TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/10/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 13.10.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1087/2018 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AN RD, SE MI, ER MI e FA NC;
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace.
[...]
Oggetto: anzianità di servizio
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23 febbraio 2018 esponeva di lavorare alle dipendenze Parte_1 del e, segnatamente: di aver prestato servizio in Controparte_2 virtù di plurimi contratti a tempo determinato sin dall'A.S. 1975/76; di essere assunta con contratto a tempo indeterminato il 01.09.2012; di prestare attualmente servizio presso l'I.C. “Paino-Gravitelli” di
Messina.
Lamentava che controparte avesse applicato l'art. 485 del T.U. n. 297/1994, da ritenersi illegittimo e discriminatorio, così ritenendo nulla lei dovuto “a titolo di scatti di anzianità maturati durante il periodo di precariato”; ancora, denunziava di essersi vista applicare il CCNL del 19 luglio 2011, che aveva soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8 (accorpando la prima fascia, 0-2, e la seconda, 3-8), lamentando la conseguente mancata applicazione, in proprio favore, della clausola di salvaguardia dei diritti quesiti prevista dallo stesso Accordo esclusivamente in favore dei docenti assunti con contratto a t.i..
Rilevava, inoltre, la violazione e falsa applicazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE in quanto la richiamata normativa nazionale determinava una disparità in sfavore dei lavoratori a tempo determinato.
1 Evidenziava come il legislatore avesse delineato in materia, all'art. 6 del D.Lgs. 368/2001, il “principio di non discriminazione”, rilevando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive tali da giustificare la dedotta disparità di trattamento.
Concludeva perché il Tribunale, previa disapplicazione del D.Lgs. 297/1994, del CCNL, dei contratti individuali di lavoro di essa ricorrente e del decreto di ricostruzione di carriera n. 6910 del 08.11.2016, volesse: dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
conseguentemente, condannare il resistente a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero CP_1 servizio svolto, corrispondendole le differenze retributive e gli scatti di anzianità; ancora, condannare la
P.A. resistente ad applicare la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011 in favore dei docenti assunti a t.i. in servizio al 01.09.2010, il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Veniva disposta ed espletata ctu contabile.
3. L'udienza del 13.10.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamandosi, ex art. 118 disp. att. c.p.c., a precedente di questo Tribunale che si intende condividere (sentenza 1532/2020 resa nel procedimento 4225/2017 RG).
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto che sebbene regolarmente citato CP_1 non si è costituito in giudizio.
5. Occorre premettere in fatto che dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente ha prestato servizio a tempo determinato o per almeno 180 giorni negli A.S. dal 2001 al 2012 e segnatamente: dal
18.09.2001 al 31.08.2002; dal 01.09.2002 al 07.04.2003; dal 08.04.2003 al 31.08.2003; dal 01.09.2003 al
15.03.2004; dal 16.03.2004 al 31.08.2004; dal 23.09.2004 al 24.09.2004; dal 25.09.2004 al 31.12.2004; dal
01.01.2005 al 31.05.2005; dal 01.06.2005 al 31.08.2005; dal 01.09.2005 al 31.08.2006; dal 01.09.2006 al
31.08.2007; dal 01.09.2007 al 31.08.2008; dal 01.09.2008 al 27.03.2009; dal 28.03.2009 al 28.03.2009; dal
29.03.2009 al 30.06.2009; dal 12.09.2009 al 31.08.2010; dal 28.09.2010 al 01.12.2010; dal 02.12.2010 al
31.08.2011; dal 04.10.2011 al 30.06.2012.
Orbene, la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro Europeo sul contratto a tempo determinato, la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, chiarendo che:
- detta clausola esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha il carattere di norma self-executing, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal
2 singolo nei confronti dello Stato (v. sent. 13 settembre 2007, causa c-307/05, e sent. 8 Persona_1 settembre 2011, causa C-177/10 ; Persona_2
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, e quindi possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9 luglio
2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20 giugno 2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo cui «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale».
Dalla disamina dei certificati di servizio depositati dalla e della documentazione in atti emerge che Pt_1 le mansioni contrattualmente attribuitegli sono state uguali a quelle del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, e anche le modalità di selezione, in quanto basate su graduatorie, così come obblighi e responsabilità sono identici.
Pertanto, non sussiste alcuna “ragione oggettiva”, concretatasi in peculiari elementi, circostanze o modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dall'istante rispetto a quella svolta dai colleghi di ruolo (v. sul punto già sent. Corte di Giustizia sent. 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, ). Persona_3
Va, quindi, esclusa la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo” senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità (v. da ultimo in esatti termini Cass. n. 22558/2016; conf. da Cass. n. 20918/2019, n. 30573/2019).
In tal senso anche la Suprema Corte che, nella sentenza del 28/11/2019 n. 31149, ha statuito che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante
3 dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
“ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto
a tempo indeterminato”.
La ha, dunque, diritto al pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, come richiesto dalla Pt_1 ricorrente in ricorso, dell'anzianità maturata e quindi alla medesima progressione economica dei docenti di ruolo per i servizi svolti per i servizi superiori a 180 giorni l'anno svolti dagli A.S. dal 2001 al 2012 e ad essere collocata nella corretta posizione stipendiale.
Inoltre secondo la Cassazione “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, il c.c.n.l. 4 agosto 2011, art. 2, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass 8157 del 2021)
A tal uopo, il nominato CTU, con calcoli esenti da vizi logico-matematici e che, pertanto, meritano piena condivisione da questo decidente, ha quantificato in € 7.971,42 al lordo gli importi spettanti alla Piazza, considerando quindi gli scatti stipendiali nelle more maturati e non riconosciuti alla ricorrente.
Il resistente, pertanto, deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo CP_1 di € 7.971,42 oltre interessi legali.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i. come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia. Di esse va concessa la chiesta distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, si pongono a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità Parte_1 maturata per i periodi di servizio svolti, per oltre 180 giorni l'anno, dall'A.S. dal 2001 al 2012 e condanna il resistente a collocare la ricorrente nella corretta posizione stipendiale;
CP_1
- condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente le differenze tra il trattamento CP_1 stipendiale effettivamente percepito e quello dovuto in base al sistema delle fasce di anzianità previsto
4 dai contratti collettivi succedutisi nel tempo per il suddetto periodo, che quantifica in € 7.971,42 lordi oltre interessi legali;
- condanna altresì il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in € 5.388,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore degli avv.ti AN RD, SE MI, ER MI e FA
NC;
- pone a carico del convenuto le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 14 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 13.10.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1087/2018 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AN RD, SE MI, ER MI e FA NC;
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace.
[...]
Oggetto: anzianità di servizio
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23 febbraio 2018 esponeva di lavorare alle dipendenze Parte_1 del e, segnatamente: di aver prestato servizio in Controparte_2 virtù di plurimi contratti a tempo determinato sin dall'A.S. 1975/76; di essere assunta con contratto a tempo indeterminato il 01.09.2012; di prestare attualmente servizio presso l'I.C. “Paino-Gravitelli” di
Messina.
Lamentava che controparte avesse applicato l'art. 485 del T.U. n. 297/1994, da ritenersi illegittimo e discriminatorio, così ritenendo nulla lei dovuto “a titolo di scatti di anzianità maturati durante il periodo di precariato”; ancora, denunziava di essersi vista applicare il CCNL del 19 luglio 2011, che aveva soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8 (accorpando la prima fascia, 0-2, e la seconda, 3-8), lamentando la conseguente mancata applicazione, in proprio favore, della clausola di salvaguardia dei diritti quesiti prevista dallo stesso Accordo esclusivamente in favore dei docenti assunti con contratto a t.i..
Rilevava, inoltre, la violazione e falsa applicazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE in quanto la richiamata normativa nazionale determinava una disparità in sfavore dei lavoratori a tempo determinato.
1 Evidenziava come il legislatore avesse delineato in materia, all'art. 6 del D.Lgs. 368/2001, il “principio di non discriminazione”, rilevando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive tali da giustificare la dedotta disparità di trattamento.
Concludeva perché il Tribunale, previa disapplicazione del D.Lgs. 297/1994, del CCNL, dei contratti individuali di lavoro di essa ricorrente e del decreto di ricostruzione di carriera n. 6910 del 08.11.2016, volesse: dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
conseguentemente, condannare il resistente a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero CP_1 servizio svolto, corrispondendole le differenze retributive e gli scatti di anzianità; ancora, condannare la
P.A. resistente ad applicare la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011 in favore dei docenti assunti a t.i. in servizio al 01.09.2010, il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Veniva disposta ed espletata ctu contabile.
3. L'udienza del 13.10.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamandosi, ex art. 118 disp. att. c.p.c., a precedente di questo Tribunale che si intende condividere (sentenza 1532/2020 resa nel procedimento 4225/2017 RG).
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto che sebbene regolarmente citato CP_1 non si è costituito in giudizio.
5. Occorre premettere in fatto che dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente ha prestato servizio a tempo determinato o per almeno 180 giorni negli A.S. dal 2001 al 2012 e segnatamente: dal
18.09.2001 al 31.08.2002; dal 01.09.2002 al 07.04.2003; dal 08.04.2003 al 31.08.2003; dal 01.09.2003 al
15.03.2004; dal 16.03.2004 al 31.08.2004; dal 23.09.2004 al 24.09.2004; dal 25.09.2004 al 31.12.2004; dal
01.01.2005 al 31.05.2005; dal 01.06.2005 al 31.08.2005; dal 01.09.2005 al 31.08.2006; dal 01.09.2006 al
31.08.2007; dal 01.09.2007 al 31.08.2008; dal 01.09.2008 al 27.03.2009; dal 28.03.2009 al 28.03.2009; dal
29.03.2009 al 30.06.2009; dal 12.09.2009 al 31.08.2010; dal 28.09.2010 al 01.12.2010; dal 02.12.2010 al
31.08.2011; dal 04.10.2011 al 30.06.2012.
Orbene, la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro Europeo sul contratto a tempo determinato, la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a tempo indeterminato “comparabile”, chiarendo che:
- detta clausola esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha il carattere di norma self-executing, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal
2 singolo nei confronti dello Stato (v. sent. 13 settembre 2007, causa c-307/05, e sent. 8 Persona_1 settembre 2011, causa C-177/10 ; Persona_2
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, e quindi possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9 luglio
2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20 giugno 2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo cui «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale».
Dalla disamina dei certificati di servizio depositati dalla e della documentazione in atti emerge che Pt_1 le mansioni contrattualmente attribuitegli sono state uguali a quelle del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, e anche le modalità di selezione, in quanto basate su graduatorie, così come obblighi e responsabilità sono identici.
Pertanto, non sussiste alcuna “ragione oggettiva”, concretatasi in peculiari elementi, circostanze o modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dall'istante rispetto a quella svolta dai colleghi di ruolo (v. sul punto già sent. Corte di Giustizia sent. 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, ). Persona_3
Va, quindi, esclusa la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo” senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità (v. da ultimo in esatti termini Cass. n. 22558/2016; conf. da Cass. n. 20918/2019, n. 30573/2019).
In tal senso anche la Suprema Corte che, nella sentenza del 28/11/2019 n. 31149, ha statuito che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante
3 dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
“ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto
a tempo indeterminato”.
La ha, dunque, diritto al pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, come richiesto dalla Pt_1 ricorrente in ricorso, dell'anzianità maturata e quindi alla medesima progressione economica dei docenti di ruolo per i servizi svolti per i servizi superiori a 180 giorni l'anno svolti dagli A.S. dal 2001 al 2012 e ad essere collocata nella corretta posizione stipendiale.
Inoltre secondo la Cassazione “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, il c.c.n.l. 4 agosto 2011, art. 2, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass 8157 del 2021)
A tal uopo, il nominato CTU, con calcoli esenti da vizi logico-matematici e che, pertanto, meritano piena condivisione da questo decidente, ha quantificato in € 7.971,42 al lordo gli importi spettanti alla Piazza, considerando quindi gli scatti stipendiali nelle more maturati e non riconosciuti alla ricorrente.
Il resistente, pertanto, deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo CP_1 di € 7.971,42 oltre interessi legali.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i. come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia. Di esse va concessa la chiesta distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, si pongono a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità Parte_1 maturata per i periodi di servizio svolti, per oltre 180 giorni l'anno, dall'A.S. dal 2001 al 2012 e condanna il resistente a collocare la ricorrente nella corretta posizione stipendiale;
CP_1
- condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente le differenze tra il trattamento CP_1 stipendiale effettivamente percepito e quello dovuto in base al sistema delle fasce di anzianità previsto
4 dai contratti collettivi succedutisi nel tempo per il suddetto periodo, che quantifica in € 7.971,42 lordi oltre interessi legali;
- condanna altresì il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in € 5.388,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore degli avv.ti AN RD, SE MI, ER MI e FA
NC;
- pone a carico del convenuto le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 14 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5