Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 febbraio 1948 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 luglio 2021 |
Commentari • 421
- 1. La Corte Costituzionale chiama il Parlamento sulle modifiche in tema di diffamazione secondo il "modello Cappato"(a proposito di Corte cost.n.132/2020)Marina Castellaneta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Corte Costituzionale chiama il Parlamento sulle modifiche in tema di diffamazione secondo il "modello Cappato" (a proposito di Corte cost.n.132/2020) di Marina Castellaneta Nel riproporre il modello seguito nel caso Cappato, la Corte costituzionale, al termine dell'udienza tenutasi il 9 giugno, con l'ordinanza n. 132/2020, depositata il 26 giugno 2020, ha accordato un anno di tempo al Parlamento per modificare le norme interne in materia di diffamazione a mezzo stampa e adeguarle, così, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, entro il 22 giugno 2021, il legislatore dovrà arrivare a rimuovere i profili di contrasto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2025, n. 13200Provvedimento: Numero registro generale 9407/2023 Numero sezionale 91/2025 Numero di raccolta generale 13200/2025 Data pubblicazione 18/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PASQUALE D'ASCOLA AR CI LUCIA TRIA Presidente Aggiunto Presidente di Sezione Presidente di Sezione Oggetto: RESPONSABILITA' CIVILE DIFFAMAZIONE A RT GI NA MA ENZO VINCENTI Presidente di Sezione Consigliere Consigliere Rel./Est. MEZZO STAMPA CRONACA GIUDIZIARIA Ud.11/03/2025 PU RE CO Consigliere IN UD Consigliere UA SE Consigliere ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
- art. 21 costituzione·
- diritto all'onore·
- risarcimento danno non patrimoniale·
- pubblicazione sentenza·
- diffamazione·
- cronaca giudiziaria·
- art. 12 legge 47/1948·
- diritto alla reputazione·
- responsabilità civile·
- libertà di stampa
Versioni del testo
- Art. 1. Definizione di stampa o stampato
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. - Art. 2. Indicazioni obbligatorie sugli stampati
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di contenuto in tutti gli esemplari. - Art. 3. Direttore responsabile
Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Puo' essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualita' di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilita' ai sensi del comma precedente.