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Articolo 3 della Legge 19 settembre 1964, n. 792
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Legge 19 settembre 1964, n. 792
Articolo 3 della Legge 19 settembre 1964, n. 792
Versione
14 ottobre 1964
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1964
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