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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 681/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Vercelli (VC) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dappiano Carlotta e Formica Roberta del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Greco Christian del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il
10/06/1995, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 44, Parte II -
Serie A, Anno 1995.
Dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 10/06/1995, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 44, Parte II - Serie A, Anno 1995 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. l'abitazione coniugale resterà nella disponibilità della sig.ra la quale sosterrà in via Pt_2 esclusiva il pagamento di tutte le spese ordinarie, utenze, tributi, etc. relative all'immobile medesimo;
2. si dà atto che l'importo dei ratei di mutuo fondiario contratto presso l'Istituto Bancario Unicredit per l'acquisto dell'abitazione coniugale continueranno ad essere sostenute CP_1 integralmente dal sig. sino al mese di marzo 2025; Pt_1
3. successivamente, a decorrere dal mese di aprile 2025, le rate di mutuo saranno sostenute da ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno, versando la relativa provvista sul conto corrente al quale è appoggiato il contratto di mutuo;
4. si dà atto che il sig. si impegna ed obbliga ad acconsentire alla vendita dell'immobile Pt_1 già abitazione coniugale, sito in Pezzana (VC), Via Primo Maggio n. 7, a un importo non inferiore alla somma necessaria all'integrale estinzione del residuo mutuo fondiario;
pagina 2 di 3 5. si dà atto che l'eventuale ricavato dalla vendita, al netto di quanto occorra per l'integrale estinzione del residuo mutuo fondiario, nonché la copertura di ogni spesa, costo onere, anche per eventuali sanatorie e/o adeguamenti edilizi/urbanistici/catastali e spese per provvigioni di agenzia, potrà essere integralmente trattenuto dalla sig.ra Pt_2
6. si dà atto che il sig. altresì, rinuncia definitivamente a qualsivoglia pretesa connessa Pt_1 ai pagamenti effettuati, dalla stipulazione e sino al mese di marzo 2025, in adempimento del contratto di mutuo fondiario contratto presso Unicredit, nonché relativa ai pagamenti da effettuarsi, a partire dall'aprile 2025, per la quota di ½ dei citati ratei, sino all'estinzione del mutuo, Altresì, il sig. rinuncia a qualunque pretesa connessa ad eventuali spese Pt_1 sostenute in relazione all'immobile costituente casa coniugale (per manutenzione ordinaria, straordinaria, tributi, ecc.);
7. si dà atto che il sig. continuerà a farsi esclusivo carico del finanziamento contratto Pt_1 con per l'acquisto dell'autovettura in uso alla figlia, sino alla sua integrale Controparte_2 estinzione;
8. il sig. sosterrà inoltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN per la figlia Pt_1
, e ciò per la durata di anni due dal deposito del presente ricorso;
Per_1
9. si dà atto che le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 681/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Vercelli (VC) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dappiano Carlotta e Formica Roberta del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Greco Christian del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il
10/06/1995, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 44, Parte II -
Serie A, Anno 1995.
Dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 10/06/1995, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 44, Parte II - Serie A, Anno 1995 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. l'abitazione coniugale resterà nella disponibilità della sig.ra la quale sosterrà in via Pt_2 esclusiva il pagamento di tutte le spese ordinarie, utenze, tributi, etc. relative all'immobile medesimo;
2. si dà atto che l'importo dei ratei di mutuo fondiario contratto presso l'Istituto Bancario Unicredit per l'acquisto dell'abitazione coniugale continueranno ad essere sostenute CP_1 integralmente dal sig. sino al mese di marzo 2025; Pt_1
3. successivamente, a decorrere dal mese di aprile 2025, le rate di mutuo saranno sostenute da ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno, versando la relativa provvista sul conto corrente al quale è appoggiato il contratto di mutuo;
4. si dà atto che il sig. si impegna ed obbliga ad acconsentire alla vendita dell'immobile Pt_1 già abitazione coniugale, sito in Pezzana (VC), Via Primo Maggio n. 7, a un importo non inferiore alla somma necessaria all'integrale estinzione del residuo mutuo fondiario;
pagina 2 di 3 5. si dà atto che l'eventuale ricavato dalla vendita, al netto di quanto occorra per l'integrale estinzione del residuo mutuo fondiario, nonché la copertura di ogni spesa, costo onere, anche per eventuali sanatorie e/o adeguamenti edilizi/urbanistici/catastali e spese per provvigioni di agenzia, potrà essere integralmente trattenuto dalla sig.ra Pt_2
6. si dà atto che il sig. altresì, rinuncia definitivamente a qualsivoglia pretesa connessa Pt_1 ai pagamenti effettuati, dalla stipulazione e sino al mese di marzo 2025, in adempimento del contratto di mutuo fondiario contratto presso Unicredit, nonché relativa ai pagamenti da effettuarsi, a partire dall'aprile 2025, per la quota di ½ dei citati ratei, sino all'estinzione del mutuo, Altresì, il sig. rinuncia a qualunque pretesa connessa ad eventuali spese Pt_1 sostenute in relazione all'immobile costituente casa coniugale (per manutenzione ordinaria, straordinaria, tributi, ecc.);
7. si dà atto che il sig. continuerà a farsi esclusivo carico del finanziamento contratto Pt_1 con per l'acquisto dell'autovettura in uso alla figlia, sino alla sua integrale Controparte_2 estinzione;
8. il sig. sosterrà inoltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN per la figlia Pt_1
, e ciò per la durata di anni due dal deposito del presente ricorso;
Per_1
9. si dà atto che le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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