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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/09/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Civitavecchia Sezione Civile
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1711 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “comodato", pendente tra
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Citani ( C.F.: ) e dall'Avv. Alessio Colagreco, (C.F: C.F._2 [...]
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Fiumicino C.F._3
(RM), alla Via delle Sogliole, 21, giusta procura in atti ( Email_1
e ) Email_2 ricorrente Contro
, nato in [...], il [...] Controparte_1
(C.F.: elett.te dom.to, in Roma, Via Isole del Capo Verde n. 26, presso C.F._4 lo studio dell'Avv. Alfonso Di Benedetto (C.F.: - fax 06.5615245 – pec. C.F._5
) dal quale è rappresentato e difeso, in forza Email_3 di procura in atti ) Email_4
Resistente Conclusioni: come in atti Fatto e diritto
Con ricorso iscritto in data 15.7.2024 la signora conveniva in giudizio Parte_1 il sig. per sentir accertare e dichiarare risolto il contratto di Controparte_1 comodato sottoscritto in data 30.11.2020 e registrato in data 01.12.2020, per grave inadempimento del signor con condanna del convenuto a liberare Controparte_1
l'immobile sito in Fiumicino, via Giacomo Cavalli n. 20, piano 1, int.2 in favore della signora
, lasciandolo libero da persone e cose, e a risarcire tutti i danni subiti dalla Parte_1 signora , per il mancato pagamento delle spese e per il ritardo nella liberazione, Parte_1 ammontanti ad € 10.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi, dalla data del 26 febbraio 2024 o, in subordine dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo. Premetteva la ricorrente di essere proprietaria dell'immobile sito in Fiumicino, via Giacomo Cavalli n. 20, piano 1, int. 2, composto da una camera, salone, angolo cottura e bagno, veranda, giardino, distinto al NCEU di Fiumicino al foglio 1064 – n. 2515 sub 3, cat A/2, cl. 4, rendita catastale € 623,62 e posto auto scoperto, distinto al NCEU di Fiumicino, al foglio 1064 n. 2515, sub 18, ct. C/6, cl. 1 rendita catastale € 146,57; di avere concesso il bene in comodato d'uso gratuito ai signori , nata in [...] il [...] Parte_2
( ) e al signor nato in [...] il [...] C.F._6 Controparte_1
( ), con contratto sottoscritto in data 30 novembre 2020, registrato C.F._7 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, al n. n. 4897/2020 serie 3, in data 3 dicembre 2020; che in forza del contratto i comodatari si obbligavano ad usare il bene per adibirlo ad uso abitazione e a non concederne il godimento a terzi senza il consenso del comodante, impegnandosi altresì a non apportare alcuna modifica, senza l'autorizzazione scritta della comodante;
che all'art.3 del contratto di comodato espressamente veniva specificato che il contratto si sarebbe risolto a semplice richiesta del comodante o dei suoi aventi causa e all'art. 4 che, alla richiesta di risoluzione della comodante, i comodatari si obbligavano a restituire alla stessa l'immobile pienamente disponibile e nello stato in cui si trovava al momento della consegna;
che all'art. 10, le parti concordavano che le spese sarebbero state a carico dei comodatari per l'intera durata del comodato, quelle condominiali, di riscaldamento, la tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tutte le utenze private e la manutenzione del giardino, oltre a quelle di registrazione del contratto;
che per il tramite dell'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI), la signora aveva Parte_1 comunicato formalmente, a mezzo lettera raccomandata del 20.09.2023, ai comodatari la propria volontà di risolvere il contratto e rientrare in possesso dell'immobile, richiedendo, ai sensi dell'art. 4 del contratto, il rilascio dell'immobile entro e non oltre la data del 26 febbraio 2024 ; che l'immobile era stato liberato dalla sola signora;
che il sig. Parte_2
neanche si era presentato all'incontro di mediazione. Controparte_1
Si costituiva il convenuto che si opponeva alla domanda chiedendo: in via preliminare, che fosse riconosciuto il contratto di locazione dissimulato e dichiarata la inammissibilità della domanda proposta ex art. 447 bis c.p.c. Assumeva che, con decorrenza dal 30/11/2020 ovvero dalla stipula del contratto di comodato, i Sigg.ri e Parte_2 Controparte_1 avevano ininterrottamente corrisposto alla ricorrente la somma di € 500,00 a titolo di canone di locazione;
che il canone veniva rimesso mensilmente ed in contanti mediante consegna diretta nelle mani della ricorrente;
che il Sig. abitava di fatto nella Controparte_1 cantina che, di soli 30mq ed abusivamente realizzata, è sottostante l'immobile de quo. La causa istruita solo documentalmente veniva assunta in decisione. La tardiva costituzione del convenuto, avvenuta il giorno prima dell'udienza ex art.420 c.p.c , impedisce di prendere in considerazione le domande del predetto e le prove orali articolate, peraltro comunque inammissibili. Nel merito la domanda della ricorrente nella qualità di comodante in forza di contratto 30.11.2020 è fondata e va accolta per quanto di ragione. L'attrice ha assolto agli oneri di prova che sulla stessa incombevano ex art. 2697 c.c. Secondo i noti principî in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n°15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass. n°1743.2007; Cass. n°20073.2004). Nella fattispecie, l'attrice ha prodotto il contratto di comodato del 2020. Parte convenuta, viceversa, non ha provato quanto dedotto in ordine alla asserita simulazione di una locazione abitativa che, peraltro, in quanto non registrata sarebbe comunque nulla. Va quindi ordinato al convenuto il rilascio del bene attesa la configurazione di comodato precario e la rituale richiesta di restituzione dell'immobile già risalente al 20.9.23. All'art.3 del contratto di comodato, infatti, espressamente veniva specificato che il contratto si sarebbe risolto a semplice richiesta del comodante o dei suoi aventi causa. Quanto alla richiesta di condanna al pagamento somme, all'art. 10, le parti concordavano che le spese sarebbero state a carico dei comodatari per l'intera durata del comodato, quelle condominiali, di riscaldamento, la tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tutte le utenze private e la manutenzione del giardino, oltre a quelle di registrazione del contratto. Tuttavia gli allegati indicati come n.5 al ricorso non comprovano l'avvenuto esborso da parte della ricorrente che , quindi, non può ripetere alcunché dal resistente Le spese di lite, come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1 accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e condanna CP_1
al rilascio in favore della sig.ra dell'immobile sito l'immobile sito in
[...] Parte_1
Fiumicino, via Giacomo Cavalli n. 20, piano 1, int.2 ; condanna il convenuto alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in euro 145,50 per esborsi documentati e euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 18.9.5.25
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone