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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/07/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. n. 39-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni giudice (rel. ed est.) dott.ssa Filomena Di Gennaro giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 39-1/2025 R.G. P.U., avente ad oggetto il ricorso proposto il 31 marzo 2025 da ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Gabriele Cofanelli, e volto alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei propri confronti;
- vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
- rilevato che la ricorrente, producendo i bilanci, ha provato di non essere qualificabile come impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, e come tale non assoggettabile alla postulata liquidazione;
- riscontrata, inoltre, la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, tenuto conto della perduranza e della notevole consistenza dei crediti rimasti insoddisfatti;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
);
[...] P.IVA_1
NOMINA il dott. Andrea Enrico Polimeni giudice delegato per la procedura;
NOMINA curatore il Rag. commercialista con invito ad Parte_3 accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
Pag. 1 a 3 il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 11 novembre 2025, ore 10:00, l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno
Pag. 2 a 3 effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 d.P.R. n. 115/2002, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Andra Enrico Polimeni) (Paolo Vadalà)
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni giudice (rel. ed est.) dott.ssa Filomena Di Gennaro giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 39-1/2025 R.G. P.U., avente ad oggetto il ricorso proposto il 31 marzo 2025 da ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Gabriele Cofanelli, e volto alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei propri confronti;
- vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
- rilevato che la ricorrente, producendo i bilanci, ha provato di non essere qualificabile come impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, e come tale non assoggettabile alla postulata liquidazione;
- riscontrata, inoltre, la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, tenuto conto della perduranza e della notevole consistenza dei crediti rimasti insoddisfatti;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
);
[...] P.IVA_1
NOMINA il dott. Andrea Enrico Polimeni giudice delegato per la procedura;
NOMINA curatore il Rag. commercialista con invito ad Parte_3 accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
Pag. 1 a 3 il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 11 novembre 2025, ore 10:00, l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno
Pag. 2 a 3 effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 d.P.R. n. 115/2002, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Andra Enrico Polimeni) (Paolo Vadalà)
Pag. 3 a 3