TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 5259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5259 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, in esito all'udienza del 27.6.2025 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, la seguente SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n° 3154/24 R.G. lavoro
TRA
( C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Filippo Auriemma e Marco Auriemma, presso il cui studio elett.te domicilia come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello D'Aponte e Giuseppe Maria Monda, presso il cui studio elett.te domicilia come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.02.2024, il ricorrente in epigrafe premetteva di essere stato assunto, in virtù di contratto a tempo determinato del 17.06.2021, con la qualifica di “addetto controllo qualità
– addetto alla supervisione del locale e all'affiancamento per la formazione di nuove risorse – livello Quadro B;
ovvero a mansioni riconducibili ad analogo livello e categoria legale di inquadramento del CCNL applicato” presso la con sede in Napoli via Riviera di Chiaia, impresa Controparte_1 esercente attività di ristorazione. Asseriva altresì, che l'orario settimanale di lavoro era stato contrattualmente previsto in 29 ore medie distribuite in sei giorni mentre il CCNL applicato era quello dei “pubblici esercizi ristorazione collettiva e commerciale stabilimenti balneari e alberghieri diurni e turismo”; che il rapporto tra le parti si era protratto anche oltre la concordata scadenza dell'indicato contratto (13.12.2021), fino al 17 gennaio 2023, data in cui la relazione lavorativa si era interrotta per dimissioni per giusta causa da lui rassegnate;
che la società resistente gli aveva imposto condizioni lavorative del tutto differenti da quelle contrattualmente previste quali: mansioni di cameriere, barman, chef, addetto alla cassa, gestione del magazzino, ivi compreso il carico e scarico merci, ricerche di mercato, versamento incasso al totem, contatto con i fornitori ai fini della elaborazione carte dei vini, servizio di catering, elaborazione e messa disposizione di materiale (sia analogico che digitale) per la formazione dei dipendenti, avvalendosi anche di “comportamenti intimidatori, vessatori e mobbizzanti tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto”, imponendogli orari lavorati ben oltre le 12 ore giornaliere;
che le prestazioni lavorative, contrattualmente previste e non, erano state svolte su espressa indicazione del datore di lavoro anche presso punti di ristorazione non appartenenti a Parte_2 CP_1
ma facenti capo ad “altra”società sempre dello , denominata FA srl e OK srl;
[...] Parte_2 che, contrariamente a quanto stabilito in contratto, egli aveva lavorato per sei giorni a settimana per circa 50 ore, con un solo giorno settimanale per il riposo, comunicato la sera prima per il giorno dopo o addirittura il giorno stesso e senza un orario fisso per l'inizio o la fine della giornata lavorativa che poteva protrarsi fino a notte inoltrata;
che era stato imposto anche di occuparsi della chiusura dei locali presso cui lavorava arrivando a concludere la propria giornata lavorativa anche alle 4:00 del mattino;
che aveva lavorato presso numerosi punti di ristorazione, in particolare: in Napoli centro, Casoria, Caserta, Avellino, Fisciano, Battipaglia, Torino e Acitrezza, senza mai percepire indennità di trasferta o altro. Aggiungeva che, nell'effettuare le anzidette trasferte ma anche per lo svolgimento del servizio di carico e scarico merci a cui era illegittimamente adibito, aveva utilizzato mezzi propri, ragione per la quale il datore di lavoro gli aveva riconosciuto un rimborso spese per la benzina fino al luglio 2022; che, in data 30.8.22 la società gli aveva inviato una lettera di contestazione ex art. 7 L. 300/1970 e art. 144 ss. del CCNL Turismo Confcommercio, in cui venivano rappresentate situazioni non veritiere o disancorate dalla realtà, giungendosi persino a contestargli le assenze dal lavoro per giustificato motivo di salute e il godimento delle ferie concordate. Evidenziava che aveva temuto di assentarsi dal lavoro in periodi di malattia medicalmente accertata o di godere delle ferie;
che a titolo di retribuzione mensile aveva ricevuto, mediamente, 1.770,00 euro, nonostante lo svolgimento anche di mansioni ulteriori rispetto a quelle previste e lo straordinario effettuato anche in orario notturno, e tranne quanto indicato, nulla gli era stato corrisposto per permessi e ROL, ferie, 13^ mensilità, lavoro straordinario, TFR e quant'altro di cui al CCNL di cui ai conteggi che allegava;
che in data 15.3.2023 la CP_1 gli aveva contestato la correttezza del suo operato lamentando l'inesistenza del giustificato motivo di dimissioni, rifiutandosi di corrispondere qualsiasi somma. Il ricorrente concludeva chiedendo che venisse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, dal 17.06.2021 al 17.01.2023, con regolare inquadramento solo in parte, nonché il demansionamento con il danno ad esso conseguente, da liquidarsi in via equitativa;
il mobbing subito con il danno ad esso conseguente da liquidarsi in via equitativa;
lo svolgimento di lavoro straordinario e del lavoro notturno;
la mancata corresponsione delle voci- paga di cui agli allegati conteggi e, per l'effetto, che venisse condannata parte resistente al pagamento della complessiva somma di
€.27.728,11. In via subordinata che venisse condannata la convenuta al pagamento di quella diversa somma che dovesse emergere in corso di giudizio, con rifusione di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva l'improcedibilità, inammissibilità e, comunque, la nullità del ricorso introduttivo per violazione del disposto di cui all'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda che impedivano un'adeguata difesa, avendo omesso di precisare ogni elemento utile a qualificare la domanda azionata in giudizio, limitandosi ad effettuare un generico richiamo al proprio presunto demansionamento, ovvero mobbing subito, in alcun modo specificato e/o sorretto da idonee deduzioni. Parimenti rilevava l'assenza degli indispensabili elementi richiesti dai nn. 3) e 4) dell'art. 414 c.p.c. affinché la domanda avanzata potesse essere presa in considerazione. Evidenziava, difatti, come parte ricorrente si fosse limitato a dedurre di avere subito “comportamenti intimidatori, vessatori e mobbizzanti tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto” senza indicare né allegare quali fossero stati i comportamenti intimidatori subiti con conseguente assenza di una concreta prospettazione idonea a sostenere e dimostrare la sussistenza del diritto a ottenere l'importo richiesto, rendendo indefinito sia il petitum che la causa petendi. Nel merito, eccepiva la totale infondatezza della domanda, avendo il ricorrente per tutta la durata del rapporto sempre ed esclusivamente disimpegnato mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento professionale nel pieno rispetto dell'orario contrattuale. Ancora, evidenziava l'inesistenza effettiva di un comportamento complessivamente vessatorio in danno del dipendente e
2 l'assenza di prova di nessuno degli elementi richiesti dalla giurisprudenza per ritenere integrato il mobbing. In via gradata contestava interamente la quantificazione della domanda per essere i conteggi prodotti del tutto incomprensibili, non intellegibili, e, pertanto, inidonei anche a una piena contestazione nel merito.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc, sulla base della documentazione in atti, la causa veniva decisa come da presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
In via preliminare deve essere rilevata la fondatezza quasi totale dell'eccezione di nullità del ricorso, che va dichiarata ai sensi dell' art. 414 c. 1 n. 4) c.p.c., per assoluta indeterminatezza della causa petendi in quanto mancante della esatta esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui la domanda si fonda. Infatti, dall'atto introduttivo in parola non è possibile individuare, in primo luogo, l'orario ordinario di lavoro svolto dal ricorrente, essendosi costui limitato a indicare di avere lavorato “ ben oltre le 12 ore giornaliere” ovvero “per sei giorni a settimana per circa 50 ore, con un solo giorno settimanale per il riposo, comunicato la sera prima per il giorno dopo o addirittura il giorno stesso”, senza dare alcuna specificazione in relazione ai singoli orari di lavoro osservati in ciascuna giornata. In pratica, il ricorso in parola, per come redatto, lascia al giudice il compito di verificare se, quando ed eventualmente in quali limiti sia stato di volta in volta “sforato” l'orario di lavoro ordinario - peraltro, circostanza questa pure fondamentale, non precisato – ovvero se il ricorrente abbia lavorato in orari notturni e/o in giorni festivi;
né appare utile il riferimento al numero complessivo di ore lavorative settimanali, senza alcuna precisazione e differenziazione tra lavoro diurno, notturno e in tale ambito tra lavoro ordinario e straordinario.
Tali omissioni appaiono di particolare rilievo in quanto la domanda ha ad oggetto anche e soprattutto differenze retributive per lavoro straordinario e notturno di talchè diviene fondamentale esporre quale sia l'orario ordinario e quale quello straordinario. Così pure, il ricorrente formula genericamente domanda relativamente alle “voci- paga di cui agli allegati conteggi”, anche in questo caso demandando al Giudice la verifica delle differenze retributive asseritamente spettanti per permessi e ROL, ferie, 13^ mensilità, lavoro straordinario, TFR e quant'altro di cui al CCNL e di cui agli allegati conteggi che fanno parte integrante della presente domanda, in tal modo non menzionando affatto altre voci contenute invece nei conteggi e in particolare: Festività domenicale , Ferie non godute, 14a mensilità e patto di non concorrenza, voci queste ultime della cui menzione non vi è alcuna traccia in ricorso, manifestandosi con evidenza una discrasia sul punto tra il contenuto espositivo del ricorso e i conteggi, che da soli non possono valere per sé stessi e tenere luogo delle carenze espositive del ricorso medesimo . In particolare, infatti, il ricorrente nulla ha precisato in ricorso in merito alle voci stesse da ultimo indicate né in relazione a quanto e quando abbia ottenuto eventuale pagamento dalla resistente di una parte di detti emolumenti e in quale misura, essendosi limitato a precisare l'importo retributivo globale percepito mensilmente, senza dedurre l'omesso o parziale versamento degli emolumenti medesimi. Parimenti, quando alla domanda di demansionamento, il ricorrente asserisce in ricorso di avere svolto mansioni diverse da quelle contrattualmente stabilite e di livello inferiore senza tuttavia specificare a quale/i livello/i apparterebbero dette ipotetiche inferiori mansioni e, quel che più rileva, senza neppure precisare nel ricorso stesso il contenuto effettivo della declaratoria di cui al livello di inquadramento (quadro B del CCNL di settore), peraltro neppure rinvenibile nel ccnl allegato .
3 Infine, connotata da estrema genericità è la domanda di accertamento della giusta causa delle dimissioni per avere il ricorrente subito “mobbing verticale”. Difatti, dalla lettura del ricorso non è dato evincere alcuna descrizione circostanziata di eventi precisi (che sarebbe stata integrata dalla indicazione di date, soggetti protagonisti, svolgimento dei fatti) ma un generico richiamo a comportamenti intimidatori, vessatori e mobbizzanti, in quanto tale del tutto tautologico. Per quanto detto, il ricorso risulta essere estremamente vago e generico in relazione agli elementi di fatto su cui la domanda si fonda nonché alla determinazione dell'esatto oggetto della domanda e pertanto viola il disposto dell'art. 414 c. 1 n. 4 c.p.c.: tali incertezze non hanno consentito a parte convenuta di formulare immediatamente ed esaurientemente tutte le sue difese. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il ricorso introduttivo del giudizio carente dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell' art 414 c.p.c. (determinazione dell' oggetto della domanda ed esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda) è affetto da nullità insanabile, non potendo, in particolare, configurarsi sanatoria, ai sensi dell' art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo), nell' ipotesi della costituzione del convenuto e restando altresì escluso che la detta nullità - rilevabile d' ufficio - possa essere superata in virtù dell' esercizio, da parte del giudice, dell' attività prevista dal primo comma dell' art. 421 c.p.c., atteso che tale norma si riferisce solo ad ipotesi di semplici “irregolarità” . D'altra parte, la produzione documentale di parte ricorrente non vale a completare ed integrare il contenuto del ricorso, trattandosi di violazioni che si riverberano ab origine sulla validità dello stesso e mancando del tutto – si ribadisce – i conteggi utilizzati per pervenire all'importo richiesto. Né tampoco tali carenze potrebbero essere sanate e/o superate mediante l'invocata acuisizione di pennetta informatica contenente generici “50 video”. Non ignora questo giudice l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso attraverso la sentenza a sezioni unite del 17.6.2004 n. 11353 ( conformi Cass. 14 giugno 2007, n. 13878, Cass. 14 ottobre 2005, n. 1990, Cass. 17 marzo 2005, n. 5879) che ha avuto modo di affrontare il tema della applicabilità al processo del lavoro della norma di cui all'art. 164 c.p.c., risolvendolo in senso affermativo. Orbene, in primo luogo va rilevato che le argomentazioni svolte sul punto dalla S. Corte hanno valore di mero obiter dictum, non essendo l'applicabilità dell'art. 164 c.p.c. al rito del lavoro oggetto delle censure su cui i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi di talchè su tale questione non vi è stata una deliberazione riconducibile come tale alla peculiare composizione della Cassazione a sezioni unite e soggetta alle regole di cui agli artt. 380 c. 2 e 276 c.p.c.. Tanto premesso, si osserva che la Corte ha ritenuto l'applicabilità dell'art. 164 c.p.c. al rito del lavoro sul presupposto di un sostanziale avvicinamento dei riti ordinario e del lavoro conseguente alla riforma del codice di procedura civile avviata con la L. 353/90. In contrario, si ritiene che permangano delle differenze tra i due riti;
per effetto della novella del 1995, infatti, nel rito ordinario è stata inserita una udienza sostanzialmente interlocutoria, vale a dire quella di cui all'art. 180 c.p.c., in cui il giudice si limita a adottare i provvedimenti di cui agli artt. 102 c. 2, 167, 182, 291 c. 1 e 164 c.p.c,, fissando all'attore termini e modalità per sanare i vizi dell'atto introduttivo ed al convenuto un termine perentorio per proporre eventuali eccezioni non rilevabili di ufficio;
inoltre, nella seconda udienza all'uopo fissata l'attore può a sua volta proporre domande ed eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale ma anche alle eccezioni proposte dal convenuto;
pertanto, nel rito ordinario è previsto un meccanismo basato sull'articolazione della prima fase del processo in due udienze, con uno spostamento delle preclusioni per il convenuto a venti giorni prima della seconda udienza. Il regime di preclusioni e decadenze proprio del rito del lavoro è invece ben diverso, in quanto il convenuto deve proporre eccezioni non rilevabili di ufficio e domande riconvenzionali entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, all'atto della costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 416 c. 2 c.p.c..
4 L'applicazione dell'art. 164 c.p.c. comporterebbe quindi una sostanziale vanificazione del sistema appena delineato, aprendo la via ad un prolungamento del processo che appare incompatibile con la struttura e le finalità proprie del rito del lavoro;
il giudice infatti dovrebbe necessariamente, pur in assenza di qualsiasi disposizione normativa che lo autorizzi ( a meno che non si ritengano applicabili anche gli artt. 180 e 183 c. 2 c.p.c. al rito del lavoro, finendo quest'ultimo con il sovrapporsi alla disciplina dettata dall'art. 420 c.p.c.) consentire al convenuto di spiegare eccezioni non rilevabili di ufficio e domande riconvenzionali ben oltre il termine stabilito dall'art. 416 c.p.c., norma questa che dovrebbe ritenersi abrogata in parte qua. Tali conclusioni coincidono con quelle sostenute da più tempo dalla Cassazione, secondo cui nel processo del lavoro, improntato ai criteri della concentrazione e della celerità, sono imposte con carattere imperativo la presentazione e la puntualizzazione della domanda e delle eccezioni;
da ciò discende che la violazione dell'art. 414 c.p.c. comporta nullità del ricorso, a meno che non sia possibile
– ma non è quanto si verifica nel caso di specie - individuare esattamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della domanda dall'esame complessivo dell'atto (Cass., 18.6.2002 n. 8839). Del resto la stessa Cassazione, si è espressa nel senso in questa sede affermato della non applicabilità al rito del lavoro della sanatoria di cui si tratta ( v. Cass., sez. lav., 27 maggio 2008, n. 13825, la quale ha ritenuto che, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata (conf. Cass., sez. lav., 5 febbraio 2008, n. 2732; Cass., sez. 3, 31 maggio 2006, n. 13005). Ed ancora, secondo Cass., sentenza n. 896 del 17/01/2014, sopra citata : “Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata”. Ritiene pertanto questo giudice che, nel caso di specie, le omissioni di cui al ricorso non possano ritenersi meramente formali, ma investendo l'esatta individuazione della causa petendi e di conseguenza dell'oggetto della domanda, costituiscano inadempimento degli oneri imposti dall' art. 414 c. 1 n. 4 c.p.c. e non siano suscettibili di essere sanate successivamente, determinando un'ipotesi di decadenza, ai limiti dell'infondatezza (che avrebbe comportato sic et simpliciter il rigetto del ricorso). Va inoltre rilevato che, laddove si consideri che a norma dell'art. 244 c.p.c. le parti possono richiedere prova testimoniale mediante indicazioni specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascun teste deve essere interrogato, è vieppiù evidente come le denunciate omissioni comportino altresì la impossibilità di procedere ad un'istruttoria esauriente ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Manca, in conclusione, la compiuta “esposizione dei fatti…sui quali si fonda la domanda”, richiesta dal legislatore tra quegli elementi che il ricorso deve contenere a pena di nullità.
Pertanto, al di là di tali valutazioni in ordine al quasi totale contenuto della domanda originaria, resta da delibare- in base al contenuto delle conclusioni di cui al ricorso - in ordine alla domanda avente a oggetto il pagamento del t.f.r.; a tale proposito, si deve riconoscere che il TFR risulta riformulato sulla base di conteggi depositati in occasione della precedente udienza in trattazione scritta, venendo in essi indicata la somma a tale proposito di euro 2059,81 in luogo di quella originaria, che ammontava a euro 4083 , 82.
5 Pertanto, ciò che resta in definitiva da riconoscere al ricorrente è il TFR così come riformulato a cura della parte convenuta in esito ad apposito provvedimento di questo giudice, e ciò in base al principio di non contestazione, trattandosi di voce in relazione alla quale non è stata svolta alcuna contestazione in memoria di costituzione dalla convenuta e che pertanto deve ritenersi pacificamente ammessa, ai sensi dell'art. 115 c. 1 c.p.c. In buona sostanza, ritiene questo giudice che unicamente tale importo, peraltro certamente dovuto in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro e anche riformulato e ridotto , non rientri nel fuoco della nullità, stante, appunto, la sostanziale ammissione circa la debenza . Del resto, in sede di libero interrogatorio, il legale rappresentante della convenuta ha dichiarato sul punto: Non ho memoria circa l'intervenuto pagamento del tfr in favore del ricorrente. L'importo risulta correttamente ricalcolato per come sopra indicato;
sullo stesso sono dovuti gli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito al saldo. Sussistono, in ogni caso, i motivi per compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura quasi del tutto in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità della domanda per nullità del ricorso, a eccezione della voce relativa al t.f.r dovuto al ricorrente, così come ricalcolato, e per l'effetto condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 2.059,81 oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata con decorrenza dalla maturazione del credito al saldo. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. Napoli, 30.6.2025 Il Giudice Elisa Tomassi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr. tirocinante g.o.p. Controparte_2
6
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, in esito all'udienza del 27.6.2025 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, la seguente SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n° 3154/24 R.G. lavoro
TRA
( C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Filippo Auriemma e Marco Auriemma, presso il cui studio elett.te domicilia come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello D'Aponte e Giuseppe Maria Monda, presso il cui studio elett.te domicilia come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.02.2024, il ricorrente in epigrafe premetteva di essere stato assunto, in virtù di contratto a tempo determinato del 17.06.2021, con la qualifica di “addetto controllo qualità
– addetto alla supervisione del locale e all'affiancamento per la formazione di nuove risorse – livello Quadro B;
ovvero a mansioni riconducibili ad analogo livello e categoria legale di inquadramento del CCNL applicato” presso la con sede in Napoli via Riviera di Chiaia, impresa Controparte_1 esercente attività di ristorazione. Asseriva altresì, che l'orario settimanale di lavoro era stato contrattualmente previsto in 29 ore medie distribuite in sei giorni mentre il CCNL applicato era quello dei “pubblici esercizi ristorazione collettiva e commerciale stabilimenti balneari e alberghieri diurni e turismo”; che il rapporto tra le parti si era protratto anche oltre la concordata scadenza dell'indicato contratto (13.12.2021), fino al 17 gennaio 2023, data in cui la relazione lavorativa si era interrotta per dimissioni per giusta causa da lui rassegnate;
che la società resistente gli aveva imposto condizioni lavorative del tutto differenti da quelle contrattualmente previste quali: mansioni di cameriere, barman, chef, addetto alla cassa, gestione del magazzino, ivi compreso il carico e scarico merci, ricerche di mercato, versamento incasso al totem, contatto con i fornitori ai fini della elaborazione carte dei vini, servizio di catering, elaborazione e messa disposizione di materiale (sia analogico che digitale) per la formazione dei dipendenti, avvalendosi anche di “comportamenti intimidatori, vessatori e mobbizzanti tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto”, imponendogli orari lavorati ben oltre le 12 ore giornaliere;
che le prestazioni lavorative, contrattualmente previste e non, erano state svolte su espressa indicazione del datore di lavoro anche presso punti di ristorazione non appartenenti a Parte_2 CP_1
ma facenti capo ad “altra”società sempre dello , denominata FA srl e OK srl;
[...] Parte_2 che, contrariamente a quanto stabilito in contratto, egli aveva lavorato per sei giorni a settimana per circa 50 ore, con un solo giorno settimanale per il riposo, comunicato la sera prima per il giorno dopo o addirittura il giorno stesso e senza un orario fisso per l'inizio o la fine della giornata lavorativa che poteva protrarsi fino a notte inoltrata;
che era stato imposto anche di occuparsi della chiusura dei locali presso cui lavorava arrivando a concludere la propria giornata lavorativa anche alle 4:00 del mattino;
che aveva lavorato presso numerosi punti di ristorazione, in particolare: in Napoli centro, Casoria, Caserta, Avellino, Fisciano, Battipaglia, Torino e Acitrezza, senza mai percepire indennità di trasferta o altro. Aggiungeva che, nell'effettuare le anzidette trasferte ma anche per lo svolgimento del servizio di carico e scarico merci a cui era illegittimamente adibito, aveva utilizzato mezzi propri, ragione per la quale il datore di lavoro gli aveva riconosciuto un rimborso spese per la benzina fino al luglio 2022; che, in data 30.8.22 la società gli aveva inviato una lettera di contestazione ex art. 7 L. 300/1970 e art. 144 ss. del CCNL Turismo Confcommercio, in cui venivano rappresentate situazioni non veritiere o disancorate dalla realtà, giungendosi persino a contestargli le assenze dal lavoro per giustificato motivo di salute e il godimento delle ferie concordate. Evidenziava che aveva temuto di assentarsi dal lavoro in periodi di malattia medicalmente accertata o di godere delle ferie;
che a titolo di retribuzione mensile aveva ricevuto, mediamente, 1.770,00 euro, nonostante lo svolgimento anche di mansioni ulteriori rispetto a quelle previste e lo straordinario effettuato anche in orario notturno, e tranne quanto indicato, nulla gli era stato corrisposto per permessi e ROL, ferie, 13^ mensilità, lavoro straordinario, TFR e quant'altro di cui al CCNL di cui ai conteggi che allegava;
che in data 15.3.2023 la CP_1 gli aveva contestato la correttezza del suo operato lamentando l'inesistenza del giustificato motivo di dimissioni, rifiutandosi di corrispondere qualsiasi somma. Il ricorrente concludeva chiedendo che venisse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, dal 17.06.2021 al 17.01.2023, con regolare inquadramento solo in parte, nonché il demansionamento con il danno ad esso conseguente, da liquidarsi in via equitativa;
il mobbing subito con il danno ad esso conseguente da liquidarsi in via equitativa;
lo svolgimento di lavoro straordinario e del lavoro notturno;
la mancata corresponsione delle voci- paga di cui agli allegati conteggi e, per l'effetto, che venisse condannata parte resistente al pagamento della complessiva somma di
€.27.728,11. In via subordinata che venisse condannata la convenuta al pagamento di quella diversa somma che dovesse emergere in corso di giudizio, con rifusione di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva l'improcedibilità, inammissibilità e, comunque, la nullità del ricorso introduttivo per violazione del disposto di cui all'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda che impedivano un'adeguata difesa, avendo omesso di precisare ogni elemento utile a qualificare la domanda azionata in giudizio, limitandosi ad effettuare un generico richiamo al proprio presunto demansionamento, ovvero mobbing subito, in alcun modo specificato e/o sorretto da idonee deduzioni. Parimenti rilevava l'assenza degli indispensabili elementi richiesti dai nn. 3) e 4) dell'art. 414 c.p.c. affinché la domanda avanzata potesse essere presa in considerazione. Evidenziava, difatti, come parte ricorrente si fosse limitato a dedurre di avere subito “comportamenti intimidatori, vessatori e mobbizzanti tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto” senza indicare né allegare quali fossero stati i comportamenti intimidatori subiti con conseguente assenza di una concreta prospettazione idonea a sostenere e dimostrare la sussistenza del diritto a ottenere l'importo richiesto, rendendo indefinito sia il petitum che la causa petendi. Nel merito, eccepiva la totale infondatezza della domanda, avendo il ricorrente per tutta la durata del rapporto sempre ed esclusivamente disimpegnato mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento professionale nel pieno rispetto dell'orario contrattuale. Ancora, evidenziava l'inesistenza effettiva di un comportamento complessivamente vessatorio in danno del dipendente e
2 l'assenza di prova di nessuno degli elementi richiesti dalla giurisprudenza per ritenere integrato il mobbing. In via gradata contestava interamente la quantificazione della domanda per essere i conteggi prodotti del tutto incomprensibili, non intellegibili, e, pertanto, inidonei anche a una piena contestazione nel merito.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter cpc, sulla base della documentazione in atti, la causa veniva decisa come da presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
In via preliminare deve essere rilevata la fondatezza quasi totale dell'eccezione di nullità del ricorso, che va dichiarata ai sensi dell' art. 414 c. 1 n. 4) c.p.c., per assoluta indeterminatezza della causa petendi in quanto mancante della esatta esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui la domanda si fonda. Infatti, dall'atto introduttivo in parola non è possibile individuare, in primo luogo, l'orario ordinario di lavoro svolto dal ricorrente, essendosi costui limitato a indicare di avere lavorato “ ben oltre le 12 ore giornaliere” ovvero “per sei giorni a settimana per circa 50 ore, con un solo giorno settimanale per il riposo, comunicato la sera prima per il giorno dopo o addirittura il giorno stesso”, senza dare alcuna specificazione in relazione ai singoli orari di lavoro osservati in ciascuna giornata. In pratica, il ricorso in parola, per come redatto, lascia al giudice il compito di verificare se, quando ed eventualmente in quali limiti sia stato di volta in volta “sforato” l'orario di lavoro ordinario - peraltro, circostanza questa pure fondamentale, non precisato – ovvero se il ricorrente abbia lavorato in orari notturni e/o in giorni festivi;
né appare utile il riferimento al numero complessivo di ore lavorative settimanali, senza alcuna precisazione e differenziazione tra lavoro diurno, notturno e in tale ambito tra lavoro ordinario e straordinario.
Tali omissioni appaiono di particolare rilievo in quanto la domanda ha ad oggetto anche e soprattutto differenze retributive per lavoro straordinario e notturno di talchè diviene fondamentale esporre quale sia l'orario ordinario e quale quello straordinario. Così pure, il ricorrente formula genericamente domanda relativamente alle “voci- paga di cui agli allegati conteggi”, anche in questo caso demandando al Giudice la verifica delle differenze retributive asseritamente spettanti per permessi e ROL, ferie, 13^ mensilità, lavoro straordinario, TFR e quant'altro di cui al CCNL e di cui agli allegati conteggi che fanno parte integrante della presente domanda, in tal modo non menzionando affatto altre voci contenute invece nei conteggi e in particolare: Festività domenicale , Ferie non godute, 14a mensilità e patto di non concorrenza, voci queste ultime della cui menzione non vi è alcuna traccia in ricorso, manifestandosi con evidenza una discrasia sul punto tra il contenuto espositivo del ricorso e i conteggi, che da soli non possono valere per sé stessi e tenere luogo delle carenze espositive del ricorso medesimo . In particolare, infatti, il ricorrente nulla ha precisato in ricorso in merito alle voci stesse da ultimo indicate né in relazione a quanto e quando abbia ottenuto eventuale pagamento dalla resistente di una parte di detti emolumenti e in quale misura, essendosi limitato a precisare l'importo retributivo globale percepito mensilmente, senza dedurre l'omesso o parziale versamento degli emolumenti medesimi. Parimenti, quando alla domanda di demansionamento, il ricorrente asserisce in ricorso di avere svolto mansioni diverse da quelle contrattualmente stabilite e di livello inferiore senza tuttavia specificare a quale/i livello/i apparterebbero dette ipotetiche inferiori mansioni e, quel che più rileva, senza neppure precisare nel ricorso stesso il contenuto effettivo della declaratoria di cui al livello di inquadramento (quadro B del CCNL di settore), peraltro neppure rinvenibile nel ccnl allegato .
3 Infine, connotata da estrema genericità è la domanda di accertamento della giusta causa delle dimissioni per avere il ricorrente subito “mobbing verticale”. Difatti, dalla lettura del ricorso non è dato evincere alcuna descrizione circostanziata di eventi precisi (che sarebbe stata integrata dalla indicazione di date, soggetti protagonisti, svolgimento dei fatti) ma un generico richiamo a comportamenti intimidatori, vessatori e mobbizzanti, in quanto tale del tutto tautologico. Per quanto detto, il ricorso risulta essere estremamente vago e generico in relazione agli elementi di fatto su cui la domanda si fonda nonché alla determinazione dell'esatto oggetto della domanda e pertanto viola il disposto dell'art. 414 c. 1 n. 4 c.p.c.: tali incertezze non hanno consentito a parte convenuta di formulare immediatamente ed esaurientemente tutte le sue difese. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il ricorso introduttivo del giudizio carente dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell' art 414 c.p.c. (determinazione dell' oggetto della domanda ed esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda) è affetto da nullità insanabile, non potendo, in particolare, configurarsi sanatoria, ai sensi dell' art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo), nell' ipotesi della costituzione del convenuto e restando altresì escluso che la detta nullità - rilevabile d' ufficio - possa essere superata in virtù dell' esercizio, da parte del giudice, dell' attività prevista dal primo comma dell' art. 421 c.p.c., atteso che tale norma si riferisce solo ad ipotesi di semplici “irregolarità” . D'altra parte, la produzione documentale di parte ricorrente non vale a completare ed integrare il contenuto del ricorso, trattandosi di violazioni che si riverberano ab origine sulla validità dello stesso e mancando del tutto – si ribadisce – i conteggi utilizzati per pervenire all'importo richiesto. Né tampoco tali carenze potrebbero essere sanate e/o superate mediante l'invocata acuisizione di pennetta informatica contenente generici “50 video”. Non ignora questo giudice l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso attraverso la sentenza a sezioni unite del 17.6.2004 n. 11353 ( conformi Cass. 14 giugno 2007, n. 13878, Cass. 14 ottobre 2005, n. 1990, Cass. 17 marzo 2005, n. 5879) che ha avuto modo di affrontare il tema della applicabilità al processo del lavoro della norma di cui all'art. 164 c.p.c., risolvendolo in senso affermativo. Orbene, in primo luogo va rilevato che le argomentazioni svolte sul punto dalla S. Corte hanno valore di mero obiter dictum, non essendo l'applicabilità dell'art. 164 c.p.c. al rito del lavoro oggetto delle censure su cui i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi di talchè su tale questione non vi è stata una deliberazione riconducibile come tale alla peculiare composizione della Cassazione a sezioni unite e soggetta alle regole di cui agli artt. 380 c. 2 e 276 c.p.c.. Tanto premesso, si osserva che la Corte ha ritenuto l'applicabilità dell'art. 164 c.p.c. al rito del lavoro sul presupposto di un sostanziale avvicinamento dei riti ordinario e del lavoro conseguente alla riforma del codice di procedura civile avviata con la L. 353/90. In contrario, si ritiene che permangano delle differenze tra i due riti;
per effetto della novella del 1995, infatti, nel rito ordinario è stata inserita una udienza sostanzialmente interlocutoria, vale a dire quella di cui all'art. 180 c.p.c., in cui il giudice si limita a adottare i provvedimenti di cui agli artt. 102 c. 2, 167, 182, 291 c. 1 e 164 c.p.c,, fissando all'attore termini e modalità per sanare i vizi dell'atto introduttivo ed al convenuto un termine perentorio per proporre eventuali eccezioni non rilevabili di ufficio;
inoltre, nella seconda udienza all'uopo fissata l'attore può a sua volta proporre domande ed eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale ma anche alle eccezioni proposte dal convenuto;
pertanto, nel rito ordinario è previsto un meccanismo basato sull'articolazione della prima fase del processo in due udienze, con uno spostamento delle preclusioni per il convenuto a venti giorni prima della seconda udienza. Il regime di preclusioni e decadenze proprio del rito del lavoro è invece ben diverso, in quanto il convenuto deve proporre eccezioni non rilevabili di ufficio e domande riconvenzionali entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, all'atto della costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 416 c. 2 c.p.c..
4 L'applicazione dell'art. 164 c.p.c. comporterebbe quindi una sostanziale vanificazione del sistema appena delineato, aprendo la via ad un prolungamento del processo che appare incompatibile con la struttura e le finalità proprie del rito del lavoro;
il giudice infatti dovrebbe necessariamente, pur in assenza di qualsiasi disposizione normativa che lo autorizzi ( a meno che non si ritengano applicabili anche gli artt. 180 e 183 c. 2 c.p.c. al rito del lavoro, finendo quest'ultimo con il sovrapporsi alla disciplina dettata dall'art. 420 c.p.c.) consentire al convenuto di spiegare eccezioni non rilevabili di ufficio e domande riconvenzionali ben oltre il termine stabilito dall'art. 416 c.p.c., norma questa che dovrebbe ritenersi abrogata in parte qua. Tali conclusioni coincidono con quelle sostenute da più tempo dalla Cassazione, secondo cui nel processo del lavoro, improntato ai criteri della concentrazione e della celerità, sono imposte con carattere imperativo la presentazione e la puntualizzazione della domanda e delle eccezioni;
da ciò discende che la violazione dell'art. 414 c.p.c. comporta nullità del ricorso, a meno che non sia possibile
– ma non è quanto si verifica nel caso di specie - individuare esattamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della domanda dall'esame complessivo dell'atto (Cass., 18.6.2002 n. 8839). Del resto la stessa Cassazione, si è espressa nel senso in questa sede affermato della non applicabilità al rito del lavoro della sanatoria di cui si tratta ( v. Cass., sez. lav., 27 maggio 2008, n. 13825, la quale ha ritenuto che, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata (conf. Cass., sez. lav., 5 febbraio 2008, n. 2732; Cass., sez. 3, 31 maggio 2006, n. 13005). Ed ancora, secondo Cass., sentenza n. 896 del 17/01/2014, sopra citata : “Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata”. Ritiene pertanto questo giudice che, nel caso di specie, le omissioni di cui al ricorso non possano ritenersi meramente formali, ma investendo l'esatta individuazione della causa petendi e di conseguenza dell'oggetto della domanda, costituiscano inadempimento degli oneri imposti dall' art. 414 c. 1 n. 4 c.p.c. e non siano suscettibili di essere sanate successivamente, determinando un'ipotesi di decadenza, ai limiti dell'infondatezza (che avrebbe comportato sic et simpliciter il rigetto del ricorso). Va inoltre rilevato che, laddove si consideri che a norma dell'art. 244 c.p.c. le parti possono richiedere prova testimoniale mediante indicazioni specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascun teste deve essere interrogato, è vieppiù evidente come le denunciate omissioni comportino altresì la impossibilità di procedere ad un'istruttoria esauriente ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Manca, in conclusione, la compiuta “esposizione dei fatti…sui quali si fonda la domanda”, richiesta dal legislatore tra quegli elementi che il ricorso deve contenere a pena di nullità.
Pertanto, al di là di tali valutazioni in ordine al quasi totale contenuto della domanda originaria, resta da delibare- in base al contenuto delle conclusioni di cui al ricorso - in ordine alla domanda avente a oggetto il pagamento del t.f.r.; a tale proposito, si deve riconoscere che il TFR risulta riformulato sulla base di conteggi depositati in occasione della precedente udienza in trattazione scritta, venendo in essi indicata la somma a tale proposito di euro 2059,81 in luogo di quella originaria, che ammontava a euro 4083 , 82.
5 Pertanto, ciò che resta in definitiva da riconoscere al ricorrente è il TFR così come riformulato a cura della parte convenuta in esito ad apposito provvedimento di questo giudice, e ciò in base al principio di non contestazione, trattandosi di voce in relazione alla quale non è stata svolta alcuna contestazione in memoria di costituzione dalla convenuta e che pertanto deve ritenersi pacificamente ammessa, ai sensi dell'art. 115 c. 1 c.p.c. In buona sostanza, ritiene questo giudice che unicamente tale importo, peraltro certamente dovuto in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro e anche riformulato e ridotto , non rientri nel fuoco della nullità, stante, appunto, la sostanziale ammissione circa la debenza . Del resto, in sede di libero interrogatorio, il legale rappresentante della convenuta ha dichiarato sul punto: Non ho memoria circa l'intervenuto pagamento del tfr in favore del ricorrente. L'importo risulta correttamente ricalcolato per come sopra indicato;
sullo stesso sono dovuti gli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito al saldo. Sussistono, in ogni caso, i motivi per compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura quasi del tutto in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità della domanda per nullità del ricorso, a eccezione della voce relativa al t.f.r dovuto al ricorrente, così come ricalcolato, e per l'effetto condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 2.059,81 oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata con decorrenza dalla maturazione del credito al saldo. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. Napoli, 30.6.2025 Il Giudice Elisa Tomassi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr. tirocinante g.o.p. Controparte_2
6