CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente
Dott.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 351 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 466 pubblicata in data 24.5.2019 dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, e vertente tra in persona legale rapp.te p.t., (P.I. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Patrizia Guma
APPELLANTE
CONTRO
n persona del procuratore p.t., (P.I. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Roberto Di Tommaso
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 26.11.2024 sulle conclusioni rassegnate alla medesima udienza dalle parti e riportate nel relativo verbale in atti, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1 [...] per sentir condannare la stessa al risarcimento del danno subito, pari ad € 11.600,00, CP_1
IVA esclusa, o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
1 In fatto, esponeva: 1) di aver sottoscritto, il 27.7.2011, un contratto per la fornitura di energia elettrica richiedendo una potenza pari a 44 KW;
2) di essersi resa conto, in data 14.11.2011, in fase di allestimento e collaudo per l'apertura dell'attività commerciale, fissata per il 15.11.2011, che la potenza richiesta era insufficiente;
3) di aver chiesto chiarimenti al centro servizi il quale, CP_1
dopo aver rappresentato che, nonostante il contratto fosse stato sottoscritto per la fornitura di 44 KW,
l'erogazione attivata era stata di soli 20 KW, consigliava di chiedere un immediato preventivo per l'aumento di potenza;
4) di aver inviato tempestivamente, in data 16.11.2011, la richiesta di incremento della potenza a 70 KW;
5) di aver ricevuto, in data 24.11.2011, un preventivo e dei moduli da sottoscrivere;
6) di aver effettuato, in data 25.11.2011, il bonifico della somma richiesta con il preventivo;
7) di avere effettuato la variazione il 14.12.2011; 8) di avere il Controparte_1 mancato rispetto della condizione prevista nell'iniziale contratto di fornitura comportato alla stessa un enorme danno avendo dovuto sopportare maggiori costi nel mese intercorso dall'apertura dell'attività commerciale (15.11.2011) all'ottenuta variazione (14.12.2011) per il noleggio di un gruppo elettrogeno, per l'importo di € 11.600,00, IVA esclusa, giusta fattura n. 252/2012 del 9.7.2012 della società De Vivo S.p.A.; 9) di aver diffidato a rimborsare la spesa Controparte_1 sostenuta;
10) di essere stata costretta, il 23.7.2012, ad interpellare l'Autorità Garante per l'energia elettrica e il gas;
11) di avere all'esito dell'iter conciliativo, in data 27.9.2012, Controparte_1 affermato testualmente “sulla scorta dell'istanza di attivazione ricevuta dal cliente è stato inviato il contratto con codice 2-24A6ON7 e con potenza a 44kw, come da copia allegata alla presente, tuttavia nostro malgrado l'ordine di subentro al distributore è stato inviato a parità di condizioni contrattuali presenti su fornitura cessata”; 12) di aver sollecitato, il 17.10.2012, il pagamento del risarcimento auspicando una definizione bonaria;
13) di non aver ricevuto alcun riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta chiedeva, in via preliminare, di Controparte_1 rigettare la domanda per genericità, carenza di prova dell'an e del quantum essendo fondata su una fattura;
in via gradata, per infondatezza;
in via ulteriormente gradata, di ridurre la pretesa nel giusto e nel provato.
Inoltre, come memoria di replica, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione nello stesso e nel mandato delle generalità del legale rappresentante della società attrice.
Nel merito, osservava che l'attrice aveva stipulato un contratto di subentro nella precedente fornitura, ossia la riattivazione della fornitura di KW 44/380, con l'applicazione dell'offerta “Energia
Flessibile”, che aveva 22 KW impegnati e 44 KW di potenza in franchigia.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale.
2 Con la sentenza n. 466, pubblicata il 24.5.2019, il Tribunale di Potenza rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, in via pregiudiziale, rigettava l'eccezione di nullità della citazione in quanto tardiva, perché, pur essendo vera la circostanza, trattandosi di nullità relativa ex art. 157, comma 2,
c.p.c., andava sollevata nella prima istanza o difesa successiva all'atto.
Nel merito, riteneva documentalmente provato l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
per aver attivato una fornitura di energia elettrica di KW 20 anziché di KW 44, come richiesto con il contratto n. 2-24°60N7.
Con riguardo al danno premetteva che: 1) in tema di responsabilità contrattuale andava applicato il principio della presunzione della colpa, spettando all'attore/creditore l'onere di provare l'inadempimento e l'entità del danno, mentre al debitore, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, quello di dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili;
2) il risarcimento del danno per inadempimento, ex art. 1223 c.c., doveva comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente), sia il mancato guadagno (lucro cessante), quale conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità tra inadempimento e danno); 3) il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presupponeva la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi, pertanto, escludere nel caso di mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte.
Quindi, evidenziava che l'attrice aveva chiesto solo il rimborso delle spese relative al costo del noleggio di un gruppo elettrogeno e, pertanto, la verifica della prova del danno andava limitata unicamente al danno emergente.
Al riguardo, l'attrice aveva prodotto la fattura n. 252 del 9.7.2012, emessa dalla società De Vivo
S.p.A. di Potenza per “lavori di ristrutturazione degli immobili ubicati nel comune di Potenza in via
Dell'Elettronica n. 2, per la realizzazione di locali ad uso commerciale. Rif.to contratto del
20.07.2011. Fattura per il noleggio di gruppo elettrogeno n. 29 gg. X euro 400/giorno” dell'importo di € 11.600,00, oltre IVA, pari ad € 2.436,00, e nessun altro documento.
E di nessun supporto alla tesi attorea erano state le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1
avendo gli stessi affermato che il gruppo elettrogeno era stato posizionato in un garage Tes_2
adiacente al negozio, ma di non ricordare da chi e quando lo stesso fosse stato azionato e, quindi,
3 provato che il gruppo elettrogeno fosse stato effettivamente utilizzato per sopperire alla carenza di energia elettrica determinata dalla fornitura limitata di 20KW.
Sul punto precisava che neppure la testimonianza di , socio della De Vivo S.p.A., Testimone_3
era stata significativa, avendo lo stesso dichiarato di non ricordare a cosa si riferisse la fattura, di aver svolto lavori di ristrutturazione complessiva del plesso di proprietà della per l'importo Parte_1 di € 500.000,00, di aver visionato il progetto dell'impianto elettrico avendolo realizzato.
Insomma, nulla in merito all'utilizzo del gruppo elettrogeno, che, comunque, non poteva essere provato con la fattura prodotta o la documentazione fotografica allegata alla seconda memoria istruttoria.
In particolare, evidenziava che: 1) nell'oggetto della fattura non era indicato in maniera specifica il noleggio del gruppo elettrogeno;
2) dalla copia del bonifico prodotto dalla convenuta si evinceva un importo di molto superiore a quello della fattura.
Quindi, concludeva assumendo che l'utilizzo del generatore era da correlarsi ai lavori di ristrutturazione e non alla carenza di energia elettrica.
***** ***** *****
Con atto di appello notificato il 26.6.2019 la impugna la suindicata sentenza chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) In via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ricorrendo i gravi motivi;
2) Nel merito: a) di dichiarare l'inadempimento contrattuale di b) di accertare e dichiarare, quale Controparte_1 conseguenza dell'inadempimento, il proprio diritto al risarcimento del danno, quantificato in €
11.600,00, oltre IVA;
c) in subordine, di condannare al pagamento, in proprio Controparte_1
favore, della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
e) di condannare l pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da attribuire Controparte_1
al difensore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata il 13.11.2019, si costituisce in giudizio che chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
1) Rigettare l'appello principale, perché infondato;
2) Accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la correttezza del proprio adempimento contrattuale e, di conseguenza, rigettare la domanda della anche relativamente all'an debeatur oggetto di accoglimento nella Parte_1 sentenza gravata;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
4 In via preliminare, l'appellata-appellante incidentale eccepisce la nullità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
In relazione al quantum debeatur, si riporta a quanto dedotto nell'ambito del giudizio di primo grado assumendo che la non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, avendo Parte_1 prodotto un'unica fattura, relativa ad altra prestazione, supportata da una contraddittoria prova testimoniale.
Pertanto, reitera l'eccezione di inammissibilità di tale capo della domanda stante l'assenza, nell'atto introduttivo, dei criteri oggettivi necessari ad individuare le pretese risarcitorie, ossia il lucro cessante e il danno emergente.
In relazione alla prova orale, evidenzia che i testi escussi -di cui riporta le dichiarazioni- nulla hanno riferito in ordine all'effettivo utilizzo del gruppo elettrogeno.
Sulla valenza probatoria della fattura, assume che, trattandosi di “atto privato” può spiegare valore solo tra il richiedente e chi lo ha compilato, giammai nei confronti di terzi e in un giudizio nel quale
è stata contestata.
Per completezza, richiama l'importo dei bonifici, diverso da quello indicato nella fattura.
Sul rimborso dell'IVA precisa che è possibile richiederlo solo dopo aver provato che l'imposta sia stata effettivamente versata.
Infine, richiama l'ordinanza del 13.4.2015 con la quale il G.U. afferma che è onere di parte attrice produrre idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute a titolo di corrispettivo onde ottenere l'accoglimento della domanda.
Con appello incidentale, censura la sentenza di primo grado nella parte relativa all'an debeatur.
Assume che la ricostruzione effettuata dal Tribunale non è conforme al dato documentale prodotto.
In sintesi, evidenzia che: 1) la ha stipulato un contratto di subentro nel precedente Parte_1
contratto, ossia riattivazione della fornitura a Kw 44/380, con l'applicazione dell'offerta “Energia
Flessibile”; 2) successivamente ha formulato richiesta di variazione della potenza contrattuale a 70
Kw; 3) la modifica era stata eseguita nei termini contrattuali, ovvero entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione della richiesta;
4) dal dato fattuale si evince il corretto adempimento della fornitura richiesta, ossia subentro a pari condizioni contrattuali su fornitura cessata richiesta il 27.7.2011 con variazione eseguita in pari data;
5) nelle fatture inviate alla società attrice è riportata la potenza fornita, circostanza che avrebbe dovuto determinare l'utente a formulare la richiesta di modifica, se necessaria;
5) il prelievo di energia elettrica di potenza superiore a 44 Kw si è verificato solo nel mese di gennaio 2013, per un breve intervallo temporale;
6) il dato contrattuale è riassunto nella propria missiva di chiarimenti, in riscontro alla comunicazione del legale della pervenuta il Parte_1
31.1.2012, prodotta nel fascicolo di primo grado;
7) la medesima motivazione è stata addotta dallo
5 con missiva del 12.11.2012, prodotta dall'attrice nel fascicolo Parte_2 di primo grado, che esclude anch'essa la sussistenza di profili di responsabilità.
Quindi, conclude affermando che sia il dato fattuale che il dato documentale escludono la sussistenza di qualsiasi responsabilità a proprio carico.
Infine, precisa che a seguito del D.Lg. vo n. 77/1999 e successive integrazioni e modifiche la
[...]
a capitale pubblico è stata privatizzata e suddivisa in vari rami d'azienda con autonomia CP_1
societaria e competenze specifiche, pur conservando nella ragione sociale la parziale indicazione del precedente assetto societario.
Alla società E-Distribuzione (già è demandata l'attività di distribuzione Controparte_2
e misurazione dell'energia elettrica fornita alle utenze e la competenza sulla rete di distribuzione, mentre ad è demandata la fatturazione dei consumi certificati dal distributore. Controparte_1
Quindi, ferma restando l'infondatezza della domanda, sostiene la propria carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del 14.1.2020 l'appellante rinuncia all'istanza di inibitoria.
Con decreto del 24.10.2022, la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n.
18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 26.11.2024 la Corte assegna la causa in decisione e concede i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che nella presente fase risulta superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (v. Cass Civ. sent. n. 14696/2016: “La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 […]”).
Va rigettata, altresì, l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata da Controparte_1
6 L'appellante, come si evince dalla formulazione della doglianza che di seguito sarà analizzata, ha indicato in maniera chiara e precisa le parti della sentenza che intende impugnare, le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione e le modifiche richieste.
A tale riguardo giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83/2012, conv. con modif. dalla L. n. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
Dalla lettura dell'atto introduttivo risultano individuabili le censure mosse da alla Parte_1
sentenza impugnata e le modifiche richieste, così come riportate.
Nel merito.
Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver preso in considerazione parzialmente le prove testimoniali e per non aver dato la giusta lettura alla documentazione depositata.
Innanzitutto, assume che i testi e hanno confermato che, in prossimità Testimone_1 Tes_2 dell'apertura dell'attività commerciale presso la struttura sita in Potenza alla Via dell'Elettronica, n.
2, in fase di collaudo, l'energia elettrica era risultata insufficiente al completo funzionamento dell'impianto, il contatore scattava e, pertanto, si vedevano costretti a noleggiare un gruppo elettrogeno molto grande.
Poi, assume che anche la testimonianza resa da è stata trascurata e solo Testimone_3
parzialmente interpretata, avendo lo stesso confermato la circostanza relativa al noleggio del gruppo elettrogeno e dell'emissione della fattura n. 252/2010 del 9.7.2012 di € 11.600,00, oltre IVA, così come la circostanza relativa al bonifico bancario per il saldo della fattura.
Al riguardo, rappresenta che il Giudice di prime cure ha erroneamente utilizzato, quale elemento per la sua decisione, un dato inconferente, ossia il presunto disconoscimento della fattura n. 253/2010 del
9.7.2012, non oggetto di causa e, peraltro, non disconosciuta dal teste, essendosi lo stesso limitato ad affermare di non ricordare a cosa fosse riferita, in quanto non presente in atti ed estranea al giudizio.
Sul punto, evidenzia che, considerata la continuità del rapporto lavorativo tra la stessa e la De Vivo
S.p.A. sin dal contratto di ristrutturazione del 20.7.2011, deve ritenersi giustificato ed attendibile un
7 pagamento di due attività, seppur diverse, e fatturate separatamente a mezzo di un unico bonifico.
Viceversa, non può assumere rilevanza che la fattura riguardante il giudizio abbia quale oggetto il costo del noleggio del gruppo elettrogeno per giorni 29 e, nella parte superiore, la dicitura lavori di ristrutturazione e il contratto di ristrutturazione.
In particolare, ribadisce che il contratto di ristrutturazione è stato sottoscritto il 20.7.2011, mentre quello di fornitura il 27.7.2011, nel corso dei lavori, e che, comunque, da tanto non si può escludere che, dall'apertura dell'attività commerciale (15.11.2011), il contratto di ristrutturazione fosse già stato portato a termine.
In relazione a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado circa la produzione della sola fattura n.
252/2010 per la quantificazione dei danni subiti, assume la contraddittorietà dell'affermazione, considerato che in altri punti della sentenza riferisce la presenza della copia del bonifico, addirittura prodotta dalla convenuta.
Allo stesso modo assume la contraddittorietà dell'affermazione con la quale il Giudice afferma la mancanza di una quietanza o di un'accettazione del pagamento quale elemento utile per corroborare la prova del danno subito, considerato che tale prova è fornita dalla fattura emessa e dalle dichiarazioni dei testi.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato il danno sofferto dalla società attrice e, conseguentemente, rigettato la domanda.
In particolare, dall'analisi dell'istruttoria svolta del corso del giudizio di primo grado e dalla documentazione depositata in atti, è emerso quanto segue.
All'udienza del 8.4.2015:
1) il teste ha affermato di essere stato dipendente della all'epoca dei Testimone_1 Parte_1 fatti e, in merito all'uso del gruppo elettrogeno e alla sua collocazione, si è limitato a precisare che
“veniva sistemato nel locale garage adiacente al negozio” e che “Il gruppo elettrogeno veniva curato dai magazzinieri dell'epoca dei quali non ricordo i nomi”;
2) la teste anch'essa dipendente della all'epoca dei fatti, ha affermato Tes_2 Parte_1 unicamente che si trattava di “un gruppo molto grande” specificando di non avere “elementi per stabilire chi (forniva) l'energia elettrica utilizzata all'epoca dei fatti, per me è come fosse fornita dall' ; CP_1
3) il teste , socio della De Vivo S.p.A., proprietaria del gruppo elettrogeno, ha Testimone_3 dichiarato di non ricordare “a cosa si riferisse la fattura 252/10 del 9.7.2012” e che la società
[...]
[...
[...] ha “svolto quale impresa i lavori di ristrutturazione complessiva del plesso di proprietà della CP_3 per un importo complessivo di circa € 500.000,00”. Parte_1
Ebbene, come rilevato dal Giudice di primo grado, le deposizioni testimoniali non dimostrano che l'uso del gruppo elettrogeno era finalizzato a sopperire all'insufficienza di potenza dell'energia elettrica fornita dall'appellata.
Le testimonianze dei dipendenti, infatti, appaiono generiche e comprovanti unicamente l'esistenza di un generatore “molto grande” in un garage adiacente ai locali commerciali della Parte_1
Nulla aggiunge a ciò neppure la deposizione testimoniale di , il quale niente Testimone_3 specifica in merito all'effettivo uso del generatore ed allo scopo per cui lo stesso è stato installato.
Dunque, da tali dichiarazioni non può dirsi raggiunta la prova circa il danno subito dall'appellante.
E non è idonea a provare il danno emergente subito neppure la fattura n. 252/10 del 9.7.2012, prodotta dalla Parte_1
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale la fattura non è sufficiente a dimostrare il danno.
Trattandosi di documento fiscale e contabile formato unilateralmente dal soggetto che la emette, riveste valenza indiziaria e necessita di essere corroborata da ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare l'effettivo esborso e la stretta correlazione tra la spesa in essa indicata e il pregiudizio subito (sul punto, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 3293/2018; Cass. Civ., Sez. III, sent. n.
15832/2011).
Tanto premesso, nel caso di specie, la fattura fa riferimento ai lavori di ristrutturazione che la società emittente De Vivo S.p.A. aveva svolto presso i locali della e dalla stessa non è possibile Pt_1 Pt_1
ricavare elementi idonei a dimostrare che la società abbia noleggiato il gruppo elettrogeno per garantire un adeguato apporto di potenza energetica in presenza di carenze nella fornitura.
In punto di diritto, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore danneggiato ha l'onere di provare il pregiudizio subito.
In particolare, anche se l'inadempimento è provato e non contestato, il risarcimento è dovuto solo se il creditore dimostra di aver subito un pregiudizio effettivo e quantificabile a causa dell'inadempimento.
Sul punto, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che, sebbene il creditore sia agevolato dal principio della presunzione di colpa del debitore, egli rimane pienamente onerato di provare il danno, sia nell'an che nel quantum, e la sua riconducibilità causale all'inadempimento (cfr. Cass. Civ. sez. 3, ord. n. 12760/2024).
Con appello incidentale censura la sentenza di primo grado in relazione alla Controparte_1 prova dell'an debeatur.
9 In particolare, l'appellante incidentale sostiene la correttezza del proprio adempimento contrattuale.
L'appello incidentale è infondato e, pertanto, va rigettato.
Quanto prospettato dall'appellante incidentale non trova conferma nelle risultanze processuali.
Infatti, la stessa nella comunicazione allegata agli atti del 27.9.2012, in risposta Controparte_1 alla richiesta dell'Autorità Garante per l'energia e il gas, ha affermato che, nonostante l'istanza di attivazione ricevuta dalla cliente avesse ad oggetto una fornitura di energia elettrica Parte_1 con potenza a 44 Kw, per un errore nell'ordine di subentro del gestore, la fornitura era stata attivata ad una potenza di 20 Kw.
Pertanto, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, è provata la violazione contrattuale operata da Controparte_1
Quanto alle spese del presente giudizio di impugnazione, alla luce dell'esame complessivo delle posizioni processuali, stante la soccombenza reciproca, appare opportuna una compensazione integrale delle spese tra l'appellante principale e l'appellante incidentale Parte_1 CP_1
[...]
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 10113/2018; Cass. Civ.
n. 3438/2016), la nozione di soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione integrale o parziale delle spese processuali, presuppone una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, oppure una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo, o, ancora, l'accoglimento soltanto di una o di alcune delle domande proposte dalla medesima parte alcune delle quali accolte e altre rigettate.
Il rigetto dell'impugnazione impone ad entrambe le parti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello da corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 466/2019, pubblicata il 24.5.2019 dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica, proposto dalla nei confronti di uditi i procuratori delle parti così Parte_1 Controparte_1
provvede:
10 A) Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
B) Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
C) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra la e Parte_1 CP_1
[...]
D) Dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, che la in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio;
E) Dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, che la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 21.7.2025.
Il G.A. estensore Il Presidente
Avv. Adele Apicella Dott. Michele Videtta
11