Ordinanza cautelare 18 maggio 2022
Ordinanza collegiale 14 novembre 2022
Sentenza 2 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 02/09/2023, n. 13552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13552 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/09/2023
N. 13552/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03361/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3361 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91 del 5 febbraio 1992, emesso in data 28.09.2021 e notificato al ricorrente in data 24.01.2022 (-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 29 ottobre 2016.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha con DM del 28 settembre 2021 respinto la domanda, previa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, per la presenza dei seguenti pregiudizi penali emersi sul conto del ricorrente in fase istruttoria:
- procedimento penale n. 10064/2012 RGNR presso il Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 609 bis del c.p. (violenza sessuale);
- 11225/08 RGNR per il reato di cui all’art. 14, comma 5, del D. L.vo n. 286/1998 definito con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Il diniego si fonda altresì su un ulteriore motivo ostativo, rappresentato dall’aver autocertificato, all’atto della presentazione della domanda, di non essere sottoposto a procedimenti penali, circostanza questa che, a dire dell’autorità procedente, rileva quale nuova violazione del codice penale.
III. – Avverso il provvedimento denegativo insorge l’interessato, affidando il gravame ad un unico motivo di ricorso: Carenza di istruttoria – violazione di legge – eccesso di potere .
Il ricorrente, in particolare, evidenzia che i procedimenti penali contestati, oltre a riguardare fatti risalenti nel tempo (2008-2012) si sono conclusi, il primo, con decreto di archiviazione “ per infondatezza della notizia di reato ”, il secondo, con sentenza di assoluzione con formula “ perché il fatto non costituisce reato ”.
Pertanto, assume che, contrariamente a quanto ex adverso contestato, all’atto di presentazione della domanda di cittadinanza (29.10.2016), ha correttamente dichiarato di non avere precedenti penali né di essere sottoposto a procedimenti penali (nel certificato penale non vi sono a suo carico né condanne e né carichi pendenti)
IV. - L’Amministrazione resistente ha depositato documenti e una relazione difensiva, contestando nel merito le difese ex adverso svolte e chiedendo il rigetto del ricorso.
V.- Con ordinanza cautelare n. 3136 del 18 maggio 2022 è stata fissata la data della discussione del ricorso nel merito, ai sensi del comma 10 dell’art. 55 cod. proc. amm.
VI. – Con ordinanza collegiale n. 14897 del 14 novembre 2022 sono stati disposti incombenti istruttori, al fine di acquisire una documentata relazione di chiarimenti su fatti e deduzioni posti a fondamento del gravame, cui l’amministrazione ha ottemperato con il deposito del rapporto informativo della Questura di Milano del 5 luglio 2023 con cui è stato chiarito che il procedimento penale n.10064/2012 RGNR a carico dell’istante, arrestato il 4 marzo 2012 dai Carabinieri di Rozzano e scarcerato dopo 4 giorni, risulta archiviato.
VII. - All’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è fondato.
II. - Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
III. – Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
IV. – Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata, e assorbente, la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di carenza di istruttoria.
Il decreto di rigetto della domanda di cittadinanza è basato sulla presenza dei seguenti motivi ostativi riscontrati in fase istruttoria:
- procedimento penale n. 10064/2012 RGNR presso il Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 609 bis del c.p. (violenza sessuale);
- 11225/08 RGNR per il reato di cui all’art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 286/1998 (Esecuzione dell'espulsione) definito con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Il diniego risulta altresì fondato su un’asserita ulteriore violazione del codice penale, essendo stato contestato al richiedente lo status il mendacio dichiarativo per aver autocertificato l’assenza di procedimenti penali pendenti.
Il quadro di elementi di controindicazione delineato, ad avviso del Collegio, rileva una carenza istruttoria nell’operato dell’autorità procedente, visto che il provvedimento - contrariamente a quanto accade per l’altro procedimento emerso sul conto del richiedente lo status – si fonda sulla considerazione del procedimento penale n. 10064/2012 relativo al reato di cui all’art. 609 bis c.p., ritenendolo ancora pendente, quindi su un dato non aggiornato, in quanto non dà conto dell’intervenuto esito favorevole al ricorrente, vista l’archiviazione per insussistenza di elementi utili al promovimento dell’azione penale, disposta con decreto del 27 novembre 2012, cioè ben quattro anni prima della richiesta di naturalizzazione (l’istanza di cittadinanza è stata presentata in data 29 ottobre 2016) e nove anni prima dell’adozione del provvedimento impugnato (emanato in data 28 settembre 2021).
Orbene, non solo dalla lettura del provvedimento, ma neanche dagli atti istruttori depositati dall’amministrazione resistente, è possibile trarre elementi che rassicurino sulla circostanza che nella formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadino si sia tenuto conto della effettiva situazione specifica dell’istante, delle sue caratteristiche individuali e delle circostanze relative all’addebito, che, evidentemente non dovevano essere gravi, data la definizione – in così breve tempo e peraltro in senso favorevole all’interessato - che sul piano penale ha avuto la vicenda oggetto del procedimento penale de quo , posto a fondamento del provvedimento di diniego dello status , che sembra, pertanto, motivato con riferimento a considerazioni poco pertinenti al caso di specie.
Sembrerebbe, infatti, che, solo a seguito degli incombenti istruttori disposti dalla Sezione con l’ordinanza collegiale n. 14897/2022, la competente Questura si sia attivata per (acquisire e) fornire elementi informativi sul punto di cui alla nota informativa del 5 luglio 2023 (cfr. con la precedente nota informativa – all.3 DOCUMENTI Ministero dell’interno dell’11 maggio e del 22 novembre 2022 - del 15 gennaio 2018, in cui comunicava di non conoscere l’esito del procedimento n. 10064/2012, nonostante il decreto di archiviazione risalente ad oltre cinque anni prima).
In altri termini, il Collegio ritiene che gli elementi istruttori raccolti, risultati insufficienti e non puntuali, non consentono di ravvisare in maniera univoca dietro alla decisione di rigetto della domanda un’attenta e scrupolosa valutazione da parte dell’autorità procedente di tutto quel complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto, su cui fondare il giudizio sull’effettiva assimilazione dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui il richiedente aspira a far parte, nonché la valutazione prognostica sull’inserimento dello stesso nella medesima comunità.
Peraltro, detta circostanza sembrerebbe confermata dall’erronea contestazione al ricorrente anche della dichiarazione non veritiera in sede di presentazione della domanda di cittadinanza sulla propria posizione giudiziaria.
In proposito, invero, il Collegio rileva che non è possibile muovere alcun addebito per mendacio dichiarativo al ricorrente: al momento della presentazione della domanda nel 2016, invero, questi, oltre a non aver riportato condanne penali, non era neppure sottoposto ad alcun procedimento penale, vista la (già intervenuta) positiva definizione di entrambi i procedimenti (non solo quello del 2008 ma anche di quello del 2012) da cui è risultato lambito.
Il provvedimento impugnato quindi non risulta supportato da una adeguata individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, tenuto delle risultanze dell'istruttoria e la conseguente non puntuale valutazione dei fatti occorsi.
V. - Conclusivamente il ricorso deve essere pertanto accolto e, per l’effetto, l’avversato decreto del Ministero dell’interno del 28 settembre 2021 annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
VI. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.