Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott.ssa Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5163/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. DAVIDE SCALIA Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
Opponente contro
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO FRANCINI giusta procura in atti;
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
Motivi in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato il 15.05.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320249008482662000 (emessa dall' Controparte_2
e notificata dall' in data 20.03.2024) nella parte in cui faceva
[...] Controparte_3 riferimento alle cartelle nn. 29320170011979292000 e 29320170020460286000; proponeva altresì opposizione avverso le cartelle nn. 29320130046812724000, 29320110032783207000,
29320160063119512000, 29320150016360442000, con le quali gli veniva richiesto il pagamento in favore dell'Ente creditore della complessiva somma di € 15.805,41, per infrazioni Controparte_1 al Codice della Strada e diritti di notifica delle suddette cartelle.
L'odierno opponente eccepiva, anzitutto, la mancata notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alle cartelle nn. 29320170011979292000 e 29320170020460286000 (da cui era scaturita l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede); lamentava, poi, la mancata notifica delle cartelle nn.
29320130046812724000, 29320110032783207000, 29320160063119512000,
29320150016360442000, asserendo di esserne venuto conoscenza solo a seguito della consultazione dell'area riservata di Deduceva, infine, la decadenza dell'ente Controparte_2 impositore dal diritto a riscuotere le somme richieste per intervenuta prescrizione ex art. 28 L. 689/81.
Si costituiva in giudizio l' , domandando, in via pregiudiziale, di Controparte_2 dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'asserita omessa notifica da parte della delle contravvenzioni sottese alle cartelle contestate, nonché di dichiarare Controparte_1
pagina 1 di 4
29320150016360442000 e 29320160063119512000. Nel merito domandava, in via principale, di rigettare le domande avversarie per infondatezza e, in subordine, di dichiarare legittimo l'operato dell' . Controparte_4
La , sebbene ritualmente citata, non si costituiva e va dichiarata contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è infondata e va integralmente rigettata per i motivi di cui si dirà. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione avverso le cartelle nn.
29320130046812724000, 29320110032783207000, 29320160063119512000,
29320150016360442000, avendo dichiarato di aver preso contezza delle suddette Controparte_5 cartelle esattoriali solo a seguito della consultazione della propria posizione debitoria all'interno dell'area riservata di , equiparabile all'estratto di ruolo. Controparte_2
Difatti, richiamando il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del
Decreto Legge n. 146 del 2021, così come convertito dalla L. n. 215 del 2021), si evince che:
«L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La disposizione, introdotta al fine di contrastare la proliferazione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione degli estratti di ruolo, è immediatamente efficace anche sui processi in corso, così come affermato dalla Corte di Legittimità: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione» (cfr. Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, la Suprema Corte ha anche precisato che: «l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l' invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il pagina 2 di 4 tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell' inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio».
(cfr. Cass. SS. UU. n. 26283/2022; Cass., n. 23422/2024, Trib. Catania, V sez. civ., sent. n.
1056/2023).
Ancora, con altro precedente di analogo tenore, il Tribunale di Catania, ha così rilevato: «la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022 che ha messo un punto sulla questione relativa agli effetti nel tempo della disposizione di cui all'art.
3-bis del decreto legge 21 ottobre 2021
n.146. La norma ha precisato che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nella pronuncia in esame le
Sezioni Unite hanno dapprima precisato che il primo periodo della disposizione de qua è “ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo”. Successivamente, si sono soffermate sul secondo periodo che “nel regolare specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire”. È su questo punto che le Sezioni Unite hanno costruito il cuore della sentenza, con tre principali argomentazioni. In primo luogo, la condizione dell'azione – individuata nel pregiudizio che determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale – ha natura dinamica e fino alla pronuncia della decisione può assumere una diversa configurazione, come già chiarito da Cass., Sez. Un., ordinanza n. 619/2021. Pertanto, lo ius superveniens in esame si applica ai processi pendenti in quanto incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza ancora da compiere. La sussistenza dell'interesse all'azione, però, deve essere dimostrata e tale dimostrazione può essere data anche nei giudizi pendenti. Non si configura alcuna difficoltà nel caso in cui il pregiudizio è insorto dopo l'esercizio dell'azione giurisdizionale;
laddove, invece, il pregiudizio fosse già insorto al momento della presentazione del ricorso, ciò può avvenire attraverso la rimessione in termini, dal momento che “l'assolutezza dell'adempimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto”. Inoltre, con riferimento ai casi tassativi di impugnazione diretta previsti dalla disposizione, nella pronuncia si evidenzia che la “selezione di pregiudizi operata dal legislatore è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione, di modo che la ponderazione che ne risulta è espressione di attenzione rivolta anche ai risvolti applicativi e di un bilanciamento effettuato in concreto. Trattasi di ipotesi in cui il contribuente che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”» (cfr. Tribunale di Catania, V sez. civ., sent. n.
1220/2023).
Nel caso di specie, nulla ha precisato in merito allo specifico interesse Controparte_5 all'accertamento negativo del credito;
pertanto, va dichiarata inammissibilità dell'opposizione avverso le cartelle nn. 29320130046812724000, 29320110032783207000, 29320160063119512000,
29320150016360442000.
pagina 3 di 4 Va altresì rigettata l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249008482662000, nella parte in cui fa riferimento alle cartelle nn. 29320170011979292000 e 29320170020460286000.
Ed invero, sebbene l'opponente lamenti la mancata notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alle cartelle nn. 29320170011979292000 e 29320170020460286000, dalle risultanze documentali esse risultano regolarmente notificate in data 04.01.2023 ex art. 26 D.P.R. n. 602/73; le cartoline di entrambe sono state ricevute da qualificatasi “moglie” in data 4.1.2023 ( cfr documenti n. Persona_1
6 e 7 depositati da CP_6
Alla luce delle predette considerazioni, va rigettata per infondatezza l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249008482662000 – nella parte in cui fa riferimento alle cartelle nn. 29320170011979292000 e 29320170020460286000 –, nonché l'opposizione avverso le cartelle nn. 29320130046812724000, 29320110032783207000, 29320160063119512000,
29320150016360442000 per carenza di interesse ad agire.
Si dichiarano assorbiti i restanti motivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022; tenuto conto della mancata costituzione, le spese nei confronti di , vanno dichiarate Controparte_1 irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
• rigetta integralmente l'opposizione;
• condanna l'opponente al pagamento delle spese del procedimento nei Controparte_5 confronti dell' e della , liquidate in Controparte_2 Controparte_1 complessivi € 2540,00 per compensi oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge;
• dichiara irripetibili le spese del processo nei confronti di . Controparte_1
Così deciso in Catania, il 27.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Gaia Di Bella
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