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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/09/2024, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 556 / 2024 promossa tra le parti:
RICORRENTE
c.f. , con l'avv. LIGUORI LETIZIA, presso il Controparte_1 C.F._1 cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
, c.f. , con l'avv. MICHELAGNOLI Controparte_2 C.F._2
MARIACHIARA, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
assegnare la casa coniugale, posta in Prato, alla via Casale n. 89, alla IG.ra perché la stessa vi Controparte_2 risieda insieme al figlio stabilire che il ricorrente possa stare con il figlio: lunedì dalle ore Per_1
1 07,45 sino a quando non lo accompagni a scuola;
martedì dalle ore 07,45 sino a quando non lo accompagni a scuola;
mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì all'entrata della scuola o del campo estivo con pernotto del mercoledì presso la casa paterna;
giovedì dalle ore 07,45 sino a quando non lo accompagni a scuola;
venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 del sabato, con pernotto del venerdì presso la casa paterna;
a domeniche alternate con la IG.ra dalle ore P_
09,00 alle ore 21,00; stabilire che durante le vacanze natalizie, ovvero da 23.12. al 31.12, essendo il IG. libero dal lavoro ed in ferie e potendo dunque provvedere a stare con il figlio tutti i CP_1 giorni e comunque in tutti le fasce d'orario in cui la madre è impegnata a lavoro, autorizzare lo stesso a tenere con sé il figlio, oltre alle fasce orarie ed i giorni sopra indicati, ogni qual volta la IG.ra sia impegnata a lavoro;
P_ stabilire che trascorra la Vigilia di Natale con la famiglia materna ed il giorno di Natale Per_1
(dalle ore 10,00 alle ore 21,00) con quella paterna ad anni alterni;
stabilire che possa Per_1 trascorrere con il padre un periodo di frequentazione esclusiva dal 01 al 07 gennaio di ciascun anno, salvo diverso accordo fra le parti;
stabilire che possa trascorrere con il padre, ad anni alternati, la festività di Pasqua e la Per_1
Pasquetta così come, ad anni alternati, possa stare con l'uno o con l'altro genitore in occasione dei ponti del 25 aprile, del 1' maggio e del 2 giugno;
stabilire che, durante il periodo estivo trascorra con il padre la prima e l'ultima settimana di Per_1
Agosto, mentre trascorra con la madre il periodo dal 10 al 25 agosto, compatibilmente con il calendario ferie della IG.ra che dovrà quindi essere da quest'ultima comunicato al P_ entro il mese di aprile di ogni anno solare, salvo diverso accordo fra le parti;
stabilire CP_1
l'assegnazione della casa coniugale e di tutti i suoi arredi, alla IG. che ne sosterrà dunque P_ le spese ordinarie intestandosi le relative utenze entro e non oltre la data del 31.07.2024, ove la
[...] per qualsiasi motivo, non riuscisse a rispettare tale termine, rimborserà il costo delle utenze P_ al IG. precisando che la IG.ra rimborserà comunque al IG. le spese dei CP_1 P_ CP_1 consumi per le utenze di casa successivi alla data del 01.05.2024, e precisando che la IG.ra
[...] autorizza il IG. a ritirare dalla stessa casa coniugale i propri effetti personali, il P_ CP_1 mutuo verrà pagato al 50%; stabilire che in relazione al mantenimento del figlio stabilire che il IG. provveda a Per_1 CP_1 versare, entro il giorno 14 di ciascun mese con bonifico periodico ovvero rid bancario, alla IG.ra
[...] la somma mensile di euro 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice Istat ed oltre il P_
50% delle spese straordinarie necessarie alla crescita ed alla educazione del bambino che dovranno
2 essere a carico paritario tra i coniugi, secondo il protocollo recepito dal CNF in materia famiglia a condizione che le stesse siano preventivamente concordate e comunque che siano documentate nel loro ammontare e che sia data prova dell'esborso da parte del richiedente il rimborso;
stabilire che
l'assegno unico per i figli a carico, continui ad essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
Stabilire che in relazione al mantenimento del coniuge, nulla sia dovuto alla IG.ra poiché P_ questa ha una occupazione lavorativa che le permette di essere economicamente autosufficiente.
Le parti chiedono altresì che il Tribunale prenda atto: che la IG.ra rinuncia P_ espressamente alla domanda di addebito.
Che il IG. parteciperà alle spese ordinarie per la cura del cane ED, versando alla IG.ra CP_1 [...] la somma mensile di euro 50,00, oltre il 50% delle spese straordinarie veterinarie necessarie P_ alla cura dell'animale tra le quali sono comprese le spese dell'attuale terapia veterinaria, che dovranno essere a carico paritario tra i coniugi, a condizione che le stesse siano preventivamente concordate e comunque che siano documentate nel loro ammontare e che sia data prova dell'esborso da parte del richiedente il rimborso, secondo le indicazioni contenute nel protocollo recepito dal
CNF in materia famiglia;
che il IG. attenderà alla cura del cane ED: lunedì, martedì, giovedì, mattina alternandosi CP_1 in queste occasioni con la in base a chi dei due accompagna il figlio a scuola, il mercoledì P_ ed il venerdì mattina prima dell'orario di ingresso a lavoro, il venerdì pomeriggio, la domenica mattina, la domenica sera nei giorni in cui non avrà con sè che il IG. cercherà di Per_1 CP_1 fare il possibile, anche a mezzo dei propri genitori, per aiutare la IG.ra nella gestione di P_
il sabato e la domenica per l'uscita del cane all'ora di pranzo;
che nel mese di agosto, Pt_1 Pt_1 verrà accudito in maniera esclusiva da chi dei due coniugi non sia in vacanza con che i costi Per_1 di eventuali dog sitter verranno sostenuti da chi dei due coniugi ne avesse necessità per gestire i momenti di propria competenza nella cura dell'animale.
Che le spese legali per la procedura di mediazione OCF n. 13/24 e per la procedura RG 556/2024 Tr
Prato sono tra le parti compensate”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 17/09/2024”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 e ritualmente notificato, Controparte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale dalla coniuge
3 , sposata con rito civile in Carmignano (PO), in data 08/12/2018, atto Controparte_2
successivamente trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 2018, Parte II, Serie C, atto n. 119.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio è nato il figlio in data 29/11/2019, ancora minorenne;
(2) che i coniugi hanno stabilito la propria Per_1
residenza coniugale in Prato, via Casale n. 89, nell'immobile acquistato in comproprietà tra gli stessi al 50% ciascuno pro indiviso, previa accensione di mutuo ipotecario cointestato con la Banca Credem, con rata mensile di € 576,25 con scadenza al 19/12/2042; (3) che i coniugi hanno un cane di razza meticcia di nome;
(4) che la comunione spirituale e Pt_1
materiale tra le parti è venuta meno già da tempo e il ha lasciato la casa familiare CP_1
trasferendosi presso i propri genitori nell'abitazione sita in Prato, via San Piero n. 58; (5) che il svolge la propria attività lavorativa presso la società LASCOD S.p.a. di Sesto CP_1
Fiorentino (FI), con retribuzione mensile netta di € 1.800,00, mentre la è P_
dipendente presso l'attività commerciale “il Salone di bellezza Paolo Varchi” di Prato, con retribuzione mensile netta di € 1.000,00; (6) che, dal mese di Novembre 2022, il CP_1
provvede al pagamento di tutte le spese scolastiche per il figlio , nonché dell'intero Per_1 importo della rata di mutuo acceso sulla casa coniugale, oltre che delle relative utenze;
(7) che il minore risiede in via prevalente con la madre presso l'abitazione familiare e frequenta il padre secondo il calendario con la medesima pattuito;
(8) che il è CP_1 titolare del conto corrente acceso su Credem sul quale gli viene accreditato lo stipendio ed addebitato il pagamento dell'intera rata del mutuo per la casa familiare, mentre la
[...]
è titolare del conto corrente acceso su BNL banca;
(9) che il ha, altresì, P_ CP_1 acceso un finanziamento personale con Credem banca avente scadenza a marzo 2025, con rata mensile di € 92,00; (10) che il ricorrente è proprietario dell'autovettura Mazda targata
FX111VF, per la quale sostiene un bollo annuale di € 230,00 ed una rata annuale per RC auto di € 800,00 circa, mentre la moglie non è titolare di alcun bene mobile registrato.
Quali domande accessorie, il ricorrente ha demandato: (1) l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla Per_1
quale sarà assegnata la casa familiare sita in Prato, via Casale n. 89; (2) la determinazione del diritto di visita padre/figlio secondo le modalità indicate nel ricorso in maniera pressoché alternata e paritaria;
(3) la determinazione, a carico del medesimo ed in favore della convenuta, oltre al quotidiano mantenimento diretto del figlio, di un assegno di € 4 180,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento economico di quest'ultimo, oltre al
50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche che dovessero rendersi necessarie per queste ultime secondo il Protocollo recepito dal CNF in materia di famiglia a condizione che le stesse siano preventivamente concordate e documentate;
4) la restituzione di tutti i beni di esclusiva proprietà del ricorrente tuttora presenti nella casa familiare;
(5) la previsione che il ricorrente attenda alla cura del cane ED alternandosi con la IG.ra
[...]
ed una dog sitter nelle passeggiate quotidiane dell'animale secondo le modalità P_
indicate nel ricorso introduttivo.
si è costituita tempestivamente in giudizio, aderendo alla domanda Controparte_2
di separazione ex adverso avanzata, contestando, tuttavia, le domande di natura economica avanzate da controparte e chiedendo la pronuncia di addebito a carico del ricorrente.
Quali domande accessorie, la convenuta ha demandato: (1) l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , con collocamento prevalente presso la madre ed Per_1
assegnazione della casa familiare a quest'ultima con tutti i suoi arredi;
(2) il pagamento della quota parte del rateo del mutuo ipotecario acceso sulla casa coniugale da parte di ciascuno dei due coniugi;
(3) la determinazione del diritto di visita padre/figlio secondo le modalità espressamente indicate in comparsa di costituzione e risposta;
(4) la determinazione di un contributo al mantenimento economico del figlio, a carico del ricorrente ed in favore della convenuta, nella somma di € 250,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, secondo quanto individuato nel protocollo del CNF in uso;
(5) l'addebito della separazione a carico del ricorrente;
(6) la devoluzione integrale dell'assegno unico stabilito per il minore in favore della stessa;
(7) la determinazione, a carico del ricorrente ed in favore della convenuta, di un contributo mensile al mantenimento del cane ED pari ad € 80,00, oltre al rimborso delle spese veterinarie nella misura del 60%; (8) la previsione che il ricorrente attenda alla cura del cane ED alternandosi con la IG.ra ed una dog sitter nelle passeggiate P_
quotidiane dell'animale secondo le modalità indicate in comparsa di costituzione e risposta;
(9) la determinazione di un contributo al mantenimento economico della moglie,
a carico del ricorrente, nella misura di € 200,00 mensili.
Medio tempore, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nell'ambito del procedimento di mediazione familiare iscritto al n. 13/2024
5 dell'Organismo di Conciliazione Forense di Prato, chiedendo di essere autorizzate a precisare conclusioni congiunte.
Con decreto del 20/07/2024, il Giudice delegato, preso atto della volontà delle parti, ha anticipato l'udienza al 17/09/2024 per la precisazione delle conclusioni congiunte.
La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dall'inizio della presente procedura le parti hanno dimostrato di voler condurre una vita autonoma. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento del minore , diritto di visita del genitore non collocatario ed Per_1 assegnazione della casa coniugale – Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti circa le modalità di affidamento del minore sia condivisibile non soltanto perché costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole, ma anche perché, nel caso concreto, non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico di , con collocamento prevalente del medesimo presso Per_1 la madre, alla quale sarà assegnata la casa coniugale sita in Prato, via Casale n. 89 in qualità di genitore collocatario. Pertanto, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed Per_1
assegnazione della casa coniugale unitamente ai suoi arredi a quest'ultima, la quale ne sosterrà il costo delle relative utenze.
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità dei patti raggiunti in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figlio in modalità pressoché paritaria ed alternata, che ben risponde alla prioritaria eIGenza di assicurare il mantenimento di un 6 rapporto stabile e IGnificativo della prole anche con la figura genitoriale non collocataria
(cfr. Cass. n. 19323 del 17.09.2020).
Mantenimento del minore - Il Collegio ritiene che anche le modalità di Per_1 mantenimento del minore da parte del padre siano adeguate (complessivi € 350,00 Per_1
mensili), tenuto conto delle eIGenze legate alla tenera età del medesimo, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché ai redditi dichiarati dalle parti.
Questo Tribunale ritiene, infine, adeguata la ripartizione delle spese straordinarie per i figli concordata tra i due coniugi, egualmente suddivise tra i medesimi nella misura del
50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo attualmente in uso presso l'intestato
Tribunale.
Sull'assegno unico universale per il figlio – Questo Tribunale nulla obietta circa Per_1
l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla percezione egualitaria dell'assegno unico universale per Bruno nella misura del 50% ciascuno.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende, infine, atto di tutte le ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti – specificamente in ordine alla rinuncia alla domanda di addebito avanzata dalla IG.ra ed agli accordi raggiunti in ordine alla gestione del cane P_
ED – specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 P_
, sposati con rito civile in Carmignano (PO), in data 08/12/2018, atto
[...] successivamente trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 2018, Parte II, Serie C, atto n. 119;
- autorizza i coniugi a continuare a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- assegna la casa coniugale, posta in Prato, alla via Casale n. 89, alla IG.ra P_
perché la stessa vi risieda insieme al figlio;
[...] Per_1
- il padre potrà stare con il figlio: lunedì dalle ore 07,45 sino a quando non lo accompagni a scuola;
martedì dalle ore 07,45 sino a quando non lo accompagni a scuola;
mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì all'entrata della scuola o del campo estivo con pernotto del mercoledì presso la casa paterna;
giovedì dalle ore 7 07,45 sino a quando non lo accompagni a scuola;
venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 del sabato, con pernotto del venerdì presso la casa paterna;
a domeniche alternate con la IG.ra , dalle ore 09,00 alle ore 21,00; stabilire P_ che durante le vacanze natalizie, ovvero da 23.12. al 31.12, essendo il IG. CP_1
libero dal lavoro ed in ferie e potendo dunque provvedere a stare con il figlio tutti i giorni e comunque in tutti le fasce d'orario in cui la madre è impegnata a lavoro, autorizzare lo stesso a tenere con sé il figlio, oltre alle fasce orarie ed i giorni sopra indicati, ogni qual volta la IG.ra sia impegnata a lavoro;
P_
- stabilisce che trascorra la Vigilia di Natale con la famiglia materna ed il Per_1
giorno di Natale (dalle ore 10,00 alle ore 21,00) con quella paterna ad anni alterni;
stabilire che possa trascorrere con il padre un periodo di frequentazione Per_1 esclusiva dal 01 al 07 gennaio di ciascun anno, salvo diverso accordo fra le parti;
- stabilisce che possa trascorrere con il padre, ad anni alternati, la festività di Per_1
Pasqua e la Pasquetta così come, ad anni alternati, possa stare con l'uno o con l'altro genitore in occasione dei ponti del 25 aprile, del 1' maggio e del 2 giugno;
- stabilisce che, durante il periodo, estivo trascorra con il padre la prima e Per_1
l'ultima settimana di Agosto, mentre trascorra con la madre il periodo dal 10 al 25 agosto, compatibilmente con il calendario ferie della IG.ra , che dovrà P_
quindi essere da quest'ultima comunicato al entro il mese di aprile di ogni CP_1 anno solare, salvo diverso accordo fra le parti;
- il IG. dovrà provvedere a a versare, entro il giorno 14 di ciascun mese, con CP_1
bonifico periodico ovvero rid bancario, alla IG.ra la somma mensile di P_ euro 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie alla crescita ed alla educazione del bambino che dovranno essere a carico paritario tra i coniugi, secondo il protocollo recepito dal
CNF in materia famiglia a condizione che le stesse siano preventivamente concordate e comunque che siano documentate nel loro ammontare e che sia data prova dell'esborso da parte del richiedente il rimborso;
stabilire che l'assegno unico per i figli a carico, continui ad essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
Il Tribunale prende, altresì, atto delle seguenti circostanze:
8 - in relazione al mantenimento del coniuge nulla è dovuto alla IG.ra poiché P_
questa ha una occupazione lavorativa che le permette di essere economicamente autosufficiente;
- la IG.ra si impegna ad intestarsi le relative utenze entro e non oltre la data P_
del 31.07.2024, ove per qualsiasi motivo, non riuscisse a rispettare tale termine, rimborserà il costo delle utenze al IG. precisando che la IG.ra CP_1 P_
rimborserà comunque al IG. le spese dei consumi per le utenze di casa CP_1 successivi alla data del 01.05.2024, e precisando che la IG.ra autorizza il P_
IG. a ritirare dalla stessa casa coniugale i propri effetti personali, il mutuo CP_1
verrà pagato al 50%;
- la IG.ra rinuncia espressamente alla domanda di addebito. P_
- il IG. parteciperà alle spese ordinarie per la cura del cane ED, versando CP_1
alla IG.ra la somma mensile di euro 50,00, oltre il 50% delle spese P_ straordinarie veterinarie necessarie alla cura dell'animale tra le quali sono comprese le spese dell'attuale terapia veterinaria, che dovranno essere a carico paritario tra i coniugi, a condizione che le stesse siano preventivamente concordate e comunque che siano documentate nel loro ammontare e che sia data prova dell'esborso da parte del richiedente il rimborso, secondo le indicazioni contenute nel protocollo recepito dal CNF in materia famiglia;
- il IG. attenderà alla cura del cane ED: lunedì, martedì, giovedì, mattina CP_1
alternandosi in queste occasioni con la in base a chi dei due accompagna il P_ figlio a scuola, il mercoledì ed il venerdì mattina prima dell'orario di ingresso a lavoro, il venerdì pomeriggio, la domenica mattina, la domenica sera nei giorni in cui non avrà con sè ; che il IG. cercherà di fare il possibile, anche a Per_1 CP_1
mezzo dei propri genitori, per aiutare la IG.ra nella gestione di il P_ Pt_1
sabato e la domenica per l'uscita del cane all'ora di pranzo;
che nel mese di agosto,
verrà accudito in maniera esclusiva da chi dei due coniugi non sia in vacanza Pt_1
con ; che i costi di eventuali dog sitter verranno sostenuti da chi dei due Per_1
coniugi ne avesse necessità per gestire i momenti di propria competenza nella cura dell'animale.
9 Le spese legali per la procedura di mediazione OCF n. 13/24 e per la procedura RG
556/2024 Tr Prato sono tra le parti compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Carmignano (PO) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso nella camera di conIGlio del 25.9.2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. Dr.ssa Costanza Comunale
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