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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11895 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24110/2021 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Amabile e Francesco Parte_1
del Mercato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in
Napoli alla Via San Giacomo 15;
opponente
CONTRO
) già Controparte_1 [...]
( , (c.f. con sede Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
legale in Napoli alla Via D. Morelli 75, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_4 ZI CO, TO ER e GI PU, con cui è elettivamente domiciliata presso la sede ove risiede per la carica in Napoli alla Via D. Morelli 75;
opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
21.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati in data 08.10.2021, ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' (di seguito solo , Controparte_1 CP_1
proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto del 20.09.2021
con il quale l'opposta gli ha intimato il rilascio dell'immobile sito in Napoli alla Via
Morghen 187,
in forza del verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
28/2010 in data 15.04.2019 presso l'Organismo di Mediazione Controparte_5
(Proced. Prot. n. 2454/2018).
A sostegno della proposta opposizione, l'istante deduce l'illegittimità della azionata procedura, attesa l'assenza di un valido titolo ad agire in via esecutiva in suo danno. In particolare, ha eccepito la nullità del verbale di conciliazione per carenza della titolarità del diritto di proprietà dell'immobile in contestazione in capo all' (già ; nonché la sussistenza di vizi della volontà inficianti la CP_1 CP_3
formazione dell'accordo, trasfuso nel verbale in parola. Sulla scorta di tali motivi,
parte attrice ha chiesto di dichiarare la nullità del precetto e l'inesistenza del titolo esecutivo, con la condanna dell'opposto istituto al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
Costituitasi regolarmente in giudizio l' subentrata nella posizione dell'estinto CP_1
ha contestato le avverse deduzioni. Eccependo l'inammissibilità ed Controparte_6
improcedibilità della proposta opposizione, ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Sul punto occorre evidenziare che l'immobile di cui parte opposta ha intimato il rilascio, assumendo la sussistenza di una occupazione sine titulo da parte di
[...]
, è situato nel Comune di Napoli alla Via Morghen 187, isolato C, scala D, Pt_1
piano 8, interno 19, categoria A3, partita 10000005, foglio 16, subalterno 107, classe catastale 2, p.lla 399, zona cens. 6 del Rione ex I.N.C.I.S.
Nel lontano 1980, come da contratto versato in atti (cfr. all. n. 5 della comparsa di costituzione), l'appartamento sito al piano ottavo veniva dato in locazione per la durata di un anno al padre dell'odierno opponente il quale, nonostante Parte_2
il mancato rinnovo del contratto e corrispondendo un importo per l'occupazione del bene, continuava a detenere l'alloggio fino al suo decesso. Successivamente, il figlio e odierno intimato ha occupato detto immobile fino all'ultimo Parte_1
piano dell'edificio versando un'indennità all' che in data 26.10.2018 tramite CP_3
l'Organismo di Mediazione ha invitato parte opponente, e CP_5 Parte_3
, a partecipare alla procedura di mediazione al fine di ottenere la Controparte_7
liberazione del bene occupato dagli stessi.
Ancora, si rileva che parte attrice ha chiesto la sospensione del presente procedimento, attesa la pendenza del giudizio di appello (RG 2822/2025) avverso la sentenza n. 11035/2024 del 19.12.2024, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda del volta a far dichiarare la nullità ed inefficacia Pt_1
dell'accordo conciliativo, titolo esecutivo sulla scorta del quale è stato azionato il precetto de quo. Secondo le allegazioni del debitore esecutato, il proposto gravame ne imporrebbe la sospensione ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio ordinario.
Espletati gli incombenti di rito, istruita solo documentalmente la causa, all'udienza del 21.11.2025 questa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così esposte le rispettive domande e difese e delineato l'ambito del dibattito processuale nei suoi punti essenziali, è opportuno evidenziare quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui: “1. Ove tutte le parti aderenti alla
mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e
dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per
consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonchè per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme
imperative e all'ordine pubblico”. Dunque sulla base del dato normativo è consentito alle parti, che abbiano raggiunto un accordo conciliativo in esito al procedimento di mediazione, di avvalersi del relativo verbale (al quale è allegato l'accordo) come titolo esecutivo.
In particolare la norma prevede due diverse modalità, affinché il verbale di avvenuta conciliazione possa costituire titolo esecutivo. L'accordo conciliativo,
sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, acquista ipso iure valenza di titolo esecutivo, senza la necessità della previa omologazione giudiziale, come nei fatti di causa. In tutti gli altri casi, invece, ossia quando non vi sia stata la partecipazione dei difensori, l'accordo allegato al verbale dovrà essere omologato, su istanza di parte, con decreto presidenziale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
In questa prospettiva, la giurisprudenza prevalente ascrive tale titolo esecutivo e più in generale i verbali di conciliazione giudiziale nell'ambito della categoria contemplata dall'art 474 c.p.c. comma II, n. 3, c.p.c. ovvero negli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, di cui all'art. 474, (Cass. civ. Sent. n. 4564 del
2014). Infatti, per i Giudici di legittimità il verbale di conciliazione, secondo quanto disposto dall'art. 185 delle disp. di att. c.p.c., non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell'art. 474, n. 3, c.p.c., poiché esso, ancorchè redatto con l'intervento di un giudice o di un mediatore, è un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito. (Cass. Sent. n.
10719 del 27.10.1998). Infatti, “l'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non
altera, ove il medesimo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione, che le parti
volontariamente concludono.” (Cass. Sent. n. 6333 del 18.07.1987 )
Dunque l'accordo conciliativo in questione ha natura negoziale e viene tendenzialmente inquadrato nello schema del contratto di transazione, sicchè anche qualora venga omologato, ciò non preclude la possibilità di poterlo impugnare con i consueti strumenti di impugnativa negoziale utilizzabili nei confronti del contratto di transazione ed elencati agli artt. 1969-1976 c.c. o, secondo altra parte della dottrina, mediante i più generali rimedi della nullità e dell'annullabilità del contratto.
Posta, dunque, tale premessa dogmatica e la natura negoziale dell'accordo conciliativo su cui si fonda il precetto azionato dall' questo Tribunale è stato CP_1
chiamato a pronunciarsi sull'inesistenza del diritto di quest'ultima di procedere esecutivamente ai danni di , attesa la nullità del verbale di conciliazione Parte_1
concluso il 15.04.2019 tra l'odierno opponente e l'estinto istituto I.A.C.P. nell'ambito del procedimento Prot. n. 2454/2018, azionato ai sensi del D.Lgs n. 28 del 2010
dinanzi all'Organismo di Mediazione Controparte_5
Dunque, la questione prospettata attiene al merito della titolarità del rapporto controverso, poichè, ad avviso del debitore, detto accordo è stato sottoscritto da un soggetto che non era proprietario dell'immobile di cui è stato intimato il rilascio.
Sebbene con l'opposizione a precetto, fondata su titoli di natura stargiudiziale,
possono essere dedotti motivi inerenti al merito della azionata pretesa creditoria,
nel caso di specie, si rileva che la stessa questione della invalidità ed inefficacia del verbale di mediazione, perché sottoscritto sulla base dell'errato presupposto della proprietà da parte dell' dell'immobile in esso indicato è stata, per libera e CP_1
spontanea iniziativa del già oggetto di un autonomo giudizio a cognizione Pt_1
ordinaria, tuttora pendente.
Essendo, pertanto, la materia del contendere soggetta a diventare parte del giudicato relativo a quel giudizio a cognizione ordinaria, le medesime censure non possono più essere sollevate con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., esperito in questa sede dal Pt_1
Per completezza, infatti, occorre affermare che non è possibile introdurre un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. al fine di contestare le valutazioni di merito compiute in altro giudizio, che sia esso ancora pendente o definito, poiché le sentenze, come le ordinanze, emesse in altri processi possono formare oggetto di impugnazione, ma non anche di riesame in altro giudizio, proposto ex novo al fine di sentir accertare asserite violazioni sostanziali, riferite ad atti e difese svolti in tali diversi procedimenti.
Resta, altresì, fermo che la sospensione ex art. 295 c.p.c., invocata da parte opponente, non è praticabile.
Invero, si deve ritenere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione “le vicende del
titolo in sede cognitiva possano essere dedotte via via, a misura che si verificano, come fatti giustificativi della decisione sul diritto di procedere all'esecuzione per come si atteggino nel
processo di cognizione in cui il titolo è sub iudice, ma senza che il giudizio di opposizione
possa essere sospeso in attesa della definizione del giudizio cognitivo. Il giudice
dell'opposizione all'esecuzione è, infatti, chiamato a decidere sul se il diritto di procedere
all'esecuzione esista in base al titolo esecutivo e, dunque, considerando il suo modo di essere,
se sub iudice, nel momento in cui tale diritto è contestato e sulla base delle sopravvenienze
che si verificano finchè egli decide. Egli è chiamato a dire se l'esecuzione in quel momento
può o non può aver corso. Sicchè, il legislatore suppone che la sua decisione, quando il titolo
esecutivo è ancora sub iudice e provvisorio, perchè oggetto di contesa nel giudizio di
cognizione in cui si è formato, debba essere resa tenendo conto dell'effetto che al titolo è
riconosciuto in quel giudizio nel momento in cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione
rende la sua decisione. Non è sostenibile che quel giudice debba attendere l'esito del giudizio
di cognizione relativo alla formazione del titolo sulla base di un rapporto di pregiudizialità,
perchè tale rapporto di pregiudizialità non sussiste, nel senso che la decisione che il giudice
dell'opposizione è chiamato a rendere non suppone che il giudizio cognitivo sulla formazione
del titolo si esaurisca, ma concerne l'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione, oltre
che fino da quando essa è stata minacciata o iniziata, nel momento in cui rende la decisione.
E ciò proprio perchè tale decisione concerne l'esistenza di un titolo esecutivo azionabile e
non di un titolo esecutivo azionabile sulla cui formazione il relativo procedimento di
cognizione non sia più sub iudice”. (cfr. Cass. sent. n. 3280/13).
In definitiva, l'esecuzione avversata dall'opponente è stata validamente introdotta sulla base del titolo esecutivo costituito dal verbale di mediazione, titolo esecutivo tuttora valido ed efficace non essendo intervenuta alcuna pronuncia giudiziale di caducazione dello stesso.
Quanto al governo delle spese di lite, la peculiarità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) dichiara inammissibili l'opposizione ex art. 615 avverso il precetto del
20.09.2021, proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
b) compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 16.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24110/2021 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Amabile e Francesco Parte_1
del Mercato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in
Napoli alla Via San Giacomo 15;
opponente
CONTRO
) già Controparte_1 [...]
( , (c.f. con sede Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
legale in Napoli alla Via D. Morelli 75, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_4 ZI CO, TO ER e GI PU, con cui è elettivamente domiciliata presso la sede ove risiede per la carica in Napoli alla Via D. Morelli 75;
opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
21.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati in data 08.10.2021, ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' (di seguito solo , Controparte_1 CP_1
proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto del 20.09.2021
con il quale l'opposta gli ha intimato il rilascio dell'immobile sito in Napoli alla Via
Morghen 187,
in forza del verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
28/2010 in data 15.04.2019 presso l'Organismo di Mediazione Controparte_5
(Proced. Prot. n. 2454/2018).
A sostegno della proposta opposizione, l'istante deduce l'illegittimità della azionata procedura, attesa l'assenza di un valido titolo ad agire in via esecutiva in suo danno. In particolare, ha eccepito la nullità del verbale di conciliazione per carenza della titolarità del diritto di proprietà dell'immobile in contestazione in capo all' (già ; nonché la sussistenza di vizi della volontà inficianti la CP_1 CP_3
formazione dell'accordo, trasfuso nel verbale in parola. Sulla scorta di tali motivi,
parte attrice ha chiesto di dichiarare la nullità del precetto e l'inesistenza del titolo esecutivo, con la condanna dell'opposto istituto al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
Costituitasi regolarmente in giudizio l' subentrata nella posizione dell'estinto CP_1
ha contestato le avverse deduzioni. Eccependo l'inammissibilità ed Controparte_6
improcedibilità della proposta opposizione, ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Sul punto occorre evidenziare che l'immobile di cui parte opposta ha intimato il rilascio, assumendo la sussistenza di una occupazione sine titulo da parte di
[...]
, è situato nel Comune di Napoli alla Via Morghen 187, isolato C, scala D, Pt_1
piano 8, interno 19, categoria A3, partita 10000005, foglio 16, subalterno 107, classe catastale 2, p.lla 399, zona cens. 6 del Rione ex I.N.C.I.S.
Nel lontano 1980, come da contratto versato in atti (cfr. all. n. 5 della comparsa di costituzione), l'appartamento sito al piano ottavo veniva dato in locazione per la durata di un anno al padre dell'odierno opponente il quale, nonostante Parte_2
il mancato rinnovo del contratto e corrispondendo un importo per l'occupazione del bene, continuava a detenere l'alloggio fino al suo decesso. Successivamente, il figlio e odierno intimato ha occupato detto immobile fino all'ultimo Parte_1
piano dell'edificio versando un'indennità all' che in data 26.10.2018 tramite CP_3
l'Organismo di Mediazione ha invitato parte opponente, e CP_5 Parte_3
, a partecipare alla procedura di mediazione al fine di ottenere la Controparte_7
liberazione del bene occupato dagli stessi.
Ancora, si rileva che parte attrice ha chiesto la sospensione del presente procedimento, attesa la pendenza del giudizio di appello (RG 2822/2025) avverso la sentenza n. 11035/2024 del 19.12.2024, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda del volta a far dichiarare la nullità ed inefficacia Pt_1
dell'accordo conciliativo, titolo esecutivo sulla scorta del quale è stato azionato il precetto de quo. Secondo le allegazioni del debitore esecutato, il proposto gravame ne imporrebbe la sospensione ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio ordinario.
Espletati gli incombenti di rito, istruita solo documentalmente la causa, all'udienza del 21.11.2025 questa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così esposte le rispettive domande e difese e delineato l'ambito del dibattito processuale nei suoi punti essenziali, è opportuno evidenziare quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui: “1. Ove tutte le parti aderenti alla
mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e
dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per
consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonchè per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme
imperative e all'ordine pubblico”. Dunque sulla base del dato normativo è consentito alle parti, che abbiano raggiunto un accordo conciliativo in esito al procedimento di mediazione, di avvalersi del relativo verbale (al quale è allegato l'accordo) come titolo esecutivo.
In particolare la norma prevede due diverse modalità, affinché il verbale di avvenuta conciliazione possa costituire titolo esecutivo. L'accordo conciliativo,
sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, acquista ipso iure valenza di titolo esecutivo, senza la necessità della previa omologazione giudiziale, come nei fatti di causa. In tutti gli altri casi, invece, ossia quando non vi sia stata la partecipazione dei difensori, l'accordo allegato al verbale dovrà essere omologato, su istanza di parte, con decreto presidenziale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
In questa prospettiva, la giurisprudenza prevalente ascrive tale titolo esecutivo e più in generale i verbali di conciliazione giudiziale nell'ambito della categoria contemplata dall'art 474 c.p.c. comma II, n. 3, c.p.c. ovvero negli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, di cui all'art. 474, (Cass. civ. Sent. n. 4564 del
2014). Infatti, per i Giudici di legittimità il verbale di conciliazione, secondo quanto disposto dall'art. 185 delle disp. di att. c.p.c., non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell'art. 474, n. 3, c.p.c., poiché esso, ancorchè redatto con l'intervento di un giudice o di un mediatore, è un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito. (Cass. Sent. n.
10719 del 27.10.1998). Infatti, “l'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non
altera, ove il medesimo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione, che le parti
volontariamente concludono.” (Cass. Sent. n. 6333 del 18.07.1987 )
Dunque l'accordo conciliativo in questione ha natura negoziale e viene tendenzialmente inquadrato nello schema del contratto di transazione, sicchè anche qualora venga omologato, ciò non preclude la possibilità di poterlo impugnare con i consueti strumenti di impugnativa negoziale utilizzabili nei confronti del contratto di transazione ed elencati agli artt. 1969-1976 c.c. o, secondo altra parte della dottrina, mediante i più generali rimedi della nullità e dell'annullabilità del contratto.
Posta, dunque, tale premessa dogmatica e la natura negoziale dell'accordo conciliativo su cui si fonda il precetto azionato dall' questo Tribunale è stato CP_1
chiamato a pronunciarsi sull'inesistenza del diritto di quest'ultima di procedere esecutivamente ai danni di , attesa la nullità del verbale di conciliazione Parte_1
concluso il 15.04.2019 tra l'odierno opponente e l'estinto istituto I.A.C.P. nell'ambito del procedimento Prot. n. 2454/2018, azionato ai sensi del D.Lgs n. 28 del 2010
dinanzi all'Organismo di Mediazione Controparte_5
Dunque, la questione prospettata attiene al merito della titolarità del rapporto controverso, poichè, ad avviso del debitore, detto accordo è stato sottoscritto da un soggetto che non era proprietario dell'immobile di cui è stato intimato il rilascio.
Sebbene con l'opposizione a precetto, fondata su titoli di natura stargiudiziale,
possono essere dedotti motivi inerenti al merito della azionata pretesa creditoria,
nel caso di specie, si rileva che la stessa questione della invalidità ed inefficacia del verbale di mediazione, perché sottoscritto sulla base dell'errato presupposto della proprietà da parte dell' dell'immobile in esso indicato è stata, per libera e CP_1
spontanea iniziativa del già oggetto di un autonomo giudizio a cognizione Pt_1
ordinaria, tuttora pendente.
Essendo, pertanto, la materia del contendere soggetta a diventare parte del giudicato relativo a quel giudizio a cognizione ordinaria, le medesime censure non possono più essere sollevate con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., esperito in questa sede dal Pt_1
Per completezza, infatti, occorre affermare che non è possibile introdurre un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. al fine di contestare le valutazioni di merito compiute in altro giudizio, che sia esso ancora pendente o definito, poiché le sentenze, come le ordinanze, emesse in altri processi possono formare oggetto di impugnazione, ma non anche di riesame in altro giudizio, proposto ex novo al fine di sentir accertare asserite violazioni sostanziali, riferite ad atti e difese svolti in tali diversi procedimenti.
Resta, altresì, fermo che la sospensione ex art. 295 c.p.c., invocata da parte opponente, non è praticabile.
Invero, si deve ritenere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione “le vicende del
titolo in sede cognitiva possano essere dedotte via via, a misura che si verificano, come fatti giustificativi della decisione sul diritto di procedere all'esecuzione per come si atteggino nel
processo di cognizione in cui il titolo è sub iudice, ma senza che il giudizio di opposizione
possa essere sospeso in attesa della definizione del giudizio cognitivo. Il giudice
dell'opposizione all'esecuzione è, infatti, chiamato a decidere sul se il diritto di procedere
all'esecuzione esista in base al titolo esecutivo e, dunque, considerando il suo modo di essere,
se sub iudice, nel momento in cui tale diritto è contestato e sulla base delle sopravvenienze
che si verificano finchè egli decide. Egli è chiamato a dire se l'esecuzione in quel momento
può o non può aver corso. Sicchè, il legislatore suppone che la sua decisione, quando il titolo
esecutivo è ancora sub iudice e provvisorio, perchè oggetto di contesa nel giudizio di
cognizione in cui si è formato, debba essere resa tenendo conto dell'effetto che al titolo è
riconosciuto in quel giudizio nel momento in cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione
rende la sua decisione. Non è sostenibile che quel giudice debba attendere l'esito del giudizio
di cognizione relativo alla formazione del titolo sulla base di un rapporto di pregiudizialità,
perchè tale rapporto di pregiudizialità non sussiste, nel senso che la decisione che il giudice
dell'opposizione è chiamato a rendere non suppone che il giudizio cognitivo sulla formazione
del titolo si esaurisca, ma concerne l'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione, oltre
che fino da quando essa è stata minacciata o iniziata, nel momento in cui rende la decisione.
E ciò proprio perchè tale decisione concerne l'esistenza di un titolo esecutivo azionabile e
non di un titolo esecutivo azionabile sulla cui formazione il relativo procedimento di
cognizione non sia più sub iudice”. (cfr. Cass. sent. n. 3280/13).
In definitiva, l'esecuzione avversata dall'opponente è stata validamente introdotta sulla base del titolo esecutivo costituito dal verbale di mediazione, titolo esecutivo tuttora valido ed efficace non essendo intervenuta alcuna pronuncia giudiziale di caducazione dello stesso.
Quanto al governo delle spese di lite, la peculiarità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) dichiara inammissibili l'opposizione ex art. 615 avverso il precetto del
20.09.2021, proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
b) compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 16.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone