Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati: dott. Beatrice Catarsini Presidente
dott. Concetta Zappalà Consigliere
dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Decidendo all'indomani della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. dell' undici marzo
2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 573\2023 r.g. promossa da:
PROVINCIA SICULA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI
DEGLI INFERMI -in sigla con sede legale in Casoria Parte_1
(NA), via S. Rocco n. 9, in persona del procuratore speciale Parte_2 elettivamente domiciliata in Napoli, via Nazionale n. 107, presso l'Avv. Luca Citarella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Messina via La Farina n.
183,presso lo studio dell'Avv. Annamaria Siracusano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
appellato
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
contumace
Controparte_3
, con sede in Roma, Viale Europa n. 55, , in persona del suo Presidente e legale
[...] rappresentante p.t. rappresentato e difeso per procura allegata al presente atto dall'Avv.
Francesco La Valle
OGGETTO: accertamento rapporto lavoro subordinato
Con sentenza n. 1213/23 del 14 giugno 2023 il tribunale di Messina pronunciando sulle domande proposte da , medico oculista dipendente della Controparte_1 [...]
giusto contratto stipulato in data 8.9.2199, con funzioni di Parte_3 responsabile dell'unità di oculistica presso la sede di Messina all'interno della Casa di cura di San Camillo, condannava l'ente datoriale a corrispondere al ricorrente la somma di euro
62.165,79 a titolo di indennità di pronta reperibilità ed al conseguenziale versamento in
CP_ favore dell' dei contributi dovuti dal 13.6.2007 nonche al versamento in favore del dei contributi e delle quote di t.f.r. maturate a seguito del Controparte_3 riconoscimento delle superiori somme, rigettando le restanti domande e compensando tra le parti le spese di lite in ragione della metà, ponendo a carico della Parte_3 la restante quota.
[...]
Il decidente, dichiarata preliminarmente la contumacia della CC.RR. Parte_1
Ministri degli Infermi, osservava, per quanto qui ancora d'interesse, che il contratto d'assunzione versato in atti riconosceva l'obbligo di garantire il servizio di pronta disponibilità e che la teste aveva così dichiarato : “Confermo la circostanza Testimone_1 di cui alla lettera e); ne sono a conoscenza per averne parlato più volte con il ricorrente ed
inoltre, il nostro contratto di lavoro, anzi, preciso il nostro codice deontologico ci obbliga a
garantire l'assistenza al paziente nelle 48 ore successive all'intervento. Non so se il
dipendente avesse tale obbligo anche per disposizione del suo contratto di lavoro. Ricordo che il ricorrente era l'unico medico oculista strutturato presso la clinica, poiché gli altri oculisti si appoggiavano alla clinica solo per accompagnare il paziente. Preciso che mentre per altri tipi di intervento l'equipe era formata da tre medici (chirurghi) più l'anestesista che potevano alternarsi nella reperibilità, il ricorrente era l'unico a rispondere degli interventi da lui effettuati, per tale motivo il suo impegno era continuo.”
Alla luce delle superiori considerazioni riconosceva, pertanto, al ricorrente per il servizio di pronta disponibilità la somma pari ad euro € 62.165,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, così come calcolata dal ctu sulla base di calcoli ritenuti privi di vizi logici e pienamente condivisi.
Avverso detta pronunzia, con atto del 31 luglio 2023, proponeva appello la
[...]
cui si opponeva il eccependo preliminarmente la Parte_3 CP_1
genericità del gravame. Si costituiva anche il insistendo nel Controparte_3
Pag. 2 di 7 versamento dei contributi e dei ratei di t.f.r. che fossero risultati dovuti a seguito dell ricostruzione di una storia lavorativa diversa da quella portata a conoscenza del CP_3
CP_ L' invece, benché regolarmente citato restava contumace.
Disposta la trattazione scritta, in esito al deposito di note nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo 2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in limine litis disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da parte appellata per difetto dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c. e 342 c.p.c. in quanto il ricorrente in appello ha individuato il “quantum appellatum”, riferendosi ai passaggi argomentativi che sorreggono la sentenza e, conseguentemente, formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche delle decisioni censurate.
Né occorre, come ribadito da ultimo dal giudice di legittimità, “l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass S.U. n. 27199/2017).
Può dunque procedersi all'esame delle doglianze avanzate.
Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della notifica del ricorso introduttivo e conseguentemente della sentenza emessa poiché dalla cartolina versata in atti si evincerebbe solo che in data 13.6.2021 il piego sarebbe stato consegnato dall'agente postale nelle mani di un tale “ ” o “ ” senza specificazione della qualità rivestita dal Per_1 Per_2 consegnatario e tale omissione avrebbe impedito il sorgere di alcuna presunzione di conoscenza o conoscibilità dell'atto.
Eccepisce altresì che le riproduzioni (scansioni per immagini) contenute nel file pdf denominato “All.
1. Ricorso notif. 13.6.2021” depositato nel fascicolo telematico dell'originario ricorrente, odierno appellato non sarebbero idonee ad integrare la prova della presunta regolarità della notificazione del ricorso stesso poiché prive dell'attestazione di conformità agli originali analogici.
Entrambi i rilievi sono destituiti di fondamento.
Pag. 3 di 7 La Corte di legittimità ha più volte chiarito, , che "nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata L. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato, caricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso" ( Cass. sez. VI-II, 3.9.2019,
n. 22058).
Va, tra l'altro, rilevato che “Ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica, ex art. 145 c.p.c., qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all'interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove l'ente, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio” (Cass.
n.13954/2017).
Alla luce degli enunciati principi, nessuna rilevanza può assumere, al fine di escludere la ritualità della notifica in questione, che nel relativo avviso di ricevimento non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario.
L'acclarata coincidenza fisica tra la sede della già menzionata società ed il luogo in cui è
stata effettuata la notificazione, infatti, costituisce elemento di per sé sufficiente a fondare la presunzione che il consegnatario rinvenuto in tale luogo fosse addetto alla ricezione degli atti.
Quanto al difetto di attestazione di conformità di copia informatica del ricorso notificato scansionato dall'originale analogico (cartaceo) ex D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-decies va rilevato che il deposito di tale copia rappresenta un adempimento successivo al deposito in forma cartacea eseguito già alla prima udienza del 21.2.13 di cui viene dato contezza nel relativo verbale. Alla successiva udienza del 31.10.23, a riprova della regolarità delle
Pag. 4 di 7 operazioni effettuate, risulta altresì depositata copia della visura camerale storica attestante la sede legale della tant'è che il giudice, Controparte_4
rilevata, la regolarità della notifica, ha rinviato la causa per l'esame dei mezzi istruttori.
In ogni caso, la carenza di consimili asseverazioni è stata seriamente ridimensionata dalle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di improcedibilità ed inammissibilità
del ricorso (rispettivamente, da Cass S.U. n-2243/18 e n.8312/19) e rapportata in concreto alla lesione del diritto di difesa della controparte e ad una specifica doglianza di questa sulle conseguenze di quelle irritualità. Ne segue che, in forza di un generale principio di correttezza e leale collaborazione, se non di autoresponsabilità, tanto del notificante che del destinatario della notifica, l'idoneità suddetta non è elisa dalla carenza di quella asseverazione o attestazione, ove il destinatario della notificazione non deduca (e, se del caso, provi) se e quale specifico pregiudizio gli sia derivato dalla carenza e, in particolare,
se e quale difformità rispetto all'originale, idoneamente comunque identificato, siano state in concreto e specificamente dovute a quella carenza (Cass. n. 28818/2019).
Occorre comunque prendere atto che unitamente alle note difensive del 10 marzo 2025
l'appellato ha allegato l'asseverazione di conformità, della documentazione depositata telematicamente nel presente giudizio, a quella in originale ivi compreso della copia scansionata del ricorso notificato .
Con altro motivo l'appellante lamenta che il tribunale si sia pronunciato nel merito della domanda anziché rilevarne la nullità per violazione dell' art 414 c.p.c. stante l'incertezza della causa petendi nonché del petitum sotto il profilo sostanziale e processuale non avendo l'originario ricorrente allegato né le modalità di svolgimento dei turni di pronta disponibilità, in termini di frequenza è di durata, né le norme pattizie in forza delle quali sarebbe maturato il diritto al compenso .
Si duole in ogni caso che il primo giudice abbia ritenuto assolto l'onere probatorio a fronte di una prova orale articolata su una circostanza (“vero è che il dott. gestiva un CP_1
servizio di pronta disponibilità festivo e notturno costante ed illimitato durante tutta la settimana”) all'evidenza generica e peraltro dissonante con una domanda di pagamenti riferita non già a turni festivi e notturni bensì a turni resi .
Deduce in ultimo che il fatto che il contratto individuale stipulato i data 8.9.1993
prevedesse un obbligo del ricorrente di garantire il servizio di pronta disponibilità avrebbe
Pag. 5 di 7 potuto al più valere quale pista d'indagine dovendosi necessariamente ricercare la prova della sua concreta attuazione viceversa mancante.
Le doglianze sono meritevoli di accoglimento.
L'impianto assertivo e probatorio del ricorso risulta in effetti carente essendosi il CP_1 limitato a dedurre di essersi obbligato ad un servizio di pronta disponibilità continuo ed illimitato dalla data di assunzione fino al pensionamento e omettendo tuttavia di allegare i corrispondenti elementi fattuali e circostanziali atti a consentire il quomodo del servizio e la sua concreta articolazione nel tempo. Né a tale lacuna assertiva ha supplito l'attività
istruttoria poiché la teste si è limitata a confermare il capitolato di prova, peraltro Tes_1 dedotto in modo estremante generico, precisando di esserne al corrente non per conoscenza diretta ma per averne parlato con il ricorrente, dunque rendendo una dichiarazione de relato
actoris, come tale inutilizzabile ai fini probatori. Anche le ulteriori circostanze emerse dalla deposizione non offrono elementi utili alla formazione del convincimento giudiziale stante l'insussistenza di un nesso di conseguenzialità necessario tra lo svolgimento di un servizio di pronta disponibilità ed il fatto, riferito dalla teste, della previsione nel codice deontologico di un obbligo di assistenza del paziente nelle 48 ore successive all'intervento od ancora il fatto che .
Nemmeno la clausola contenuta nel contratto individuale di assunzione circa un del ricorrente di garantire il servizio di pronta disponibilità> vale ad integrare tout court la prova che il servizio sia stato effettivamente espletato, men che meno per tutti i successivi diciannove anni e per tutti i giorni della settimana, tenuto conto altresì che nel contratto è previsto che, per garantire il servizio di pronta disponibilità, il si sarebbe potuto CP_1 avvalere della sostituzione con utilizzo di medici oculisti esterni non in posizione di incompatibilità con SSN con diritto al rimborso delle spese sostenute fino ad una franchigia di lire 2.000.000 (euro 1033) ed in effetti risulta documentalmente che mensilmente il ha ricevuto detto rimborso. CP_1
Ne discende che, in assenza qualsivoglia riscontro circa il quantum della prestazione resa,
non possono condividersi le conclusioni della ctu poiché fondate su dati mermante ipotetici ed astratti. Il consulente, infatti, assolvendo ad un mandato avente finalità esplorative, dopo aver individuato le norme contrattuali ratione temporis applicabili per ricavare il valore dell'indennità da corrispondere per “pronta disponibilità”, ha proceduto ad individuare i turni che mediamente in ogni singolo mese potevano essere resi (10,83) elaborando così i
Pag. 6 di 7 conteggi sulla scorta di un termine di riferimento - numero dei turni matematicamente possibili nel corso di ogni mese - meramente teorico e non già frutto di una puntuale verifica istruttoria.
Per le considerazioni che precedono ed in riforma dell'impugnata sentenza, va, dunque, integralmente rigettato il ricorso originario proposto da con ricorso del Controparte_1
28 marzo 2012.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle spese di lite in favore CP_1
della che si liquidano, quanto al primo Parte_3
grado, in euro 6699 e, quanto al presente grado, in euro 7160 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali;
restano invece compensate tra da un lato ed e Controparte_1 CP_2
dall'altro in considerazione del fatto che la statuizione invocata nei Controparte_3 confronti di quest'ultimi enti ha ad oggetto effetti previdenziali conseguenziali rispetto a quelli attinenti al rapporto di lavoro.
Le spese di ctu di primo grado restano a carico dell'appellato soccombente.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta integralmente le domande proposte da con ricorso del 28 marzo 2012. Controparte_1
Pone a carico del le spese della ctu di primo grado e le spese di lite in favore CP_1 dell'ente appellante che liquida quanto al primo grado in euro 6699 e quanto al presente grado in euro 7160 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali. Dichiara interamente compensate le spese tra le restanti parti.
Messina 12.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Alessandra Santalucia dott. Beatrice Catarsini
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