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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 1017/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'Avv. RENATO GIANNELLI, come da C.F._2
mandato in atti appellanti
e in persona dell'Amministratore in carica pro tempore Controparte_1
assistito e difeso dall'Avv. MICHELE FERRARI, come da Controparte_2
mandato in atti
appellato
CONCLUSIONI: per parti appellanti E LO Parte_1 “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n.295/2023 resa dal Tribunale di Imperia dichiarare nulla ovvero annullare la delibera adottata dall'assemblea del in data 04.12.2020 nella Controparte_1
parte in cui l'assemblea stessa ha approvato a maggioranza le nuove tabelle millesimali del stesso. Vinte le spese ed i compensi di ambo i gradi del CP_1
giudizio, cpa ed iva incluse”.
per parte appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, dato atto che non si accetta il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove, previa eventuale ammissione dei mezzi di prova richiesti in comparsa di costituzione e risposta, respingere l'appello proposto dai Sigg.ri e poiché Parte_1 Parte_2
infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza ex adversis impugnata e reiezione di ogni domanda avversaria. Vinte le spese di giudizio, ivi compresi contributo forfetario ed accessori di legge”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/12/2020, , e Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio il per sentir dichiarare la Parte_2 Controparte_1
nullità o l'annullamento della delibera assembleare del 4/12/2020, nonché per sentir condannare il convenuto alla rifusione delle spese della procedura di mediazione obbligatoria secondo il principio di soccombenza virtuale.
I fatti si possono così riassumere sulla base della sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.12.2020 Parte_1
e – premesso di essere comproprietari di una Parte_3 Parte_2
unità immobiliare ubicata in un più ampio edificio condominiale (denominato
“ ) cui veniva assegnata in origine la caratura millesimale Controparte_1
pari a 39/1000 – ciò premesso, esponevano che in data 4.12.2020 l'assemblea dei condomini approvava, a maggioranza, la modifica dei valori millesimali precedentemente assegnati ancorché non ricorresse nessuno dei presupposti indicati dall'art. 69 disp. att. c.c. per procedere alla revisione tabellare;
che il valore proporzionale attribuito alla loro unità immobiliare, per effetto dell'approvazione delle nuove tabelle millesimali, era pari a 92,517/1000; che, inoltre, non erano state loro rimborsate le spese sostenute per una precedente “mediazione obbligatoria” conclusa, con esito negativo, il 25.11.2020 – tanto premesso, denunziata l'illegittimità della suddetta delibera assembleare (perché appunto, non ricorrevano le condizioni per la modifica e/o rettifica dei precedenti valori millesimali), convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, per ivi sentir dichiarare la nullità o per sentir pronunziare, in parte qua, l'annullamento della delibera assembleare del 4.12.2020; nonché per sentir condannare la medesima collettività condominiale alla rifusione delle spese della procedura di mediazione obbligatoria per il principio della soccombenza virtuale Si costituiva in giudizio il eccependo, in via Controparte_1
pregiudiziale, l'incompetenza (per valore) di questo Tribunale (essendo competente per valore il Giudice di Pace di Imperia) e, nel merito contestando la domanda attrice di cui chiedeva il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto In particolare, il convenuto ribadiva la legittimità della delibera assembleare impugnata in CP_1
quanto nelle precedenti tabelle millesimali il valore proporzionale attribuito all'unità immobiliare degli attori era errato (per difetto) non essendone stato correttamente apprezzato il coefficiente di destinazione All'udienza del 26.10.2021 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo per intervenuto decesso dell'attore
[...]
. Riassunto il giudizio da e e ricostituitosi Pt_3 Parte_1 Parte_2
il contradditorio, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 17.6.2024 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica”.
Con sentenza n. 513 del 15/07/2024 il Tribunale di Imperia decideva la vertenza e riteneva infondate le domande attoree. In particolare, rigettava l'eccezione di incompetenza per valore e aderiva al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è irrilevante il valore dichiarato dal difensore ai fini del pagamento del contributo unificato (nel caso di specie, pari ad euro
140,19), non potendo detta dichiarazione essere considerata per accertare la competenza per valore del giudice adito.
Rilevato che nel caso di specie gli attori impugnavano la delibera dell'assemblea del condominio per ottenere una sentenza di annullamento con efficacia nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa doveva essere determinato sulla base dell'atto impugnato.
Pertanto, il Tribunale affermava il valore indeterminabile della causa e dichiarava la propria competenza per valore ex art. 9 c.p.c.
Nel merito, gli attori censuravano la sussistenza dei presupposti necessari per la revisione delle tabelle millesimali, previsti dall'art. 69 disp att c.c., mentre il rilevava che la precedente tabella, risalente al 1973, era conseguenza di CP_1
un errore, non essendo stata valorizzata la destinazione economica dell'unità di proprietà dei IG . Il Condominio evidenziava la necessità di modificare le Pt_1
tabelle millesimali poiché, tenuto conto della conformazione strutturale dell'unità immobiliare, vi era divergenza tra il valore originariamente attribuito alla suddetta unità (39/1000) ed il valore reale.
Gli attori affermavano che l'intervenuto mutamento di destinazione d'uso dell'unità immobiliare, da autorimessa ad esercizio commerciale, non poteva giustificare la rettifica apportata alle tabelle millesimali.
Il primo giudice evidenziava che gli attori ponevano a fondamento della propria impugnativa non vizi della delibera di approvazione ma l'asserita violazione dei criteri di cui all'art. 69 disp. att. c.c.
Quindi gli attori avrebbero dovuto impugnare le nuove tabelle millesimali approvate ai sensi dell'art. 1136 co. 2 c.c., domandandone la revisione in sede giudiziale ex art. 69 disp. att. c.c., in luogo dell'impugnazione della delibera assembleare, non sussistendo nel caso di specie vizi formali dell'atto assembleare. Pertanto, il Tribunale rigettava l'impugnativa della delibera.
Rigettava anche la domanda di rifusione delle spese e dei compensi della procedura di mediazione obbligatoria n. 3/2020, affermando che il principio di soccombenza virtuale poteva essere giustificato dalla sopravvenienza di fatti in corso di causa volti ad eliminare le ragioni di contrasto tra le parti e, conseguentemente, l'interesse sotteso alla domanda di merito.
Nel caso di specie il procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo e la delibera dell'assemblea del del 10/12/2019 non veniva impugnata. CP_1
Avverso tale sentenza proponevano appello e chiedendone la Pt_1 Parte_2
riforma.
Con il primo motivo di appello, censuravano la sentenza nella parte in cui affermava che essi avrebbero dovuto impugnare le nuove tabelle millesimali in luogo della delibera condominiale.
Osservavano che il Tribunale ometteva di esaminare la doglianza relativa all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 69 disp. att. c.c., sebbene nel corso del giudizio essi avessero evidenziato che gli asseriti errori che avrebbero giustificato la revisione delle tabelle millesimali non emergevano né dalla convocazione dell'assemblea, né dal verbale, né infine dall'analisi delle precedenti tabelle da parte del geom. , incaricato di redigere le nuove tabelle. CP_3
Appariva evidente che la censura relativa alla mancanza delle condizioni per procedere alla revisione delle tabelle non potesse essere proposta impugnando le nuove tabelle, ma solo la delibera che, sulla scorta della presunta ricorrenza di tali condizioni, aveva approvato le nuove tabelle.
Inoltre, gli appellanti lamentavano che il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile non era idoneo a giustificare la revisione tabellare, diversamente da quanto affermato dal . CP_1
I IG lamentavano infine l'inversione dell'onere probatorio posto a loro Pt_1
carico relativamente all'errore che comportava la variazione delle tabelle. Con il secondo motivo, gli appellanti censuravano la decisione del primo giudice, che rigettava la domanda principale per mancata impugnazione delle tabelle.
Contestavano l'eccessivo formalismo dell'interpretazione della domanda azionata, sostenendo che l'impugnativa delle tabelle costituiva oggetto mediato della delibera impugnata.
Inoltre, era possibile impugnare la delibera assembleare con cui sono approvate le modificazioni alle tabelle millesimali poiché il criterio di individuazione delle quote di partecipazione al condominio sussiste anteriormente ed indipendentemente dalla formazione della tabella millesimale.
Quindi, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare invalida la delibera di approvazione perché in contrasto con i criteri di legge per determinare la caratura millesimale degli immobili.
Gli appellanti affermavano poi che nel caso concreto non vi era alcun errore tale da consentire di modificare le tabelle millesimali, non potendo la destinazione d'uso del locale incidere sui millesimi, poiché dipendente da valutazioni soggettive;
quindi, ritenevano sproporzionata la caratura millesimale pari a 95,517 attribuita solo per il sopravvenuto mutamento di destinazione d'uso, non avendo detta circostanza alcuna ripercussione nemmeno per ciò che concerne il maggiore o minore uso di beni condominiali.
Infine, ritenendo necessaria la revisione delle tabelle in caso di mutamento della destinazione d'uso, verrebbe rinnegato il principio secondo cui il rapporto tra il valore delle proprietà singola e quello dell'immobile è preesistente rispetto alla formazione delle tabelle, che hanno come unico scopo quello di semplificare la gestione del condominio nella ripartizione delle spese, nonché nell'individuazione dei quorum costitutivi e deliberativi.
Insistevano nella richiesta di declaratoria di nullità o annullabilità della delibera con cui venivano approvate le nuove tabelle millesimali.
Si costituiva in giudizio il opponendosi all'avversario appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto. L'appellato evidenziava la necessità di distinguere le due azioni, una relativa all'impugnazione della delibera, che dipendeva dalla contestazione dei vizi procedurali della delibera stessa, e l'altra relativa all'impugnazione delle tabelle, attraverso apposito giudizio di revisione ex art. art. 69 disp. att. c.c., che dipendeva dalla divergenza tra il valore effettivo dell'unità immobiliare e quello individuato nelle tabelle.
Nel caso specifico, gli appellanti impugnavano la delibera senza contestare alcun vizio formale, poiché censuravano esclusivamente i nuovi valori millesimali. Tale circostanza avrebbe dovuto costituire oggetto del giudizio di revisione delle tabelle previsto dall'art. 69 disp. att. c.c.
Inoltre, l'appellato riteneva non fondata la tesi degli appellanti riguardante la necessità di estendere l'impugnazione alle tabelle in quanto “oggetto mediato”, a causa della diversità tra petitum e causa petendi tra le due azioni.
L'appellato quindi ribadiva la necessità di esperire l'azione di revisione delle tabelle millesimali a norma dell'art. 69 disp. att. c.c., in caso di presunti errori nell'utilizzo dei criteri per modificare i millesimi, in luogo dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.
Osservava infine che dalla relazione del Geom. emergeva una discrepanza tra CP_3
il valore effettivo delle unità immobiliari ed il valore attribuito dalle tabelle millesimali, avendo il geometra ricompreso tra i coefficienti utili per il valore degli immobili anche la loro destinazione economica.
Osservava che la destinazione economica dell'immobile rientrava tra i criteri oggettivi idonei a giustificare la revisione della tabella millesimale, essendo tale elemento connesso alla conformazione strutturale del bene: la destinazione ad attività commerciale costituisce un criterio significativo, in grado di accrescere il valore proporzionale dell'immobile.
Quindi appariva corretto conferire un coefficiente maggiore all'unità immobiliare di proprietà degli appellanti, essendo l'immobile dotato di un valore aggiunto rispetto ad altri immobili. Infine, l'appellato reiterava la richiesta di licenziamento di CTU per verificare l'eventuale originaria divergenza contenuta nella tabella millesimale del 1973 tra il valore reale delle singole unità immobiliari e quello proporzionale attribuito dalle tabelle, nonché la presenza di errori in grado di giustificare una revisione delle tabelle stesse.
In data 24/02/2025, parte appellante depositava istanza di rimessione in termini ai fini del deposito della nota portante la precisazione delle conclusioni, poiché non riceveva comunicazione del provvedimento reso in data 12/02/2025, che disponeva il rinvio ex art. 352 c.p.c. al 25/03/2025.
Il presidente istruttore, vista la nota del 25/02/2025 della cancelleria, secondo cui la notifica del suddetto provvedimento aveva il seguente esito: “mancata consegna - della casella piena”, riservava di provvedere sull'istanza stessa in sede di decisione della causa.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 25/3/2025 veniva trattenuta in decisione.
Va detto preliminarmente che l'istanza di rimessione in termini formulata dagli appellanti può essere accolta, tenuto conto che del provvedimento reso in data 12 febbraio 2025 non hanno ricevuto comunicazione in quanto, come risulta dalla nota della Cancelleria in data 25/2/2025, “la notifica … dell'ordinanza 12/02/2025 che ha disposto il rinvio ex art. 352 cpc al 25/03/2025, ha avuto il seguente esito: “mancata consegna – casella piena” e che detta notifica non è stata inserita sul portale come previsto dagli artt. 136 e 149 bis cpc”.
Si rileva comunque che la nota di precisazione delle conclusioni depositata dagli appellanti in data 24/2/2025 non si discosta dalle conclusioni come già precisate in atto di appello.
Tanto premesso, i due motivi di appello sono tra loro connessi e si esaminano congiuntamente. e hanno impugnato la delibera assembleare del Parte_1 Parte_2
4.12.2020 “… nella parte in cui l'assemblea stessa ha approvato a maggioranza le nuove tabelle millesimali”.
Essi hanno lamentato che le tabelle millesimali precedentemente in vigore nel condominio fin dal 1973 non potessero essere modificate dalla maggioranza CP_1
dei condomini poiché non vi erano i presupposti stabiliti dall'art. 69 disp. att. c.c. per la revisione delle tabelle.
In base a tale norma è possibile, infatti, chiedere la revisione delle tabelle millesimali soltanto 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.
Il Condominio ha eccepito che le tabelle in vigore dal 1973 erano errate in quanto non consideravano che l'immobile di proprietà dei signori aveva mutato Pt_1
destinazione d'uso ed era diventato esercizio commerciale di bar, così trasformando l'iniziale destinazione ad autorimessa, mentre gli appellanti, come si è detto sopra, hanno contestato che tale mutamento possa dirsi rilevante ai fini dell'esistenza dell'errore rilevante ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.
Ora, e hanno impugnato la delibera dell'assemblea del Parte_1 Parte_2
condominio del 4/12/2020 che ha approvato la variazione tabellare: essi CP_1
avrebbero dovuto impugnare invece le tabelle millesimali come modificate, chiedendone la revisione.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto affermato: “Ma l'impugnazione della tabella è cosa diversa dalla impugnazione della delibera che modifica la tabella.
L'impugnazione della delibera, infatti, non trae fondamento dall'errore iniziale o dalla sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto, ma dai vizi concernenti l'atto e la sua formazione … la domanda giudiziale diretta ad impugnare la tabella millesimale configura una azione diversa rispetto alla domanda concernente l'impugnazione della delibera assembleare che modifica la tabella…” (Cass. n. 11757 del 2012). Ancora, si è detto che “E' peraltro decisivo evidenziare come il giudizio introdotto dal condomino consistesse nell'impugnazione della delibera dell'assemblea Parte_4
condominiale di approvazione delle nuove tabelle millesimali, da ritenere perciò fondata su vizi dell'atto assembleare, infatti proposta nei confronti dell'amministratore del condominio e non nei confronti dei singoli condòmini. Rimane estraneo al giudizio di impugnazione della deliberazione condominiale di approvazione delle tabelle millesimali ogni profilo non attinente alla validità dell'atto collegiale - per vizi relativi, ad esempio, alla regolare costituzione dell'assemblea, o al procedimento di convocazione o di informazione della stessa, o al rispetto dei quorum deliberativi -, quanto inerente agli errori o alle divergenze fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto, i quali sono piuttosto oggetto del giudizio di revisione o modifica delle tabelle millesimali approvate ai sensi dell'art. 69 disp. att.
c.c.” (Cass. n. 27159 del 2018).
La giurisprudenza ora richiamata evidenzia che l'impugnazione per nullità o annullabilità della delibera assembleare con cui il ha approvato le CP_1
modifiche alle tabelle millesimali (come predisposte nella relazione del tecnico incaricato) è cosa diversa dall'impugnazione delle tabelle stesse.
Ne discende che impugnare la delibera di approvazione delle nuove tabelle millesimali ai sensi dell'art. 1137 c.c. significa contestare la decisione sotto il punto di vista di vizi quali, ad esempio, la regolare costituzione dell'assemblea, il procedimento di convocazione o di informazione della stessa, il rispetto della maggioranza qualificata, ecc.
Mentre “tutto ciò che inerisce agli errori o alle mutate condizioni fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente assegnato, costituisce oggetto del diverso giudizio di revisione o modifica delle tabelle millesimali approvate, ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.”.
Nel caso di specie e , pur affermando di impugnare la Parte_1 Parte_2
delibera di approvazione delle nuove tabelle del 4/12/2020 (tanto hanno fatto anche nelle conclusioni dell'atto di appello) hanno tuttavia inteso far valere non già un vizio di validità dell'atto collegiale, bensì l'assenza dei presupposti di cui all'art. 69 disp. att.
c.c. per poter modificare le tabelle millesimali.
Gli appellanti rilevano peraltro di avere impugnato la delibera assembleare, ma al tempo stesso precisano di avere ben chiarito che i vizi erano quelli di cui all'art. 69 disp. att. c.c.
Osserva la Corte che nelle due distinte azioni il petitum e la causa petendi sono diversi: il giudizio introdotto dai signori consiste nell'impugnazione della delibera Pt_1
dell'assemblea condominiale di approvazione delle nuove tabelle millesimali ed i hanno chiesto l'annullamento della delibera assembleare impugnata, insistendo Pt_1
in tale domanda anche in atto di appello.
L'erroneità delle nuove tabelle avrebbe dovuto invece essere fatta valere attraverso l'introduzione di un giudizio di impugnazione delle tabelle medesime, con la conseguente richiesta di revisione: infatti, come si è visto, l'impugnazione della delibera di approvazione di nuove tabelle millesimali non trae fondamento dall'errore iniziale (art. 69, co. 2 n. 1 disp. att. c.c.) o dalla sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto (art. 69, co. 2 n. 2 disp. att. c.c.).
Non è possibile superare la diversità delle due domande perché altrimenti si perverrebbe ad una pronuncia di revisione delle nuove tabelle pur in presenza di una specifica domanda di annullamento della delibera assembleare di approvazione.
Per le ragioni che precedono l'appello deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore indeterminabile ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 28/3/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 1017/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'Avv. RENATO GIANNELLI, come da C.F._2
mandato in atti appellanti
e in persona dell'Amministratore in carica pro tempore Controparte_1
assistito e difeso dall'Avv. MICHELE FERRARI, come da Controparte_2
mandato in atti
appellato
CONCLUSIONI: per parti appellanti E LO Parte_1 “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n.295/2023 resa dal Tribunale di Imperia dichiarare nulla ovvero annullare la delibera adottata dall'assemblea del in data 04.12.2020 nella Controparte_1
parte in cui l'assemblea stessa ha approvato a maggioranza le nuove tabelle millesimali del stesso. Vinte le spese ed i compensi di ambo i gradi del CP_1
giudizio, cpa ed iva incluse”.
per parte appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, dato atto che non si accetta il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove, previa eventuale ammissione dei mezzi di prova richiesti in comparsa di costituzione e risposta, respingere l'appello proposto dai Sigg.ri e poiché Parte_1 Parte_2
infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza ex adversis impugnata e reiezione di ogni domanda avversaria. Vinte le spese di giudizio, ivi compresi contributo forfetario ed accessori di legge”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/12/2020, , e Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio il per sentir dichiarare la Parte_2 Controparte_1
nullità o l'annullamento della delibera assembleare del 4/12/2020, nonché per sentir condannare il convenuto alla rifusione delle spese della procedura di mediazione obbligatoria secondo il principio di soccombenza virtuale.
I fatti si possono così riassumere sulla base della sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.12.2020 Parte_1
e – premesso di essere comproprietari di una Parte_3 Parte_2
unità immobiliare ubicata in un più ampio edificio condominiale (denominato
“ ) cui veniva assegnata in origine la caratura millesimale Controparte_1
pari a 39/1000 – ciò premesso, esponevano che in data 4.12.2020 l'assemblea dei condomini approvava, a maggioranza, la modifica dei valori millesimali precedentemente assegnati ancorché non ricorresse nessuno dei presupposti indicati dall'art. 69 disp. att. c.c. per procedere alla revisione tabellare;
che il valore proporzionale attribuito alla loro unità immobiliare, per effetto dell'approvazione delle nuove tabelle millesimali, era pari a 92,517/1000; che, inoltre, non erano state loro rimborsate le spese sostenute per una precedente “mediazione obbligatoria” conclusa, con esito negativo, il 25.11.2020 – tanto premesso, denunziata l'illegittimità della suddetta delibera assembleare (perché appunto, non ricorrevano le condizioni per la modifica e/o rettifica dei precedenti valori millesimali), convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, per ivi sentir dichiarare la nullità o per sentir pronunziare, in parte qua, l'annullamento della delibera assembleare del 4.12.2020; nonché per sentir condannare la medesima collettività condominiale alla rifusione delle spese della procedura di mediazione obbligatoria per il principio della soccombenza virtuale Si costituiva in giudizio il eccependo, in via Controparte_1
pregiudiziale, l'incompetenza (per valore) di questo Tribunale (essendo competente per valore il Giudice di Pace di Imperia) e, nel merito contestando la domanda attrice di cui chiedeva il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto In particolare, il convenuto ribadiva la legittimità della delibera assembleare impugnata in CP_1
quanto nelle precedenti tabelle millesimali il valore proporzionale attribuito all'unità immobiliare degli attori era errato (per difetto) non essendone stato correttamente apprezzato il coefficiente di destinazione All'udienza del 26.10.2021 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo per intervenuto decesso dell'attore
[...]
. Riassunto il giudizio da e e ricostituitosi Pt_3 Parte_1 Parte_2
il contradditorio, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 17.6.2024 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica”.
Con sentenza n. 513 del 15/07/2024 il Tribunale di Imperia decideva la vertenza e riteneva infondate le domande attoree. In particolare, rigettava l'eccezione di incompetenza per valore e aderiva al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è irrilevante il valore dichiarato dal difensore ai fini del pagamento del contributo unificato (nel caso di specie, pari ad euro
140,19), non potendo detta dichiarazione essere considerata per accertare la competenza per valore del giudice adito.
Rilevato che nel caso di specie gli attori impugnavano la delibera dell'assemblea del condominio per ottenere una sentenza di annullamento con efficacia nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa doveva essere determinato sulla base dell'atto impugnato.
Pertanto, il Tribunale affermava il valore indeterminabile della causa e dichiarava la propria competenza per valore ex art. 9 c.p.c.
Nel merito, gli attori censuravano la sussistenza dei presupposti necessari per la revisione delle tabelle millesimali, previsti dall'art. 69 disp att c.c., mentre il rilevava che la precedente tabella, risalente al 1973, era conseguenza di CP_1
un errore, non essendo stata valorizzata la destinazione economica dell'unità di proprietà dei IG . Il Condominio evidenziava la necessità di modificare le Pt_1
tabelle millesimali poiché, tenuto conto della conformazione strutturale dell'unità immobiliare, vi era divergenza tra il valore originariamente attribuito alla suddetta unità (39/1000) ed il valore reale.
Gli attori affermavano che l'intervenuto mutamento di destinazione d'uso dell'unità immobiliare, da autorimessa ad esercizio commerciale, non poteva giustificare la rettifica apportata alle tabelle millesimali.
Il primo giudice evidenziava che gli attori ponevano a fondamento della propria impugnativa non vizi della delibera di approvazione ma l'asserita violazione dei criteri di cui all'art. 69 disp. att. c.c.
Quindi gli attori avrebbero dovuto impugnare le nuove tabelle millesimali approvate ai sensi dell'art. 1136 co. 2 c.c., domandandone la revisione in sede giudiziale ex art. 69 disp. att. c.c., in luogo dell'impugnazione della delibera assembleare, non sussistendo nel caso di specie vizi formali dell'atto assembleare. Pertanto, il Tribunale rigettava l'impugnativa della delibera.
Rigettava anche la domanda di rifusione delle spese e dei compensi della procedura di mediazione obbligatoria n. 3/2020, affermando che il principio di soccombenza virtuale poteva essere giustificato dalla sopravvenienza di fatti in corso di causa volti ad eliminare le ragioni di contrasto tra le parti e, conseguentemente, l'interesse sotteso alla domanda di merito.
Nel caso di specie il procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo e la delibera dell'assemblea del del 10/12/2019 non veniva impugnata. CP_1
Avverso tale sentenza proponevano appello e chiedendone la Pt_1 Parte_2
riforma.
Con il primo motivo di appello, censuravano la sentenza nella parte in cui affermava che essi avrebbero dovuto impugnare le nuove tabelle millesimali in luogo della delibera condominiale.
Osservavano che il Tribunale ometteva di esaminare la doglianza relativa all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 69 disp. att. c.c., sebbene nel corso del giudizio essi avessero evidenziato che gli asseriti errori che avrebbero giustificato la revisione delle tabelle millesimali non emergevano né dalla convocazione dell'assemblea, né dal verbale, né infine dall'analisi delle precedenti tabelle da parte del geom. , incaricato di redigere le nuove tabelle. CP_3
Appariva evidente che la censura relativa alla mancanza delle condizioni per procedere alla revisione delle tabelle non potesse essere proposta impugnando le nuove tabelle, ma solo la delibera che, sulla scorta della presunta ricorrenza di tali condizioni, aveva approvato le nuove tabelle.
Inoltre, gli appellanti lamentavano che il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile non era idoneo a giustificare la revisione tabellare, diversamente da quanto affermato dal . CP_1
I IG lamentavano infine l'inversione dell'onere probatorio posto a loro Pt_1
carico relativamente all'errore che comportava la variazione delle tabelle. Con il secondo motivo, gli appellanti censuravano la decisione del primo giudice, che rigettava la domanda principale per mancata impugnazione delle tabelle.
Contestavano l'eccessivo formalismo dell'interpretazione della domanda azionata, sostenendo che l'impugnativa delle tabelle costituiva oggetto mediato della delibera impugnata.
Inoltre, era possibile impugnare la delibera assembleare con cui sono approvate le modificazioni alle tabelle millesimali poiché il criterio di individuazione delle quote di partecipazione al condominio sussiste anteriormente ed indipendentemente dalla formazione della tabella millesimale.
Quindi, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare invalida la delibera di approvazione perché in contrasto con i criteri di legge per determinare la caratura millesimale degli immobili.
Gli appellanti affermavano poi che nel caso concreto non vi era alcun errore tale da consentire di modificare le tabelle millesimali, non potendo la destinazione d'uso del locale incidere sui millesimi, poiché dipendente da valutazioni soggettive;
quindi, ritenevano sproporzionata la caratura millesimale pari a 95,517 attribuita solo per il sopravvenuto mutamento di destinazione d'uso, non avendo detta circostanza alcuna ripercussione nemmeno per ciò che concerne il maggiore o minore uso di beni condominiali.
Infine, ritenendo necessaria la revisione delle tabelle in caso di mutamento della destinazione d'uso, verrebbe rinnegato il principio secondo cui il rapporto tra il valore delle proprietà singola e quello dell'immobile è preesistente rispetto alla formazione delle tabelle, che hanno come unico scopo quello di semplificare la gestione del condominio nella ripartizione delle spese, nonché nell'individuazione dei quorum costitutivi e deliberativi.
Insistevano nella richiesta di declaratoria di nullità o annullabilità della delibera con cui venivano approvate le nuove tabelle millesimali.
Si costituiva in giudizio il opponendosi all'avversario appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto. L'appellato evidenziava la necessità di distinguere le due azioni, una relativa all'impugnazione della delibera, che dipendeva dalla contestazione dei vizi procedurali della delibera stessa, e l'altra relativa all'impugnazione delle tabelle, attraverso apposito giudizio di revisione ex art. art. 69 disp. att. c.c., che dipendeva dalla divergenza tra il valore effettivo dell'unità immobiliare e quello individuato nelle tabelle.
Nel caso specifico, gli appellanti impugnavano la delibera senza contestare alcun vizio formale, poiché censuravano esclusivamente i nuovi valori millesimali. Tale circostanza avrebbe dovuto costituire oggetto del giudizio di revisione delle tabelle previsto dall'art. 69 disp. att. c.c.
Inoltre, l'appellato riteneva non fondata la tesi degli appellanti riguardante la necessità di estendere l'impugnazione alle tabelle in quanto “oggetto mediato”, a causa della diversità tra petitum e causa petendi tra le due azioni.
L'appellato quindi ribadiva la necessità di esperire l'azione di revisione delle tabelle millesimali a norma dell'art. 69 disp. att. c.c., in caso di presunti errori nell'utilizzo dei criteri per modificare i millesimi, in luogo dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.
Osservava infine che dalla relazione del Geom. emergeva una discrepanza tra CP_3
il valore effettivo delle unità immobiliari ed il valore attribuito dalle tabelle millesimali, avendo il geometra ricompreso tra i coefficienti utili per il valore degli immobili anche la loro destinazione economica.
Osservava che la destinazione economica dell'immobile rientrava tra i criteri oggettivi idonei a giustificare la revisione della tabella millesimale, essendo tale elemento connesso alla conformazione strutturale del bene: la destinazione ad attività commerciale costituisce un criterio significativo, in grado di accrescere il valore proporzionale dell'immobile.
Quindi appariva corretto conferire un coefficiente maggiore all'unità immobiliare di proprietà degli appellanti, essendo l'immobile dotato di un valore aggiunto rispetto ad altri immobili. Infine, l'appellato reiterava la richiesta di licenziamento di CTU per verificare l'eventuale originaria divergenza contenuta nella tabella millesimale del 1973 tra il valore reale delle singole unità immobiliari e quello proporzionale attribuito dalle tabelle, nonché la presenza di errori in grado di giustificare una revisione delle tabelle stesse.
In data 24/02/2025, parte appellante depositava istanza di rimessione in termini ai fini del deposito della nota portante la precisazione delle conclusioni, poiché non riceveva comunicazione del provvedimento reso in data 12/02/2025, che disponeva il rinvio ex art. 352 c.p.c. al 25/03/2025.
Il presidente istruttore, vista la nota del 25/02/2025 della cancelleria, secondo cui la notifica del suddetto provvedimento aveva il seguente esito: “mancata consegna - della casella piena”, riservava di provvedere sull'istanza stessa in sede di decisione della causa.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 25/3/2025 veniva trattenuta in decisione.
Va detto preliminarmente che l'istanza di rimessione in termini formulata dagli appellanti può essere accolta, tenuto conto che del provvedimento reso in data 12 febbraio 2025 non hanno ricevuto comunicazione in quanto, come risulta dalla nota della Cancelleria in data 25/2/2025, “la notifica … dell'ordinanza 12/02/2025 che ha disposto il rinvio ex art. 352 cpc al 25/03/2025, ha avuto il seguente esito: “mancata consegna – casella piena” e che detta notifica non è stata inserita sul portale come previsto dagli artt. 136 e 149 bis cpc”.
Si rileva comunque che la nota di precisazione delle conclusioni depositata dagli appellanti in data 24/2/2025 non si discosta dalle conclusioni come già precisate in atto di appello.
Tanto premesso, i due motivi di appello sono tra loro connessi e si esaminano congiuntamente. e hanno impugnato la delibera assembleare del Parte_1 Parte_2
4.12.2020 “… nella parte in cui l'assemblea stessa ha approvato a maggioranza le nuove tabelle millesimali”.
Essi hanno lamentato che le tabelle millesimali precedentemente in vigore nel condominio fin dal 1973 non potessero essere modificate dalla maggioranza CP_1
dei condomini poiché non vi erano i presupposti stabiliti dall'art. 69 disp. att. c.c. per la revisione delle tabelle.
In base a tale norma è possibile, infatti, chiedere la revisione delle tabelle millesimali soltanto 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.
Il Condominio ha eccepito che le tabelle in vigore dal 1973 erano errate in quanto non consideravano che l'immobile di proprietà dei signori aveva mutato Pt_1
destinazione d'uso ed era diventato esercizio commerciale di bar, così trasformando l'iniziale destinazione ad autorimessa, mentre gli appellanti, come si è detto sopra, hanno contestato che tale mutamento possa dirsi rilevante ai fini dell'esistenza dell'errore rilevante ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.
Ora, e hanno impugnato la delibera dell'assemblea del Parte_1 Parte_2
condominio del 4/12/2020 che ha approvato la variazione tabellare: essi CP_1
avrebbero dovuto impugnare invece le tabelle millesimali come modificate, chiedendone la revisione.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto affermato: “Ma l'impugnazione della tabella è cosa diversa dalla impugnazione della delibera che modifica la tabella.
L'impugnazione della delibera, infatti, non trae fondamento dall'errore iniziale o dalla sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto, ma dai vizi concernenti l'atto e la sua formazione … la domanda giudiziale diretta ad impugnare la tabella millesimale configura una azione diversa rispetto alla domanda concernente l'impugnazione della delibera assembleare che modifica la tabella…” (Cass. n. 11757 del 2012). Ancora, si è detto che “E' peraltro decisivo evidenziare come il giudizio introdotto dal condomino consistesse nell'impugnazione della delibera dell'assemblea Parte_4
condominiale di approvazione delle nuove tabelle millesimali, da ritenere perciò fondata su vizi dell'atto assembleare, infatti proposta nei confronti dell'amministratore del condominio e non nei confronti dei singoli condòmini. Rimane estraneo al giudizio di impugnazione della deliberazione condominiale di approvazione delle tabelle millesimali ogni profilo non attinente alla validità dell'atto collegiale - per vizi relativi, ad esempio, alla regolare costituzione dell'assemblea, o al procedimento di convocazione o di informazione della stessa, o al rispetto dei quorum deliberativi -, quanto inerente agli errori o alle divergenze fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto, i quali sono piuttosto oggetto del giudizio di revisione o modifica delle tabelle millesimali approvate ai sensi dell'art. 69 disp. att.
c.c.” (Cass. n. 27159 del 2018).
La giurisprudenza ora richiamata evidenzia che l'impugnazione per nullità o annullabilità della delibera assembleare con cui il ha approvato le CP_1
modifiche alle tabelle millesimali (come predisposte nella relazione del tecnico incaricato) è cosa diversa dall'impugnazione delle tabelle stesse.
Ne discende che impugnare la delibera di approvazione delle nuove tabelle millesimali ai sensi dell'art. 1137 c.c. significa contestare la decisione sotto il punto di vista di vizi quali, ad esempio, la regolare costituzione dell'assemblea, il procedimento di convocazione o di informazione della stessa, il rispetto della maggioranza qualificata, ecc.
Mentre “tutto ciò che inerisce agli errori o alle mutate condizioni fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente assegnato, costituisce oggetto del diverso giudizio di revisione o modifica delle tabelle millesimali approvate, ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.”.
Nel caso di specie e , pur affermando di impugnare la Parte_1 Parte_2
delibera di approvazione delle nuove tabelle del 4/12/2020 (tanto hanno fatto anche nelle conclusioni dell'atto di appello) hanno tuttavia inteso far valere non già un vizio di validità dell'atto collegiale, bensì l'assenza dei presupposti di cui all'art. 69 disp. att.
c.c. per poter modificare le tabelle millesimali.
Gli appellanti rilevano peraltro di avere impugnato la delibera assembleare, ma al tempo stesso precisano di avere ben chiarito che i vizi erano quelli di cui all'art. 69 disp. att. c.c.
Osserva la Corte che nelle due distinte azioni il petitum e la causa petendi sono diversi: il giudizio introdotto dai signori consiste nell'impugnazione della delibera Pt_1
dell'assemblea condominiale di approvazione delle nuove tabelle millesimali ed i hanno chiesto l'annullamento della delibera assembleare impugnata, insistendo Pt_1
in tale domanda anche in atto di appello.
L'erroneità delle nuove tabelle avrebbe dovuto invece essere fatta valere attraverso l'introduzione di un giudizio di impugnazione delle tabelle medesime, con la conseguente richiesta di revisione: infatti, come si è visto, l'impugnazione della delibera di approvazione di nuove tabelle millesimali non trae fondamento dall'errore iniziale (art. 69, co. 2 n. 1 disp. att. c.c.) o dalla sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto (art. 69, co. 2 n. 2 disp. att. c.c.).
Non è possibile superare la diversità delle due domande perché altrimenti si perverrebbe ad una pronuncia di revisione delle nuove tabelle pur in presenza di una specifica domanda di annullamento della delibera assembleare di approvazione.
Per le ragioni che precedono l'appello deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore indeterminabile ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 28/3/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno