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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 831 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. , rappre- Parte_1 C.F._1
sentata e difesa dall'Avv. ABBATI CRISTINA parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 26/02/2025
pagina 1 di 9 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 15/03/2025 Parte_2
[... hiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la ricorrente e in Maringà (Brasile) Controparte_1
il 23/03/1991, unione dalla quale nascevano tre figlie, (nata il Persona_1
18/10/1991), (nata il [...]) e (nata il Persona_2 Persona_3
21/09/1998), quest'ultima affetta da una grave forma di disabilità psichica e moto- ria.
La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 29/03/2022, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Parma in data 4/04/2022.
Chiedeva altresì la ricorrente la determinazione di un contributo in capo al padre per il mantenimento della figlia nella misura di € 500,00 mensili, Persona_3
oltre al 50% delle spese straordinarie, avanzando, altresì, domanda per il ricono- scimento di un assegno divorzile a proprio favore pari ad € 300,00 mensili.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale non si costituiva in giudizio.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 8/10/2024, il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, rite- nuto di non dover adottare provvedimenti temporanei e urgenti di propria compe- tenza, dava le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
Successivamente, la causa era istruita sulla base della documentazione prodotta da parte della ricorrente ed attraverso indagini tributarie sul resistente delegate alla
Guardia di Finanza.
Indi, all'udienza del 26/02/2025 il difensore di parte ricorrente precisava le con- clusioni come in atti, con rinuncia a termini per scritti conclusivi;
la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 30/04/2025.
§
pagina 2 di 9 Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale di questo Tribunale n. 1392/2024, pubblicata il 5/11/2024, il vincolo matrimoniale che legava i sig.ri e Parte_1 Parte_3
è ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo
[...]
status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Venendo alle ulteriori domande accessorie si osserva quanto segue.
Occorre dare atto che, nonostante la maggiore età di tutte e tre le figlie delle parti, la figlia terzogenita, di cui la madre è Amministratrice di Soste- Persona_3
gno (doc. 10 di parte ricorrente), risulta affetta da una situazione di grave disabili- tà (“sindrome di down con grave deficit intellettivo, marcata ipoacusia bilaterale ed assenza della comunicazione verbale”) certificata ai sensi della Legge n.
104/1992 (cfr. deposito di parte ricorrente del 27/01/2025), tale da precludere obiettivamente il raggiungimento da parte della ragazza di una condizione di auto- sufficienza economica.
Del resto, già in sede di separazione consensuale (doc.
6-8 di parte ricorrente) le parti concordavano sul fatto che la figlia non fosse economicamente autosufficien- te, prevedendo in particolare un contributo in capo al padre per il mantenimento di pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, Persona_3
accanto ad accordi che evidenziavano la necessità di una gestione condivisa della ragazza, rimasta a vivere stabilmente presso la madre.
Le risultanze agli atti avvalorano la versione offerta dalla ricorrente secondo cui, a seguito della separazione, il padre ha disatteso completamente gli obblighi assunti nell'interesse della figlia;
egli, invero, ha omesso di versare qualsiasi contributo al mantenimento della ragazza e, a seguito di una procedura esecutiva instaurata nei suoi confronti che ha portato al pignoramento di 1/5 del suo stipendio (doc. 9 di parte ricorrente), ha abbandonato il lavoro e la casa coniugale, in cui era rimasto a vivere, rendendosi irreperibile.
Ad oggi, quindi, la madre, disoccupata, risulta farsi carico da sola di tutte le esi- genze di cura e accudimento della figlia senza disporre di ade- Persona_3
guate risorse per potervi provvedere adeguatamente, essendo peraltro indubbia- mente ostacolata nel reperimento di un'occupazione lavorativa dalla necessità di pagina 3 di 9 far fronte quotidianamente alle esigenze della ragazza;
essa risulta vivere insieme alla figlia nell'abitazione di Carignano, strada Casa Vigatto n. 215, di cui è pro- prietaria esclusiva in forza degli accordi raggiungi in sede di separazione, sostiene una rata di mutuo pari ad € 535,00 mensili (doc. 10 di parte ricorrente), e ha di- chiarato nel corso del giudizio di percepire un'indennità di accompagnamento per la figlia pari ad € 1.100,00 mensili.
Non è nota, invece, quale sia esattamente ad oggi la situazione abitativa e lavora- tiva del padre che, tuttavia, sulla base della documentazione acquisita dalla Gdf, risulta aver lavorato stabilmente sino al 2021 percependo uno stipendio pari a cir- ca € 1.800,00 netti mensili, a cui si è accompagnato il riconoscimento di circa €
19.000,00 a titolo di TFR tra il 2022 e il 2023 e il percepimento di ulteriori redditi lavorativi come dipendente anche per parte di tale ultima annualità (cfr. deposito della Gdf del 13/01/2025).
A fronte di tale contesto, ritiene il Collegio che, tenuto anche conto della capacità lavorativa evidenziata da parte del resistente, sia equa la rideterminazione in que- sta sede del contributo ordinario posto in capo al padre per il mantenimento della figlia nella misura di € 500,00 mensili;
importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che il padre sarà tenuto a versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (marzo 2024), fermo il ripar- to al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per la figlia, secondo quanto pre- cisato in dispositivo.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta ad otte- nere il riconoscimento di un assegno divorzile.
Invero, assume rilievo dirimente sotto questo profilo la circostanza che, in sede di separazione consensuale, le parti non abbiano previsto il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento a favore della moglie, che già all'epoca non risultava avere alcuna entrata reddituale né stabili prospettive di un miglioramento della propria condizione economica.
Per quanto le risultanze agli atti diano conto di una situazione di difficoltà econo- mica della ricorrente, anche a causa delle incombenze familiari legate alla necessi- tà di occuparsi della figlia, i suddetti accordi denotano una valutazione concordata pagina 4 di 9 che ha escluso la necessità di un contributo maritale volto a garantire alla moglie il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio che, in assenza di so- pravvenienze rilevanti, si pone in termini incompatibili con l'esigenza manifestata in questa sede dalla ricorrente di un assegno divorzile per ragioni eminentemente assistenziali (in argomento cfr. Cass. n. 20228/2022).
Ne segue che la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente risulta in- fondata e deve pertanto essere rigettata.
§
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, sono poste a carico del resistente nella misura di 1/2, venendo compensate nella residua misura di 1/2.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vi- gore, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.001 ad €
52.000, valori medi per fase di studio e introduttiva, minimi per fase istruttoria e decisionale).
Vista l'ammissione di parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello
Stato (cfr. provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma del
18/05/2023 prot. n. 1228/2023) si dispone che il pagamento del dovuto venga ese- guito in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n.
115/2002.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1
a somma di € 500,00 mensili a tito- Parte_1
lo di contributo al mantenimento della figlia importo, rivalu- Persona_3
tabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno
10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (marzo 2024), fer- mi i contributi pregressi dovuti, oltre al 50% delle spese straordinarie disci-
pagina 5 di 9 plinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richia- ma:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
pagina 6 di 9 SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
pagina 7 di 9 • un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe-
sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife-
stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione
medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi-
scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as-
pagina 8 di 9 sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
2. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da parte ricorrente;
3. condanna al pagamento delle spese del pre- Controparte_1 sente giudizio, nella misura di 1/2, che liquida in complessivi € 5.261,00 (per un importo posto in capo al resistente pari ad € 2.630,00), oltre accessori se dovuti nella misura di legge, disponendo che il relativo pagamento venga ef- fettuato in favore dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR
n. 115/2002.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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