Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5795/2023 R.G. a cui è riunita quella n. 2825/2021
TRA
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
elettivamente domiciliati in Sant'Antimo, alla via Verde n. 23, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Migliaccio e Domenico Mirra, da cui sono rappresentati e difesi
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12/05/2023 il sig. ha esposto di aver presentato Persona_1 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di non aver ottenuto il riconoscimento della prestazione;
di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata;
di aver quindi riassunto il giudizio e di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le
1
amministrativa.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetto.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha eccepito CP_2
l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott.ssa , la causa è stata rinviata per Persona_3
la discussione.
A seguito del decesso dell'originario ricorrente, se ne sono costituiti gli eredi e la consulenza è stata svolta sugli atti del giudizio.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento di una della prestazione richiesta: indennità di accompagnamento. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del CTU.
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente, e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice ha concluso affermando che “Il Sig. di 74 anni Persona_1 all'epoca del decesso, era affetto da: Cardiopatia ischemica cronica;
Insufficienza renale cronica in trattamento dialitico;
Diabete mellito di tipo 2 in soggetto con amputazione metatarsale a destra;
Deficit visivo con OD 1/30 e OS spento;
Ematoma subdurale cronico;
Incontinenza urinaria. Per la presenza di tali minorazioni, il ricorrente presentava i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. La decorrenza di tale condizione si identifica con il mese di Novembre 2023”.
2 L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente, e dalle considerazioni medico-legali svolte da cui è emerso che: ”Il Sig. Persona_1 di 74 anni all'epoca del decesso (è nato il [...] e deceduto il 01/05/2024), ha presentato la domanda di invalidità civile alla commissione competente il 04/05/20, quando aveva 70 anni, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sottoposto a visita medica dalla commissione competente in data 29/09/20, fu riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100% fin dalla data della domanda in via amministrativa. Veniva così disposta consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dott. il 16-2-22, che non riconosceva il beneficio richiesto, avverso tale Per_2
valutazione veniva depositata dichiarazione di dissenso. Nelle more del giudizio e precisamente l'01/05/2024 il ricorrente decedeva pertanto la causa veniva proseguita dagli eredi. Nei soggetti ultrasessantacinquenni la predetta indennità spetta a coloro che presentano difficoltà persistenti di grado grave a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, in modo da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare o l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. La Circolare del Ministero della Sanità del 23-7-1999, riferendosi all'art. 5, comma 7, del D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, afferma che: “Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si ritiene, pertanto, che i diversi livelli e gradi di difficoltà riscontrabili possano essere ricondotti a tre classi: 1) difficoltà lievi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 33,3% e il 66,6% (da 1/3 a 2/3), ai fini della fruizione dell'assistenza protesica;
2) difficoltà medio - gravi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 66,6% ed il 99%, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;
3) difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione del pagamento della quota fissa sulla ricetta”. Quanto alla cardiopatia ischemica cronica questa nel febbraio 2024 presentava una grave disfunzione ventricolare sinistra tanto da venir rilevata una frazione d'eiezione del 35%. Si rileva che nell'aprile 2024 in seguito al riscontro di insufficienza renale acuta su cronica veniva avviato al trattamento emodialitico previo posizionamento di cvc, presentando altresì come complicanza anemia secondaria. Risulta affetta da lungo tempo da diabete mellito di tipo 2 con serie complicanze, difatti già ricoverato nel settembre e poi nell'ottobre 2019 per ulcera al piede, veniva infine operato a novembre di amputazione trans metatarsale. Mentre nell'ottobre 2021 veniva riscontrato un deficit visivo con visus all'occhio destra di 1/20 e all'occhio sinistro di 1/60, tale da ritenerlo già all'epoca ventesimista, in seguito ad una visita del febbraio 2024 veniva rilevato un deficit visivo con OD 1/30 e OS spento, tale progressivo peggioramento è da ritenersi imputabile alla retinopatia diabetica proliferante di cui
3 era affetto il ricorrente. In seguito al ricovero per polmonite bilaterale nel gennaio del 2024, veniva altresì risocntrato un ematoma subdurale cronico che risultava stabile ai controlli TAC, per cui non si procedeva ad alcun intervento neurochirurgico. Dalla lettura della documentazione agli atti risulta affetto da incontinenza urinaria sin dal marzo 2020. Risulta infine nel 2018 l'asportazione di un polipo intestinale diagnosticato come adenoma tubulare con displasia a basso grado. Nel caso di specie, sono già state riconosciute in sede amministrativa le difficoltà persistenti di grado grave. In merito all'indennità di accompagnamento, come detto, la normativa in materia prevede che, l'indennità di accompagnamento venga riconosciuta quando l'inabile si trova nella condizione di non deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Nel caso di specie, come si evince dalla sola lettura della documentazione medica agli atti, non essendo stato possibile sottoporre il ricorrente a visita essendo lo stesso deceduto, le sue condizioni cliniche si aggravavano rapidamente dal dicembre 2023 quando lo stesso si recava al pronto soccorso per una improvvisa difficoltà alla deambulazione autonoma, risultata poi successivamente all'esecuzione di un ecocolordoppler degli arti inferiori dovuta alla presenza di stenosi diffuse degli assi arteriosi femoro-poplitei tibiali. In conclusione, il complesso morboso presentato dal ricorrente era di entità tale da determinare i predetti requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, in quanto trattasi di soggetto che necessitava di assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita e non essendo in grado di deambulare in maniera autonoma. Per ciò che concerne la retrodatazione, si tratta di un compito niente affatto agevole, poiché trattasi di patologie croniche per le quali è altamente improbabile che si venga a determinare grave ripercussione sull'autonomia personale proprio in coincidenza con la visita del CTU. Pertanto, avuto riguardo per i tempi medi di evoluzione delle infermità croniche in diagnosi, e considerando che all'epoca della visita da parte della commissione medico legale il 29/09/20 le condizioni cliniche non dovettero appare cosi scadute, così come all'epoca della visita del precedente CTU nel Febbraio
2022, in considerazione di tutto quanto detto precedentemente ritengo che si possa retrodatare l'epoca in cui il complesso menomativo determinava i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento al mese di Novembre 2023”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
4 Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzato da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che, l'opposizione deve essere accolta, e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18 aprile 2018, con revisione ad aprile 2026.
A fronte della reciproca soccombenza, derivante dal riconoscimento della prestazione a partire da una data successiva rispetto alla presentazione della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 149 disp att. c.p.c., le spese di lite devono essere compensate.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta e per l'effetto dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore del sig. Persona_1
a decorrere dal novembre 2023 e fino al decesso avvenuto in data 01/05/2024;
- compensa le spese;
- liquida le spese della CTU con separati decreti.
5 Si comunichi.
Aversa, 19.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
6