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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4420/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4420 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. e p. i.v.a. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ; (c.f. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Renato Ferola.
-APPELLANTI-
e c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Lelio della Pietra. Controparte_1 C.F._3
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 8049/2023 emessa dal Tribunale di AP, pubblicata il 9.8.2023, in tema di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO C
(nella qualità di direttore p.t. del quotidiano ”) e Parte_1 Parte_2 CP_3 Pt_3
(nella qualità di giornalista del quotidiano “ ”), hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa
[...] CP_3
Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, in data 13.10.2023), proponendo appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 8049/2023 emessa dal Tribunale di AP, pubblicata il 9.8.2023.
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pagina 1 di 12 Con tale sentenza, in accoglimento della domanda formulata dall'attore ( - volta ad ottenere la Controparte_1 condanna della (quale editrice del quotidiano ”), nonché di e Parte_1 CP_3 Parte_2
(all'epoca dei fatti, rispettivamente, direttore e giornalista di tale quotidiano), al risarcimento dei Parte_3 danni non patrimoniali (per la lesione della propria immagine, del proprio onore e della propria reputazione, anche quale Sindaco di AP, all'epoca dei fatti) da lui patiti a seguito della pubblicazione, in data 5 giugno 2020, sul quotidiano “ ”, di un articolo asseritamente diffamatorio a firma del giornalista – il CP_3 Parte_3
Tribunale di AP ha condannato i detti convenuti, in solido, al pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 15.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite
(liquidate in euro 300,00 per spese ed euro 2.600,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge).
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La nonché e (nelle suddette, rispettive, qualità) hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 censurato la sentenza n. 8049/2023 emessa dal Tribunale di AP sulla base dei tre seguenti motivi, criticando la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ravvisato un contenuto diffamatorio nelle seguenti espressioni, riferite al de , contenute nell'articolo per cui è causa: “…ha dovuto buttare via la toga, per CP_1 evitare che il Csm lo cacciasse dalla magistratura per come aveva accusato e indagato senza Per_1 Per_2 peraltro che mai nulla venisse poi provato. E in quel caso avvalorò la tesi secondo cui un magistrato non diventa di parte perché si candida, ma perché è già diventato di parte nell'esercizio delle sue funzioni” e “mi hanno fatto fuori (da magistrato), perché fino a quando indagavo su mi facevano l'applauso; come cominciai a Per_3 indagare a sinistra mi fecero: ma che fai, indaghi anche a sinistra?”, “sugherismo, l'arte di rimanere a galla”; “un abito mentale da giustizialista manettaro e una vocazione festaiola, da ”, nonché nell'epiteto Persona_4
“magistrato fallito”, riportato nella prima pagina del quotidiano.
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In particolare, con il primo motivo la e hanno sostenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 che il Tribunale di AP avesse violato i principi in materia di diritto di cronaca e di critica nel ritenere che non fosse stato rispettato il requisito della verità dei fatti.
Secondo gli appellanti il giudice di prime cure non avrebbe erroneamente considerato l'opinione del Pt_3 come critica rivolta alla passata attività di magistrato del dr. , “a fronte della evidenza – emergente dal CP_1 tenore testuale dell'articolo del 5.6.2020 – di una manifestazione di dissenso, ragionata e connotata da inequivocabile attualità, dai comportamenti del personaggio politico, nel momento della presentazione della propria candidatura per la carica di Governatore della NI (elezioni regionali del settembre 2020)”, essendo gli esiti negativi delle inchieste svolte nelle funzioni istituzionali di Sostituto Procuratore – come pure gli esiti negativi dell'esercizio di funzioni amministrative di governo degli affari pubblici nella qualità di Sindaco del pagina 2 di 12 Comune di AP – stati presentati ai lettori/elettori come insuccessi e, in quanto tali, indici di potenziale inaffidabilità del candidato.
In sintesi, ad avviso degli appellanti, il decisum sarebbe stato frutto di mancata disamina delle deduzioni difensive e delle prove documentali da essi offerte in primo grado, avendo il Tribunale circoscritto la propria valutazione alla avversa prospettazione di una carriera di magistrato del de Magistris coronata di successi e riconoscimenti, così pervenendo a statuire che non sarebbe stata in alcun modo provata la circostanza che il de
Magistris si fosse trovato costretto a lasciare la magistratura a seguito dei provvedimenti di avocazione e revocazione delle indagini avviate nel 2007 in qualità di Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, poi degenerate nello storico scontro con la Procura di Salerno, cui fece seguito anche un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura.
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Con il secondo motivo di gravame e hanno criticato Parte_4 Parte_2 Parte_3 la sentenza n. 8049/2023 nella parte in cui il Tribunale di AP ha ritenuto che l'articolo del del Pt_3
5.6.2020 fosse diffamatorio anche per l'insussistenza del requisito della continenza formale.
Ad avviso degli appellanti, in particolare, il Tribunale sarebbe pervenuto, erroneamente, a ritenere che non fossero stati rispettati i limiti formali, avendo adoperando un inadeguato metodo atomistico di lettura dell'articolo, interpretato esclusivamente sulla base di espressioni decontestualizzate e fraintese sulla base della documentazione depositata in giudizio dall'attore, non considerando che l'articolo del era basato su fatti Pt_3 obiettivi relativi alla attività politica del de Magistris, senza allusioni mirate a creare nel lettore false rappresentazioni del personaggio pubblico, secondo criteri ordinari percepibili dal lettore medio e senza intento denigratorio o offese alla dignità personale.
E hanno anche criticato specificamente il passaggio della sentenza impugnata secondo cui il mancato rispetto dei limiti formali sarebbe stato verificabile in relazione alla “accusa mossa all'odierno attore di avere strumentalizzato la propria precedente occupazione esercitando la funzione di pubblico ministero in maniera parziale, in maniera autoreferenziale per sopravvivere e riciclarsi”, ritenendo che, così facendo, il Tribunale non si fosse attenuto ai limiti del thema decidendum e del thema probandum.
Secondo gli appellanti, in particolare, tale “accusa”, cui aveva fatto riferimento il primo giudice, non sarebbe stata contenuta né esplicitamente, né implicitamente, nell'articolo di non essendovi, in tale articolo, Pt_3 parole o allusioni a comportamenti qualificabili in termini di strumentalizzazione della attività di pubblico ministero o di esercizio della funzione istituzionale in maniera parziale o autoreferenziale per sopravvivere e riciclarsi, avendo un'altra sentenza (del 21.1.2021) del Tribunale di AP, invece, affrontato il diverso tema della diffamazione a mezzo stampa a causa della imputazione, in quel giudizio, all'ex magistrato, di abuso della sua pregressa funzione.
pagina 3 di 12 ****
Con il terzo motivo la e hanno criticato la decisione Parte_1 Parte_2 Parte_3 impugnata anche con riferimento al risarcimento (nella misura di euro 15.000,00) riconosciuto al , CP_1 sostenendo che il Tribunale fosse addivenuto a tale liquidazione pur in assenza di allegazione e di prova del danno effettivamente patito dall'attore, non essendo stato neppure concretamente specificato un danno all'immagine (per il quale sarebbe stato in astratto ammissibile il ricorso a presunzioni semplici), né tenendo conto del mancato esercizio del diritto di rettifica da valutare, invece, ai fini del rigetto o, in subordine, della riduzione della condanna.
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“…in via soprasessoria, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata;
nel merito, respingere integralmente le domande attoree;
sulle spese, porle a carico dell'attore per il doppio grado, oltre oneri di legge e rifusione del C.U.”.
Iscritta la causa al n. 4420/2023 del Ruolo Generale si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
10.1.2024, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con Controparte_1 condanna degli appellanti alle spese di lite.
Con ordinanza del 6.2.2024 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c., l'udienza del 25.3.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. (richiamando l'ordinanza del 12.12.2023 con cui questa Corte non ha provveduto sull'istanza formulata dagli appellanti ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., avendo questi ultimi espressamente rinunciato ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata).
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 20.3.2025 dalla difesa di e il 24.3.2025 dalla Controparte_1 difesa della di e di ), all'udienza del 25.3.2025, svoltasi in Parte_1 Parte_2 Parte_3 forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
Consigliere istruttore, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla nonché da (nella qualità di direttore p.t. del Parte_1 Parte_2 quotidiano “ ”) e da (nella qualità di giornalista del quotidiano “ ”), è CP_3 Parte_3 CP_3 infondato per le ragioni di seguito esposte.
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Vanno, innanzitutto, richiamati i principi, enucleati dalla Suprema Corte, concernenti i limiti all'esercizio del diritto di critica (politica, nel caso in esame).
pagina 4 di 12 La libertà di espressione trova una estesa tutela in due norme di rango primario: l'art. 21 della Costituzione e l'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ove è declinata per ciascun consociato come diritto a ricevere informazioni di interesse generale e per i giornalisti come diritto all'esercizio della libertà di informazione.
Non di meno, l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa;
la tutela alla vita privata è garantita anche dall'art.8 CEDU (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/05/2024, n. 12773).
Nell'ambito del diritto di critica, i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.
In particolare il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.
In relazione, specificamente, al diritto di critica politica, esso consente l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purchè sempre nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse (cfr. Cass. civ., Sez. I,
27/01/2023, n. 2605; Sez. III, Ord., 12/04/2022, n. 11767; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 05/04/2024, n.
9068), non potendo mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/02/2024, n. 3650; Sez. III,
27/01/2015, n. 1434).
Nell'ambito della critica politica, dunque, la continenza è travalicata nel caso di aggressione alla dimensione personale e morale del destinatario (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/04/2022, n. 11767).
Ne deriva che le modalità espressive, se rilevano autonomamente per il requisito della continenza verbale, possono ridondare anche in punto del requisito della verità putativa della notizia diffusa, nel senso che la critica rivolta nei confronti di fatti dipinti come veri, che si alluda essere tali grazie al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni, potrebbe finire nel non rispettare più in sè il requisito della verità putativa stessa.
pagina 5 di 12 Essenziale, dunque, al riguardo, è il requisito della verità oggettiva della notizia, anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca: la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/07/2023, n.
21651 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Uno scritto allusivo od insinuante, anche quando fondato su fatti veri, può riuscire in concreto molto più pernicioso per l'onore altrui rispetto ad uno scritto vituperoso, giacchè mentre questo sollecita il riso, quello suscita il dubbio, che molto più del primo corrode la reputazione di chi ne sia investito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29/10/2019,
n. 27592).
A ciò va aggiunto che il diritto di critica non si concretizza nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive , rammentandosi che nella stessa prospettiva si colloca la giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 10 della Convenzione, in tema di libertà di espressione, il quale, nel distinguere tra la "materialità dei fatti" ed i "giudizi di valore", pone in rilievo che, quand'anche "equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva" (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/12/2024, n. 34860; Sez. I, Ord., 10/05/2024, n. 12773 cit.).
Inoltre, la valutazione del giudice circa il rispetto o meno di tali limiti non deve essere caratterizzato da una lettura atomistica - bensì d'insieme - delle notizie pubblicate (Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/02/2024, n. 3650).
Grava, infine, sul giornalista, ex art. 2697 cod. civ., l'onere della prova circa l'esistenza dei presupposti per ritenere integrata l'esimente del diritto di critica e, in particolare, l'onere di provare il rispetto dei requisiti della verità (sia pure non assoluta bensì ragionevolmente putativa, in quanto frutto di un serio lavoro di ricerca delle fonti da cui proviene), continenza e pertinenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/05/2024, n. 12773 cit.).
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Fatte queste premesse, ed esaminando congiuntamente, in quanto strettamente connessi, i primi due motivi di gravame, la Corte ritiene che il Tribunale di AP abbia correttamente ritenuto che l'articolo in esame avesse un contenuto lesivo dell'onore e della reputazione di Controparte_1
In particolare, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 01/04/2025, n. 8629; Sez. V, Ord., 22/03/2025, n. 7657;
Sez. V, Ord., 15/03/2025, n. 6930), la Corte ritiene che, anche a prescindere dalla questione della sussistenza o meno, nel caso di specie, del presupposto - ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica politica- rappresentato pagina 6 di 12 dalla c.d. verità quantomeno putativa (ritenuta insussistente nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, dolendosi di tale profilo nell'ambito del primo motivo di gravame), non fosse comunque stato rispettato (così come statuito dal Tribunale) il limite della continenza (posto che le modalità espressive rilevano autonomamente per il requisito della continenza verbale;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
20/07/2023, n. 21651 cit.), oggetto del secondo motivo di impugnazione.
Risulta condivisibile, invero, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure (tenendo conto non solo delle singole espressioni ma dell'intero testo dell'articolo), secondo cui il mancato rispetto della continenza si potesse agevolmente constatare già nella considerazione per cui il precedente agìre, nella qualità di PM, dell'attore,
“avrebbe avvalorato la tesi per cui un magistrato non diventa di parte perché si candida, ma perché era già diventato di parte nell'esercizio delle sue funzioni”.
Si legge, invero, nello specifico, nell'articolo: “Europarlamentare lo è diventato quando ha dovuto buttare via la toga, per evitare che il Csm lo cacciasse dalla magistratura per come aveva accusato e indagato Per_1 Per_2 senza peraltro che mai nulla venisse poi provato. E in quel caso avvalorò la tesi secondo cui un magistrato non diventa di parte perché si candida, ma perché era già diventato di parte nell'esercizio delle sue funzioni” (cfr. tale articolo, ridepositato in appello, telematicamente, dall'appellato).
Tale espressione risulta, infatti, inutilmente denigratoria e offensiva dell'onore e della reputazione dell'attore/appellato, risolvendosi nell'aggressione alla dimensione personale e morale del destinatario (in quanto riferita alla funzione di magistrato in precedenza svolta), non essendo condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui, invece, l'articolo in esame non contenesse allusioni mirate a creare nel lettore false rappresentazioni del personaggio pubblico, secondo criteri ordinari percepibili dal lettore medio e senza intento denigratorio o offese alla dignità personale.
Ed infatti, posto che l'imparzialità è una caratteristica indefettibile della funzione di magistrato, il detto riferimento, operato nell'articolo in questione, all'essere, de Magistris Luigi, “già diventato parte nell'esercizio delle sue funzioni”, rappresenta – si ribadisce - una vera e propria aggressione, connotata da gravità, alla sfera morale di quest'ultimo relativamente all'attività professionale (di magistrato) in precedenza esercitata, avendo ad oggetto proprio la paventata mancanza della necessaria imparzialità.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, dunque, tale “accusa” non solo era contenuta nello scritto in esame – con la conseguenza che nessun travalicamento rispetto al thema probandum e al thema decidendum si ravvisa nella sentenza impugnata- ma conteneva anche parole qualificabili, come ravvisato dal Tribunale di
AP, in termini di strumentalizzazione della propria precedente attività di pubblico ministero, esercitandola in maniera parziale o autoreferenziale.
Tale paventata parzialità, del resto, evocando l'assenza di necessaria equidistanza dalle parti nei procedimenti giudiziari, è un concetto nettamente diverso rispetto ai prospettati insuccessi, ossia al mancato raggiungimento di pagina 7 di 12 risultati legati all'attività (di inquirente) professionale (oggetto della questione, relativa al primo motivo di gravame, della sussistenza o meno della c.d. verità, quantomeno putativa) e, quindi, rispetto agli asseriti esiti negativi delle inchieste svolte nelle funzioni istituzionali di Sostituto Procuratore che, secondo gli appellanti (in aggiunta a quelli, sempre negativi, nell'esercizio di funzioni amministrative di governo degli affari pubblici nella qualità di Sindaco del
Comune di AP), l'articolo in esame avrebbe presentato ai lettori/elettori soltanto come indici di potenziale inaffidabilità del candidato.
Ragion per cui, tenuto conto della gravità del riferimento alla parzialità nell'esercizio della pregressa funzione di magistrato, anche l'ulteriore espressione “In questo caso confermando che, in quanto a sugherismo – l'arte di rimanere a galla – è ormai diventato un professionista”, nonché l'epiteto di “magistrato fallito”, non possono ritenersi compresi nel mero intento di evidenziare il fallimento delle indagini svolte dal de Magistris quanto svolgeva le funzioni di P.M..
Appaiono, invece, rivelatori – come sostenuto correttamente anche dal Tribunale di AP (peraltro, conditi dall'ulteriore espressione “Solo l'inizio di una lunga catena di contraddizioni: non ultima quella tra un ambito mentale da giustizialista manettaro e una vocazione festaiola, da mojito salviniano”, anch'essa non strettamente necessaria al pubblico interesse) - di un intento, quantomeno accessorio/secondario, volto a denigrare l'attore/appellato dal punto di vista della sua pregressa attività professionale, superando così i limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse e, dunque, rispetto alla prospettata (dagli appellanti)
“manifestazione di dissenso, ragionata e connotata da inequivocabile attualità, dai comportamenti del personaggio politico, nel momento della presentazione della propria candidatura per la carica di Governatore della NI
(elezioni regionali del settembre 2020)”, ossia, si ribadisce, rispetto al mero intento di presentare ai lettori/elettori gli esiti negativi delle inchieste svolte dal de Magistris nelle funzioni istituzionali di Sostituto Procuratore – come pure gli esiti negativi dell'esercizio di funzioni amministrative di governo degli affari pubblici nella qualità di Sindaco del Comune di AP – soltanto come insuccessi e, in quanto tali, solo quali indici di potenziale inaffidabilità del candidato.
Ciò anche in considerazione del fatto che, come messo in evidenza dall'appellato nell'ambito della propria memoria di replica depositata il 6.3.2025, l'espressione “Il magistrato fallito” si riferirebbe ad accadimenti molto lontani nel tempo, essendo l'articolo in questione del 2020 e risalendo al 2009 le dimissioni dall'Ordine Giudiziario presentate dal (cfr. la lettera di dimissioni del 28.9.2009, indirizzata al Presidente della Repubblica e CP_1 ridepositata dall'appellato in allegato alla propria comparsa di risposta in appello).
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Risulta infondato anche il terzo e ultimo motivo di gravame.
Il Tribunale di AP, infatti, ha condannato i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale (nella misura di euro 15.000,00, si ribadisce) sofferto da in conseguenza della lesione della propria Controparte_1
pagina 8 di 12 reputazione e del proprio onore, ritenendo, correttamente, che fosse stato dimostrato tale pregiudizio sulla base di criteri presuntivi, e procedendo alla relativa liquidazione mediante criteri equitativi.
In particolare, il primo giudice ha precisato che, in materia di danno patito a seguito di atto diffamatorio, sia sufficiente, per l'assolvimento dell'onere probatorio ricadente sull'attore/danneggiato, l'allegazione di un danno alla reputazione e all'onore (come avvenuto nel caso di specie sin dall'atto di citazione) - la cui entità sarà poi desunta da una serie di ulteriori elementi da valorizzare nel caso concreto- essendo notoriamente impossibile, attesa la peculiarità della materia, fornire una prova analitica di tale danno (salvo che non riguardi il piano biologico o comunque dinamico-relazionale del danneggiato), potendo la prova essere fornita anche attraverso presunzioni ed assumendo, a tal fine, rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
E, sulla base di tali premesse, ha analiticamente (e correttamente) ritenuto che:
1) Nel caso di specie fossero emersi “dei chiari indici presuntivi del turbamento provato dalla persona offesa, correlato alla sua reputazione e al conseguente disagio personale che –inevitabilmente - per ogni persona dotata di normale sensibilità e percezione di sé - segue all'attribuzione dei fatti denigratori descritti in premessa.”;
2) dovendo il valore del risarcimento essere individuato secondo criteri necessariamente equitativi, ed utilizzando, almeno in parte, i criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano il 14 marzo 2018, così come aggiornati nel 2019, fosse congruo liquidare nella misura di euro 15.000,00 (all'attualità, oltre interessi dalla domanda sino al deposito della sentenza) il danno subìto da nella vicenda in esame, Controparte_1 considerando: a) la notorietà del diffamante (essendo il un giornalista non solo di livello locale, ma Pt_3 conosciuto anche a livello nazionale); b) la carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato (essendo evidente la notorietà del , quale ex sindaco di AP per due mandati); c) la CP_1 natura della condotta diffamatoria (più che le singole offese particolarmente gravi); d) l'insieme del ritratto dell'attore come risultante dalla lettura dell'articolo incriminato (“che appare mortificarne la persona sia sotto il profilo personale che, in particolare, sotto quello professionale”); d) l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (quantomeno la sussistenza del dolo eventuale); e) il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale (quotidiano a tiratura nazionale ma con una diffusività notoriamente limitata, anche rispetto all'edizione online).
Il giudice di prime cure, dunque, così facendo, ha applicato correttamente i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, tenendo conto analiticamente delle circostanze del caso concreto, e motivando adeguatamente sul punto.
La valutazione del danno morale conseguente alla diffamazione è, infatti, necessariamente equitativa e fondata su specifiche circostanze o su elementi presuntivi.
pagina 9 di 12 In particolare, è legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno derivante da lesione alla reputazione veicolata attraverso mezzi diffusivi dei contenuti diffamatori, considerato che, in base all'"id quod plerumque accidit", si può presumere che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro e che il relativo nesso causale sia, in tal caso, di tale evidenza da far sì che l'onere di motivazione da parte del giudice riguardo alla sussistenza del danno morale risarcibile possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 15/10/2024, n. 26789).
Assumono rilevanza, in particolare, ai fini della prova, per presunzioni, del danno non patrimoniale in questione, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
18/12/2023, n. 35352; Sez. I, Ord., 10/10/2023, n. 28331); elementi presi in considerazione, come detto, dal
Tribunale di AP nella sentenza impugnata.
Anche l'ultima doglianza degli appellanti, contenuta nell'ambito del terzo motivo di gravame, è infondata, avendo il primo giudice correttamente ravvisato la tardività - in quanto proposta solo con la comparsa conclusionale - dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., relativa al mancato esercizio, da parte di del diritto di rettifica, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 47 del 1948. Controparte_1
Secondo, infatti, l'impostazione consolidata della Suprema Corte, richiamata anche dal giudice di prime cure, il fatto colposo del creditore, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 2 cod. civ., costituisce un'eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente sollevata nel corso del processo (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 22/02/2024, n. 4792).
Ed invero, in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui all'art. 1227 c.c., comma 1) va distinta da quella (disciplinata dal comma 2 della medesima norma, ed invocata dagli appellanti) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/12/2023, n. 36372; Sez. III, Ord., 19/07/2018,
n. 19218).
L'eccezione disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 c.c. non è, pertanto, deducibile oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/12/2024, n. 31971; Sez. VI - 3, Ord., 30/06/2020, n. 12980).
pagina 10 di 12 A ciò si aggiunge che è comunque errato l'argomento, utilizzato dagli appellanti in ordine all'incidenza, sul danno prodotto, del mancato esercizio, da parte dell'attore, della facoltà di ottenere una rettifica della notizia per neutralizzare gli effetti dannosi dell'illecito che ne sarebbe potuto derivare, da valutarsi ex art. 1227 c.c.
La pubblicazione di una rettifica ai sensi dell'art. 8 della L. n. 47 del 1948 non determina, infatti, quale conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere, piuttosto, a una valutazione in concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi quale conseguenza delle dichiarazioni offensive (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/10/2024, n. 26789; Sez. III, Ord., 17/01/2022, n. 1152).
In sostanza, l'istanza di rettifica - che costituisce una facoltà discrezionale dell'interessato e che, in caso di mancato suo accoglimento, può dare ingresso, ai sensi della Legge sulla Stampa n. 47 del 1948, art. 8, come modificato dalla L. n. 416 del 1981, art. 42, al procedimento cautelare dispositivo della pubblicazione - adempie, allo stesso modo della predetta misura cautelare, alla finalità di evitare che la pubblicazione di stampa, se non rettificata, possa continuare a produrre in prosieguo gli effetti lesivi dell'altrui prestigio o reputazione, ma della compiuta diffamazione, tuttavia, la rettifica non elimina l'evento di danno per gli effetti già in precedenza realizzati
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/04/2010, n. 9038, in cui si legge, specificamente: “Pertanto, è certamente da condividere l'osservazione della Corte territoriale secondo cui, ove anche l'istanza di rettificazione avesse trovato accoglimento, ciò non avrebbe, comunque, potuto "escludere il carattere diffamatorio atteso che l'eventus damni si era già compiutamente realizzato mediante la pubblicazione". In base a siffatta considerazione, pertanto, correttamente è stata negata l'ipotizzabilità della fattispecie di cui al comma 2 della norma dell'art. 1227 c.c..”; cfr. anche, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 27/01/2015, n. 1436).
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Al rigetto dell'appello segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento, in solido tra loro, ex art. 97, comma 1, secondo inciso, c.p.c., delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla durata e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri minimi
(ossia in base al 50% di quelli medi per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez.
II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00, tenuto conto del valore (euro 15.000,00) della controversia (così determinato in base al criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n.
35195).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4420/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla da e da avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n. 8049/2023 emessa dal Tribunale di AP, pubblicata il 9.8.2023.
2. Dichiara tenuti e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., nonché Parte_1
e al pagamento, in solido tra loro ed in favore di dei Parte_2 Parte_3 Controparte_1 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
AP, 8.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4420 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. e p. i.v.a. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ; (c.f. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Renato Ferola.
-APPELLANTI-
e c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Lelio della Pietra. Controparte_1 C.F._3
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 8049/2023 emessa dal Tribunale di AP, pubblicata il 9.8.2023, in tema di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO C
(nella qualità di direttore p.t. del quotidiano ”) e Parte_1 Parte_2 CP_3 Pt_3
(nella qualità di giornalista del quotidiano “ ”), hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa
[...] CP_3
Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, in data 13.10.2023), proponendo appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 8049/2023 emessa dal Tribunale di AP, pubblicata il 9.8.2023.
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pagina 1 di 12 Con tale sentenza, in accoglimento della domanda formulata dall'attore ( - volta ad ottenere la Controparte_1 condanna della (quale editrice del quotidiano ”), nonché di e Parte_1 CP_3 Parte_2
(all'epoca dei fatti, rispettivamente, direttore e giornalista di tale quotidiano), al risarcimento dei Parte_3 danni non patrimoniali (per la lesione della propria immagine, del proprio onore e della propria reputazione, anche quale Sindaco di AP, all'epoca dei fatti) da lui patiti a seguito della pubblicazione, in data 5 giugno 2020, sul quotidiano “ ”, di un articolo asseritamente diffamatorio a firma del giornalista – il CP_3 Parte_3
Tribunale di AP ha condannato i detti convenuti, in solido, al pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 15.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite
(liquidate in euro 300,00 per spese ed euro 2.600,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge).
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La nonché e (nelle suddette, rispettive, qualità) hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 censurato la sentenza n. 8049/2023 emessa dal Tribunale di AP sulla base dei tre seguenti motivi, criticando la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ravvisato un contenuto diffamatorio nelle seguenti espressioni, riferite al de , contenute nell'articolo per cui è causa: “…ha dovuto buttare via la toga, per CP_1 evitare che il Csm lo cacciasse dalla magistratura per come aveva accusato e indagato senza Per_1 Per_2 peraltro che mai nulla venisse poi provato. E in quel caso avvalorò la tesi secondo cui un magistrato non diventa di parte perché si candida, ma perché è già diventato di parte nell'esercizio delle sue funzioni” e “mi hanno fatto fuori (da magistrato), perché fino a quando indagavo su mi facevano l'applauso; come cominciai a Per_3 indagare a sinistra mi fecero: ma che fai, indaghi anche a sinistra?”, “sugherismo, l'arte di rimanere a galla”; “un abito mentale da giustizialista manettaro e una vocazione festaiola, da ”, nonché nell'epiteto Persona_4
“magistrato fallito”, riportato nella prima pagina del quotidiano.
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In particolare, con il primo motivo la e hanno sostenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 che il Tribunale di AP avesse violato i principi in materia di diritto di cronaca e di critica nel ritenere che non fosse stato rispettato il requisito della verità dei fatti.
Secondo gli appellanti il giudice di prime cure non avrebbe erroneamente considerato l'opinione del Pt_3 come critica rivolta alla passata attività di magistrato del dr. , “a fronte della evidenza – emergente dal CP_1 tenore testuale dell'articolo del 5.6.2020 – di una manifestazione di dissenso, ragionata e connotata da inequivocabile attualità, dai comportamenti del personaggio politico, nel momento della presentazione della propria candidatura per la carica di Governatore della NI (elezioni regionali del settembre 2020)”, essendo gli esiti negativi delle inchieste svolte nelle funzioni istituzionali di Sostituto Procuratore – come pure gli esiti negativi dell'esercizio di funzioni amministrative di governo degli affari pubblici nella qualità di Sindaco del pagina 2 di 12 Comune di AP – stati presentati ai lettori/elettori come insuccessi e, in quanto tali, indici di potenziale inaffidabilità del candidato.
In sintesi, ad avviso degli appellanti, il decisum sarebbe stato frutto di mancata disamina delle deduzioni difensive e delle prove documentali da essi offerte in primo grado, avendo il Tribunale circoscritto la propria valutazione alla avversa prospettazione di una carriera di magistrato del de Magistris coronata di successi e riconoscimenti, così pervenendo a statuire che non sarebbe stata in alcun modo provata la circostanza che il de
Magistris si fosse trovato costretto a lasciare la magistratura a seguito dei provvedimenti di avocazione e revocazione delle indagini avviate nel 2007 in qualità di Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, poi degenerate nello storico scontro con la Procura di Salerno, cui fece seguito anche un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura.
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Con il secondo motivo di gravame e hanno criticato Parte_4 Parte_2 Parte_3 la sentenza n. 8049/2023 nella parte in cui il Tribunale di AP ha ritenuto che l'articolo del del Pt_3
5.6.2020 fosse diffamatorio anche per l'insussistenza del requisito della continenza formale.
Ad avviso degli appellanti, in particolare, il Tribunale sarebbe pervenuto, erroneamente, a ritenere che non fossero stati rispettati i limiti formali, avendo adoperando un inadeguato metodo atomistico di lettura dell'articolo, interpretato esclusivamente sulla base di espressioni decontestualizzate e fraintese sulla base della documentazione depositata in giudizio dall'attore, non considerando che l'articolo del era basato su fatti Pt_3 obiettivi relativi alla attività politica del de Magistris, senza allusioni mirate a creare nel lettore false rappresentazioni del personaggio pubblico, secondo criteri ordinari percepibili dal lettore medio e senza intento denigratorio o offese alla dignità personale.
E hanno anche criticato specificamente il passaggio della sentenza impugnata secondo cui il mancato rispetto dei limiti formali sarebbe stato verificabile in relazione alla “accusa mossa all'odierno attore di avere strumentalizzato la propria precedente occupazione esercitando la funzione di pubblico ministero in maniera parziale, in maniera autoreferenziale per sopravvivere e riciclarsi”, ritenendo che, così facendo, il Tribunale non si fosse attenuto ai limiti del thema decidendum e del thema probandum.
Secondo gli appellanti, in particolare, tale “accusa”, cui aveva fatto riferimento il primo giudice, non sarebbe stata contenuta né esplicitamente, né implicitamente, nell'articolo di non essendovi, in tale articolo, Pt_3 parole o allusioni a comportamenti qualificabili in termini di strumentalizzazione della attività di pubblico ministero o di esercizio della funzione istituzionale in maniera parziale o autoreferenziale per sopravvivere e riciclarsi, avendo un'altra sentenza (del 21.1.2021) del Tribunale di AP, invece, affrontato il diverso tema della diffamazione a mezzo stampa a causa della imputazione, in quel giudizio, all'ex magistrato, di abuso della sua pregressa funzione.
pagina 3 di 12 ****
Con il terzo motivo la e hanno criticato la decisione Parte_1 Parte_2 Parte_3 impugnata anche con riferimento al risarcimento (nella misura di euro 15.000,00) riconosciuto al , CP_1 sostenendo che il Tribunale fosse addivenuto a tale liquidazione pur in assenza di allegazione e di prova del danno effettivamente patito dall'attore, non essendo stato neppure concretamente specificato un danno all'immagine (per il quale sarebbe stato in astratto ammissibile il ricorso a presunzioni semplici), né tenendo conto del mancato esercizio del diritto di rettifica da valutare, invece, ai fini del rigetto o, in subordine, della riduzione della condanna.
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“…in via soprasessoria, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata;
nel merito, respingere integralmente le domande attoree;
sulle spese, porle a carico dell'attore per il doppio grado, oltre oneri di legge e rifusione del C.U.”.
Iscritta la causa al n. 4420/2023 del Ruolo Generale si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
10.1.2024, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con Controparte_1 condanna degli appellanti alle spese di lite.
Con ordinanza del 6.2.2024 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c., l'udienza del 25.3.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. (richiamando l'ordinanza del 12.12.2023 con cui questa Corte non ha provveduto sull'istanza formulata dagli appellanti ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., avendo questi ultimi espressamente rinunciato ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata).
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 20.3.2025 dalla difesa di e il 24.3.2025 dalla Controparte_1 difesa della di e di ), all'udienza del 25.3.2025, svoltasi in Parte_1 Parte_2 Parte_3 forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
Consigliere istruttore, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla nonché da (nella qualità di direttore p.t. del Parte_1 Parte_2 quotidiano “ ”) e da (nella qualità di giornalista del quotidiano “ ”), è CP_3 Parte_3 CP_3 infondato per le ragioni di seguito esposte.
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Vanno, innanzitutto, richiamati i principi, enucleati dalla Suprema Corte, concernenti i limiti all'esercizio del diritto di critica (politica, nel caso in esame).
pagina 4 di 12 La libertà di espressione trova una estesa tutela in due norme di rango primario: l'art. 21 della Costituzione e l'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ove è declinata per ciascun consociato come diritto a ricevere informazioni di interesse generale e per i giornalisti come diritto all'esercizio della libertà di informazione.
Non di meno, l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa;
la tutela alla vita privata è garantita anche dall'art.8 CEDU (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/05/2024, n. 12773).
Nell'ambito del diritto di critica, i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.
In particolare il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.
In relazione, specificamente, al diritto di critica politica, esso consente l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purchè sempre nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse (cfr. Cass. civ., Sez. I,
27/01/2023, n. 2605; Sez. III, Ord., 12/04/2022, n. 11767; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 05/04/2024, n.
9068), non potendo mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/02/2024, n. 3650; Sez. III,
27/01/2015, n. 1434).
Nell'ambito della critica politica, dunque, la continenza è travalicata nel caso di aggressione alla dimensione personale e morale del destinatario (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/04/2022, n. 11767).
Ne deriva che le modalità espressive, se rilevano autonomamente per il requisito della continenza verbale, possono ridondare anche in punto del requisito della verità putativa della notizia diffusa, nel senso che la critica rivolta nei confronti di fatti dipinti come veri, che si alluda essere tali grazie al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni, potrebbe finire nel non rispettare più in sè il requisito della verità putativa stessa.
pagina 5 di 12 Essenziale, dunque, al riguardo, è il requisito della verità oggettiva della notizia, anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca: la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/07/2023, n.
21651 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Uno scritto allusivo od insinuante, anche quando fondato su fatti veri, può riuscire in concreto molto più pernicioso per l'onore altrui rispetto ad uno scritto vituperoso, giacchè mentre questo sollecita il riso, quello suscita il dubbio, che molto più del primo corrode la reputazione di chi ne sia investito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29/10/2019,
n. 27592).
A ciò va aggiunto che il diritto di critica non si concretizza nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive , rammentandosi che nella stessa prospettiva si colloca la giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 10 della Convenzione, in tema di libertà di espressione, il quale, nel distinguere tra la "materialità dei fatti" ed i "giudizi di valore", pone in rilievo che, quand'anche "equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva" (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/12/2024, n. 34860; Sez. I, Ord., 10/05/2024, n. 12773 cit.).
Inoltre, la valutazione del giudice circa il rispetto o meno di tali limiti non deve essere caratterizzato da una lettura atomistica - bensì d'insieme - delle notizie pubblicate (Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/02/2024, n. 3650).
Grava, infine, sul giornalista, ex art. 2697 cod. civ., l'onere della prova circa l'esistenza dei presupposti per ritenere integrata l'esimente del diritto di critica e, in particolare, l'onere di provare il rispetto dei requisiti della verità (sia pure non assoluta bensì ragionevolmente putativa, in quanto frutto di un serio lavoro di ricerca delle fonti da cui proviene), continenza e pertinenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/05/2024, n. 12773 cit.).
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Fatte queste premesse, ed esaminando congiuntamente, in quanto strettamente connessi, i primi due motivi di gravame, la Corte ritiene che il Tribunale di AP abbia correttamente ritenuto che l'articolo in esame avesse un contenuto lesivo dell'onore e della reputazione di Controparte_1
In particolare, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 01/04/2025, n. 8629; Sez. V, Ord., 22/03/2025, n. 7657;
Sez. V, Ord., 15/03/2025, n. 6930), la Corte ritiene che, anche a prescindere dalla questione della sussistenza o meno, nel caso di specie, del presupposto - ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica politica- rappresentato pagina 6 di 12 dalla c.d. verità quantomeno putativa (ritenuta insussistente nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, dolendosi di tale profilo nell'ambito del primo motivo di gravame), non fosse comunque stato rispettato (così come statuito dal Tribunale) il limite della continenza (posto che le modalità espressive rilevano autonomamente per il requisito della continenza verbale;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
20/07/2023, n. 21651 cit.), oggetto del secondo motivo di impugnazione.
Risulta condivisibile, invero, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure (tenendo conto non solo delle singole espressioni ma dell'intero testo dell'articolo), secondo cui il mancato rispetto della continenza si potesse agevolmente constatare già nella considerazione per cui il precedente agìre, nella qualità di PM, dell'attore,
“avrebbe avvalorato la tesi per cui un magistrato non diventa di parte perché si candida, ma perché era già diventato di parte nell'esercizio delle sue funzioni”.
Si legge, invero, nello specifico, nell'articolo: “Europarlamentare lo è diventato quando ha dovuto buttare via la toga, per evitare che il Csm lo cacciasse dalla magistratura per come aveva accusato e indagato Per_1 Per_2 senza peraltro che mai nulla venisse poi provato. E in quel caso avvalorò la tesi secondo cui un magistrato non diventa di parte perché si candida, ma perché era già diventato di parte nell'esercizio delle sue funzioni” (cfr. tale articolo, ridepositato in appello, telematicamente, dall'appellato).
Tale espressione risulta, infatti, inutilmente denigratoria e offensiva dell'onore e della reputazione dell'attore/appellato, risolvendosi nell'aggressione alla dimensione personale e morale del destinatario (in quanto riferita alla funzione di magistrato in precedenza svolta), non essendo condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui, invece, l'articolo in esame non contenesse allusioni mirate a creare nel lettore false rappresentazioni del personaggio pubblico, secondo criteri ordinari percepibili dal lettore medio e senza intento denigratorio o offese alla dignità personale.
Ed infatti, posto che l'imparzialità è una caratteristica indefettibile della funzione di magistrato, il detto riferimento, operato nell'articolo in questione, all'essere, de Magistris Luigi, “già diventato parte nell'esercizio delle sue funzioni”, rappresenta – si ribadisce - una vera e propria aggressione, connotata da gravità, alla sfera morale di quest'ultimo relativamente all'attività professionale (di magistrato) in precedenza esercitata, avendo ad oggetto proprio la paventata mancanza della necessaria imparzialità.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, dunque, tale “accusa” non solo era contenuta nello scritto in esame – con la conseguenza che nessun travalicamento rispetto al thema probandum e al thema decidendum si ravvisa nella sentenza impugnata- ma conteneva anche parole qualificabili, come ravvisato dal Tribunale di
AP, in termini di strumentalizzazione della propria precedente attività di pubblico ministero, esercitandola in maniera parziale o autoreferenziale.
Tale paventata parzialità, del resto, evocando l'assenza di necessaria equidistanza dalle parti nei procedimenti giudiziari, è un concetto nettamente diverso rispetto ai prospettati insuccessi, ossia al mancato raggiungimento di pagina 7 di 12 risultati legati all'attività (di inquirente) professionale (oggetto della questione, relativa al primo motivo di gravame, della sussistenza o meno della c.d. verità, quantomeno putativa) e, quindi, rispetto agli asseriti esiti negativi delle inchieste svolte nelle funzioni istituzionali di Sostituto Procuratore che, secondo gli appellanti (in aggiunta a quelli, sempre negativi, nell'esercizio di funzioni amministrative di governo degli affari pubblici nella qualità di Sindaco del
Comune di AP), l'articolo in esame avrebbe presentato ai lettori/elettori soltanto come indici di potenziale inaffidabilità del candidato.
Ragion per cui, tenuto conto della gravità del riferimento alla parzialità nell'esercizio della pregressa funzione di magistrato, anche l'ulteriore espressione “In questo caso confermando che, in quanto a sugherismo – l'arte di rimanere a galla – è ormai diventato un professionista”, nonché l'epiteto di “magistrato fallito”, non possono ritenersi compresi nel mero intento di evidenziare il fallimento delle indagini svolte dal de Magistris quanto svolgeva le funzioni di P.M..
Appaiono, invece, rivelatori – come sostenuto correttamente anche dal Tribunale di AP (peraltro, conditi dall'ulteriore espressione “Solo l'inizio di una lunga catena di contraddizioni: non ultima quella tra un ambito mentale da giustizialista manettaro e una vocazione festaiola, da mojito salviniano”, anch'essa non strettamente necessaria al pubblico interesse) - di un intento, quantomeno accessorio/secondario, volto a denigrare l'attore/appellato dal punto di vista della sua pregressa attività professionale, superando così i limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse e, dunque, rispetto alla prospettata (dagli appellanti)
“manifestazione di dissenso, ragionata e connotata da inequivocabile attualità, dai comportamenti del personaggio politico, nel momento della presentazione della propria candidatura per la carica di Governatore della NI
(elezioni regionali del settembre 2020)”, ossia, si ribadisce, rispetto al mero intento di presentare ai lettori/elettori gli esiti negativi delle inchieste svolte dal de Magistris nelle funzioni istituzionali di Sostituto Procuratore – come pure gli esiti negativi dell'esercizio di funzioni amministrative di governo degli affari pubblici nella qualità di Sindaco del Comune di AP – soltanto come insuccessi e, in quanto tali, solo quali indici di potenziale inaffidabilità del candidato.
Ciò anche in considerazione del fatto che, come messo in evidenza dall'appellato nell'ambito della propria memoria di replica depositata il 6.3.2025, l'espressione “Il magistrato fallito” si riferirebbe ad accadimenti molto lontani nel tempo, essendo l'articolo in questione del 2020 e risalendo al 2009 le dimissioni dall'Ordine Giudiziario presentate dal (cfr. la lettera di dimissioni del 28.9.2009, indirizzata al Presidente della Repubblica e CP_1 ridepositata dall'appellato in allegato alla propria comparsa di risposta in appello).
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Risulta infondato anche il terzo e ultimo motivo di gravame.
Il Tribunale di AP, infatti, ha condannato i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale (nella misura di euro 15.000,00, si ribadisce) sofferto da in conseguenza della lesione della propria Controparte_1
pagina 8 di 12 reputazione e del proprio onore, ritenendo, correttamente, che fosse stato dimostrato tale pregiudizio sulla base di criteri presuntivi, e procedendo alla relativa liquidazione mediante criteri equitativi.
In particolare, il primo giudice ha precisato che, in materia di danno patito a seguito di atto diffamatorio, sia sufficiente, per l'assolvimento dell'onere probatorio ricadente sull'attore/danneggiato, l'allegazione di un danno alla reputazione e all'onore (come avvenuto nel caso di specie sin dall'atto di citazione) - la cui entità sarà poi desunta da una serie di ulteriori elementi da valorizzare nel caso concreto- essendo notoriamente impossibile, attesa la peculiarità della materia, fornire una prova analitica di tale danno (salvo che non riguardi il piano biologico o comunque dinamico-relazionale del danneggiato), potendo la prova essere fornita anche attraverso presunzioni ed assumendo, a tal fine, rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
E, sulla base di tali premesse, ha analiticamente (e correttamente) ritenuto che:
1) Nel caso di specie fossero emersi “dei chiari indici presuntivi del turbamento provato dalla persona offesa, correlato alla sua reputazione e al conseguente disagio personale che –inevitabilmente - per ogni persona dotata di normale sensibilità e percezione di sé - segue all'attribuzione dei fatti denigratori descritti in premessa.”;
2) dovendo il valore del risarcimento essere individuato secondo criteri necessariamente equitativi, ed utilizzando, almeno in parte, i criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano il 14 marzo 2018, così come aggiornati nel 2019, fosse congruo liquidare nella misura di euro 15.000,00 (all'attualità, oltre interessi dalla domanda sino al deposito della sentenza) il danno subìto da nella vicenda in esame, Controparte_1 considerando: a) la notorietà del diffamante (essendo il un giornalista non solo di livello locale, ma Pt_3 conosciuto anche a livello nazionale); b) la carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato (essendo evidente la notorietà del , quale ex sindaco di AP per due mandati); c) la CP_1 natura della condotta diffamatoria (più che le singole offese particolarmente gravi); d) l'insieme del ritratto dell'attore come risultante dalla lettura dell'articolo incriminato (“che appare mortificarne la persona sia sotto il profilo personale che, in particolare, sotto quello professionale”); d) l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (quantomeno la sussistenza del dolo eventuale); e) il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale (quotidiano a tiratura nazionale ma con una diffusività notoriamente limitata, anche rispetto all'edizione online).
Il giudice di prime cure, dunque, così facendo, ha applicato correttamente i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, tenendo conto analiticamente delle circostanze del caso concreto, e motivando adeguatamente sul punto.
La valutazione del danno morale conseguente alla diffamazione è, infatti, necessariamente equitativa e fondata su specifiche circostanze o su elementi presuntivi.
pagina 9 di 12 In particolare, è legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno derivante da lesione alla reputazione veicolata attraverso mezzi diffusivi dei contenuti diffamatori, considerato che, in base all'"id quod plerumque accidit", si può presumere che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro e che il relativo nesso causale sia, in tal caso, di tale evidenza da far sì che l'onere di motivazione da parte del giudice riguardo alla sussistenza del danno morale risarcibile possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 15/10/2024, n. 26789).
Assumono rilevanza, in particolare, ai fini della prova, per presunzioni, del danno non patrimoniale in questione, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
18/12/2023, n. 35352; Sez. I, Ord., 10/10/2023, n. 28331); elementi presi in considerazione, come detto, dal
Tribunale di AP nella sentenza impugnata.
Anche l'ultima doglianza degli appellanti, contenuta nell'ambito del terzo motivo di gravame, è infondata, avendo il primo giudice correttamente ravvisato la tardività - in quanto proposta solo con la comparsa conclusionale - dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., relativa al mancato esercizio, da parte di del diritto di rettifica, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 47 del 1948. Controparte_1
Secondo, infatti, l'impostazione consolidata della Suprema Corte, richiamata anche dal giudice di prime cure, il fatto colposo del creditore, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 2 cod. civ., costituisce un'eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente sollevata nel corso del processo (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 22/02/2024, n. 4792).
Ed invero, in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui all'art. 1227 c.c., comma 1) va distinta da quella (disciplinata dal comma 2 della medesima norma, ed invocata dagli appellanti) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/12/2023, n. 36372; Sez. III, Ord., 19/07/2018,
n. 19218).
L'eccezione disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 c.c. non è, pertanto, deducibile oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/12/2024, n. 31971; Sez. VI - 3, Ord., 30/06/2020, n. 12980).
pagina 10 di 12 A ciò si aggiunge che è comunque errato l'argomento, utilizzato dagli appellanti in ordine all'incidenza, sul danno prodotto, del mancato esercizio, da parte dell'attore, della facoltà di ottenere una rettifica della notizia per neutralizzare gli effetti dannosi dell'illecito che ne sarebbe potuto derivare, da valutarsi ex art. 1227 c.c.
La pubblicazione di una rettifica ai sensi dell'art. 8 della L. n. 47 del 1948 non determina, infatti, quale conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere, piuttosto, a una valutazione in concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi quale conseguenza delle dichiarazioni offensive (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/10/2024, n. 26789; Sez. III, Ord., 17/01/2022, n. 1152).
In sostanza, l'istanza di rettifica - che costituisce una facoltà discrezionale dell'interessato e che, in caso di mancato suo accoglimento, può dare ingresso, ai sensi della Legge sulla Stampa n. 47 del 1948, art. 8, come modificato dalla L. n. 416 del 1981, art. 42, al procedimento cautelare dispositivo della pubblicazione - adempie, allo stesso modo della predetta misura cautelare, alla finalità di evitare che la pubblicazione di stampa, se non rettificata, possa continuare a produrre in prosieguo gli effetti lesivi dell'altrui prestigio o reputazione, ma della compiuta diffamazione, tuttavia, la rettifica non elimina l'evento di danno per gli effetti già in precedenza realizzati
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/04/2010, n. 9038, in cui si legge, specificamente: “Pertanto, è certamente da condividere l'osservazione della Corte territoriale secondo cui, ove anche l'istanza di rettificazione avesse trovato accoglimento, ciò non avrebbe, comunque, potuto "escludere il carattere diffamatorio atteso che l'eventus damni si era già compiutamente realizzato mediante la pubblicazione". In base a siffatta considerazione, pertanto, correttamente è stata negata l'ipotizzabilità della fattispecie di cui al comma 2 della norma dell'art. 1227 c.c..”; cfr. anche, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 27/01/2015, n. 1436).
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Al rigetto dell'appello segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento, in solido tra loro, ex art. 97, comma 1, secondo inciso, c.p.c., delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla durata e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri minimi
(ossia in base al 50% di quelli medi per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez.
II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00, tenuto conto del valore (euro 15.000,00) della controversia (così determinato in base al criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n.
35195).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4420/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla da e da avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n. 8049/2023 emessa dal Tribunale di AP, pubblicata il 9.8.2023.
2. Dichiara tenuti e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., nonché Parte_1
e al pagamento, in solido tra loro ed in favore di dei Parte_2 Parte_3 Controparte_1 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
AP, 8.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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