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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 216 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2016, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Andrea Tinarelli (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Vittorio Veneto 84
- ATTORE -
e
(p. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti, dall'Avv. Luca Belardinelli (c.f. ) e dall'Avv. Mario C.F._3
Pollicelli (c.f. ), elettivamente domiciliata presso la propria sede in Trasacco, C.F._4
alla via Sirente 7
(c.f. ) Parte_2 C.F._5
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Carlo Polce (c.f. ) C.F._6
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trasacco, alla via Muzio Febonio 28
1 (c.f. ) Parte_3 C.F._7
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Carlo Polce (c.f. ) C.F._6
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trasacco, alla via Muzio Febonio 28
- CONVENUTI- nonché
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Cristian Nicoli (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._8
Avezzano, alla via B. Cassinelli 2/a p. I.V.A. ) Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Francesco Saverio Franchi (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._9 dell'Avv. G.P. Ciocci in Avezzano, alla via Mons. Bagnoli 34
-TERZI CHIAMATI-
Conclusioni:
- per parte attrice, per i convenuti e e per la terza chiamata Pt_2 Pt_3 Controparte_2
come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 17.10.2024;
[...]
- per la convenuta e per la terza chiamata Controparte_1 Controparte_3
come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 18.10.2024;
[...]
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 2.2.2016 premesso di aver stipulato un contratto Parte_1 di appalto con la società avente ad oggetto l'esecuzione Controparte_1
di lavori su un immobile di sua proprietà e che, in relazione a tali lavori, progettisti e direttori dei lavori sono stati gli Architetti e ha citato la suindicata Parte_2 Parte_3
società appaltatrice ed i suindicati professionisti chiedendo di accertare i vizi ed i difetti delle opere eseguite e comunque di accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di tutti i convenuti, ciascuno per le rispettive qualità e responsabilità, ai sensi degli artt. 1667 e ss. c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. e quindi di condannarli, solidalmente o comunque in maniera alternativa ed autonoma, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, danni quantificati in € 125.000,00 (o nella diversa misura accertata in giudizio ed eventualmente liquidata in via
2 equitativa) oltre interessi e rivalutazione, per i lavori non eseguiti, i lavori non correttamente eseguiti e per i disagi di natura fisica e psichica subiti dal medesimo attore.
A sostegno di tali domande l'attore ha dedotto:
- che i lavori, iniziati il 3.3.2014 ed in relazione a cui sono stati effettuati i pagamenti dei primi tre
S.A.L. per un totale di € 84.812,44, sono stati sospesi a causa delle condizioni metereologiche in data
13.1.2015 e, dunque, già oltre il termine di ultimazione dei lavori contrattualmente convenuto in giorni 180;
- che i lavori non sono mai stati ripresi e che senza esito sono risultate le sue richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione delle opere già realizzate e, in particolare, in ordine alla loro possibile incongruenza rispetto al progetto ed alla loro effettiva esecuzione a regola d'arte;
- di aver quindi revocato l'incarico conferito ai direttori dei lavori e di essere receduto dal contratto con la società appaltatrice con raccomandate A/R rispettivamente del 27.7.2015 e del 28.7.2015, mai riscontrate dalle controparti;
- di aver quindi conferito incarico ad un consulente di parte al fine di verificare l'avvenuta esecuzione dei lavori appaltati e la rispondenza alle regole dell'arte dei lavori eseguiti;
- che da tale consulenza di parte, redatta in data 3.11.2015 e consegnatagli in data 12.11.2015, sono emerse sia la mancata esecuzione di opere appaltate sia l'irregolarità ed i vizi, anche occulti, dei lavori eseguiti (mancanze e vizi meglio descritti dalle pagine da 4 ad 11 dell'atto di citazione);
- di aver subito, oltre al danno arrecato per i lavori non eseguiti (quantificati dal consulente in €
68.002,56) e per i lavori non regolarmente eseguiti (quantificati dal consulente in € 34.715,11), anche il danno derivante dall'indisponibilità della propria abitazione, nonché i danni di natura psichica e morale conseguenti all'intera vicenda.
2. Si è tempestivamente costituita la società chiedendo: Controparte_1
i) in via principale, il rigetto di tutte le domande formulate nei propri confronti;
ii) in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, la condanna degli architetti e Pt_2
a pagare la somma accertata come dovuta o, comunque, a tenere indenne la società da qualsiasi Pt_3
pretesa attorea nei suoi confronti;
iii) in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di quanto dovuto per spese sostenute, lavori extra-contratto eseguiti, mancato guadagno, danni patrimoniali e non, il tutto per l'importo di € 25.500,00 oltre interessi e rivalutazione ovvero per il diverso minore importo accertato in giudizio e liquidato anche equitativamente.
3 La società appaltatrice ha in sintesi dedotto:
- che le domande svolte sono inammissibili, sia perché non sono state richieste le tutele normativamente previste dall'art. 1668 c.c. (e, in particolare, l'eliminazione dei vizi o la riduzione del corrispettivo dell'appalto) sia perché trattasi di lavori già in parte pagati e comunque da pagare con fondi pubblici stanziati per il ripristino degli edifici a seguito dei danni causati dall'evento sismico dell'aprile del 2009, con conseguente insussistenza di qualsiasi interesse tutelabile in capo all'attore;
- che comunque, nel merito, le opere appaltate concernevano appunto la riparazione dei danni subiti ed il miglioramento sismico (e non, invece, la ricostruzione ex novo dell'immobile) e sono state regolarmente eseguite sotto la costante direzione dei progettisti – direttori dei lavori e e Pt_3 Pt_2
secondo le direttive da costoro impartite, oltre ad essere stati svolti i lavori con la costante vigilanza del medesimo attore e, di fatto, di suo figlio (che vi ha materialmente preso parte quale dipendente della società convenuta);
- che inoltre l'attore ha chiesto verbalmente di eseguire numerose lavorazioni aggiuntive e che, a fronte dell'effettiva esecuzione di tali opere, sussiste un credito della società convenuta nei confronti dell'attore;
- che in ogni caso in data 23.4.2015 le parti, anche alla presenza del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune competente, hanno effettuato un sopralluogo e verificato la buona esecuzione dei lavori, per cui deve ritenersi illegittimo il recesso unilaterale del contratto da parte dell'attore e questi deve essere quindi dichiarato decaduto da qualunque garanzia ex artt. 1667 e ss. c.c. (garanzia in relazione a cui la società convenuta ha comunque eccepito anche l'intervenuta decadenza e la maturata prescrizione per il mancato rispetto dei termini allo scopo previsti);
- che infine alcun danno può essere richiesto dall'attore in relazione all'impossibilità di abitare l'immobile, ove l'attore non risiedeva già da tempo.
Con specifico riferimento alla domanda riconvenzionale la società appaltatrice ha chiesto sia la condanna dell'attore al pagamento di quanto dovuto in relazione ai lavori aggiuntivi eseguiti (opere meglio descritte a pagina 6 della comparsa) sia la condanna del medesimo attore al risarcimento dei danni subiti a fronte del recesso, vuoi per il mancato guadagno vuoi per avere l'attore impedito all'appaltatrice di recuperare i beni di sua proprietà insistenti nel cantiere (riservandosi di contro l'appaltatrice di richiedere in separata sede quanto dovuto a titolo di quarto S.A.L. per le opere previste in contratto ed eseguite, trattandosi di somme che devono essere materialmente corrisposte dal ). Controparte_4
4 3. Si sono altresì tempestivamente costituiti, con due distinte comparse, e Parte_2
chiedendo il rigetto sia delle domande svolte dall'attore sia della domanda Parte_3
subordinata svolta dalla società convenuta, nonché chiedendo, in via subordinata, di essere tenuti indenni da quanto eventualmente ritenuto dovuto in favore dell'attore dalle rispettive compagnie assicuratrici, che hanno contestualmente chiesto di chiamare in giudizio.
Nel merito hanno entrambi eccepito: i) la carenza di legittimazione attiva dell'attore in relazione ai pretesi danni patrimoniali subiti, trattandosi di appalto il cui corrispettivo doveva essere (ed in parte
è stato) pagato mediante erogazione di fondi pubblici;
ii) la nullità dell'atto di citazione per non essere evincibili i profili di responsabilità specificamente ascrivibili, in ipotesi, a progettista, direttore dei lavori ed impresa esecutrice;
iii) l'infondatezza delle pretese in relazione a lavori che, a seguito della verifica del 23.4.2015, sono stati accettati e che sono stati comunque regolarmente eseguiti;
iv) la tardività della denunzia dei vizi, intervenuta mesi dopo la revoca dell'incarico conferito.
4. Differita la prima udienza di comparizione per consentire la notifica della citazione in chiamata in causa dei terzi, si sono costituite entrambe le compagnie assicuratrici.
In particolare la terza chiamata dal convenuto ha chiesto: a) Controparte_2 Pt_2 di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio;
b) di accertare la carenza di legittimazione attiva dell'attore; c) in via gradata, di respingere la domanda attorea in quanto infondata nel merito;
d) di accertare comunque l'inoperatività della polizza o, in subordine, di accertarne l'operatività nei soli limiti ed alle condizioni contrattualmente pattuite.
A sostegno di tali domande ha dedotto: i) la nullità dell'atto introduttivo per non essere stati individuati e specificati gli addebiti mossi ai distinti convenuti e, quanto ai due professionisti, in relazione alle distinte qualità di progettista ovvero di direttore dei lavori;
ii) la carenza di legittimazione attiva dell'attore, per i medesimi motivi dedotti dai professionisti convenuti;
iii) la non operatività della polizza in ragione delle clausole di esclusione pattuite e, in particolare, in considerazione del fatto che trattasi di danni verificatisi dopo il compimento dei lavori;
iv) il superamento del massimale indicato nella polizza e, comunque, la sua operatività solo per l'eventuale responsabilità accertata in capo all'assicurato in proprio e non anche in via solidale;
v) l'infondatezza nel merito della domanda attorea, sia in ragione dell'accettazione delle opere sia in ragione della decadenza da ogni garanzia per i pretesi vizi.
terza chiamata dal convenuto ha eccepito l'inoperatività della polizza Controparte_3 Pt_3
in ragione della clausola claims made contrattualmente pattuita, ha aderito alle eccezioni di nullità dell'atto introduttivo del giudizio e di carenza di legittimazione attiva dell'attore formulate dal
5 convenuto nonché alle argomentazioni di merito da questi svolte per contestare la fondatezza Pt_3
delle domande svolte da parte attrice.
5. Espletato l'interrogatorio formale dell'attore, escussi otto testi ed espletata una C.T.U., la causa, con ordinanza del 20.12.2024, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del 19.12.2024, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
6. La domanda risarcitoria formulata da parte attrice può trovare solo parziale accoglimento, nei ridotti limiti di seguito esposti.
7. Preliminarmente deve escludersi che ricorra l'eccepita nullità dell'atto introduttivo atteso che parte attrice ha allegato i distinti titoli fonte degli obblighi, gravanti sui convenuti, che sarebbero rimasti inadempiuti ed ha altresì analiticamente descritto in citazione gli inadempimenti allegati, ossia le specifiche opere che, sempre secondo la tesi attorea, sarebbero state o non realizzate o non eseguite a regola d'arte.
Pertanto, avuto riguardo all'insieme delle indicazioni contenute sia nell'atto introduttivo sia nella documentazione allo stesso allegata (cfr., Cass., sent. n. 11751/13), non può ritenersi che nella specie ricorra una situazione di assoluta incertezza circa le ragioni delle domande svolte nei confronti dei distinti convenuti.
Deve peraltro evidenziarsi che, tenuto conto del tenore delle distinte comparse di costituzione e dell'istruttoria svolta, non può certo dubitarsi del fatto che tutti i convenuti siano stati in grado di prendere diffusamente posizione anche nel merito, apprestando puntuali difese in relazione ad ogni singola contestazione sulle opere appaltate.
8. Risulta altresì infondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo all'attore.
Sulla scorta del contratto di appalto prodotto può infatti affermarsi che solo l'odierno attore ha assunto la qualità di parte committente, oltre ad essere proprietario dell'immobile asseritamente danneggiato a fronte della dedotta esecuzione di opere non a regola d'arte.
Ne deriva che può ritenersi sussistente la legittimazione attorea in relazione alle domande proposte nel presente giudizio, tenuto conto del fatto che l'attore ha formulato in questa sede unicamente una domanda risarcitoria a fronte del prospettato inadempimento e non, anche, una domanda di restituzione degli importi già corrisposti dall'ente pubblico in relazione ai suindicati tre S.A.L. (ferma
6 evidentemente restando la possibile valutazione dell'avvenuta erogazione di contributi pubblici per il pagamento del corrispettivo dell'appalto sotto altri e distinti profili, tra cui anche quello dell'individuazione delle effettive conseguenze dannose dell'eventuale illecito ritenuto provato sulla base della c.d. teoria differenziale, applicabile anche in caso di illecito contrattuale).
9. Tanto premesso, deve procedersi alla qualificazione delle domande svolte da parte attrice ed alla conseguente delimitazione dell'ambito delle questioni e delle eccezioni effettivamente rilevanti nel caso di specie.
9.1. Dalla lettura dell'atto introduttivo emerge che parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti ai sensi degli artt. 1667 e ss. c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., allegando, a sostegno di tale domanda, l'avvenuta stipulazione del contratto di appalto, la mancata esecuzione di parte delle opere appaltate nei termini convenuti, l'irregolare esecuzione di altra parte delle opere appaltate e soprattutto, per quanto qui rileva, l'intervenuto recesso dal contratto di appalto, con coeva revoca dell'incarico conferito ai progettisti – direttori dei lavori.
In particolare non può dubitarsi del fatto che parte attrice abbia specificamente allegato ed idoneamente documentato l'intervenuto recesso (si vedano pagina 2 dell'atto introduttivo ed il doc.
n. 8 allegato all'atto di citazione, dovendosi necessariamente interpretare come recesso unilaterale ex art. 1671 c.c. la missiva con cui viene comunicata “la revoca del mandato per i lavori di cui all'oggetto con decorrenza immediata”, anche perché priva di specifici riferimenti ad inadempimenti della controparte o, comunque, a profili attinenti al merito dello svolgimento dell'appalto).
Il suesposto profilo non è poi stato oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti, dovendosi anzi sottolineare che la stessa convenuta appaltatrice ha tanto colto l'effettivo contenuto dell'atto introduttivo da spiegare domanda riconvenzionale con cui ha richiesto, tra l'altro, anche le somme a suo dire dovute proprio a seguito del recesso del committente ex art. 1671 c.c.
Del pari non può dubitarsi che, al momento del recesso, l'appalto non avesse avuto integrale esecuzione e che fosse quindi astrattamente esercitabile il diritto di recesso, atteso che: i) l'attore lamenta la mancata esecuzione di tutte le opere appaltate;
ii) i convenuti non contestano specificamente che, al momento del recesso, le opere non fossero tutte ultimate, deducendo piuttosto la non imputabilità del mancato completamento dei lavori;
iii) il verbale di visita del cantiere del
23.4.2015, per quanto qui rileva, contiene espliciti riferimenti alla possibilità di procedere con la ripresa dei lavori (lavori che, per quanto in questa sede consta sulla base delle reciproche allegazioni, non sono stati invece successivamente ripresi sino all'intervenuto esercizio del recesso nel successivo
7 luglio del 2015); iv) anche le risultanze della C.T.U., di seguito più analiticamente esaminate, depongono per il mancato completamento di tutte le opere appaltate.
Alcun rilievo potrebbe peraltro assumere, sul punto, l'intervenuta esecuzione degli ulteriori lavori oggetto della domanda riconvenzionale della convenuta appaltatrice, posto che: i) il recesso contiene univoci riferimenti all'originario contratto d'appalto, avente ad oggetto, come esposto, lavorazioni non del tutto ultimate;
ii) analogamente non potrebbero ritenersi integralmente ultimate le opere laddove tali lavori aggiuntivi venissero ritenuti varianti delle opere originariamente appaltate;
iii) ove invece tali lavori aggiuntivi venissero ritenuti veri e propri lavori extra – contratto, verrebbe in rilievo proprio un distinto titolo fonte dei reciproci obblighi e diritti delle parti, ivi compreso il diritto di recesso.
9.2 Da quanto precede consegue che, avuto riguardo ai fatti allegati dalle parti come sopra delineati, la domanda attorea deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dall'attore a causa dell'inadempimento contrattuale dei convenuti, inadempimento già verificatosi, sempre secondo la prospettazione di parte attrice, al momento del recesso.
Non rilevano evidentemente in senso contrario i riferimenti, contenuti nelle conclusioni, agli artt.
1667 e ss. c.c. e 2043 c.c., atteso che, come noto, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, purché non muti i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (cfr., Cass., sent. n. 5832/21, Cass., ord. n. 5153/19).
9.3 Così qualificata la domanda proposta da parte attrice giova precisare che, in accordo con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale può essere proposta anche indipendentemente dalla proposizione di domanda di risoluzione, la quale, anzi, non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria (cfr., Cass., sent. n.
23820/10).
Si rende quindi necessario richiamare il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di recesso del committente e di caratteristiche delle azioni coltivabili a fronte del recesso
(cfr., Cass., sent. n. 421/24).
In particolare a mente della pronunzia da ultimo richiamata:
8 - il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto ed anteriore all'ultimazione dell'opera;
- tale diritto può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento, ma il contratto si scioglie comunque ex nunc per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento;
- tali indagini assumono invece rilievo quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno subito a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore in cui questi fosse già incorso al momento del recesso;
- anche l'appaltante che si sia avvalso del diritto di recesso può infatti esercitare il diritto a richiedere la restituzione degli acconti versati ed il risarcimento dei danni che sono derivati dall'inadempimento del contratto di appalto;
- l'appaltante può in particolare chiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'appaltatore sia già incorso al momento del recesso, anche ove imputabile a difformità o vizi dell'opera già in parte eseguita;
- l'appaltante può anche fare valere tali danni, pure se conosciuti al momento del recesso, per ottenere una proporzionale riduzione dell'indennizzo dovuto;
- la proponibilità in tal caso della domanda risarcitoria non richiede il previo esperimento del rimedio di cui all'art. 1662 c.c., norma che prevede una mera facoltà per l'appaltante;
- in relazione a tale domanda risarcitoria opera la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. e non trovano invece applicazione la disciplina speciale sulla garanzia per i vizi ed il conseguente regime decadenziale e prescrizionale ex artt. 1667 e ss. c.c.
9.4 Così richiamati i principi di diritto applicabili alla domanda proposta nel caso di specie, risulta evidentemente superflua ogni valutazione delle eccezioni svolte dai convenuti e dai terzi chiamati in punto di decadenza e di prescrizione così come previste dalla disciplina di cui agli artt. 1667 e ss. c.c., come anche in punto di azioni utilmente esperibili nel caso in cui il committente lamenti i difetti dell'opera.
10. Qualificata la domanda e delimitato l'ambito delle questioni effettivamente rilevanti, si deve procedere ad esaminare nel merito le domande risarcitorie che, per quanto concerne il prospettato danno patrimoniale, sono state formulate in relazione al mancato completamento delle opere nei
9 termini convenuti ed alla mancata esecuzione a regola d'arte di parte delle opere realizzate, mentre, per quanto concerne il prospettato danno non patrimoniale, sono state formulate in relazione ai danni di natura psichica e morale conseguenti all'intera vicenda.
10.1 Ebbene con riguardo alla mancata esecuzione di parte dei lavori appaltati la domanda risarcitoria non è fondata e non può dunque trovare accoglimento.
Giova premettere che, venendo in rilievo un recesso in corso di esecuzione del rapporto, è di per sé ovviamente non dirimente il fatto che non siano state ultimate tutte le opere appaltate.
Ciò che occorre verificare è dunque se possa ascriversi ai convenuti una responsabilità da inadempimento per la mancata esecuzione di opere già pagate sulla scorta dei precedenti S.A.L. o comunque per la mancata ultimazione di tutte le opere nel termine contrattualmente convenuto.
Tale verifica deve avere esito negativo.
Quanto infatti al primo dei suesposti profili le risultanze della C.T.U. percipiente espletata consentono di escludere che con i primi tre S.A.L. siano state corrisposte somme in eccesso rispetto alle lavorazioni eseguite, profilo, questo, in relazione a cui avrebbe in ogni caso assunto pregnante rilievo la dimostrazione dell'effettiva esistenza di un danno risarcibile in capo all'attore, il quale non ha pacificamente corrisposto gli importi di cui si discute.
In particolare stando alla C.T.U. sarebbero state effettivamente realizzate lavorazioni appaltate per il complessivo importo di € 119.231,10 e, quindi, per un importo certamente superiore rispetto a quello dei primi tre S.A.L. ed invero anche superiore rispetto a quello indicato dall'appaltatrice nella propria comparsa di costituzione.
Tali conclusioni possono certamente essere condivise in quanto analiticamente motivate con riguardo ad ogni singola lavorazione oggetto del contratto e dei S.A.L., nonché comprensive della valutazione delle osservazioni critiche formulate dalle parti e coerenti con la documentazione acquisita.
Deve infatti sottolinearsi che dalla documentazione in atti emerge:
- che il era presente, a mezzo del responsabile del proprio Ufficio Tecnico, alla visita del CP_4
cantiere del 23.4.2015 in cui è stato verificato lo stato di consistenza dei lavori e si è constatata la buona esecuzione degli stessi, senza tuttavia operare alcun riferimento alla mancata esecuzione di lavori già pagati;
10 - che la successiva revoca dell'incarico conferito ai convenuti e è stata comunicata anche Pt_2 Pt_3
al Comune;
- che in questa sede non consta che, anche successivamente alla visita del cantiere od alla comunicazione della revoca, l'ente pubblico si sia attivato per effettuare delle verifiche ovvero per revocare o comunque ridurre i contributi concessi in ragione della prospettata mancata esecuzione delle opere già pagate sulla base dei primi tre S.A.L.
Ebbene tali elementi, in uno alle risultanze della C.T.U., depongono univocamente per l'assenza di opere pagate e non eseguite.
Giova peraltro rilevare che dalla documentazione prodotta dall'appaltatrice con la propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. emerge che è stato richiesto anche il pagamento del quarto S.A.L., cui invero avrebbe fatto seguito anche il relativo pagamento da parte del successivamente CP_4 all'introduzione del presente giudizio (circostanza, questa, che viene riferita dal C.T.U. come dedotta dalla convenuta appaltatrice, che non risulta essere stata successivamente oggetto di specifica contestazione tra le parti e che non attiene peraltro ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni svolte in questo giudizio).
Deve quindi procedersi ad esaminare l'ulteriore questione della mancata ultimazione di tutte le opere anteriormente al recesso ed entro i termini contrattualmente convenuti.
Al riguardo deve in primo luogo rilevarsi che le stesse argomentazioni sopra esposte consentono di escludere che alla data del recesso vi fosse un ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile ai convenuti.
Risulta infatti dirimente in senso contrario il fatto che tutte le parti, nel corso della visita del cantiere effettuata in data 23.4.2015 anche alla presenza del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, non abbiano fatto alcun riferimento nel relativo verbale a ritardi nell'esecuzione delle opere di cui viene anzi rappresentata la buona esecuzione (nonostante a tale data fossero già stati pagati diversi
S.A.L. per importi significativi e, soprattutto, pur essendo a tale data già decorso il termine di ultimazione delle opere originariamente convenuto nel contratto del 26.3.2014 in atti, termine che non risulta dunque di per sé solo dirimente).
Inoltre dalla documentazione prodotta dai convenuti e dalle risultanze della C.T.U. emerge che, ancor prima della dedotta sospensione dei lavori per le cattive condizioni metereologiche, i lavori erano stati interessati da plurime sospensioni non imputabili all'appaltatrice (si vedano le sospensioni relative alla gestione con ENEL degli impianti presenti sui luoghi ed alla presenza di api nel cantiere).
11 Le sospensioni dei lavori sono state poi confermate anche da diversi testi escussi, i quali tuttavia non sono stati in grado di indicarne con la necessaria precisione decorrenza, durata e cause, né hanno riferito, con puntualità, che il committente abbia invano sollecitato la ripresa dei lavori dopo la sospensione del gennaio del 2015 o dopo la visita del cantiere nell'aprile del 2015.
Ebbene in un simile quadro si ritiene:
- che non possa avere rilievo dirimente il solo termine di ultimazione delle opere originariamente convenuto in contratto;
- che la mancanza di riferimenti nel verbale del 23.4.2015 a ritardi nell'esecuzione dei lavori deponga di contro per l'assenza, a tale data, di ritardi imputabili ai convenuti (anche tenuto conto della mancanza di elementi di segno contrario univocamente evincibili dalle dichiarazioni rese dai testi escussi o dalla documentazione prodotta).
Per quanto poi concerne il periodo successivo al 23.4.2015 si ritiene che l'attore, onerato di una puntuale allegazione dell'inadempimento (a maggior ragione nel contesto di un rapporto particolarmente complesso ed articolato come quello intercorso tra le parti), avrebbe dovuto fornire precise indicazioni in ordine al periodo intercorrente tra tale data ed il successivo recesso del luglio
2015, quale unico periodo in cui, per quanto sopra esposto, sarebbe potuto eventualmente maturare un ritardo imputabile ai convenuti.
In relazione a tale ulteriore periodo difettano tuttavia specifiche allegazioni né emerge univocamente dagli elementi acquisiti che sia stata richiesta, verbalmente od in forma scritta, la ripresa dei lavori
(si veda anzi, sul punto, anche la testimonianza del tecnico comunale , il che Testimone_1
induce ad escludere che sia stato idoneamente dedotto lo specifico inadempimento addebitato ai convenuti, emergendo piuttosto un contesto che depone al più per l'esistenza di inadempienze reciproche di pari gravità quanto alla mancata ripresa dei lavori successivamente al 23.4.2015, con conseguente impossibilità di accogliere la domanda risarcitoria sul punto (cfr., Cass., sent. n.
18932/16).
10.2. Esclusa quindi la fondatezza della domanda risarcitoria svolta con riguardo alla mancata ultimazione di tutte le opere appaltate, deve altresì escludersi che sia risarcibile, sempre sotto il profilo patrimoniale, il dedotto danno patrimoniale “abitativo” derivante dal non avere l'attore ottenuto in tempi ragionevoli la disponibilità della propria abitazione.
12 Tanto sia in considerazione dei sopra dirimenti profili (di per sé idonei ad escludere l'ascrivibilità ai convenuti dell'eventuale danno, anche ove effettivamente provato) sia in considerazione della mancata dimostrazione della stessa esistenza di un danno.
A tale ultimo riguardo deve infatti evidenziarsi che l'attore non ha documentato né di risiedere nell'immobile prima della conclusione dell'appalto (immobile peraltro danneggiato dal sisma anni prima della stipula del contratto per cui è causa) né di aver sostenuto spese per procurarsi una diversa soluzione abitativa successivamente alla conclusione dell'appalto.
10.3 La domanda risarcitoria può invece trovare accoglimento parziale con riguardo ai lavori non eseguiti a regola d'arte.
10.3.1. Occorre premettere che il C.T.U., all'esito di sopralluoghi e plurime verifiche, ha potuto riscontrare un'unica difformità rispetto all'esecuzione delle opere a regola d'arte, difformità di seguito meglio descritta.
Con riguardo all'elaborato peritale deve peraltro escludersi che si renda necessaria la sollecitata rinnovazione della C.T.U. percipiente espletata, atteso che l'ausiliario ha fornito una chiara ed esaustiva descrizione dello stato dei luoghi, ha singolarmente ed approfonditamente esaminato le singole lavorazioni oggetto delle reciproche allegazioni delle parti, ha attentamente scrutinato la documentazione acquisita e dato analiticamente conto di tutte le metodologie di lavoro e dei criteri di valutazione adottati, oltre a dare conto della posizione assunta in relazione alle osservazioni critiche di tutte le parti.
Venendo quindi ad esaminare l'unica difformità riscontrata dall'ausiliario, si rileva che dalla C.T.U. emerge:
- che mentre nei disegni l'edificio, di risalente edificazione, è rappresentato come unico e composto da un'unica struttura, i sondaggi eseguiti in sede di sopralluogo hanno fatto emergere che lo stesso è composto da due strutture affiancate con un unico tetto;
- che sia in fase progettuale sia in fase di realizzazione le due strutture sono state invece considerate come se vi fosse un unico muro (c.d. maschio murario), cercando di legare la “muratura centrale” costituita da un muro in laterizio ed un altro affiancato in blocchi in calcestruzzo.
Può essere pienamente condivisa la suesposta ricostruzione delle reali caratteristiche strutturali dell'immobile, nonché dell'avvenuta progettazione e realizzazione delle opere come se vi fosse
13 invece un'unica struttura, in quanto le sopra riportate risultanze peritali sono supportate da analitica descrizione delle verifiche eseguite.
Ciò posto, sempre secondo l'ausiliario per eliminare la difformità rispetto all'esecuzione a regola d'arte si rende necessario realizzare un setto murario con opportune caratteristiche di resistenza alle forze sismiche, procedendo quindi: i) a sostituire il c.d. maschio murario perpendicolare al muro adiacente alla strada pubblica con un unico muro portante (ammorsato alle murature trasversali a chiudere la maglia strutturale), così garantendosi la rigidezza necessaria per l'intera altezza della struttura;
ii) ad intervenire sui muri trasversali al c.d. maschio murario, sostituendoli stante la situazione ormai compromessa e dando anche a questi la dovuta rigidezza e resistenza alle azioni sismiche.
L'ausiliario ha quindi descritto in apposito computo metrico le lavorazioni allo scopo necessarie, per le quali ha anche indicato la spesa complessiva, determinata sulla base del prezziario regionale del
2020 con applicazione di uno sconto del 20% tenuto conto delle dinamiche del settore edilizio e della necessità di adeguare l'importo del computo metrico ad una libera contrattazione tra le parti a prezzi di mercato;
all'importo così ottenuto di € 11.511,38 l'ausiliario ha correttamente sommato l'ulteriore spesa necessaria per il nuovo montaggio dei ponteggi e per far ripartire i lavori, ulteriore importo quantificato, sulla base dell'estensione delle opere, in € 4.442,40 (per un totale dunque di €
15.953,78).
Anche sul punto le risultanze della C.T.U. possono essere pienamente condivise, avendo l'ausiliario dato conto delle conclusioni raggiunte dopo aver analiticamente descritto le opere necessarie e dopo aver quantificato la somma allo scopo necessaria sulla base di criteri esplicitati, congrui e del tutto condivisibili.
Può quindi affermarsi la sussistenza della sopra descritta difformità rispetto all'esecuzione a regola d'arte, difformità per la cui eliminazione sono state correttamente quantificate le spese da sostenere.
Deve peraltro escludersi, in assenza di elementi di segno contrario sul punto, che il soggetto pubblico che ha erogato i contributi per il pagamento del corrispettivo dell'appalto debba farsi carico di sostenere anche i costi necessari a rimuovere la difformità (risultando per altro verso estranea a questo giudizio ogni questione relativa all'eventuale revoca di tali contributi).
La suindicata spesa può quindi assurgere a concreto parametro di determinazione del danno effettivamente derivante al committente, proprietario dell'immobile, per effetto dell'inadempimento dell'obbligo di esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del contratto di appalto.
14 10.3.2. Occorre quindi verificare se ed in quale misura questo inadempimento, oggettivamente dimostrato sulla scorta delle risultanze del giudizio, sia imputabile ai singoli convenuti nelle rispettive qualità e sia dunque ai medesimi ascrivibile a titolo risarcitorio.
Al riguardo deve escludersi che i convenuti, pur in tal senso onerati, abbiano assolto all'onere di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento contrattuale allegato.
In primo luogo deve affermarsi che la responsabilità dei convenuti non può risultare a monte esclusa per effetto della sottoscrizione, da parte dell'attore, del verbale di visita del 23.4.2015 redatto alla presenza e sottoscritto da tutte le parti del presente giudizio, oltre che dal responsabile dell'Ufficio
Tecnico del . Controparte_4
Tale è il tenore del suddetto verbale: “In compresenza dei soggetti sopra indicati si è visitato l'intero cantiere con l'intento di effettuare una visita sullo stato di Consistenza dei Lavori, sulle modalità di esecuzione e sul loro stato di avanzamento. E' stata l'occasione di effettuare dei chiarimenti sulle operazioni eseguite secondo il Progetto al fine di poter procedere con la Ripresa dei Lavori. Alla fine della Visita si è potuto constatare la buona Esecuzione Degli Interventi secondo quanto prescritto dalle tavole di progetto”.
La sottoscrizione di tale verbale – in uno alla natura non occulta del vizio di cui si discute, secondo la ricostruzione del C.T.U. – non può evidentemente assumere rilievo in punto di decadenza dalla garanzia per vizi, in quanto trattasi di profilo che, come sopra esposto, risulta estraneo al presente giudizio in cui l'appaltante, receduto ex art. 1671 c.c., ha fatto valere i vizi dell'opera a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (possibilità prevista, sempre come sopra esposto, anche in relazione a vizi conosciuti al momento del recesso).
Né, per altro verso, può ritenersi che tale verbale possa rilevare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1665 c.c. sia perché, come detto, non viene in questa sede in rilievo l'azione di garanzia per vizi sia perché, in ogni caso, tale atto non è qualificabile come accettazione delle opere ultimate ma come stato di consistenza delle opere stesse, all'epoca pacificamente ancora in corso di esecuzione.
Né, infine, può ritenersi che l'appaltante, con la sottoscrizione del suindicato verbale, abbia inteso rinunciare al diritto al risarcimento del danno in relazione al vizio dell'opera sopra descritto.
Ed infatti se è vero che la rinuncia ad esercitare un diritto può risultare da fatti incompatibili con la volontà di avvalersene, tali fatti debbono porsi in una relazione di radicale contraddizione con la volontà di esercitare il diritto (cfr., Cass., sent. n. 18224/02).
15 Tale radicale contraddizione non può univocamente ravvisarsi nella sola sottoscrizione di quello che può ritenersi più un verbale di consistenza in corso di esecuzione del contratto, verbale nel quale non
è fatto cenno alla questione del c.d. maschio murario ovvero all'esecuzione di particolari analisi o sondaggi.
Giova infatti sottolineare che il profilo di difformità in questione, per quanto definito non occulto dal
C.T.U., è stato compiutamente accertato in sede di sopralluogo del C.T.U. tramite l'esecuzione di specifici sondaggi ed analisi strutturali.
Non può quindi ritenersi che sia stato pienamente dimostrato che il committente, alla data della visita del 23.4.2015 avesse una completa conoscenza della difformità, conoscenza che ha evidentemente potuto acquisire solo a seguito dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici.
Deve pertanto escludersi che con la sottoscrizione del suindicato verbale di visita il committente abbia univocamente inteso rinunciare al diritto al risarcimento del danno che è stato in questa sede azionato.
Occorre quindi verificare se ed in quale misura la responsabilità per la produzione del danno derivante dalla sopra descritta difformità possa essere ascritta ai singoli convenuti, nonché, sulla base delle risultanze della C.T.U., anche all'attore.
Al riguardo si rileva in primo luogo che la C.T.U., pienamente condivisibile nella parte in cui ha ravvisato la responsabilità tanto dell'appaltatrice tanto dei progettisti – direttori dei lavori, non può essere condivisa nella parte in cui ha ritenuto sussistente anche una responsabilità del committente
(cfr., Cass., sent. n. 36638/21, secondo cui anche in caso di consulenza tecnica cd. percipiente il giudice può, motivando, disattenderne le risultanze).
Al riguardo l'ausiliario ha ritenuto che fosse configurabile una responsabilità di quest'ultimo in ragione della sua continua presenza in cantiere, del fatto che il figlio dell'attore fosse dipendente della società appaltatrice e del contesto di profonda collaborazione esistente tra le parti (contesto nel quale, sempre secondo l'ausiliario, non venivano regolarmente redatti verbali di sopralluogo e/o ordini di servizio, ma si procedeva a decisioni e scelte tecniche condivise e prese direttamente in cantiere anche con interferenze del committente, il quale avrebbe avuto quindi piena comprensione e consapevolezza del vizio).
Tali conclusioni non possono essere condivise.
16 Ed infatti sulla base delle reciproche allegazioni, della documentazione acquisita e dell'istruttoria svolta può al più ritenersi provato che l'attore fosse sovente presente in cantiere e che suo figlio lavorasse per la società convenuta.
Tuttavia nessun elemento acquisito consente di ritenere provato che l'attore (peraltro, per quanto consta, privo di particolari competenze tecniche) abbia impartito specifiche direttive in relazione alle analisi strutturali che avrebbero o non avrebbero dovuto precedere la realizzazione dell'opera per evitare la difformità riscontrata.
Né può ritenersi idoneamente provato che il committente abbia impartito indicazioni effettivamente relative alle modalità di realizzazione delle opere che, in concreto, hanno determinato o aggravato la sopra descritta difformità (potendo, all'evidenza, rilevare allo scopo solo le eventuali indicazioni specificamente relative a tale difformità e non anche il mero fatto che anche il committente abbia fatto richieste o dato indicazioni esecutive nel corso del rapporto).
Non emergono infatti univoci elementi in tal senso né dalle dichiarazioni rese dai testi escussi né dalla documentazione di cantiere, invero lacunosa per come ricostruito anche dal C.T.U.
Né elementi a sostegno della corresponsabilità del committente possono emergere dalla sottoscrizione del suesposto stato di consistenza, il quale, come detto, non può ritenersi indice della piena consapevolezza del vizio relativo al c.d. maschio murario.
Non è dunque possibile far discendere dai suesposti unici elementi acquisiti (ossia una effettiva presenza sul cantiere del committente e l'esecuzione delle opere anche da parte del figlio del committente, dipendente dall'appaltatrice) l'elisione, anche solo parziale, della responsabilità dell'appaltatrice e dei progettisti – direttori dei lavori, con corrispondente attribuzione di parte della responsabilità al committente.
Del resto per quanto concerne la posizione dell'appaltatore è noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (cfr., Cass., ord. n. 23594/17).
Ebbene, posto che nella specie difetta idonea prova del fatto che, in relazione alla questione del c.d. maschio murario, sia stato il committente a dare indicazioni specifiche all'appaltatrice, deve a
17 maggior ragione escludersi che quest'ultima possa essere ritenuta un mero nudus minister, come tale esente da responsabilità.
Ed anzi la responsabilità dell'appaltatore può certamente affermarsi ove si consideri, stando alle condivisibili risultanze della C.T.U., che la sorpresa tecnica nella riparazione di una struttura in muratura è evenienza molto comune e che in ogni caso, a fronte dell'emersione di una situazione difforme rispetto al progetto, l'appaltatore avrebbe dovuto richiedere specifiche indicazioni ai progettisti – direttori dei lavori.
Di contro emerge dalla C.T.U. che l'esecuzione delle opere è proseguita, tanto che per far emergere la difformità in sede di sopralluogo del C.T.U. sono stati necessari specifici sondaggi.
Né peraltro consta dalla documentazione in atti o dai testi escussi che sulla questione del c.d. maschio murario siano state chieste specifiche indicazioni ai progettisti – direttori dei lavori (invero a maggior ragione necessarie ove si consideri che la società appaltatrice ha dedotto l'assenza, in capo al titolare della società appaltatrice medesima, di una istruzione di tipo specialistico).
Anzi dalle verifiche dell'ausiliario è emerso che in un'occasione – con riguardo alla questione dell'installazione della rete elettrosaldata - le indicazioni della direzione dei lavori sono state disattese.
Alla luce delle suesposte considerazioni può certamente ascriversi alla società appaltatrice la responsabilità per la riscontrata difformità, non essendo stato dimostrato che l'appaltatrice medesima,
a seguito dell'emersione della sopra descritta sorpresa tecnica e prima di proseguire con l'esecuzione delle opere, abbia chiesto specifiche indicazioni ai direttori dei lavori e dovendosi peraltro evidenziare che l'appaltatore che, come nella specie, non abbia agito quale nudus minister non può invocare neanche l'efficacia esimente di eventuali errori nelle direttive impartite dal direttore dei lavori (cfr., la citata Cass., ord. n. 23594/17).
Da tanto consegue, all'evidenza, il rigetto della domanda svolta in via subordinata dalla società appaltatrice nei confronti dei progettisti - direttori dei lavori al fine di essere tenuta integralmente indenne da questi ultimi in relazione all'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attore (cfr., in rito, Cass., ord. n. 9441/22 sulla possibilità di proporre domanda riconvenzionale nei confronti di altro convenuto senza onere di richiedere il differimento dell'udienza ex art. 269
c.p.c.).
Venendo ad esaminare la posizione dei progettisti – direttori dei lavori, dalla C.T.U. emerge che per avere contezza della reale struttura dello stabile sarebbero state necessarie delle analisi strutturali e
18 delle campionature delle diverse murature come poi avvenuto in sede di sopralluogo, allorquando è stato possibile, avvalendosi di un'impresa specializzata, verificare le stratigrafie murarie, i materiali sottostanti e soprattutto la tipologia delle murature esistenti.
Ebbene per quanto riguarda la responsabilità dei convenuti e quali progettisti deve Pt_2 Pt_3
evidenziarsi che alcun rilievo possono assumere le ipotesi formulate dal C.T.U. circa la mancata messa a disposizione dei fondi necessari per eseguire le suesposte analisi, in quanto trattasi, appunto, di mere ipotesi che non risultano idoneamente supportate dagli elementi istruttori acquisiti.
Né, invero, pur volendosi prescindere dal profilo della compiuta e tempestiva allegazione dell'esimente, può ritenersi comunque provato che l'esecuzione delle suindicate analisi strutturali sarebbe stata ex ante impossibile per altre circostanze non imputabili ai progettisti.
Inoltre, per quanto concerne la responsabilità dei medesimi quali direttori dei lavori, è noto che nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto che delle modalità esecutive al capitolato ed alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente
(cfr., Cass., ord. n. 27045/24).
Ciò posto la difformità riscontrata nella specie con riguardo alla questione del c.d. maschio murario concerne con certezza operazioni di natura non elementare, venendo infatti in rilievo una scelta di carattere tecnico-professionale da operarsi sulla base delle concrete caratteristiche dell'edificio per come emerse, quand'anche non nella progettazione, quanto meno nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Ne deriva che i convenuti quali direttori dei lavori non possono andare esenti da responsabilità in assenza di idonea prova dell'avvenuta vigilanza sull'esecuzione dei lavori, vigilanza che avrebbe consentito, al momento dell'emersione della sopra descritta sorpresa tecnica, di impartire idonee direttive e di verificare la relativa corretta esecuzione.
Deve peraltro sottolinearsi che è ai direttori dei lavori che debbono ascriversi le conseguenze della riscontrata lacunosità della documentazione di cantiere, a maggior ragione in un caso, come quello di specie, in cui vengono in rilievo lavori il cui corrispettivo è stato pagato mediante fondi pubblici
(segnatamente risultano acquisiti un unico verbale di visita effettuato in contraddittorio e non è stato prodotto un completo giornale di cantiere, ma solo un sintetico registro delle visite a firma dei professionisti convenuti e della corrispondenza intervenuta con ENEL).
19 Da quanto precede consegue che anche ai progettisti – direttori dei lavori deve senza dubbio ascriversi la responsabilità per la realizzazione non a regola d'arte dell'opera di cui si discute.
Tanto premesso con riguardo all'ascrivibilità sia all'appaltatrice sia ai progettisti - direttori dei lavori della responsabilità per la determinazione del danno subito dal committente, è noto che la relativa responsabilità è improntata al vincolo della solidarietà ex art. 2055 c.c., la cui applicabilità può riconoscersi anche nel caso di danno di cui debba rispondersi a titolo di responsabilità contrattuale
(cfr., Cass., ord. n. 14378/23).
Tutti i convenuti dovranno dunque rispondere del danno come sopra accertato e quantificato, ciascuno per il proprio titolo e comunque in via solidale tra loro.
Come parimenti noto il giudice deve procedere all'accertamento delle rispettive quote di responsabilità nei rapporti interni solo a fronte di specifica domanda in tal senso, domanda che può ritenersi nella specie formulata dalle terze chiamate, sul presupposto dell'inoperatività delle rispettive polizze con riguardo alla responsabilità ascritta in via solidale.
Ebbene nella specie deve in primo luogo affermarsi che alcun elemento consente di ritenere che l'uno o l'altro dei progettisti – direttori dei lavori abbiano tenuto una condotta attiva od omissiva di maggior rilievo nella causazione del danno: entrambi hanno congiuntamente redatto il progetto ed entrambi erano presenti alla più volte citata visita del 23.4.2015; nessuno dei testi escussi o dei documenti prodotti consente di ritenere di maggiore o minore impatto l'attività posta o non posta in essere dai due convenuti.
Ferma dunque la necessità di ripartire in parti uguali la quota di responsabilità ascrivibile ai progettisti
– direttori dei lavori, si ritiene che tale responsabilità debba essere ascritta in parti uguali alla società appaltatrice da un lato ed ai progettisti – direttori dei lavori dall'altro lato.
Ed infatti, a fronte di condotte, quali quelle sopra descritte, parimenti idonee a determinare il danno riscontrato, deve operare il criterio sussidiario della parità delle colpe di cui all'art. 2055 comma terzo c.c., residuando un oggettivo dubbio sull'esatta incidenza in termini eziologici delle singole condotte attive od omissive e non avendo i convenuti assolto all'onere, sui medesimi gravante, di provare le specifiche circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa (cfr., Cass., ord. n.
3626/17).
10.3.3. In conclusione può quindi riconoscersi a titolo risarcitorio in favore dell'attore l'importo come sopra quantificato di € 15.953,78, pari alla spesa da sostenere per l'eliminazione della difformità riscontrata.
20 Tale importo dovrà essere maggiorato dell'I.V.A. in accordo con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale, laddove il risarcimento del danno sia liquidato in base alle spese da sostenere per una riparazione, tale risarcimento, estendendosi agli oneri accessori e consequenziali, deve intendersi comprensivo anche dell'I.V.A. quale componente insita nella domanda risarcitoria, anche nel caso in cui la riparazione non sia ancora avvenuta e salva l'ipotesi, nella specie né dedotta né dimostrata, che il danneggiato abbia diritto, per l'attività svolta, al rimborso o alla detrazione dell'I.V.A. (cfr., Cass., ord. n. 26907/24, Cass., ord. n. 21739/19, Cass., sent. n. 10023/97).
Nel caso di specie sulla base della documentazione in atti (fatture e certificati di pagamento dei
S.A.L.) emerge l'applicazione dell'aliquota I.V.A. al 10% ed in tale misura dovrà essere riconosciuta stante la mancata deduzione e documentazione di elementi di segno diverso sul punto.
Trattandosi di un debito di valore (cfr., Cass., ord. n. 1627/22) tale importo di € 17.549,15, determinato come sopra al valore della moneta al 22.3.2021 (data di deposito della C.T.U.) e maggiorato dell'I.V.A., deve essere altresì maggiorato della rivalutazione monetaria da tale momento sino alla pubblicazione della presente sentenza.
L'importo così determinato di € 20.409,66 dovrà essere inoltre maggiorato, a fronte di specifica domanda attorea, degli interessi da liquidare nella misura degli interessi legali applicati alla suddetta somma devalutata all'epoca del fatto (da individuarsi nel 23.4.2015 avendo dato conto il C.T.U. dell'esistenza già a tale data della difformità e non emergendo elementi che consentano di retrodatare il momento esatto di realizzazione dell'opera difforme con la necessaria certezza) e rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul complessivo importo così determinato andranno quindi applicati gli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Ferma la responsabilità solidale nei confronti dell'attore, nei rapporti interni tale importo deve essere posto a carico della società appaltatrice nella misura di ½ e dei progettisti – direttori dei lavori nella misura di ¼ ciascuno.
10.4 Da ultimo deve escludersi che possa trovare accoglimento la domanda risarcitoria svolta in relazione ai pretesi danni non patrimoniali.
Tali danni non sono stati infatti idoneamente allegati (essendosi parte attrice limitata ad una generica allegazione dell'esistenza di non meglio precisati danni morali e psichici in conseguenza della vicenda per cui è causa) e sono risultati del tutto indimostrati (alcun rilievo potendo assumere la
21 sentenza penale prodotta in quanto relativa a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto di appalto).
11. Occorre quindi procedere all'esame delle domande svolte nei confronti delle compagnie assicuratrici terze chiamate dai convenuti e Pt_2 Pt_3
Giova premettere che per quanto concerne l'esistenza di un danno risarcibile e l'ascrivibilità dello stesso anche agli assicurati possono richiamarsi le argomentazioni già sopra esposte, dovendo quindi esaminarsi solo le eccezioni di inoperatività delle polizze che sono state svolte dalle società terze chiamate.
11.1 Ciò posto, con riguardo alla domanda formulata dal convenuto nei confronti di Pt_2 [...]
tale società ha eccepito la non operatività della polizza in ragione delle clausole Controparte_2
di esclusione pattuite e in particolare: i) del fatto che trattasi di danni verificatisi dopo il compimento dei lavori;
ii) del fatto che trattasi di danni conseguenti al mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali ed altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.
Deve tuttavia rilevarsi che la difformità riscontrata nel caso di specie non risulta, stando alle risultanze della C.T.U. espletata, essere stata determinata od essere comunque con certezza conseguente al mancato rispetto della normativa urbanistica, sicché deve escludersi che possa ricorrere la clausola di esclusione invero genericamente dedotta dalla stessa società assicuratrice.
Inoltre, per quanto concerne il momento di verificazione del danno, dalla documentazione prodotta
(polizza e relative condizioni generali) si evince che era stata espressamente convenuta la condizione aggiuntiva relativa ai danni verificatisi dopo il compimento dei lavori, con conseguente operatività della polizza per i danni verificatisi entro dieci anni dalla data di compimento dei lavori.
Le suesposte circostanze inducono dunque a rigettare anche tale eccezione di inoperatività della polizza e rendono superfluo ogni ulteriore approfondimento in ordine alla natura di siffatta clausola.
In parziale accoglimento della domanda svolta dal convenuto la terza chiamata Pt_2 [...]
deve dunque essere condannata a tenere indenne il medesimo convenuto Controparte_2 Pt_2
di quanto sarà chiamato a corrispondere all'attore per effetto della presente sentenza a titolo risarcitorio e delle spese di soccombenza, nei limiti, come eccepito dalla società assicuratrice e come dimostrato con la produzione delle condizioni di polizza, della sua personale responsabilità (non coprendo la polizza anche il rischio derivante dal vincolo di solidarietà) e dello scoperto convenuto
(10% del dovuto, con un minimo di € 2.528,28).
22 11.2 Non può invece trovare accoglimento la domanda formulata dal convenuto nei confronti Pt_3
di Controparte_3
Tale società ha eccepito l'inoperatività della polizza in ragione della clausola claims made contrattualmente prevista e, segnatamente, della clausola di cui al punto 1.2 delle condizioni di polizza, a mente della quale sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato successivamente alla cessazione dell'assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa.
Alla disamina della validità e dell'efficacia di tale clausola deve premettersi che la stessa risulta astrattamente applicabile alla specie avuto riguardo al periodo di operatività della polizza ed all'epoca in cui è pervenuta all'assicurato la richiesta di risarcimento.
Ed infatti:
- pur avendo l'assicurato prodotto, unitamente alla comparsa di costituzione, una polizza dei Lloyd's con copertura dal 3.2.2015 al 3.2.2016, può ritenersi provato che la polizza effettivamente azionata in questa sede sia quella stipulata con (ora , come Controparte_5 Controparte_3
univocamente evincibile dalle conclusioni dell'atto di chiamata in causa;
- la terza chiamata ha prodotto tale polizza e le relative condizioni generali ed ha altresì dedotto che la relativa copertura era cessata al 5.12.2014 (si veda la missiva del 6.7.2016);
- il convenuto non ha specificamente contestato tale ultima circostanza (insistendo Pt_3 diffusamente sul diverso profilo dell'invalidità della sopra descritta clausola) né risulta acquisita documentazione idonea a ritenere provata una diversa e successiva data di cessazione della copertura;
- la prima richiesta di risarcimento utilmente considerabile sulla base della documentazione prodotta in questo giudizio è costituita dalla missiva A/R inviata dal legale di parte attrice e pervenuta nel novembre del 2015 (o, al più, il precedente telegramma sempre del novembre 2015).
Ciò posto quanto all'astratta applicabilità di tale clausola al caso di specie, deve altresì premettersi che nel presente giudizio il convenuto ha dedotto l'invalidità della clausola in questione e la Pt_3
conseguente operatività della polizza: esula quindi dall'ambito della presente controversia ogni ulteriore questione relativa all'adempimento degli obblighi informativi precedenti alla conclusione del contratto ed alle conseguenti – eventuali – responsabilità risarcitorie.
Tanto premesso deve escludersi che la clausola sia invalida.
23 In linea generale occorre sinteticamente richiamare l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui detta clausola non è invalida, in quanto non altera il tipo legale dell'assicurazione contro i danni, con la conseguenza che il contratto a cui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto (cfr., Cass., sent. n.
29437/24, Cass., SS.UU., sent. n. 22437/18, nonché, con riguardo alla non configurabilità per l'effetto della pattuizione di siffatta clausola dell'introduzione di una decadenza convenzionale nulla ex art. 2965 c.c., Cass., ord. n. 21036/24).
Ebbene venendo all'analisi del concreto equilibrio sinallagmatico del rapporto contrattuale intercorso tra le parti si rileva che non emergono né, peraltro, risultano essere stati puntualmente allegati dall'assicurato gli specifici profili da cui desumere un disequilibrio palese, a sua volta indice di carenza in concreto della causa dell'operazione economica (cfr., Cass., ord. n. 15630/18, in punto di onere probatorio gravante sull'assicurato nel caso in cui l'assicuratore deduca l'esclusione della garanzia).
Deve anzi rilevarsi che nel caso di specie le condizioni contrattuali accettate dall'assicurato prevedono la copertura retroattiva per un periodo significativo in rapporto alla durata dell'assicurazione stessa (segnatamente per i comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di efficacia dell'assicurazione e, sempre, per le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di efficacia dell'assicurazione), sicché, nell'ambito di una disamina volta a riscontrare eventuali squilibri arbitrari e palesi (non potendosi evidentemente sindacare l'equilibrio economico delle prestazioni quale profilo rimesso all'autonomia contrattuale), non emerge l'avvenuta determinazione del premio in modo non commisurato e chiaramente squilibrato rispetto all'estensione della garanzia.
Non può dunque ritenersi che non sia stata assolta la funzione pratica del contratto concluso e da tanto deriva che, stante la validità e l'applicabilità della suesposta clausola, deve essere rigettata la domanda svolta dal convenuto nei confronti di Pt_3 Controparte_3
12. Così statuito in relazione alla domanda attorea ed alle domande svolte nei confronti delle società terze chiamate, deve essere quindi esaminata la domanda riconvenzionale tempestivamente formulata dalla convenuta appaltatrice, domanda che può trovare parziale accoglimento nei limiti di seguito esposti.
24 Occorre premettere che, come sopra esposto, la convenuta appaltatrice ha chiesto: a) a titolo contrattuale, l'adempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo in relazione agli ulteriori lavori eseguiti su richiesta del committente, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento;
b) l'adempimento dell'obbligo gravante sul committente ex art. 1671 c.c. e, dunque, la condanna di quest'ultimo al pagamento a titolo indennitario di quanto dovuto per mancato guadagno, spese sostenute e lavori eseguiti;
c) la condanna del committente al risarcimento dei danni subiti per avere il medesimo committente illecitamente impedito alla società appaltatrice di accedere al cantiere, successivamente al recesso, per recuperare i beni di sua proprietà.
Ciò posto le domande sopra descritte sub b) e c) non possono trovare accoglimento.
Quanto alla domanda sub b) risulta infatti dirimente evidenziare che è la stessa appaltatrice a dare conto anche nelle conclusioni del fatto che, successivamente al recesso, è intervenuto il pagamento del quarto S.A.L. ad opera del ed è stata altresì la medesima appaltatrice che, Controparte_4
sin dalla costituzione in giudizio, aveva riservato ad eventuali azioni nei confronti di detto CP_4
l'esercizio del diritto al pagamento del residuo corrispettivo dovuto a fronte dell'esecuzione delle opere oggetto dell'originario contratto d'appalto (in relazione a cui, come sopra detto, è stato esercitato il recesso).
Non può dunque trovare accoglimento la domanda svolta nei confronti del privato committente relativamente alle spese sostenute, ai lavori eseguiti ed al mancato guadagno, vuoi in ragione dell'intervenuto pagamento del quarto S.A.L. vuoi, con riferimento all'esecuzione di opere originariamente appaltate per un importo ancora superiore rispetto a quello indicato all'atto della costituzione in questo giudizio, in ragione di quanto dedotto dalla stessa appaltatrice in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento (soggetto che peraltro, per quanto dalla stessa dedotto, vi ha provveduto anche successivamente al recesso).
Né a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando da quanto dedotto dall'appaltatrice in ordine all'esercizio, asseritamente illegittimo, del recesso da parte del committente, quale parte a sua volta resasi inadempiente.
Ed infatti, come sopra esposto, alcun rilievo possono assumere i motivi che hanno condotto il committente ad esercitare il diritto recesso, recesso per effetto del quale il contratto è venuto a sciogliersi senza necessità, come sopra esposto, di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento della controparte.
25 Quanto invece ai pretesi inadempimenti del committente dedotti dall'appaltatrice deve rilevarsi che tali inadempimenti sono stati del tutto genericamente ed indistintamente allegati e che la mancata ripresa dei lavori a seguito del verbale del 23.4.2015 non è univocamente ascrivibile, come sopra esposto, alla condotta dell'una o dell'altra parte del contratto, sicché l'esercizio della facoltà di recesso prevista ex lege non risulta in conflitto con il principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto e non può dunque essere di per sé fonte di alcuna responsabilità risarcitoria.
Venendo quindi ad esaminare la domanda sub c) deve evidenziarsi che non è stato dimostrato – né può ritenersi sussistente in re ipsa - il danno economico asseritamente derivante dall'indisponibilità dei ponteggi, atteso che la società avrebbe dovuto documentare il danno patrimoniale subito in termini di costi sostenuti per noleggiare i ponteggi necessari ovvero in termini di contratti non conclusi per la mancata disponibilità dei ponteggi.
Inoltre la responsabilità risarcitoria del committente non potrebbe comunque derivare dal mero tenore dell'atto di recesso, in assenza di elementi da cui desumere che, nonostante la specifica richiesta di accedere al cantiere successivamente al recesso, il committente abbia impedito alla società appaltatrice di accedere al cantiere per recuperare beni di sua proprietà.
Nessuno dei testimoni ha infatti riferito, con la necessaria univocità e precisione, che vi sia stata una simile richiesta e che, nonostante tale richiesta, la società appaltatrice si sia vista impedire l'accesso al cantiere per il recupero dei propri beni.
Né in tale contesto potrebbe assumere rilievo decisivo la sola circostanza dell'epoca in cui è materialmente intervenuto il recupero dei beni a seguito di sollecito da parte di terzi, risultando invero singolare che la società convenuta (ossia un operatore economico qualificato) non abbia documentato neanche l'invio di una diffida alla restituzione dei beni di cui si discute, pur subendo, secondo la sua tesi, un significativo danno patrimoniale in ragione della loro mancata restituzione.
La domanda sopra descritta sub a) può invece trovare accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
La società appaltatrice ha allegato di aver eseguito, anteriormente al recesso, ulteriori lavori a fronte di richiesta verbale del committente e segnatamente: fornitura e posa in opera di una rete elettrosaldata
10x10 filo 5, angolari per “cucitura” per ammortamento angoli mq 108x65, fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata a riempimento pareti con “rinzappo” in cemento mq 400, parti di impiantistica idraulica ed elettrica con fornitura e posa in opera di tubi per l'impianto idraulico e di “bracci” e corrugati per l'impianto elettrico.
26 Ebbene a fronte di tale puntuale descrizione dei lavori aggiuntivi che l'appaltatrice assume di aver svolto su incarico di parte attrice, quest'ultima non ha specificamente contestato in sede di prima udienza o con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. (e, dunque, nei termini perentori previsti per la formazione del thema decidendum) di aver richiesto l'esecuzione dei suindicati lavori né ha dedotto che tali opere non sono state effettivamente realizzate o che è stato pagato il corrispettivo dovuto.
Ne deriva che può ritenersi provato che il committente abbia richiesto verbalmente anche l'esecuzione di tali lavorazioni.
Peraltro nella specie, a fronte di una assidua frequentazione del cantiere da parte del committente e, per come si dirà, della realizzazione delle opere di cui si discute, potrebbe comunque ritenersi provato che l'esecuzione di tali opere sia riconducibile ad un accordo tra le parti.
Quanto precede rende peraltro superfluo, ai fini della valutazione della domanda riconvenzionale,
l'approfondito esame della questione relativa alla qualificazione delle opere stesse come varianti ovvero come veri e propri lavori extra - contrattuali.
Ciò posto deve rilevarsi che le risultanze della C.T.U. espletata, congruamente motivate sul punto, consentono di ritenere provata la realizzazione delle opere allegate (confermata peraltro anche dal teste e l'entità delle stesse, che l'ausiliario ha dettagliatamente descritto e quantificato. Tes_2
Da tanto consegue la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, non risultando dirimenti in senso contrario né la scrittura privata prodotta dall'attore e recante la data del 25.3.2014 né la mancanza di un accordo tra le parti in ordine alla determinazione del corrispettivo spettante per la realizzazione di tali ulteriori opere (accordo la cui eventuale esistenza non è stata specificamente allegata ed è comunque rimasta indimostrata).
Quanto al primo profilo giova premettere che l'attore ha depositato una scrittura privata recante la data del 25.3.2014 secondo cui l'esecuzione di alcune delle lavorazioni di cui si discute sarebbe stata convenuta tra committente ed appaltatrice a titolo di sconto tra le parti sulle opere già appaltate.
Tale scrittura è stata tuttavia tempestivamente disconosciuta dall'appaltatrice (si veda, a fronte del deposito telematico della scrittura in data 23.1.2021, il disconoscimento operato sia con le note depositate in data 25.1.2021 sia con le note di trattazione scritta depositate in relazione alla prima udienza successiva alla produzione del documento) e non risulta esserne stata chiesta la verificazione
(peraltro previa istanza di rimessione in termini dovendo tale richiesta essere formulata, come anche
27 la scrittura prodotta, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie;
cfr., Cass., sent.
n. 2411/05).
Da tanto consegue la radicale irrilevanza del documento a fini decisori (cfr., Cass., ord. n. 17902/18,
Cass., sent. n. 27506/17), il che rende altresì privo di rilievo ogni ulteriore approfondimento in punto di compatibilità della pattuizione di eventuali “sconti” con il pagamento da parte dell'ente pubblico delle opere originariamente appaltate.
Quanto al secondo profilo è noto che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, qualora le parti non abbiano determinato il corrispettivo dell'appalto, l'entità dei lavori realizzati e la relativa quantificazione devono essere accertati dal giudice a mezzo di indagine tecnica ex art. 1657 c.c., non costituendo la specificazione del prezzo dell'appalto elemento essenziale dell'accordo tra le parti
(cfr., Cass., sent. n. 19413/14).
Tanto premesso l'ausiliario ha quantificato il dovuto per le maggiori opere eseguite in € 24.954,00, applicando le corrispondenti voci del tariffario regionale, adeguandole alle effettive caratteristiche delle lavorazioni concretamente eseguite ed applicando un'ulteriore decurtazione coerente con le effettive dinamiche del settore in sede di libera contrattazione di mercato.
Deve tuttavia evidenziarsi che la società appaltatrice, nei termini perentori previsti per la formazione del thema decidendum, ha chiesto la condanna in riconvenzionale dell'attore, per tutte le causali sopra esaminate, al pagamento dell'importo di € 25.500,00 ovvero di altra minor somma accertata nel giudizio.
Inoltre la società appaltatrice, sempre in sede di costituzione, ha quantificato direttamente l'importo dovuto e richiesto per le singole lavorazioni aggiuntive allegate (fatta eccezione per le opere di impiantistica idraulica ed elettrica), importo segnatamente indicato, a pagina 6 della comparsa di costituzione, in complessivi € 15.820,00 oltre I.V.A.
Ebbene, operando evidentemente nella specie il limite rappresentato dal principio della domanda ed avendo l'appaltatrice chiesto unicamente l'accertamento dell'eventuale minor somma spettante, non potrà che riconoscersi alla medesima appaltatrice, anche a fronte della quantificazione ad opera del
C.T.U. di un importo superiore, il minor importo di cui alla domanda, maggiorandolo dell'ulteriore importo quantificato dal C.T.U. per le opere di impiantistica idraulica ed elettrica (pari ad € 1.500,00).
Come noto, le clausole come quella in questione non hanno valore di mere clausole di stile (cfr.,
Cass., ord. n. 35302/22): tuttavia, essendo stata espressamente chiesta solo l'eventuale attribuzione di una somma minore e non emergendo altre espressioni equipollenti all'eventuale richiesta di
28 maggiori importi (quali, ad esempio, la richiesta di almeno un determinato importo o simili), non si ritiene di poter riconoscere, per le causali in esame, una somma maggiore rispetto a quella richiesta e come sopra quantificata (a nulla evidentemente rilevando le maggiori quantificazioni della somma richiesta contenute nelle precisazioni delle conclusioni successive alla maturazione delle preclusioni).
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale l'attore deve dunque essere condannato al pagamento in favore della società appaltatrice della somma di € 17.320,00, oltre I.V.A. al 10%
(rinviando a quanto sopra esposto con riguardo all'aliquota da applicare).
Il complessivo importo da riconoscere all'appaltatrice integra poi un credito di valuta, non rilevando in senso contrario il fatto che l'obbligazione del committente non fosse inizialmente determinata ma sia invece risultata determinabile ex art. 1657 c.c. (cfr., Cass., sent. n. 5981/81).
Sull'importo medesimo – al netto dell'I.V.A. - dovranno essere quindi riconosciuti interessi al saggio legale ex art. 1284 comma primo c.c. con decorrenza dalla domanda, difettando idonea prova della previa costituzione in mora;
non possono di contro sommarsi all'importo riconosciuto, in assenza di prova sul punto, i danni patiti per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento ex art. 1224 comma secondo c.c. (cfr., Cass., ord. n. 17572/23), mentre l'applicazione degli interessi al saggio di cui al comma primo dell'art. 1284 c.c. consegue alla richiesta di mero riconoscimento di interessi legali senza alcuna ulteriore specificazione (peraltro viepiù necessaria ai fini dell'eventuale riconoscimento di interessi ai sensi del quarto comma del medesimo articolo a fronte di obbligazione che, come detto, è divenuta determinabile in corso di giudizio).
Deve poi escludersi la necessità di dichiarare, in questa sede, la compensazione tra il credito accertato a favore dell'attore e quello accertato a favore della società appaltatrice.
Al riguardo occorre infatti evidenziare:
- che la società appaltatrice non ha specificamente formulato l'eccezione di compensazione nelle proprie conclusioni, limitandosi ad un riferimento alla compensazione nel corpo della comparsa e limitatamente all'eventualità, esclusa nella specie, di accertamento dell'imputabilità alla medesima società dell'esecuzione di opere per un valore inferiore rispetto a quello preso a base del contratto di appalto;
- che neanche i condebitori in solido hanno chiaramente formulato eccezioni ex art. 1302 c.c. per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda riconvenzionale;
29 - che la società appaltatrice ha richiesto, nelle conclusioni, il pagamento di quanto dovuto per lavori extra-contratto, il che, seppur irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale per come sopra esposto, preclude di ritenere allegati ed in ogni caso oggettivamente accertati i presupposti per l'eventuale operatività della compensazione c.d. impropria (tra cui, come noto, il derivare i reciproci crediti dal medesimo rapporto ed essere legati da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia; cfr., Cass., ord. n. 28568/21, Cass., ord. n. 33872/22).
13. Da ultimo quanto alle spese di lite occorre premettere che nei casi, come quello di specie, di accoglimento in misura notevolmente ridotta della domanda attorea formulata in un unico capo, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la configurabilità per ciò solo della reciproca soccombenza
(cfr., Cass., sent. n. 32061/22).
Tanto premesso, si ritiene che tali spese possano essere interamente compensate tra l'attore e la società appaltatrice attrice in riconvenzionale, tenuto conto del parziale accoglimento delle reciproche domande e dovendosi peraltro osservare, quanto alla richiesta di pagamento delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che la società appaltatrice ha comunque solo parzialmente documentato l'effettivo esborso sopportato (cfr., Cass., ord. n. 21402/22).
Analogamente si ritiene di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite anche tra le altre parti in ragione dell'evoluzione e del consolidamento della giurisprudenza di legittimità, successivamente all'introduzione della lite, sia con riferimento alle clausole claims made sia con riferimento alle caratteristiche (anche in relazione ai termini di proponibilità) della domanda risarcitoria formulata da parte del committente in caso di recesso ex art. 1671 c.c.
Le spese di C.T.U., già oggetto di distinto decreto di liquidazione, debbono essere definitivamente poste a carico dell'attore e dei convenuti nella misura di ¼ ciascuno e, entro tali limiti, la terza deve essere condannata a tenere indenne il convenuto anche di Controparte_2 Pt_2
quanto tenuto a pagare in proprio a tale titolo, rientrando tra le spese di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 216 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2016 così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
di e di e Controparte_1 Parte_3 Parte_2 per l'effetto condanna e Controparte_1 Parte_3 [...]
in via solidale tra loro (e, nei rapporti interni, in misura di ½ la Parte_2 [...]
[...]
[...] in misura di ¼ ed in misura di ¼ Controparte_6 Parte_3
) al pagamento in favore di della somma di € Parte_2 Parte_1
20.409,66, oltre interessi al saggio legale su tale somma devalutata al 23.4.2015 e poi rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi al saggio legale sulla somma così complessivamente determinata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 nei confronti di e, per l'effetto, condanna
[...] Parte_1 Pt_1
al pagamento in favore di della somma
[...] Controparte_1
di € 17.320,00 oltre I.V.A. al 10%, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo calcolati sull'importo al netto dell'I.V.A.;
3. ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da nei confronti Parte_2 di e, per l'effetto, condanna Controparte_2 Controparte_2
a tenere indenne di quanto è tenuto a pagare in favore di parte Parte_2
attrice per effetto della presente sentenza a titolo di risarcimento danni e di quanto è tenuto a pagare a titolo di compenso liquidato al C.T.U., con esclusione di quanto dovuto da
[...]
in dipendenza del vincolo di solidarietà ed al netto dello scoperto nei Parte_2
limiti del minimo contrattualmente previsto ed indicato in parte motiva;
4. RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di Parte_3 Controparte_3
5. COMPENSA tra le parti le spese di lite;
6. PONE definitivamente a carico dell'attore e dei convenuti Controparte_1
e i compensi liquidati al C.T.U.
[...] Parte_2 Parte_3
con separato decreto nella misura di ¼ ciascuno.
Così deciso in data 14.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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