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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente
- dott. Pasquale Cristiano - Consigliere relatore -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nelle cause civili riunite in grado di appello ed iscritte al n. 4297/2022 e 4455/2022
Ruolo Gen., avente ad oggetto contratto di appalto e risarcimento del danno, riservata in decisione all'esito della udienza del 24.09.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati
Camillo Lerio Miani ( ) e Salvatore De Sarno C.F._2
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla C.F._3
via Loggia dei Pisani 25;
Appellante (R.G. 4297/2022); Appellata (R.G. 4455/2022); E
( ), con sede in Castello di Cisterna, alla via Cimitero CP_1 P.IVA_1
Vecchio 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv.
Francesco Maglione , con il quale elettivamente domicilia in C.F._4
Napoli, alla piazza G. Bovio 14;
Appellata (R.G. 4297/2022); Appellante (R.G. 4455/2022);
NONCHÉ
( ), rappresentato e difeso, giusta CP_2 C.F._5
procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati
Fedelmassimo Ricciardelli ) e Fabrizio Bernardo Ciddio C.F._6
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla C.F._7
piazza Bovio 8;
Appellato R.G. 4279/22 e contumace nel 4455/2022);
E
, elettivamente domiciliato in Acerra, alla Parte_2
via De Curtis 7, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Ermione
( ); C.F._8
Appellato R.G. 4279/22 e contumace R.G. 4455/22;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'esito del ricorso in a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. del 15.10.2009 (proc. n. r.g.
7360/2009), la ditta in persona del legale rappresentante, conveniva in CP_1
giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Nola, al fine di ottenere, Parte_1
atteso il contratto di appalto tra le parti avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato per uso di civile abitazione, sito in Castello di Cisterna (NA) (ed insistente sul terreno di proprietà della stessa ) la condanna della committente al Pt_1 pagamento, a termini del generale disposto dell'art. 1671 c.c., della somma di €
116.297,00 per corrispettivo a titolo di lavori eseguiti, € 11.297,00 per i.v.a. 10%, ed €
127.926,30 per mancato utile (pari al 20% su € 586.601,50 di opere non potute eseguire), come calcolate dal CTU . Per_1
Radicatasi la lite, si costituiva , la quale, eccependo l'inadempimento Parte_1
della società appaltatrice nell'esecuzione dell'opera in difformità rispetto ai progetti, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Successivamente, con autonomo atto di citazione notificato il 10.11.2011, Pt_1
conveniva a sua volta in giudizio la l'arch. e
[...] CP_1 CP_2
l'arch. , onde ottenere l'accertamento della nullità del Parte_2
contratto di appalto concluso inter-partes per illiceità dell'oggetto, in subordine la risoluzione del predetto contratto per grave inadempimento della appaltatrice, con condanna al risarcimento dei danni da parte di tutti i convenuti, in solido tra loro, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria e spese di lite.
Nel nuovo giudizio si costituivano i tre convenuti che, resistendo alle domande attoree, ne chiedevano il rigetto.
Su concorde richiesta delle parti, previa mutamento del rito in ordinaria cognizione, venivano riuniti i due giudizi di merito aventi R.G. N. 1760/2011 e N. 7183/2011.
Allegata un'ampia produzione documentale, all'esito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. veniva raccolta prova orale per interpello e testi, nonché espletata una
(nuova) C.T.U. a mezzo dell'Ing. , di cui agli elaborati del 28.12.2016 Persona_2
e del 14.3.2019 ("Integrazione").
Con la Sentenza n. 1783/22, il Tribunale Ordinario di Nola così statuiva:
- 1) nei giudizi riuniti aventi RG. N. 1760/2011 e N. 7183/2011, accoglie solo parzialmente le domande proposte rispettivamente da e da CP_1 Pt_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della
[...] Parte_1
prima, di €. 51.253,73, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- 2) rigetta la domanda proposta da nei confronti dei convenuti Parte_1
e;
CP_2 Parte_2
- 3) compensa integralmente le spese di lite, ivi incluse le spese di CTU e di ATP, nei rapporti tra e;
CP_1 Parte_1
- 4) condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute dai Parte_1
convenuti e che liquida, pro CP_2 Parte_2
capite, in €. 3.172, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.
Il Tribunale di Nola addiveniva ad un accoglimento parziale delle rispettive domande ed eccezioni delle parti sul presupposto che non fosse «meritevole di accoglimento» né
l'eccezione di «nullità» svolta dalla committente, perché, per quanto emerge dalla motivazione, la realizzazione, da parte di " , dell'unica «platea di CP_1
fondazione» non costituiva una difformità “essenziale”; né la domanda di risoluzione, sempre della committente, per inadempimento ai sensi dell'art. 1668, comma 2 c.c., in questo caso mancando il presupposto applicativo della “completa inidoneità dell'opera
(considerata ultimata) in conseguenza dei vizi o delle difformità cui è preposta (uso abitativo)”.
Ciò premesso, riteneva che la sospensione dei lavori fosse addebitabile anche alla e configurava il recesso ai sensi dell'1671 c.c., essendo previsto, a mente del Pt_1
predetto articolo, anche laddove l'esecuzione dell'opera sia già iniziata, purché
l'appaltatore sia “tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
Pur ritenendo spettante l'indennizzo alla per i lavori sostenuti, per altro CP_1
verso il giudice riteneva di rigettare la domanda di risarcimento della per mancato Pt_3
guadagno in quanto da ritenersi, in ogni caso, provate le difformità dell'esecuzione rispetto al progetto lamentate dalla committente, fonte, al contrario, del diritto della committente ad ottenere, in accoglimento della domanda promossa in via residuale, il risarcimento per il danno subito dai vizi, quantificando al riguardo la somma pari a quella dal consulente ritenuta necessaria per ovviarvi procedendo ad una “separazione completa” della pianta dei due edifici. Pertanto, operava una “compensazione” impropria tra le due suddette voci di credito (€ 63.170,99 in favore di per i CP_1
lavori eseguiti - € 11.917,26 quale risarcimento in favore della per ovviare ai Pt_1
vizi) condannando alla risultante somma di € 51.253,73 in favore della Parte_1
oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Rigettava invece le domande CP_1
verso i tecnici in quanto generiche, provvedendo come da dispositivo sulle spese.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello in due distinti giudizi R.G. n.
4297/2022 e 4455/2022 rispettivamente e la entrambe Parte_1 CP_1
citando anche le parti in causa (collaudatore) e CP_2 Parte_2
(Direttore dei Lavori).
[...]
Quanto all'appello proposto da (R.G. n. 4297/2022) la stessa impugnava Parte_1
la sentenza del Tribunale nolano censurando le statuizioni assunte dal Tribunale, affidandosi a cinque motivi di gravame, deducendo, in particolare:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1668 c.c. anche in relazione agli artt. 1453 e 1455 Cod. Civ. e la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1671 c.c. ovvero l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un indennizzo in favore dell'appaltatore;
- la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 1218 c.c. in relazione agli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c. stante la ricorrenza dei presupposti per la domanda di risarcimento dei danni prodotti dal descritto inadempimento;
- la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1453 e/o
1455 Cod. Civ. e degli artt. 163 e 183 Cod. Proc. Civ. stante la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di «inadempimento» del Contratto d'opera professionale concluso con i tecnici e la specificità della domanda di danni;
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 Cod. Proc. Civ. stante la
«insussistenza» dei presupposti per la «compensazione parziale» delle spese di lite del primo grado e della soccombenza della nei confronti dei due Pt_1
Tecnici evocati in lite.
rassegnava dunque le seguenti conclusioni: Parte_1
- Voglia Questa Ecc.ma Corte di appello, in parziale riforma della Sentenza N.
1783/22 resa nel procedimento N. 1760/2011, in ragione dei motivi svolti e
«reiectis contrariis», accogliere l'appello da Noi proposto e, per l'effetto, emettere i seguenti consequenziali provvedimenti, di rito e di merito:
- RICHIESTA PRELIMINARE:
per quanto esposto, sussistendo «gravi» e «fondati» motivi ed alla luce della fondatezza dell'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 283 Cod. Proc. Civ.: disporsi, inaudita altera parte, fatta salva comunque la possibilità di confermare
e (ovvero) revocare l'ordinanza di sospensione nel contraddittorio delle Parti, la sospensione dell'esecutività e (o) dell'efficacia esecutiva della Sentenza e, ove iniziata, dell'esecuzione; «in subordine», previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, la sospensione dell'esecutività e (o) dell'efficacia esecutiva della Sentenza gravata dalla;
in linea «ancor più gradata», Pt_1
nel caso (denegato e non creduto) di rigetto della domanda «cautelare» di sospensione, disporre, a carico della Appellata, «idonea cauzione»;
- NEL MERITO: in accoglimento del Motivo sub § I, 1, … dichiarare risolto per inadempimento il Contratto;
in accoglimento del Motivo sub § I, 2 …. dichiarare non dovuto l'indennizzo all'Appaltatore; in accoglimento del Motivo sub § I, 3… condannare l'Appaltatore ai danni, nella misura di euro 200.000,00, o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia o equa;
in accoglimento del Motivo sub § II, 1… dichiarare i Tecnici tenuti, in via solidale tra loro e con l'Appaltatore, al risarcimento dei danni, nella misura di euro 200.000,00, o in quella maggiore o minore che si riterrà di liquidare secondo giustizia o equità;
REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE: infine, in accoglimento del Motivo sviluppato sub III, condannare, in solido tra loro, gli Appellati al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dei Procuratori costituiti.
Radicatasi la lite si costituivano rispettivamente ed autonomamente nel giudizio d'appello intentato dalla (4297/22), la e Pt_1 CP_1 CP_2
contestando l'appello in quanto infondato e chiedendone Parte_2
il rigetto.
Quanto all'appello intentato dalla (4455/2022) la stessa impugnava la CP_1
sentenza di primo grado lamentando a sua volta l'opportunità di riforma della decisione per altri e distinti motivi, riconducibili a due “macro-motivi”:
-
1. L'inammissibilità o comunque, in subordine, infondatezza della comminatoria “risarcitoria” statuita dal Tribunale a carico (soltanto) dell'appellante;
-
2. L'erroneità e così illegittimità del (minor) importo liquidato in sentenza alla ditta appaltatrice;
la rassegnava dunque le seguenti conclusioni: CP_1
- Condannare, nei sensi e per i profili illustrati in narrativa, la sig.ra Pt_1
al pagamento in favore di . a titolo di corrispettivo per i
[...] CP_1 CP_1
lavori eseguiti, di € 116.297,00 o, in subordine, € 98.660,51 o anche, in linea ulteriormente gradata, € 77.752,81, nonché, a titolo di mancato guadagno ed in prospettazione gradata, di € 121.320,56 oppure € 89.645,02 o anche €
64.775,07, salvo ogni altro diverso ed anche maggior importo ritenuto di spettanza in relazione alle prospettazioni dell'istante, ove del caso anche in via equitativa, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
- condannare la sig.ra alla refusione di spese e compensi del Parte_1
doppio grado di causa, con gli accessori di legge e distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sott.tto difensore antistatario.
Si costituiva regolarmente in questa sede la committente chiedendo il Parte_1
rigetto dell'appello dell'appaltatrice in quanto infondato in fatto ed in diritto, mentre rimanevano contumaci e . Parte_2 CP_2
All'udienza collegiale del giorno 07.02.2023 concordemente le parti chiedevano la riunione del procedimento d'appello n. R.G. 4455/2022 all'appello n. R.G. 4297/2022.
Riunione che veniva disposta trattandosi di appelli distinti avverso la medesima sentenza.
All'udienza collegiale del 21.03.2023 insisteva sulla sospensiva e la Parte_1
Corte si riservava concedendo n. cinque giorni per dare prova della notifica a
[...]
. Le altre parti si opponevano. Parte_2
Con ordinanza del 23.3.23 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione, di cui al capo 1) del dispositivo, di condanna dell'appellante in favore della fissava l'udienza del 24- Parte_1 Controparte_1
9-2024 per la precisazione delle conclusioni, riservato all'esito ogni provvedimento.
In tale udienza riservava la causa in decisione, all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Scaduti i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, attesa l'assenza di questioni preliminari attinenti il rispetto della forma dei rispettivi atti introduttivi del giudizio nonché la loro ammissibilità, la causa può essere decisa nel merito come segue.
In premessa occorre sottolineare che attesa la molteplicità delle questioni sollevate autonomamente dalle parti, ognuna con il rispettivo atto di appello, ivi riunito, si procederà ai fini espositivi, per ognuna di queste, ad un esame congiunto delle difese e delle eccezioni sul punto articolate, e ciò secondo l'ordine logico-giuridico ritenuto maggiormente funzionale dallo scrivente Collegio in relazione alle imprescindibili esigenze di chiarezza motivazionale.
- Sulla domanda di nullità del contratto
In via preliminare, occorre rilevare il passaggio in giudicato, per assenza di impugnazione, del capo della sentenza (pag. 4 e pag. 5) ove il giudice, sulla scorta delle risultanze peritali, motivava in ordine all'infondatezza della domanda di nullità del contratto, sollevata in via principale dalla committente , sostenendo che Parte_1
solo un'accertata difformità incidente con il titolo abilitativo del fabbricato avrebbe potuto portare ad eventuale declaratoria di nullità.
- Sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore (Appello Ianuale)
Oggetto di censura, con il primo motivo articolato da , è invece la parte Parte_1
della sentenza (da pag. 5) in cui il giudice rigettava la subordinata domanda di risoluzione, così motivando sul punto:
- “Neppure può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società appaltatrice.
A tal proposito, deve rilevarsi come, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte di legittimità, in tema di responsabilità dell'appaltatore, ferma la funzione integrativa delle norme speciali ex artt. 1667 e 1668 c.c., rimangono applicabili i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui
l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata.
Ebbene, nella vicenda odierna, a ben vedere, parte attrice ha invocato la risoluzione del contratto in esame, senza tuttavia dolersi della circostanza che
l'opera non sia stata ultimata ovvero lo sia stata in ritardo ovvero non sia stata consegnata dall'appaltatore, ma deducendo esclusivamente la presenza di vizi e difformità della medesima rispetto al progetto originario nonché alle norme vigenti.
La committente cioè si è limitata a evidenziare i vizi di un'opera, che risulta essere rimasta incompiuta anche per volontà della stessa, ciò che induce ad escludere l'applicabilità, nel caso di specie, dei citati artt. 1453 e 1455 cc.
Né potrebbe invocarsi una risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1668, comma 2, c.c., nella misura in cui di questo manca del tutto il presupposto applicativo della completa inidoneità dell'opera realizzata, in conseguenza dei vizi o difformità, alla destinazione cui è preposta […]”.
In altre parole, il giudice prima rigettava la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. ritenendo non applicabili i principi generali del contratto in tema risoluzione, chiarendo che questi avrebbero potuto trovare applicazione solo nel caso, diverso dal caso di specie, di opera “non eseguita o non completata”; in subordine, ritenendo applicabile la disciplina speciale in tema di appalto ex artt. 1667 e 1668 c.c., rigettava anche la domanda di risoluzione formulata ex art. 1668 c.c., in quanto carente nel presupposto applicativo della “inidoneità dell'opera realizzata, in conseguenza di vizi o difformità, alla destinazione cui è preposta”.
In primo luogo, va ritenuto condivisibile l'appello nella parte in cui la committente ritiene che il giudice avrebbe dovuto ritenere applicabile la disciplina ex art. 1453 c.c. controvertendosi di un'opera non ultimata.
Ed invero, non è condivisibile l'assunto del giudice secondo cui non poteva discorrersi di opera non ultimata essendo la mancata ultimazione dipesa anche dalla volontà della committente e ciò per due ordini di ragione: che oggetto dell'appalto non fosse solo la parte rustica è circostanza pacifica e non contestata in atti;
la committente manifestava la volontà di ritenere risolto il contratto in forza dell'inadempimento della
, motivo per il quale “sospendeva” lavori ancora in corso. Pt_3
La Suprema Corte ha precisato a più riprese che: in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera, dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni degli artt. 1453 e 1455 c.c. (Cass. n. 28233 del 2017; Cass. n. 1186 del 2015; Cass. n. 6931 del 2007; Cass. n. 8103 del 2006).
Ne consegue che, in caso di mancata ultimazione dei lavori, come nel caso di specie, il committente può chiedere alternativamente il completamento dell'opera ex art. 1453
c.c., comma 1, oppure può domandare la risoluzione del contratto, in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1662 c.c. (Cass.
n. 3239 del 1998).
Ebbene, a conferma di quanto detto, la rilevanza della distinzione tra il caso dell'opera ultimata ma inidonea all'uso, e il caso dell'opera non ultimata, risulta anche dall'esame dell'art. 1662 cod. civ., a mente del quale "il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto".
Pertanto, ove l'esecuzione dei lavori nell'ambito di un contratto di appalto sia ancora in corso, o comunque l'opera non sia stata ultimata, il committente ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c., senza fare ricorso alla speciale disciplina di cui all'art. 1662, secondo comma, c.c., mentre la garanzia di cui agli artt. 1667-1668 c.c. trova applicazione nel caso in cui l'opera sia stata ultimata ma presenti vizi e difformità.
Ciò posto, pur potendo in astratto essere ammessa la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. questa va necessariamente interpretata alla luce del combinato disposto con l'art. 1455 c.c., a mente del quale: - “Il contratto non si può risolvere (1453 c.c.) se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Ne consegue che la risoluzione può operare solo nell'ipotesi di “grave inadempimento”, per tale dovendosi intendere quello che per quantità, qualità, modalità, frustra l'interesse perseguito dalla controparte con la stipula del contratto.
Va da sé, in altre parole, che la gravità dell'inadempimento è concetto non predeterminabile in astratto, ma definibile solo a posteriori, con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto.
Di norma, la giurisprudenza reputa grave l'inadempimento che quantitativamente o qualitativamente abbia impedito alla controparte di conseguire l'utilità che si riprometteva dal contratto;
detto altrimenti, l'art. 1455 c.c. esprime “una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è legislativamente collegata all'inadempimento di obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto, avuto riguardo sia all'esigenza di mantenere
l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive sia all'interesse dell'altra parte (non inadempiente), che non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale e a reagire sulla causa del contratto, e perciò sul comune intento negoziale” (così, ex plurimis, Cass., 26-10-
1985, n. 5277, in Arch. civ., 1986, 153).
Il criterio elaborato nei termini sopra riassunti, per determinare la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., è stato definito “relativistico”, in quanto in base ad esso, per stabilire se l'inadempimento sia grave, va coordinata la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o inesatta prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento soggettivo, e cioè con l'interesse in concreto dell'altra parte (non inadempiente) all'esatta e tempestiva prestazione.
Attraverso il principio “relativistico” la giurisprudenza di legittimità dà rilievo a tutti gli elementi del contratto, ed in particolare all'entità dell'inadempimento. Alla luce dei criteri suesposti, chiamata ad una valutazione in concreto delle circostanze dedotte dalle parti in relazione ai lamentati profili di inadempimento (Cass. civ. n. 12182/2020), la scrivente Corte ritiene che non sussiste nel caso che ci occupa il presupposto della gravità dell'inadempimento necessario a risolvere il contratto.
Tra le circostanze che emergono pacificamente quali le più gravi a fronte delle condotte inadempienti lamentate dalla committente a carico della CP_1
primario rilievo assume il fatto che a fronte di un progetto strutturale unitario, in fase di esecuzione, su di un'unica piastra di fondazione, veniva operata la separazione dei fabbricati, previa realizzazione di un giunto strutturale di 14 cm.
Variante ritenuta dalla arbitraria ed avvenuta solo a seguito di falsificazione Pt_1
della sua firma in ordine al deposito del progetto presso gli uffici del Genio Civile.
Ebbene, sul punto deve ritenersi esaustiva e puntuale la relazione tecnica del perito
Ing. , dalla quale si evince, a più riprese, la reversibilità delle Persona_2
difformità strutturali riscontrate, come testualmente di seguito riportato:
- pag. 22 relazione peritale : - Pertanto, nonostante le opere Persona_2
realizzate per il fabbricato di siano poche, si sono riscontrate Parte_1
delle difformità tali da richiedere, a parere dello scrivente, la redazione di un nuovo progetto strutturale, che dovrebbe essere inquadrato come progetto in sanatoria (per "sanare" le difformità rispetto al progetto depositato) con lavori
a farsi (in quanto i lavori strutturali non sono ancora conclusi). Un esempio è il progetto redatto dallo scrivente e allegato al n.13, il quale ha però solo uno scopo giudiziale e contabile. In definitiva, riepilogando, si sono riscontrate le seguenti difformità strutturali con il progetto depositato al Genio Civile:
1. Per i fabbricati delle signore e è stato eseguito Parte_1 Controparte_3
un progetto strutturale unitario, in cui i due fabbricato risultavano collegati tra loro;
tuttavia, in fase di esecuzione i fabbricati sono stati separati realizzando un giunto strutturale di 14 cm;
2. La platea di fondazione presenta un ingombro coincidente con quello delle strutture in elevazione, mentre in accordo al progetto strutturale depositato, avrebbe dovuto avere una superficie maggiore rispetto alle strutture in elevazione, sporgendo di circa 50 cm rispetto al perimetro del fabbricato su tutti
i lati non a confine con altre proprietà;
3. Sono state realizzate numerose pareti di contenimento contro terra senza che queste fossero presenti nel progetto strutturale;
4. Nelle due pareti presenti sui lati lunghi del vano scala sono state realizzate due aperture (una per lato), non previste nel progetto strutturale;
- pag. 28 della relazione: - Ciò premesso il sottoscritto ritiene che la creazione della platea unica di fondazione per i fabbricati di e sia CP_3 Parte_1
reversibile e, pertanto, sia possibile procedere alla separazione creando così due platee indipendenti;
- questo tenuto altresì conto delle considerazioni del consulente in A.t.p. Ing.
, condivise appieno dal C.T.U. , ove a pag. 16 e 17 osservava come: Per_1 Per_2
- "… l'esistenza di una platea di fondazione unica sotto due strutture indipendenti in elevazione … non è di per sé né un pregio né un difetto, ma configura una scelta progettuale … da un punto di vista tecnico la realizzazione di una platea di fondazione unica appare vantaggiosa economicamente ed architettonicamente;
né comporta - allo stato - alcun inconveniente statico (o strutturale che dir si voglia) …";
- ed ancora, nella relazione tecnica redatta dal Dirigente del Settore provinciale del genio civile di Napoli, nel procedimento penale r.g. 12255/10 istruito a seguito della denunzia querela sporta dalle AN , si evince: Pt_1
che era necessaria una rimodulazione del calcolo delle strutture nel rispetto del dettato delle nuove tecniche di costruzione di cui al D.M. 14/01/2008, al fine di poter ottenere il relativo collaudo;
che, quindi, l'organismo strutturale non possedeva i requisiti necessari per ottenere un collaudo statico delle opere realizzate, in quanto la struttura risultava essere stata realizzata in difformità, con (correlato) obbligo per il
Committente, ai sensi della Legge Regionale N. 09/1983, di presentare un apposito progetto in sanatoria di tutte le opere realizzate in difformità del progetto originario,
- anche in A.t.p. l'ing. precisava a pag. 17 della relazione peritale, dopo Per_3
una lunga e complessa istruttoria, che: da un punto di vista tecnico la realizzazione di una platea di fondazione unica appare vantaggiosa economicamente ed architettonicamente;
né comporta allo stato alcun inconveniente statico (o strutturale che dir si voglia) … il danno lamentato dalla
non sembra essere in definitiva “attuale” ma solo “potenziale e Parte_1
futuro”.
Tanto premesso, accertata la reversibilità ed esclusa ogni demolizione, ciò che non può escludersi è che veniva posta in essere una variante al progetto originario senza una denuncia agli organi competenti, tale da rendere necessario un intervento in sanatoria per proseguire i lavori.
Ebbene l'intervento in sanatoria, considerato il suo valore economico accertato dal
CTU (circa 12 mila euro) appare oltre modo modesto rispetto all'interesse Per_2
originario delle parti, ovvero all'interesse della committente a veder realizzato il fabbricato ed all'interesse dell'appaltatore di realizzarlo, per un valore economico complessivo decisamente superiore, con la conseguenza che le condotte della CP_1
per quanto accertate, non spostavano sensibilmente l'equilibrio sinallagmatico
[...]
insistente tra le parti.
Tutto quanto sopra detto, non può operare nel caso di specie alcuna risoluzione ai sensi del combinato disposto ex artt. 1453 e 1455 c.c. non sussistendo il requisito della gravità dell'inadempimento.
Il motivo va, pertanto, rigettato e confermata sul punto, seppur con diversa motivazione in diritto, la sentenza di prime cure.
- Sulla inammissibilità o comunque, in subordine, infondatezza della comminatoria “risarcitoria” statuita dal Tribunale a carico dell'appaltatore – (Appello ) CP_1
Con il rispettivo primo motivo del suo atto di appello la impugnava CP_1
invece la sentenza ove il giudice dava ingresso, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla «domanda risarcitoria proposta dalla lanuale » e ciò anche in ragione della Pt_1
«autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione, dal momento che
l'art. 1453 c.c. fa salvo "in ogni caso" il risarcimento del danno».
Sul punto la sentenza è immune da vizi, atteso che la domanda di risarcimento si fonda esattamente sulla medesima causa petendi dell'azione di risoluzione e che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto
(Ordinanza n. 22277 del 25/07/2023).
In via subordinata, sostiene parte appellante che in ogni caso questa CP_1
non avrebbe potuto trovare accoglimento nel merito.
La Corte ritiene che le doglianze di parte appellante sul punto non colgano nel segno, considerato peraltro come, seppur non tanto gravi da portare ad una risoluzione del contratto per grave inadempimento, le difformità accertate in sede di perizia tecnica (e non specificamente contestate) recavano ad ogni modo un danno non lieve alla committente, eliminabile solo con intervento in sanatoria.
- Sull'applicazione dell'art. 1671 c.c. in punto di riconoscimento dell'indennizzo all'impresa appaltatrice (Appello Pt_1
impugna la sentenza anche nella parte in cui il giudice così motivava in Parte_1
ordine alla domanda di risarcimento promossa dalla CP_1
“[…] deve essere analizzata la domanda della volta ad ottenere la CP_1
condanna della all'integrale pagamento del corrispettivo. Pt_1
Nel caso di specie, il diritto fatto valere trova fondamento nell'art. 1671 c.c. che, disciplinando il recesso del committente, lo consente anche laddove l'esecuzione dell'opera sia già iniziata, purché l'appaltatore sia tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
È pacifico - quanto all'esercizio del diritto di recesso da parte della committente - che
, nel corso dell'esecuzione dei lavori, con scrittura del 20/10/2009, Parte_1
esprimeva la volontà di interrompere tutti i lavori oggetto del contratto, in tal modo determinando l'insorgenza ex lege del diritto dell'appaltatore ad ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c.
Per altro verso, al riconoscimento del diritto dell'appaltatore all'indennizzo spettantegli in caso di recesso del committente non osta, del resto, l'eccezione proposta dal committente ex art. 1460 cc e non esclude, pertanto, il diritto dell'appaltatore ad ottenere il compenso per le opere svolte: fermo restando il diritto del committente a reclamare il risarcimento del danno con conseguente compensazione (impropria) tra gli opposti crediti.
D'altro canto, l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale per effetto del recesso ha efficacia ex nunc e non preclude la pretesa al pagamento delle opere regolarmente svolte (richiama Cass. N. 23810/15), escludendo, tuttavia […] il conseguimento del mancato utile, in ragione della fondatezza delle eccezioni dianzi esaminate, volte a far valere l'inadempimento della […]”. CP_1
Sostiene la che il Tribunale di Nola avrebbe falsamente applicato l'art. 1671 Pt_1
Cod. Civ., conferendo alla missiva del 20.10.09 una distorta interpretazione, finendo per ritenere «pacifico» il recesso della nonostante questa fosse pervenuta nella Pt_1
determinazione di “interrompere tutti i lavori oggetto del Contratto” per giusta causa, ossia per grave inadempimento dell'Appaltatore, e non per una discrezionale scelta
(«ad nutum»).
Le censure della committente non colgono nel segno.
La qualificazione della volontà della committente è rimessa all'apprezzamento operato in concreto dal giudice ed è sottratta alla interpretazione discrezionale della parte. Insomma, che la volontà della fosse quella di risolvere il contratto, ovvero di Pt_1
recedere dallo stesso, poco cambia, essendo un aspetto che attiene alla valutazione del giudice, il quale ha il compito di individuare i presupposti per un'esatta qualificazione giuridica dei fatti di causa.
Nel caso di specie, non sussistendo, come ampiamente dedotto, il presupposto del grave inadempimento ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, nulla ostava a che il Tribunale di Nola nel qualificare, come di fatto faceva, la missiva del
20.10.2009 a tutti gli effetti quale un recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., e ciò a prescindere dall'entità dell'inadempimento, tema a questo punto rilevante solo in relazione alla domanda di risarcimento del danno promossa dalla . Pt_1
Invero, in tema di appalto, nel caso di recesso del committente - sia per l'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671 c.c. (esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento), sia per l'ipotesi di recesso convenzionale, ex art. 1373 c.c. - il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente, pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante questi abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto. E ciò in quanto il recesso rappresenta l'esercizio di un diritto potestativo, uno strumento di carattere eccezionale nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, che trova la sua ragione giustificatrice nella rilevanza dell'elemento soggettivo e del rapporto fiduciario che intercorre tra committente ed appaltatore – basato sull'intuitus personae
–, il cui esercizio è riservato alla libera determinazione del recedente di poter ritenere risolto il rapporto, dimensione questa sottratta al controllo dell'appaltatore, a nulla dunque, almeno in questa sede, rilevando i motivi che lo hanno determinato.
Dunque, la norma accorda al committente la possibilità, esercitabile ad nutum (e quindi a suo arbitrio, e senza necessità di addurre i motivi), di interrompere la prestazione del servizio, in quanto ritenuta non più conveniente, o addirittura pregiudizievole, oppure inficiata dal venir meno del rapporto di fiducia tra le parti (Cass. civ. sentenza n. 2130 del 2017).
Tuttavia, nell'ottica di bilanciare gli interessi in gioco, il legislatore ha previsto che all'esercizio di tale libertà corrisponde un prezzo, ovvero l'indennizzo dell'appaltatore.
A mente dell'art. 1671 c.c. “Il committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne
l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
- Sulla quantificazione dell'indennizzo in favore della ex art. 1671 c.c. CP_1
In punto di quantificazione dell'indennizzo spettante alla il giudice così motivava Pt_3
a pag. 10:
“Per altro verso, al riconoscimento del diritto dell'appaltatore all'indennizzo spettantegli in caso di recesso del committente non osta, del resto, l'eccezione proposta dal committente ex art. 1460 cc e non esclude, pertanto, il diritto dell'appaltatore ad ottenere il compenso per le opere svolte: fermo restando il diritto del committente a reclamare il risarcimento del danno con conseguente
'compensazione' (impropria) tra gli opposti crediti.
D'altro canto, l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale per effetto del recesso ha efficacia ex nunc e non preclude la pretesa al pagamento delle opere regolarmente svolte (Cass. n. 23810/2015), escludendo, tuttavia, come appena esposto, il conseguimento del mancato utile, in ragione della fondatezza delle eccezioni dianzi esaminate, volte a far valere l'inadempimento della CP_1
Accertato, dunque, nell'an il diritto di credito dell'appaltatore, con riferimento al quantum contesta gli importi indicati, facendo riferimento alla Parte_1
diversa somma di €. 39.000 (oltre IVA), che risulterebbe da un computo metrico predisposto dal sig. , socio della , di cui, tuttavia, non vi Testimone_1 CP_1
è traccia agli atti del giudizio.
A fronte di tale contestazione, non supportata tuttavia da alcun riscontro documentale, la ha prodotto il computo metrico, ed il relativo SAL, CP_1 sottoscritti dal direttore dei lavori, i quali provano la debenza, a carico della committente della reclamata somma di €. 63.170,99, ulteriormente confermata dalle risultanze della CTU (la quale, per vero, prende in considerazione una somma finanche superiore ai fini della individuazione dell'importo dovuto all'impresa per le opere eseguite).
Da tale somma va, tuttavia, detratto l'importo riconosciuto alla a titolo di Pt_1
risarcimento del danno, con la conseguenza che quest'ultima andrà condannata al pagamento, in favore della , di €. 51.253,73, oltre interessi dalla domanda CP_1
al soddisfo.”
In premessa occorre precisarsi che la committente non ha impugnato il Parte_1
predetto capo della sentenza in relazione alla somma che il giudice riconosceva alla
, neppure in via subordinata. CP_1
Di contro, tale punto è invece stato sollevato dalla che con motivo CP_1
d'appello ha censurato l'erroneità della pronuncia del giudice ma solo ed esclusivamente in ordine al minor importo liquidato alla ditta appaltatrice.
Secondo la quanto al compenso a lei spettante a titolo di pagamento per CP_1
le opere già svolte la decisione del Tribunale si rivelerebbe illogica avendo preso a base
“un computo metrico, uno stato d'avanzamento lavori e così una fattura non coerenti con l'effettività dei lavori svolti, siccome riflettenti i medesimi in un momento anteriore alla loro conclusione, sopraggiunta per effetto del recesso operato dalla committente con lettera del 20 10.2009, in pratica omettendo a piè pari i lavori ulteriori frattanto eseguiti dall'Impresa nei quattro mesi da giugno ad ottobre 2009!”.
Sostiene pertanto la che il giudice, che di fatto riconosceva al CTU di aver CP_1
quantificato delle somme maggiori a titolo di importo dovuto per le opere eseguite, avrebbe dovuto attenersi proprio alle somme accertate e calcolate dall'Ing. nella Per_2
sua relazione peritale, ove per l'ipotesi più “benevola alla committente” (in quanto basata sul Prezziario LL PP Regione Campania 2008 e non sulla scorta della contabilità prodotta dal CTP veniva calcolata una somma pari ad euro Per_4 Per_4 73.803,44 (perizia del 28.12.16) o in una somma pari ad euro 77.752,81 (perizia
14.3.2019).
Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
La censura dell'appaltatrice è fondata ove ritiene che il giudice si sia pronunciato sulla scorta di un SAL non aggiornato alla effettiva data di interruzione dei lavori.
Questo si evince agevolmente dall'apparato probatorio in atti, essendo il rapporto continuato sino alla data della missiva del 20.10.2009 (circostanza non contestata dalla committente).
Ne consegue che il giudice avrebbe dovuto quantomeno motivare le ragioni del suo discostamento dai calcoli operati minuziosamente dal C.T.U. il quale prendeva in considerazione, invero, il SAL più aggiornato e, dunque, tutte le opere effettivamente realizzate alla data della sospensione dei lavori.
Sul punto, prima di procedere alla quantificazione, va rigettato il motivo d'appello della circa il prezziario a suo dire erroneamente adottato dal giudice in quanto CP_1
asseritamente inidoneo per gli appalti privati, dovendo ritenersi applicabile per i soli appalti pubblici.
L'eccezione non coglie nel segno.
Si osserva, invero, che il prezziario regionale della Regione Campania, così come di ogni altra regione, costituisce senz'altro un valido parametro al servizio del giudice, il quale è tenuto a censire la congruità dei prezzi, ossia a valutarne la proporzionalità, per stabilire se l'offerta formulata dal privato sia coerente alle condizioni di mercato. In via del tutto legittima dunque il giudice chiedeva al CTU di calcolare i prezzi Per_2
sulla scorta del Prezziario da lui indicato, strumento di supporto e di orientamento con fede privilegiata, motivo per il quale non si condivide la tesi appellante secondo cui l'ambito di applicazione sarebbe da circoscrivere ai soli lavori pubblici, ben potendo estendersi anche all'ambito privato, nella misura in cui può servire a liquidare il compenso dovuto all'appaltatore nei casi in cui i contraenti non l'abbiano espressamente pattuito. Ciò posto, venendo alla quantificazione della differenza che spetta alla , si CP_1
ritiene congruo il calcolo operato dal CTU nella relazione integrativa, ove a pag. 5,
l'Ing. calcolava l'importo dovuto a titolo di lavori eseguiti la somma di euro Per_2
77.752,81 secondo il tariffario della Regione Campania Prezziario L.L. P.P. del 2009.
Somma da cui vanno detratti i costi di adeguamento a carico dell'impresa previsti in euro 14.313,38 come espresso dal CTU nella relazione finale a pag. 42.
Tale ultima considerazione assorbe il motivo di circa il mancato Parte_1
riconoscimento del danno da abbandono del cantiere.
Pertanto, si ritiene congruo liquidare in favore della a titolo di lavori eseguiti CP_1
e non pagati la somma di euro 63.439,43.
- Sulla rivalutazione monetaria
L'indennizzo di cui all'art 1671 cod. civ, spettante all'appaltatore in caso di recesso unilaterale da parte del committente, anche se trae la sua base da un contratto dal quale quest'ultimo ha legittimamente receduto, ed al quale deve essere quindi collegato, non corrisponde ad un adempimento parziale del contratto stesso, ma ha natura risarcitoria di un danno e costituisce debito di valore e non di valuta, con la conseguenza che il riferimento al prezzo contrattuale vale solo ai fini della determinazione dell'indennizzo base, sul quale deve poi essere operata la rivalutazione, senza che sia lecito distinguere tra le varie componenti dell'indennizzo stesso (Cass.
Civ. Sent. n. 6132 del 17/11/1980; cfr. Cass. 1911/1981; Cass. 77/2003).
Ciò posto, la somma di euro 63.439,43 devalutata alla data dell'esercizio del diritto di recesso da parte della committente (20.10.2009) e rivalutata anno per anno sul capitale iniziale, secondo gli indici ISTAT aggiornati al novembre 2024, ammonta, all'attualità, ad euro 82.661,58.
Vanno altresì riconosciuti interessi e rivalutazione dal 20.10.2009 al saldo come precisato in dispositivo.
- Sulla domanda di indennizzo da mancato guadagno La , poi, ai sensi del generale disposto dell'art. 1671 c.c., altresì ritiene CP_1
competerle il mancato guadagno per effetto del recesso operato dalla committente il
20.10.2009, quando i lavori erano in pieno svolgimento.
La domanda veniva disattesa dal Primo Giudice «in ragione della fondatezza delle eccezioni (della ) volte a far valere l'inadempimento della ». Parte_1 CP_1
L'appaltatrice censura la sentenza sotto diversi aspetti, sottolineando come, lungi la committente dall'operare un'eccezione ex art. 1460 c.c., e dovendosi qualificare il recesso ex art. 1671 c.c., il giudice errava nell'operare una compensazione (seppur impropria) tra gli inadempimenti.
Il motivo non può trovare accoglimento e la sentenza di primo grado va, sul punto, confermata seppur con diversa motivazione.
Il “mancato guadagno” consiste non in quel margine di profitto che l'appaltatore poteva sperare o prevedere di conseguire al momento della stipulazione del contratto, ma in quello che avrebbe “effettivamente conseguito” se avesse portato a termine i lavori. Esso è costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere. Per tale voce incombe però sull'appaltatore l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile con la completa esecuzione delle opere oggetto del contratto (Cass. Civ., sez. II, 17/7/2020, n. 15304; Cassazione civile sez. II, 4/7/2017, n. 16404).
In altre parole, grava sull'appaltatore che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere (cfr.
Cass. n. 8853/2017).
Ciò posto, lo scrivente Collegio ritiene non debitamente assolto l'onere probatorio gravante sulla CP_1
E ciò non avendo l'impresa integrato con mezzi di prova idonei e sufficienti le carenze probatorie che derivano dall'assenza di un contratto scritto tra le parti. Questa carenza probatoria veniva per vero riscontrata anche dal C.T.U. all'esito di approfondite disamine documentali che lo portavano per incarico conferitogli comunque a calcolare un presunto “mancato guadagno”.
Ebbene, il CTU precisava nella relazione integrativa:
- Pag.
1 - In primo luogo, si ribadisce che agli atti di causa non è presente alcun contratto scritto tra committenza ( ) ed impresa Controparte_3 CP_1
, relativo alle lavorazioni oggetto della presente, ciò comporta
[...]
l'impossibilità da parte dello scrivente di determinare con precisione "i lavori che dovevano eseguirsi;
- Pag. 6 - In merito alla questione 2 si ritiene che l'assenza di un contratto scritto tra le parti, non consenta di capire se l'appalto dei lavori fosse relativo all'intera opera o solo ad una parte di essa (ad esempio alle sole lavorazioni strutturali); pertanto, sulla base delle documentazioni agli atti non sembrerebbero esserci gli estremi per una quantificazione del mancato utile in favore dell'impresa esecutrice;
Tali considerazioni danno atto della carenza probatoria in atti, dovendosi ritenere non assolto l'onere dell'impresa.
- Sulla responsabilità dei tecnici
impugna infine la sentenza nella parte in cui il giudice, in ordine alla Controparte_4
posizione dei tecnici parte in causa, così motivava:
- “Per quanto concerne la posizione dei tecnici convenuti […], la scrivente ritiene che la domanda non meriti accoglimento in quanto del tutto generica sul punto, non avendo provveduto parte attrice finanche ad una pur minima descrizione delle condotte inadempienti attribuite a questi ultimi”.
Sostiene la committente che la motivazione del giudice non sarebbe condivisibile in quanto la domanda sarebbe stata debitamente specificata anche nei loro confronti per i fatti oggetto di causa. Il motivo va accolto solo parzialmente e nei limiti dell'accertata responsabilità del
Direttore dei Lavori . Parte_2
Invero, partendo dalla posizione di quest'ultimo, pur non ritenendone la nullità il giudice errava ad ogni modo nel ritenere generica la domanda della nei Pt_1
confronti del Direttore dei Lavori.
Invero, la responsabilità del tecnico veniva invocata sin da subito per specifici e circoscritti motivi in ordine ai fatti dedotti in giudizio, ovvero per le conseguenze relative all'esecuzione dell'unica piastra di fondazione in contrasto con il progetto depositato presso gli Uffici del Genio Civile.
Per consolidata giurisprudenza, generica avrebbe potuto considerarsi la domanda unicamente nel caso in cui parte ivi appellata non avesse potuto individuare agevolmente le ragioni di quanto richiesto dall'attore, o tantomeno approntare le proprie difese su di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del
2003 e n. 27670 del 2008).
Nel caso che ci occupa invece la chiariva specificamente i termini della Pt_1
responsabilità dell'architetto e, a conferma di quanto sopra detto, che la domanda non fosse generica, si evince a dire il vero anche dalle articolate ed estremamente puntuali difese dello stesso.
Esclusa la genericità della domanda, quanto all'effettiva responsabilità del Direttore dei Lavori, preme osservarsi quanto segue.
Come ampiamente descritto nei precedenti motivi d'appello, il CTU finiva per rilevare la contrarietà dei lavori eseguiti rispetto al progetto depositato.
Ciò non avrebbe comportato una responsabilità qualora le eventuali modifiche non avessero necessitato un intervento in sanatoria che, nel caso che ci occupa, risulta invece necessario, trattandosi di varianti di natura “sostanziale”.
In altre parole, le variazioni rispetto al progetto originario depositato presso il Genio
Civile avrebbero dovuto comportare, attesa la loro natura “sostanziale”, per essere svolte nel rispetto della normativa all'epoca vigente (ovvero prima delle novità introdotte dal legislatore nel 2014) una espressa variante strutturale da depositare presso il Genio Civile, ovviamente prima dell'esecuzione dei lavori.
Tanto non avveniva e già basterebbe a rilevare dei profili di responsabilità del Direttore dei Lavori.
Ma vi è di più, in atti vi è l'Ordine di Servizio n. 2 del 30.10.2008, con cui lo stesso ordinava all'impresa di eseguire il giunto tecnico tra gli edifici con polistirolo creando uno spazio di circa 14 cm”, ovvero una variante “sostanziale” al progetto, testualmente disponendo: a seguito di verifiche della struttura, con il collaudatore in corso d'opera, la non realizzazione delle travi di collegamento tra i due edifici (quello di e Pt_1
quello di ) e la realizzazione del giunto tecnico tra i due edifici, e si riserva di CP_3
presentare la variante in corso d'opera al Genio Civile.
Variante che, preme ribadirsi ancora una volta, non veniva presentata.
Ne consegue la responsabilità del Direttore dei Lavori e la condanna dello stesso, in accoglimento della domanda di , in solido con l'impresa Parte_1 CP_1
per i danni derivanti dall'inadempimento lamentato e quantificati nella somma pari a quella necessaria all'intervento in sanatoria.
Quanto ai profili di responsabilità del collaudatore, invece, la Corte ritiene non siano state allegate idonee circostanze tese a smentire le difese di , il quale CP_2
sosteneva di non essere stato informato dell'inizio dei lavori, circostanza questa non specificamente contestate e di certo non superabile in forza della lettera redatta dal
Direttore dei Lavori ove lo stesso di proprio pugno, e senza conferma alcuna agli atti, sosteneva di aver preso di concerto con il collaudatore la decisione di operare la variante oggetto del giudizio.
Tutto quanto sopra detto, ricapitolando, la Corte:
- accoglie parzialmente l'appello della e, per l'effetto, in parziale CP_1
riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento Parte_1
della maggiore somma di euro 82.661,58 (IVA esclusa e somma già rivalutata sulla base degli indici ISTAT aggiornati al novembre 2024), oltre rivalutazione e interessi, come precisato in dispositivo, a titolo di indennizzo per lavori già eseguiti ex art. 1671 c.c., escluso il mancato guadagno;
- Accoglie parzialmente l'appello di e, per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza di primo grado, condanna la e CP_1 [...]
(Direttore dei Lavori), in solido tra loro, al pagamento della Parte_2
somma, rivalutata alla attualità, di euro 14.827,59 (IVA esclusa), a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come precisato in dispositivo.
Non resta che statuire sulle spese.
Nella complessa vicenda in esame, occorre tener conto dell'esito complessivo della lite, atteso il riverbero, per effetto della riforma della sentenza di primo grado e dunque dell'effetto espansivo interno, anche sulle spese di primo grado.
Quanto ai rapporti tra la e , analizzata complessivamente CP_1 Parte_1
la vicenda e considerato che trattasi di giudizio con pluralità di domande contrapposte, sussiste l'ipotesi di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande;
sicché si ravvisano le condizioni per compensare interamente tra dette parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Va condannato (Direttore dei Lavori) alla refusione delle Parte_2
spese nei confronti di , liquidate in dispositivo in considerazione del Parte_1
decisum, nonché, ai sensi dell'art. 97, comma 1 c.p.c., in ragione della metà, in mancanza di interesse comune con il condebitore solidale, dei valori minimi di cui al d.m. 147/2022, attesa la modesta complessità della questione trattata, preso in considerazione lo scaglione per le cause di valore previsto tra € 5.200 e € 26.000.
Va condannata al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
(collaudatore), liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori CP_2
minimi di cui al d.m. 147/2022, attesa la modesta complessità della questione trattata, preso in considerazione lo scaglione per le cause di valore previsto tra € 5.200 e €
26.000, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti Avv. Fedelmassimo Ricciardelli Avv. Fabrizio Bernardo Ciddio.
Infine, le spese di CTU e di ATP, tenuto conto dell'esito del giudizio, vanno poste definitivamente a carico di , e Parte_1 CP_1 Parte_2
in parti uguali.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte al n.
4297/2022 e 4455/2022 Ruolo Gen. avverso la Sentenza n. 1783/22 del 15/09/2022, notificata il 19/09/2022, del Tribunale Ordinario di Nola, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda proposte da e, per l'effetto, in CP_1
parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna al Parte_1
pagamento, in favore della di € 82.661,58, oltre interessi legali CP_1
codicistici sulla somma devalutata al 20.10.2009, nonché ai sensi del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231 dalla efficacia della modifica dell'art. 1284 co. 4° c.c. introdotta dal d.l. 132/2014 conv. con mod. nella l. 162/2014, sulla somma via via rivalutata secondo indici istat fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi in tale ultima misura fino al saldo;
- Accoglie parzialmente l'appello di e, per l'effetto, in parziale Parte_1
accoglimento della domanda spiegata nei confronti di e CP_1 [...]
, condanna questi ultimi in solido al pagamento in favore Parte_2
della prima della somma di € 14.827,59, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata al 20.10.2009, nonché ai sensi del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231 dalla efficacia della modifica dell'art. 1284 co. 4° c.c. introdotta dal d.l. 132/2014 conv. con mod. nella l. 162/2014, sulla somma via via rivalutata secondo indici istat fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi in tale ultima misura fino al saldo;
- rigetta nel resto l'appello di;
Parte_1
- compensa le spese del doppio grado tra la;
Controparte_5
- condanna alla refusione delle spese di entrambi i Parte_2
gradi di giudizio in favore che liquida: in € 1.270,00 per il primo Parte_1
grado oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15%, e € 2.905,00 per il secondo grado oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15%, oltre € 804 per esborsi;
con attribuzione ai procuratori Avv. Salvatore De Sarno ed Avv. Camillo Lerio
Miani;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Parte_1
di , che liquida in € 1.452,00 oltre IVA e CPA, se dovute, oltre CP_2
rimb. forf. come per legge nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori anticipanti Avv. Fedelmassimo Ricciardelli Avv. Fabrizio Bernardo Ciddio;
- pone definitivamente a carico di , e Parte_1 CP_1 [...]
in parti uguali le spese di CTU e di ATP. Parte_2
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14-1-2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pasquale Cristiano dott. Eugenio Forgillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente
- dott. Pasquale Cristiano - Consigliere relatore -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
nelle cause civili riunite in grado di appello ed iscritte al n. 4297/2022 e 4455/2022
Ruolo Gen., avente ad oggetto contratto di appalto e risarcimento del danno, riservata in decisione all'esito della udienza del 24.09.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati
Camillo Lerio Miani ( ) e Salvatore De Sarno C.F._2
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla C.F._3
via Loggia dei Pisani 25;
Appellante (R.G. 4297/2022); Appellata (R.G. 4455/2022); E
( ), con sede in Castello di Cisterna, alla via Cimitero CP_1 P.IVA_1
Vecchio 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv.
Francesco Maglione , con il quale elettivamente domicilia in C.F._4
Napoli, alla piazza G. Bovio 14;
Appellata (R.G. 4297/2022); Appellante (R.G. 4455/2022);
NONCHÉ
( ), rappresentato e difeso, giusta CP_2 C.F._5
procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati
Fedelmassimo Ricciardelli ) e Fabrizio Bernardo Ciddio C.F._6
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla C.F._7
piazza Bovio 8;
Appellato R.G. 4279/22 e contumace nel 4455/2022);
E
, elettivamente domiciliato in Acerra, alla Parte_2
via De Curtis 7, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Ermione
( ); C.F._8
Appellato R.G. 4279/22 e contumace R.G. 4455/22;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'esito del ricorso in a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. del 15.10.2009 (proc. n. r.g.
7360/2009), la ditta in persona del legale rappresentante, conveniva in CP_1
giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Nola, al fine di ottenere, Parte_1
atteso il contratto di appalto tra le parti avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato per uso di civile abitazione, sito in Castello di Cisterna (NA) (ed insistente sul terreno di proprietà della stessa ) la condanna della committente al Pt_1 pagamento, a termini del generale disposto dell'art. 1671 c.c., della somma di €
116.297,00 per corrispettivo a titolo di lavori eseguiti, € 11.297,00 per i.v.a. 10%, ed €
127.926,30 per mancato utile (pari al 20% su € 586.601,50 di opere non potute eseguire), come calcolate dal CTU . Per_1
Radicatasi la lite, si costituiva , la quale, eccependo l'inadempimento Parte_1
della società appaltatrice nell'esecuzione dell'opera in difformità rispetto ai progetti, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Successivamente, con autonomo atto di citazione notificato il 10.11.2011, Pt_1
conveniva a sua volta in giudizio la l'arch. e
[...] CP_1 CP_2
l'arch. , onde ottenere l'accertamento della nullità del Parte_2
contratto di appalto concluso inter-partes per illiceità dell'oggetto, in subordine la risoluzione del predetto contratto per grave inadempimento della appaltatrice, con condanna al risarcimento dei danni da parte di tutti i convenuti, in solido tra loro, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria e spese di lite.
Nel nuovo giudizio si costituivano i tre convenuti che, resistendo alle domande attoree, ne chiedevano il rigetto.
Su concorde richiesta delle parti, previa mutamento del rito in ordinaria cognizione, venivano riuniti i due giudizi di merito aventi R.G. N. 1760/2011 e N. 7183/2011.
Allegata un'ampia produzione documentale, all'esito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. veniva raccolta prova orale per interpello e testi, nonché espletata una
(nuova) C.T.U. a mezzo dell'Ing. , di cui agli elaborati del 28.12.2016 Persona_2
e del 14.3.2019 ("Integrazione").
Con la Sentenza n. 1783/22, il Tribunale Ordinario di Nola così statuiva:
- 1) nei giudizi riuniti aventi RG. N. 1760/2011 e N. 7183/2011, accoglie solo parzialmente le domande proposte rispettivamente da e da CP_1 Pt_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della
[...] Parte_1
prima, di €. 51.253,73, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- 2) rigetta la domanda proposta da nei confronti dei convenuti Parte_1
e;
CP_2 Parte_2
- 3) compensa integralmente le spese di lite, ivi incluse le spese di CTU e di ATP, nei rapporti tra e;
CP_1 Parte_1
- 4) condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute dai Parte_1
convenuti e che liquida, pro CP_2 Parte_2
capite, in €. 3.172, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.
Il Tribunale di Nola addiveniva ad un accoglimento parziale delle rispettive domande ed eccezioni delle parti sul presupposto che non fosse «meritevole di accoglimento» né
l'eccezione di «nullità» svolta dalla committente, perché, per quanto emerge dalla motivazione, la realizzazione, da parte di " , dell'unica «platea di CP_1
fondazione» non costituiva una difformità “essenziale”; né la domanda di risoluzione, sempre della committente, per inadempimento ai sensi dell'art. 1668, comma 2 c.c., in questo caso mancando il presupposto applicativo della “completa inidoneità dell'opera
(considerata ultimata) in conseguenza dei vizi o delle difformità cui è preposta (uso abitativo)”.
Ciò premesso, riteneva che la sospensione dei lavori fosse addebitabile anche alla e configurava il recesso ai sensi dell'1671 c.c., essendo previsto, a mente del Pt_1
predetto articolo, anche laddove l'esecuzione dell'opera sia già iniziata, purché
l'appaltatore sia “tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
Pur ritenendo spettante l'indennizzo alla per i lavori sostenuti, per altro CP_1
verso il giudice riteneva di rigettare la domanda di risarcimento della per mancato Pt_3
guadagno in quanto da ritenersi, in ogni caso, provate le difformità dell'esecuzione rispetto al progetto lamentate dalla committente, fonte, al contrario, del diritto della committente ad ottenere, in accoglimento della domanda promossa in via residuale, il risarcimento per il danno subito dai vizi, quantificando al riguardo la somma pari a quella dal consulente ritenuta necessaria per ovviarvi procedendo ad una “separazione completa” della pianta dei due edifici. Pertanto, operava una “compensazione” impropria tra le due suddette voci di credito (€ 63.170,99 in favore di per i CP_1
lavori eseguiti - € 11.917,26 quale risarcimento in favore della per ovviare ai Pt_1
vizi) condannando alla risultante somma di € 51.253,73 in favore della Parte_1
oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Rigettava invece le domande CP_1
verso i tecnici in quanto generiche, provvedendo come da dispositivo sulle spese.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello in due distinti giudizi R.G. n.
4297/2022 e 4455/2022 rispettivamente e la entrambe Parte_1 CP_1
citando anche le parti in causa (collaudatore) e CP_2 Parte_2
(Direttore dei Lavori).
[...]
Quanto all'appello proposto da (R.G. n. 4297/2022) la stessa impugnava Parte_1
la sentenza del Tribunale nolano censurando le statuizioni assunte dal Tribunale, affidandosi a cinque motivi di gravame, deducendo, in particolare:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1668 c.c. anche in relazione agli artt. 1453 e 1455 Cod. Civ. e la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1671 c.c. ovvero l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un indennizzo in favore dell'appaltatore;
- la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 1218 c.c. in relazione agli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c. stante la ricorrenza dei presupposti per la domanda di risarcimento dei danni prodotti dal descritto inadempimento;
- la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1453 e/o
1455 Cod. Civ. e degli artt. 163 e 183 Cod. Proc. Civ. stante la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di «inadempimento» del Contratto d'opera professionale concluso con i tecnici e la specificità della domanda di danni;
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 Cod. Proc. Civ. stante la
«insussistenza» dei presupposti per la «compensazione parziale» delle spese di lite del primo grado e della soccombenza della nei confronti dei due Pt_1
Tecnici evocati in lite.
rassegnava dunque le seguenti conclusioni: Parte_1
- Voglia Questa Ecc.ma Corte di appello, in parziale riforma della Sentenza N.
1783/22 resa nel procedimento N. 1760/2011, in ragione dei motivi svolti e
«reiectis contrariis», accogliere l'appello da Noi proposto e, per l'effetto, emettere i seguenti consequenziali provvedimenti, di rito e di merito:
- RICHIESTA PRELIMINARE:
per quanto esposto, sussistendo «gravi» e «fondati» motivi ed alla luce della fondatezza dell'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 283 Cod. Proc. Civ.: disporsi, inaudita altera parte, fatta salva comunque la possibilità di confermare
e (ovvero) revocare l'ordinanza di sospensione nel contraddittorio delle Parti, la sospensione dell'esecutività e (o) dell'efficacia esecutiva della Sentenza e, ove iniziata, dell'esecuzione; «in subordine», previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, la sospensione dell'esecutività e (o) dell'efficacia esecutiva della Sentenza gravata dalla;
in linea «ancor più gradata», Pt_1
nel caso (denegato e non creduto) di rigetto della domanda «cautelare» di sospensione, disporre, a carico della Appellata, «idonea cauzione»;
- NEL MERITO: in accoglimento del Motivo sub § I, 1, … dichiarare risolto per inadempimento il Contratto;
in accoglimento del Motivo sub § I, 2 …. dichiarare non dovuto l'indennizzo all'Appaltatore; in accoglimento del Motivo sub § I, 3… condannare l'Appaltatore ai danni, nella misura di euro 200.000,00, o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia o equa;
in accoglimento del Motivo sub § II, 1… dichiarare i Tecnici tenuti, in via solidale tra loro e con l'Appaltatore, al risarcimento dei danni, nella misura di euro 200.000,00, o in quella maggiore o minore che si riterrà di liquidare secondo giustizia o equità;
REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE: infine, in accoglimento del Motivo sviluppato sub III, condannare, in solido tra loro, gli Appellati al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dei Procuratori costituiti.
Radicatasi la lite si costituivano rispettivamente ed autonomamente nel giudizio d'appello intentato dalla (4297/22), la e Pt_1 CP_1 CP_2
contestando l'appello in quanto infondato e chiedendone Parte_2
il rigetto.
Quanto all'appello intentato dalla (4455/2022) la stessa impugnava la CP_1
sentenza di primo grado lamentando a sua volta l'opportunità di riforma della decisione per altri e distinti motivi, riconducibili a due “macro-motivi”:
-
1. L'inammissibilità o comunque, in subordine, infondatezza della comminatoria “risarcitoria” statuita dal Tribunale a carico (soltanto) dell'appellante;
-
2. L'erroneità e così illegittimità del (minor) importo liquidato in sentenza alla ditta appaltatrice;
la rassegnava dunque le seguenti conclusioni: CP_1
- Condannare, nei sensi e per i profili illustrati in narrativa, la sig.ra Pt_1
al pagamento in favore di . a titolo di corrispettivo per i
[...] CP_1 CP_1
lavori eseguiti, di € 116.297,00 o, in subordine, € 98.660,51 o anche, in linea ulteriormente gradata, € 77.752,81, nonché, a titolo di mancato guadagno ed in prospettazione gradata, di € 121.320,56 oppure € 89.645,02 o anche €
64.775,07, salvo ogni altro diverso ed anche maggior importo ritenuto di spettanza in relazione alle prospettazioni dell'istante, ove del caso anche in via equitativa, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;
- condannare la sig.ra alla refusione di spese e compensi del Parte_1
doppio grado di causa, con gli accessori di legge e distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sott.tto difensore antistatario.
Si costituiva regolarmente in questa sede la committente chiedendo il Parte_1
rigetto dell'appello dell'appaltatrice in quanto infondato in fatto ed in diritto, mentre rimanevano contumaci e . Parte_2 CP_2
All'udienza collegiale del giorno 07.02.2023 concordemente le parti chiedevano la riunione del procedimento d'appello n. R.G. 4455/2022 all'appello n. R.G. 4297/2022.
Riunione che veniva disposta trattandosi di appelli distinti avverso la medesima sentenza.
All'udienza collegiale del 21.03.2023 insisteva sulla sospensiva e la Parte_1
Corte si riservava concedendo n. cinque giorni per dare prova della notifica a
[...]
. Le altre parti si opponevano. Parte_2
Con ordinanza del 23.3.23 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione, di cui al capo 1) del dispositivo, di condanna dell'appellante in favore della fissava l'udienza del 24- Parte_1 Controparte_1
9-2024 per la precisazione delle conclusioni, riservato all'esito ogni provvedimento.
In tale udienza riservava la causa in decisione, all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Scaduti i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, attesa l'assenza di questioni preliminari attinenti il rispetto della forma dei rispettivi atti introduttivi del giudizio nonché la loro ammissibilità, la causa può essere decisa nel merito come segue.
In premessa occorre sottolineare che attesa la molteplicità delle questioni sollevate autonomamente dalle parti, ognuna con il rispettivo atto di appello, ivi riunito, si procederà ai fini espositivi, per ognuna di queste, ad un esame congiunto delle difese e delle eccezioni sul punto articolate, e ciò secondo l'ordine logico-giuridico ritenuto maggiormente funzionale dallo scrivente Collegio in relazione alle imprescindibili esigenze di chiarezza motivazionale.
- Sulla domanda di nullità del contratto
In via preliminare, occorre rilevare il passaggio in giudicato, per assenza di impugnazione, del capo della sentenza (pag. 4 e pag. 5) ove il giudice, sulla scorta delle risultanze peritali, motivava in ordine all'infondatezza della domanda di nullità del contratto, sollevata in via principale dalla committente , sostenendo che Parte_1
solo un'accertata difformità incidente con il titolo abilitativo del fabbricato avrebbe potuto portare ad eventuale declaratoria di nullità.
- Sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore (Appello Ianuale)
Oggetto di censura, con il primo motivo articolato da , è invece la parte Parte_1
della sentenza (da pag. 5) in cui il giudice rigettava la subordinata domanda di risoluzione, così motivando sul punto:
- “Neppure può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società appaltatrice.
A tal proposito, deve rilevarsi come, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte di legittimità, in tema di responsabilità dell'appaltatore, ferma la funzione integrativa delle norme speciali ex artt. 1667 e 1668 c.c., rimangono applicabili i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui
l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata.
Ebbene, nella vicenda odierna, a ben vedere, parte attrice ha invocato la risoluzione del contratto in esame, senza tuttavia dolersi della circostanza che
l'opera non sia stata ultimata ovvero lo sia stata in ritardo ovvero non sia stata consegnata dall'appaltatore, ma deducendo esclusivamente la presenza di vizi e difformità della medesima rispetto al progetto originario nonché alle norme vigenti.
La committente cioè si è limitata a evidenziare i vizi di un'opera, che risulta essere rimasta incompiuta anche per volontà della stessa, ciò che induce ad escludere l'applicabilità, nel caso di specie, dei citati artt. 1453 e 1455 cc.
Né potrebbe invocarsi una risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1668, comma 2, c.c., nella misura in cui di questo manca del tutto il presupposto applicativo della completa inidoneità dell'opera realizzata, in conseguenza dei vizi o difformità, alla destinazione cui è preposta […]”.
In altre parole, il giudice prima rigettava la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. ritenendo non applicabili i principi generali del contratto in tema risoluzione, chiarendo che questi avrebbero potuto trovare applicazione solo nel caso, diverso dal caso di specie, di opera “non eseguita o non completata”; in subordine, ritenendo applicabile la disciplina speciale in tema di appalto ex artt. 1667 e 1668 c.c., rigettava anche la domanda di risoluzione formulata ex art. 1668 c.c., in quanto carente nel presupposto applicativo della “inidoneità dell'opera realizzata, in conseguenza di vizi o difformità, alla destinazione cui è preposta”.
In primo luogo, va ritenuto condivisibile l'appello nella parte in cui la committente ritiene che il giudice avrebbe dovuto ritenere applicabile la disciplina ex art. 1453 c.c. controvertendosi di un'opera non ultimata.
Ed invero, non è condivisibile l'assunto del giudice secondo cui non poteva discorrersi di opera non ultimata essendo la mancata ultimazione dipesa anche dalla volontà della committente e ciò per due ordini di ragione: che oggetto dell'appalto non fosse solo la parte rustica è circostanza pacifica e non contestata in atti;
la committente manifestava la volontà di ritenere risolto il contratto in forza dell'inadempimento della
, motivo per il quale “sospendeva” lavori ancora in corso. Pt_3
La Suprema Corte ha precisato a più riprese che: in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera, dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni degli artt. 1453 e 1455 c.c. (Cass. n. 28233 del 2017; Cass. n. 1186 del 2015; Cass. n. 6931 del 2007; Cass. n. 8103 del 2006).
Ne consegue che, in caso di mancata ultimazione dei lavori, come nel caso di specie, il committente può chiedere alternativamente il completamento dell'opera ex art. 1453
c.c., comma 1, oppure può domandare la risoluzione del contratto, in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1662 c.c. (Cass.
n. 3239 del 1998).
Ebbene, a conferma di quanto detto, la rilevanza della distinzione tra il caso dell'opera ultimata ma inidonea all'uso, e il caso dell'opera non ultimata, risulta anche dall'esame dell'art. 1662 cod. civ., a mente del quale "il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto".
Pertanto, ove l'esecuzione dei lavori nell'ambito di un contratto di appalto sia ancora in corso, o comunque l'opera non sia stata ultimata, il committente ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c., senza fare ricorso alla speciale disciplina di cui all'art. 1662, secondo comma, c.c., mentre la garanzia di cui agli artt. 1667-1668 c.c. trova applicazione nel caso in cui l'opera sia stata ultimata ma presenti vizi e difformità.
Ciò posto, pur potendo in astratto essere ammessa la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. questa va necessariamente interpretata alla luce del combinato disposto con l'art. 1455 c.c., a mente del quale: - “Il contratto non si può risolvere (1453 c.c.) se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Ne consegue che la risoluzione può operare solo nell'ipotesi di “grave inadempimento”, per tale dovendosi intendere quello che per quantità, qualità, modalità, frustra l'interesse perseguito dalla controparte con la stipula del contratto.
Va da sé, in altre parole, che la gravità dell'inadempimento è concetto non predeterminabile in astratto, ma definibile solo a posteriori, con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto.
Di norma, la giurisprudenza reputa grave l'inadempimento che quantitativamente o qualitativamente abbia impedito alla controparte di conseguire l'utilità che si riprometteva dal contratto;
detto altrimenti, l'art. 1455 c.c. esprime “una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è legislativamente collegata all'inadempimento di obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto, avuto riguardo sia all'esigenza di mantenere
l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive sia all'interesse dell'altra parte (non inadempiente), che non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale e a reagire sulla causa del contratto, e perciò sul comune intento negoziale” (così, ex plurimis, Cass., 26-10-
1985, n. 5277, in Arch. civ., 1986, 153).
Il criterio elaborato nei termini sopra riassunti, per determinare la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., è stato definito “relativistico”, in quanto in base ad esso, per stabilire se l'inadempimento sia grave, va coordinata la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o inesatta prestazione nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento soggettivo, e cioè con l'interesse in concreto dell'altra parte (non inadempiente) all'esatta e tempestiva prestazione.
Attraverso il principio “relativistico” la giurisprudenza di legittimità dà rilievo a tutti gli elementi del contratto, ed in particolare all'entità dell'inadempimento. Alla luce dei criteri suesposti, chiamata ad una valutazione in concreto delle circostanze dedotte dalle parti in relazione ai lamentati profili di inadempimento (Cass. civ. n. 12182/2020), la scrivente Corte ritiene che non sussiste nel caso che ci occupa il presupposto della gravità dell'inadempimento necessario a risolvere il contratto.
Tra le circostanze che emergono pacificamente quali le più gravi a fronte delle condotte inadempienti lamentate dalla committente a carico della CP_1
primario rilievo assume il fatto che a fronte di un progetto strutturale unitario, in fase di esecuzione, su di un'unica piastra di fondazione, veniva operata la separazione dei fabbricati, previa realizzazione di un giunto strutturale di 14 cm.
Variante ritenuta dalla arbitraria ed avvenuta solo a seguito di falsificazione Pt_1
della sua firma in ordine al deposito del progetto presso gli uffici del Genio Civile.
Ebbene, sul punto deve ritenersi esaustiva e puntuale la relazione tecnica del perito
Ing. , dalla quale si evince, a più riprese, la reversibilità delle Persona_2
difformità strutturali riscontrate, come testualmente di seguito riportato:
- pag. 22 relazione peritale : - Pertanto, nonostante le opere Persona_2
realizzate per il fabbricato di siano poche, si sono riscontrate Parte_1
delle difformità tali da richiedere, a parere dello scrivente, la redazione di un nuovo progetto strutturale, che dovrebbe essere inquadrato come progetto in sanatoria (per "sanare" le difformità rispetto al progetto depositato) con lavori
a farsi (in quanto i lavori strutturali non sono ancora conclusi). Un esempio è il progetto redatto dallo scrivente e allegato al n.13, il quale ha però solo uno scopo giudiziale e contabile. In definitiva, riepilogando, si sono riscontrate le seguenti difformità strutturali con il progetto depositato al Genio Civile:
1. Per i fabbricati delle signore e è stato eseguito Parte_1 Controparte_3
un progetto strutturale unitario, in cui i due fabbricato risultavano collegati tra loro;
tuttavia, in fase di esecuzione i fabbricati sono stati separati realizzando un giunto strutturale di 14 cm;
2. La platea di fondazione presenta un ingombro coincidente con quello delle strutture in elevazione, mentre in accordo al progetto strutturale depositato, avrebbe dovuto avere una superficie maggiore rispetto alle strutture in elevazione, sporgendo di circa 50 cm rispetto al perimetro del fabbricato su tutti
i lati non a confine con altre proprietà;
3. Sono state realizzate numerose pareti di contenimento contro terra senza che queste fossero presenti nel progetto strutturale;
4. Nelle due pareti presenti sui lati lunghi del vano scala sono state realizzate due aperture (una per lato), non previste nel progetto strutturale;
- pag. 28 della relazione: - Ciò premesso il sottoscritto ritiene che la creazione della platea unica di fondazione per i fabbricati di e sia CP_3 Parte_1
reversibile e, pertanto, sia possibile procedere alla separazione creando così due platee indipendenti;
- questo tenuto altresì conto delle considerazioni del consulente in A.t.p. Ing.
, condivise appieno dal C.T.U. , ove a pag. 16 e 17 osservava come: Per_1 Per_2
- "… l'esistenza di una platea di fondazione unica sotto due strutture indipendenti in elevazione … non è di per sé né un pregio né un difetto, ma configura una scelta progettuale … da un punto di vista tecnico la realizzazione di una platea di fondazione unica appare vantaggiosa economicamente ed architettonicamente;
né comporta - allo stato - alcun inconveniente statico (o strutturale che dir si voglia) …";
- ed ancora, nella relazione tecnica redatta dal Dirigente del Settore provinciale del genio civile di Napoli, nel procedimento penale r.g. 12255/10 istruito a seguito della denunzia querela sporta dalle AN , si evince: Pt_1
che era necessaria una rimodulazione del calcolo delle strutture nel rispetto del dettato delle nuove tecniche di costruzione di cui al D.M. 14/01/2008, al fine di poter ottenere il relativo collaudo;
che, quindi, l'organismo strutturale non possedeva i requisiti necessari per ottenere un collaudo statico delle opere realizzate, in quanto la struttura risultava essere stata realizzata in difformità, con (correlato) obbligo per il
Committente, ai sensi della Legge Regionale N. 09/1983, di presentare un apposito progetto in sanatoria di tutte le opere realizzate in difformità del progetto originario,
- anche in A.t.p. l'ing. precisava a pag. 17 della relazione peritale, dopo Per_3
una lunga e complessa istruttoria, che: da un punto di vista tecnico la realizzazione di una platea di fondazione unica appare vantaggiosa economicamente ed architettonicamente;
né comporta allo stato alcun inconveniente statico (o strutturale che dir si voglia) … il danno lamentato dalla
non sembra essere in definitiva “attuale” ma solo “potenziale e Parte_1
futuro”.
Tanto premesso, accertata la reversibilità ed esclusa ogni demolizione, ciò che non può escludersi è che veniva posta in essere una variante al progetto originario senza una denuncia agli organi competenti, tale da rendere necessario un intervento in sanatoria per proseguire i lavori.
Ebbene l'intervento in sanatoria, considerato il suo valore economico accertato dal
CTU (circa 12 mila euro) appare oltre modo modesto rispetto all'interesse Per_2
originario delle parti, ovvero all'interesse della committente a veder realizzato il fabbricato ed all'interesse dell'appaltatore di realizzarlo, per un valore economico complessivo decisamente superiore, con la conseguenza che le condotte della CP_1
per quanto accertate, non spostavano sensibilmente l'equilibrio sinallagmatico
[...]
insistente tra le parti.
Tutto quanto sopra detto, non può operare nel caso di specie alcuna risoluzione ai sensi del combinato disposto ex artt. 1453 e 1455 c.c. non sussistendo il requisito della gravità dell'inadempimento.
Il motivo va, pertanto, rigettato e confermata sul punto, seppur con diversa motivazione in diritto, la sentenza di prime cure.
- Sulla inammissibilità o comunque, in subordine, infondatezza della comminatoria “risarcitoria” statuita dal Tribunale a carico dell'appaltatore – (Appello ) CP_1
Con il rispettivo primo motivo del suo atto di appello la impugnava CP_1
invece la sentenza ove il giudice dava ingresso, nei confronti della Ditta appaltatrice, alla «domanda risarcitoria proposta dalla lanuale » e ciò anche in ragione della Pt_1
«autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione, dal momento che
l'art. 1453 c.c. fa salvo "in ogni caso" il risarcimento del danno».
Sul punto la sentenza è immune da vizi, atteso che la domanda di risarcimento si fonda esattamente sulla medesima causa petendi dell'azione di risoluzione e che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto
(Ordinanza n. 22277 del 25/07/2023).
In via subordinata, sostiene parte appellante che in ogni caso questa CP_1
non avrebbe potuto trovare accoglimento nel merito.
La Corte ritiene che le doglianze di parte appellante sul punto non colgano nel segno, considerato peraltro come, seppur non tanto gravi da portare ad una risoluzione del contratto per grave inadempimento, le difformità accertate in sede di perizia tecnica (e non specificamente contestate) recavano ad ogni modo un danno non lieve alla committente, eliminabile solo con intervento in sanatoria.
- Sull'applicazione dell'art. 1671 c.c. in punto di riconoscimento dell'indennizzo all'impresa appaltatrice (Appello Pt_1
impugna la sentenza anche nella parte in cui il giudice così motivava in Parte_1
ordine alla domanda di risarcimento promossa dalla CP_1
“[…] deve essere analizzata la domanda della volta ad ottenere la CP_1
condanna della all'integrale pagamento del corrispettivo. Pt_1
Nel caso di specie, il diritto fatto valere trova fondamento nell'art. 1671 c.c. che, disciplinando il recesso del committente, lo consente anche laddove l'esecuzione dell'opera sia già iniziata, purché l'appaltatore sia tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
È pacifico - quanto all'esercizio del diritto di recesso da parte della committente - che
, nel corso dell'esecuzione dei lavori, con scrittura del 20/10/2009, Parte_1
esprimeva la volontà di interrompere tutti i lavori oggetto del contratto, in tal modo determinando l'insorgenza ex lege del diritto dell'appaltatore ad ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c.
Per altro verso, al riconoscimento del diritto dell'appaltatore all'indennizzo spettantegli in caso di recesso del committente non osta, del resto, l'eccezione proposta dal committente ex art. 1460 cc e non esclude, pertanto, il diritto dell'appaltatore ad ottenere il compenso per le opere svolte: fermo restando il diritto del committente a reclamare il risarcimento del danno con conseguente compensazione (impropria) tra gli opposti crediti.
D'altro canto, l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale per effetto del recesso ha efficacia ex nunc e non preclude la pretesa al pagamento delle opere regolarmente svolte (richiama Cass. N. 23810/15), escludendo, tuttavia […] il conseguimento del mancato utile, in ragione della fondatezza delle eccezioni dianzi esaminate, volte a far valere l'inadempimento della […]”. CP_1
Sostiene la che il Tribunale di Nola avrebbe falsamente applicato l'art. 1671 Pt_1
Cod. Civ., conferendo alla missiva del 20.10.09 una distorta interpretazione, finendo per ritenere «pacifico» il recesso della nonostante questa fosse pervenuta nella Pt_1
determinazione di “interrompere tutti i lavori oggetto del Contratto” per giusta causa, ossia per grave inadempimento dell'Appaltatore, e non per una discrezionale scelta
(«ad nutum»).
Le censure della committente non colgono nel segno.
La qualificazione della volontà della committente è rimessa all'apprezzamento operato in concreto dal giudice ed è sottratta alla interpretazione discrezionale della parte. Insomma, che la volontà della fosse quella di risolvere il contratto, ovvero di Pt_1
recedere dallo stesso, poco cambia, essendo un aspetto che attiene alla valutazione del giudice, il quale ha il compito di individuare i presupposti per un'esatta qualificazione giuridica dei fatti di causa.
Nel caso di specie, non sussistendo, come ampiamente dedotto, il presupposto del grave inadempimento ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, nulla ostava a che il Tribunale di Nola nel qualificare, come di fatto faceva, la missiva del
20.10.2009 a tutti gli effetti quale un recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c., e ciò a prescindere dall'entità dell'inadempimento, tema a questo punto rilevante solo in relazione alla domanda di risarcimento del danno promossa dalla . Pt_1
Invero, in tema di appalto, nel caso di recesso del committente - sia per l'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671 c.c. (esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento), sia per l'ipotesi di recesso convenzionale, ex art. 1373 c.c. - il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente, pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante questi abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto. E ciò in quanto il recesso rappresenta l'esercizio di un diritto potestativo, uno strumento di carattere eccezionale nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, che trova la sua ragione giustificatrice nella rilevanza dell'elemento soggettivo e del rapporto fiduciario che intercorre tra committente ed appaltatore – basato sull'intuitus personae
–, il cui esercizio è riservato alla libera determinazione del recedente di poter ritenere risolto il rapporto, dimensione questa sottratta al controllo dell'appaltatore, a nulla dunque, almeno in questa sede, rilevando i motivi che lo hanno determinato.
Dunque, la norma accorda al committente la possibilità, esercitabile ad nutum (e quindi a suo arbitrio, e senza necessità di addurre i motivi), di interrompere la prestazione del servizio, in quanto ritenuta non più conveniente, o addirittura pregiudizievole, oppure inficiata dal venir meno del rapporto di fiducia tra le parti (Cass. civ. sentenza n. 2130 del 2017).
Tuttavia, nell'ottica di bilanciare gli interessi in gioco, il legislatore ha previsto che all'esercizio di tale libertà corrisponde un prezzo, ovvero l'indennizzo dell'appaltatore.
A mente dell'art. 1671 c.c. “Il committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne
l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
- Sulla quantificazione dell'indennizzo in favore della ex art. 1671 c.c. CP_1
In punto di quantificazione dell'indennizzo spettante alla il giudice così motivava Pt_3
a pag. 10:
“Per altro verso, al riconoscimento del diritto dell'appaltatore all'indennizzo spettantegli in caso di recesso del committente non osta, del resto, l'eccezione proposta dal committente ex art. 1460 cc e non esclude, pertanto, il diritto dell'appaltatore ad ottenere il compenso per le opere svolte: fermo restando il diritto del committente a reclamare il risarcimento del danno con conseguente
'compensazione' (impropria) tra gli opposti crediti.
D'altro canto, l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale per effetto del recesso ha efficacia ex nunc e non preclude la pretesa al pagamento delle opere regolarmente svolte (Cass. n. 23810/2015), escludendo, tuttavia, come appena esposto, il conseguimento del mancato utile, in ragione della fondatezza delle eccezioni dianzi esaminate, volte a far valere l'inadempimento della CP_1
Accertato, dunque, nell'an il diritto di credito dell'appaltatore, con riferimento al quantum contesta gli importi indicati, facendo riferimento alla Parte_1
diversa somma di €. 39.000 (oltre IVA), che risulterebbe da un computo metrico predisposto dal sig. , socio della , di cui, tuttavia, non vi Testimone_1 CP_1
è traccia agli atti del giudizio.
A fronte di tale contestazione, non supportata tuttavia da alcun riscontro documentale, la ha prodotto il computo metrico, ed il relativo SAL, CP_1 sottoscritti dal direttore dei lavori, i quali provano la debenza, a carico della committente della reclamata somma di €. 63.170,99, ulteriormente confermata dalle risultanze della CTU (la quale, per vero, prende in considerazione una somma finanche superiore ai fini della individuazione dell'importo dovuto all'impresa per le opere eseguite).
Da tale somma va, tuttavia, detratto l'importo riconosciuto alla a titolo di Pt_1
risarcimento del danno, con la conseguenza che quest'ultima andrà condannata al pagamento, in favore della , di €. 51.253,73, oltre interessi dalla domanda CP_1
al soddisfo.”
In premessa occorre precisarsi che la committente non ha impugnato il Parte_1
predetto capo della sentenza in relazione alla somma che il giudice riconosceva alla
, neppure in via subordinata. CP_1
Di contro, tale punto è invece stato sollevato dalla che con motivo CP_1
d'appello ha censurato l'erroneità della pronuncia del giudice ma solo ed esclusivamente in ordine al minor importo liquidato alla ditta appaltatrice.
Secondo la quanto al compenso a lei spettante a titolo di pagamento per CP_1
le opere già svolte la decisione del Tribunale si rivelerebbe illogica avendo preso a base
“un computo metrico, uno stato d'avanzamento lavori e così una fattura non coerenti con l'effettività dei lavori svolti, siccome riflettenti i medesimi in un momento anteriore alla loro conclusione, sopraggiunta per effetto del recesso operato dalla committente con lettera del 20 10.2009, in pratica omettendo a piè pari i lavori ulteriori frattanto eseguiti dall'Impresa nei quattro mesi da giugno ad ottobre 2009!”.
Sostiene pertanto la che il giudice, che di fatto riconosceva al CTU di aver CP_1
quantificato delle somme maggiori a titolo di importo dovuto per le opere eseguite, avrebbe dovuto attenersi proprio alle somme accertate e calcolate dall'Ing. nella Per_2
sua relazione peritale, ove per l'ipotesi più “benevola alla committente” (in quanto basata sul Prezziario LL PP Regione Campania 2008 e non sulla scorta della contabilità prodotta dal CTP veniva calcolata una somma pari ad euro Per_4 Per_4 73.803,44 (perizia del 28.12.16) o in una somma pari ad euro 77.752,81 (perizia
14.3.2019).
Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
La censura dell'appaltatrice è fondata ove ritiene che il giudice si sia pronunciato sulla scorta di un SAL non aggiornato alla effettiva data di interruzione dei lavori.
Questo si evince agevolmente dall'apparato probatorio in atti, essendo il rapporto continuato sino alla data della missiva del 20.10.2009 (circostanza non contestata dalla committente).
Ne consegue che il giudice avrebbe dovuto quantomeno motivare le ragioni del suo discostamento dai calcoli operati minuziosamente dal C.T.U. il quale prendeva in considerazione, invero, il SAL più aggiornato e, dunque, tutte le opere effettivamente realizzate alla data della sospensione dei lavori.
Sul punto, prima di procedere alla quantificazione, va rigettato il motivo d'appello della circa il prezziario a suo dire erroneamente adottato dal giudice in quanto CP_1
asseritamente inidoneo per gli appalti privati, dovendo ritenersi applicabile per i soli appalti pubblici.
L'eccezione non coglie nel segno.
Si osserva, invero, che il prezziario regionale della Regione Campania, così come di ogni altra regione, costituisce senz'altro un valido parametro al servizio del giudice, il quale è tenuto a censire la congruità dei prezzi, ossia a valutarne la proporzionalità, per stabilire se l'offerta formulata dal privato sia coerente alle condizioni di mercato. In via del tutto legittima dunque il giudice chiedeva al CTU di calcolare i prezzi Per_2
sulla scorta del Prezziario da lui indicato, strumento di supporto e di orientamento con fede privilegiata, motivo per il quale non si condivide la tesi appellante secondo cui l'ambito di applicazione sarebbe da circoscrivere ai soli lavori pubblici, ben potendo estendersi anche all'ambito privato, nella misura in cui può servire a liquidare il compenso dovuto all'appaltatore nei casi in cui i contraenti non l'abbiano espressamente pattuito. Ciò posto, venendo alla quantificazione della differenza che spetta alla , si CP_1
ritiene congruo il calcolo operato dal CTU nella relazione integrativa, ove a pag. 5,
l'Ing. calcolava l'importo dovuto a titolo di lavori eseguiti la somma di euro Per_2
77.752,81 secondo il tariffario della Regione Campania Prezziario L.L. P.P. del 2009.
Somma da cui vanno detratti i costi di adeguamento a carico dell'impresa previsti in euro 14.313,38 come espresso dal CTU nella relazione finale a pag. 42.
Tale ultima considerazione assorbe il motivo di circa il mancato Parte_1
riconoscimento del danno da abbandono del cantiere.
Pertanto, si ritiene congruo liquidare in favore della a titolo di lavori eseguiti CP_1
e non pagati la somma di euro 63.439,43.
- Sulla rivalutazione monetaria
L'indennizzo di cui all'art 1671 cod. civ, spettante all'appaltatore in caso di recesso unilaterale da parte del committente, anche se trae la sua base da un contratto dal quale quest'ultimo ha legittimamente receduto, ed al quale deve essere quindi collegato, non corrisponde ad un adempimento parziale del contratto stesso, ma ha natura risarcitoria di un danno e costituisce debito di valore e non di valuta, con la conseguenza che il riferimento al prezzo contrattuale vale solo ai fini della determinazione dell'indennizzo base, sul quale deve poi essere operata la rivalutazione, senza che sia lecito distinguere tra le varie componenti dell'indennizzo stesso (Cass.
Civ. Sent. n. 6132 del 17/11/1980; cfr. Cass. 1911/1981; Cass. 77/2003).
Ciò posto, la somma di euro 63.439,43 devalutata alla data dell'esercizio del diritto di recesso da parte della committente (20.10.2009) e rivalutata anno per anno sul capitale iniziale, secondo gli indici ISTAT aggiornati al novembre 2024, ammonta, all'attualità, ad euro 82.661,58.
Vanno altresì riconosciuti interessi e rivalutazione dal 20.10.2009 al saldo come precisato in dispositivo.
- Sulla domanda di indennizzo da mancato guadagno La , poi, ai sensi del generale disposto dell'art. 1671 c.c., altresì ritiene CP_1
competerle il mancato guadagno per effetto del recesso operato dalla committente il
20.10.2009, quando i lavori erano in pieno svolgimento.
La domanda veniva disattesa dal Primo Giudice «in ragione della fondatezza delle eccezioni (della ) volte a far valere l'inadempimento della ». Parte_1 CP_1
L'appaltatrice censura la sentenza sotto diversi aspetti, sottolineando come, lungi la committente dall'operare un'eccezione ex art. 1460 c.c., e dovendosi qualificare il recesso ex art. 1671 c.c., il giudice errava nell'operare una compensazione (seppur impropria) tra gli inadempimenti.
Il motivo non può trovare accoglimento e la sentenza di primo grado va, sul punto, confermata seppur con diversa motivazione.
Il “mancato guadagno” consiste non in quel margine di profitto che l'appaltatore poteva sperare o prevedere di conseguire al momento della stipulazione del contratto, ma in quello che avrebbe “effettivamente conseguito” se avesse portato a termine i lavori. Esso è costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere. Per tale voce incombe però sull'appaltatore l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile con la completa esecuzione delle opere oggetto del contratto (Cass. Civ., sez. II, 17/7/2020, n. 15304; Cassazione civile sez. II, 4/7/2017, n. 16404).
In altre parole, grava sull'appaltatore che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere (cfr.
Cass. n. 8853/2017).
Ciò posto, lo scrivente Collegio ritiene non debitamente assolto l'onere probatorio gravante sulla CP_1
E ciò non avendo l'impresa integrato con mezzi di prova idonei e sufficienti le carenze probatorie che derivano dall'assenza di un contratto scritto tra le parti. Questa carenza probatoria veniva per vero riscontrata anche dal C.T.U. all'esito di approfondite disamine documentali che lo portavano per incarico conferitogli comunque a calcolare un presunto “mancato guadagno”.
Ebbene, il CTU precisava nella relazione integrativa:
- Pag.
1 - In primo luogo, si ribadisce che agli atti di causa non è presente alcun contratto scritto tra committenza ( ) ed impresa Controparte_3 CP_1
, relativo alle lavorazioni oggetto della presente, ciò comporta
[...]
l'impossibilità da parte dello scrivente di determinare con precisione "i lavori che dovevano eseguirsi;
- Pag. 6 - In merito alla questione 2 si ritiene che l'assenza di un contratto scritto tra le parti, non consenta di capire se l'appalto dei lavori fosse relativo all'intera opera o solo ad una parte di essa (ad esempio alle sole lavorazioni strutturali); pertanto, sulla base delle documentazioni agli atti non sembrerebbero esserci gli estremi per una quantificazione del mancato utile in favore dell'impresa esecutrice;
Tali considerazioni danno atto della carenza probatoria in atti, dovendosi ritenere non assolto l'onere dell'impresa.
- Sulla responsabilità dei tecnici
impugna infine la sentenza nella parte in cui il giudice, in ordine alla Controparte_4
posizione dei tecnici parte in causa, così motivava:
- “Per quanto concerne la posizione dei tecnici convenuti […], la scrivente ritiene che la domanda non meriti accoglimento in quanto del tutto generica sul punto, non avendo provveduto parte attrice finanche ad una pur minima descrizione delle condotte inadempienti attribuite a questi ultimi”.
Sostiene la committente che la motivazione del giudice non sarebbe condivisibile in quanto la domanda sarebbe stata debitamente specificata anche nei loro confronti per i fatti oggetto di causa. Il motivo va accolto solo parzialmente e nei limiti dell'accertata responsabilità del
Direttore dei Lavori . Parte_2
Invero, partendo dalla posizione di quest'ultimo, pur non ritenendone la nullità il giudice errava ad ogni modo nel ritenere generica la domanda della nei Pt_1
confronti del Direttore dei Lavori.
Invero, la responsabilità del tecnico veniva invocata sin da subito per specifici e circoscritti motivi in ordine ai fatti dedotti in giudizio, ovvero per le conseguenze relative all'esecuzione dell'unica piastra di fondazione in contrasto con il progetto depositato presso gli Uffici del Genio Civile.
Per consolidata giurisprudenza, generica avrebbe potuto considerarsi la domanda unicamente nel caso in cui parte ivi appellata non avesse potuto individuare agevolmente le ragioni di quanto richiesto dall'attore, o tantomeno approntare le proprie difese su di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del
2003 e n. 27670 del 2008).
Nel caso che ci occupa invece la chiariva specificamente i termini della Pt_1
responsabilità dell'architetto e, a conferma di quanto sopra detto, che la domanda non fosse generica, si evince a dire il vero anche dalle articolate ed estremamente puntuali difese dello stesso.
Esclusa la genericità della domanda, quanto all'effettiva responsabilità del Direttore dei Lavori, preme osservarsi quanto segue.
Come ampiamente descritto nei precedenti motivi d'appello, il CTU finiva per rilevare la contrarietà dei lavori eseguiti rispetto al progetto depositato.
Ciò non avrebbe comportato una responsabilità qualora le eventuali modifiche non avessero necessitato un intervento in sanatoria che, nel caso che ci occupa, risulta invece necessario, trattandosi di varianti di natura “sostanziale”.
In altre parole, le variazioni rispetto al progetto originario depositato presso il Genio
Civile avrebbero dovuto comportare, attesa la loro natura “sostanziale”, per essere svolte nel rispetto della normativa all'epoca vigente (ovvero prima delle novità introdotte dal legislatore nel 2014) una espressa variante strutturale da depositare presso il Genio Civile, ovviamente prima dell'esecuzione dei lavori.
Tanto non avveniva e già basterebbe a rilevare dei profili di responsabilità del Direttore dei Lavori.
Ma vi è di più, in atti vi è l'Ordine di Servizio n. 2 del 30.10.2008, con cui lo stesso ordinava all'impresa di eseguire il giunto tecnico tra gli edifici con polistirolo creando uno spazio di circa 14 cm”, ovvero una variante “sostanziale” al progetto, testualmente disponendo: a seguito di verifiche della struttura, con il collaudatore in corso d'opera, la non realizzazione delle travi di collegamento tra i due edifici (quello di e Pt_1
quello di ) e la realizzazione del giunto tecnico tra i due edifici, e si riserva di CP_3
presentare la variante in corso d'opera al Genio Civile.
Variante che, preme ribadirsi ancora una volta, non veniva presentata.
Ne consegue la responsabilità del Direttore dei Lavori e la condanna dello stesso, in accoglimento della domanda di , in solido con l'impresa Parte_1 CP_1
per i danni derivanti dall'inadempimento lamentato e quantificati nella somma pari a quella necessaria all'intervento in sanatoria.
Quanto ai profili di responsabilità del collaudatore, invece, la Corte ritiene non siano state allegate idonee circostanze tese a smentire le difese di , il quale CP_2
sosteneva di non essere stato informato dell'inizio dei lavori, circostanza questa non specificamente contestate e di certo non superabile in forza della lettera redatta dal
Direttore dei Lavori ove lo stesso di proprio pugno, e senza conferma alcuna agli atti, sosteneva di aver preso di concerto con il collaudatore la decisione di operare la variante oggetto del giudizio.
Tutto quanto sopra detto, ricapitolando, la Corte:
- accoglie parzialmente l'appello della e, per l'effetto, in parziale CP_1
riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento Parte_1
della maggiore somma di euro 82.661,58 (IVA esclusa e somma già rivalutata sulla base degli indici ISTAT aggiornati al novembre 2024), oltre rivalutazione e interessi, come precisato in dispositivo, a titolo di indennizzo per lavori già eseguiti ex art. 1671 c.c., escluso il mancato guadagno;
- Accoglie parzialmente l'appello di e, per l'effetto, in parziale Parte_1
riforma della sentenza di primo grado, condanna la e CP_1 [...]
(Direttore dei Lavori), in solido tra loro, al pagamento della Parte_2
somma, rivalutata alla attualità, di euro 14.827,59 (IVA esclusa), a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come precisato in dispositivo.
Non resta che statuire sulle spese.
Nella complessa vicenda in esame, occorre tener conto dell'esito complessivo della lite, atteso il riverbero, per effetto della riforma della sentenza di primo grado e dunque dell'effetto espansivo interno, anche sulle spese di primo grado.
Quanto ai rapporti tra la e , analizzata complessivamente CP_1 Parte_1
la vicenda e considerato che trattasi di giudizio con pluralità di domande contrapposte, sussiste l'ipotesi di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande;
sicché si ravvisano le condizioni per compensare interamente tra dette parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Va condannato (Direttore dei Lavori) alla refusione delle Parte_2
spese nei confronti di , liquidate in dispositivo in considerazione del Parte_1
decisum, nonché, ai sensi dell'art. 97, comma 1 c.p.c., in ragione della metà, in mancanza di interesse comune con il condebitore solidale, dei valori minimi di cui al d.m. 147/2022, attesa la modesta complessità della questione trattata, preso in considerazione lo scaglione per le cause di valore previsto tra € 5.200 e € 26.000.
Va condannata al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
(collaudatore), liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori CP_2
minimi di cui al d.m. 147/2022, attesa la modesta complessità della questione trattata, preso in considerazione lo scaglione per le cause di valore previsto tra € 5.200 e €
26.000, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti Avv. Fedelmassimo Ricciardelli Avv. Fabrizio Bernardo Ciddio.
Infine, le spese di CTU e di ATP, tenuto conto dell'esito del giudizio, vanno poste definitivamente a carico di , e Parte_1 CP_1 Parte_2
in parti uguali.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte al n.
4297/2022 e 4455/2022 Ruolo Gen. avverso la Sentenza n. 1783/22 del 15/09/2022, notificata il 19/09/2022, del Tribunale Ordinario di Nola, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda proposte da e, per l'effetto, in CP_1
parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna al Parte_1
pagamento, in favore della di € 82.661,58, oltre interessi legali CP_1
codicistici sulla somma devalutata al 20.10.2009, nonché ai sensi del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231 dalla efficacia della modifica dell'art. 1284 co. 4° c.c. introdotta dal d.l. 132/2014 conv. con mod. nella l. 162/2014, sulla somma via via rivalutata secondo indici istat fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi in tale ultima misura fino al saldo;
- Accoglie parzialmente l'appello di e, per l'effetto, in parziale Parte_1
accoglimento della domanda spiegata nei confronti di e CP_1 [...]
, condanna questi ultimi in solido al pagamento in favore Parte_2
della prima della somma di € 14.827,59, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata al 20.10.2009, nonché ai sensi del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231 dalla efficacia della modifica dell'art. 1284 co. 4° c.c. introdotta dal d.l. 132/2014 conv. con mod. nella l. 162/2014, sulla somma via via rivalutata secondo indici istat fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi in tale ultima misura fino al saldo;
- rigetta nel resto l'appello di;
Parte_1
- compensa le spese del doppio grado tra la;
Controparte_5
- condanna alla refusione delle spese di entrambi i Parte_2
gradi di giudizio in favore che liquida: in € 1.270,00 per il primo Parte_1
grado oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15%, e € 2.905,00 per il secondo grado oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15%, oltre € 804 per esborsi;
con attribuzione ai procuratori Avv. Salvatore De Sarno ed Avv. Camillo Lerio
Miani;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Parte_1
di , che liquida in € 1.452,00 oltre IVA e CPA, se dovute, oltre CP_2
rimb. forf. come per legge nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori anticipanti Avv. Fedelmassimo Ricciardelli Avv. Fabrizio Bernardo Ciddio;
- pone definitivamente a carico di , e Parte_1 CP_1 [...]
in parti uguali le spese di CTU e di ATP. Parte_2
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14-1-2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pasquale Cristiano dott. Eugenio Forgillo