Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 703/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 10.09.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 26.09.1954 e (c.f. , nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
28.02.1954, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante p.t. di Controparte_1
(c.f. ), con sede ad Apiro (MC) alla Via San Salvatore n. 29/30, tutti
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliati in Recanati alla Via I Luglio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Cristian
Giampieri, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellanti e
c.f. ), in persona del suo legale rappresentate pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, elettivamente domiciliato in
Corridonia, Via dell'Industria n. 70a, presso lo studio dell'Avv. Angelo Medici, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata ed appellante incidentale
OGGETTO: rapporti bancari in c/c - domanda di accertamento negativo del credito e di
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 278/2020 in data 25/26.03.2020 il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e dai Controparte_1 Pt_3
, nei confronti di poi Parte_1 Parte_2 Controparte_3
incorporata da e, infine, Controparte_4 Controparte_5
da al fine di sentir dichiarare la nullità e/o inefficacia parziale dei Controparte_2
contratti di c/c n. 1853 ed annessi conti anticipi nn. 1854, 2145, 2742 e 3127 e di c/c n. 1905 ed annessi conti anticipi nn. 3810 e 3811, tutti intrattenuti a far data dagli anni '90, a causa dell'illegittima applicazione di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto ed interessi usurari, con conseguente richiesta di rideterminazione del saldo di dare/avere tra le parti, quantificando gli addebiti illegittimi nella misura complessiva di €.573.553,11 o di altra ritenuta di giustizia, ha disposto l'integrazione di CTU limitatamente ai conti nn. 2145 e 3127 per il calcolo degli interessi al tasso applicato dalla banca e non al tasso legale, in mancanza di produzione del contratto iniziale di c/c di cui era onerata la società attrice, nonché per il calcolo degli interessi al tasso soglia per n. 15 trimestri del conto n. 1905, erroneamente eseguito individuando l'usura sopravvenuta senza verificare il rispetto del tasso soglia al momento della loro pattuizione, con invito al CTU a ricondurre alternativamente gli interessi al tasso precedente entro soglia
-se provato- oppure ad eliminare gli interessi dagli oneri del correntista, rimettendo alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese.
Con successiva sentenza definitiva il Tribunale, ritenuta non più coltivata l'eccezione di prescrizione da parte della banca convenuta e preso atto dell'integrazione di consulenza del
23.03.2021 disposta quanto ai conti nn. 2145 e 3127 con applicazione dei tassi di interesse
(e i limiti di fido) indicata nei conti scalari e quanto al conto n. 1905 ai fini degli ulteriori accertamenti in ordine alla sussistenza dell'usura, ribadita la correttezza della precedente consulenza del 4.09.2018 le cui risultanze erano state fatte oggetto di riserva d'appello, ha parzialmente accolto la domanda con conseguente accertamento del saldo finale a debito di
2 parte attrice nell'ammontare di €.870.653,37 e ha dichiarato la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi, nonché quelle derivate dalla unilaterale modifica della banca relative al conto n. 1905 e limitatamente a n. 18 mesi esaminati, con integrale compensazione delle spese di lite e di entrambe le CTU.
Avverso le citate sentenze hanno proposto appello Controparte_1 [...]
e chiedendo la riforma della sentenza non definitiva nella parte in Parte_1 Parte_2
cui il primo giudice ha rigettato la domanda di rettifica del saldo relativamente ai c/c nn.
2145 e 3127 e ha rimesso la causa in istruttoria conferendo incarico al CTU di redigere una ulteriore ipotesi di ricalcolo applicando gli interessi ultralegali come risultanti dai relativi estratti conto, anziché gli interessi ex art. 117 TUB come invece applicati nella precedente perizia;
gli appellanti hanno inoltre chiesto la riforma della sentenza non definitiva per aver mutuato l'ipotesi di ricalcolo del CTU il quale, conteggiando l'effetto anatocistico sia sui conti correnti che sui conti anticipi ad essi collegati, ha accertato una differenza in favore della società correntista pari a complessivi €.84.870,13 anziché di €.367.043,24 come accertata nel precedente elaborato sui soli conti correnti;
di conseguenza, essi hanno chiesto la riforma della sentenza definitiva che ha accertato e dichiarato un saldo finale a debito pari ad €.870.653,37.
Si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'avverso gravame facendo innanzitutto rilevare che la società appellante, nel chiedere preventivamente copia dei contratti alla banca, ha manifestato di essere consapevole della loro sottoscrizione per accensione di conti o concessione di affidamenti, salvo poi affermare in giudizio l'inesistenza di un contratto riportante la previsione delle condizioni economiche applicate dalla banca, dovendo conseguentemente ridursi l'eccezione alla nullità parziale dei contratti stessi, considerato anche che un dovere di protezione in capo alla banca intermediaria incontra il limite decennale con decorrenza dal compimento delle operazioni interessate e che, comunque, è intervenuta la prescrizione, né la correntista si è curata di chiedere l'esibizione dei contratti mancanti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., implicitamente accettando che l'accertamento fosse limitato agli altri rapporti;
correttamente il primo giudice ha stabilito l'autonomia dei conti anticipi rispetto al conto ordinario, che l'appellante ha affermato privi di autonomia, ma in modo contraddittorio ne ha poi riconosciuto una inapplicabile autonoma regolamentazione negoziale, tuttavia, nell'indagine peritale non vi è stata una duplicazione dell'effetto anatocistico, in quanto lo stesso è stato calcolato solo in relazione ai conti anticipi, che riportano una valida pattuizione della reciprocità di capitalizzazione e, quindi, unicamente con riferimento al portafoglio ivi anticipato e non in
3 relazione al conto corrente ordinario di appoggio;
il terzo motivo, connesso ai precedenti, fa sì che l'accoglimento dei primi due motivi di impugnazione, o anche di uno solo dei due avrebbe quale effetto necessario quello di rideterminare in aumento gli addebiti eliminabili, con conseguente variazione del saldo debitore a carico della società correntista. Con appello incidentale la banca appellata ha chiesto l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione al conto anticipi n. 2145 ed alle rimesse solutorie analiticamente individuate nella comparsa di costituzione datata in primo grado, su cui il primo giudice ha omesso ogni decisione.
A seguito di ordinanza del 10.09.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di rettifica del saldo e ritenuto la società correntista inadempiente all'onere probatorio sulla medesima gravante a causa della mancata produzione dei contratti di apertura dei conti nn. 2145 e 3127 e per non averne chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c.
a seguito dell'epilogo negativo dell'istanza formulata ex art. 119 TUB.
Si duole, nello specifico, la società appellante dell'erronea applicazione in sentenza del principio di cui all'art. 2697 c.c. a tenore del quale costituirebbe onere del soggetto che agisce in giudizio domandando l'accertamento negativo del credito e la rettificazione del saldo di conto corrente di produrre il contratto di apertura del conto medesimo, nell'assunto che il CTU abbia “erroneamente interpretato il quesito … in relazione al calcolo di interessi al tasso legale anche per i conti correnti dei quali non è stato rinvenuto il contratto iniziale la cui produzione in atti è onere di parte attrice secondo l'ordinaria disciplina probatoria”
(cfr. pag. 9 sent.), senza tenere in considerazione l'orientamento giurisprudenziale per il quale in caso di fatti negativi, quali l'inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto, trova applicazione il principio di vicinanza della prova, che ribalta l'onere sulla banca convenuta.
La censura è fondata.
Osserva il Collegio come in mancanza di una valida pattuizione scritta tra le parti inerente alla pattuizione di un tasso di interesse superiore a quello legale non possano essere applicati i tassi di interesse (e i limiti di fido) indicati nei conti scalari, bensì gli interessi legali, come peraltro già disposto nel quesito n. 1) con cui è stato chiesto al CTU di provvedere a stornare gli interessi applicati, per tutto il periodo in cui difetti una pattuizione scritta comprovante il
4 tasso debitore, rideterminandoli appunto nella misura legale fino alla data di entrata in vigore della L. n. 154/1992, come avvenuto per i conti nn. 2145 e 3127, per i quali non risulta depositato in atti alcun documento contrattuale (come si evince anche dalla CTU del
4.09.2018).
Né può, a tal proposito, avere rilievo l'affermazione della difesa della banca che adduce a giustificazione del proprio inadempimento probatorio l'impossibilità quanto al conto anticipi n. 2145 di “essere evasa la richiesta di copia essendo trascorso il termine decennale durante il quale la Banca aveva l'obbligo di conservazione della documentazione ex art. 2220 c.c.”
(cfr. pagg. 10-11 comparsa di costituzione in appello), in quanto l'unico modo per giovarsi dell'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello legale è appunto la dimostrazione dell'esistenza di convenzione scritta tra le parti.
Ed infatti, questa Corte territoriale ha già avuto modo di statuire che se è pur vero che per i contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore della L. 154/1992 e del d.lgs 385/1993 non era richiesta ai fini della validità la forma scritta, è anche vero tuttavia che a norma del terzo comma dell'art. 1284 c.c. “per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta "ad substantiam", la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale” (cfr. per tutte Cass. n. 266 dell'11.01.2006).
Tale principio è stato poi ribadito dal Supremo Consesso con sentenza n. 10516/2016, ove si legge in motivazione: “Tutti i motivi di ricorso sono fondati. Il primo, secondo il quale manca la convenzione scritta per gli interessi, perché ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta “ad substantiam”, sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso “per facta concludentia” (Sez. 3, Sentenza n. 3017 del 11/02/2014)”, nonché ripreso da Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 8980 del 5 settembre
2017.
Pertanto, avendo la correntista specificamente eccepito la mancanza di una valida convenzione scritta tra le parti inerente alla pattuizione di un tasso superiore a quello legale, era precipuo onere della banca fornire prova della esistenza di detta convenzione. La
Suprema Corte ha, infatti, successivamente avuto modo di precisare che l'onere probatorio posto a carico del cliente di produrre in giudizio il contratto al fine di dimostrare “l'assenza
5 delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti … si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (cfr.
Cass. ord. 6480 del 9.03.2021), come peraltro rilevato anche nella sentenza impugnata e ribadito pedissequamente dal Supremo Consesso nella recentissima sentenza n. 1688 del
28.11.2024.
La difesa della banca sul punto non appare quindi lineare, atteso che da un lato afferma la validità del contratto pur in mancanza di forma scritta, dall'altro invece pone a carico dell'appellante l'onere di produzione del documento scritto: in ogni caso, alla luce dell'autorevole principio di diritto sopra riportato e della mancata produzione del contratto di conto corrente ordinario da parte della banca che ne era onerata, non può farsi applicazione dei tassi di interessi unilateralmente determinati dalla banca e come tali riportati dalla CTU integrativa, ma di quelli calcolati dal CTU nell'elaborato del 4.09.2018, con la conseguenza che l'esatto saldo a debito della correntista è da intendersi pari ad €.62.543,94 anziché ad
€.98.082,88 (per il conto n. 2145) e pari ad €.55.924,32 anziché ad €.85.497,70 (per il conto n. 3127).
Con il secondo motivo parte appellante chiede la riforma della sentenza gravata nella parte in cui ha operato la rideterminazione del saldo in base ai conteggi del CTU comprendenti l'effetto anatocistico tanto sui conti correnti quanto sui conti anticipi (avendo accertato una differenza in favore di parte attrice pari a complessivi €.84.870,13), anziché utilizzando l'ipotesi di ricalcolo elaborata conteggiando l'effetto anatocistico sui soli conti correnti
(avendo invece accertato una differenza in favore di parte attrice di complessivi
€.367.043,24), ritenendo il primo giudice la tardività dell'eccezione in quanto sollevata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale ed enunciando la difesa della correntista a sostegno il principio della girocontazione delle competenze sul conto corrente ordinario che maturano sul conto corrente anticipi.
6 Il motivo è fondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che non può porsi alcuna quesitone di inammissibilità per tardività dell'eccezione, atteso che il controllo giudiziale sull'anatocismo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. Sez. I, 28.6.2017 n. 16188).
Quanto al merito, questa Corte territoriale reputa condivisibile il principio della unitarietà del conto corrente ordinario e del conto anticipi, che all'atto pratico risulta depurato dalle voci afferenti alle proprie competenze, in quanto formato dalle sole poste a debito oggetto delle anticipazioni eseguite poiché l'addebito di tutte le competenze avviene sul solo conto ordinario, essendo evidente come il saldo del conto ordinario sia indissolubile dal rapporto dei conti anticipi, che non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, in quanto il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari.
La circostanza, dunque, che gli interessi maturati per effetto delle singole anticipazioni vengano addebitati sul conto ordinario, concorrendo a formarne il relativo saldo debitore, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. al conto anticipi.
Sull'argomento, la costante giurisprudenza della Suprema Corte è dell'avviso che il conto anticipi, congegnato in modo tale che i saldi generati dalle annotazioni e dai flussi sulle anticipazioni di credito (annotazioni a debito del cliente a seguito dell'anticipazione e flussi positivi derivanti dalle rimesse c.d. autoliquidanti del cliente) confluiscano in un conto corrente d'appoggio, devono intendersi strettamente collegati a quest'ultimo, col quale costituiscono un rapporto unitario, nel senso che gli addebiti delle competenze maturate sugli anticipi non possono essere considerati alla stregua di tutte le altre spese ed oneri rientranti nel calcolo del TEG, né possono essere rilevanti sotto il profilo della violazione del divieto di anatocismo: “Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si CP_3
è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in “dare” al correntista
l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è CP_3
7 rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr.
Cass. 15 giugno 2020, n. 11524). In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in “dare” le anticipazioni CP_3 erogate al correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale” (cfr. Cass. civ., sez. I,
5.05.2022, n.14321, con richiami a precedenti pronunce di legittimità).
Tra la giurisprudenza di merito, si veda in particolare Trib. Chieti, sentenza del 19 gennaio
2016: “l'anticipazione su fatture, realizzata nella prassi bancaria solitamente mediante la movimentazione di due diversi conti correnti di corrispondenza, costituisce nella sostanza un unico apporto senza soluzione di continuità. Del resto la tecnica bancaria prevede che lo tesso tipo di procedura (denominata «applicazione di tasso differenziato in c/c») possa essere eseguita su un unico c/c di corrispondenza invero innegabile come tra «conti anticipi» e «conto corrente di corrispondenza» ricorra quantomeno un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rivenienti dai primi si riversano nel secondo. Può quindi sostenersi che unica è l'operazione economica di finanziamento ed unico è il rapporto creditizio ancora in essere, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di prescrizione”.
Alla luce di quanto considerato, ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, la Corte, in totale accoglimento dell'appello, accerta e dichiara che il corretto saldo finale a debito di
[...]
e nei confronti di è Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 pari a €. – 808.293,26 come emerge dalle risultanze peritali in data 4.09.2018 (cfr. pag. 20
CTU, in richiamo all'allegato n. 24).
Meritevole di accoglimento è, infine, l'appello incidentale proposto della banca ed avente ad
8 oggetto la prescrizione di tutte le rimesse effettuate sul conto anticipi n. 2145 che risulta estinto in data 15.01.2002, pertanto oltre il decennio prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuto in data 30.11.2016, in quanto trattandosi di conto anticipi tutte le rimesse, come già diffusamente illustrato nel precedente motivo in merito alla mancanza di autonomia di siffatto conto, sono confluite nel conto corrente ordinario n. 1853 concorrendone a determinare il saldo, con la conseguenza che ai fini della prescrizione dovrà aversi riguardo unicamente alla data di chiusura del suddetto conto ordinario, invero intervenuta nel decennio.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello incidentale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellata ed appellante incidentale (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018,
n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza non definitiva n. 278/2020 in data 25/26.03.2020 del Tribunale di
[...]
Macerata e avverso la sentenza definitiva n. 22/2022 in data 10.01.2022 del Tribunale di
Macerata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che il corretto saldo finale a debito di e Parte_1 Parte_2 nei confronti di è pari a €. – Controparte_1 Controparte_2
808.293,26;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Controparte_2 appellata ed appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
9 - Condanna parte appellata alla refusione, in favore di parte appellante, Controparte_2 delle spese processuali del I grado di giudizio, che liquida in complessivi €.22.457 (di cui
€.
3.544 per studio controversia, €.
2.338 per fase introduttiva, €.10.411 per fase istruttoria ed
€.
3.470 per fase decisionale), nonché del grado di appello, che liquida in complessivi
€.12.045 (di cui €.
2.195 per studio controversia, €.
2.552 per fase introduttiva ed €.
6.164 per fase decisionale), per entrambe le liquidazioni oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 11.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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