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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/09/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 745/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CATTANEO DANIELE;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MARCUCCETTI NICOLA e dell'avv. MARCUCCETTI SARA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
MARCUCCETTI NICOLA e dell'avv. MARCUCCETTI SARA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
MARCUCCETTI NICOLA e dell'avv. MARCUCCETTI SARA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
MARCUCCETTI NICOLA e dell'avv. MARCUCCETTI SARA;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._5
MARCUCCETTI NICOLA e dell'avv. MARCUCCETTI SARA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._6
MARCUCCETTI NICOLA e dell'avv. MARCUCCETTI SARA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._7
VICICONTE GAETANO;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BUA CP C.F._8
FRANCESCO; (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANESI LUCA;
Pt_6 P.IVA_2
APPELLATI pagina 1 di 31 e contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_3 dell'avv. GIARDINO VINCENZO e dell'avv. CIUCHETTI MONICA;
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE e
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELL'IMPRESA CP_6
INDIVIDUALE TERMOIDRAULICA CP_6
Controparte_7
CP_8 CP_9
[...] CP_10
CP_11
CP_12 CP_13
[...] CP_14
CP_15
CP_16
CP_17 CP_18
[...] CP_19
CP_20
DANIELA CP_21
CP_22
Controparte_23
CP_24
APPELLATI- CONTUMACI avverso la sentenza n. 277/2022 del Tribunale di Pisa emessa il 3.03.2022 e pubblicata il
4.03.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.04.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 30.04.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte appellante (principale): “Voglia la Corte di Appello di Firenze
Ecc.ma adita, contrariis rejectis, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, IN PUNTO
GARANZIA, in parziale riforma della sentenza n. 277 del 4.03.2022 del Tribunale di Pisa, qui appellata, ed in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, quanto alla garanzia assicurativa invocata dall'arch. di cui CP_3 al capo 6), limitare la manleva concessa alla assicurata, da parte di
[...]
, già denominata in ragione della Controparte_25 Parte_1 polizza invocata n. 794C3469 e delle relative condizioni, alla quota di accertata pagina 2 di 31 responsabilità personale e diretta, in percentuale, dello assicurato, pari, secondo la stessa sentenza n. 277 del 4.03.22 del Tribunale di Pisa, al 25% dell'intero, oltre al 50% della quota di e quindi per il 25% più il 50% di esso, per Parte_6 un totale pari al 37,5% dell'intero, o diversa quota percentuale eventualmente accertanda, per i capi 1, 2, 4, 7 e 8, a prescindere e al netto di qualsiasi responsabilità solidale, e dedotta la franchigia di polizza di € 2.500,00.= prima non considerata e, per l'effetto, dichiarare , già Controparte_25 denominata tenuta a manlevare l'assicurata in forza della Parte_1 riportata clausola e della franchigia, comunque per la sola quota di accertata responsabilità personale e diretta, in percentuale, al 25% secondo sentenza di primo grado, oltre al 50% della quota del 25% di o diversa Parte_6 percentuale accertanda in appello, della assicurata arch. a CP_3 prescindere e al netto di qualsiasi responsabilità solidale con altri soggetti, dedotta la franchigia, con riforma della sentenza di primo grado in tale ottica e con condanna dei percettori ad ogni eventuale restituzione del percepito non dovuto;
nonché, IN ACCOGLIMENTO DEL TERZO MOTIVO DI APPELLO, riferito al capo 1 del dispositivo della sentenza ed in sua riforma, accertare e dichiarare dovuti sulla somma di € 55.051,20.=, solo interessi al tasso legale e non ex art.
1284, 4° comma c.c., non sussistendone i presupposti, con decorrenza dalla data di stima dei costi rimediali effettuata dal CTU e non dalla data dell'evento, dichiarando non dovute altre somme. Vinte le spese del grado. IN
ACCOGLIMENTO DI QUANTO SOPRA, riformare parzialmente il capo 6) della sentenza in punto spese della assicurata, compensandole in parte, almeno al
50%, per effetto di quanto sopra, con condanna alla relativa restituzione a carico dell'arch. Riformare, pertanto, la sentenza di primo grado, in ragione CP_3 dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello, anche in punto spese legali di cui al capo 6 e spese di CTU di cui al capo 7 della sentenza, confermandola in tutto o in parte o riducendole proporzionalmente. Vinte le spese del grado”;
Per parte appellata Marcuccetti: “I signori , , Parte_3 Parte_2
, , e , rappresentati e Parte_5 Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 difesi come in epigrafe CHIEDONO Che codesta ecc.ma Corte di Appello voglia, pagina 3 di 31 respinta ogni contraria istanza, 1. dichiarare inammissibile o respingere nel merito, nei limiti di quanto sopra precisato, il terzo motivo dell'appello principale di con conferma della sentenza appellata, per quanto possa essere di loro CP_25 interesse;
2. accertare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'appellante incidentale e delle parti che non hanno proposto CP_26 tempestiva impugnazione, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese per il presente grado di giudizio, inclusa la fase inibitoria, come da note spese conformi al DM 55/2014”;
Per parte appellata : “I signori , , CP_2 Parte_3 Parte_2
, , e , rappresentati e Parte_5 Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 difesi come in epigrafe CHIEDONO Che codesta ecc.ma Corte di Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, 1. dichiarare inammissibile o respingere nel merito, nei limiti di quanto sopra precisato, il terzo motivo dell'appello principale di con conferma della sentenza appellata, per quanto possa essere di loro CP_25 interesse;
2. accertare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'appellante incidentale e delle parti che non hanno proposto CP_26 tempestiva impugnazione, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese per il presente grado di giudizio, inclusa la fase inibitoria, come da note spese conformi al DM 55/2014”;
Per parte appellata : “I signori , Parte_2 Parte_3 [...]
, , , e , Parte_2 Parte_5 Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 rappresentati e difesi come in epigrafe CHIEDONO Che codesta ecc.ma Corte di
Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, 1. dichiarare inammissibile o respingere nel merito, nei limiti di quanto sopra precisato, il terzo motivo dell'appello principale di con conferma della sentenza appellata, per CP_25 quanto possa essere di loro interesse;
2. accertare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'appellante incidentale e delle parti che non CP_26 hanno proposto tempestiva impugnazione, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese per il presente grado di giudizio, inclusa la fase inibitoria, come da note spese conformi al DM 55/2014”;
pagina 4 di 31 Per parte appellata Supino: “I signori , , Parte_3 Parte_2 Pt_5
, , e , rappresentati e difesi come
[...] Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 in epigrafe CHIEDONO Che codesta ecc.ma Corte di Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, 1. dichiarare inammissibile o respingere nel merito, nei limiti di quanto sopra precisato, il terzo motivo dell'appello principale di con CP_25 conferma della sentenza appellata, per quanto possa essere di loro interesse;
2. accertare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'appellante incidentale e delle parti che non hanno proposto tempestiva CP_26 impugnazione, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese per il presente grado di giudizio, inclusa la fase inibitoria, come da note spese conformi al DM 55/2014”;
Per parte appellata : “I signori , , Parte_4 Parte_3 Parte_2
, , e , rappresentati e Parte_5 Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 difesi come in epigrafe CHIEDONO Che codesta ecc.ma Corte di Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, 1. dichiarare inammissibile o respingere nel merito, nei limiti di quanto sopra precisato, il terzo motivo dell'appello principale di con conferma della sentenza appellata, per quanto possa essere di loro CP_25 interesse;
2. accertare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'appellante incidentale e delle parti che non hanno proposto CP_26 tempestiva impugnazione, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese per il presente grado di giudizio, inclusa la fase inibitoria, come da note spese conformi al DM 55/2014”;
Per parte appellata “I signori , , Pt_5 Parte_3 Parte_2 Pt_5
, , e , rappresentati e difesi come
[...] Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 in epigrafe CHIEDONO Che codesta ecc.ma Corte di Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, 1. dichiarare inammissibile o respingere nel merito, nei limiti di quanto sopra precisato, il terzo motivo dell'appello principale di con CP_25 conferma della sentenza appellata, per quanto possa essere di loro interesse;
2. accertare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'appellante incidentale e delle parti che non hanno proposto tempestiva CP_26 impugnazione, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese per il pagina 5 di 31 presente grado di giudizio, inclusa la fase inibitoria, come da note spese conformi al DM 55/2014”;
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita CP_3 dichiarare inammissibile l'appello proposto da in relazione al Parte_1 primo e al quarto motivo e/o comunque voglia dichiararlo infondato e rigettarlo nella parte relativa al primo motivo e al quarto motivo così come ivi dedotti poiché infondati in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado impugnata nei relativi capi. Con espressa richiesta che, in caso di accoglimento del terzo motivo di appello della Società Assicuratrice, siano estesi alla professionista appellata i conseguenti effetti favorevoli, nonchéin via prudenziale con richiesta di beneficiare dell'accoglimento di eventuali appelli anche incidentali che fossero alla stessa professionista indirettamente favorevoli. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio, nonché delle fasi precedenti al giudizio di merito”;
Per parte appellata : “- in via preliminare ed assorbente: dichiararsi CP
l'avvenuto passaggio in giudicato della Sentenza n. 277/2022 nei capi e statuizioni che riguardano il comparente;
- sempre in via CP preliminare: rigettare in rito l'appello incidentale della in quanto CP_27 tardivo con conferma della Sentenza n. 277/2022 Tribunale di Pisa;
- in via principale, nel merito: rigettare l'appello incidentale promosso da CP_27 per le ragioni esposte e dunque con conferma della Sentenza n. 277/2022 nei confronti del comparente in merito alla piena operatività della CP polizza assicurativa, con conferma dei relativi capi della Sentenza. Con vittoria di competenze e spese legali nei soli confronti di Si dichiara, ai sensi CP_27 dell'art. 9 della L. 23.12.1999 n. 488 e sue successive modificazioni, che il valore della domanda proposta è indeterminato e che dunque non muta lo scaglione per il quale è già stato versato il C.U. Si da altresì atto che la presente comparsa non contiene appello incidentale”;
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.mo Collegio della C.A. : Parte_6 Pt_7
- in via preliminare ed assorbente: dichiararsi l'avvenuto passaggio in giudicato
pagina 6 di 31 della Sentenza n. 277/2022 nei confronti della nonché nei confronti di Parte_6
, (quali soggetti decaduti ex art. 325 e CP CP_27 CP_6
327 c.p.c.) e dunque la piena conferma dei capi della Sentenza che la riguardano;
- in via principale nel merito: confermarsi nei confronti della la Parte_6
Sentenza n. 277/2022; - sempre in via principale: confermarsi la Sentenza n.
277/2022 in relazione ad i capi del dispositivo n. 4, 5, 6, 7; Con espressa richiesta di beneficiare degli effetti dell'accoglimento di eventuali appelli anche incidentali che fossero alla stessa indirettamente favorevoli. Nulla in punto di spese alla luce del fatto che non sono state svolte domande nei confronti della
; Parte_6
Per parte appellante (incidentale) “Voglia il Presidente del Collegio IV CP_26 della Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di prime cure n. 277 del
4.3.2022, G.U. Polidori, del Tribunale di Pisa ed in accoglimento del presente appello incidentale: In via principale: -rigettare in ogni caso la domanda di manleva formulata dalla ex ditta stante l'inesistenza documentata di CP alcun rapporto contrattuale assicurativo in corso di validità con la detta chiamante, stante l'inoperatività della invocata garanzia di cui alla Polizza richiamata in atti, per tutti i motivi di cui alla Sezione I della comparsa di costituzione in atti, con vittoria di spese ed onorari;
In subordine: dato atto che dalle risultanze della CTU è emerso che, nel caso di specie dedotto in giudizio,
l'appaltatore (assicurato) aveva subappaltato al 100% l'opera risultata CP affetta da vizi e difetti, dichiarare in ragione di ciò non operante la garanzia assicurativa invocata dal chiamante , essendo la percentuale dei lavori CP ceduti in subappalto superiore al 50% del valore globale (condizione di operatività della garanzia) e di conseguenza dichiararlo decaduto ipso facto dalla garanzia
(ex art. 14 lett. D n.1 delle C.G.A. in atti) in accoglimento del II motivo dedotto nella comparsa che precede, con vittoria di spese ed onorari di causa;
Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 7 di 31 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, , , Controparte_1 Controparte_2
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_3 CP
,
[...] Parte_6 Controparte_5 Controparte_7 CP_11
,
[...] Controparte_28 Controparte_29 CP_30 CP_16
, CP_15 CP_24 Controparte_31 CP_32 CP_20
e Controparte_33 CP_22 Controparte_23 Controparte_34
proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_35
277/2022 emessa il 3.03.2022 e pubblicata il 4.03.2022 con cui il Tribunale di
Pisa, decidendo sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c. dagli attori,
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di e sulle connesse domande introdotte con le Parte_5 Parte_6 varie chiamate in causa, aveva:
a) condannato , e Parte_6 CP CP_3 Controparte_35
, in solido tra loro, a pagare agli attori, a titolo di risarcimento danni,
[...] la somma di € 55.051,20 “oltre interessi rivalutazione e interessi compensativi come in parte motiva e oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo”, nonché a pagare a e la somma di € Parte_6 Parte_2 Parte_3
11.585,61, a titolo rimborso spese di A.T.P, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
b) dichiarato , , , , CP_20 CP_15 CP_24 CP_32 [...]
, , , CP_34 Controparte_23 CP_22 Controparte_7 CP_11
, , , , ,
[...] Controparte_28 Controparte_29 CP_30 CP_16
e “loro eredi e aventi causa, le cui proprietà Controparte_33 Controparte_31 fanno parte del complesso immobiliare di via Quarto ad Oratoio (PI) costruito dalla obbligati a consentire gli interventi indicati nelle relazioni di Parte_6
c.t.u. espletate in causa nelle loro proprietà private e/o sui beni comuni, necessari per il compimento dei ridetti lavori”, compensando integralmente le spese di lite tra costoro e gli attori;
pagina 8 di 31 c) condannato e in solido tra loro, a rimborsare a CP CP_3 tutto quanto la stessa sarebbe stata tenuta a pagare agli attori in forza Parte_6 della sentenza e a pagare le spese di lite relative al loro rapporto;
d) condannato a tenere indenne l'assicurato, Controparte_36 CP
, da tutto quanto lo stesso sarebbe stato tenuto a pagare agli attori in forza
[...] della sentenza nonché a rimborsargli le spese di lite relative al loro rapporto;
e) condannato a tenere indenne l'assicurata, Parte_1 CP_3
, da quanto la stessa sarebbe stata tenuta a pagare in forza della sentenza
[...] nonché a rimborsargli le spese di lite relative al loro rapporto;
f) condannato in solido , , Parte_6 CP CP_3 Controparte_35
a rifondere agli attori le spese processuali;
[...]
g) posto definitivamente a carico di , , Parte_6 CP CP_3
le spese di C.T.U., anche relative ai saggi, e di Controparte_35
CTP.
In sintesi, il Tribunale adito, sulla scorta delle acquisizioni di un A.T.P. ante causam esperito dai coniugi nei confronti di e all'esito di Parte_8 Parte_6
CTU, superate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e dai terzi chiamati, ravvisava la responsabilità solidale di (quale Parte_6 venditrice/costruttrice degli immobili acquistati dagli attori) e dei chiamati in causa da quest'ultima, (progettista e direttrice dei lavori di CP_3 edificazione degli immobili), (titolare dell'impresa appaltatrice dei CP lavori) e (subappaltatrice delle opere di Controparte_35 realizzazione dell'impianto idrico e di adduzione del gas), per i vizi denunciati dagli attori e accertati consistere sia nel difetto di pressione dell'impianto del gas di pertinenza dell'unità immobiliare dei coniugi , dovuto alla presenza Parte_8 di materiale estraneo (lanugine) che ostruiva il normale flusso del gas all'interno della tubazione di adduzione alla caldaia, e sia nelle non corrette condizioni di posa delle tubazioni di gas e acqua di pertinenza dell'intero complesso immobiliare, le quali si trovavano in una unica trincea adibita al contenimento di tutti i sotto-servizi (fognatura bianca e nera, impianti elettrici e telefonici, tubazioni acqua e gas), posizionati l'uno sopra l'altro e con le tubazioni gas/acqua pagina 9 di 31 poste al livello più basso, in violazione della norma tecnica UNI 7129/2001 e senza rispettare le prescritte distanze;
vizi tutti, per l'eliminazione dei quali, tra opere necessarie e oneri di progettazione, direzione lavori e sicurezza cantieri, nonché spese accessorie e IVA, venivano stimati costi pari a € 54.500,00, somma che veniva attualizzata nell'importo di € 55.051,20, oltre interessi compensativi da computarsi, previa devalutazione al giorno del sinistro, sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT.
Quanto ai convenuti , , , , CP_20 CP_15 CP_24 CP_32
, , , , Controparte_34 Controparte_23 CP_22 Controparte_7 CP_11
, , , , ,
[...] Controparte_28 Controparte_29 CP_30 CP_16
e , citati in giudizio solo in quanto proprietari Controparte_33 Controparte_31 delle altre unità immobiliari facenti parte del medesimo complesso immobiliare, accertava ricorrere i presupposti per accogliere la domanda proposta nei loro confronti, diretta a ottenere la declaratoria dell'obbligo degli stessi di tollerare l'esecuzione dei lavori necessari.
Inoltre, riteneva che la convenuta come da sua domanda, avesse Parte_6 diritto a essere tenuta indenne dalla e dal , i quali, in forza dei CP_3 CP rispettivi rapporti contrattuali, si erano obbligati nei confronti della stessa a rendere prestazioni adeguate.
Infine, accoglieva le domande di manleva proposte dal nei confronti di CP
e dalla nei confronti di Controparte_36 CP_3 Parte_1
Avverso la suddetta decisione, proponeva tempestiva impugnazione
[...] sulla base di quattro motivi di gravame con i quali deduceva: Parte_1
l'omessa motivazione sul limite di polizza di cui alla clausola “responsabilità in solido”, prontamente rilevato e pienamente legittimo (primo motivo); l'omessa motivazione sulla franchigia di polizza, pienamente legittima e tempestivamente rilevata (secondo motivo); l'omessa indicazione del saggio di interesse (terzo motivo); la consequenziale necessità di compensazione parziale delle spese di lite di primo grado con l'assicurata (quarto motivo).
pagina 10 di 31 Ritualmente radicatosi il contraddittorio e denegata la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata (ordinanza emessa il
16/19.6.2022), si costituivano in giudizio gli appellati, ad eccezione di CP_20
, , , , ,
[...] CP_15 CP_24 CP_32 Controparte_34 [...]
, , , , , CP_23 CP_22 Controparte_7 CP_11 Controparte_28
, , , , Controparte_29 CP_30 CP_16 Controparte_33 CP_31
e , dei quali, all'udienza del 19.12.2023,
[...] Controparte_35 veniva dichiarata la contumacia. dichiarava di aderire ai motivi di impugnazione proposti Controparte_36 da “facendo propri i rilievi mossi” dall'appellante Parte_1 principale e proponeva, a sua volta, appello incidentale avverso i capi della sentenza impugnata con i quali era stata accolta la domanda di manleva assicurativa proposta nei suoi confronti dall Controparte_37 nonostante la dedotta inoperatività della copertura assicurativa ed essa compagnia era stata condannata a pagare al le spese di lite. CP
, dal suo canto, eccepiva preliminarmente l'avvenuto passaggio in CP giudicato della sentenza impugnata nei confronti di tutti i soggetti destinatari della sentenza ad eccezione di e dell'architetto e Parte_1 CP_3
l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da a termine ormai CP_26 definitivamente spirato. Solo in via di mero subordine ne contestava il contenuto, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Anche eccepiva preliminarmente l'avvenuto passaggio in giudicato Parte_6 della sentenza impugnata nei suoi confronti nonché nei confronti di , CP
. Nel merito dell'appello principale, riteneva che esso CP_27 CP_6 involgesse il solo rapporto interno tra assicurazione ed il proprio assicurato, senza ripercuotersi in alcun modo sulla sua posizione. Dichiarava, pertanto, che avrebbe dovuto essere tenuta indenne da eventuali riforme della sentenza di prime cure, che avrebbero avuto esclusivo effetto tra la e la sua assicurata. Pt_1
Gli appellati , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
, , depositavano un'unica comparsa con la quale
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 11 di 31 eccepivano preliminarmente il giudicato interno relativamente alle parti della sentenza che non erano state attinte dall'impugnazione proposta da Pt_1
Inoltre, in ordine al motivo di gravame dedotto dall'appellante Parte_1 principale sub 3), avente ad oggetto il saggio e la decorrenza degli interessi compensativi, rimettevano a questa Corte di valutare se l'architetto CP_3 avesse formulato una vera e propria impugnazione incidentale della sentenza appellata, al fine di richiedere una riforma della propria condanna, stante la natura scindibile della causa di garanzia rispetto a quella concernente l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato. Ad ogni modo, essi contestavano in fatto e in diritto le deduzioni di parte appellante rilevando, quanto alla decorrenza degli interessi, come essa fosse stata correttamente determinata dal primo giudice dal giorno del sinistro pacificamente individuato nel 13.07.2007, e, quanto al tasso degli stessi, come non fosse in alcun modo ricavabile dalla sentenza impugnata un tasso diverso da quello legale, di cui all'art. 1284, primo comma, c.c., conseguendone sul punto l'inammissibilità dell'appello, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, incluse quelle della fase di inibitoria. Relativamente alla posizione di essi rilevavano Controparte_38 come l'appello incidentale tardivo proposto dalla compagnia riguardasse esclusivamente i suoi rapporti con l'assicurato e come l'impugnazione CP promossa da in una causa scindibile non potesse apportare né a né Pt_1 CP_26 al suo assicurato alcun beneficio. Infine, quanto ai riferiti effetti dell'esecuzione promossa contro il da essi attori vittoriosi e alla “riserva di ripetizione CP all'esito dell'appello” formulata da deducevano l'infondatezza nei loro CP_26 confronti di qualsivoglia pretesa, con conseguente condanna di al CP_26 pagamento delle spese di lite.
Infine, contestava in fatto e in diritto i motivi 1 e 2 dedotti con CP_3
l'appello principale;
rilevava l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del quarto motivo del medesimo gravame;
aderiva, per contro, alle deduzioni della compagnia appellante relative alla incongruità della somma pretesa a titolo di interessi compensativi formulata dalla parte vittoriosa in primo grado.
pagina 12 di 31 Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, all'esito di udienza cartolare del 14.12.2023, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta, con ordinanza del 19.12.2023; indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore
(provvedimento del 6.3.2025); infine, con ordinanza del 30.4.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15.4.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Il perimetro della decisione
La sentenza di prime cure ha accertato in modo ormai non più controvertibile: la qualificazione della domanda proposta dagli attori come diretta ad affermare la responsabilità della venditrice-costruttrice ai sensi dell'art. 1669 c.c.; Parte_6
l'estensione automatica della domanda attorea ai terzi chiamati da Parte_6
impresa Paolo Tigrano e Termoidraulica di CA Gaborin;
il CP_3 malfunzionamento dell'impianto a gas metano dell'abitazione , Parte_8 dovuto alla presenza di materiale estraneo (lanugine) che ostruiva il normale flusso del gas all'interno della tubazione di adduzione alla caldaia;
i difetti di posa delle tubazioni di gas e acqua di pertinenza dell'intero complesso immobiliare che si trovavano in una unica trincea, adibita al contenimento di tutti i sotto-servizi
(fognatura bianca e nera, impianti elettrici e telefonici, tubazioni acqua e gas), posizionati l'uno sopra l'altro e con le tubazioni gas/acqua poste al livello più basso, in violazione della norma tecnica UNI 7129/2001 e senza rispettare le prescritte distanze;
la risalenza della condotta causativa del danno patito dagli attori alla data del 13.07.2007, vale a dire al giorno in cui l'architetto CP_3 aveva provveduto a depositare presso il la comunicazione CP_39 attestante la fine dei lavori;
la responsabilità solidale della convenuta e dei terzi chiamati: per aver affidato la costruzione dell'opera ad un'impresa CP0 inidonea, in quanto sprovvista della qualifica di installatore impiantista;
dell'impresa e dell'impresa subappaltatrice CP Controparte_35
, per aver realizzato i sotto-servizi in un unico scavo e senza rispettare le
[...] distanze prescritte dalla normativa e per aver sottoscritto il certificato di pagina 13 di 31 conformità dell'impianto senza previamente verificare la corrispondenza delle condizioni di posa alle prescrizioni di legge;
dell'architetto per non aver CP_3 adempiuto con diligenza all'incarico di direttrice dei lavori conferitole da
[...]
non verificando la progressiva conformità dell'opera al progetto e non Pt_6 accertandosi che le modalità utilizzate nella realizzazione dell'opera, nel suo complesso, rispondessero alla regola dell'arte; il danno derivato agli attori, stimato in € 55.051,20, già attualizzati, pari ai costi delle opere necessarie per la eliminazione dei difetti riscontrati e dei relativi oneri per di progettazione, direzione lavori e sicurezza cantieri, nonché spese accessorie e IVA;
l'obbligo dei convenuti rimasti contumaci di tollerare l'esecuzione dei lavori necessari;
il diritto di ad essere tenuta indenne dai propri chiamati in causa;
l'obbligo di Parte_6
di rilevare indenne la propria assicurata Parte_1 CP_3
Sono, invece, ancora sub iudice, atteso l'appello principale proposto da
[...]
, l'estensione dell'obbligo di garanzia della compagnia assicuratrice Parte_1 nei confronti della propria assicurata (motivi 1 e 2), la decorrenza e l'esatta qualificazione degli interessi relativi all'obbligazione risarcitoria (motivo 3), il regime delle spese di lite tra assicuratrice e assicurata (motivo 4).
Infine, è contestato - e la questione sarà affrontata nel prosieguo - se sia o meno passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado, con cui
[...]
è stata condannata a rilevare indenne l'assicurato Controparte_36 [...]
. CP
2. Sull'appello principale proposto da Parte_1
I primi due motivi di gravame attengono esclusivamente al rapporto di garanzia impropria tra la compagnia assicuratrice appellante e l'assicurata, CP_3
Con il primo di essi, lamenta che il giudice di prime cure, condannando Pt_1 essa compagnia a tenere indenne da quanto la stessa era tenuta a CP_3 pagare in forza della sentenza impugnata, avrebbe completamente omesso di considerare, senza trarne quindi le dovute conseguenze, la clausola contrattuale intitolata “responsabilità in solido”, che limita la manleva dell'assicurazione alla quota di responsabilità diretta dell'assicurato. pagina 14 di 31 In particolare, deduce l'appellante che, nella fattispecie che occupa, la quota di responsabilità propria della sarebbe pari a ¼ dell'intero dovuto al capo 1 CP_3
e successivi capi relativi alle spese, oltre a ½ del ¼ dovuto da Parte_6 secondo i calcoli riportati nel prospetto prodotto sub 4.
A suo modo di vedere, la clausola in questione non avrebbe natura vessatoria poiché il limite indicato concernerebbe la predeterminazione del rischio e non la responsabilità di , come tale essa sarebbe pienamente legittima. Pt_1
Il motivo non può trovare accoglimento.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile
o di difficile solvibilità” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 8686 del 31/05/2012; Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012).
In quest'ultima sentenza, la Suprema Corte, nel rilevare come il contratto di assicurazione della responsabilità civile svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento e che, pertanto, l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere, quale responsabile ai sensi di legge, al terzo per i danni arrecati, ha evidenziato che per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può non essere conformata dall'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale
(art.2055 cod. civ., comma 1). Di conseguenza, la copertura assicurativa non può che riferirsi alla obbligazione assicurata, venendo meno, altrimenti, la stessa pagina 15 di 31 causa del contratto di assicurazione, restando l'assicurato privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, cui è tenuto per legge, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di difficile solvibilità. Infatti, la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento (così in motivazione, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012).
Ancora, più di recente, è stato ribadito che “se la copertura assicurativa non si riferisse all'obbligazione assicurata, (…), l'assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilità; la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice
(assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) ma di consentire la realizzazione della ragione propria del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri, integrerà poi l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17656 del 20/06/2023).
L'appellante, pur dando atto dell'esistenza di tale consolidato orientamento, ritiene che nel caso di specie si versi nell'ipotesi, affatto diversa, in cui le parti del contratto assicurativo hanno, con apposita clausola, convenuto di limitare il rischio garantito, nel caso di condanna in solido dell'assicurato, alla sola quota di responsabilità diretta dello stesso. A tal fine richiama copiosa giurisprudenza di merito (avallata anche da una pronuncia in sede di legittimità: Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 26188 del 2020), da cui emergerebbe la piena validità di una tale previsione, sia sotto il profilo della sua meritevolezza ai sensi dell'art. 1322 c.c. che sotto quello della sua piena legittimità ai sensi art. 1341 c.c., trattandosi di pattuizione riguardante il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pagina 16 di 31 dunque, diretta non a limitare la responsabilità della compagnia bensì a specificare il rischio garantito.
Tale impostazione difensiva, quand'anche si ritenesse di condividerne i presupposti, deve essere tuttavia disattesa alla luce delle considerazioni che seguono.
Anzitutto, dalla polizza prodotta in atti emerge che le condizioni generali di contratto che l'assicurata sottoscrisse dichiarando di conoscerle e di CP_3 accettarle integralmente erano quelle “costituenti il fascicolo informativo Mod. P.
1050 (ed. 7/2012)” (cfr. pag. 4 doc. 1 fascicolo ), mentre invece, le Pt_1 condizioni generali prodotte dall'appellante risultano essere contenute nel fascicolo Mod. P. 1050 (ed. 7/2013) (cfr. doc. 2 all. fascicolo parte appellante).
Sicché, non è dato conoscere il contenuto del Mod. P. 1050 (ed. 7/2012) che la ha sottoscritto e che, in ipotesi, potrebbe avere un contenuto affatto CP_3 diverso da quello del Mod. P. 1050 (ed. 7/2013).
È pur vero che a pagina 3 della polizza si fa riferimento anche al Mod. P. 1050
(ed. 7/2013) ma tale riferimento è riportato accanto al richiamo alle “condizioni particolari” di cui all'allegato “uno”, che – come si evince chiaramente dal tenore del documento – riguarda altre previsioni (il periodo di assicurazione, il fatturato conseguito e la determinazione e l'adeguamento del premio).
Del tutto legittimo è quindi il dubbio, sollevato dalla che l'assicurata CP_3 abbia effettivamente sottoscritto la clausola limitativa invocata da . Pt_1
Si osserva inoltre che dinanzi al Tribunale di Pisa non ha Parte_1 chiesto di accertare e dichiarare la percentuale e la misura effettiva di responsabilità della professionista sua assicurata, rispetto a quella degli CP_3 obbligati in solido, e;
né una Parte_6 CP Controparte_35 tale domanda è stata proposta dalla convenuta, o dai terzi chiamati. Parte_6
Ciò, a giudizio di questa Corte, comporta che l'appellante non possa efficacemente far valere la clausola limitativa invocata, in difetto di un suo pagina 17 di 31 presupposto fondante, rappresentato dall'accertamento della quota di effettiva responsabilità della sua assicurata.
Né vale osservare – come fa l'appellante – che l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituirebbe un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda. Invero, ciò che nel caso di specie onerava , essendo essa portatrice dello specifico Pt_1 interesse al relativo accertamento, era la formulazione di una domanda ad hoc
(art. 99 c.p.c.), volta ad accertare, nel contraddittorio delle parti, la concreta quota di responsabilità della propria assicurata, domanda che, all'evidenza, non può ritenersi implicitamente proposta con la semplice invocazione della clausola pattizia.
Infine, diversamente da quanto implicitamente ritenuto dall'appellante, non può trovare applicazione in favore della compagnia assicuratrice la previsione dell'art. 2055, quarto comma, c.c. che è norma che opera solo nei rapporti interni tra coobbligati solidali in vista dell'esercizio del diritto di regresso in mancanza di diversa determinazione e che, pertanto, non può sopperire - ai pretesi fini di delimitazione del contenuto dell'obbligo di garanzia - all'accertamento dell'effettiva quota di responsabilità dell'assicurata.
Alla luce di tali assorbenti considerazioni – e tralasciate le inconferenti argomentazioni dell'appellata in ordine ai presupposti della sua CP_3 responsabilità nei confronti degli originari attori, che nulla hanno a che vedere con il motivo di impugnazione involgente il solo rapporto di garanzia impropria con l'assicurazione e che non valgono a rimettere in discussione in questa sede l'accertamento relativo alla sua responsabilità già irrevocabilmente compiuto in prime cure - il motivo deve essere disatteso.
È invece fondato il secondo motivo di gravame.
Con esso l'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia neppure preso in considerazione la franchigia di € 2.500,00 indicata in polizza, che invece andrebbe detratta dal dovuto.
pagina 18 di 31 La franchigia di € 2.500,00 è prevista dalla polizza assicurativa stipulata dalla con (cfr. doc. 1 fascicolo parte appellante). CP_3 Parte_1
La stessa nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di aver versato, in data CP_3
27.06.2022, in favore degli attori della somma di € 2.500,00, corrispondente all'importo della franchigia, non corrisposto da , al fine di evitare ulteriori Pt_1 aggravi ed azioni legali, sia pure “con riserva di appello e di ripetizione delle somme versate”.
Ne deriva, che il capo della sentenza impugnata che ha riconosciuto l'obbligo di manleva a carico di , condannandola a manlevare la da quanto la Pt_1 CP_3 stessa era condannata a corrispondere agli attori, va parzialmente riformato nel senso che dall'indennizzo dovuto deve essere detratta la somma di € 2.500,00, a titolo di franchigia.
Con il terzo motivo, ha impugnato la statuizione di prime cure Parte_1 relativa agli interessi compensativi riconosciuti sulla somma liquidata agli originari attori, a titolo di risarcimento.
In particolare, l'appellante premette che il Tribunale “applica la rivalutazione monetaria alla data della sentenza, che porta ad € 55.051,20.=, a decorrere dalla data della stima del CTU. Liquida gli interessi compensativi, previa devalutazione al giorno del sinistro, calcolati sulla somma liquidata, devalutata e via via rivalutata secondo indici ISTAT”.
Tuttavia – soggiunge – “nel calcolo delle pretese avanzate post sententiam (€
36.535,32.=) si considerano ex adverso gli interessi moratori, ex art. 1284 4° comma c.c., al tasso del 8%, come se si trattasse di interessi commerciali”.
A suo modo di vedere, l'espressione polisensa “interessi compensativi” utilizzata dal Tribunale, che consentirebbe di riferirsi anche all'interesse ex art. 1284, 4° comma c.c., in assenza di chiarezza, impone l'appello anche sul punto, onde escludere l'applicazione del 4° comma dell'art. 1284 c.c..
Inoltre, secondo l'appellante, non sarebbe logico – dopo che il costo per le riparazioni necessarie era stato stimato alla data di deposito della CTU - far pagina 19 di 31 decorrere gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento, mentre andrebbero fatti decorrere “solo dalla data di stima del danno attualizzato, rispetto alla data originaria”.
Prima di esaminare nel merito le due doglianze, risulta che , Controparte_1
, , , e hanno Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rimesso a questa Corte di valutare se, limitatamente a tale motivo di gravame,
l'odierno giudizio possa riguardare direttamente anche loro o soltanto il rapporto di garanzia tra e l'architetto poiché non sarebbe del tutto chiaro se Pt_1 CP_3 quest'ultima abbia a sua volta impugnato la sentenza.
Dagli atti di causa emerge che si è costituita in giudizio avverso CP_3
l'appello principale proposto da con comparsa depositata Pt_1 Parte_1 il 22.11.2023. In tale atto la stessa ha dichiarato, con riferimento al terzo motivo dell'appello principale avversario, di associarsi “alle deduzioni della società di assicurazioni relative alla incongruità della somma pretesa a titolo di interessi compensativi formulata dalla parte vittoriosa in primo grado”, svolgendo difese di merito in relazione ai due profili oggetto di doglianza e deducendo che “mai potrebbero applicarsi gli interessi moratori di cui al quarto comma dell'art. 1284
c.c. fino all'instaurazione del giudizio” e che sarebbe fondata la richiesta di Pt_1 di far decorrere gli interessi (al tasso legale) solo dalla data di stima dei costi effettuata dal CTU;
infine, ha concluso formulando “espressa richiesta che, in caso di accoglimento del terzo motivo di appello della Assicuratrice, siano Pt_9 estesi alla professionista appellata i conseguenti effetti favorevoli”.
Come noto, “In tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice”
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 21615 del 15/11/2004; Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 4860 del 23/02/2021).
pagina 20 di 31 Nel caso di specie, la ha formulato rilievi a sostegno della tesi di , CP_3 Pt_1 ha svolto autonome considerazioni con cui ha contestato la decisione relativa alla decorrenza e alla tipologia degli interessi applicati, ha chiesto di potersi giovare della riforma della sentenza nel senso proposto da . Il che consente di Pt_1 affermare che la stessa ha proposto un'impugnazione incidentale, di CP_3 contenuto adesivo.
Tale impugnazione, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (cfr. Cass.
Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007), ribaditi anche più di recente (cfr.
Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024), deve ritenersi ammissibile dal momento che l'interesse dell'architetto ad impugnare il capo relativo CP_3 alla sua condanna al pagamento degli interessi è sorto con l'impugnazione principale proposta da contro il capo della sentenza che ha Parte_1 condannato tale compagnia assicuratrice a manlevare l'assicurata anche CP_3 da quanto la stessa sarebbe stata tenuta a pagare a tale titolo, con l'evidente effetto di porre a rischio il risultato pratico derivante alla garantita dalla sentenza impugnata;
donde l'interesse della a proporre tardivamente CP_3
l'impugnazione nei confronti degli originari attori.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo alla posizione assunta da Controparte_36
Quest'ultima si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 23.11.2023 anche “al fine di aderire ai motivi di impugnazione della , sia per Parte_10 quanto attiene al merito sulla limitazione parziale del petitum, sia nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite ed al calcolo degli interessi sulle some riconosciute agli attori a titolo di capitale, facendo propri i rilievi mossi sul punto dall'appellante principale” (cfr. pag. 4 della comparsa in atti). Inoltre, a pagina 5 dell'atto di costituzione si legge: “La comparente prende altresì atto di quanto esposto dall'appellante principale nell'ambito del terzo motivo di Parte_1 appello (pagg. 35-41 della citazione), al quale aderisce in toto a fronte della pretesa avanzata dalla parte attrice di riconoscimento di “interessi compensativi” nella misura di € 36.535,32, che coinvolge anche l'assicurata Controparte_41
pagina 21 di 31 in forza della condanna solidale stabilita in sentenza in relazione alla domanda principale ed in conseguenza dell'accoglimento della domanda di manleva di anche nei confronti della . Tale importo è errato ed esoso Pt_6 CP1 dovendosi fare riferimento, per il suo corretto calcolo ed ammontare, alla parte motiva della sentenza in cui il Tribunale liquida il danno a moneta attuale e riconosce gli “interessi compensativi” che, come correttamente rilevato da , Pt_1 sono da calcolarsi al tasso legale ed in adesione di quanto stabilito dalla
Cassazione a Sezioni Unite 1712/1995 trattandosi di un'obbligazione di valore”
Orbene, reputa questa Corte che in questo caso non possa parlarsi di appello incidentale tardivo, di contenuto adesivo, dal momento che, se emerge la volontà di si sostenere le ragioni di , non altrettanto individuabile, sulla base CP_26 Pt_1 delle complessive difese svolte e delle conclusioni rassegnate, è la volontà della compagnia di ottenere per sé la riforma della decisione in relazione ai motivi dedotti con l'impugnazione principale.
Ad ogni modo, quand'anche si riuscisse a ravvisare nella specie un'impugnazione incidentale tardiva di contenuto adesivo, la stessa sarebbe da valutare inammissibile essendo evidente in questo caso come l'interesse di a CP_26 proporre impugnazione incidentale tardiva con riferimento ai motivi suindicati non possa ritenersi sorto per effetto dell'impugnazione principale proposta da
. Pt_1
Ciò se è vero senza ombra di dubbio per quanto attiene ai motivi sub 1, 2 e 4, con riferimento ai quali manca in radice l'interesse ad impugnare di CP_26 concernendo gli stessi soltanto i limiti dell'obbligo di garanzia di nei Pt_1 confronti della propria assicurata e le spese di lite nel rapporto fra compagnia e assicurata, è altrettanto vero anche per il motivo dedotto da sub 3, qui in Pt_1 esame.
È innegabile, infatti, che nessun pregiudizio sarebbe mai potuto derivare a
[...] da un eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta da Controparte_36 contro il capo della sentenza avente ad oggetto la Parte_11 condanna della compagnia a manlevare la propria assicurata dall'obbligo di pagina 22 di 31 pagare agli attori gli interessi compensativi sulla posta risarcitoria liquidata;
donde, l'insussistenza dell'interesse di a proporre tardivamente CP_26
l'impugnazione nei confronti degli originari attori.
Nel merito, entrambe le doglianze sollevate con il motivo di appello sono destituite di fondamento.
Quanto al profilo concernente la decorrenza degli interessi compensativi, il decisum sfugge alle censure mosse, ponendosi in linea con gli arresti della giurisprudenza di legittimità nella materia.
Come noto, gli interessi c.d. compensativi sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del
10/12/2021; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 26202 del 06/09/2022; Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023; da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Inoltre, gli interessi compensativi non vanno calcolati sulla somma rivalutata, perché la somma dovuta - il cui mancato godimento va risarcito - va aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo occorso tra la data del sinistro e quella della liquidazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3931 del 18/02/2010).
Il giudice di prime cure si è uniformato a tali principi di diritto laddove, dopo aver liquidato il danno derivato agli attori dalle condotte illecite dei convenuti nella somma di € 54.500,00 (calcolato all'epoca della CTU) e averlo rivalutato all'attualità nella somma di € 55.051,20, ha poi ulteriormente stabilito
“trattandosi di importo costituente l'oggetto di obbligazione di valore (perché risarcitoria)” (…) “su tale somma decorrono poi gli interessi compensativi, previa devalutazione al giorno del sinistro e calcolata sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT”. pagina 23 di 31 Ritenere, per contro, che nella fattispecie gli interessi dovrebbero decorrere non già dalla data dell'evento bensì dalla data di stima del danno attualizzato – come preteso da parte appellante - significherebbe rinnegarne la stessa natura e la funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per aver conseguito con ritardo la somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni patiti.
Parimenti, destituita di fondamento è la tesi della secondo cui la CP_3 determinazione degli interessi compensativi non sarebbe né automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e ancora di recente ribadito, gli interessi in questione, avendo funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente di questi sempre che, beninteso, una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata (così, in motivazione,
Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024; Cass. Sez. 3, sentenza 15 febbraio 2023, n. 4938; Cass. Sez. 2, ordinanza 10 dicembre 2012, n. 39376).
Nel caso di specie, risulta che gli attori hanno formulato da subito tale domanda.
Parimenti privo di pregio è il rilievo concernente il saggio di tali interessi.
Si sostiene da parte appellante che, sul punto, la sentenza impugnata apparirebbe lacunosa e, per certi versi, errata.
Né l'una né l'altra doglianza colgono nel segno.
Il giudice di prime cure ha condannato , e Parte_6 CP CP_3
, in solido tra loro, a pagare agli attori, a titolo di Controparte_35 risarcimento danni, la somma di € 55.051,20 “oltre interessi rivalutazione e interessi compensativi come in parte motiva e oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo”.
sostiene che l'importo corretto, in applicazione del tasso legale dal dì Pt_1 dell'evento al saldo, sarebbe di € 2.403,97, mentre nel calcolo delle pretese avanzate post sententiam (€ 36.535,32.=) si considererebbero ex adverso gli pagina 24 di 31 interessi moratori, ex art. 1284 4° comma c.c., al tasso del 8%, come se si trattasse di interessi commerciali.
Secondo l'appellante, l'espressione “polisensa” utilizzata dal Tribunale, che consentirebbe di riferirsi anche all'interesse ex art. 1284, 4° comma c.c., in assenza di chiarezza, impone l'appello anche sul punto.
Le deduzioni dell'appellante, prima ancora che infondate, appaiono inammissibili.
In primo luogo, il Tribunale non ha utilizzato alcuna espressione ambigua ma si è riferito agli interessi compensativi, che, in mancanza di espressa statuizione di condanna al pagamento degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., non possono che ritenersi pari agli interessi al tasso legale (cfr. sul punto Cass. Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024).
Sicché manca la stessa statuizione di cui parte appellante si duole e che la stessa pretenderebbe vedere riformata.
In secondo luogo, l'avere gli attori asseritamente avanzato una pretesa avente ad oggetto interessi calcolati al tasso dell'8%, lungi dal rivelare l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, è circostanza che – oltre ad essere indimostrata e contestata – non assume rilievo in questa sede, dovendo costituire semmai materia per un'eventuale opposizione all'esecuzione qualora se ne ravvisassero i presupposti.
3. Sull'appello incidentale proposto da Controparte_36
[...]
ha proposto appello incidentale impugnando il capo Controparte_36 della sentenza di prime cure con cui il Tribunale, accogliendo la domanda di manleva proposta da , l'ha condannata a tenere indenne l'assicurato CP da tutto quanto lo stesso “sarà tenuto a pagare a parte attrice in forza della presente sentenza” e a rifondergli le spese di lite.
Tale appello è tardivo.
pagina 25 di 31 Infatti, si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 23.11.2023, a CP_26 fronte della notifica della sentenza avvenuta in data 23.3.2022, ad istanza degli attori.
Peraltro, l'appello incidentale proposto da risulterebbe tardivo anche se si CP_26 applicasse il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. dal momento che la sentenza è stata pubblicata il 4.3.2022.
Orbene, sostiene l'appellante che la sentenza impugnata avrebbe inspiegabilmente dichiarato “nulla per difetto di meritevolezza” la clausola delle condizioni aggiuntive di polizza in base alla quale “L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto a condizione che i lavori siano stati effettuati durante lo stesso periodo e purché tali danni siano stati denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso”. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciare sull'eccepita inoperatività della garanzia dedotta da a verbale del CP_5
20.09.2018 e trascritta nelle note 16.03.2021 depositate in vista dell'udienza cartolare del 25.03.2021, essendo emerso che l'appaltatore aveva CP subappaltato al 100% l'opera risultata affetta da vizi e difetti laddove la garanzia assicurativa invocata poteva operare solo se la percentuale di lavori ceduti in subappalto non fosse stata superiore al 50% del valore globale (v. art.14 lett. d n.1 delle C.G.A. in atti)”.
Il ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello incidentale CP tardivo proposto da e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza CP_26 impugnata.
A giudizio di questa Corte l'eccezione è fondata.
Come noto, in base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente pagina 26 di 31 principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 10477 del 17/04/2024).
Orbene, nel caso di specie, trattandosi di cause scindibili ed indipendenti – vertendosi in ipotesi di garanzia impropria (e non propria, come erroneamente affermato da - è evidente come rispetto alla posizione di CP_26 CP_26
l'impugnazione proposta da , tesa a limitare il proprio obbligo di manleva Pt_1 nei confronti dell'assicurata non abbia affatto posto in discussione CP_3
l'assetto di interessi cui aveva prestato inizialmente acquiescenza, tant'è CP_26 che i capi attinti dall'impugnazione incidentale non interferiscono minimamente con quelli attinti dall'impugnazione principale.
Sicché si ritiene che con riferimento all'appello proposto da debba trovare CP_26 applicazione l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in forza del quale “E' inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
29448 del 14/11/2024).
Né si attagliano al caso di specie i principi di diritto da ultimo enunciati dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 8486 del 28/03/2024 in quanto relativi alla posizione del coobbligato in solido il cui interesse all'impugnazione sorga a seguito dell'impugnazione proposta da altro coobbligato in solido. Invero, nella presente controversia l'interesse di a impugnare è sorto immediatamente CP_26 dalla stessa sentenza di primo grado, e, quindi, l'esperibilità più ampia dell'impugnazione incidentale tardiva affermata dalle Sezioni Unite non è
pagina 27 di 31 suscettibile di potersi estendere anche al caso in esame, nel quale la posizione di
è del tutto eccentrica ed autonoma rispetto a quella di . CP_26 Pt_1
Ne consegue che nel rapporto fra la ed il la sentenza di prime cure CP_26 CP
è divenuta irrevocabile, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale proposto.
4. Sulle spese di lite.
In punto di spese di lite, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso di specie, l'appello principale proposto da è stato accolto in Pt_1 minima parte;
il contraddittorio è stato esteso anche agli attori, attese le istanze adesive formulate dalla infine, è stato dichiarato inammissibile l'appello CP_3 incidentale proposto da CP_26
La richiesta di parziale compensazione delle spese di lite formulata da con Pt_1 il quarto motivo di appello deve essere respinta. Invero - chiarito preliminarmente che si tratta delle spese di soccombenza il cui diritto al rimborso ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato - dall'esito complessivo del giudizio emerge che la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della propria compagnia di CP_3 assicurazione è stata accolta sebbene nella misura più limitata dovuta all'applicazione della franchigia, e ciò fa sì che debba essere esclusa nel caso di pagina 28 di 31 specie una sua soccombenza reciproca alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr. Cass. S.U. 32061/2022).
Inoltre, nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata l'accoglimento parziale dell'appello non ha determinato una modifica dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), con la conseguenza che, per il primo grado, possono trovare applicazione gli stessi valori di liquidazione adottati dal giudice di prime cure.
Con riferimento al presente grado di giudizio, valgono le seguenti considerazioni.
, come già detto, è soccombente nel rapporto processuale con la Pt_1 CP_3
La attese le sue infondate istanze adesive con riferimento al terzo motivo CP_3 di appello principale, risulta soccombente nei confronti degli originari attori. risulta soccombente nel rapporto processuale con . CP_26 CP
non è stata coinvolta in nessuno degli appelli proposti e quindi deve Parte_6 sopportare le proprie spese di costituzione e difesa.
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, tenuto conto del valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00) e dell'impegno difensivo (medio) prestato nonché considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione: in complessivi € 14.317,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte di e di CP_3 Controparte_36
pagina 29 di 31 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rispettivamente respinta e dichiarata inammissibile.
Inoltre, attesa la proposizione di appello incidentale adesivo da parte della s'impone nei confronti della stessa la regolarizzazione degli atti sotto il CP_3 profilo fiscale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti da e da Parte_1 CP_3 avverso la sentenza n. 277/2022 del Tribunale di Pisa Controparte_36 emessa il 3.03.2022 e pubblicata il 4.03.2022, in parziale accoglimento dell'appello principale così provvede:
- in parziale riforma del capo della sentenza di primo grado che ha condannato a manlevare la da quanto la Parte_1 CP_3 stessa è stata condannata a corrispondere agli attori, accerta e dichiara che dall'indennizzo dovuto all'assicurata deve essere detratta la somma di €
2.500,00, a titolo di franchigia, con corrispondente riduzione della condanna di;
Pt_1
- rigetta nel resto l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale proposto da CP_3
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...]
Controparte_36
- condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 CP_3 entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, in € 9.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado, in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, in base al calcolo specificato in parte motiva;
- condanna a rimborsare a , CP_3 Controparte_1 CP_2
, , , , le spese di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pagina 30 di 31 lite relative al presente grado di giudizio, liquidate, in base al calcolo specificato in parte motiva, in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rimborsare a le spese Controparte_36 CP di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate, in base al calcolo specificato in parte motiva, in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara irripetibili le spese sostenute da Parte_6
- manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti dell'appellante incidentale sotto il profilo fiscale. CP_3
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di
[...]
e di dell'ulteriore contributo unificato previsto CP_3 Controparte_36 dall'articolo stesso.
Firenze, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.9.2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere Estensore
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 745/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CATTANEO DANIELE;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
MARCUCCETTI NICOLA e dell'avv. MARCUCCETTI SARA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
MARCUCCETTI NICOLA e dell'avv. MARCUCCETTI SARA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
MARCUCCETTI NICOLA e dell'avv. MARCUCCETTI SARA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
MARCUCCETTI NICOLA e dell'avv. MARCUCCETTI SARA;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._5
MARCUCCETTI NICOLA e dell'avv. MARCUCCETTI SARA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._6
MARCUCCETTI NICOLA e dell'avv. MARCUCCETTI SARA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._7
VICICONTE GAETANO;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BUA CP C.F._8
FRANCESCO; (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANESI LUCA;
Pt_6 P.IVA_2
APPELLATI pagina 1 di 31 e contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_3 dell'avv. GIARDINO VINCENZO e dell'avv. CIUCHETTI MONICA;
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE e
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELL'IMPRESA CP_6
INDIVIDUALE TERMOIDRAULICA CP_6
Controparte_7
CP_8 CP_9
[...] CP_10
CP_11
CP_12 CP_13
[...] CP_14
CP_15
CP_16
CP_17 CP_18
[...] CP_19
CP_20
DANIELA CP_21
CP_22
Controparte_23
CP_24
APPELLATI- CONTUMACI avverso la sentenza n. 277/2022 del Tribunale di Pisa emessa il 3.03.2022 e pubblicata il
4.03.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.04.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 30.04.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte appellante (principale): “Voglia la Corte di Appello di Firenze
Ecc.ma adita, contrariis rejectis, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, IN PUNTO
GARANZIA, in parziale riforma della sentenza n. 277 del 4.03.2022 del Tribunale di Pisa, qui appellata, ed in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, quanto alla garanzia assicurativa invocata dall'arch. di cui CP_3 al capo 6), limitare la manleva concessa alla assicurata, da parte di
[...]
, già denominata in ragione della Controparte_25 Parte_1 polizza invocata n. 794C3469 e delle relative condizioni, alla quota di accertata pagina 2 di 31 responsabilità personale e diretta, in percentuale, dello assicurato, pari, secondo la stessa sentenza n. 277 del 4.03.22 del Tribunale di Pisa, al 25% dell'intero, oltre al 50% della quota di e quindi per il 25% più il 50% di esso, per Parte_6 un totale pari al 37,5% dell'intero, o diversa quota percentuale eventualmente accertanda, per i capi 1, 2, 4, 7 e 8, a prescindere e al netto di qualsiasi responsabilità solidale, e dedotta la franchigia di polizza di € 2.500,00.= prima non considerata e, per l'effetto, dichiarare , già Controparte_25 denominata tenuta a manlevare l'assicurata in forza della Parte_1 riportata clausola e della franchigia, comunque per la sola quota di accertata responsabilità personale e diretta, in percentuale, al 25% secondo sentenza di primo grado, oltre al 50% della quota del 25% di o diversa Parte_6 percentuale accertanda in appello, della assicurata arch. a CP_3 prescindere e al netto di qualsiasi responsabilità solidale con altri soggetti, dedotta la franchigia, con riforma della sentenza di primo grado in tale ottica e con condanna dei percettori ad ogni eventuale restituzione del percepito non dovuto;
nonché, IN ACCOGLIMENTO DEL TERZO MOTIVO DI APPELLO, riferito al capo 1 del dispositivo della sentenza ed in sua riforma, accertare e dichiarare dovuti sulla somma di € 55.051,20.=, solo interessi al tasso legale e non ex art.
1284, 4° comma c.c., non sussistendone i presupposti, con decorrenza dalla data di stima dei costi rimediali effettuata dal CTU e non dalla data dell'evento, dichiarando non dovute altre somme. Vinte le spese del grado. IN
ACCOGLIMENTO DI QUANTO SOPRA, riformare parzialmente il capo 6) della sentenza in punto spese della assicurata, compensandole in parte, almeno al
50%, per effetto di quanto sopra, con condanna alla relativa restituzione a carico dell'arch. Riformare, pertanto, la sentenza di primo grado, in ragione CP_3 dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello, anche in punto spese legali di cui al capo 6 e spese di CTU di cui al capo 7 della sentenza, confermandola in tutto o in parte o riducendole proporzionalmente. Vinte le spese del grado”;
Per parte appellata Marcuccetti: “I signori , , Parte_3 Parte_2
, , e , rappresentati e Parte_5 Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 difesi come in epigrafe CHIEDONO Che codesta ecc.ma Corte di Appello voglia, pagina 3 di 31 respinta ogni contraria istanza, 1. dichiarare inammissibile o respingere nel merito, nei limiti di quanto sopra precisato, il terzo motivo dell'appello principale di con conferma della sentenza appellata, per quanto possa essere di loro CP_25 interesse;
2. accertare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'appellante incidentale e delle parti che non hanno proposto CP_26 tempestiva impugnazione, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese per il presente grado di giudizio, inclusa la fase inibitoria, come da note spese conformi al DM 55/2014”;
Per parte appellata : “I signori , , CP_2 Parte_3 Parte_2
, , e , rappresentati e Parte_5 Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 difesi come in epigrafe CHIEDONO Che codesta ecc.ma Corte di Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, 1. dichiarare inammissibile o respingere nel merito, nei limiti di quanto sopra precisato, il terzo motivo dell'appello principale di con conferma della sentenza appellata, per quanto possa essere di loro CP_25 interesse;
2. accertare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'appellante incidentale e delle parti che non hanno proposto CP_26 tempestiva impugnazione, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese per il presente grado di giudizio, inclusa la fase inibitoria, come da note spese conformi al DM 55/2014”;
Per parte appellata : “I signori , Parte_2 Parte_3 [...]
, , , e , Parte_2 Parte_5 Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 rappresentati e difesi come in epigrafe CHIEDONO Che codesta ecc.ma Corte di
Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, 1. dichiarare inammissibile o respingere nel merito, nei limiti di quanto sopra precisato, il terzo motivo dell'appello principale di con conferma della sentenza appellata, per CP_25 quanto possa essere di loro interesse;
2. accertare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'appellante incidentale e delle parti che non CP_26 hanno proposto tempestiva impugnazione, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese per il presente grado di giudizio, inclusa la fase inibitoria, come da note spese conformi al DM 55/2014”;
pagina 4 di 31 Per parte appellata Supino: “I signori , , Parte_3 Parte_2 Pt_5
, , e , rappresentati e difesi come
[...] Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 in epigrafe CHIEDONO Che codesta ecc.ma Corte di Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, 1. dichiarare inammissibile o respingere nel merito, nei limiti di quanto sopra precisato, il terzo motivo dell'appello principale di con CP_25 conferma della sentenza appellata, per quanto possa essere di loro interesse;
2. accertare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'appellante incidentale e delle parti che non hanno proposto tempestiva CP_26 impugnazione, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese per il presente grado di giudizio, inclusa la fase inibitoria, come da note spese conformi al DM 55/2014”;
Per parte appellata : “I signori , , Parte_4 Parte_3 Parte_2
, , e , rappresentati e Parte_5 Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 difesi come in epigrafe CHIEDONO Che codesta ecc.ma Corte di Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, 1. dichiarare inammissibile o respingere nel merito, nei limiti di quanto sopra precisato, il terzo motivo dell'appello principale di con conferma della sentenza appellata, per quanto possa essere di loro CP_25 interesse;
2. accertare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'appellante incidentale e delle parti che non hanno proposto CP_26 tempestiva impugnazione, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese per il presente grado di giudizio, inclusa la fase inibitoria, come da note spese conformi al DM 55/2014”;
Per parte appellata “I signori , , Pt_5 Parte_3 Parte_2 Pt_5
, , e , rappresentati e difesi come
[...] Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 in epigrafe CHIEDONO Che codesta ecc.ma Corte di Appello voglia, respinta ogni contraria istanza, 1. dichiarare inammissibile o respingere nel merito, nei limiti di quanto sopra precisato, il terzo motivo dell'appello principale di con CP_25 conferma della sentenza appellata, per quanto possa essere di loro interesse;
2. accertare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'appellante incidentale e delle parti che non hanno proposto tempestiva CP_26 impugnazione, con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese per il pagina 5 di 31 presente grado di giudizio, inclusa la fase inibitoria, come da note spese conformi al DM 55/2014”;
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita CP_3 dichiarare inammissibile l'appello proposto da in relazione al Parte_1 primo e al quarto motivo e/o comunque voglia dichiararlo infondato e rigettarlo nella parte relativa al primo motivo e al quarto motivo così come ivi dedotti poiché infondati in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado impugnata nei relativi capi. Con espressa richiesta che, in caso di accoglimento del terzo motivo di appello della Società Assicuratrice, siano estesi alla professionista appellata i conseguenti effetti favorevoli, nonchéin via prudenziale con richiesta di beneficiare dell'accoglimento di eventuali appelli anche incidentali che fossero alla stessa professionista indirettamente favorevoli. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio, nonché delle fasi precedenti al giudizio di merito”;
Per parte appellata : “- in via preliminare ed assorbente: dichiararsi CP
l'avvenuto passaggio in giudicato della Sentenza n. 277/2022 nei capi e statuizioni che riguardano il comparente;
- sempre in via CP preliminare: rigettare in rito l'appello incidentale della in quanto CP_27 tardivo con conferma della Sentenza n. 277/2022 Tribunale di Pisa;
- in via principale, nel merito: rigettare l'appello incidentale promosso da CP_27 per le ragioni esposte e dunque con conferma della Sentenza n. 277/2022 nei confronti del comparente in merito alla piena operatività della CP polizza assicurativa, con conferma dei relativi capi della Sentenza. Con vittoria di competenze e spese legali nei soli confronti di Si dichiara, ai sensi CP_27 dell'art. 9 della L. 23.12.1999 n. 488 e sue successive modificazioni, che il valore della domanda proposta è indeterminato e che dunque non muta lo scaglione per il quale è già stato versato il C.U. Si da altresì atto che la presente comparsa non contiene appello incidentale”;
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.mo Collegio della C.A. : Parte_6 Pt_7
- in via preliminare ed assorbente: dichiararsi l'avvenuto passaggio in giudicato
pagina 6 di 31 della Sentenza n. 277/2022 nei confronti della nonché nei confronti di Parte_6
, (quali soggetti decaduti ex art. 325 e CP CP_27 CP_6
327 c.p.c.) e dunque la piena conferma dei capi della Sentenza che la riguardano;
- in via principale nel merito: confermarsi nei confronti della la Parte_6
Sentenza n. 277/2022; - sempre in via principale: confermarsi la Sentenza n.
277/2022 in relazione ad i capi del dispositivo n. 4, 5, 6, 7; Con espressa richiesta di beneficiare degli effetti dell'accoglimento di eventuali appelli anche incidentali che fossero alla stessa indirettamente favorevoli. Nulla in punto di spese alla luce del fatto che non sono state svolte domande nei confronti della
; Parte_6
Per parte appellante (incidentale) “Voglia il Presidente del Collegio IV CP_26 della Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di prime cure n. 277 del
4.3.2022, G.U. Polidori, del Tribunale di Pisa ed in accoglimento del presente appello incidentale: In via principale: -rigettare in ogni caso la domanda di manleva formulata dalla ex ditta stante l'inesistenza documentata di CP alcun rapporto contrattuale assicurativo in corso di validità con la detta chiamante, stante l'inoperatività della invocata garanzia di cui alla Polizza richiamata in atti, per tutti i motivi di cui alla Sezione I della comparsa di costituzione in atti, con vittoria di spese ed onorari;
In subordine: dato atto che dalle risultanze della CTU è emerso che, nel caso di specie dedotto in giudizio,
l'appaltatore (assicurato) aveva subappaltato al 100% l'opera risultata CP affetta da vizi e difetti, dichiarare in ragione di ciò non operante la garanzia assicurativa invocata dal chiamante , essendo la percentuale dei lavori CP ceduti in subappalto superiore al 50% del valore globale (condizione di operatività della garanzia) e di conseguenza dichiararlo decaduto ipso facto dalla garanzia
(ex art. 14 lett. D n.1 delle C.G.A. in atti) in accoglimento del II motivo dedotto nella comparsa che precede, con vittoria di spese ed onorari di causa;
Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 7 di 31 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte di Appello, , , Controparte_1 Controparte_2
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_3 CP
,
[...] Parte_6 Controparte_5 Controparte_7 CP_11
,
[...] Controparte_28 Controparte_29 CP_30 CP_16
, CP_15 CP_24 Controparte_31 CP_32 CP_20
e Controparte_33 CP_22 Controparte_23 Controparte_34
proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_35
277/2022 emessa il 3.03.2022 e pubblicata il 4.03.2022 con cui il Tribunale di
Pisa, decidendo sulla domanda proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c. dagli attori,
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di e sulle connesse domande introdotte con le Parte_5 Parte_6 varie chiamate in causa, aveva:
a) condannato , e Parte_6 CP CP_3 Controparte_35
, in solido tra loro, a pagare agli attori, a titolo di risarcimento danni,
[...] la somma di € 55.051,20 “oltre interessi rivalutazione e interessi compensativi come in parte motiva e oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo”, nonché a pagare a e la somma di € Parte_6 Parte_2 Parte_3
11.585,61, a titolo rimborso spese di A.T.P, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
b) dichiarato , , , , CP_20 CP_15 CP_24 CP_32 [...]
, , , CP_34 Controparte_23 CP_22 Controparte_7 CP_11
, , , , ,
[...] Controparte_28 Controparte_29 CP_30 CP_16
e “loro eredi e aventi causa, le cui proprietà Controparte_33 Controparte_31 fanno parte del complesso immobiliare di via Quarto ad Oratoio (PI) costruito dalla obbligati a consentire gli interventi indicati nelle relazioni di Parte_6
c.t.u. espletate in causa nelle loro proprietà private e/o sui beni comuni, necessari per il compimento dei ridetti lavori”, compensando integralmente le spese di lite tra costoro e gli attori;
pagina 8 di 31 c) condannato e in solido tra loro, a rimborsare a CP CP_3 tutto quanto la stessa sarebbe stata tenuta a pagare agli attori in forza Parte_6 della sentenza e a pagare le spese di lite relative al loro rapporto;
d) condannato a tenere indenne l'assicurato, Controparte_36 CP
, da tutto quanto lo stesso sarebbe stato tenuto a pagare agli attori in forza
[...] della sentenza nonché a rimborsargli le spese di lite relative al loro rapporto;
e) condannato a tenere indenne l'assicurata, Parte_1 CP_3
, da quanto la stessa sarebbe stata tenuta a pagare in forza della sentenza
[...] nonché a rimborsargli le spese di lite relative al loro rapporto;
f) condannato in solido , , Parte_6 CP CP_3 Controparte_35
a rifondere agli attori le spese processuali;
[...]
g) posto definitivamente a carico di , , Parte_6 CP CP_3
le spese di C.T.U., anche relative ai saggi, e di Controparte_35
CTP.
In sintesi, il Tribunale adito, sulla scorta delle acquisizioni di un A.T.P. ante causam esperito dai coniugi nei confronti di e all'esito di Parte_8 Parte_6
CTU, superate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e dai terzi chiamati, ravvisava la responsabilità solidale di (quale Parte_6 venditrice/costruttrice degli immobili acquistati dagli attori) e dei chiamati in causa da quest'ultima, (progettista e direttrice dei lavori di CP_3 edificazione degli immobili), (titolare dell'impresa appaltatrice dei CP lavori) e (subappaltatrice delle opere di Controparte_35 realizzazione dell'impianto idrico e di adduzione del gas), per i vizi denunciati dagli attori e accertati consistere sia nel difetto di pressione dell'impianto del gas di pertinenza dell'unità immobiliare dei coniugi , dovuto alla presenza Parte_8 di materiale estraneo (lanugine) che ostruiva il normale flusso del gas all'interno della tubazione di adduzione alla caldaia, e sia nelle non corrette condizioni di posa delle tubazioni di gas e acqua di pertinenza dell'intero complesso immobiliare, le quali si trovavano in una unica trincea adibita al contenimento di tutti i sotto-servizi (fognatura bianca e nera, impianti elettrici e telefonici, tubazioni acqua e gas), posizionati l'uno sopra l'altro e con le tubazioni gas/acqua pagina 9 di 31 poste al livello più basso, in violazione della norma tecnica UNI 7129/2001 e senza rispettare le prescritte distanze;
vizi tutti, per l'eliminazione dei quali, tra opere necessarie e oneri di progettazione, direzione lavori e sicurezza cantieri, nonché spese accessorie e IVA, venivano stimati costi pari a € 54.500,00, somma che veniva attualizzata nell'importo di € 55.051,20, oltre interessi compensativi da computarsi, previa devalutazione al giorno del sinistro, sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT.
Quanto ai convenuti , , , , CP_20 CP_15 CP_24 CP_32
, , , , Controparte_34 Controparte_23 CP_22 Controparte_7 CP_11
, , , , ,
[...] Controparte_28 Controparte_29 CP_30 CP_16
e , citati in giudizio solo in quanto proprietari Controparte_33 Controparte_31 delle altre unità immobiliari facenti parte del medesimo complesso immobiliare, accertava ricorrere i presupposti per accogliere la domanda proposta nei loro confronti, diretta a ottenere la declaratoria dell'obbligo degli stessi di tollerare l'esecuzione dei lavori necessari.
Inoltre, riteneva che la convenuta come da sua domanda, avesse Parte_6 diritto a essere tenuta indenne dalla e dal , i quali, in forza dei CP_3 CP rispettivi rapporti contrattuali, si erano obbligati nei confronti della stessa a rendere prestazioni adeguate.
Infine, accoglieva le domande di manleva proposte dal nei confronti di CP
e dalla nei confronti di Controparte_36 CP_3 Parte_1
Avverso la suddetta decisione, proponeva tempestiva impugnazione
[...] sulla base di quattro motivi di gravame con i quali deduceva: Parte_1
l'omessa motivazione sul limite di polizza di cui alla clausola “responsabilità in solido”, prontamente rilevato e pienamente legittimo (primo motivo); l'omessa motivazione sulla franchigia di polizza, pienamente legittima e tempestivamente rilevata (secondo motivo); l'omessa indicazione del saggio di interesse (terzo motivo); la consequenziale necessità di compensazione parziale delle spese di lite di primo grado con l'assicurata (quarto motivo).
pagina 10 di 31 Ritualmente radicatosi il contraddittorio e denegata la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata (ordinanza emessa il
16/19.6.2022), si costituivano in giudizio gli appellati, ad eccezione di CP_20
, , , , ,
[...] CP_15 CP_24 CP_32 Controparte_34 [...]
, , , , , CP_23 CP_22 Controparte_7 CP_11 Controparte_28
, , , , Controparte_29 CP_30 CP_16 Controparte_33 CP_31
e , dei quali, all'udienza del 19.12.2023,
[...] Controparte_35 veniva dichiarata la contumacia. dichiarava di aderire ai motivi di impugnazione proposti Controparte_36 da “facendo propri i rilievi mossi” dall'appellante Parte_1 principale e proponeva, a sua volta, appello incidentale avverso i capi della sentenza impugnata con i quali era stata accolta la domanda di manleva assicurativa proposta nei suoi confronti dall Controparte_37 nonostante la dedotta inoperatività della copertura assicurativa ed essa compagnia era stata condannata a pagare al le spese di lite. CP
, dal suo canto, eccepiva preliminarmente l'avvenuto passaggio in CP giudicato della sentenza impugnata nei confronti di tutti i soggetti destinatari della sentenza ad eccezione di e dell'architetto e Parte_1 CP_3
l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da a termine ormai CP_26 definitivamente spirato. Solo in via di mero subordine ne contestava il contenuto, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Anche eccepiva preliminarmente l'avvenuto passaggio in giudicato Parte_6 della sentenza impugnata nei suoi confronti nonché nei confronti di , CP
. Nel merito dell'appello principale, riteneva che esso CP_27 CP_6 involgesse il solo rapporto interno tra assicurazione ed il proprio assicurato, senza ripercuotersi in alcun modo sulla sua posizione. Dichiarava, pertanto, che avrebbe dovuto essere tenuta indenne da eventuali riforme della sentenza di prime cure, che avrebbero avuto esclusivo effetto tra la e la sua assicurata. Pt_1
Gli appellati , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
, , depositavano un'unica comparsa con la quale
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 11 di 31 eccepivano preliminarmente il giudicato interno relativamente alle parti della sentenza che non erano state attinte dall'impugnazione proposta da Pt_1
Inoltre, in ordine al motivo di gravame dedotto dall'appellante Parte_1 principale sub 3), avente ad oggetto il saggio e la decorrenza degli interessi compensativi, rimettevano a questa Corte di valutare se l'architetto CP_3 avesse formulato una vera e propria impugnazione incidentale della sentenza appellata, al fine di richiedere una riforma della propria condanna, stante la natura scindibile della causa di garanzia rispetto a quella concernente l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato. Ad ogni modo, essi contestavano in fatto e in diritto le deduzioni di parte appellante rilevando, quanto alla decorrenza degli interessi, come essa fosse stata correttamente determinata dal primo giudice dal giorno del sinistro pacificamente individuato nel 13.07.2007, e, quanto al tasso degli stessi, come non fosse in alcun modo ricavabile dalla sentenza impugnata un tasso diverso da quello legale, di cui all'art. 1284, primo comma, c.c., conseguendone sul punto l'inammissibilità dell'appello, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, incluse quelle della fase di inibitoria. Relativamente alla posizione di essi rilevavano Controparte_38 come l'appello incidentale tardivo proposto dalla compagnia riguardasse esclusivamente i suoi rapporti con l'assicurato e come l'impugnazione CP promossa da in una causa scindibile non potesse apportare né a né Pt_1 CP_26 al suo assicurato alcun beneficio. Infine, quanto ai riferiti effetti dell'esecuzione promossa contro il da essi attori vittoriosi e alla “riserva di ripetizione CP all'esito dell'appello” formulata da deducevano l'infondatezza nei loro CP_26 confronti di qualsivoglia pretesa, con conseguente condanna di al CP_26 pagamento delle spese di lite.
Infine, contestava in fatto e in diritto i motivi 1 e 2 dedotti con CP_3
l'appello principale;
rilevava l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del quarto motivo del medesimo gravame;
aderiva, per contro, alle deduzioni della compagnia appellante relative alla incongruità della somma pretesa a titolo di interessi compensativi formulata dalla parte vittoriosa in primo grado.
pagina 12 di 31 Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, all'esito di udienza cartolare del 14.12.2023, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta, con ordinanza del 19.12.2023; indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore
(provvedimento del 6.3.2025); infine, con ordinanza del 30.4.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15.4.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Il perimetro della decisione
La sentenza di prime cure ha accertato in modo ormai non più controvertibile: la qualificazione della domanda proposta dagli attori come diretta ad affermare la responsabilità della venditrice-costruttrice ai sensi dell'art. 1669 c.c.; Parte_6
l'estensione automatica della domanda attorea ai terzi chiamati da Parte_6
impresa Paolo Tigrano e Termoidraulica di CA Gaborin;
il CP_3 malfunzionamento dell'impianto a gas metano dell'abitazione , Parte_8 dovuto alla presenza di materiale estraneo (lanugine) che ostruiva il normale flusso del gas all'interno della tubazione di adduzione alla caldaia;
i difetti di posa delle tubazioni di gas e acqua di pertinenza dell'intero complesso immobiliare che si trovavano in una unica trincea, adibita al contenimento di tutti i sotto-servizi
(fognatura bianca e nera, impianti elettrici e telefonici, tubazioni acqua e gas), posizionati l'uno sopra l'altro e con le tubazioni gas/acqua poste al livello più basso, in violazione della norma tecnica UNI 7129/2001 e senza rispettare le prescritte distanze;
la risalenza della condotta causativa del danno patito dagli attori alla data del 13.07.2007, vale a dire al giorno in cui l'architetto CP_3 aveva provveduto a depositare presso il la comunicazione CP_39 attestante la fine dei lavori;
la responsabilità solidale della convenuta e dei terzi chiamati: per aver affidato la costruzione dell'opera ad un'impresa CP0 inidonea, in quanto sprovvista della qualifica di installatore impiantista;
dell'impresa e dell'impresa subappaltatrice CP Controparte_35
, per aver realizzato i sotto-servizi in un unico scavo e senza rispettare le
[...] distanze prescritte dalla normativa e per aver sottoscritto il certificato di pagina 13 di 31 conformità dell'impianto senza previamente verificare la corrispondenza delle condizioni di posa alle prescrizioni di legge;
dell'architetto per non aver CP_3 adempiuto con diligenza all'incarico di direttrice dei lavori conferitole da
[...]
non verificando la progressiva conformità dell'opera al progetto e non Pt_6 accertandosi che le modalità utilizzate nella realizzazione dell'opera, nel suo complesso, rispondessero alla regola dell'arte; il danno derivato agli attori, stimato in € 55.051,20, già attualizzati, pari ai costi delle opere necessarie per la eliminazione dei difetti riscontrati e dei relativi oneri per di progettazione, direzione lavori e sicurezza cantieri, nonché spese accessorie e IVA;
l'obbligo dei convenuti rimasti contumaci di tollerare l'esecuzione dei lavori necessari;
il diritto di ad essere tenuta indenne dai propri chiamati in causa;
l'obbligo di Parte_6
di rilevare indenne la propria assicurata Parte_1 CP_3
Sono, invece, ancora sub iudice, atteso l'appello principale proposto da
[...]
, l'estensione dell'obbligo di garanzia della compagnia assicuratrice Parte_1 nei confronti della propria assicurata (motivi 1 e 2), la decorrenza e l'esatta qualificazione degli interessi relativi all'obbligazione risarcitoria (motivo 3), il regime delle spese di lite tra assicuratrice e assicurata (motivo 4).
Infine, è contestato - e la questione sarà affrontata nel prosieguo - se sia o meno passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado, con cui
[...]
è stata condannata a rilevare indenne l'assicurato Controparte_36 [...]
. CP
2. Sull'appello principale proposto da Parte_1
I primi due motivi di gravame attengono esclusivamente al rapporto di garanzia impropria tra la compagnia assicuratrice appellante e l'assicurata, CP_3
Con il primo di essi, lamenta che il giudice di prime cure, condannando Pt_1 essa compagnia a tenere indenne da quanto la stessa era tenuta a CP_3 pagare in forza della sentenza impugnata, avrebbe completamente omesso di considerare, senza trarne quindi le dovute conseguenze, la clausola contrattuale intitolata “responsabilità in solido”, che limita la manleva dell'assicurazione alla quota di responsabilità diretta dell'assicurato. pagina 14 di 31 In particolare, deduce l'appellante che, nella fattispecie che occupa, la quota di responsabilità propria della sarebbe pari a ¼ dell'intero dovuto al capo 1 CP_3
e successivi capi relativi alle spese, oltre a ½ del ¼ dovuto da Parte_6 secondo i calcoli riportati nel prospetto prodotto sub 4.
A suo modo di vedere, la clausola in questione non avrebbe natura vessatoria poiché il limite indicato concernerebbe la predeterminazione del rischio e non la responsabilità di , come tale essa sarebbe pienamente legittima. Pt_1
Il motivo non può trovare accoglimento.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile
o di difficile solvibilità” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 8686 del 31/05/2012; Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012).
In quest'ultima sentenza, la Suprema Corte, nel rilevare come il contratto di assicurazione della responsabilità civile svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento e che, pertanto, l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere, quale responsabile ai sensi di legge, al terzo per i danni arrecati, ha evidenziato che per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può non essere conformata dall'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale
(art.2055 cod. civ., comma 1). Di conseguenza, la copertura assicurativa non può che riferirsi alla obbligazione assicurata, venendo meno, altrimenti, la stessa pagina 15 di 31 causa del contratto di assicurazione, restando l'assicurato privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, cui è tenuto per legge, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di difficile solvibilità. Infatti, la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento (così in motivazione, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012).
Ancora, più di recente, è stato ribadito che “se la copertura assicurativa non si riferisse all'obbligazione assicurata, (…), l'assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilità; la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice
(assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) ma di consentire la realizzazione della ragione propria del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
il pagamento da parte dell'assicuratore, in forza del contratto di assicurazione che lo lega al danneggiante corresponsabile e obbligato in solido con altri, integrerà poi l'ipotesi della surroga legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17656 del 20/06/2023).
L'appellante, pur dando atto dell'esistenza di tale consolidato orientamento, ritiene che nel caso di specie si versi nell'ipotesi, affatto diversa, in cui le parti del contratto assicurativo hanno, con apposita clausola, convenuto di limitare il rischio garantito, nel caso di condanna in solido dell'assicurato, alla sola quota di responsabilità diretta dello stesso. A tal fine richiama copiosa giurisprudenza di merito (avallata anche da una pronuncia in sede di legittimità: Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 26188 del 2020), da cui emergerebbe la piena validità di una tale previsione, sia sotto il profilo della sua meritevolezza ai sensi dell'art. 1322 c.c. che sotto quello della sua piena legittimità ai sensi art. 1341 c.c., trattandosi di pattuizione riguardante il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pagina 16 di 31 dunque, diretta non a limitare la responsabilità della compagnia bensì a specificare il rischio garantito.
Tale impostazione difensiva, quand'anche si ritenesse di condividerne i presupposti, deve essere tuttavia disattesa alla luce delle considerazioni che seguono.
Anzitutto, dalla polizza prodotta in atti emerge che le condizioni generali di contratto che l'assicurata sottoscrisse dichiarando di conoscerle e di CP_3 accettarle integralmente erano quelle “costituenti il fascicolo informativo Mod. P.
1050 (ed. 7/2012)” (cfr. pag. 4 doc. 1 fascicolo ), mentre invece, le Pt_1 condizioni generali prodotte dall'appellante risultano essere contenute nel fascicolo Mod. P. 1050 (ed. 7/2013) (cfr. doc. 2 all. fascicolo parte appellante).
Sicché, non è dato conoscere il contenuto del Mod. P. 1050 (ed. 7/2012) che la ha sottoscritto e che, in ipotesi, potrebbe avere un contenuto affatto CP_3 diverso da quello del Mod. P. 1050 (ed. 7/2013).
È pur vero che a pagina 3 della polizza si fa riferimento anche al Mod. P. 1050
(ed. 7/2013) ma tale riferimento è riportato accanto al richiamo alle “condizioni particolari” di cui all'allegato “uno”, che – come si evince chiaramente dal tenore del documento – riguarda altre previsioni (il periodo di assicurazione, il fatturato conseguito e la determinazione e l'adeguamento del premio).
Del tutto legittimo è quindi il dubbio, sollevato dalla che l'assicurata CP_3 abbia effettivamente sottoscritto la clausola limitativa invocata da . Pt_1
Si osserva inoltre che dinanzi al Tribunale di Pisa non ha Parte_1 chiesto di accertare e dichiarare la percentuale e la misura effettiva di responsabilità della professionista sua assicurata, rispetto a quella degli CP_3 obbligati in solido, e;
né una Parte_6 CP Controparte_35 tale domanda è stata proposta dalla convenuta, o dai terzi chiamati. Parte_6
Ciò, a giudizio di questa Corte, comporta che l'appellante non possa efficacemente far valere la clausola limitativa invocata, in difetto di un suo pagina 17 di 31 presupposto fondante, rappresentato dall'accertamento della quota di effettiva responsabilità della sua assicurata.
Né vale osservare – come fa l'appellante – che l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituirebbe un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda. Invero, ciò che nel caso di specie onerava , essendo essa portatrice dello specifico Pt_1 interesse al relativo accertamento, era la formulazione di una domanda ad hoc
(art. 99 c.p.c.), volta ad accertare, nel contraddittorio delle parti, la concreta quota di responsabilità della propria assicurata, domanda che, all'evidenza, non può ritenersi implicitamente proposta con la semplice invocazione della clausola pattizia.
Infine, diversamente da quanto implicitamente ritenuto dall'appellante, non può trovare applicazione in favore della compagnia assicuratrice la previsione dell'art. 2055, quarto comma, c.c. che è norma che opera solo nei rapporti interni tra coobbligati solidali in vista dell'esercizio del diritto di regresso in mancanza di diversa determinazione e che, pertanto, non può sopperire - ai pretesi fini di delimitazione del contenuto dell'obbligo di garanzia - all'accertamento dell'effettiva quota di responsabilità dell'assicurata.
Alla luce di tali assorbenti considerazioni – e tralasciate le inconferenti argomentazioni dell'appellata in ordine ai presupposti della sua CP_3 responsabilità nei confronti degli originari attori, che nulla hanno a che vedere con il motivo di impugnazione involgente il solo rapporto di garanzia impropria con l'assicurazione e che non valgono a rimettere in discussione in questa sede l'accertamento relativo alla sua responsabilità già irrevocabilmente compiuto in prime cure - il motivo deve essere disatteso.
È invece fondato il secondo motivo di gravame.
Con esso l'appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia neppure preso in considerazione la franchigia di € 2.500,00 indicata in polizza, che invece andrebbe detratta dal dovuto.
pagina 18 di 31 La franchigia di € 2.500,00 è prevista dalla polizza assicurativa stipulata dalla con (cfr. doc. 1 fascicolo parte appellante). CP_3 Parte_1
La stessa nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di aver versato, in data CP_3
27.06.2022, in favore degli attori della somma di € 2.500,00, corrispondente all'importo della franchigia, non corrisposto da , al fine di evitare ulteriori Pt_1 aggravi ed azioni legali, sia pure “con riserva di appello e di ripetizione delle somme versate”.
Ne deriva, che il capo della sentenza impugnata che ha riconosciuto l'obbligo di manleva a carico di , condannandola a manlevare la da quanto la Pt_1 CP_3 stessa era condannata a corrispondere agli attori, va parzialmente riformato nel senso che dall'indennizzo dovuto deve essere detratta la somma di € 2.500,00, a titolo di franchigia.
Con il terzo motivo, ha impugnato la statuizione di prime cure Parte_1 relativa agli interessi compensativi riconosciuti sulla somma liquidata agli originari attori, a titolo di risarcimento.
In particolare, l'appellante premette che il Tribunale “applica la rivalutazione monetaria alla data della sentenza, che porta ad € 55.051,20.=, a decorrere dalla data della stima del CTU. Liquida gli interessi compensativi, previa devalutazione al giorno del sinistro, calcolati sulla somma liquidata, devalutata e via via rivalutata secondo indici ISTAT”.
Tuttavia – soggiunge – “nel calcolo delle pretese avanzate post sententiam (€
36.535,32.=) si considerano ex adverso gli interessi moratori, ex art. 1284 4° comma c.c., al tasso del 8%, come se si trattasse di interessi commerciali”.
A suo modo di vedere, l'espressione polisensa “interessi compensativi” utilizzata dal Tribunale, che consentirebbe di riferirsi anche all'interesse ex art. 1284, 4° comma c.c., in assenza di chiarezza, impone l'appello anche sul punto, onde escludere l'applicazione del 4° comma dell'art. 1284 c.c..
Inoltre, secondo l'appellante, non sarebbe logico – dopo che il costo per le riparazioni necessarie era stato stimato alla data di deposito della CTU - far pagina 19 di 31 decorrere gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento, mentre andrebbero fatti decorrere “solo dalla data di stima del danno attualizzato, rispetto alla data originaria”.
Prima di esaminare nel merito le due doglianze, risulta che , Controparte_1
, , , e hanno Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rimesso a questa Corte di valutare se, limitatamente a tale motivo di gravame,
l'odierno giudizio possa riguardare direttamente anche loro o soltanto il rapporto di garanzia tra e l'architetto poiché non sarebbe del tutto chiaro se Pt_1 CP_3 quest'ultima abbia a sua volta impugnato la sentenza.
Dagli atti di causa emerge che si è costituita in giudizio avverso CP_3
l'appello principale proposto da con comparsa depositata Pt_1 Parte_1 il 22.11.2023. In tale atto la stessa ha dichiarato, con riferimento al terzo motivo dell'appello principale avversario, di associarsi “alle deduzioni della società di assicurazioni relative alla incongruità della somma pretesa a titolo di interessi compensativi formulata dalla parte vittoriosa in primo grado”, svolgendo difese di merito in relazione ai due profili oggetto di doglianza e deducendo che “mai potrebbero applicarsi gli interessi moratori di cui al quarto comma dell'art. 1284
c.c. fino all'instaurazione del giudizio” e che sarebbe fondata la richiesta di Pt_1 di far decorrere gli interessi (al tasso legale) solo dalla data di stima dei costi effettuata dal CTU;
infine, ha concluso formulando “espressa richiesta che, in caso di accoglimento del terzo motivo di appello della Assicuratrice, siano Pt_9 estesi alla professionista appellata i conseguenti effetti favorevoli”.
Come noto, “In tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice”
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 21615 del 15/11/2004; Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 4860 del 23/02/2021).
pagina 20 di 31 Nel caso di specie, la ha formulato rilievi a sostegno della tesi di , CP_3 Pt_1 ha svolto autonome considerazioni con cui ha contestato la decisione relativa alla decorrenza e alla tipologia degli interessi applicati, ha chiesto di potersi giovare della riforma della sentenza nel senso proposto da . Il che consente di Pt_1 affermare che la stessa ha proposto un'impugnazione incidentale, di CP_3 contenuto adesivo.
Tale impugnazione, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (cfr. Cass.
Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007), ribaditi anche più di recente (cfr.
Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024), deve ritenersi ammissibile dal momento che l'interesse dell'architetto ad impugnare il capo relativo CP_3 alla sua condanna al pagamento degli interessi è sorto con l'impugnazione principale proposta da contro il capo della sentenza che ha Parte_1 condannato tale compagnia assicuratrice a manlevare l'assicurata anche CP_3 da quanto la stessa sarebbe stata tenuta a pagare a tale titolo, con l'evidente effetto di porre a rischio il risultato pratico derivante alla garantita dalla sentenza impugnata;
donde l'interesse della a proporre tardivamente CP_3
l'impugnazione nei confronti degli originari attori.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo alla posizione assunta da Controparte_36
Quest'ultima si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 23.11.2023 anche “al fine di aderire ai motivi di impugnazione della , sia per Parte_10 quanto attiene al merito sulla limitazione parziale del petitum, sia nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite ed al calcolo degli interessi sulle some riconosciute agli attori a titolo di capitale, facendo propri i rilievi mossi sul punto dall'appellante principale” (cfr. pag. 4 della comparsa in atti). Inoltre, a pagina 5 dell'atto di costituzione si legge: “La comparente prende altresì atto di quanto esposto dall'appellante principale nell'ambito del terzo motivo di Parte_1 appello (pagg. 35-41 della citazione), al quale aderisce in toto a fronte della pretesa avanzata dalla parte attrice di riconoscimento di “interessi compensativi” nella misura di € 36.535,32, che coinvolge anche l'assicurata Controparte_41
pagina 21 di 31 in forza della condanna solidale stabilita in sentenza in relazione alla domanda principale ed in conseguenza dell'accoglimento della domanda di manleva di anche nei confronti della . Tale importo è errato ed esoso Pt_6 CP1 dovendosi fare riferimento, per il suo corretto calcolo ed ammontare, alla parte motiva della sentenza in cui il Tribunale liquida il danno a moneta attuale e riconosce gli “interessi compensativi” che, come correttamente rilevato da , Pt_1 sono da calcolarsi al tasso legale ed in adesione di quanto stabilito dalla
Cassazione a Sezioni Unite 1712/1995 trattandosi di un'obbligazione di valore”
Orbene, reputa questa Corte che in questo caso non possa parlarsi di appello incidentale tardivo, di contenuto adesivo, dal momento che, se emerge la volontà di si sostenere le ragioni di , non altrettanto individuabile, sulla base CP_26 Pt_1 delle complessive difese svolte e delle conclusioni rassegnate, è la volontà della compagnia di ottenere per sé la riforma della decisione in relazione ai motivi dedotti con l'impugnazione principale.
Ad ogni modo, quand'anche si riuscisse a ravvisare nella specie un'impugnazione incidentale tardiva di contenuto adesivo, la stessa sarebbe da valutare inammissibile essendo evidente in questo caso come l'interesse di a CP_26 proporre impugnazione incidentale tardiva con riferimento ai motivi suindicati non possa ritenersi sorto per effetto dell'impugnazione principale proposta da
. Pt_1
Ciò se è vero senza ombra di dubbio per quanto attiene ai motivi sub 1, 2 e 4, con riferimento ai quali manca in radice l'interesse ad impugnare di CP_26 concernendo gli stessi soltanto i limiti dell'obbligo di garanzia di nei Pt_1 confronti della propria assicurata e le spese di lite nel rapporto fra compagnia e assicurata, è altrettanto vero anche per il motivo dedotto da sub 3, qui in Pt_1 esame.
È innegabile, infatti, che nessun pregiudizio sarebbe mai potuto derivare a
[...] da un eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta da Controparte_36 contro il capo della sentenza avente ad oggetto la Parte_11 condanna della compagnia a manlevare la propria assicurata dall'obbligo di pagina 22 di 31 pagare agli attori gli interessi compensativi sulla posta risarcitoria liquidata;
donde, l'insussistenza dell'interesse di a proporre tardivamente CP_26
l'impugnazione nei confronti degli originari attori.
Nel merito, entrambe le doglianze sollevate con il motivo di appello sono destituite di fondamento.
Quanto al profilo concernente la decorrenza degli interessi compensativi, il decisum sfugge alle censure mosse, ponendosi in linea con gli arresti della giurisprudenza di legittimità nella materia.
Come noto, gli interessi c.d. compensativi sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del
10/12/2021; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 26202 del 06/09/2022; Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023; da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Inoltre, gli interessi compensativi non vanno calcolati sulla somma rivalutata, perché la somma dovuta - il cui mancato godimento va risarcito - va aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo occorso tra la data del sinistro e quella della liquidazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 3931 del 18/02/2010).
Il giudice di prime cure si è uniformato a tali principi di diritto laddove, dopo aver liquidato il danno derivato agli attori dalle condotte illecite dei convenuti nella somma di € 54.500,00 (calcolato all'epoca della CTU) e averlo rivalutato all'attualità nella somma di € 55.051,20, ha poi ulteriormente stabilito
“trattandosi di importo costituente l'oggetto di obbligazione di valore (perché risarcitoria)” (…) “su tale somma decorrono poi gli interessi compensativi, previa devalutazione al giorno del sinistro e calcolata sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT”. pagina 23 di 31 Ritenere, per contro, che nella fattispecie gli interessi dovrebbero decorrere non già dalla data dell'evento bensì dalla data di stima del danno attualizzato – come preteso da parte appellante - significherebbe rinnegarne la stessa natura e la funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per aver conseguito con ritardo la somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni patiti.
Parimenti, destituita di fondamento è la tesi della secondo cui la CP_3 determinazione degli interessi compensativi non sarebbe né automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e ancora di recente ribadito, gli interessi in questione, avendo funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente di questi sempre che, beninteso, una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata (così, in motivazione,
Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024; Cass. Sez. 3, sentenza 15 febbraio 2023, n. 4938; Cass. Sez. 2, ordinanza 10 dicembre 2012, n. 39376).
Nel caso di specie, risulta che gli attori hanno formulato da subito tale domanda.
Parimenti privo di pregio è il rilievo concernente il saggio di tali interessi.
Si sostiene da parte appellante che, sul punto, la sentenza impugnata apparirebbe lacunosa e, per certi versi, errata.
Né l'una né l'altra doglianza colgono nel segno.
Il giudice di prime cure ha condannato , e Parte_6 CP CP_3
, in solido tra loro, a pagare agli attori, a titolo di Controparte_35 risarcimento danni, la somma di € 55.051,20 “oltre interessi rivalutazione e interessi compensativi come in parte motiva e oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo”.
sostiene che l'importo corretto, in applicazione del tasso legale dal dì Pt_1 dell'evento al saldo, sarebbe di € 2.403,97, mentre nel calcolo delle pretese avanzate post sententiam (€ 36.535,32.=) si considererebbero ex adverso gli pagina 24 di 31 interessi moratori, ex art. 1284 4° comma c.c., al tasso del 8%, come se si trattasse di interessi commerciali.
Secondo l'appellante, l'espressione “polisensa” utilizzata dal Tribunale, che consentirebbe di riferirsi anche all'interesse ex art. 1284, 4° comma c.c., in assenza di chiarezza, impone l'appello anche sul punto.
Le deduzioni dell'appellante, prima ancora che infondate, appaiono inammissibili.
In primo luogo, il Tribunale non ha utilizzato alcuna espressione ambigua ma si è riferito agli interessi compensativi, che, in mancanza di espressa statuizione di condanna al pagamento degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., non possono che ritenersi pari agli interessi al tasso legale (cfr. sul punto Cass. Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024).
Sicché manca la stessa statuizione di cui parte appellante si duole e che la stessa pretenderebbe vedere riformata.
In secondo luogo, l'avere gli attori asseritamente avanzato una pretesa avente ad oggetto interessi calcolati al tasso dell'8%, lungi dal rivelare l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, è circostanza che – oltre ad essere indimostrata e contestata – non assume rilievo in questa sede, dovendo costituire semmai materia per un'eventuale opposizione all'esecuzione qualora se ne ravvisassero i presupposti.
3. Sull'appello incidentale proposto da Controparte_36
[...]
ha proposto appello incidentale impugnando il capo Controparte_36 della sentenza di prime cure con cui il Tribunale, accogliendo la domanda di manleva proposta da , l'ha condannata a tenere indenne l'assicurato CP da tutto quanto lo stesso “sarà tenuto a pagare a parte attrice in forza della presente sentenza” e a rifondergli le spese di lite.
Tale appello è tardivo.
pagina 25 di 31 Infatti, si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 23.11.2023, a CP_26 fronte della notifica della sentenza avvenuta in data 23.3.2022, ad istanza degli attori.
Peraltro, l'appello incidentale proposto da risulterebbe tardivo anche se si CP_26 applicasse il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. dal momento che la sentenza è stata pubblicata il 4.3.2022.
Orbene, sostiene l'appellante che la sentenza impugnata avrebbe inspiegabilmente dichiarato “nulla per difetto di meritevolezza” la clausola delle condizioni aggiuntive di polizza in base alla quale “L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto a condizione che i lavori siano stati effettuati durante lo stesso periodo e purché tali danni siano stati denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso”. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciare sull'eccepita inoperatività della garanzia dedotta da a verbale del CP_5
20.09.2018 e trascritta nelle note 16.03.2021 depositate in vista dell'udienza cartolare del 25.03.2021, essendo emerso che l'appaltatore aveva CP subappaltato al 100% l'opera risultata affetta da vizi e difetti laddove la garanzia assicurativa invocata poteva operare solo se la percentuale di lavori ceduti in subappalto non fosse stata superiore al 50% del valore globale (v. art.14 lett. d n.1 delle C.G.A. in atti)”.
Il ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello incidentale CP tardivo proposto da e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza CP_26 impugnata.
A giudizio di questa Corte l'eccezione è fondata.
Come noto, in base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente pagina 26 di 31 principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 10477 del 17/04/2024).
Orbene, nel caso di specie, trattandosi di cause scindibili ed indipendenti – vertendosi in ipotesi di garanzia impropria (e non propria, come erroneamente affermato da - è evidente come rispetto alla posizione di CP_26 CP_26
l'impugnazione proposta da , tesa a limitare il proprio obbligo di manleva Pt_1 nei confronti dell'assicurata non abbia affatto posto in discussione CP_3
l'assetto di interessi cui aveva prestato inizialmente acquiescenza, tant'è CP_26 che i capi attinti dall'impugnazione incidentale non interferiscono minimamente con quelli attinti dall'impugnazione principale.
Sicché si ritiene che con riferimento all'appello proposto da debba trovare CP_26 applicazione l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in forza del quale “E' inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado)” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
29448 del 14/11/2024).
Né si attagliano al caso di specie i principi di diritto da ultimo enunciati dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 8486 del 28/03/2024 in quanto relativi alla posizione del coobbligato in solido il cui interesse all'impugnazione sorga a seguito dell'impugnazione proposta da altro coobbligato in solido. Invero, nella presente controversia l'interesse di a impugnare è sorto immediatamente CP_26 dalla stessa sentenza di primo grado, e, quindi, l'esperibilità più ampia dell'impugnazione incidentale tardiva affermata dalle Sezioni Unite non è
pagina 27 di 31 suscettibile di potersi estendere anche al caso in esame, nel quale la posizione di
è del tutto eccentrica ed autonoma rispetto a quella di . CP_26 Pt_1
Ne consegue che nel rapporto fra la ed il la sentenza di prime cure CP_26 CP
è divenuta irrevocabile, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale proposto.
4. Sulle spese di lite.
In punto di spese di lite, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso di specie, l'appello principale proposto da è stato accolto in Pt_1 minima parte;
il contraddittorio è stato esteso anche agli attori, attese le istanze adesive formulate dalla infine, è stato dichiarato inammissibile l'appello CP_3 incidentale proposto da CP_26
La richiesta di parziale compensazione delle spese di lite formulata da con Pt_1 il quarto motivo di appello deve essere respinta. Invero - chiarito preliminarmente che si tratta delle spese di soccombenza il cui diritto al rimborso ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato - dall'esito complessivo del giudizio emerge che la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della propria compagnia di CP_3 assicurazione è stata accolta sebbene nella misura più limitata dovuta all'applicazione della franchigia, e ciò fa sì che debba essere esclusa nel caso di pagina 28 di 31 specie una sua soccombenza reciproca alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità nella materia (cfr. Cass. S.U. 32061/2022).
Inoltre, nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata l'accoglimento parziale dell'appello non ha determinato una modifica dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), con la conseguenza che, per il primo grado, possono trovare applicazione gli stessi valori di liquidazione adottati dal giudice di prime cure.
Con riferimento al presente grado di giudizio, valgono le seguenti considerazioni.
, come già detto, è soccombente nel rapporto processuale con la Pt_1 CP_3
La attese le sue infondate istanze adesive con riferimento al terzo motivo CP_3 di appello principale, risulta soccombente nei confronti degli originari attori. risulta soccombente nel rapporto processuale con . CP_26 CP
non è stata coinvolta in nessuno degli appelli proposti e quindi deve Parte_6 sopportare le proprie spese di costituzione e difesa.
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, tenuto conto del valore della controversia (accertato come ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00) e dell'impegno difensivo (medio) prestato nonché considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione: in complessivi € 14.317,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte di e di CP_3 Controparte_36
pagina 29 di 31 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rispettivamente respinta e dichiarata inammissibile.
Inoltre, attesa la proposizione di appello incidentale adesivo da parte della s'impone nei confronti della stessa la regolarizzazione degli atti sotto il CP_3 profilo fiscale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti da e da Parte_1 CP_3 avverso la sentenza n. 277/2022 del Tribunale di Pisa Controparte_36 emessa il 3.03.2022 e pubblicata il 4.03.2022, in parziale accoglimento dell'appello principale così provvede:
- in parziale riforma del capo della sentenza di primo grado che ha condannato a manlevare la da quanto la Parte_1 CP_3 stessa è stata condannata a corrispondere agli attori, accerta e dichiara che dall'indennizzo dovuto all'assicurata deve essere detratta la somma di €
2.500,00, a titolo di franchigia, con corrispondente riduzione della condanna di;
Pt_1
- rigetta nel resto l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale proposto da CP_3
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...]
Controparte_36
- condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 CP_3 entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, in € 9.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado, in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, in base al calcolo specificato in parte motiva;
- condanna a rimborsare a , CP_3 Controparte_1 CP_2
, , , , le spese di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pagina 30 di 31 lite relative al presente grado di giudizio, liquidate, in base al calcolo specificato in parte motiva, in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rimborsare a le spese Controparte_36 CP di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate, in base al calcolo specificato in parte motiva, in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara irripetibili le spese sostenute da Parte_6
- manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti dell'appellante incidentale sotto il profilo fiscale. CP_3
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di
[...]
e di dell'ulteriore contributo unificato previsto CP_3 Controparte_36 dall'articolo stesso.
Firenze, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.9.2025, su relazione della dott.ssa Maria Teresa Paternostro.
Il Consigliere Estensore
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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