CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4642 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
. 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2754/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Castel Parte_1 C.F._1
LT (CE), alla Via L. Ariosto n° 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pirozzi (C.F.
), che lo rappresenta e difende - C.F._2
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Giuseppe Calabria e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Via Matteotti n. 74
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t., corrente in alla Piazza della Controparte_2 CP_2
Prefettura n. 4
APPELLATE NON COSTITUITE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4799/2023, resa dal Tribunale di Santa Maria C.V., pubblicata in data 12/12/2023, non notificata . 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
In data 27.10.2022 ha iscritto a ruolo l'appello proposto avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'opposizione dal medesimo proposta avverso la cartella di pagamento n. 028 2022 00122495 60 001, notificata in data 27.09.2022 dall' su ruolo emesso dalla , avente Controparte_1 Controparte_2 ad oggetto contravvenzione al codice della strada.
A sostegno dell'opposizione il deduceva la mancata notifica del verbale di Pt_1 accertamento preordinato all'emissione dell'atto impugnato, quale vizio del procedimento di formazione del titolo su cui era fondata la riscossione esattoriale, oltreché motivo di prescrizione del diritto dell'Ente alla riscossione della somma pretesa.
Radicatasi la lite, costituitasi contumace la , il Tribunale ha deciso la causa CP_3 CP_2 con la pronuncia impugnata, con la quale, previa qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc, l'ha dichiarata inammissibile “per essere stata spiegata dall'opponente una volta decorso il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla conoscenza dell'atto censurato”.
L'appellante ha criticato la pronuncia, deducendo l'errata qualificazione dell'opposizione e l'erronea individuazione del termine per proporla, e domandando, in via interinale, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.
Alla prima udienza di trattazione, non costituitesi le parti appellate, l'istruttore, riscontrata la mancanza di prova della rituale notifica del gravame, ha rinviato a nuova udienza per l'esibizione delle relate.
Alla successiva udienza del 27.5.2025 il procuratore di parte appellante, senza esibire alcunché, ha chiesto a verbale di essere rimesso nei termini per la rinotifica ad entrambe le appellate, deducendo di avere “errato la notifica nei confronti dell ”. Controparte_1
La chiesta rimessione in termini non è stata concessa, e la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.7.2025.
L'appellante non è comparso all'udienza del 15.7.2025, né a quella successiva del 30.9.2025, pur avendo il cancelliere regolarmente comunicato al procuratore della parte costituita l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione. . 3
*****
La mancata comparizione delle parti alle due udienze consecutive da ultimo indicate comporta, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 309 e 181
c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50
D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008, la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
Le citate previsioni si osservano pure nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice
(cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, avuto riguardo all'epoca di iscrizione a ruolo della causa in primo grado, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c.
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 30/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Natalia CECCARELLI) (dott. Eugenio FORGILLO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2754/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Castel Parte_1 C.F._1
LT (CE), alla Via L. Ariosto n° 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pirozzi (C.F.
), che lo rappresenta e difende - C.F._2
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Giuseppe Calabria e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Via Matteotti n. 74
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t., corrente in alla Piazza della Controparte_2 CP_2
Prefettura n. 4
APPELLATE NON COSTITUITE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4799/2023, resa dal Tribunale di Santa Maria C.V., pubblicata in data 12/12/2023, non notificata . 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
In data 27.10.2022 ha iscritto a ruolo l'appello proposto avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'opposizione dal medesimo proposta avverso la cartella di pagamento n. 028 2022 00122495 60 001, notificata in data 27.09.2022 dall' su ruolo emesso dalla , avente Controparte_1 Controparte_2 ad oggetto contravvenzione al codice della strada.
A sostegno dell'opposizione il deduceva la mancata notifica del verbale di Pt_1 accertamento preordinato all'emissione dell'atto impugnato, quale vizio del procedimento di formazione del titolo su cui era fondata la riscossione esattoriale, oltreché motivo di prescrizione del diritto dell'Ente alla riscossione della somma pretesa.
Radicatasi la lite, costituitasi contumace la , il Tribunale ha deciso la causa CP_3 CP_2 con la pronuncia impugnata, con la quale, previa qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc, l'ha dichiarata inammissibile “per essere stata spiegata dall'opponente una volta decorso il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla conoscenza dell'atto censurato”.
L'appellante ha criticato la pronuncia, deducendo l'errata qualificazione dell'opposizione e l'erronea individuazione del termine per proporla, e domandando, in via interinale, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.
Alla prima udienza di trattazione, non costituitesi le parti appellate, l'istruttore, riscontrata la mancanza di prova della rituale notifica del gravame, ha rinviato a nuova udienza per l'esibizione delle relate.
Alla successiva udienza del 27.5.2025 il procuratore di parte appellante, senza esibire alcunché, ha chiesto a verbale di essere rimesso nei termini per la rinotifica ad entrambe le appellate, deducendo di avere “errato la notifica nei confronti dell ”. Controparte_1
La chiesta rimessione in termini non è stata concessa, e la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.7.2025.
L'appellante non è comparso all'udienza del 15.7.2025, né a quella successiva del 30.9.2025, pur avendo il cancelliere regolarmente comunicato al procuratore della parte costituita l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione. . 3
*****
La mancata comparizione delle parti alle due udienze consecutive da ultimo indicate comporta, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 309 e 181
c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50
D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008, la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
Le citate previsioni si osservano pure nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice
(cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, avuto riguardo all'epoca di iscrizione a ruolo della causa in primo grado, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c.
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 30/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Natalia CECCARELLI) (dott. Eugenio FORGILLO)