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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TE Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. IE CU Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29433/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Longo Alessandro e Giacomo Venesia che la Parte_1 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio degli avv.ti Lara Caputo e Giannetti Anna che lo rappresentano Controparte_1 e difendono in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 27/02/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 134 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/06/2018 e il 26/01/2022. Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 16/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, via Luini 128, e relative pertinenze, alla Signora insieme ai mobili, arredi, suppellettili che la compongono;
Parte_1
DISPONE che i figli minori vengano collocati presso la madre, presso la quale avranno anche la residenza anagrafica;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, salvo le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore presso i cui figli si troveranno nel momento della loro assunzione, impegnandosi a cooperare per la loro crescita psico-fisica e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con gli ascendenti;
DISPONE che i figli, sino al 25 gennaio 2027 (anno in cui il secondogenito compirà 5 anni), siano collocati prevalentemente presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, ogni volta lo desideri, previo accordo con la madre, e, in difetto d'accordo:
Dal 6 dicembre 2024 sino al 25 gennaio 2027, con le seguenti modalità:
− Weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, allorquando si occuperà di riaccompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
pagina 2 di 5 − Nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con il padre, essi staranno con costui, altresì, la giornata del lunedì dall'uscita da scuola al martedì mattina, allorquando il Signor CP_1 si occuperà di riaccompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
− Nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, essi staranno con il padre dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina, allorquando costui si occuperà di riaccompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici.
Dal 26 gennaio 2027, il collocamento dei figli sarà paritario presso entrambi i genitori e il padre potrà stare con i figli con le seguenti modalità:
− Weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, allorquando si occuperà di riaccompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
− Nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con il padre, essi staranno con costui anche il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina, allorquando il Signor si occuperà CP_1 di riaccompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
− Nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, essi staranno con il padre dal martedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina, allorquando costui si occuperà di riaccompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
- per le vacanze natalizie del 2024, i figli trascorreranno: i) il 24 dicembre con il padre;
ii) dal 25 dicembre al 29 dicembre con la madre;
iii) dal 30 dicembre al 4 gennaio 2025 staranno con il padre, che li riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 10.00; iv) dal 4 al 6 gennaio 2025 staranno con la madre;
per le successive vacanze natalizie (dal 2025 in avanti), i genitori possano concordare liberamente i periodi in cui i figli trascorreranno con ciascuno di essi;
in difetto di accordo si applicherà il criterio dell'alternanza annuale ed, in particolare, i figli trascorreranno con la madre o con il padre rispettivamente un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il genitore che trascorrerà con i figli i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio, avrà diritto a trascorrere con costoro, altresì, o il 24 dicembre o il 25 dicembre, mentre il genitore che trascorrerà con i figli dal 23 dicembre al 30 dicembre, avrà diritto a trascorrere con costoro, altresì, il giorno del 31 dicembre o del 1 gennaio.
- il criterio dell'alternanza annuale varrà, altresì, per le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo); in particolare, i figli trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con la madre o con il padre e l'anno successivo lo trascorreranno con l'altro genitore;
- per le altre festività (carnevale, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) varrà il criterio dell'alternanza annuale;
- entrambi i genitori saranno presenti il giorno del compleanno dei figli;
- entrambi i genitori potranno, indipendentemente dal calendario di visite sopradescritto, vedere liberamente i bambini allorquando costoro fossero ammalati e di assistere a gare/eventi sportivi svolte dai figli;
- durante le vacanze estive i figli trascorrano presso ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 giugno di ciascun anno;
in difetto di accordo, negli anni pari i figli trascorreranno le prime 2 settimane di agosto con il padre mentre negli anni dispari le trascorreranno con la madre e viceversa per ciò che concerne le ultime 2 settimane di agosto;
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre, avendo estinto anticipatamente il mutuo, non sarà tenuto a versare il contributo al mantenimento per i figli minori nemmeno per il periodo antecedente l'entrata in vigore del regime paritario puro, che si attiverà dal 26 gennaio 2027; pagina 3 di 5 DISPONE che, sin da subito, tutte le spese afferenti i figli - ad eccezione delle sole spese voluttuarie, o alimentari e di vitto alloggio che il genitore dovrà sostenere per il figlio quando lo avrà con sé - siano divise al 50% tra entrambi i genitori;
in questo senso il termine “spesa straordinaria” dovrà intendersi in senso più ampio di quello definito dal Protocollo d'Intesa di questo Tribunale (che verrà, in ogni caso, applicato per quanto concerne ogni altro aspetto ivi regolamentato); e così, ad esempio, dovranno esser divise le spese per la mensa scolastica, per le gite, per l'abbigliamento, e così via;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico o eventuale altra misura equipollente che lo andasse a sostituire in futuro, continui a esser percepito al 50 % da ciascun genitore;
DÀ ATTO che le parti concordano che, con la sottoscrizione del presente accordo, hanno regolato tra di loro qualsiasi rapporto economico e di debito/credito, e così, a titolo esemplificativo, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione direttamente o indirettamente derivante dai rapporti di cui in premessa.
Con la sottoscrizione del presente accordo,
a) La signora autorizza il marito a vendere il box auto sito in Torino, via Luini, 132/A, e Parte_1 cede allo stesso la quota del prezzo di vendita a sé spettante dalla futura compravendita, quota che verrà interamente incassata dal signor la signora si impegna, inoltre, a rilasciare il CP_1 Parte_1 box libero, prelevando i beni di sua proprietà entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
contestualmente la signora si impegna a rilasciare una procura notarile a vendere in favore Parte_1 del Signor quest'ultimo, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, si accolla i) tutte le spese CP_1 derivanti dalla futura vendita del suddetto box auto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la provvigione del mediatore immobiliare a cui lo stesso potrà rivolgersi per la vendita del cespite, spese per eventuali pratiche e/o opere di regolarizzazione catastale ed urbanistiche, le spese notarili relative alla procura a vendere rilasciata dalla moglie), ii) si fa carico del pagamento del 100% di tutte le imposte e dei tributi nonché delle spese condominiali di ordinaria e straordinaria manutenzione connesse al box auto, accollandosi pertanto la quota della moglie, che di fatto non è più nel possesso della suddetta res;
b) la Signora rinuncia a domandare il 50% a sé spettante delle somme derivanti dalla Parte_1 detrazione fiscale concernente i lavori di ristrutturazione dell'abitazione familiare, che rimarranno in favore del non avrà alcun rilievo il fatto che il sig. riesca o meno a detrarre concretamente CP_1 CP_1 tali crediti fiscali;
c) La Signora si impegna a corrispondere al Signor l'importo complessivo di E. Parte_1 CP_1 10.000,00, con le seguenti modalità: i) il 50% a sé spettante delle rimanenze del conto corrente, del conto deposito e del fondo di risparmio cointestati saranno percepiti integralmente dal Signor al CP_1 momento dell'estinzione dei suddetti rapporti bancari, che i coniugi si impegnano a effettuare celermente, al netto delle fisiologiche tempistiche degli istituti di credito ii) se il 50% a sé spettante fosse inferiore ad E. 10.000,00, la Signora si impegna a corrispondere la differenza al Signor in 23 Parte_1 CP_1 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del ricorso ed entro il giorno 15 di ogni mese, (nel caso in cui la quota di giacenza spettante alla fosse superiore, Parte_1 la rimanenza in eccesso verrà invece trattenuta dalla stessa);
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio; contestualmente gli stessi prestano il loro assenso anche al rilascio del passaporto e dei documenti di identità validi per l'espatrio dei figli.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
IE CU AL TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL TE Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. IE CU Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29433/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Longo Alessandro e Giacomo Venesia che la Parte_1 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio degli avv.ti Lara Caputo e Giannetti Anna che lo rappresentano Controparte_1 e difendono in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 27/02/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 134 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/06/2018 e il 26/01/2022. Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 16/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, via Luini 128, e relative pertinenze, alla Signora insieme ai mobili, arredi, suppellettili che la compongono;
Parte_1
DISPONE che i figli minori vengano collocati presso la madre, presso la quale avranno anche la residenza anagrafica;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, salvo le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore presso i cui figli si troveranno nel momento della loro assunzione, impegnandosi a cooperare per la loro crescita psico-fisica e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con gli ascendenti;
DISPONE che i figli, sino al 25 gennaio 2027 (anno in cui il secondogenito compirà 5 anni), siano collocati prevalentemente presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, ogni volta lo desideri, previo accordo con la madre, e, in difetto d'accordo:
Dal 6 dicembre 2024 sino al 25 gennaio 2027, con le seguenti modalità:
− Weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, allorquando si occuperà di riaccompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
pagina 2 di 5 − Nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con il padre, essi staranno con costui, altresì, la giornata del lunedì dall'uscita da scuola al martedì mattina, allorquando il Signor CP_1 si occuperà di riaccompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
− Nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, essi staranno con il padre dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina, allorquando costui si occuperà di riaccompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici.
Dal 26 gennaio 2027, il collocamento dei figli sarà paritario presso entrambi i genitori e il padre potrà stare con i figli con le seguenti modalità:
− Weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, allorquando si occuperà di riaccompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
− Nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con il padre, essi staranno con costui anche il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina, allorquando il Signor si occuperà CP_1 di riaccompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
− Nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, essi staranno con il padre dal martedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina, allorquando costui si occuperà di riaccompagnarli presso i rispettivi istituti scolastici;
- per le vacanze natalizie del 2024, i figli trascorreranno: i) il 24 dicembre con il padre;
ii) dal 25 dicembre al 29 dicembre con la madre;
iii) dal 30 dicembre al 4 gennaio 2025 staranno con il padre, che li riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 10.00; iv) dal 4 al 6 gennaio 2025 staranno con la madre;
per le successive vacanze natalizie (dal 2025 in avanti), i genitori possano concordare liberamente i periodi in cui i figli trascorreranno con ciascuno di essi;
in difetto di accordo si applicherà il criterio dell'alternanza annuale ed, in particolare, i figli trascorreranno con la madre o con il padre rispettivamente un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il genitore che trascorrerà con i figli i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio, avrà diritto a trascorrere con costoro, altresì, o il 24 dicembre o il 25 dicembre, mentre il genitore che trascorrerà con i figli dal 23 dicembre al 30 dicembre, avrà diritto a trascorrere con costoro, altresì, il giorno del 31 dicembre o del 1 gennaio.
- il criterio dell'alternanza annuale varrà, altresì, per le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo); in particolare, i figli trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con la madre o con il padre e l'anno successivo lo trascorreranno con l'altro genitore;
- per le altre festività (carnevale, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) varrà il criterio dell'alternanza annuale;
- entrambi i genitori saranno presenti il giorno del compleanno dei figli;
- entrambi i genitori potranno, indipendentemente dal calendario di visite sopradescritto, vedere liberamente i bambini allorquando costoro fossero ammalati e di assistere a gare/eventi sportivi svolte dai figli;
- durante le vacanze estive i figli trascorrano presso ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 giugno di ciascun anno;
in difetto di accordo, negli anni pari i figli trascorreranno le prime 2 settimane di agosto con il padre mentre negli anni dispari le trascorreranno con la madre e viceversa per ciò che concerne le ultime 2 settimane di agosto;
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre, avendo estinto anticipatamente il mutuo, non sarà tenuto a versare il contributo al mantenimento per i figli minori nemmeno per il periodo antecedente l'entrata in vigore del regime paritario puro, che si attiverà dal 26 gennaio 2027; pagina 3 di 5 DISPONE che, sin da subito, tutte le spese afferenti i figli - ad eccezione delle sole spese voluttuarie, o alimentari e di vitto alloggio che il genitore dovrà sostenere per il figlio quando lo avrà con sé - siano divise al 50% tra entrambi i genitori;
in questo senso il termine “spesa straordinaria” dovrà intendersi in senso più ampio di quello definito dal Protocollo d'Intesa di questo Tribunale (che verrà, in ogni caso, applicato per quanto concerne ogni altro aspetto ivi regolamentato); e così, ad esempio, dovranno esser divise le spese per la mensa scolastica, per le gite, per l'abbigliamento, e così via;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico o eventuale altra misura equipollente che lo andasse a sostituire in futuro, continui a esser percepito al 50 % da ciascun genitore;
DÀ ATTO che le parti concordano che, con la sottoscrizione del presente accordo, hanno regolato tra di loro qualsiasi rapporto economico e di debito/credito, e così, a titolo esemplificativo, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione direttamente o indirettamente derivante dai rapporti di cui in premessa.
Con la sottoscrizione del presente accordo,
a) La signora autorizza il marito a vendere il box auto sito in Torino, via Luini, 132/A, e Parte_1 cede allo stesso la quota del prezzo di vendita a sé spettante dalla futura compravendita, quota che verrà interamente incassata dal signor la signora si impegna, inoltre, a rilasciare il CP_1 Parte_1 box libero, prelevando i beni di sua proprietà entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
contestualmente la signora si impegna a rilasciare una procura notarile a vendere in favore Parte_1 del Signor quest'ultimo, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, si accolla i) tutte le spese CP_1 derivanti dalla futura vendita del suddetto box auto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la provvigione del mediatore immobiliare a cui lo stesso potrà rivolgersi per la vendita del cespite, spese per eventuali pratiche e/o opere di regolarizzazione catastale ed urbanistiche, le spese notarili relative alla procura a vendere rilasciata dalla moglie), ii) si fa carico del pagamento del 100% di tutte le imposte e dei tributi nonché delle spese condominiali di ordinaria e straordinaria manutenzione connesse al box auto, accollandosi pertanto la quota della moglie, che di fatto non è più nel possesso della suddetta res;
b) la Signora rinuncia a domandare il 50% a sé spettante delle somme derivanti dalla Parte_1 detrazione fiscale concernente i lavori di ristrutturazione dell'abitazione familiare, che rimarranno in favore del non avrà alcun rilievo il fatto che il sig. riesca o meno a detrarre concretamente CP_1 CP_1 tali crediti fiscali;
c) La Signora si impegna a corrispondere al Signor l'importo complessivo di E. Parte_1 CP_1 10.000,00, con le seguenti modalità: i) il 50% a sé spettante delle rimanenze del conto corrente, del conto deposito e del fondo di risparmio cointestati saranno percepiti integralmente dal Signor al CP_1 momento dell'estinzione dei suddetti rapporti bancari, che i coniugi si impegnano a effettuare celermente, al netto delle fisiologiche tempistiche degli istituti di credito ii) se il 50% a sé spettante fosse inferiore ad E. 10.000,00, la Signora si impegna a corrispondere la differenza al Signor in 23 Parte_1 CP_1 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del ricorso ed entro il giorno 15 di ogni mese, (nel caso in cui la quota di giacenza spettante alla fosse superiore, Parte_1 la rimanenza in eccesso verrà invece trattenuta dalla stessa);
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio; contestualmente gli stessi prestano il loro assenso anche al rilascio del passaporto e dei documenti di identità validi per l'espatrio dei figli.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
IE CU AL TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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