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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/10/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2195/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Giuseppe D'Angelo n. 5, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Federica Licata;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16.06.1976 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Federica Licata;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 09.01.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'ordinanza emessa in data 18.07.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.11.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 04.09.2002, atto
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna,
Numero 87, Parte II, Serie A, Anno 2002, precisando che dall'unione coniugale è nata la figlia
[...]
(nata il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir Per_1 meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 15.11.2024 e confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 18.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse della figlia, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato all'udienza del 18.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] , che hanno contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 04.09.2002, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna,
Atto n. 87, Parte II, Serie A, Anno 2002;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 15.11.2024, confermate con note depositate entro il termine perentorio del 18.06.2025, da intendersi qui richiamate;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Giuseppe D'Angelo n. 5, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Federica Licata;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16.06.1976 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Federica Licata;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 09.01.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'ordinanza emessa in data 18.07.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.11.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 04.09.2002, atto
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna,
Numero 87, Parte II, Serie A, Anno 2002, precisando che dall'unione coniugale è nata la figlia
[...]
(nata il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir Per_1 meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 15.11.2024 e confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 18.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse della figlia, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato all'udienza del 18.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] , che hanno contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 04.09.2002, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna,
Atto n. 87, Parte II, Serie A, Anno 2002;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 15.11.2024, confermate con note depositate entro il termine perentorio del 18.06.2025, da intendersi qui richiamate;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta