprietà dei citati immobili facenti capo a , sarebbe quindi stata trasferita in via CP_3
definitiva alla libera da ipoteche e pignoramenti. Pt_2
Il in qualità di associato, avrebbe versato l'apporto di € 350.000,00 per poter realizzare CP_1
Cont l'operazione, nella parte concernente l'acquisizione del credito e la partecipazione all'eventuale asta per l'acquisto/assegnazione dell'immobile di , che, come visto, costituiva il fatto CP_3
condizionante la realizzazione dell'intera operazione concordata con la Pt_2
In sostanza, considerato che, secondo quanto già visto, l'immobile di proprietà del GF era già stato venduto, come ben esplicitato dallo stesso contratto di associazione, l'apporto del sarebbe CP_1 stato utilizzato per consentire alla l'aggiudicazione dell'immobile dopo il soddisfacimento di tutti Pt_2
i creditori del titolari di un diritto di garanzia su tale immobile. CP_3
Parte
A conclusione dell'operazione, avrebbe restituito al l'intero capitale apportato. CP_1
In data 26.9.2019 il secondo dei due immobili di via Piermarini veniva aggiudicato alla Pt_2
nel corso della procedura esecutiva pendente avanti il Tribunale di Milano, per il prezzo di €
2.520.000,00.
Con decreto in data 25.2.2020 l'immobile de quo veniva, pertanto, alla medesima trasferito.
In considerazione della realizzazione dell'operazione con la vendita di entrambi gli immobili liberi da garanzie, il ha quindi chiesto all'associante la restituzione del capitale versato, pari ad € CP_1
350.000,00.
Contr
ha opposto il proprio rifiuto sostenendo che l'inesigibilità del credito attesa la pendenza di un contenzioso con AV trovante la propria origine nel citato contratto di finanziamento per un unico affare.
pagina 6 di 11 Nello specifico, come risulta dal ricorso per Cassazione prodotto dall'opponente (nonostante l'apposita autorizzazione a tal fine richiesta, l'opposto non ha prodotto la sentenza della Corte
d'Appello impugnata), tale contenzioso ha ad oggetto la quantificazione dell'importo che tale società Parte avrebbe dovuto corrispondere a a titolo di proventi incassati con la realizzazione dei crediti nell'ambito della menzionata procedura immobiliare, con particolare riguardo alla quota imputabile a imposte e tasse e al soggetto tenuto a sostenerne il carico.
La pendenza di tale procedimento, risultante dalla proposizione dell'allegato ricorso, evidenzierebbe, secondo l'ingiunta, il mancato avveramento della condizione a cui sarebbe subordinato il diritto del alla restituzione dell'apporto, consistente nell'incasso da parte di GF dei CP_1
corrispettivi delle vendite dei due immobili, in ipotesi parzialmente ancora trattenuto da AV.
Apporto.
Giova innanzitutto evidenziare che è pacifico tra le parti il versamento da parte di CP_1 dell'apporto di € 350.000,00, come previsto dall'art. 3 del contratto di associazione inter partes.
L'oggetto della verifica in questa sede riguarda, pertanto, la sussistenza del diritto dell'ingiungente alla restituzione di tale somma alla luce delle descritte vicende.
Tenuto conto delle difese delle parti, è a tal fine necessario esaminare la volontà delle stesse.
Al riguardo, giova richiamare, innanzitutto, l'art.
9.4 del contratto di associazione in partecipazione secondo cui 'sempre a conclusione dell'Operazione e nei termini di cui al precedente art. 9.1, all'associato sarà restituito l'intero capitale apportato'.
L'art.
9.1 stabilisce in 30 giorni dalla chiusura finale dell'Operazione e incasso del prezzo di vendita degli immobili tale termine.
L'art. 2 definisce l'Operazione come l'acquisto da parte dell'associante dei crediti come esposti nel contratto di finanziamento con AV, l'acquisizione da parte dell'associante del credito vantato da Cont Parte
e la finale vendita di entrambi gli immobili, l'uno di proprietà di e l'altro di proprietà di
, alla signora o al mercato, mediante acquisto in asta o reperimento di altro Persona_1 Parte_3
acquirente.
Il dato testuale delle disposizioni richiama la vendita finale degli immobili quale ultimo elemento dell'operazione, senza alcun riferimento alla definizione di eventuali, pur astrattamente ipotizzabili in via preventiva, questioni nascenti in relazione all'esecuzione del contratto di finanziamento richiamato dall'art. 2.1.
Detta circostanza induce a ritenere che le parti abbiano inteso fissare nel perfezionamento di tale vendita il momento conclusivo della stessa, per gli effetti di cui all'art. 9. 1 del contratto.
pagina 7 di 11 A ciò si aggiunge il dato sistematico, rilevante ai sensi dell'art. 1363 c.c., costituito dalla previsione di cui all'art. 4 del contratto di associazione, secondo cui l'associato è escluso dalla partecipazione alla copertura di eventuali perdite derivanti dall'Operazione.
Tale pattuizione evidenzia la volontà delle parti di rendere il indifferente rispetto alle CP_1 vicende relative all'esito positivo o negativo dell'Operazione, subordinando il relativo diritto alla restituzione dell'apporto alla mera conclusione delle vendite.
Non vale a smentire tale conclusione l'eccezione dell'opponente secondo cui le intese delle parti avrebbero subordinato la restituzione dell'apporto all'incasso di tutto il prezzo di vendita degli Parte immobili da parte di e alla definizione di tutte le poste relative all'operazioni, come risultante da apposita rendicontazione,
Al riguardo, giova innanzitutto rilevare che, in spregio alle proprie affermazioni e in violazione dell'obbligo di cui all'art. 6 del contratto, nonchè dell'art. 2552, comma 3, c.c. (cfr. premessa b) del Parte contratto), in ben 6 anni dalla conclusione del contratto non ha mai provveduto alla consegna di alcun rendiconto all'associato da cui sia evincibile l'andamento dell'operazione e le relative poste.
Non può, all'evidenza, essere considerato tale il contenuto della mail in data, peraltro, assai risalente, inviata dal e prodotta sub doc n. 5 dall'attrice che contiene un genericissimo CP_3
riferimento ad una non specificata procedura in corso tra non meglio identificate parti.
È noto infatti, che, per pacifico principio, il rendiconto 'deve contenere l'affermazione dei fatti storici relativi all'attività svolta che abbiano prodotto entrate ed uscite di denaro, determinandone il relativo saldo e deve essere redatto nelle forme del bilancio civilistico con applicazione del principio di cassa' (Cass. 2024/11532).
Con la conseguenza che l'obbligo di redigere il conto è ritenuto 'legittimamente adempiuto quando chi vi sia tenuto fornisca la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non solo delle somme incassate e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico' (Cass.
2012/19991; Cass. 2006/24866), con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti giustificativi, privando di efficacia ed attendibilità ed efficacia il conto, equivale all'omessa presentazione dello stesso (Cass. 1980/234).
Ne discende la assoluta infondatezza dell'affermazione dell'associante circa l'assolvimento del proprio obbligo tramite la mail di 'aggiornamento', delle posizioni contenente nella mail de qua.
In secondo luogo, l'attrice eccepente, a ciò tenuta in virtù della ripartizione degli oneri probatori, non ha allegato un solo elemento idoneo a supportare l'interpretazione della volontà dei contraenti nella versione dalla medesima prospettata.
pagina 8 di 11 Essa si è, infatti, limitata ad asserire in tutti gli atti del giudizio che la conclusione
Parte dell'operazione sarebbe coincisa con l'incasso dei prezzi di vendita da parte della , in ipotesi non ancora avvenuto per la pendenza del procedimento con AV, e non con la vendita degli immobili.
L'ingiunta non ha, tuttavia, indicato gli elementi da cui sarebbe desumibile la riportata conclusione, differente rispetto a quella risultante dal testo dell'accordo e dalla interpretazione complessiva delle clausole ivi contenute.
Alla luce di quanto precede deve, pertanto, ritenersi che le parti abbiano previsto che il diritto del alla restituzione dell'apporto divenisse esigibile al momento del compimento delle tre fasi CP_1
descritte all'art. 2 del contratto di associazione, costituenti l'Operazione come ivi definita.
Occorre, pertanto, ora verificare se tali fasi siano state portate a termine.
Al riguardo, rileva innanzitutto che è pacifico che gli immobili indicati nel contratto di associazione siano da identificarsi con quelli siti in via Piermarini di cui al preliminare stipulato tra
Parte
, il e la nel 2015. CP_3 Pt_2
Parte Cont
Altrettanto pacifico è che, tramite AV, l'Associante abbia acquisito il credito di , come descritto nel contratto di finanziamento per un solo affare.
È, altresì documentale che la proprietà di entrambi gli immobili sia stata trasferita in capo alla
Pt_2
Infatti, come visto, in data 26.7.2018 GF ha ceduto a tale signora l'immobile a sé intestato verso il corrispettivo di € 2.240.000,00 (cfr. atto notarile prodotto con ordine esibizione).
Analogamente, in virtù del già menzionato decreto di trasferimento, la ha acquistato la Pt_2 restante parte dell'immobile in via Piermarini, a fronte del versamento di € 2.520.000,00 (cfr. provvedimento prodotto con l'ordine di esibizione).
Ancora, dal quadro probatorio in atti emerge quanto segue.
In esecuzione degli accordi di cui al preliminare del 27.7.2 2015 e della scrittura in data
26.7.2018 la ha versato al notaio in due diverse trance, la somma complessiva di € Pt_2 Tes_1
5.600.000,00 a titolo di deposito fiduciario (cfr. verb. ud. 17.5.23, risposta sub capp. nn. 1 e 2)
Tale somma, secondo tali accordi, costituiva quella che la e avevano Pt_2 CP_7
concordato come prezzo della vendita dei due immobili in via Piermarini ed era destinata ad essere utilizzata anche ai fini dell'estinzione delle iscrizioni ipotecarie e delle altre trascrizioni pregiudizievoli su tali immobili ad opera del e della società al medesimo riconducibile, che si era impegnati a CP_3
vendere tali beni liberi da tali iscrizioni e trascrizioni.
Come evincibile dagli accordi de quibus e dalla deposizione del Notaio (risposta sub cap. 9), quest'ultimo è stato il soggetto, l'unico soggetto, che ha gestito il menzionato deposito fiduciario,
pagina 9 di 11 provvedendo a tutti i pagamenti richiesti per il trasferimento della proprietà degli immobili liberi da garanzie reali, versando le somme via via necessarie a favore dei vari soggetti coinvolti nella complessa operazione comprendente, come visto, la procedura di espropriazione immobiliare.
Dalla medesima testimonianza risulta inoltre che il Notaio al momento dell'aggiudicazione (i. e.
25/26.9.2019) aveva versato tutti gli importi ricevuti dalla a titolo di deposito fiduciario per Pt_2
ottenere la proprietà di entrambi gli immobili, e che i prezzi di vendita e aggiudicazione erano stati
Parte pagati rispettivamente a , a e ai creditori di (risposta sub cap. 5, verb. ud. 17.5.23 CP_3 CP_3
cit.).
Tale affermazione è conforme a quanto il Notaio aveva già affermato con dichiarazione resa a febbraio 2022, con cui dava atto che il deposito fiduciario in questione 'è da tempo estinto con saldo zero' (doc. n. 3 . CP_1
Le richiamate circostanze, lette in correlazione con le richiamate clausole E, F, J dell'accordo tra GF, la e AV (doc. n. 2 , evidenziano il compimento di tutte le fasi dell'operazione Pt_2 CP_1
con l'incasso dei prezzi di vendita e aggiudicazione. Parte
Dalle riportate osservazioni emerge che a nulla rilevano eventuali questioni esistenti tra e i soggetti di cui la medesima si è avvalsa per portare a compimento tale operazione con particolare
Parte riguardo a AV e agli obblighi di quest'ultima verso , discendenti da un accordo a cui il è CP_1
del tutto estraneo.
Considerato che l'opponente non ha contestato il quantum dell'apporto versato dall'associato, la verificata sussistenza dell' an del credito ingiunto determina l'infondatezza dell'opposizione e il relativo rigetto.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
Parte opposta ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria.
Ritiene il Tribunale che non siano ravvisabili i presupposti per l'applicazione della responsabilità prevista dalla richiamata norma.
Infatti, l'assai poco tecnico del testo dell'accordo che le parti hanno stipulato ha richiesto un'interpretazione la cui indagine, domandata al Tribunale, non risulta configurare quell'abuso dello strumento processuale sanzionato dalla norma in questione.
Spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice soccombente, in applicazione del D.M. 2014/55 nella versione, applicabile ratione temporis,
pagina 10 di 11 nella misura liquidata nel dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta, particolarmente esigua nella fase decisoria, in mancanza di nota spese.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) tenuto conto dell'omessa dichiarazione dell'evento interruttivo in capo all'attrice da parte del relativo procuratore, rigetta le domande di aventi ad oggetto CP_1
l'estinzione del presente giudizio;
2) rigetta l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 5426/2022 R.G. n. 10530/2022 opposto e CP_1 per l'effetto conferma le statuizioni del suddetto decreto, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) rigetta la domanda di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96,
comma 3, per insussistenza dei relativi presupposti;
4) condanna rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese del giudizio liquidate nella misura complessiva di € 19.375,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18972/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZO Parte_1 P.IVA_1
GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in VIA VITTOR PISANI, 6 MILANO presso il difensore avv. RIZZO GIANPAOLO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIBALDONE MARCO, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA SALVEMINI, 7 35131 PADOVA presso il difensore avv.
RIBALDONE MARCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate.
Parte attrice opponente
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, disattesa e reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
pagina 1 di 11 a) in via principale ed in ogni caso, in accoglimento della presente opposizione, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 5426/2022 del 29/03/2022 del Tribunale di Milano, nonché accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'incertezza e/o l'illiquidità e/o l'inesigibilità di qualsivoglia credito di p arte convenuta nei confronti della e del Sig. in proprio;
Parte_1 Parte_1 b) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del
D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore in qualità di distrattario ex art. 93 c.p.c.
Parte opposta
Piaccia al Tribunale Ill.mo in via pregiudiziale / preliminare a) accertare e dichiarare la tardività della riassunzione del giudizio da parte del Sig. Pt_1
1;
[...]
b) accertare e dichiarare la conseguente inidoneità di tale riassunzione a evitare l'estinzione della causa;
c) per l'effetto, pronunciare l'estinzione della causa R.G. 18972/2022;
d) per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 5426/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 29.3.2022 a definizione del procedimento monitorio R.G. 10530/2022,
è passato in giudicato e, comunque, confermare integralmente il decreto ingiuntivo stesso;
nel merito in via principale e) respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5426/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 29.3.2022 a definizione del procedimento monitorio R.G. 10530/2022;
f) per l'effetto, confermare integralmente il medesimo decreto ingiuntivo n. 5426/2022; nel merito in via subordinata, avuto riguardo all'ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub e)
e f)
g) accertare e dichiarare che, per le ragioni allegate in atti, e/o i suoi aventi causa Parte_1 sono debitori, nei confronti del Dr. della somma di € 350.000,00 (o di quella maggiore o CP_1 minore somma che risulterà in corso di causa), oltre interessi;
h) per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 e/o i suoi aventi causa a versare al Dr. la precitata somma di € 350.000,00 (o quella CP_1 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa), oltre interessi;
in ogni caso i) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o i suoi Parte_1 aventi causa a rifondere al Dr. le spese di lite;
CP_1
j) accertare la responsabilità processuale aggravata di e ex art. 96, terzo comma, Parte_1 cod. proc. civ. condannare quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o i suoi aventi causa a versare al Dr. la somma “equitativamente determinata” che il Giudice riterrà CP_1 di giustizia
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso avanti il Tribunale di Milano ha ottenuto il decreto ingiuntivo CP_1
n. 5426/2022 R.G. 10530/2022 nei confronti di per Parte_1
l'importo di € 350.000,00 oltre interessi e spese processuali.
pagina 2 di 11 Quale titolo per la pronuncia del decreto il ha fatto valere il proprio credito alla CP_1 restituzione dell'apporto versato alla resistente in virtù di un contratto di associazione stipulato inter partes in data 12.2.2019.
Con atto di citazione notificato in data 9.5.2022 l'ingiunta ha proposto opposizione avverso il decreto in questione, chiedendone la revoca sulla base di un'asserita inesigibilità del credito per insussistenza dei relativi presupposti.
In particolare, l'attrice ha fatto valere il mancato perfezionamento dell'affare per la cui gestione sarebbe stato stipulato il citato contratto di associazione in partecipazione.
Accolte alcune delle istanze istruttorie di parte convenuta, a seguito dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, il processo è stato dichiarato interrotto.
Riassunto dal socio accomandatario sig. , discussa nel contradditorio delle parti Parte_1
la questione circa la tempestività della riassunzione, riservata alla decisione ogni valutazione in merito alla fase così instauratasi, dopo la precisazione delle conclusioni avanti lo scrivente Giudice, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cancellazione della dal registro delle imprese. Parte_1
Prima di passare al merito della vicenda, occorre esaminare la vicenda relativa alla cancellazione della società opponente dal registro delle imprese con atto in data 17.2.23 per scioglimento volontario della stessa.
Il difensore di dopo aver depositato nel fascicolo telematico l'atto di scioglimento di CP_1
GF, ha dato atto della circostanza all'udienza del 17.5.23 chiedendo l'interruzione del procedimento.
Il procuratore dell'attrice ha dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza (cfr. verb. ud. 17.5.23).
In data 18.5.23 il Tribunale ha quindi dichiarato l'interruzione del processo, che è stato riassunto dal in qualità di socio e legale rappresentante della cessata società. Parte_1
Sollevata d'ufficio una questione circa la tempestività della riassunzione, svolte le difese delle parti, il giudizio è poi proseguito fino al trattenimento della causa in decisione.
Posto quanto precede, rileva che per quanto la cancellazione di una società in accomandita semplice determini per pacifico principio l'estinzione della stessa (Cass. Sez. Un. 2013/6070), tuttavia, secondo le statuizioni della Suprema Corte la dichiarazione di tale evento in giudizio, con la pagina 3 di 11 produzione dei conseguenti effetti interruttivi, costituisce l'esercizio di un diritto potestativo facente capo al solo difensore della parte colpita dall'evento estintivo.
In particolare, tale dichiarazione ha natura negoziale (Cass. 2024/ 29042) e per tale motivo essa può provenire solo dal procuratore della parte alla quale si riferisce l'evento interruttivo il cui diritto di difesa costituisce l'interesse primario tutelato dal fenomeno dell'interruzione (Cass. 2018/20809; Cass.
2018/10048).
Considerato che la notizia della cancellazione di dal registro delle imprese non è Parte_1
stata data dal relativo procuratore che ha dichiarato di non esserne a conoscenza ma è entrata nel giudizio tramite il deposito della delibera di scioglimento della società ad opera del difensore di CP_1
che ha trattato della questione alla citata udienza del 17.5.23, deve ritenersi che l'evento interruttivo non si sia mai verificato e che il giudizio sia pertanto proseguito tra le parti originarie.
Detta conclusione, relativa ad una fase endoprocessuale del giudizio svoltasi per quanto non necessaria, non ha dato luogo ad alcun vizio del procedimento atteso che tutte le parti, originarie o succedute, sono parti del contratto di associazione, sono difese dai medesimi difensori ed hanno svolto le medesime conclusioni (ad eccezione di quelle relativa a tale fase), senza nulla avere da eccepire riguardo l'attività svolta nel corso del giudizio (verb. 5.12.2023).
Premesso quanto precede, rigettate le domande del convenuto circa l'estinzione del giudizio per supposta tardività della riassunzione, il Tribunale procede a valutare il merito della causa.
Vicende tra le parti.
Prima di esaminare il contratto azionato dall'ingiungente occorre ripercorrere i fatti che hanno condotto alla conclusione di tale contratto, per la parte rilevante in questa sede.
Con preliminare 27.7.2015 (già Parte_1 [...]
già e si sono impegnati a Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
vendere alla sig.ra i propri immobili, siti in Milano, via Piermarini n. 10, come da contratto Pt_2
prodotto in esecuzione dell'ordine di esibizione.
Secondo quanto ha riferito il teste, Notaio che ha seguito l'intera questione, si Testimone_1
è trattato di un'operazione molto complessa che prevedeva la vendita di tali immobili, uno dei quali intestato a persona fisica e l'altro a persona giuridica, tramite la GF, verso Persona_1 CP_3 Pt_1 il corrispettivo complessivo di € 5.600.000,00, di cui € 3.360.000,00 per la proprietà intestata a
[...]
ed € 2.240.000,00 per l'immobile intestato alla società (cfr. verb. ud. 17 maggio 2023). Per_1
A seguito della trascrizione di un pignoramento sull'immobile di per un debito Persona_1 di € 10.000.000,00 accertato con sentenza estera, l'operazione, come originariamente prevista dalle parti, non ha potuto essere realizzata (cfr. deposizione verb. ud. 17.5.23 cit.). Tes_1
pagina 4 di 11 Con scrittura privata in data 26.7.2018, esse hanno quindi concordato una nuova modalità, identica rimanendo l'intenzione di trasferire alla promissaria acquirente entrambi gli immobili in questione e identico restando il prezzo complessivo (cfr. doc. n. 2 CP_1
In particolare, quanto all'immobile di e oggetto di pignoramento, la si Persona_1 Pt_2 sarebbe resa aggiudicataria dello stesso nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare a quel punto in corso.
Parte
Quanto all'immobile della società , lo stesso sarebbe stato acquistato dalla con Pt_2
l'impegno della venditrice a riacquistare detto bene e a versare alla acquirente un importo a titolo di indennizzo per la eventualità di esito negativo della procedura espropriativa e mancata aggiudicazione dello stesso (art. K contratto 26.7.2018; cfr. art. 5 preliminare 27.7.2015 cit. ).
In esecuzione di tali accordi, al momento della conclusione del preliminare, nel 2015, la Pt_2 ha versato al notaio un iniziale importo di € 1.000.000,00 a titolo di deposito fiduciario. Tes_1
In occasione della sottoscrizione della scrittura privata del 2018 la medesima ha versato a Pt_2
detto Notaio, sempre a titolo di deposito, l'importo aggiuntivo di € 4.600.000,00, costituente la provvista per l'intera operazione, unitamente alla cifra già versata nel 2015, per un totale complessivo di € 5.600.000,00.
Le intese erano che il suddetto Notaio avrebbe utilizzato detta somma per dare esecuzione agli accordi delle parti, e quindi per estinguere i debiti ipotecari e pignoratizi sugli immobili in questione, con le modalità ivi previste, per corrispondere il prezzo di aggiudicazione in caso di esito positivo della pendente procedura di espropriazione immobiliare e per versare alle parti alienanti gli importi che residuassero dalle citate operazioni (cfr. art. E, G, J, contratto 26.7.2018).
In data 26.7.2018 la ha, pertanto, acquistato da l'immobile sito in via Pt_2 CP_4
Piermarini al prezzo di € 2.240.000,00 (cfr. contratto prodotto con ordine esibizione).
Dato il collegamento negoziale tra i due acquisti (premessa n. 3 del citato contratto di compravendita), la avrebbe ancora dovuto partecipare con esito positivo alla procedura di Pt_2 espropriazione dell'immobile di proprietà di . Persona_1
Tale immobile era, però, gravato da più ipoteche per debiti, ormai in sofferenza, del nei CP_3
confronti di terzi soggetti, tra cui un debito nei confronti di già ). CP_5 Controparte_6
Per quanto rileva in questa sede, alla luce della necessità di estinguere tale debito per liberare dai vincoli l'immobile la cui aggiudicazione in capo alla costituiva la condizione alla quale era Pt_2 subordinata l'intera operazione, GF ha incaricato AV & RG S.p.A. di acquistare detto credito Cont da .
pagina 5 di 11 A tal fine, in data 7.11.2018 l'opponente ha sottoscritto con siffatta società, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria in virtù della normativa di settore, un contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare ex art. 2447 decies c.c., concedendo alla stessa un finanziamento a
Parte fronte della contestuale assunzione da parte della medesima dell'obbligo di restituire a tutti i proventi conseguiti a seguito della realizzazione del credito nella procedura di espropriazione immobiliare in corso.
Parte
In questo contesto, in data 12.2.2019 , in qualità di associante, e il Corbi, odierno opposto, in qualità di associato, hanno stipulato un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto lo sviluppo di una specifica iniziativa di investimento.
Parte Cont
L'iniziativa sarebbe consistita nell'acquisto di , tramite la AV, di un credito di verso il . CP_3
Detto credito sarebbe stato poi estinto con le somme versate dalla Pt_2
La proprietà dei citati immobili facenti capo a , sarebbe quindi stata trasferita in via CP_3
definitiva alla libera da ipoteche e pignoramenti. Pt_2
Il in qualità di associato, avrebbe versato l'apporto di € 350.000,00 per poter realizzare CP_1
Cont l'operazione, nella parte concernente l'acquisizione del credito e la partecipazione all'eventuale asta per l'acquisto/assegnazione dell'immobile di , che, come visto, costituiva il fatto CP_3
condizionante la realizzazione dell'intera operazione concordata con la Pt_2
In sostanza, considerato che, secondo quanto già visto, l'immobile di proprietà del GF era già stato venduto, come ben esplicitato dallo stesso contratto di associazione, l'apporto del sarebbe CP_1 stato utilizzato per consentire alla l'aggiudicazione dell'immobile dopo il soddisfacimento di tutti Pt_2
i creditori del titolari di un diritto di garanzia su tale immobile. CP_3
Parte
A conclusione dell'operazione, avrebbe restituito al l'intero capitale apportato. CP_1
In data 26.9.2019 il secondo dei due immobili di via Piermarini veniva aggiudicato alla Pt_2
nel corso della procedura esecutiva pendente avanti il Tribunale di Milano, per il prezzo di €
2.520.000,00.
Con decreto in data 25.2.2020 l'immobile de quo veniva, pertanto, alla medesima trasferito.
In considerazione della realizzazione dell'operazione con la vendita di entrambi gli immobili liberi da garanzie, il ha quindi chiesto all'associante la restituzione del capitale versato, pari ad € CP_1
350.000,00.
Contr
ha opposto il proprio rifiuto sostenendo che l'inesigibilità del credito attesa la pendenza di un contenzioso con AV trovante la propria origine nel citato contratto di finanziamento per un unico affare.
pagina 6 di 11 Nello specifico, come risulta dal ricorso per Cassazione prodotto dall'opponente (nonostante l'apposita autorizzazione a tal fine richiesta, l'opposto non ha prodotto la sentenza della Corte
d'Appello impugnata), tale contenzioso ha ad oggetto la quantificazione dell'importo che tale società Parte avrebbe dovuto corrispondere a a titolo di proventi incassati con la realizzazione dei crediti nell'ambito della menzionata procedura immobiliare, con particolare riguardo alla quota imputabile a imposte e tasse e al soggetto tenuto a sostenerne il carico.
La pendenza di tale procedimento, risultante dalla proposizione dell'allegato ricorso, evidenzierebbe, secondo l'ingiunta, il mancato avveramento della condizione a cui sarebbe subordinato il diritto del alla restituzione dell'apporto, consistente nell'incasso da parte di GF dei CP_1
corrispettivi delle vendite dei due immobili, in ipotesi parzialmente ancora trattenuto da AV.
Apporto.
Giova innanzitutto evidenziare che è pacifico tra le parti il versamento da parte di CP_1 dell'apporto di € 350.000,00, come previsto dall'art. 3 del contratto di associazione inter partes.
L'oggetto della verifica in questa sede riguarda, pertanto, la sussistenza del diritto dell'ingiungente alla restituzione di tale somma alla luce delle descritte vicende.
Tenuto conto delle difese delle parti, è a tal fine necessario esaminare la volontà delle stesse.
Al riguardo, giova richiamare, innanzitutto, l'art.
9.4 del contratto di associazione in partecipazione secondo cui 'sempre a conclusione dell'Operazione e nei termini di cui al precedente art. 9.1, all'associato sarà restituito l'intero capitale apportato'.
L'art.
9.1 stabilisce in 30 giorni dalla chiusura finale dell'Operazione e incasso del prezzo di vendita degli immobili tale termine.
L'art. 2 definisce l'Operazione come l'acquisto da parte dell'associante dei crediti come esposti nel contratto di finanziamento con AV, l'acquisizione da parte dell'associante del credito vantato da Cont Parte
e la finale vendita di entrambi gli immobili, l'uno di proprietà di e l'altro di proprietà di
, alla signora o al mercato, mediante acquisto in asta o reperimento di altro Persona_1 Parte_3
acquirente.
Il dato testuale delle disposizioni richiama la vendita finale degli immobili quale ultimo elemento dell'operazione, senza alcun riferimento alla definizione di eventuali, pur astrattamente ipotizzabili in via preventiva, questioni nascenti in relazione all'esecuzione del contratto di finanziamento richiamato dall'art. 2.1.
Detta circostanza induce a ritenere che le parti abbiano inteso fissare nel perfezionamento di tale vendita il momento conclusivo della stessa, per gli effetti di cui all'art. 9. 1 del contratto.
pagina 7 di 11 A ciò si aggiunge il dato sistematico, rilevante ai sensi dell'art. 1363 c.c., costituito dalla previsione di cui all'art. 4 del contratto di associazione, secondo cui l'associato è escluso dalla partecipazione alla copertura di eventuali perdite derivanti dall'Operazione.
Tale pattuizione evidenzia la volontà delle parti di rendere il indifferente rispetto alle CP_1 vicende relative all'esito positivo o negativo dell'Operazione, subordinando il relativo diritto alla restituzione dell'apporto alla mera conclusione delle vendite.
Non vale a smentire tale conclusione l'eccezione dell'opponente secondo cui le intese delle parti avrebbero subordinato la restituzione dell'apporto all'incasso di tutto il prezzo di vendita degli Parte immobili da parte di e alla definizione di tutte le poste relative all'operazioni, come risultante da apposita rendicontazione,
Al riguardo, giova innanzitutto rilevare che, in spregio alle proprie affermazioni e in violazione dell'obbligo di cui all'art. 6 del contratto, nonchè dell'art. 2552, comma 3, c.c. (cfr. premessa b) del Parte contratto), in ben 6 anni dalla conclusione del contratto non ha mai provveduto alla consegna di alcun rendiconto all'associato da cui sia evincibile l'andamento dell'operazione e le relative poste.
Non può, all'evidenza, essere considerato tale il contenuto della mail in data, peraltro, assai risalente, inviata dal e prodotta sub doc n. 5 dall'attrice che contiene un genericissimo CP_3
riferimento ad una non specificata procedura in corso tra non meglio identificate parti.
È noto infatti, che, per pacifico principio, il rendiconto 'deve contenere l'affermazione dei fatti storici relativi all'attività svolta che abbiano prodotto entrate ed uscite di denaro, determinandone il relativo saldo e deve essere redatto nelle forme del bilancio civilistico con applicazione del principio di cassa' (Cass. 2024/11532).
Con la conseguenza che l'obbligo di redigere il conto è ritenuto 'legittimamente adempiuto quando chi vi sia tenuto fornisca la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non solo delle somme incassate e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico' (Cass.
2012/19991; Cass. 2006/24866), con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti giustificativi, privando di efficacia ed attendibilità ed efficacia il conto, equivale all'omessa presentazione dello stesso (Cass. 1980/234).
Ne discende la assoluta infondatezza dell'affermazione dell'associante circa l'assolvimento del proprio obbligo tramite la mail di 'aggiornamento', delle posizioni contenente nella mail de qua.
In secondo luogo, l'attrice eccepente, a ciò tenuta in virtù della ripartizione degli oneri probatori, non ha allegato un solo elemento idoneo a supportare l'interpretazione della volontà dei contraenti nella versione dalla medesima prospettata.
pagina 8 di 11 Essa si è, infatti, limitata ad asserire in tutti gli atti del giudizio che la conclusione
Parte dell'operazione sarebbe coincisa con l'incasso dei prezzi di vendita da parte della , in ipotesi non ancora avvenuto per la pendenza del procedimento con AV, e non con la vendita degli immobili.
L'ingiunta non ha, tuttavia, indicato gli elementi da cui sarebbe desumibile la riportata conclusione, differente rispetto a quella risultante dal testo dell'accordo e dalla interpretazione complessiva delle clausole ivi contenute.
Alla luce di quanto precede deve, pertanto, ritenersi che le parti abbiano previsto che il diritto del alla restituzione dell'apporto divenisse esigibile al momento del compimento delle tre fasi CP_1
descritte all'art. 2 del contratto di associazione, costituenti l'Operazione come ivi definita.
Occorre, pertanto, ora verificare se tali fasi siano state portate a termine.
Al riguardo, rileva innanzitutto che è pacifico che gli immobili indicati nel contratto di associazione siano da identificarsi con quelli siti in via Piermarini di cui al preliminare stipulato tra
Parte
, il e la nel 2015. CP_3 Pt_2
Parte Cont
Altrettanto pacifico è che, tramite AV, l'Associante abbia acquisito il credito di , come descritto nel contratto di finanziamento per un solo affare.
È, altresì documentale che la proprietà di entrambi gli immobili sia stata trasferita in capo alla
Pt_2
Infatti, come visto, in data 26.7.2018 GF ha ceduto a tale signora l'immobile a sé intestato verso il corrispettivo di € 2.240.000,00 (cfr. atto notarile prodotto con ordine esibizione).
Analogamente, in virtù del già menzionato decreto di trasferimento, la ha acquistato la Pt_2 restante parte dell'immobile in via Piermarini, a fronte del versamento di € 2.520.000,00 (cfr. provvedimento prodotto con l'ordine di esibizione).
Ancora, dal quadro probatorio in atti emerge quanto segue.
In esecuzione degli accordi di cui al preliminare del 27.7.2 2015 e della scrittura in data
26.7.2018 la ha versato al notaio in due diverse trance, la somma complessiva di € Pt_2 Tes_1
5.600.000,00 a titolo di deposito fiduciario (cfr. verb. ud. 17.5.23, risposta sub capp. nn. 1 e 2)
Tale somma, secondo tali accordi, costituiva quella che la e avevano Pt_2 CP_7
concordato come prezzo della vendita dei due immobili in via Piermarini ed era destinata ad essere utilizzata anche ai fini dell'estinzione delle iscrizioni ipotecarie e delle altre trascrizioni pregiudizievoli su tali immobili ad opera del e della società al medesimo riconducibile, che si era impegnati a CP_3
vendere tali beni liberi da tali iscrizioni e trascrizioni.
Come evincibile dagli accordi de quibus e dalla deposizione del Notaio (risposta sub cap. 9), quest'ultimo è stato il soggetto, l'unico soggetto, che ha gestito il menzionato deposito fiduciario,
pagina 9 di 11 provvedendo a tutti i pagamenti richiesti per il trasferimento della proprietà degli immobili liberi da garanzie reali, versando le somme via via necessarie a favore dei vari soggetti coinvolti nella complessa operazione comprendente, come visto, la procedura di espropriazione immobiliare.
Dalla medesima testimonianza risulta inoltre che il Notaio al momento dell'aggiudicazione (i. e.
25/26.9.2019) aveva versato tutti gli importi ricevuti dalla a titolo di deposito fiduciario per Pt_2
ottenere la proprietà di entrambi gli immobili, e che i prezzi di vendita e aggiudicazione erano stati
Parte pagati rispettivamente a , a e ai creditori di (risposta sub cap. 5, verb. ud. 17.5.23 CP_3 CP_3
cit.).
Tale affermazione è conforme a quanto il Notaio aveva già affermato con dichiarazione resa a febbraio 2022, con cui dava atto che il deposito fiduciario in questione 'è da tempo estinto con saldo zero' (doc. n. 3 . CP_1
Le richiamate circostanze, lette in correlazione con le richiamate clausole E, F, J dell'accordo tra GF, la e AV (doc. n. 2 , evidenziano il compimento di tutte le fasi dell'operazione Pt_2 CP_1
con l'incasso dei prezzi di vendita e aggiudicazione. Parte
Dalle riportate osservazioni emerge che a nulla rilevano eventuali questioni esistenti tra e i soggetti di cui la medesima si è avvalsa per portare a compimento tale operazione con particolare
Parte riguardo a AV e agli obblighi di quest'ultima verso , discendenti da un accordo a cui il è CP_1
del tutto estraneo.
Considerato che l'opponente non ha contestato il quantum dell'apporto versato dall'associato, la verificata sussistenza dell' an del credito ingiunto determina l'infondatezza dell'opposizione e il relativo rigetto.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
Parte opposta ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria.
Ritiene il Tribunale che non siano ravvisabili i presupposti per l'applicazione della responsabilità prevista dalla richiamata norma.
Infatti, l'assai poco tecnico del testo dell'accordo che le parti hanno stipulato ha richiesto un'interpretazione la cui indagine, domandata al Tribunale, non risulta configurare quell'abuso dello strumento processuale sanzionato dalla norma in questione.
Spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice soccombente, in applicazione del D.M. 2014/55 nella versione, applicabile ratione temporis,
pagina 10 di 11 nella misura liquidata nel dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta, particolarmente esigua nella fase decisoria, in mancanza di nota spese.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) tenuto conto dell'omessa dichiarazione dell'evento interruttivo in capo all'attrice da parte del relativo procuratore, rigetta le domande di aventi ad oggetto CP_1
l'estinzione del presente giudizio;
2) rigetta l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 5426/2022 R.G. n. 10530/2022 opposto e CP_1 per l'effetto conferma le statuizioni del suddetto decreto, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) rigetta la domanda di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96,
comma 3, per insussistenza dei relativi presupposti;
4) condanna rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese del giudizio liquidate nella misura complessiva di € 19.375,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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