Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00253/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL EN LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2024, proposto da
Consorzio Bonifica Pianura Friulana, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Ponti e Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma UL EN LI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Iuri dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;
per l'annullamento
a) della diffida ex art. 53, comma 2 della l.r. FVG 29 aprile 2015 n. 11 fasc. ALP/UD/IGD/10 prot. 0477781/P/GEN dd. 01.08.2024, notificata a mezzo PEC in pari data;
b) della Relazione Tecnica allegata al provvedimento sub a), ad oggetto “ Valutazione del quadro complessivo della gestione del sistema derivatorio in concessione al Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana”;
c) della nota prot. 0549824/P/GEN dd. 12.09.2024, ad oggetto “Diffida ex art. 53, comma 2, della LR 11/2005 – riscontro a nota prot. 8226 d.d. 30 agosto 2024”;
d) della nota prot. 0625107/P/GEN dd. 14.10.2024, ad oggetto “Diffida ex art. 53, comma 2, della LR 11/2005 – riscontro a nota prot. 9034 d.d. 27 settembre 2024”;
e) di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti e quelli come sopra indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma UL EN LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 28 ottobre 2024, il Consorzio Bonifica Pianura Friulana è insorto innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso gli atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, tra cui, in primo luogo, la diffida ex art. 53, comma 2, della l.r. FVG 29 aprile 2015 n. 11 emessa nei suoi confronti dalla Regione Autonoma UL EN LI in ragione del ritenuto “mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni inerenti la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione” che regola la derivazione d’acqua dai Fiumi Tagliamento e Ledra, nei comuni di Buia e Gemona del UL, ad uso irriguo, civico, igienico, domestico e idroelettrico, per due diversi periodi – irriguo e non irriguo e del fatto che la condizione di sovraccarico idraulico, provocata dall’ingente flusso d’acqua recapitato nel torrente Corno attraverso il reticolo del sistema artificiale Ledra - Tagliamento, costituisca “evidente pregiudizio al cd. buon regime delle acque” di cui all’art. 5, lettera c, del disciplinare di concessione.
A sostegno della domanda azionata viene dedotta la violazione di diverse disposizioni di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Regione intimata si è costituita in resistenza al ricorso, eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per carenza di lesività dell’atto impugnato, nonché contestandone, comunque, la fondatezza e concludendo per il suo rigetto.
Entrambe le parti hanno dimesso memorie a conferma e/o migliore illustrazione dei rispettivi assunti difensivi, alle quali hanno fatto seguito le relative e rispettive repliche.
Celebrata l’udienza pubblica del 4 giugno 2025 - nel corso della quale il Presidente ha rilevato ex art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – l’affare è stato introitato per essere deciso.
Il ricorso è inammissibile come da rilievo ex officio.
Giova, invero, premettere che il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, all'art. 140 stabilisce che “appartengono...alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche...c) le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica”.
Il successivo art. 143, comma 1, prevede che “appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche”.
Il Giudice regolatore della giurisdizione sul punto ha evidenziato che:
- “Spetta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di cognizione diretta in unico grado – ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, lett. a) – ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, intesi come quelli idonei ad incidere, quand’anche non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime di quelle e del relativo demanio” (Cass., SSUU, ord. 5 febbraio 2020, n. 2710);
- Sussiste la giurisdizione di legittimità di detto Tribunale, a norma dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, “oltre che con riguardo alle questioni investenti gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso (demanialità delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonché questioni di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A.), ogni volta che siano impugnati provvedimenti amministrativi caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., ord. 19 aprile 2013, n. 9534, 20 giugno 2012, n. 10148, 13 maggio 2008, n. 11848 e 21 giugno 2005, n. 13293).
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il citato art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 ha la funzione di devolvere ad un giudice specializzato (e perciò dotato di competenze specialistiche) tutte le controversie che riguardino comunque l’utilizzazione del demanio idrico, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull’uso delle acque pubbliche.
Rientrano, in definitiva, nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche tutti quei giudizi in cui si discuta della validità di un atto amministrativo che concorre in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque e ciò anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato adottato nell’esercizio di poteri che, inerendo ad interessi più generali e diversi, non siano strettamente attinenti alla materia delle acque (cfr. Corte di Cassazione S.U., ordinanza 14 marzo 2024, n. 6801; ordinanza 22 maggio 2023, n. 13975; ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2710; Consiglio di Stato, sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5552).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la controversia di che trattasi - che attiene ad un atto che, al di là dell’obbligo di comunicazione e/o trasmissione dati e/o di monitoraggio, impone al Consorzio ricorrente di: “a) limitare il prelievo di acqua entro le portate consentite dagli atti di concessione; b) garantire il buon regime delle acque, attivando ogni regolazione del sistema derivatorio di competenza utile a ridurre il sovraccarico idraulico sul sistema naturale Corno – Stella... ” (cfr. pt. 1 dispositivo diffida in data 01/08/2024) - abbia diretta ed immediata incidenza sul regime delle acque pubbliche.
Ne deriva che rispetto alla domanda qui azionata sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 9 e 35, comma 1, lett. b), del c.p.a..
Va, conseguentemente, dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 11 del c.p.a., a seguito della presente pronuncia il processo può essere proseguito, se vi è interesse, mediante riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, munito di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.
Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL EN LI, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Dà atto che, a seguito della presente pronuncia, il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando, in ogni caso, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de OH di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO