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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2024, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
L'anno 2024, il giorno 18 del mese di dicembre, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 908/2010 R.G.
tra
, in persona del Presidente pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Germanà, giusta procura in atti,
- attore
contro
, nata a [...] il [...], nella qualità di Controparte_1
erede di e , rappresentata e difesa dall'avv. Candeloro Persona_1 Controparte_2
Olivo, giusta procura in atti,
- convenuta
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Annalisa Germanà per parte attrice e l'avv.
Candeloro Olivo per parte convenuta.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia,
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza. FATTO E DIRITTO
Il (C.A.S.), premettendo di essere titolare del Parte_1
diritto di servitù di scolo sul terreno identificato all'art.1, Fg. n. 1, del Comune di Oliveri di proprietà di e – quest'ultima convenuta in giudizio Controparte_1 Controparte_2
quale erede di – ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna delle Persona_1
convenute all'eliminazione delle opere murarie realizzate sul loro fondo in violazione del diritto di servitù.
Il ha, altresì, chiesto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni Parte_1
subìti per essere stato soccombente nel giudizio promosso dalla società Azimut di Marinello
s.r.l., il cui procedimento è stato definito con la sentenza n. 89/2009 emessa dal Tribunale di
Patti, allegata in atti.
A fondamento delle domande avanzate il ha esposto che con scrittura Parte_1
privata autenticata dal Notaio del 24.10.1975, stipulata tra l'Autostrada Messina – Per_2
AL (oggi C.A.S.) e la Liquigas Italia S.p.A., il terreno identificato all'art.1, Fg. 1, del era stato assoggettato a servitù perpetua – ai sensi degli artt. 28 e 95 della Controparte_3
L. 2359/1965 - per la “realizzazione di un canale di scolo” delle acque piovane.
Lo stesso ha rappresentato che con atto del 22.1.1979 (rep. n. 43865) il terreno era stato venduto dalla Liquigas Italia S.p.A. ai coniugi e i Persona_1 Controparte_2
quali, costruendo un muretto di argilla e mattoni, avevano – di fatto – deviato il deflusso delle acque piovane sul terreno limitrofo di proprietà della società Azimut di Marinello s.r.l., la quale - per tale motivo - aveva agìto in giudizio nei confronti del C.A.S..
e costituitesi in giudizio, hanno chiesto il Controparte_2 Controparte_1
rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale – previo accertamento della mancata realizzazione del canale di scolo sul loro terreno – hanno chiesto di dichiarare estinta la servitù di scolo per decorso del termine ventennale di prescrizione.
La causa, per numerose volte, è stata rinviata su richiesta delle parti per tentativi di bonario componimento che, tuttavia, non hanno sortito effetto positivo.
All'udienza del 17.1.2018 il giudizio è stato interrotto a seguito del decesso di CP_2
; il ha riassunto la causa nei confronti dell'erede della de cuius,
[...] Parte_1 CP_1
già parte convenuta nella qualità di erede di .
[...] Persona_1
Con provvedimento del 7.11.2024, stante l'istanza congiunta avanzata dalle parti, il presente giudizio è stato sospeso ex art. 296 c.p.c..
Successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Fatta questa premessa, la domanda attorea non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
La Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n.
11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Le parti con il contratto del 1975 hanno costituito “una servitù perpetua per la
realizzazione di un canale di scolo delle acque” (v. art. 2 della scrittura in atti).
In materia di servitù occorre evidenziare che l'art. 1043 c.c. stabilisce, al primo comma, che “Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si
applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che
il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.”
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale “la servitù coattiva di scarico può
essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o
non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di
acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli
od industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari degli edifici” (cfr. n.11840/2021;
Cass. n. 22990/2013; Cass. n. 3750/2007; Cass. n. 9357/2000; Cass. n. 4361/1995).
È necessario osservare, inoltre, che ai sensi dell'art. 1073 c.c., comma primo, “La
servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni”.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “Anche le servitù apparenti e
permanenti – come quella di specie – possono prescriversi per non uso, atteso che il mancato
esercizio della servitù protratto per venti anni, dipendente dall'inerzia del titolare attivo,
comporta, al pari dell'impossibilità di fatto di usare la servita o del venir meno della sua
utilità, l'estinzione medesima alla scadenza del termine suddetto.” (cfr. Cass. n. n. 7887/1999;
Cass. n. 2602/1954).
Ed ancora, sempre in tema di prescrizione delle servitù per non uso, la Suprema Corte
ha statuito che “… la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale
principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi
l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno
un ventennio” (cfr. Cass. n. 11054/2022).
Orbene fatta questa premessa, il C.A.S. ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna della parte convenuta all'eliminazione delle opere murarie dalla stessa realizzate sul terreno di sua proprietà - gravato da servitù di scolo in favore della attrice - nonché la condanna al risarcimento dei danni subìti per avere deviato - con le suddette opere - il deflusso delle acque piovane sul terreno della società Azimut di Marinello s.r.l..
Parte convenuta, con la comparsa di costituzione, ha contestato le deduzioni avverse ed ha esposto che sul terreno di sua proprietà, assoggettato dal 1975 “a servitù perpetua per
la realizzazione di un canale di scolo delle acque” non era stata realizzata alcuna opera e,
precisamente, nessun canale di scolo.
In particolare, parte convenuta ha esposto che il diritto di servitù costituto con la scrittura del 1975 non era stato mai esercitato e, conseguentemente, doveva ritersi estinto in quanto ormai prescritto per non uso ventennale.
Orbene, osserva il Tribunale che quanto affermato dalla parte convenuta in ordine alla mancata realizzazione del canale di scolo finalizzato ad esercitare il diritto di servitù – di cui al contratto del 1975 – non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del C.A.S..
Sul punto si osserva che alla prima udienza tenutasi in data 02.03.2011 parte attrice si
è limitata genericamente a “…contestare integralmente le difese e le eccezioni contenuta
nella comparsa di costituzione e risposta ex adverso…” senza null'altro specificare;
inoltre,
come si evince sia dal fascicolo cartaceo che dalle annotazioni di quello telematico, parte attrice non ha depositato la prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dove avrebbe potuto affermare l'esistenza delle opere di scolo, contestando quanto asserito dalla controparte.
Sulla base di quanto esposto la domanda attorea finalizzata ad ottenere l'accertamento della sussistenza del proprio diritto di servitù di scolo sul fondo di parte convenuta – che costituisce il presupposto per il vaglio delle ulteriori domande – non merita accoglimento in quanto tale diritto deve ritenersi prescritto per non uso ventennale. Invero, nella fattispecie in esame trova applicazione il principio di non contestazione non essendo stata tempestivamente contestata dall'attrice la mancata realizzazione del canale di scolo delle acque piovane (cfr. Cass. n. 15031/16; Cass. n. 15547/19).
Inoltre, osserva il Tribunale, che non si evincono neppure elementi comprovanti l'esistenza di un canale di scolo sul terreno della convenuta neanche dalla documentazione allegata dal con l'atto di citazione. Parte_1
Ed invero, nonostante nell'indice del fascicolo depositato al momento dell'iscrizione a ruolo della citazione si legge “ALL.
7. CONSULENZA TECNICA D'UFFICO REDATTA
NEL GIUDIZIO RG N. 1365/1999 DI BENEDETTO M. ED IL CAS”, detto documento non
è stato rinvenuto tra gli atti del presente giudizio e, pertanto, nulla si può trarre da esso sotto il profilo probatorio.
Si osserva che non vi è prova che lo stesso sia stato effettivamente depositato;
non vi
è, difatti, alcun timbro apposto dalla Cancelleria che attesti la corrispondenza tra i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte attrice e quelli dalla stessa effettivamente prodotti.
A tal proposito è opportuno precisare che la regolare produzione degli atti e documenti depositati dalla parte che si costituisce può essere presunta solo in presenza dell'accettazione da parte del cancelliere, ossia solo con l'apposizione del timbro di cancelleria in calce all'indice del fascicolo - ai sensi dell'art. 74, quarto comma, disp. att. cod. proc. civ. - senza l'annotazione di alcun rilievo formale (cfr. Cass., n. 12670 del 18/06/2015).
Ed ancora, per giurisprudenza costante, "... i documenti si considerano ritualmente
prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inseriti
nel fascicolo di parte, con l'adempimento delle formalità previste dagli art. 74 e 87 disp. att.
c.p.c.." (cfr. Corte d'appello di Napoli, n. 2298/2023).
Sempre sotto il profilo della mancata la realizzazione del canale di scolo non è possibile individuare utili e idonei elementi neppure dalla sentenza n. 89/2009 prodotta dal Parte_1
(cfr. all. 8 dell'atto di citazione).
In essa si legge solo che “in atto le acque piovane del tratto della sede autostradale,
posto in prossimità del fondo della parte attrice, defluiscono sullo stesso e che ciò è causato
dalla particolare conformazione del fondo dei e dalle costruzioni dalle stesse Per_1
realizzate, che hanno impedito il naturale deflusso delle acque sul loro fondo a danno di
quello attoreo” senza che vi sia alcun specifico riferimento alla realizzazione – o meno – di un canale di scolo sul fondo servente di parte convenuta.
Tale inciso, tra l'altro - a differenza di quanto sostenuto dal - non è coperto Parte_1
da giudicato in quanto afferente a questioni estranee alla controversia e priva di alcun collegamento con il deciso.
A tal proposito si rileva che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita
controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso,
quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non
comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla
controversie e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta
oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la
lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico
giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante.”
(cfr. Cass. n. 1815/2012).
La pronuncia n. 89/2009 riguarda, inoltre, una controversia promossa dalla Azimut di
Marinello s.r.l. ai danni dell'odierno attore in cui i coniugi intervenuti in Parte_2
giudizio per ordine del Giudice ex art. 107 c.p.c., sono stati ritenuti dal Tribunale privi di legittimazione passiva.
Ed ancora, questo Tribunale osserva che neanche dalla relazione esplicativa redatta dall' ing. in data 23.3.2020, nominato quale consulente tecnico d'ufficio nella Per_3
procedura esecutiva R.G.E n. 552/2015, attivata in forza della sentenza n. 89/2009 - depositata nel presente giudizio in allegato alle note del 2.12.2024 - è possibile desumere alcun elemento idoneo a dimostrare la realizzazione del canale di scolo sul terreno della convenuta.
Al contrario, le conclusioni della stessa sembrano confermare la mancata realizzazione del canale di scolo sul terreno;
in essa si legge, che “Per l'esecuzione della sentenza azionata
è strettamente necessario esercitare la suddetta servitù di scolo, costituita per pubblica utilità
(ex artt. 28 e 95 della legge 25.06.1865 n.2539, sulla particella di terreno (oggi foglio 1 part.
949) di proprietà ”; espressioni, queste, che lasciano presumere che Parte_3
nessuna servitù di scolo sino ad oggi è stata esercitata (cfr. pag. 23 consulenza depositata il
2.12.2024).
Risulta invece fondata – di contro – la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla parte convenuta, avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della servitù
di scolo gravante sul proprio fondo.
A tal proposito giova evidenziare che l'onere di contestazione incombe non solo sul convenuto, come si potrebbe evincere dal tenore letterale dell'art. 167 c.p.c., ma anche sull'attore poiché tenuto a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dalla controparte (cfr. Cass. n. 8647/2016; n. 16782/2019).
Sull'operatività del principio in questione nei confronti di entrambe le parti - già prima della modifica dell'art. 115 c.p.c. - si è espressamente pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 1540/2007 secondo cui: “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più
gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
Tutte le parti in causa, difatti, sono chiamate a concorrere per la delimitazione dell'oggetto del processo;
è stato rilevato dalla giurisprudenza che “l'onere di contestazione
(col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova
quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema
processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e
167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura
dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura
maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità
posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle
prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza
atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine,
soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo,
vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost." (cfr. Cass. n.1540/2007; Cass. n. 23638/2007).
Sulla base di quanto esposto, non essendo stata raggiunta la prova della realizzazione delle opere di scolo, la servitù per cui è causa deve ritenersi estinta per la matura prescrizione dovuta al non uso ventennale.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate – atteso il valore della causa e l'attività espletata dalle parti secondo i parametri di cui D.M. n. 55/14
(per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 908/2010 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda attorea;
2) accoglie, la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione della servitù di scolo gravante sul fondo di parte convenuta in forza della scrittura privata autenticata dal Notaio del Per_4
24.10.1975;
3) condanna il a corrispondere in favore di Parte_1
la somma di € 6.700,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre Controparte_1
iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Patti il 18 dicembre 2024.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
Il Tribunale di PATTI
L'anno 2024, il giorno 18 del mese di dicembre, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 908/2010 R.G.
tra
, in persona del Presidente pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Germanà, giusta procura in atti,
- attore
contro
, nata a [...] il [...], nella qualità di Controparte_1
erede di e , rappresentata e difesa dall'avv. Candeloro Persona_1 Controparte_2
Olivo, giusta procura in atti,
- convenuta
***
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Annalisa Germanà per parte attrice e l'avv.
Candeloro Olivo per parte convenuta.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia,
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza. FATTO E DIRITTO
Il (C.A.S.), premettendo di essere titolare del Parte_1
diritto di servitù di scolo sul terreno identificato all'art.1, Fg. n. 1, del Comune di Oliveri di proprietà di e – quest'ultima convenuta in giudizio Controparte_1 Controparte_2
quale erede di – ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna delle Persona_1
convenute all'eliminazione delle opere murarie realizzate sul loro fondo in violazione del diritto di servitù.
Il ha, altresì, chiesto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni Parte_1
subìti per essere stato soccombente nel giudizio promosso dalla società Azimut di Marinello
s.r.l., il cui procedimento è stato definito con la sentenza n. 89/2009 emessa dal Tribunale di
Patti, allegata in atti.
A fondamento delle domande avanzate il ha esposto che con scrittura Parte_1
privata autenticata dal Notaio del 24.10.1975, stipulata tra l'Autostrada Messina – Per_2
AL (oggi C.A.S.) e la Liquigas Italia S.p.A., il terreno identificato all'art.1, Fg. 1, del era stato assoggettato a servitù perpetua – ai sensi degli artt. 28 e 95 della Controparte_3
L. 2359/1965 - per la “realizzazione di un canale di scolo” delle acque piovane.
Lo stesso ha rappresentato che con atto del 22.1.1979 (rep. n. 43865) il terreno era stato venduto dalla Liquigas Italia S.p.A. ai coniugi e i Persona_1 Controparte_2
quali, costruendo un muretto di argilla e mattoni, avevano – di fatto – deviato il deflusso delle acque piovane sul terreno limitrofo di proprietà della società Azimut di Marinello s.r.l., la quale - per tale motivo - aveva agìto in giudizio nei confronti del C.A.S..
e costituitesi in giudizio, hanno chiesto il Controparte_2 Controparte_1
rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale – previo accertamento della mancata realizzazione del canale di scolo sul loro terreno – hanno chiesto di dichiarare estinta la servitù di scolo per decorso del termine ventennale di prescrizione.
La causa, per numerose volte, è stata rinviata su richiesta delle parti per tentativi di bonario componimento che, tuttavia, non hanno sortito effetto positivo.
All'udienza del 17.1.2018 il giudizio è stato interrotto a seguito del decesso di CP_2
; il ha riassunto la causa nei confronti dell'erede della de cuius,
[...] Parte_1 CP_1
già parte convenuta nella qualità di erede di .
[...] Persona_1
Con provvedimento del 7.11.2024, stante l'istanza congiunta avanzata dalle parti, il presente giudizio è stato sospeso ex art. 296 c.p.c..
Successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Fatta questa premessa, la domanda attorea non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
La Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n.
11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Le parti con il contratto del 1975 hanno costituito “una servitù perpetua per la
realizzazione di un canale di scolo delle acque” (v. art. 2 della scrittura in atti).
In materia di servitù occorre evidenziare che l'art. 1043 c.c. stabilisce, al primo comma, che “Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si
applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che
il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.”
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale “la servitù coattiva di scarico può
essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o
non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di
acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli
od industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari degli edifici” (cfr. n.11840/2021;
Cass. n. 22990/2013; Cass. n. 3750/2007; Cass. n. 9357/2000; Cass. n. 4361/1995).
È necessario osservare, inoltre, che ai sensi dell'art. 1073 c.c., comma primo, “La
servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni”.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “Anche le servitù apparenti e
permanenti – come quella di specie – possono prescriversi per non uso, atteso che il mancato
esercizio della servitù protratto per venti anni, dipendente dall'inerzia del titolare attivo,
comporta, al pari dell'impossibilità di fatto di usare la servita o del venir meno della sua
utilità, l'estinzione medesima alla scadenza del termine suddetto.” (cfr. Cass. n. n. 7887/1999;
Cass. n. 2602/1954).
Ed ancora, sempre in tema di prescrizione delle servitù per non uso, la Suprema Corte
ha statuito che “… la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale
principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi
l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno
un ventennio” (cfr. Cass. n. 11054/2022).
Orbene fatta questa premessa, il C.A.S. ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna della parte convenuta all'eliminazione delle opere murarie dalla stessa realizzate sul terreno di sua proprietà - gravato da servitù di scolo in favore della attrice - nonché la condanna al risarcimento dei danni subìti per avere deviato - con le suddette opere - il deflusso delle acque piovane sul terreno della società Azimut di Marinello s.r.l..
Parte convenuta, con la comparsa di costituzione, ha contestato le deduzioni avverse ed ha esposto che sul terreno di sua proprietà, assoggettato dal 1975 “a servitù perpetua per
la realizzazione di un canale di scolo delle acque” non era stata realizzata alcuna opera e,
precisamente, nessun canale di scolo.
In particolare, parte convenuta ha esposto che il diritto di servitù costituto con la scrittura del 1975 non era stato mai esercitato e, conseguentemente, doveva ritersi estinto in quanto ormai prescritto per non uso ventennale.
Orbene, osserva il Tribunale che quanto affermato dalla parte convenuta in ordine alla mancata realizzazione del canale di scolo finalizzato ad esercitare il diritto di servitù – di cui al contratto del 1975 – non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del C.A.S..
Sul punto si osserva che alla prima udienza tenutasi in data 02.03.2011 parte attrice si
è limitata genericamente a “…contestare integralmente le difese e le eccezioni contenuta
nella comparsa di costituzione e risposta ex adverso…” senza null'altro specificare;
inoltre,
come si evince sia dal fascicolo cartaceo che dalle annotazioni di quello telematico, parte attrice non ha depositato la prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dove avrebbe potuto affermare l'esistenza delle opere di scolo, contestando quanto asserito dalla controparte.
Sulla base di quanto esposto la domanda attorea finalizzata ad ottenere l'accertamento della sussistenza del proprio diritto di servitù di scolo sul fondo di parte convenuta – che costituisce il presupposto per il vaglio delle ulteriori domande – non merita accoglimento in quanto tale diritto deve ritenersi prescritto per non uso ventennale. Invero, nella fattispecie in esame trova applicazione il principio di non contestazione non essendo stata tempestivamente contestata dall'attrice la mancata realizzazione del canale di scolo delle acque piovane (cfr. Cass. n. 15031/16; Cass. n. 15547/19).
Inoltre, osserva il Tribunale, che non si evincono neppure elementi comprovanti l'esistenza di un canale di scolo sul terreno della convenuta neanche dalla documentazione allegata dal con l'atto di citazione. Parte_1
Ed invero, nonostante nell'indice del fascicolo depositato al momento dell'iscrizione a ruolo della citazione si legge “ALL.
7. CONSULENZA TECNICA D'UFFICO REDATTA
NEL GIUDIZIO RG N. 1365/1999 DI BENEDETTO M. ED IL CAS”, detto documento non
è stato rinvenuto tra gli atti del presente giudizio e, pertanto, nulla si può trarre da esso sotto il profilo probatorio.
Si osserva che non vi è prova che lo stesso sia stato effettivamente depositato;
non vi
è, difatti, alcun timbro apposto dalla Cancelleria che attesti la corrispondenza tra i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte attrice e quelli dalla stessa effettivamente prodotti.
A tal proposito è opportuno precisare che la regolare produzione degli atti e documenti depositati dalla parte che si costituisce può essere presunta solo in presenza dell'accettazione da parte del cancelliere, ossia solo con l'apposizione del timbro di cancelleria in calce all'indice del fascicolo - ai sensi dell'art. 74, quarto comma, disp. att. cod. proc. civ. - senza l'annotazione di alcun rilievo formale (cfr. Cass., n. 12670 del 18/06/2015).
Ed ancora, per giurisprudenza costante, "... i documenti si considerano ritualmente
prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inseriti
nel fascicolo di parte, con l'adempimento delle formalità previste dagli art. 74 e 87 disp. att.
c.p.c.." (cfr. Corte d'appello di Napoli, n. 2298/2023).
Sempre sotto il profilo della mancata la realizzazione del canale di scolo non è possibile individuare utili e idonei elementi neppure dalla sentenza n. 89/2009 prodotta dal Parte_1
(cfr. all. 8 dell'atto di citazione).
In essa si legge solo che “in atto le acque piovane del tratto della sede autostradale,
posto in prossimità del fondo della parte attrice, defluiscono sullo stesso e che ciò è causato
dalla particolare conformazione del fondo dei e dalle costruzioni dalle stesse Per_1
realizzate, che hanno impedito il naturale deflusso delle acque sul loro fondo a danno di
quello attoreo” senza che vi sia alcun specifico riferimento alla realizzazione – o meno – di un canale di scolo sul fondo servente di parte convenuta.
Tale inciso, tra l'altro - a differenza di quanto sostenuto dal - non è coperto Parte_1
da giudicato in quanto afferente a questioni estranee alla controversia e priva di alcun collegamento con il deciso.
A tal proposito si rileva che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita
controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso,
quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non
comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla
controversie e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta
oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la
lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico
giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante.”
(cfr. Cass. n. 1815/2012).
La pronuncia n. 89/2009 riguarda, inoltre, una controversia promossa dalla Azimut di
Marinello s.r.l. ai danni dell'odierno attore in cui i coniugi intervenuti in Parte_2
giudizio per ordine del Giudice ex art. 107 c.p.c., sono stati ritenuti dal Tribunale privi di legittimazione passiva.
Ed ancora, questo Tribunale osserva che neanche dalla relazione esplicativa redatta dall' ing. in data 23.3.2020, nominato quale consulente tecnico d'ufficio nella Per_3
procedura esecutiva R.G.E n. 552/2015, attivata in forza della sentenza n. 89/2009 - depositata nel presente giudizio in allegato alle note del 2.12.2024 - è possibile desumere alcun elemento idoneo a dimostrare la realizzazione del canale di scolo sul terreno della convenuta.
Al contrario, le conclusioni della stessa sembrano confermare la mancata realizzazione del canale di scolo sul terreno;
in essa si legge, che “Per l'esecuzione della sentenza azionata
è strettamente necessario esercitare la suddetta servitù di scolo, costituita per pubblica utilità
(ex artt. 28 e 95 della legge 25.06.1865 n.2539, sulla particella di terreno (oggi foglio 1 part.
949) di proprietà ”; espressioni, queste, che lasciano presumere che Parte_3
nessuna servitù di scolo sino ad oggi è stata esercitata (cfr. pag. 23 consulenza depositata il
2.12.2024).
Risulta invece fondata – di contro – la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla parte convenuta, avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della servitù
di scolo gravante sul proprio fondo.
A tal proposito giova evidenziare che l'onere di contestazione incombe non solo sul convenuto, come si potrebbe evincere dal tenore letterale dell'art. 167 c.p.c., ma anche sull'attore poiché tenuto a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dalla controparte (cfr. Cass. n. 8647/2016; n. 16782/2019).
Sull'operatività del principio in questione nei confronti di entrambe le parti - già prima della modifica dell'art. 115 c.p.c. - si è espressamente pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 1540/2007 secondo cui: “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più
gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
Tutte le parti in causa, difatti, sono chiamate a concorrere per la delimitazione dell'oggetto del processo;
è stato rilevato dalla giurisprudenza che “l'onere di contestazione
(col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova
quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema
processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e
167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura
dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura
maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità
posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle
prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza
atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine,
soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo,
vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost." (cfr. Cass. n.1540/2007; Cass. n. 23638/2007).
Sulla base di quanto esposto, non essendo stata raggiunta la prova della realizzazione delle opere di scolo, la servitù per cui è causa deve ritenersi estinta per la matura prescrizione dovuta al non uso ventennale.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate – atteso il valore della causa e l'attività espletata dalle parti secondo i parametri di cui D.M. n. 55/14
(per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 908/2010 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda attorea;
2) accoglie, la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione della servitù di scolo gravante sul fondo di parte convenuta in forza della scrittura privata autenticata dal Notaio del Per_4
24.10.1975;
3) condanna il a corrispondere in favore di Parte_1
la somma di € 6.700,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre Controparte_1
iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Patti il 18 dicembre 2024.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca