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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2024, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5424/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5424/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. BRANCIFORTE LUCA MARIO giusta procura in atti.
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._1
studio degli avvocati CARMEN LA BARBERA e FERRO MARCO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
CONVENUTO OPPOSTO
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione ai sensi dell'art. Parte_1
615 c.p.c. esponendo che: che in data 07 ottobre 2019, la si vedeva notificare Parte_1
via PEC atto di precetto da che il credito azionato mediante precetto si Controparte_1
fondava su decreto ingiuntivo mai notificato all'odierna parte opponente e per tale ragione non opposto;
che le somme richieste sono calcolate al lordo delle buste paga, ma allo stato è in atto una
Org_ rateizzazione con l' tramite la quale la sta rientrando dei propri debiti;
Parte_1
che dalle somme azionate in seno al decreto ingiuntivo non sono stati scomputati diversi acconti versati dalla el 2015 e nel 2016. Parte_1
In particolare, quanto alla notificazione del decreto ingiuntivo, parte opponente eccepiva l'inesistenza della notifica effettuata presso la sede della società con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge
20 novembre 1982, n. 890 e, quindi, con modalità equivalente a quella di cui all'art. 140 c.p.c..
Si costituiva deducendo che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Controparte_1
240/2018 del 28.02.2018 era stato ritualmente notificato una prima volta, unitamente all'atto di precetto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 26.03.2018 e, successivamente in rinnovazione, tramite
PEC in data 07.10.2019. Eccepiva l'inammissibilità dell'azione spiegata atteso il decorso del termine di per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo e contestava le avverse deduzioni.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Con un primo motivo di opposizione, si lamenta l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
Orbene, nella fattispecie in esame, non si rinviene un vizio di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, dovendosi ritenersi affetta tale notifica dal vizio di nullità per violazione delle pagina 2 di 5 "disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia" ex art. 160 c.p.c.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, l'inesistenza della notifica "ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità" (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23903 del 02/10/2018).
Ebbene, nel caso di specie dalla cartolina di ricevimento si evince che presso la sede sociale la società
era reperibile, sicché non vi è dubbio che tale località non è totalmente estranea alla società opponente destinataria dell'atto.
Ciò premesso occorre inoltre rilevare che secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ricevuta la notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo in ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto stesso, mentre ove la fattispecie concreta prospettata dall'ingiunto integri gli estremi del vizio di nullità della notificazione, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma (ex plurimis, cfr. Cass., 1 giugno 2004 n.10495; Cass., 14 giugno 1999 n.
5884; Cass., 28 settembre 1996 n.8582; Cass., 12 febbraio 1998 n. 1202; Cass., sez. III, 07 luglio 2009,
n. 15892; Cass., sez. III, 02 aprile 2009, n. 8011; Cass., sez. III, 09 luglio 2008, n. 18847).
Sulla base della giurisprudenza richiamata, la doglianza in esame integrante motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è inammissibile.
Quanto agli altri motivi di opposizione, in quanto non attinenti a fatti sopravvenuti rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo, non possono essere oggetto del presente vaglio.
pagina 3 di 5 Giova ricordare che l'opposizione all'esecuzione è volta a contestare esclusivamente il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mediante la negazione dell'esistenza di un titolo (fin dall'origine o per ragioni sopravvenute, quali la riforma in sede impugnatoria), o mediante la negazione della idoneità
soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione, o mediante la negazione della idoneità del titolo a fondare la tipologia di esecuzione concretamente avviata, o mediante la negazione dell'esistenza attuale del diritto portato ad esecuzione in ragione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o in ragione della inesistenza al momento del precetto delle condizioni dell'azione esecutiva poi intervenute in seguito alla notifica del precetto stesso.
Ove, come nel caso di specie, il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale, la natura del provvedimento implica che le contestazioni di merito o processuali incontrano il limite del giudicato,
che, com'è noto, copre il dedotto ed il deducibile e sana i vizi processuali, sicché ogni censura di siffatta tipologia può essere utilmente sollevata in sede di opposizione alla esecuzione solo allorché si fondi su fatti estintivi o impeditivi successivi al giudicato. Per costante giurisprudenza di legittimità,
infatti, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo” (v. Cass. civile sez. III - 07/10/2008,
n. 24752) ovvero, nel caso di decreto ingiuntivo, con l'opposizione ex art. 645 c.p.c..
Nel caso di specie le censure mosse dall'opponente integrano contestazione del credito e attengono,
quindi, alla opposizione a decreto ingiuntivo non potendo essere vagliate nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte opponente. La
liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, così
come aggiornati dal D.M. 147/2022 tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del pagina 4 di 5 livello di complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio che liquida Parte_1
in € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 09/04/2024
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5424/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. BRANCIFORTE LUCA MARIO giusta procura in atti.
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._1
studio degli avvocati CARMEN LA BARBERA e FERRO MARCO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
CONVENUTO OPPOSTO
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione ai sensi dell'art. Parte_1
615 c.p.c. esponendo che: che in data 07 ottobre 2019, la si vedeva notificare Parte_1
via PEC atto di precetto da che il credito azionato mediante precetto si Controparte_1
fondava su decreto ingiuntivo mai notificato all'odierna parte opponente e per tale ragione non opposto;
che le somme richieste sono calcolate al lordo delle buste paga, ma allo stato è in atto una
Org_ rateizzazione con l' tramite la quale la sta rientrando dei propri debiti;
Parte_1
che dalle somme azionate in seno al decreto ingiuntivo non sono stati scomputati diversi acconti versati dalla el 2015 e nel 2016. Parte_1
In particolare, quanto alla notificazione del decreto ingiuntivo, parte opponente eccepiva l'inesistenza della notifica effettuata presso la sede della società con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge
20 novembre 1982, n. 890 e, quindi, con modalità equivalente a quella di cui all'art. 140 c.p.c..
Si costituiva deducendo che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Controparte_1
240/2018 del 28.02.2018 era stato ritualmente notificato una prima volta, unitamente all'atto di precetto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 26.03.2018 e, successivamente in rinnovazione, tramite
PEC in data 07.10.2019. Eccepiva l'inammissibilità dell'azione spiegata atteso il decorso del termine di per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo e contestava le avverse deduzioni.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Con un primo motivo di opposizione, si lamenta l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
Orbene, nella fattispecie in esame, non si rinviene un vizio di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, dovendosi ritenersi affetta tale notifica dal vizio di nullità per violazione delle pagina 2 di 5 "disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia" ex art. 160 c.p.c.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, l'inesistenza della notifica "ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità" (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23903 del 02/10/2018).
Ebbene, nel caso di specie dalla cartolina di ricevimento si evince che presso la sede sociale la società
era reperibile, sicché non vi è dubbio che tale località non è totalmente estranea alla società opponente destinataria dell'atto.
Ciò premesso occorre inoltre rilevare che secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ricevuta la notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo in ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto stesso, mentre ove la fattispecie concreta prospettata dall'ingiunto integri gli estremi del vizio di nullità della notificazione, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma (ex plurimis, cfr. Cass., 1 giugno 2004 n.10495; Cass., 14 giugno 1999 n.
5884; Cass., 28 settembre 1996 n.8582; Cass., 12 febbraio 1998 n. 1202; Cass., sez. III, 07 luglio 2009,
n. 15892; Cass., sez. III, 02 aprile 2009, n. 8011; Cass., sez. III, 09 luglio 2008, n. 18847).
Sulla base della giurisprudenza richiamata, la doglianza in esame integrante motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è inammissibile.
Quanto agli altri motivi di opposizione, in quanto non attinenti a fatti sopravvenuti rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo, non possono essere oggetto del presente vaglio.
pagina 3 di 5 Giova ricordare che l'opposizione all'esecuzione è volta a contestare esclusivamente il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mediante la negazione dell'esistenza di un titolo (fin dall'origine o per ragioni sopravvenute, quali la riforma in sede impugnatoria), o mediante la negazione della idoneità
soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione, o mediante la negazione della idoneità del titolo a fondare la tipologia di esecuzione concretamente avviata, o mediante la negazione dell'esistenza attuale del diritto portato ad esecuzione in ragione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o in ragione della inesistenza al momento del precetto delle condizioni dell'azione esecutiva poi intervenute in seguito alla notifica del precetto stesso.
Ove, come nel caso di specie, il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale, la natura del provvedimento implica che le contestazioni di merito o processuali incontrano il limite del giudicato,
che, com'è noto, copre il dedotto ed il deducibile e sana i vizi processuali, sicché ogni censura di siffatta tipologia può essere utilmente sollevata in sede di opposizione alla esecuzione solo allorché si fondi su fatti estintivi o impeditivi successivi al giudicato. Per costante giurisprudenza di legittimità,
infatti, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo” (v. Cass. civile sez. III - 07/10/2008,
n. 24752) ovvero, nel caso di decreto ingiuntivo, con l'opposizione ex art. 645 c.p.c..
Nel caso di specie le censure mosse dall'opponente integrano contestazione del credito e attengono,
quindi, alla opposizione a decreto ingiuntivo non potendo essere vagliate nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico di parte opponente. La
liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, così
come aggiornati dal D.M. 147/2022 tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del pagina 4 di 5 livello di complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio che liquida Parte_1
in € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 09/04/2024
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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