Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 febbraio 1948 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 luglio 2021 |
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- 1. Reato di diffamazione aggravata con un semplice “clic”Piera Di Guida · https://www.iusinitinere.it/ · 1
In un'era digitale come la nostra, nove persone su dieci sono presenti su almeno un social network, e perlomeno otto sono iscritte su Facebook, la piattaforma più nota al mondo. Nessuno di loro, però, può immaginare di commettere un reato con un semplice “clic”. L'affermazione può sembrare curiosa, ma gli strumenti che il colosso mondiale mette a disposizione dei suoi utenti talvolta rischiano di essere utilizzati nel modo sbagliato e la pubblicazione di un post denigratorio e offensivo sulla propria bacheca Facebook può ingenerare la condotta del reato di cui all'art. 595 c.p. La diffamazione ex art. 595 c.p., così come l'ingiuria[1] disciplinata in apertura del Capo II – Libro II, si …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2025, n. 13200Provvedimento: Numero registro generale 9407/2023 Numero sezionale 91/2025 Numero di raccolta generale 13200/2025 Data pubblicazione 18/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PASQUALE D'ASCOLA AR CI LUCIA TRIA Presidente Aggiunto Presidente di Sezione Presidente di Sezione Oggetto: RESPONSABILITA' CIVILE DIFFAMAZIONE A RT GI NA MA ENZO VINCENTI Presidente di Sezione Consigliere Consigliere Rel./Est. MEZZO STAMPA CRONACA GIUDIZIARIA Ud.11/03/2025 PU RE CO Consigliere IN UD Consigliere UA SE Consigliere ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
- art. 21 costituzione·
- diritto all'onore·
- risarcimento danno non patrimoniale·
- pubblicazione sentenza·
- diffamazione·
- cronaca giudiziaria·
- art. 12 legge 47/1948·
- diritto alla reputazione·
- responsabilità civile·
- libertà di stampa
Versioni del testo
- Art. 1. Definizione di stampa o stampato
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. - Art. 2. Indicazioni obbligatorie sugli stampati
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di contenuto in tutti gli esemplari. - Art. 3. Direttore responsabile
Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Puo' essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualita' di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilita' ai sensi del comma precedente.