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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 7152/2024 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7152/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Bari n. 453/2024, depositata il 21.03.2024, e non notificata,
vertente tra
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Gioia del Colle (Ba), alla via Pergola n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giulia Procino, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- APPELLANTE -
contro
, elettivamente domiciliata in Noci (Ba), alla via Turati n.c., presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Lorenzo Giacovelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria difensiva di costituzione in appello depositata telematicamente in data 26.10.2024,
- APPELLATA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
3.04.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 29.06.2024, il Parte_1
a impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 3666/2023) depositata il 21.03.2024, n.
[...]
453, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha accolto il ricorso proposto da CP_1 avverso il verbale n. 2732/2023 emesso il 17.02.2023 dalla Polizia Municipale del
[...] [...] con cui la ricorrente, quale proprietaria dell'autovettura , tg. DV328AD, Parte_1 CP_2 obbligata in solido del mezzo trasgressore, veniva sanzionata ex art. 142 co. 9 del C.d.s., per eccesso di velocità per aver circolato la detta autovettura sulla SS 100 al km. 31+960, alla velocità di 157,70 Km/h (calcolata al netto della tolleranza strumentale prevista pari al 5%) in un tratto di strada dove vigeva un limite massimo di
90 km/h; la violazione in esame veniva rilevata mediante il sistema elettronico di rilevamento della velocità,
c.d. autovelox, denominato Velomatic 512 D, matr. rilevatore n. 3148, matr. CPU n. 3086.
1 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. Il giudice di prime cure annullava la sanzione ritenendo assorbente il motivo di opposizione inerente la assenza di documentazione fotografica allegata alla comparsa di costituzione e risposta del opposto, Pt_1 con la conseguente condanna dell' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente. CP_3
In particolare il appellante deduceva quali motivi di gravame: l'opportuna “presenza, nel fascicolo Pt_1 di ufficio dei fotogrammi riproducenti la violazione”, peraltro neppure oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente in prime cure, nonché, con riferimento agli altri motivi di opposizione sollevati in primo grado, deduceva la “legittimità della contestazione differita”, l'irrilevanza del decreto prefettizio di autorizzazione al rilevamento elettronico della velocità a mezzo di autovelox sul detto tratto stradale,
l'omologazione e la taratura nonché la correttezza delle verifiche periodiche di funzionalità del dispositivo
Velomatic 512D, la adeguata presegnalazione e il corretto posizionamento dell'autovelox, chiedendo, pertanto,
l'annullamento della sentenza gravata con conferma del verbale impugnato e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria difensiva di costituzione depositata telematicamente in data 26.10.2024 si costituiva nel presente giudizio d'appello la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per difetto di specificità dei motivi, e nel merito deduceva l'infondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto, riportandosi ai motivi di opposizione sollevati in primo grado con riferimento alla omessa contestazione immediata, alla omessa preventiva autorizzazione all'utilizzo del dispositivo su detta strada statale, alla violazione dell'art. 142 co. 6 bis C.d.S. per difetto di visibilità della postazione mobile, nonché al difetto di taratura ed omologazione e alla assenza di prova circa la corretta funzionalità del medesimo dispositivo, chiedendo, pertanto, la conferma della sentenza gravata, e con vittoria delle spese del grado di giudizio.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 3.05.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
L'appello è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito indicate.
Il motivo d'appello relativo alla corretta allegazione di documentazione fotografica è manifestamente fondato atteso che, diversamente da quanto apoditticamente e del tutto irragionevolmente sostenuto dal giudice di pace, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado del Pt_1 opposto, odierno appellante, si evince chiaramente la presenza dei fotogrammi ritraenti l'autovettura sanzionata e nel fotogramma del riquadro la targa della medesima, peraltro manifestamente leggibili.
Ad ogni buon conto, vale la pena rammentare che, in realtà, alcuna necessità vi era che l'organo accertatore producesse la documentazione fotografica de quo essendo sufficiente, al fine della dimostrazione della sussistenza della violazione, la sola produzione del verbale di accertamento, già eseguita in primo grado dallo stesso opposto. Pt_1
Ed infatti la Corte di Cassazione afferma in modo costante ed univoco che “in tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma 6 dell'art. 142, C.d.S., approvato con
D.Lgs. n. 285 del 1992, a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, è ininfluente - di per sé - il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione di pagamento della
2 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura
"autovelox". Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in questione, e, dall'altro, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova - in sé - e fino
a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Ne consegue che
l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell'effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall'opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto” (cfr. Cass. civ.,
n. 26511/2023; in senso conforme, Cass. civ., n. 7667/1997; Cass. nn. 9076/1997, 6242/1999, 1268919/99,
1380/2000 e 16697/2003).
Ne consegue che la doglianza del appellante è fondata e merita accoglimento. Pt_1
Quanto agli altri motivi di opposizione, in questa sede espressamente richiamati e riproposti dall'appellato ai sensi dell'art. 346 c.p.c., va osservato quanto segue.
Con riferimento alla asserita illegittimità della mancata contestazione immediata la doglianza è infodata per le ragioni di seguito precisate.
Ed invero, l'utilizzo di apparecchiature elettroniche per l'accertamento “a distanza” delle violazioni dell'art. 142 C.d.s. è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell'art. 4 del d.l. n.
121/2002, cit., con la conseguenza che per le strade diverse e, in ogni caso, per quelle non inserite nel decreto prefettizio, restano applicabili le disposizioni del C.d.s. che consentono l'utilizzazione di dispositivi elettronici di rilevamento della velocità gestiti direttamente alla presenza degli agenti di polizia, con l'obbligo della contestazione immediata, e fatte salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, del
C.d.s..
Orbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla difesa del appellante, l'infrazione Pt_1 non è stata contestata immediatamente perché rilevata con strumento elettronico automatico che consente la determinazione dell'infrazione quando il veicolo è distante dal luogo di accertamento, e nel verbale è stata correttamente indicata la ragione dell'impossibilità della contestazione immediata prevista dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e), c.d.s., atteso che l'“accertamento della violazione è stato effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro piena disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”, con la conseguenza che non era necessaria la contestazione immediata, trattandosi di una ipotesi espressamente tipizzata dal legislatore, per cui il richiamo alla detta disposizione, presente nel caso di specie, rende pienamente valida la contestazione differita, non essendo necessaria alcuna ulteriore specificazione o motivazione nel verbale di accertamento, né sussistendo margini di apprezzamento in questa sede in merito alla possibilità di contestazione immediata (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, 18.09.2006, n.
20114, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all'accertamento mediante
"autovelox" delle violazioni al codice della strada, nella specie per il superamento dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma ottavo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), l'art. 200 del medesimo
3 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. codice della strada, nell'imporre il rispetto dell'obbligo della contestazione immediata della violazione ogniqualvolta sia possibile, rende palese che nei congrui casi un tale obbligo possa essere escluso, e al riguardo l'art. 384 del relativo regolamento si fa carico, peraltro non in maniera esaustiva, di indicare varie ipotesi in cui è consentita la contestazione differita e, fra queste, proprio quelle (lett. e) in cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi che permettono "la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". In tal caso, pertanto, purché se ne espongano a verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, dovendosene escludere il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 1, 21.02.2001, n. 2494; Cass. civ., sez. 1,
8.08.2003, n. 11971, per cui “In materia di violazioni al codice della strada, l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione; pertanto, in riferimento al caso di infrazione del limite di velocità accertato a mezzo di 'autovelox', qualora nel verbale sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e) di detto regolamento, il giudice dell'opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso la contestazione immediata”; Cass. civ., sez. 2, 10.07.2008, n. 19032; Cass. S.U., n. 3936/2012, cit., e success. conf.).
Del resto, l'accertamento eseguito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, cit., è oggetto di espressa e distinta previsione alla lett. f) dell' art. 201, comma 1 bis, c.d.s., e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è - a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame - “direttamente gestita” dall'organo di polizia operante.
A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, l'eventuale contestazione immediata nel detto tratto rettilineo, come emergente dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di primo grado del appellato, Pt_1 avrebbe certamente costituito un potenziale pericolo per la circolazione stradale, con conseguente
“impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”, come indicato nella motivazione della mancata contestazione nel verbale di accertamento, trattandosi di una strada, la SS 100, a scorrimento veloce e con elevato traffico veicolare (art. 2, co. 2 del C.d.s.), sicché non coglie nel segno la relativa doglianza di parte appellante.
Altrettanto infondato è il motivo di opposizione riproposto in questa sede afferente l'asserita illegittimità e nullità della violazione per assenza del decreto prefettizio autorizzativo.
Infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa del appellante, nella specie trova applicazione Pt_1
l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 4 del d.l. n. 12/2002 convertito in legge n. 168/2002, e segnatamente per l'assenza di decreto prefettizio ex art. 4 comma 2, possono parimenti
4 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi agenti direttamente gestite (pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 del codice della strada ed esemplificate dall'art. 384 del suo regolamento di attuazione)” (cfr. Cass. civ., sez. 2,
19.03.2014, n. 6432; in senso conforme, Cass. S.U., 13.03.2012, n. 3936, secondo cui “Il disposto del comma
1 dell'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art.
4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie
e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti "a priori" per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt.
142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude per principio l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, cod. strada”; Cass. civ., sez. 2,
25.06.2012, n. 10578; Cass., n. 376/2008, cit.; Cass. civ., sez. 2, 19.11.2007, n. 23978, e più recentemente,
Cass., n. 5610/2018, cit.).
In particolare, nella citata sentenza della Cassazione n. 6432/2014, è stato ribadito il principio per cui “il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. 20-6-2002 n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1-8-2002
n. 168, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti “a priori” per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude per principio l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma I-bis, cod. strada
(Cass. S.U. 13-3-2012 n. 3936; Cass. 12-10-2011 n. 21021; Cass. 18-10-2011 n. 21523; Cass. 27-9-2011 n.
19755; Cass. 10-1-2008 n. 376; Cass. 29-1-2008 n. 1889)”.
Orbene, nel caso di specie, la violazione è stata accertata dagli agenti della polizia municipale del Comune di Sannicandro di Bari, con postazione mobile collocata proprio su una strada extraurbana secondaria non inserita nel decreto prefettizio, e quindi per la quale non era applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 4
5 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. del d.l. n. 12/2002 convertito in legge n. 168/2002, con l'ulteriore conseguenza che non era necessaria alcuna indicazione del decreto prefettizio autorizzativo.
Del resto è noto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Rientra nei compiti della polizia municipale, e non necessita, perciò, dell'autorizzazione del Prefetto, l'accertamento dell'infrazione al cod. strad. consumata in territorio comunale, anche se fuori del centro abitato, poiché le disposizioni del C.S., che attribuiscono al Ministero dell'interno il potere di coordinamento dei servizi di polizia stradale non sottraggono le relative competenze ai comuni, ai quali sono attribuite, dall'art. 18 del
d.P.R. n. 616 del 77, le funzioni relative alla materia della polizia locale urbana e rurale che si svolgono nell'ambito del territorio comunale” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, 22.08.2001, n. 11183; Cass. civ., sez. 1,
15.03.2001, n. 3761; Cass. civ., sez. 1, 1.03.2002, n. 3019; Cass. civ., sez. 1, 12.12.2003, n. 19029; Cass. civ., sez. 2, 11.07.2006, n. 15688).
Ed invero, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. e) C.d.S., l'espletamento dei servizi di Polizia stradale compete al corpo di Polizia Municipale nell'ambito del territorio comunale per cui gli organi di Polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada, anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato (cfr. Cass. civ., n. 3019/2002; Cass. civ.,, n. 15688/2006; Cass. civ., n. 22366/2006; Cass. civ., n. 9497/2011; Cass. civ., n. 21523/2011; Cass. civ., n. 3839/2019).
Inoltre, è altrettanto noto il principio espresso dalla medesima giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 16.01.2012, n. 484; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 1.03.2002, n. 3019; Cass. civ., sez. 2,
11.07.2006, n. 15688; Cass. civ., sez. 1, 19.10.2006, n. 22366; Cass. civ., sez. 2, 28.04.2011, n. 9497 e n. 9498;
e da ultimo ribadito da Cass. civ., sez. 6, 23.09.2015, n. 18824, in cui è stato ribadito il principio per cui devono ritenersi legittime le contestazioni elevate dalla polizia municipale anche se accertate su strade di grande percorrenza, statale o provinciale, di proprietà di un ente diverso dal per il quale sono in servizio). Pt_1
Anche il motivo di opposizione sulla taratura, omologazione e asserito difetto di funzionalità del dispositivo di rilevamento elettronico della velocità sono infondati per le ragioni di seguito precisate.
Riguardo la taratura periodica e verifica di funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento dell'infrazione, la circolare del Ministero dell'interno del 7.08.2017 (nell'esaminare le disposizioni di maggior rilievo contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, pubblicato sulla
G.U. il 31 luglio 2017, in ordine all'esecuzione dell'attività di accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità da parte degli organi di polizia stradale), prevede che “al fine di fornire all'interessato una puntuale informazione sulla regolarità del dispositivo o del sistema con il quale è stato compiuto l'accertamento, i verbali di contestazione della violazione del superamento dei limiti di velocità dovranno recare, nella parte
6 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. della motivazione, l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità”, e tanto è puntualmente avvenuto nel caso di specie: nel verbale, invero, sono indicati gli estremi del provvedimento di approvazione e del certificato di taratura (CERTIFICATO DI
TARATURA LAT 105 UOD_FR VEL_062_22), ed è specificato inoltre che l'apparecchiatura era stata sottoposta a verifiche di funzionalità come da documentazione presente agli atti dell'ufficio: è quindi in esso attestata, secondo le forme previste dalla normativa vigente, l'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di regolarità dell'apparecchiatura con la quale è stato compiuto l'accertamento.
Quanto alla conformità, regolarità e piena utilizzabilità dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, va evidenziato che l'amministrazione comunale ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante di provare l'efficienza ed il buon funzionamento dell'apparecchio modello Velomatic 512D, matr. rilevatore n.
3148, matr. CPU n. 3086, utilizzato per l'accertamento dell'infrazione, riversando in atti il “Certificato di
Taratura CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105 UOD_FR VEL_062_22” rilasciato dal LAMI, Laboratorio di Misure Industriali, dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, accreditato dalla
ACCREDIA, Ente Italiano di Accreditamento, in data 28.04.2022, che attesta la sua sottoposizione a verifica e taratura nel suddetto laboratorio metrologico. Trattasi di laboratorio idoneo alla taratura periodica ai sensi dell'allegato al DM n. 282 del 13.06.2017 (in vigore dal 31.07.2017), il quale allegato prevede che le verifiche iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori di taratura accreditati da ACCREDIA.
Non v'è dunque alcun motivo di dubitare dell'efficienza e buon funzionamento di detta strumentazione, atteso che la verifica di cui innanzi fu effettuata in data 28.04.2022 mentre l'accertamento dell'infrazione avvenne in data 17.02.2023, ovvero a distanza di quasi dieci mesi, e dunque ben prima della data prevista per la successiva verifica periodica annuale, come imposto dal DM. n. 282/2017 che, come noto, a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 113 del 2015 e della successiva giurisprudenza della Cassazione, ha previsto la sottoposizione a verifica e taratura periodica annuale per i detti sistemi di rilevamento elettronico della velocità
(cfr. Cass. civ., 11.05.2016 n. 9645; in senso conforme, Cass. civ., sez. 6-2, od. 11.01.2018, n. 533).
Dunque, l'apparato usato per il rilevamento - Velomatic 512D - era stato regolarmente tarato, come da certificato rilasciato da un laboratorio scientifico accreditato, richiamato nel verbale e prodotto in primo grado dal opposto (cfr. documentazione allegata al fascicolo di primo grado del . Pt_1 Pt_1
L'apparecchio è stato inoltre sottoposto a verifica di funzionalità come da verbale anch'esso ritualmente allegato in primo grado (sempre sub doc. del fasc. primo grado del . Pt_1
Lo strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato (o approvato) e sottoposto a verifiche periodiche di taratura e funzionalità - come avvenuto nel caso di specie - ha efficacia probatoria che opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico essendo onere dell'opponente, quale parte promotrice del giudizio, a dare prova del difetto di funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata (cfr. Cass. civ., 11.05.2017, n. 11574; Cass. civ., 12.07.2018, n. 18354).
A fronte di tutti questi elementi, l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare la inefficienza in concreto dall'apparecchiatura omologata e tarata usata dalla PM nella circostanza, ma tanto non è avvenuto, sicché anche tale doglianza appare infondata.
Quanto all'organo preposto alle verifiche di taratura, l'allegato al DM n. 282 del 13.6.2017 (in vigore dal
7 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. 31.07.2017) prevede che le verifiche iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori di taratura accreditati da ACCREDIA e non già da centri SIT (Sistema Nazionale di
Taratura), come invece erroneamente dedotto dall'opponente in prime cure. Peraltro in giurisprudenza è sempre stata esclusa l'applicabilità della legge n. 273 del 1991 ai misuratori utilizzati per rilevare le violazioni ai limiti di velocità (v. Cass. civi., sez. 6, 17.09.2012, n. 15597).
Il Comune appellante ha, come detto, prodotto un certificato di taratura del 28.04.2022 emesso da un centro di misura accreditato da ACCREDIA.
Altrettanto destituita di fondamento è la doglianza riproposta in questa sede dall'odierna appellata sulla asserita omessa segnalazione di preavviso dell'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione della velocità, atteso che nel verbale di contestazione viene fatta espressa menzione della presegnalazione della postazione di controllo con apposito cartello di preavviso, come previsto dall'art. 142, co. 6 bis del C.d.s. e dal decreto ministeriale 15 agosto 2007, così come integrato dal D.M. n. 282 del 13.06.2017.
Ed invero, L'art. 142 co. 6 bis C.d.S. prevede che: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
A sua volta, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, nell'integrare il precedente DM 15.08.2007 attuativo dell'art. 142 co. 6 bis C.d.S., ha, tra l'altro, previsto, quanto alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, che “La visibilità delle postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi (trattasi dei cartelli indicanti quale forza di polizia stia operando); dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli di serie” (art. 3 e capo 7.4 dell'allegato).
Ebbene, il appellante, in sede di opposizione, ha documentato, col deposito di fotografie, che la Pt_1 postazione era resa ben visibile a seguito di collocazione sulla carreggiata ed in prossimità della postazione del segnale della Polizia Locale e quindi in modo conforme al detto DM n. 282 del 13.06.2017, così dimostrando, con la produzione in primo grado del verbale di accertamento, che la postazione temporanea di controllo della velocità con cui è stata rilevata l'infrazione, era stata regolarmente preceduta dalla installazione della segnaletica di preavviso.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente in prime cure, odierna appellata, non rileva il fatto che l'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto fosse poco visibile, in quanto le tre distinte modalità previste dal decreto ministeriale come idonee a dare visibilità alla postazione sono espressamente previste come tra loro alternative e solo eventualmente da usare in via congiunta, per cui una volta che una delle tre modalità sia stata soddisfatta, come è avvenuto nel caso di specie, tanto basta a garantire la visibilità della postazione e quindi la regolarità della rilevazione.
Dunque, posto l'indubitabile valore fidefacente ex art. 2700 c.c. del verbale impugnato in ordine alla attestazione del fatto che la presenza della segnaletica di preavviso del rilevatore di velocità indicante
“controllo elettronico della velocita” di cui al DM 15.08.2007 risultava dagli agenti di PM essere stata
8 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G.
“visionata e verificata” nella sua collocazione secondo legge, tale dato di fatto poteva essere sovvertito solo con la proposizione con esito favorevole della querela di falso, unico mezzo istruttorio demolitivo di siffatta prova documentale previsto dalla legge che, nel caso de quo, non è stato neppure adombrato.
Ne consegue, altresì, che anche la doglianza relativa al presunto occultamento dell'apparecchio di rilevamento della velocità appare infondata dovendo, al contrario, evidenziarsi che, come correttamente evidenziato dalla difesa del appellante, la normativa secondaria vigente prevede che durante lo Pt_1 svolgimento dei servizi di controllo elettronico delle velocità in modalità temporanea presidiata, la visibilità della postazione può essere garantita sia mediante l'impiego di un segnale standard di cui all'art. 125 Fig. II
111, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione, analogamente a quanto stabilito per le postazioni fisse automatiche, sia mediante la visibilità del personale di polizia in uniforme, sia, ancora, mediante autoveicoli di servizio con colori istituzionali.
Nel caso di utilizzo di autoveicoli di serie nella disponibilità della PA, la visibilità è garantita con l'utilizzo di un segnale indicante l'organo operante da apporre nelle immediate vicinanze (cfr. ex multis, Trib.
Caltanissetta, 25.11.2015, n. 672; Trib. Firenze, 13.09.2011, n. 2996; Trib. Potenza, 26.01.2016, n. 130; Trib.
Bari, sez. 3, 2.12.2021, n. 4376; Trib. Bari, sez. 3, 25.11.2021, n. 4265), oppure tenendo in funzione il lampeggiante supplementare installato sul veicolo, ben potendo, come noto, gli strumenti elettronici di rilevamento della velocità essere collocati su appositi cavalletti, sia su strutture rimovibili poste fuori dalla carreggiata, sia all'interno degli stessi veicoli di servizio.
Nella specie, l'apparecchiatura di controllo, come condivisibilmente evidenziato dal appellante, Pt_1 risulta chiaramente visibile, in quanto posta su apposito cavalletto rimovibile posto fuori dalla carreggiata, in modo da non procurare intralcio alla circolazione veicolare, nelle immediate adiacenze dell'auto di servizio ferma in piazzola di sosta, e allocata trasversalmente alla carreggiata rettilinea, in tal modo rendendo ancor più chiaramente visibile la postazione.
Appare quindi evidente che la doglianza sul difetto di scarsa visibilità della vettura con la insegne di istituto appare del tutto carente di adeguata rispondenza alla documentazione fotografica esibita in atti e, pertanto, non appare condivisibile emergendo, al contrario, dalle prove in atti la perfetta visibilità del mezzo seppure parcheggiato - per evidenti motivi di sicurezza - in un terreno adiacente al di là del guard-rail.
In definitiva la postazione di rilevazione era indubbiamente ben visibile.
Dai suesposti rilievi discende, dunque, l'infondatezza dell'originaria opposizione.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza del giudice di pace di Bari, va rigettata l'opposizione proposta da e confermato il verbale di Controparte_1 contestazione n. 2732/2023 emesso il 17.02.2023.
Al rigetto dell'opposizione deve seguire ex art. 7, co. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, la determinazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare, attesa la gravità della violazione (velocità tenuta
157,70 km/h su una strada con limite di 90 km/h, calcolata al netto della tolleranza del 5%), nel valore di €.
1.691,00, oltre spese postali ed amministrative.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite, noto il principio secondo cui, “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito
9 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. ex multis, Cass. civ., 14.10.2013, n. 23226; v. in tale senso, anche,
Cass. civ., sez. 5, 7.07.2006, n. 15557, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal giudice di primo grado;
nonché Cass. civ., sez.
6-3, ord. 24.01.2017, n. 1775), deve ritenersi che nulla va disposto con riferimento alla spese processuali di I grado, tenuto conto della costituzione del nel detto giudizio a mezzo di proprio funzionario ex art. 7, Pt_1 comma 8, del d.lgs. n. 150/2011, con la conseguente esclusione della condanna al pagamento delle spese processuali, potendo, in dette ipotesi, essere limitata la statuizione alle sole “spese vive” ritualmente documentate e richieste, ma difettanti nel caso di specie (cfr. Cass. civ., 24.05.2011, n. 11389; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 27.08.2007, n. 18066), mentre le spese del II grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal appellante Pt_1 per detto grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord.
27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Bari n. 453/2024, depositata il 21.03.2024, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il verbale di contestazione n. 2732/2023 emesso il 17.02.2023; Controparte_1
2) determina la relativa sanzione in €. 1.691,00, oltre spese postali ed amministrative;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di appello Controparte_1 sostenute dal che liquida in complessivi €. 753,50, di cui €. Parte_1
91.50 per esborsi, ed €. 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 3.04.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
10 Dott. Luca Sforza
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7152/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Bari n. 453/2024, depositata il 21.03.2024, e non notificata,
vertente tra
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Gioia del Colle (Ba), alla via Pergola n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giulia Procino, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- APPELLANTE -
contro
, elettivamente domiciliata in Noci (Ba), alla via Turati n.c., presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Lorenzo Giacovelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria difensiva di costituzione in appello depositata telematicamente in data 26.10.2024,
- APPELLATA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
3.04.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 29.06.2024, il Parte_1
a impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 3666/2023) depositata il 21.03.2024, n.
[...]
453, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha accolto il ricorso proposto da CP_1 avverso il verbale n. 2732/2023 emesso il 17.02.2023 dalla Polizia Municipale del
[...] [...] con cui la ricorrente, quale proprietaria dell'autovettura , tg. DV328AD, Parte_1 CP_2 obbligata in solido del mezzo trasgressore, veniva sanzionata ex art. 142 co. 9 del C.d.s., per eccesso di velocità per aver circolato la detta autovettura sulla SS 100 al km. 31+960, alla velocità di 157,70 Km/h (calcolata al netto della tolleranza strumentale prevista pari al 5%) in un tratto di strada dove vigeva un limite massimo di
90 km/h; la violazione in esame veniva rilevata mediante il sistema elettronico di rilevamento della velocità,
c.d. autovelox, denominato Velomatic 512 D, matr. rilevatore n. 3148, matr. CPU n. 3086.
1 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. Il giudice di prime cure annullava la sanzione ritenendo assorbente il motivo di opposizione inerente la assenza di documentazione fotografica allegata alla comparsa di costituzione e risposta del opposto, Pt_1 con la conseguente condanna dell' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente. CP_3
In particolare il appellante deduceva quali motivi di gravame: l'opportuna “presenza, nel fascicolo Pt_1 di ufficio dei fotogrammi riproducenti la violazione”, peraltro neppure oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente in prime cure, nonché, con riferimento agli altri motivi di opposizione sollevati in primo grado, deduceva la “legittimità della contestazione differita”, l'irrilevanza del decreto prefettizio di autorizzazione al rilevamento elettronico della velocità a mezzo di autovelox sul detto tratto stradale,
l'omologazione e la taratura nonché la correttezza delle verifiche periodiche di funzionalità del dispositivo
Velomatic 512D, la adeguata presegnalazione e il corretto posizionamento dell'autovelox, chiedendo, pertanto,
l'annullamento della sentenza gravata con conferma del verbale impugnato e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria difensiva di costituzione depositata telematicamente in data 26.10.2024 si costituiva nel presente giudizio d'appello la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per difetto di specificità dei motivi, e nel merito deduceva l'infondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto, riportandosi ai motivi di opposizione sollevati in primo grado con riferimento alla omessa contestazione immediata, alla omessa preventiva autorizzazione all'utilizzo del dispositivo su detta strada statale, alla violazione dell'art. 142 co. 6 bis C.d.S. per difetto di visibilità della postazione mobile, nonché al difetto di taratura ed omologazione e alla assenza di prova circa la corretta funzionalità del medesimo dispositivo, chiedendo, pertanto, la conferma della sentenza gravata, e con vittoria delle spese del grado di giudizio.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 3.05.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
L'appello è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito indicate.
Il motivo d'appello relativo alla corretta allegazione di documentazione fotografica è manifestamente fondato atteso che, diversamente da quanto apoditticamente e del tutto irragionevolmente sostenuto dal giudice di pace, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado del Pt_1 opposto, odierno appellante, si evince chiaramente la presenza dei fotogrammi ritraenti l'autovettura sanzionata e nel fotogramma del riquadro la targa della medesima, peraltro manifestamente leggibili.
Ad ogni buon conto, vale la pena rammentare che, in realtà, alcuna necessità vi era che l'organo accertatore producesse la documentazione fotografica de quo essendo sufficiente, al fine della dimostrazione della sussistenza della violazione, la sola produzione del verbale di accertamento, già eseguita in primo grado dallo stesso opposto. Pt_1
Ed infatti la Corte di Cassazione afferma in modo costante ed univoco che “in tema di violazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, rilevabili, a norma del comma 6 dell'art. 142, C.d.S., approvato con
D.Lgs. n. 285 del 1992, a mezzo di apparecchiature debitamente omologate, è ininfluente - di per sé - il fatto che, nel giudizio di opposizione proposto avverso la relativa ordinanza ingiunzione di pagamento della
2 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. sanzione amministrativa, il Prefetto non trasmetta il rilievo fotografico effettuato a mezzo di apparecchiatura
"autovelox". Ciò, in quanto, da un lato, ben può il giudice, ove lo ritenga necessario, acquisire il rilievo fotografico in questione, e, dall'altro, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova - in sé - e fino
a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale. Ne consegue che
l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142, facendo prova, il verbale in questione, fino a querela di falso, dell'effettuazione di tali rilievi, e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria, che può essere data, dall'opponente, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto” (cfr. Cass. civ.,
n. 26511/2023; in senso conforme, Cass. civ., n. 7667/1997; Cass. nn. 9076/1997, 6242/1999, 1268919/99,
1380/2000 e 16697/2003).
Ne consegue che la doglianza del appellante è fondata e merita accoglimento. Pt_1
Quanto agli altri motivi di opposizione, in questa sede espressamente richiamati e riproposti dall'appellato ai sensi dell'art. 346 c.p.c., va osservato quanto segue.
Con riferimento alla asserita illegittimità della mancata contestazione immediata la doglianza è infodata per le ragioni di seguito precisate.
Ed invero, l'utilizzo di apparecchiature elettroniche per l'accertamento “a distanza” delle violazioni dell'art. 142 C.d.s. è consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell'art. 4 del d.l. n.
121/2002, cit., con la conseguenza che per le strade diverse e, in ogni caso, per quelle non inserite nel decreto prefettizio, restano applicabili le disposizioni del C.d.s. che consentono l'utilizzazione di dispositivi elettronici di rilevamento della velocità gestiti direttamente alla presenza degli agenti di polizia, con l'obbligo della contestazione immediata, e fatte salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, del
C.d.s..
Orbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla difesa del appellante, l'infrazione Pt_1 non è stata contestata immediatamente perché rilevata con strumento elettronico automatico che consente la determinazione dell'infrazione quando il veicolo è distante dal luogo di accertamento, e nel verbale è stata correttamente indicata la ragione dell'impossibilità della contestazione immediata prevista dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e), c.d.s., atteso che l'“accertamento della violazione è stato effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro piena disponibilità, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”, con la conseguenza che non era necessaria la contestazione immediata, trattandosi di una ipotesi espressamente tipizzata dal legislatore, per cui il richiamo alla detta disposizione, presente nel caso di specie, rende pienamente valida la contestazione differita, non essendo necessaria alcuna ulteriore specificazione o motivazione nel verbale di accertamento, né sussistendo margini di apprezzamento in questa sede in merito alla possibilità di contestazione immediata (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, 18.09.2006, n.
20114, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all'accertamento mediante
"autovelox" delle violazioni al codice della strada, nella specie per il superamento dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma ottavo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), l'art. 200 del medesimo
3 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. codice della strada, nell'imporre il rispetto dell'obbligo della contestazione immediata della violazione ogniqualvolta sia possibile, rende palese che nei congrui casi un tale obbligo possa essere escluso, e al riguardo l'art. 384 del relativo regolamento si fa carico, peraltro non in maniera esaustiva, di indicare varie ipotesi in cui è consentita la contestazione differita e, fra queste, proprio quelle (lett. e) in cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi che permettono "la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". In tal caso, pertanto, purché se ne espongano a verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, dovendosene escludere il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 1, 21.02.2001, n. 2494; Cass. civ., sez. 1,
8.08.2003, n. 11971, per cui “In materia di violazioni al codice della strada, l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione; pertanto, in riferimento al caso di infrazione del limite di velocità accertato a mezzo di 'autovelox', qualora nel verbale sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e) di detto regolamento, il giudice dell'opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso la contestazione immediata”; Cass. civ., sez. 2, 10.07.2008, n. 19032; Cass. S.U., n. 3936/2012, cit., e success. conf.).
Del resto, l'accertamento eseguito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, cit., è oggetto di espressa e distinta previsione alla lett. f) dell' art. 201, comma 1 bis, c.d.s., e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è - a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame - “direttamente gestita” dall'organo di polizia operante.
A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, l'eventuale contestazione immediata nel detto tratto rettilineo, come emergente dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di primo grado del appellato, Pt_1 avrebbe certamente costituito un potenziale pericolo per la circolazione stradale, con conseguente
“impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”, come indicato nella motivazione della mancata contestazione nel verbale di accertamento, trattandosi di una strada, la SS 100, a scorrimento veloce e con elevato traffico veicolare (art. 2, co. 2 del C.d.s.), sicché non coglie nel segno la relativa doglianza di parte appellante.
Altrettanto infondato è il motivo di opposizione riproposto in questa sede afferente l'asserita illegittimità e nullità della violazione per assenza del decreto prefettizio autorizzativo.
Infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa del appellante, nella specie trova applicazione Pt_1
l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 4 del d.l. n. 12/2002 convertito in legge n. 168/2002, e segnatamente per l'assenza di decreto prefettizio ex art. 4 comma 2, possono parimenti
4 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi agenti direttamente gestite (pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 del codice della strada ed esemplificate dall'art. 384 del suo regolamento di attuazione)” (cfr. Cass. civ., sez. 2,
19.03.2014, n. 6432; in senso conforme, Cass. S.U., 13.03.2012, n. 3936, secondo cui “Il disposto del comma
1 dell'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art.
4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie
e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti "a priori" per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt.
142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude per principio l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, cod. strada”; Cass. civ., sez. 2,
25.06.2012, n. 10578; Cass., n. 376/2008, cit.; Cass. civ., sez. 2, 19.11.2007, n. 23978, e più recentemente,
Cass., n. 5610/2018, cit.).
In particolare, nella citata sentenza della Cassazione n. 6432/2014, è stato ribadito il principio per cui “il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. 20-6-2002 n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1-8-2002
n. 168, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti “a priori” per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude per principio l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma I-bis, cod. strada
(Cass. S.U. 13-3-2012 n. 3936; Cass. 12-10-2011 n. 21021; Cass. 18-10-2011 n. 21523; Cass. 27-9-2011 n.
19755; Cass. 10-1-2008 n. 376; Cass. 29-1-2008 n. 1889)”.
Orbene, nel caso di specie, la violazione è stata accertata dagli agenti della polizia municipale del Comune di Sannicandro di Bari, con postazione mobile collocata proprio su una strada extraurbana secondaria non inserita nel decreto prefettizio, e quindi per la quale non era applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 4
5 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. del d.l. n. 12/2002 convertito in legge n. 168/2002, con l'ulteriore conseguenza che non era necessaria alcuna indicazione del decreto prefettizio autorizzativo.
Del resto è noto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Rientra nei compiti della polizia municipale, e non necessita, perciò, dell'autorizzazione del Prefetto, l'accertamento dell'infrazione al cod. strad. consumata in territorio comunale, anche se fuori del centro abitato, poiché le disposizioni del C.S., che attribuiscono al Ministero dell'interno il potere di coordinamento dei servizi di polizia stradale non sottraggono le relative competenze ai comuni, ai quali sono attribuite, dall'art. 18 del
d.P.R. n. 616 del 77, le funzioni relative alla materia della polizia locale urbana e rurale che si svolgono nell'ambito del territorio comunale” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, 22.08.2001, n. 11183; Cass. civ., sez. 1,
15.03.2001, n. 3761; Cass. civ., sez. 1, 1.03.2002, n. 3019; Cass. civ., sez. 1, 12.12.2003, n. 19029; Cass. civ., sez. 2, 11.07.2006, n. 15688).
Ed invero, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. e) C.d.S., l'espletamento dei servizi di Polizia stradale compete al corpo di Polizia Municipale nell'ambito del territorio comunale per cui gli organi di Polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada, anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato (cfr. Cass. civ., n. 3019/2002; Cass. civ.,, n. 15688/2006; Cass. civ., n. 22366/2006; Cass. civ., n. 9497/2011; Cass. civ., n. 21523/2011; Cass. civ., n. 3839/2019).
Inoltre, è altrettanto noto il principio espresso dalla medesima giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 16.01.2012, n. 484; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 1.03.2002, n. 3019; Cass. civ., sez. 2,
11.07.2006, n. 15688; Cass. civ., sez. 1, 19.10.2006, n. 22366; Cass. civ., sez. 2, 28.04.2011, n. 9497 e n. 9498;
e da ultimo ribadito da Cass. civ., sez. 6, 23.09.2015, n. 18824, in cui è stato ribadito il principio per cui devono ritenersi legittime le contestazioni elevate dalla polizia municipale anche se accertate su strade di grande percorrenza, statale o provinciale, di proprietà di un ente diverso dal per il quale sono in servizio). Pt_1
Anche il motivo di opposizione sulla taratura, omologazione e asserito difetto di funzionalità del dispositivo di rilevamento elettronico della velocità sono infondati per le ragioni di seguito precisate.
Riguardo la taratura periodica e verifica di funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento dell'infrazione, la circolare del Ministero dell'interno del 7.08.2017 (nell'esaminare le disposizioni di maggior rilievo contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, pubblicato sulla
G.U. il 31 luglio 2017, in ordine all'esecuzione dell'attività di accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità da parte degli organi di polizia stradale), prevede che “al fine di fornire all'interessato una puntuale informazione sulla regolarità del dispositivo o del sistema con il quale è stato compiuto l'accertamento, i verbali di contestazione della violazione del superamento dei limiti di velocità dovranno recare, nella parte
6 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. della motivazione, l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità”, e tanto è puntualmente avvenuto nel caso di specie: nel verbale, invero, sono indicati gli estremi del provvedimento di approvazione e del certificato di taratura (CERTIFICATO DI
TARATURA LAT 105 UOD_FR VEL_062_22), ed è specificato inoltre che l'apparecchiatura era stata sottoposta a verifiche di funzionalità come da documentazione presente agli atti dell'ufficio: è quindi in esso attestata, secondo le forme previste dalla normativa vigente, l'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di regolarità dell'apparecchiatura con la quale è stato compiuto l'accertamento.
Quanto alla conformità, regolarità e piena utilizzabilità dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, va evidenziato che l'amministrazione comunale ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante di provare l'efficienza ed il buon funzionamento dell'apparecchio modello Velomatic 512D, matr. rilevatore n.
3148, matr. CPU n. 3086, utilizzato per l'accertamento dell'infrazione, riversando in atti il “Certificato di
Taratura CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105 UOD_FR VEL_062_22” rilasciato dal LAMI, Laboratorio di Misure Industriali, dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, accreditato dalla
ACCREDIA, Ente Italiano di Accreditamento, in data 28.04.2022, che attesta la sua sottoposizione a verifica e taratura nel suddetto laboratorio metrologico. Trattasi di laboratorio idoneo alla taratura periodica ai sensi dell'allegato al DM n. 282 del 13.06.2017 (in vigore dal 31.07.2017), il quale allegato prevede che le verifiche iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori di taratura accreditati da ACCREDIA.
Non v'è dunque alcun motivo di dubitare dell'efficienza e buon funzionamento di detta strumentazione, atteso che la verifica di cui innanzi fu effettuata in data 28.04.2022 mentre l'accertamento dell'infrazione avvenne in data 17.02.2023, ovvero a distanza di quasi dieci mesi, e dunque ben prima della data prevista per la successiva verifica periodica annuale, come imposto dal DM. n. 282/2017 che, come noto, a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 113 del 2015 e della successiva giurisprudenza della Cassazione, ha previsto la sottoposizione a verifica e taratura periodica annuale per i detti sistemi di rilevamento elettronico della velocità
(cfr. Cass. civ., 11.05.2016 n. 9645; in senso conforme, Cass. civ., sez. 6-2, od. 11.01.2018, n. 533).
Dunque, l'apparato usato per il rilevamento - Velomatic 512D - era stato regolarmente tarato, come da certificato rilasciato da un laboratorio scientifico accreditato, richiamato nel verbale e prodotto in primo grado dal opposto (cfr. documentazione allegata al fascicolo di primo grado del . Pt_1 Pt_1
L'apparecchio è stato inoltre sottoposto a verifica di funzionalità come da verbale anch'esso ritualmente allegato in primo grado (sempre sub doc. del fasc. primo grado del . Pt_1
Lo strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato (o approvato) e sottoposto a verifiche periodiche di taratura e funzionalità - come avvenuto nel caso di specie - ha efficacia probatoria che opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico essendo onere dell'opponente, quale parte promotrice del giudizio, a dare prova del difetto di funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata (cfr. Cass. civ., 11.05.2017, n. 11574; Cass. civ., 12.07.2018, n. 18354).
A fronte di tutti questi elementi, l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare la inefficienza in concreto dall'apparecchiatura omologata e tarata usata dalla PM nella circostanza, ma tanto non è avvenuto, sicché anche tale doglianza appare infondata.
Quanto all'organo preposto alle verifiche di taratura, l'allegato al DM n. 282 del 13.6.2017 (in vigore dal
7 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. 31.07.2017) prevede che le verifiche iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori di taratura accreditati da ACCREDIA e non già da centri SIT (Sistema Nazionale di
Taratura), come invece erroneamente dedotto dall'opponente in prime cure. Peraltro in giurisprudenza è sempre stata esclusa l'applicabilità della legge n. 273 del 1991 ai misuratori utilizzati per rilevare le violazioni ai limiti di velocità (v. Cass. civi., sez. 6, 17.09.2012, n. 15597).
Il Comune appellante ha, come detto, prodotto un certificato di taratura del 28.04.2022 emesso da un centro di misura accreditato da ACCREDIA.
Altrettanto destituita di fondamento è la doglianza riproposta in questa sede dall'odierna appellata sulla asserita omessa segnalazione di preavviso dell'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione della velocità, atteso che nel verbale di contestazione viene fatta espressa menzione della presegnalazione della postazione di controllo con apposito cartello di preavviso, come previsto dall'art. 142, co. 6 bis del C.d.s. e dal decreto ministeriale 15 agosto 2007, così come integrato dal D.M. n. 282 del 13.06.2017.
Ed invero, L'art. 142 co. 6 bis C.d.S. prevede che: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
A sua volta, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, nell'integrare il precedente DM 15.08.2007 attuativo dell'art. 142 co. 6 bis C.d.S., ha, tra l'altro, previsto, quanto alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, che “La visibilità delle postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi (trattasi dei cartelli indicanti quale forza di polizia stia operando); dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli di serie” (art. 3 e capo 7.4 dell'allegato).
Ebbene, il appellante, in sede di opposizione, ha documentato, col deposito di fotografie, che la Pt_1 postazione era resa ben visibile a seguito di collocazione sulla carreggiata ed in prossimità della postazione del segnale della Polizia Locale e quindi in modo conforme al detto DM n. 282 del 13.06.2017, così dimostrando, con la produzione in primo grado del verbale di accertamento, che la postazione temporanea di controllo della velocità con cui è stata rilevata l'infrazione, era stata regolarmente preceduta dalla installazione della segnaletica di preavviso.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente in prime cure, odierna appellata, non rileva il fatto che l'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto fosse poco visibile, in quanto le tre distinte modalità previste dal decreto ministeriale come idonee a dare visibilità alla postazione sono espressamente previste come tra loro alternative e solo eventualmente da usare in via congiunta, per cui una volta che una delle tre modalità sia stata soddisfatta, come è avvenuto nel caso di specie, tanto basta a garantire la visibilità della postazione e quindi la regolarità della rilevazione.
Dunque, posto l'indubitabile valore fidefacente ex art. 2700 c.c. del verbale impugnato in ordine alla attestazione del fatto che la presenza della segnaletica di preavviso del rilevatore di velocità indicante
“controllo elettronico della velocita” di cui al DM 15.08.2007 risultava dagli agenti di PM essere stata
8 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G.
“visionata e verificata” nella sua collocazione secondo legge, tale dato di fatto poteva essere sovvertito solo con la proposizione con esito favorevole della querela di falso, unico mezzo istruttorio demolitivo di siffatta prova documentale previsto dalla legge che, nel caso de quo, non è stato neppure adombrato.
Ne consegue, altresì, che anche la doglianza relativa al presunto occultamento dell'apparecchio di rilevamento della velocità appare infondata dovendo, al contrario, evidenziarsi che, come correttamente evidenziato dalla difesa del appellante, la normativa secondaria vigente prevede che durante lo Pt_1 svolgimento dei servizi di controllo elettronico delle velocità in modalità temporanea presidiata, la visibilità della postazione può essere garantita sia mediante l'impiego di un segnale standard di cui all'art. 125 Fig. II
111, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione, analogamente a quanto stabilito per le postazioni fisse automatiche, sia mediante la visibilità del personale di polizia in uniforme, sia, ancora, mediante autoveicoli di servizio con colori istituzionali.
Nel caso di utilizzo di autoveicoli di serie nella disponibilità della PA, la visibilità è garantita con l'utilizzo di un segnale indicante l'organo operante da apporre nelle immediate vicinanze (cfr. ex multis, Trib.
Caltanissetta, 25.11.2015, n. 672; Trib. Firenze, 13.09.2011, n. 2996; Trib. Potenza, 26.01.2016, n. 130; Trib.
Bari, sez. 3, 2.12.2021, n. 4376; Trib. Bari, sez. 3, 25.11.2021, n. 4265), oppure tenendo in funzione il lampeggiante supplementare installato sul veicolo, ben potendo, come noto, gli strumenti elettronici di rilevamento della velocità essere collocati su appositi cavalletti, sia su strutture rimovibili poste fuori dalla carreggiata, sia all'interno degli stessi veicoli di servizio.
Nella specie, l'apparecchiatura di controllo, come condivisibilmente evidenziato dal appellante, Pt_1 risulta chiaramente visibile, in quanto posta su apposito cavalletto rimovibile posto fuori dalla carreggiata, in modo da non procurare intralcio alla circolazione veicolare, nelle immediate adiacenze dell'auto di servizio ferma in piazzola di sosta, e allocata trasversalmente alla carreggiata rettilinea, in tal modo rendendo ancor più chiaramente visibile la postazione.
Appare quindi evidente che la doglianza sul difetto di scarsa visibilità della vettura con la insegne di istituto appare del tutto carente di adeguata rispondenza alla documentazione fotografica esibita in atti e, pertanto, non appare condivisibile emergendo, al contrario, dalle prove in atti la perfetta visibilità del mezzo seppure parcheggiato - per evidenti motivi di sicurezza - in un terreno adiacente al di là del guard-rail.
In definitiva la postazione di rilevazione era indubbiamente ben visibile.
Dai suesposti rilievi discende, dunque, l'infondatezza dell'originaria opposizione.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza del giudice di pace di Bari, va rigettata l'opposizione proposta da e confermato il verbale di Controparte_1 contestazione n. 2732/2023 emesso il 17.02.2023.
Al rigetto dell'opposizione deve seguire ex art. 7, co. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, la determinazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare, attesa la gravità della violazione (velocità tenuta
157,70 km/h su una strada con limite di 90 km/h, calcolata al netto della tolleranza del 5%), nel valore di €.
1.691,00, oltre spese postali ed amministrative.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite, noto il principio secondo cui, “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito
9 Dott. Luca Sforza n. 7152/2024 R.G. complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. ex multis, Cass. civ., 14.10.2013, n. 23226; v. in tale senso, anche,
Cass. civ., sez. 5, 7.07.2006, n. 15557, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal giudice di primo grado;
nonché Cass. civ., sez.
6-3, ord. 24.01.2017, n. 1775), deve ritenersi che nulla va disposto con riferimento alla spese processuali di I grado, tenuto conto della costituzione del nel detto giudizio a mezzo di proprio funzionario ex art. 7, Pt_1 comma 8, del d.lgs. n. 150/2011, con la conseguente esclusione della condanna al pagamento delle spese processuali, potendo, in dette ipotesi, essere limitata la statuizione alle sole “spese vive” ritualmente documentate e richieste, ma difettanti nel caso di specie (cfr. Cass. civ., 24.05.2011, n. 11389; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 27.08.2007, n. 18066), mentre le spese del II grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal appellante Pt_1 per detto grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord.
27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Bari n. 453/2024, depositata il 21.03.2024, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il verbale di contestazione n. 2732/2023 emesso il 17.02.2023; Controparte_1
2) determina la relativa sanzione in €. 1.691,00, oltre spese postali ed amministrative;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di appello Controparte_1 sostenute dal che liquida in complessivi €. 753,50, di cui €. Parte_1
91.50 per esborsi, ed €. 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 3.04.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
10 Dott. Luca Sforza