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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 3468/2022 R.G., vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Sarno Sabino Antonino, presso il cui studio elett.te domicilia in Portici
(NA) alla Via A. Diaz n. 2,
appellante
E , (c.f. , rappresentata e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Valerio De Martino, presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Napoli alla via D. Di Gravina n. 10,
appellata
NONCHE'
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
,
[...]
appellati contumaci
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza. Brevemente, circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione ex art. 615
c.p.c. il sig. convenne in giudizio il concessionario della Parte_1
riscossione e gli enti impositori, e Controparte_3 Controparte_4 [...]
innanzi al Giudice di Pace di Napoli, per impugnare CP_5
l'intimazione di pagamento n. 07120199039890218000, notificata il 11.11.2019,
emessa per carichi relativi a sanzioni per violazioni al C.d.S e sanzioni amministrative ex L. 689/1981, di cui alle cartelle di pagamento n.ri
07120100458734889000, 07120110068591380000, 07120110157988139000,
07120110145579212000, 07120130125250178000. A sostegno della proposta opposizione, l'istante dedusse la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento, per decorso del termine quinquennale tra la data di notifica delle singole cartelle e la data di notifica dell'atto di intimazione impugnato, in assenza di notifica di ulteriori atti interruttivi. Chiese, pertanto, al Giudice di Pace adito, di accertare e dichiarare non dovuti gli importi richiesti dal concessionario della riscossione con l'atto di intimazione impugnato, con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento ad esso sottese, e condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Si costituì l' la quale, nell'eccepire Controparte_6
l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni ex art. 7 L. 150/2011, nonché oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. per quanto riguarda gli eventuali vizi di notifica, dedusse la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, nonché di ulteriori atti interruttivi della prescrizione (intimazione di pagamento n.
07120159071798283000, ritualmente notificata il 26/10/2015; intimazione di pagamento n. 07120169040159969000, ritualmente notificata il 23/05/2017). Chiese,
pertanto, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza dei termini ex art. 7 L 150/2011 ed ex art. 617 c.p.c. e, nel merito, accertata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Si costituì anche il chiedendo anch'esso il rigetto Controparte_5
dell'opposizione, mentre il ed il benché Controparte_3 Controparte_4
regolarmente citati in giudizio, rimasero contumaci.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 30658/2021, depositata il 27.10.2021,
accolse parzialmente la domanda in ordine alle cartelle di pagamento n.ri
07120110068591380000, 07120110157988139000, 07120110145579212000, rilevando il decorso del termine di prescrizione quinquennale e, per l'effetto, ne dichiarò
l'annullamento, mentre in ordine alle cartelle n.ri 07120100458734889000 e
07120130125250178000 rigettò la domanda, rilevando la rituale notifica delle stesse e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Tuttavia, compensò le spese di lite tra le parti.
Ha proposto tempestivamente appello, con atto regolarmente notificato il
01.02.2022, avverso la predetta sentenza, limitatamente alla cartella di pagamento n.
07120130125250178000, il sig. , il quale ha ribadito l'eccezione di Parte_1
prescrizione della cartella de qua, per decorso del termine quinquennale tra la data di notifica della stessa e la data di notifica dell'atto di intimazione impugnato n.
07120199039890218000 (11.11.2019). Inoltre, ha dedotto l'erroneità della statuizione in ordine alla compensazione delle spese di lite, contestando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio di soccombenza. Ha chiesto, pertanto,
l'accoglimento dell'appello, con riforma parziale della sentenza oggetto di gravame e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi non dovuti gli importi di cui alla cartella n.
07120130125250178000, ordinandone la cancellazione al concessionario della riscossione, e la condanna del e del Controparte_3 Controparte_5
alternativamente o in solido all' , al pagamento Controparte_6 delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l' , la quale, nel ribadire le difese Controparte_6
formulate nel giudizio di primo grado, ha dedotto la correttezza della sentenza oggetto di gravame, in quanto l'atto di intimazione regolarmente notificato in data
11.05.2017, ritenuto dal Giudice di prime cure atto utile ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del credito di cui alla cartella n. 07120130125250178000,
è quello indentificato con il n. 07120169040159969000. Al contempo, ha ritenuto corretta la statuizione sulla compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca che emerge dalla sentenza gravata. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, anche in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio, con vittoria di spese e competenze del grado di appello. In via subordinata, ha chiesto liquidarsi le spese processuali relative al primo grado limitatamente alle fasi effettivamente svolte con riduzione al
50% e la compensazione delle spese relative al giudizio di secondo grado.
Il il ed il benché Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
regolarmente evocati, non si sono costituiti.
L'appello è infondato e come tale deve essere rigettato.
In via preliminare, si dichiara la contumacia del del Controparte_3 CP_4
e del
[...] Controparte_5
Ciò premesso, l'appellante eccepisce, già in primo grado, la prescrizione della creditoria per decorso del termine quinquennale tra la data di notifica della cartella di pagamento n. 07120130125250178000 e quella di notifica dell'atto di intimazione oggetto di opposizione n. 07120199039890218000.
Ebbene, dalla lettura degli atti di causa, ed in particolare dei documenti prodotti dall'agente della riscossione, emerge la regolare notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione nel tempo intercorrente tra la notifica delle singole cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione impugnata. Nello specifico, con riferimento alla cartella oggetto di gravame, n. 07120130125250178000, il decorso del termine di prescrizione quinquennale è stato utilmente interrotto in primis dalla notifica dell'atto di intimazione di pagamento n. 07120169040159969000, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi per compiuta giacenza della raccomandata informativa il 10.07.2017. Pertanto, tra la data in cui si è perfezionata la notifica della cartella (12.01.2014) e quella di notifica dell'atto di intimazione impugnato,
perfezionatasi il 11.11.2019, il termine di prescrizione quinquennale non risulta decorso, in quanto utilmente interrotto dalla regolare notifica dell'atto di intimazione n. 07120169040159969000.
Sotto il secondo profilo di gravame, si osserva che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che
“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale con sent. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il
giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora
sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di
assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle
situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, dopo aver accolto solo parzialmente la domanda in ordine alle cartelle n. 07120110068591380000, n.
07120110157988139000 e n. 07120110145579212000, rilevando la prescrizione dei relativi crediti, ha affermato: la particolarità della questione trattata, la qualità delle parti,
la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, rapportato alle difese dei
contendenti, fanno ritenere sussistenti i giusti motivi, che inducono a compensare
integralmente tra le parti, le spese del giudizio.
Ebbene, questo giudice evidenzia che il giudice di pace, benché con motivazione generica, ha giustamente compensato le spese.
La soccombenza reciproca tra le parti, che emerge dal tenore della sentenza oggetto di gravame, con la quale il Giudice di Pace di Napoli ha accolto solo parzialmente la domanda proposta dal sig. , è espressamente disciplinata dal disposto Parte_1
normativo ex art. 92 c.p.c. ed elencata nel novero delle ipotesi per cui il giudice può
disporre la compensazione delle spese.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di giudizio del grado d'appello, invece, in ragione del rigetto totale della domanda, seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità
della causa e dell'attività espletata.
Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, c.
1-quater,
dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore degli appellati convenuti, liquidate in euro 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
c) ai sensi dell'art. 13, c.
1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 3468/2022 R.G., vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Sarno Sabino Antonino, presso il cui studio elett.te domicilia in Portici
(NA) alla Via A. Diaz n. 2,
appellante
E , (c.f. , rappresentata e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Valerio De Martino, presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Napoli alla via D. Di Gravina n. 10,
appellata
NONCHE'
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
,
[...]
appellati contumaci
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza. Brevemente, circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione ex art. 615
c.p.c. il sig. convenne in giudizio il concessionario della Parte_1
riscossione e gli enti impositori, e Controparte_3 Controparte_4 [...]
innanzi al Giudice di Pace di Napoli, per impugnare CP_5
l'intimazione di pagamento n. 07120199039890218000, notificata il 11.11.2019,
emessa per carichi relativi a sanzioni per violazioni al C.d.S e sanzioni amministrative ex L. 689/1981, di cui alle cartelle di pagamento n.ri
07120100458734889000, 07120110068591380000, 07120110157988139000,
07120110145579212000, 07120130125250178000. A sostegno della proposta opposizione, l'istante dedusse la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento, per decorso del termine quinquennale tra la data di notifica delle singole cartelle e la data di notifica dell'atto di intimazione impugnato, in assenza di notifica di ulteriori atti interruttivi. Chiese, pertanto, al Giudice di Pace adito, di accertare e dichiarare non dovuti gli importi richiesti dal concessionario della riscossione con l'atto di intimazione impugnato, con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento ad esso sottese, e condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Si costituì l' la quale, nell'eccepire Controparte_6
l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni ex art. 7 L. 150/2011, nonché oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. per quanto riguarda gli eventuali vizi di notifica, dedusse la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, nonché di ulteriori atti interruttivi della prescrizione (intimazione di pagamento n.
07120159071798283000, ritualmente notificata il 26/10/2015; intimazione di pagamento n. 07120169040159969000, ritualmente notificata il 23/05/2017). Chiese,
pertanto, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza dei termini ex art. 7 L 150/2011 ed ex art. 617 c.p.c. e, nel merito, accertata la regolare notifica delle cartelle di pagamento, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Si costituì anche il chiedendo anch'esso il rigetto Controparte_5
dell'opposizione, mentre il ed il benché Controparte_3 Controparte_4
regolarmente citati in giudizio, rimasero contumaci.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 30658/2021, depositata il 27.10.2021,
accolse parzialmente la domanda in ordine alle cartelle di pagamento n.ri
07120110068591380000, 07120110157988139000, 07120110145579212000, rilevando il decorso del termine di prescrizione quinquennale e, per l'effetto, ne dichiarò
l'annullamento, mentre in ordine alle cartelle n.ri 07120100458734889000 e
07120130125250178000 rigettò la domanda, rilevando la rituale notifica delle stesse e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Tuttavia, compensò le spese di lite tra le parti.
Ha proposto tempestivamente appello, con atto regolarmente notificato il
01.02.2022, avverso la predetta sentenza, limitatamente alla cartella di pagamento n.
07120130125250178000, il sig. , il quale ha ribadito l'eccezione di Parte_1
prescrizione della cartella de qua, per decorso del termine quinquennale tra la data di notifica della stessa e la data di notifica dell'atto di intimazione impugnato n.
07120199039890218000 (11.11.2019). Inoltre, ha dedotto l'erroneità della statuizione in ordine alla compensazione delle spese di lite, contestando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio di soccombenza. Ha chiesto, pertanto,
l'accoglimento dell'appello, con riforma parziale della sentenza oggetto di gravame e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi non dovuti gli importi di cui alla cartella n.
07120130125250178000, ordinandone la cancellazione al concessionario della riscossione, e la condanna del e del Controparte_3 Controparte_5
alternativamente o in solido all' , al pagamento Controparte_6 delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l' , la quale, nel ribadire le difese Controparte_6
formulate nel giudizio di primo grado, ha dedotto la correttezza della sentenza oggetto di gravame, in quanto l'atto di intimazione regolarmente notificato in data
11.05.2017, ritenuto dal Giudice di prime cure atto utile ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del credito di cui alla cartella n. 07120130125250178000,
è quello indentificato con il n. 07120169040159969000. Al contempo, ha ritenuto corretta la statuizione sulla compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca che emerge dalla sentenza gravata. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, anche in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio, con vittoria di spese e competenze del grado di appello. In via subordinata, ha chiesto liquidarsi le spese processuali relative al primo grado limitatamente alle fasi effettivamente svolte con riduzione al
50% e la compensazione delle spese relative al giudizio di secondo grado.
Il il ed il benché Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
regolarmente evocati, non si sono costituiti.
L'appello è infondato e come tale deve essere rigettato.
In via preliminare, si dichiara la contumacia del del Controparte_3 CP_4
e del
[...] Controparte_5
Ciò premesso, l'appellante eccepisce, già in primo grado, la prescrizione della creditoria per decorso del termine quinquennale tra la data di notifica della cartella di pagamento n. 07120130125250178000 e quella di notifica dell'atto di intimazione oggetto di opposizione n. 07120199039890218000.
Ebbene, dalla lettura degli atti di causa, ed in particolare dei documenti prodotti dall'agente della riscossione, emerge la regolare notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione nel tempo intercorrente tra la notifica delle singole cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione impugnata. Nello specifico, con riferimento alla cartella oggetto di gravame, n. 07120130125250178000, il decorso del termine di prescrizione quinquennale è stato utilmente interrotto in primis dalla notifica dell'atto di intimazione di pagamento n. 07120169040159969000, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi per compiuta giacenza della raccomandata informativa il 10.07.2017. Pertanto, tra la data in cui si è perfezionata la notifica della cartella (12.01.2014) e quella di notifica dell'atto di intimazione impugnato,
perfezionatasi il 11.11.2019, il termine di prescrizione quinquennale non risulta decorso, in quanto utilmente interrotto dalla regolare notifica dell'atto di intimazione n. 07120169040159969000.
Sotto il secondo profilo di gravame, si osserva che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che
“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale con sent. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il
giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora
sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di
assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle
situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, dopo aver accolto solo parzialmente la domanda in ordine alle cartelle n. 07120110068591380000, n.
07120110157988139000 e n. 07120110145579212000, rilevando la prescrizione dei relativi crediti, ha affermato: la particolarità della questione trattata, la qualità delle parti,
la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, rapportato alle difese dei
contendenti, fanno ritenere sussistenti i giusti motivi, che inducono a compensare
integralmente tra le parti, le spese del giudizio.
Ebbene, questo giudice evidenzia che il giudice di pace, benché con motivazione generica, ha giustamente compensato le spese.
La soccombenza reciproca tra le parti, che emerge dal tenore della sentenza oggetto di gravame, con la quale il Giudice di Pace di Napoli ha accolto solo parzialmente la domanda proposta dal sig. , è espressamente disciplinata dal disposto Parte_1
normativo ex art. 92 c.p.c. ed elencata nel novero delle ipotesi per cui il giudice può
disporre la compensazione delle spese.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di giudizio del grado d'appello, invece, in ragione del rigetto totale della domanda, seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità
della causa e dell'attività espletata.
Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, c.
1-quater,
dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore degli appellati convenuti, liquidate in euro 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
c) ai sensi dell'art. 13, c.
1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone