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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1594/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 13.1.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1594/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Ferrara APPELLANTE E
- in persona del Controparte_1 legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erminio Capasso e Raffaele
Di Maio, APPELLATO
OGGETTO: Prestazioni di sostegno al reddito: indennità di mobilità. Modalità trasmissione domanda. Decadenza.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 19/2022 pubblicata il 5.1.2022, il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso presentato da e Parte_1 Parte_2
, i quali sulla premessa: di avere lavorato alle dipendenze della società
[...] dal 26.4.2011, il primo, e dal 14.12.2012, il secondo, al Controparte_2
1 19.12.2014 dalla quale erano stati licenziati per cessazione attività; di avere ottenuto sentenza del Tribunale di Napoli n. 7087 del 2017 che, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, aveva dichiarato il loro diritto ad essere iscritta nelle liste di mobilità; di avere presentato, in data 21.11.2017, a mezzo di raccomandata a. r., domande di indennità di mobilità, rimaste senza riscontro;
avevano adito il GL al fine di CP_ ottenere la condanna dell' al pagamento della indennità di mobilità, per il periodo dal 19.12.2014.
Averso detta sentenza hanno proposto appello il e il , lamentando l'error Pt_1 Pt_2 iuris in cui sarebbe incorso il primo Giudice nel ritenere infondato il ricorso per assenza dei presupposti;
sostenevano la proponibilità del ricorso contestando la eccezione, articolata dall' in primo grado, di decadenza dalla provvidenza non avendo i CP_1 ricorrenti proposto l'istanza nei 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
insistevano per l'accoglimento dell'originaria domanda, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' appellato chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione e riproponendo, tra l'altro, l'eccezione di decadenza.
Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal giugno 2023), con udienza già fissata per il 12 giugno 2023, rinviata d'ufficio al 13 maggio 2024 e poi al 13 gennaio 2025; all'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza di primo grado, sebbene per diverse motivazioni.
L'appellante censura la sentenza rilevando l'inapplicabilità, a suo giudizio, al caso di specie, della decadenza prevista dall'art. 129 RDL 1827/1935 e la regolarità della domanda a mezzo raccomandata.
1. Si richiama, ai sensi dell'art. 118 d.att.c.p.c. il precedente di questa Sezione reso in data 8 gennaio 2024 nella causa recante r.g. 1732 del 2020 (rel. Napolitano).
Sul punto va, anzitutto, precisato che, mentre il mancato esaurimento del procedimento amministrativo dà luogo alla mera improcedibilità della domanda giudiziale con il
2 conseguente onere, a carico del ricorrente, di riassumere il giudizio una volta esaurito l'iter amministrativo, la mancata presentazione dell'istanza all'amministrazione competente determina l'improponibilità del ricorso, con la conseguente definizione del giudizio, in applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ (…), determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del processo” (Cass. sez. Lav.n.5149/2004).
La necessità della previa domanda amministrativa quale condizione di proponibilità nella materia in oggetto è determinata dalla natura stessa del diritto azionato.
Quanto alle modalità di proposizione della domanda amministrativa l'art. 38 co.5 d.l.
n. 78/10 dispone che: "Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè per la richiesta di attestazioni e certificazioni In attuazione di tale disposizione, il Presidente CP_ dell' ha effettivamente disciplinato, con determina n. 75/2010, la presentazione delle domande di prestazioni e servizi secondo modalità telematica, individuando tassativamente i canali mediante i quali tale presentazione può avvenire, quali: servizi telematici accessibili tramite pin sul portale dell'Istituto, contact center integrato, intermediari dell' attraverso servizi telematici offerti agli stessi. CP_1
Nel punto 4 della citata determina, rubricato “Periodo transitorio ed esclusività della presentazione telematica”, veniva previsto, in considerazione della rilevanza delle prestazioni, un periodo transitorio, durante il quale le domande potevano ancora essere presentate secondo le consuete modalità; tale periodo è scaduto il 31 maggio 2012; al termine di detto periodo, e quindi dal 1 giugno 2012, il canale telematico è divenuto l'unico mezzo di presentazione delle richieste.
Con la Circolare 110/2011 si è disposto che, scaduto il periodo transitorio, “l'istanza, presentata in forma diversa da quella telematica, non sarà procedibile anche in presenza dei requisiti per essere definita una chiara manifestazione di volontà (certezza sul richiedente, petitum, e causa petendi).
3 Allorché, però, la mancata trasmissione telematica dell'istanza sia addebitabile al sistema informativo , le Sedi destinatarie provvederanno alla sua protocollazione in CP_1 entrata e relativa acquisizione.
Al di fuori di detta ipotesi la Sede destinataria informerà immediatamente e formalmente il soggetto interessato circa l'improcedibilità e l'istanza non produrrà effetti in ordine al diritto alla prestazione/servizio richiesto, fino alla sua trasmissione telematica, data da considerarsi di presentazione della stessa”.
Sicchè, in mancanza (della prova) di una formale comunicazione alla istante, la domanda presentata da quest'ultima (mediante raccomandata con avviso di ricevimento) deve reputarsi idonea ai fini di legge.
2. Deve a questo punto prendersi, in esame, sulla base delle stesse allegazioni del ricorrente, il profilo concernente la violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 129 RD n.1827/35.
Sul punto, vanno richiamati i principi di diritto recentemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, si allude a Cass. civ., sez. lav., n. 10747 del 04/04/2022 , pronunciatasi nei seguenti termini: “Come ricordato dall'ordinanza interlocutoria, questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 17389 del 2002, ha ormai consolidato il principio secondo cui il decorso del termine di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile
(ossia dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro) per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell'indennità di mobilità, previsto dall'art. 129, comma 5°, r.d.l. n. 1827/1935, giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, I. n. 223/1991, determina la decadenza dal relativo diritto, salvo che l'impedimento addotto rispetto all'esercizio del diritto stesso sia riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore" (così Cass. n. 17404 del 2016, cui hanno dato continuità Cass. nn. 12990 del 2018 e 6411 del 2020).
Nell'argomentare tale conclusione, si è rilevato che la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito nell'interesse generale (o individuale) alla certezza di una determinata situazione giuridica, che non contempla alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge, di talché non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto
4 imputabile a causa ineluttabile, quale appunto la nozione di "forza maggiore" desumibile dall'art. 45 c.p.: la quale, com'è noto, rimane integrata allorché ricorra una forza esterna ostativa in modo assoluto, caratterizzata dall'imprevedibilità ed inevitabilità, da accertare positivamente mediante specifica indagine del giudice di merito. In quest'ottica, che si è ritenuta scevra da dubbi di legittimità costituzionale (cfr. ancora Cass. n. 17404 del 2016, cit., specificamente ripresa sul punto da Cass. n. 6411 del 2020, parimenti cit.), la
Suprema Corte, nella citata pronuncia ha altresì precisato che, “ai fini del decorso del termine di decadenza, è affatto irrilevante che il precorso rapporto di lavoro si sia svolto in modo regolare o irregolare e/o che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno (Cass. n. 7521 del 2017): ciò che conta è la data in cui è cessato il rapporto di lavoro, non anche la veste formale che ha assunto il rapporto stesso o la causa della sua cessazione.”
In quest'ottica, sulla base delle stesse deduzioni di parte appellante non possono essere condivisi i due assunti cardine dell'odierna impugnazione con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
3. Le spese vanno compensate attese le oscillazioni giurisprudenziali.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n
115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello,
Compensa le spese,
Contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, 13 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arturo Avolio dr. Raffaella Genovese
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 13.1.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1594/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Ferrara APPELLANTE E
- in persona del Controparte_1 legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erminio Capasso e Raffaele
Di Maio, APPELLATO
OGGETTO: Prestazioni di sostegno al reddito: indennità di mobilità. Modalità trasmissione domanda. Decadenza.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 19/2022 pubblicata il 5.1.2022, il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso presentato da e Parte_1 Parte_2
, i quali sulla premessa: di avere lavorato alle dipendenze della società
[...] dal 26.4.2011, il primo, e dal 14.12.2012, il secondo, al Controparte_2
1 19.12.2014 dalla quale erano stati licenziati per cessazione attività; di avere ottenuto sentenza del Tribunale di Napoli n. 7087 del 2017 che, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, aveva dichiarato il loro diritto ad essere iscritta nelle liste di mobilità; di avere presentato, in data 21.11.2017, a mezzo di raccomandata a. r., domande di indennità di mobilità, rimaste senza riscontro;
avevano adito il GL al fine di CP_ ottenere la condanna dell' al pagamento della indennità di mobilità, per il periodo dal 19.12.2014.
Averso detta sentenza hanno proposto appello il e il , lamentando l'error Pt_1 Pt_2 iuris in cui sarebbe incorso il primo Giudice nel ritenere infondato il ricorso per assenza dei presupposti;
sostenevano la proponibilità del ricorso contestando la eccezione, articolata dall' in primo grado, di decadenza dalla provvidenza non avendo i CP_1 ricorrenti proposto l'istanza nei 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
insistevano per l'accoglimento dell'originaria domanda, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' appellato chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione e riproponendo, tra l'altro, l'eccezione di decadenza.
Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal giugno 2023), con udienza già fissata per il 12 giugno 2023, rinviata d'ufficio al 13 maggio 2024 e poi al 13 gennaio 2025; all'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza di primo grado, sebbene per diverse motivazioni.
L'appellante censura la sentenza rilevando l'inapplicabilità, a suo giudizio, al caso di specie, della decadenza prevista dall'art. 129 RDL 1827/1935 e la regolarità della domanda a mezzo raccomandata.
1. Si richiama, ai sensi dell'art. 118 d.att.c.p.c. il precedente di questa Sezione reso in data 8 gennaio 2024 nella causa recante r.g. 1732 del 2020 (rel. Napolitano).
Sul punto va, anzitutto, precisato che, mentre il mancato esaurimento del procedimento amministrativo dà luogo alla mera improcedibilità della domanda giudiziale con il
2 conseguente onere, a carico del ricorrente, di riassumere il giudizio una volta esaurito l'iter amministrativo, la mancata presentazione dell'istanza all'amministrazione competente determina l'improponibilità del ricorso, con la conseguente definizione del giudizio, in applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ (…), determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del processo” (Cass. sez. Lav.n.5149/2004).
La necessità della previa domanda amministrativa quale condizione di proponibilità nella materia in oggetto è determinata dalla natura stessa del diritto azionato.
Quanto alle modalità di proposizione della domanda amministrativa l'art. 38 co.5 d.l.
n. 78/10 dispone che: "Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè per la richiesta di attestazioni e certificazioni In attuazione di tale disposizione, il Presidente CP_ dell' ha effettivamente disciplinato, con determina n. 75/2010, la presentazione delle domande di prestazioni e servizi secondo modalità telematica, individuando tassativamente i canali mediante i quali tale presentazione può avvenire, quali: servizi telematici accessibili tramite pin sul portale dell'Istituto, contact center integrato, intermediari dell' attraverso servizi telematici offerti agli stessi. CP_1
Nel punto 4 della citata determina, rubricato “Periodo transitorio ed esclusività della presentazione telematica”, veniva previsto, in considerazione della rilevanza delle prestazioni, un periodo transitorio, durante il quale le domande potevano ancora essere presentate secondo le consuete modalità; tale periodo è scaduto il 31 maggio 2012; al termine di detto periodo, e quindi dal 1 giugno 2012, il canale telematico è divenuto l'unico mezzo di presentazione delle richieste.
Con la Circolare 110/2011 si è disposto che, scaduto il periodo transitorio, “l'istanza, presentata in forma diversa da quella telematica, non sarà procedibile anche in presenza dei requisiti per essere definita una chiara manifestazione di volontà (certezza sul richiedente, petitum, e causa petendi).
3 Allorché, però, la mancata trasmissione telematica dell'istanza sia addebitabile al sistema informativo , le Sedi destinatarie provvederanno alla sua protocollazione in CP_1 entrata e relativa acquisizione.
Al di fuori di detta ipotesi la Sede destinataria informerà immediatamente e formalmente il soggetto interessato circa l'improcedibilità e l'istanza non produrrà effetti in ordine al diritto alla prestazione/servizio richiesto, fino alla sua trasmissione telematica, data da considerarsi di presentazione della stessa”.
Sicchè, in mancanza (della prova) di una formale comunicazione alla istante, la domanda presentata da quest'ultima (mediante raccomandata con avviso di ricevimento) deve reputarsi idonea ai fini di legge.
2. Deve a questo punto prendersi, in esame, sulla base delle stesse allegazioni del ricorrente, il profilo concernente la violazione del termine di decadenza previsto dall'art. 129 RD n.1827/35.
Sul punto, vanno richiamati i principi di diritto recentemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, si allude a Cass. civ., sez. lav., n. 10747 del 04/04/2022 , pronunciatasi nei seguenti termini: “Come ricordato dall'ordinanza interlocutoria, questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 17389 del 2002, ha ormai consolidato il principio secondo cui il decorso del termine di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile
(ossia dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro) per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell'indennità di mobilità, previsto dall'art. 129, comma 5°, r.d.l. n. 1827/1935, giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, I. n. 223/1991, determina la decadenza dal relativo diritto, salvo che l'impedimento addotto rispetto all'esercizio del diritto stesso sia riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore" (così Cass. n. 17404 del 2016, cui hanno dato continuità Cass. nn. 12990 del 2018 e 6411 del 2020).
Nell'argomentare tale conclusione, si è rilevato che la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito nell'interesse generale (o individuale) alla certezza di una determinata situazione giuridica, che non contempla alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge, di talché non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto
4 imputabile a causa ineluttabile, quale appunto la nozione di "forza maggiore" desumibile dall'art. 45 c.p.: la quale, com'è noto, rimane integrata allorché ricorra una forza esterna ostativa in modo assoluto, caratterizzata dall'imprevedibilità ed inevitabilità, da accertare positivamente mediante specifica indagine del giudice di merito. In quest'ottica, che si è ritenuta scevra da dubbi di legittimità costituzionale (cfr. ancora Cass. n. 17404 del 2016, cit., specificamente ripresa sul punto da Cass. n. 6411 del 2020, parimenti cit.), la
Suprema Corte, nella citata pronuncia ha altresì precisato che, “ai fini del decorso del termine di decadenza, è affatto irrilevante che il precorso rapporto di lavoro si sia svolto in modo regolare o irregolare e/o che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno (Cass. n. 7521 del 2017): ciò che conta è la data in cui è cessato il rapporto di lavoro, non anche la veste formale che ha assunto il rapporto stesso o la causa della sua cessazione.”
In quest'ottica, sulla base delle stesse deduzioni di parte appellante non possono essere condivisi i due assunti cardine dell'odierna impugnazione con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
3. Le spese vanno compensate attese le oscillazioni giurisprudenziali.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n
115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello,
Compensa le spese,
Contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, 13 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arturo Avolio dr. Raffaella Genovese
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