CA
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Simone Salcerini Presidente dott.Paola de Lisio Consigliere estensore dott.Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 153/2023 promossa da:
(C.F. , in proprio e quale unica erede Parte_1 C.F._1 EL sorella ( , rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2 dall'avv.to Gerardo Carriero in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, conferito anche per l'appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Lecce-Merine, S.P. per
Vernole 12
APPELLANTE contro
(cf ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato di Perugia presso i cui uffici ope legis domicilia in Perugia, via degli Offici n. 14
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.1809/2022 pubblicata il 22.12.2022 del Tribunale di Perugia, notificata il 10.02.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante : Come in atti pagina 1 di 16 per l'appellata: Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto EL decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
, in proprio e quale erede di ha impugnato la
[...] Persona_1 sentenza del Tribunale di Perugia n. 1809/2022, notificata il 10.02.2023, che ha rigettato il ricorso proposto ai sensi EL L. 117/1988 con atto del 22/9/2014 con il quale era stato chiesto l'accertamento EL responsabilità civile e conseguente condanna al risarcimento dei danni del relatore dott. e del Presidente dott. quali CP_2 Parte_2 componenti EL Seconda Sezione del Consiglio di Stato in relazione al parere n. 588/2011 reso nel procedimento per ricorso straordinario al
Presidente EL CA (terminato con il decreto decisorio del
18/6/2013)con cui il ricorso straordinario è stato rigettato.
Ricostruita la vicenda dinanzi al Consiglio di Stato, l'iter processuale in primo grado ed esposti i motivi di impugnazione ai quali si fa integrale rinvio, l'appellante ha chiesto alla Corte di accogliere l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, accertare che: “i componenti EL II sez. del Consiglio di Stato, nel parere n.588/2011, hanno affermato con colpa grave un fatto la cui esistenza era incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento e segnatamente che in proprietà delle attrici sarebbe stata effettuata una “verificazione di campo” da parte dei progettisti del piano di gestione del S.I.C.”. Per l'effetto condannare controparte al risarcimento di euro 5.000 o diversa somma che la Corte vorrà disporre secondo giustizia ed equità. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.”
Si è costituita la con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta alla quale si fa integrale rinvio, chiedendo alla
Corte “ in accoglimento dell'appello incidentale dichiarare la nullità EL sentenza impugnata in quanto emessa da giudice incompetente;
in ogni caso, sempre in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la domanda inammissibile per difetto del presupposto EL responsabilità ex lege 117/1988; in subordine rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata, In ogni caso con vittoria di spese”.
pagina 2 di 16 Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 16.04.2025 destinata alla rimessione EL causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e, alla predetta udienza, la causa è stata rimessa al collegio in decisione.
2. Per evidenti ragioni di carattere processuale e logico devono essere preventivamente esaminati i motivi di impugnazione proposti con l'appello incidentale dalla che ha impugnato Controparte_1 la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che fosse ormai superato il termine per il rilievo d'ufficio EL questione di incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia e nella parte in cui ha ritenuto ammissibile una domanda ex lege 117/1988 diretta a censurare un parere reso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario.
Ad avviso EL Corte entrambe le doglianze sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
2.1 Con riferimento al primo motivo, assume l'appellante incidentale che nelle more del giudizio, ovvero dopo la scadenza dei termini assegnati ex art. 183 cpc, ma comunque prima dell'udienza di trattazione, sono intervenute le Sezioni Unite EL Cassazione con la sentenza n.14842 del
2018 affermando che lo spostamento di competenza per territorio di cui all'art. 11 c.p.p. richiamata dalla legge 117 del 1988, art.4 comma 1 non ha applicazione nei confronti dei magistrati EL Corte di Cassazione;
che le medesime argomentazioni possano valere anche in ipotesi in cui la decisione tacciata di illiceità promani dal Consiglio di Stato, ufficio che opera a livello nazionale, onde i suoi magistrati non esercitano le funzioni in alcun distretto di Corte d'appello; che la relativa eccezione non è stata formulata in occasione del primo atto difensivo unicamente in quanto le SS.UU. sopra richiamate sono intervenute successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 38, comma 1 c.p.c. (stesura EL comparsa di risposta); che la relativa questione ben potesse essere ancora tempestivamente sollevata d'ufficio dal Giudice, atteso che segnalata dalla difesa EL convenuta prima che fosse stata superata la soglia temporale di cui al comma 3 dell'art. 38 vigente all'epoca (“non oltre l'udienza di cui all'art. 183 cpc” ovvero l'udienza di trattazione); che a seguito EL concessione del termine di cui all'art. 183 comma 6 cpc, l'udienza di trattazione è stata aggiornata alla data del 4.04.2019, udienza in cui avrebbe dovuto esaurirsi la trattazione EL causa (che invece è stata pagina 3 di 16 rinviata, proprio per permettere alle parti un contraddittorio sulla questione, al 3.10.2019, che dunque segnava il termine ultimo perché il giudicante possa rilevare la questione dell'incompetenza in parola); che soccorre ad interpretare in tal senso la soglia temporale massima di cui all'art. 38 comma 3,c.p.c. la lettura EL giurisprudenza EL Suprema
Corte riferita alle cause del Giudice di Pace ove può avvenire fisiologicamente che la trattazione sia dilatata in più udienze: per tali cause la Cassazione ha dato l'indicazione secondo cui il termine ultimo per il Giudice per sollevare le questioni di incompetenza è l' “esaurimento EL trattazione” (v. Cass sentenza 6593/2006).Assume l'appellante incidentale che è evidente che anche per le cause di Tribunale, laddove l'udienza di trattazione sia in realtà dilatata in due udienze (in quanto il Giudice, anziché riservarsi assegnando il termine di cui all'art. 183 comma 6 cpc, abbia rinviato l'udienza di trattazione ad una data successiva al deposito delle memorie), la fase di esaurimento dell'udienza di trattazione, che costituisce termine ultimo assegnato al Giudice per sollevare la questione di competenza in parola, coincide unicamente con la fine EL seconda udienza, nel caso di specie con l'udienza del 3.10.2019; che consolidata giurisprudenza ritiene inderogabile la competenza individuata per la trattazione delle cause di responsabilità magistrati;
che anche le richiamate SSUU definiscono espressamente inderogabile tale competenza e, poiché l'eccezione formulata dall'Amministrazione attiene ai limiti del foro in questione così come intesi dalla Suprema Corte, deve ritenersi che la stessa rientri appieno del regime dettato dall'art. 38 per le ipotesi di competenza territoriale inderogabile. Su tale base erroneamente il Giudice ha ritenuto, alla data EL pronuncia EL relativa ordinanza, che fosse stato ormai superato il termine per sollevare la questione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Perugia.
Ritiene la Corte che il motivo di impugnazione è infondato.
Va premesso che con Ordinanza n. 26072/2019, la Corte di Cassazione, in conformità con il principio di diritto enunciato nella sentenza a Sezioni
Unite n. 14842/2018 con riferimento ai magistrati EL Corte di
Cassazione, ha affermato che “Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla legge n. 117 del 1988, quando più giudici, dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, cooperino
a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito EL stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per pagina 4 di 16 territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, EL suddetta legge;
qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti
o provvedimenti dei magistrati del Consiglio di Stato, quale ufficio
a competenza nazionale, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. secondo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione”.
Trattasi, dunque, nel caso in esame, di competenza territoriale inderogabile, che, ai sensi dell'art. 38, comma 1 c.p.c. deve essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è rilevata di ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183, c.p.c.
Venendo al caso in esame, all'udienza del 3.05.2018, fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, risulta dal relativo verbale di causa che le parti si sono limitate a chiedere la concessione dei termini ex art.183, comma 6 c.p.c., termini che il giudice ha concesso rinviando all'udienza del 4.04.2019. Depositate le memorie istruttorie, nel corso di detta udienza, l'Avvocatura dello Stato, assumendo che il termine ultimo per sollevare la questione di incompetenza territoriale ex articolo 38 comma 3 coinciderebbe con l'udienza successiva al deposito delle memorie istruttorie, ha sollecitato il giudice a rilevare l'incompetenza territoriale. Risulta dal verbale di detta udienza che il giudice si è limitato ad assegnare alle parti termini per deposito di note e di repliche in merito alla “questione di competenza” e che alla successiva udienza del
3.10.2019 si è riservato di decidere sulla questione di incompetenza e sulle richieste istruttorie.
Tanto premesso, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante incidentale, l'udienza del 3.10.2019 non rappresentava il termine ultimo perché il giudicante potesse rilevare l'incompetenza. Ed invero, rilevato che il rilievo officioso, che comportava termini di decadenza diversi da quelli di parte, è rimasto comunque inespresso, quindi inesistente, anche a detta udienza, comunque il termine ultimo per il rilievo di ufficio era l'udienza del 3.05.2018, udienza antecedente a quella del 4.04.2019 ove la convenuta aveva sollevato, tardivamente, la questione. In tal senso, per giurisprudenza pacifica, per tutte Cass. n. 6734/2018, “ in applicazione pagina 5 di 16 degli artt. 38, 166, 171, secondo comma e 167, secondo comma, cod. proc. civ. (quest'ultimo nel testo vigente successivamente alla entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv. con mod. nella legge 14 maggio 2005, n. 80),
l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione (Sez. U, Ordinanza
n, 11657 del 12/05/2008, Rv.605532 - 01); che, in particolare, nel regime EL rilevazione EL questione di competenza di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., anziché nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso EL stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile deve essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adito (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3537 del 14/02/2014, Rv. 629922 - 01;Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
11128 del 20/05/2014, Rv. 630742 - 01); che peraltro, il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ex art. 38, comma 3, c.p.c. va svolto in modo chiaro e inequivocabile, onde stimolare il contraddittorio e
l'esercizio consapevole del diritto di difesa, e non oltre l'udienza ex art. 183 c.p.c., non potendo valere allo scopo, qualora l'eccezione sia stata sollevata da una parte (tardivamente), il rinvio ripetuto EL causa, con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., anche per la trattazione dell'eccezione medesima, senza che il giudice manifesti tempestivamente ed espressamente l'intendimento di sollevare la questione d'ufficio (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18383 del 20/09/2016,Rv.
641611 - 01)”.
Da tanto consegue che, nella specie, non avendo la convenuta tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Perugia, né avendo il giudice provveduto al rilievo ufficioso di detta incompetenza territoriale entro il termine dell'udienza di cui all'art. 183
c.p.c., deve ritenersi che la competenza territoriale del Tribunale di
Perugia a conoscere EL causa si sia definitivamente radicata dinanzi allo stesso.
pagina 6 di 16 2.2 Quanto al secondo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale deduce l'erroneità EL sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile una domanda ex lege 117/1988 diretta a censurare un parere reso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario, posto che l'atto di cui le ricorrenti lamentano l'erroneità costituisce espressione non di funzione giurisdizionale, ma di funzione consultiva del Consiglio di Stato, venendo meno, quindi, sotto tale profilo, il primo presupposto per l'esperibilità dell'azione di responsabilità di cui alla legge 117/1988;
l'alternatività introdotta dall'ordinamento, ai fini del sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi, tra ricorso al Giudice
Amministrativo e ricorso straordinario al Capo dello Stato, è giustificata proprio dal fatto che, ricorrendo al secondo meccanismo di controllo, il cittadino esercita la sua scelta nel senso di non ricorrere alla via giurisdizionale, ma a quella amministrativa. Ne consegue che, nel caso di specie, optando per la via amministrativa anziché per il giudizio, parte ricorrente ha escluso la configurabilità di quell' “esercizio EL funzione giurisdizionale” che costituisce il campo di elezione per la configurabilità di una responsabilità ex lege 117/1988.
Osserva la Corte che anche tale doglianza è infondata e va rigettata, risultando pienamente condivisibili le motivazioni espresse sul punto dal
Tribunale con l'ordinanza del 24.11.2017, che ha dichiarato ammissibile il ricorso, e quelle esposte in motivazione nella sentenza impugnata. Nel provvedimento viene opportunamente evidenziando come il procedimento in questione sia caratterizzato da un minus di difesa rispetto al processo ordinario, sia per le modalità di istruttoria e di contraddittorio, sia perché si svolge in un unico grado, senza possibilità di impugnazione
(salvo il rimedio straordinario EL revocazione disciplinato dall'art. 15 del DPR 1199/1971) e che nel sistema EL giustizia amministrativa, il ricorso straordinario si qualifica come “alternativo”, ossia opzionale rispetto al rimedio ordinario che è il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, e, pertanto, la scelta del rimedio procedurale (ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario) è rimessa alla iniziativa EL parte ricorrente (peraltro con facoltà delle controparti di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale); viene, altresì, condivisibilmente rilevato che a seguito EL riforma, introdotta con la legge n. 69/09, EL normativa di cui al D.P.R. n. 1199/71 che disciplina il ricorso straordinario al Capo dello Stato, non sembra si possa dubitare pagina 7 di 16 che l'attività del Consiglio di Stato nell'ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato non sia meramente consultiva, ma sostanzialmente giurisdizionale. Tanto si desume dalla obbligatorietà e vincolatività del parere (art. 14), sicchè la successiva decisione del Capo dello stato deve necessariamente essere allo stesso conforme ( conformità che, nel caso in esame, emerge chiaramente dal decreto decisorio del Presidente EL
CA del 18.06.2013, ove si legge:”[…]Udito il parere n. 588/2011 reso dal Consiglio di Stato-Sezione seconda-nell'adunanza del 6 marzo 2013, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;
[..]Decreta Il ricorso straordinario
e i motivi aggiunti indicati in premessa sono respinti, con assorbimento dell'istanza cautelare”), dalla possibilità per il Consiglio di Stato, in sede di emissione del parere, di sollevare questioni di legittimità costituzionale (art. 13) ed anche questioni pregiudiziali alla Corte di
Giustizia europea, elementi tutti che, anche ad avviso EL Corte, inducono a riconoscere al parere in questione certamente natura giurisdizionale, con conseguente assoggettabilità dell'operato del componenti del Consiglio di Stato alla legge n. 177/1988.
2.3 Conclusivamente, l'appello incidentale proposto dalla
[...]
va rigettato. Controparte_1
3. Passando all'appello principale proposto da occorre Parte_1 in primo luogo precisare che il ricorso proposto ai sensi EL L.
117/1988, è stato ritenuto ammissibile dal Tribunale con ordinanza del
24.11.2017 con riferimento al terzo motivo del ricorso, rigettati, invece, tutti gli altri motivi.
Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti hanno dedotto quale motivo di responsabilità dell'organo giudiziario:” Affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento” assumendo che “Sempre in riferimento ai motivi di ricorso straordinario sub.1 e 2, a pag. 8 del parere 588/2001 si legge: “La ha CP_3 ribattuto categoricamente anche a quanto sostenuto dalle ricorrenti con la seconda censura, peraltro senza la produzione di alcuna prova, dichiarando che le verifiche in campo previste per la redazione EL carta uso del territorio sono state effettivamente svolte da parte di un architetto incaricato e che le fotografie scattate sono a disposizione dell'ufficio competente”. Al contrario la Seconda Sezione ha omesso di considerare che: pagina 8 di 16 a) i progettisti ( arch. ed ing. ) non erano qualificati ad Per_2 Per_3 effettuare verifiche di campo previste dal DM ambiente 3/9/02; b) non è stato effettuato alcun accesso in proprietà né prima né dopo la Pt_1 redazione del piano di gestione. Le amministrazioni parti in causa, infatti, non hanno prodotto (perché non esiste) alcun verbale di sopralluogo relativo alla proprietà sopralluogo che doveva Pt_1 necessariamente essere effettuato in contraddittorio in quanto la proprietà
è recintata. C) il verbale 2/12/09 del “comitato tecnico di controllo” prova che la tavola “uso del territorio” è stata redatta, relativamente alla proprietà solo in base “all'esame delle foto aeree” e che Pt_1 non è stato disposto alcun accesso fisico sui luoghi. In altri termini la
Seconda Sezione ha affermato, con negligenza inescusabile, un fatto la cui esistenza era pacificamente esclusa dagli atti del procedimento: la mancata effettuazione del sopralluogo in proprietà emergeva direttamente Pt_1 dal verbale del comitato tecnico di controllo ed indirettamente dalla mancanza agli atti di causa di un verbale di sopralluogo.”
3.2 Così circoscritto l'oggetto dell'azione di responsabilità proposta, appare opportuno, prima ancora di esaminare le doglianze mosse dall'appellante, richiamare la normativa applicabile ratione temporis nonchè gli approdi giurisprudenziali in materia, non adeguatamente riportati nella sentenza di primo grado, ma necessari per integrare i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato, che, ad avviso EL
Corte, va comunque confermato.
Il testo dell'art. 2 EL legge LL (I. n. 117/88), nella formulazione ante riforma del 2015, applicabile al caso in esame, è il seguente: «Art.
2. Responsabilità per dolo o colpa grave.
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione EL libertà personale.
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave:a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b)
l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la pagina 9 di 16 negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d)
l'emissione di provvedimento concernente la libertà EL persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione".
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23979/2012, ha puntualizzato che in tema di responsabilità civile dei magistrati, la L. 13 aprile 1988,
n. 117, art. 2 nel fissare - a pena di inammissibilità,ai sensi dell'art. 5, comma 3, EL stessa Legge - i presupposti EL domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e EL prova. La clausola di salvaguardia riconducibile a quest'ultima esclusione prevista nel citato art. 2 non tollera letture riduttive, perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e - come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 19 gennaio 1989 - attuativa EL garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio (Cass. n. 25123 del 27/11/2006). Va ricordato che, per pacifica giurisprudenza EL Corte di Cassazione, la responsabilità prevista dalla L. n. 117 del 1988 è incentrata sulla colpa grave del magistrato tipizzata secondo ipotesi specifiche riconducibili al comune fattore EL negligenza inescusabile (Cass.20.3.1999, n. 2201), di tal che occorre un
"quid pluris" rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 c.c. nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile", ossia priva di supporti idonei a rendere comprensibile anche se non giustificato l'errore del magistrato (Cass. 6.11.1999, n. 12357, in motivazione).
In particolare, la fattispecie di cui alla L. n.117 del 1988, art. 2, comma
3, lett. b) considera il caso in cui il giudice affermi un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, e, quindi, attribuisce rilevanza (sempre che sia determinato da inescusabile negligenza) all'errore "revocatorio" consistente nella supposizione di una circostanza fattuale la cui inesistenza sia chiaramente evidenziata dalle risultanze acquisite. Ne consegue che detta norma non è invocabile nella diversa ipotesi nella quale il giudice ritenga il verificarsi di una determinata situazione di fatto senza elementi pertinenti, ovvero sulla scorta di elementi insufficienti, poi infirmati dalla acquisizione di dati pagina 10 di 16 ulteriori (Cass. n. 6950 del 1994). Va, pertanto, ravvisato l'errore rilevante ai sensi delle lett. b) e c), ove il giudice abbia posto a fondamento del suo giudizio elementi del tutto avulsi dal contesto probatorio di riferimento (Cass. 29.9.2002, n. 16935); al contrario, il detto errore va escluso, ove il giudice abbia ritenuto una determinata situazione di fatto senza elementi pertinenti ovvero sulla scorta di elementi insufficienti che, però, abbiano formato oggetto di esame e valutazione, trattandosi in tale caso di errato apprezzamento dei dati acquisiti (Cass. 20.9.2001, n. 11880, in motivazione).Per ciò che concerne le ipotesi di cui alle lett. b) e c), dunque, il dato testuale, richiedendo che il fatto risulti o sia escluso “incontrastabilmente" dagli atti del procedimento e che l' errore sia determinato, ancora una volta, da
" negligenza inescusabile ", manifesta l' intenzione del legislatore di riferirsi all' errore macroscopico, commesso in un contesto di piena evidenza ed immediata rilevabilità del fatto o EL sua negazione dagli atti del processo, reso possibile da una tale disattenzione nella lettura delle emergenze processuali da apparire oggettivamente inescusabile.
Quindi, in relazione alle ipotesi sub b) e c), il giudice, al fine di accertare l'errore fattuale, nelle due eventualità complementari EL sua errata affermazione o negazione, deve verificare non già il grado di diligenza impiegato nell' attività accertativa e valutativa, ma solo l'assenza di essa, nella forma EL totale mancanza di analisi degli atti del procedimento dai quali risulti " incontestabilmente " l'insussistenza o la sussistenza del fatto rispettivamente affermato o negato.
Agli enunciati principi, pur non espressamente richiamandoli, si è sostanzialmente attenuto il Tribunale nella sentenza impugnata allorchè ha affermato, seppure sinteticamente: “In effetti, già dalla sola lettura del parere del Consiglio di Stato si evince che non vi sia stato un errore di percezione bensì la valutazione che l'istruttoria svolta dall'amministrazione fosse sufficiente e che le deduzioni difensive EL fossero maggiormente attendibili e condivisibili rispetto CP_3 alle affermazioni – in gran parte non dimostrate – EL parte ricorrente.
In questa luce appare chiaro che le odierne deduzioni delle ricorrenti avrebbero potuto essere prese in considerazione (non si vuol dire accolte) se fossero state proposte a un giudice di seconda istanza mediante un ordinario strumento di impugnazione (come detto non previsto dall'ordinamento per il ricorso straordinario) ma non sono rilevanti ai pagina 11 di 16 fini EL L.117/1988, che non è con tutta evidenza un surrogato di una impugnazione ordinaria ove non prevista”.
4. L'appellante assume che con l'espressione “rileva la Sezione il rispetto delle disposizioni relative ai rilievi di campo” il Consiglio di Stato ha affermato un fatto inesistente, e cioè l'effettuazione dei rilievi di campo anche in proprietà che le attrici con l'atto di citazione hanno Pt_1 chiesto che il Tribunale accertasse l'inesistenza del fatto affermato dal
Consiglio di Stato, inesistenza incontrastabilmente provata dai documenti in atti;
che il collegio, in ossequio al principio EL domanda sancito dall'articolo 112 c.p.c., sarebbe dovuto entrare nel merito del fatto affermato dal Consiglio di Stato ed avrebbe dovuto accertare se i documenti in atti provavano indiscutibilmente l'inesistenza del rilievo di campo come dedotto dalle attrici;
che in altri termini il collegio avrebbe dovuto compiutamente motivare sui documenti del procedimento presupposto e che nel caso di specie sono rilevanti solo i documenti allegati dalle ricorrenti, in quanto la non allegò alcunché alle sue controdeduzioni, né foto CP_3 né tantomeno un verbale del fantomatico sopraluogo;
che accertare se questi documenti provano l'inesistenza del fatto affermato dal C. di S. (ovverosia la mancata effettuazione dei “rilievi di campo” in proprietà ) è Pt_1 proprio l'oggetto del presente giudizio ma nulla si legge in merito nell'impugnata sentenza;
che i documenti che comprovavano inequivocabilmente che il sopralluogo non era avvenuto erano il verbale del
Comitato Tecnico di Controllo, la perizia giurata del dott. le Per_4 foto dello stato di fatto, la certificazione Agea e il parere decisorio n.
4083/2008 del Consiglio di Stato.
Ebbene, sostanzialmente l'appellante assume che il Consiglio di Stato avrebbe affermato un fatto inesistente, e cioè l'effettuazione dei rilievi di campo anche in proprietà omettendo del tutto l'analisi degli Pt_1 atti del procedimento prodotti dalle ricorrenti, dai quali risulterebbe
"incontestabilmente " l'insussistenza del fatto affermato.
4.1 Osserva la Corte che le doglianze non sono fondate, non rispondendo al vero che il Consiglio di Stato abbia omesso l'analisi degli atti del procedimento prodotti dalle ricorrenti, né che da tali atti risulterebbe
“incontestabilmente” che il rilievo di campo non sia mai stato effettuato.
Occorre, in primo luogo rilevare che risulta dai documenti prodotti dall'appellante (ricorso straordinario al Capo dello Stato 14.05.2010,
Relazione EL dell'11.06.2010, Memoria con Motivi aggiunti CP_3 pagina 12 di 16 e Controdeduzioni alla relazione EL del 20.01.2011) che CP_3 la questione inerente l'effettuazione o meno dei rilievi di campo è stata ampiamente dibattuta tra le parti, avendo la preso posizione CP_3 relativamente a quanto affermato dalle ricorrenti circa la mancata effettuazioni dei rilievi, sostenendo che tutte le tavole e documenti facenti parte del Piano di gestione sono stati elaborati dopo attenta verifica in campo da parte dell'architetto disponendo CP_4
l'Ufficio delle fotografie scattate durante il sopralluogo che testimoniano e provano lo stesso, richiamate come allegato L EL relazione, e contestando quanto affermato dal perito delle parti, dr. Per_4 relativamente all'affermazione che i progettisti hanno redatto le tavole basandosi esclusivamente sulle foto aeree. La circostanza affermata dall'appellante ( pag.6) secondo la quale la non allegò alcunchè CP_3 alle sue controdeduzioni è smentita dalle stesse Controdeduzioni depositate dalle ricorrenti, laddove, nel ribadire di non essere mai state interpellate per una accesso in contraddittorio sulla loro proprietà recintata, affermano che “ Le foto allegate dalla sono state CP_3 scattate dopo il febbraio 2010, cioè molto dopo che erano state rigettate le osservazioni e molto dopo che il piano era stato approvato definitivamente”, con ciò dando atto dell'avvenuto deposito nel procedimento dinanzi al CdS, unitamente alla Relazione EL CP_3 delle foto di cui all'allegato L). Con riferimento a tali foto le ricorrenti assumono che la prova che le stesse sarebbero state scattate dopo febbraio 2010 deriverebbe dalle dichiarazioni del “comitato tecnico di controllo”, composto dagli stessi progettisti e i quali Per_2 CP_5 hanno sottoscritto che l'esame delle osservazioni è avvenuto esclusivamente sulla base delle ortofoto, sia da una foto in cui sarebbero visibili i residui di una potatura di olivi effettuata nel febbraio 2010.
4.2 Fatta tale premessa, nel parere 588/2011 del Consiglio di Stato vengono in primo luogo riassunti i motivi di ricorso, tra i quali: “2) violazione del decreto del ministero ambiente 3 Aprile 2002 GU del 24 settembre 2002 224 e travisamento EL situazione di fatto in quanto le tavole allegate al piano di gestione contengono come attestato dalla perizia giurata di un agronomo grossolani errori la cui richiesta di correzione sarebbe stata rigettata dal comitato tecnico di controllo solo sulla base di ortofoto che rendono impossibile stabilire il tipo di vegetazione e le specie botaniche presenti sui luoghi senza alcuna verifica pagina 13 di 16 sul terreno le verifiche in campo sono state effettuate da un architetto e non da un botanico e le fotografie sono state scattate in un momento successivo all'approvazione definitiva dell'impugnata piano di gestione.”
Vengono poi richiamati i motivi aggiunti proposti tra i quali:”6) in ordine ai motivi 1) e 2) del ricorso introduttivo la tavola uso del suolo è stata redatta da personale non in possesso di specifica competenza botanica agronomica sulla base di interpretazioni di ortofoto non sarebbe stata redatta la tavola di distribuzione reale delle specie floristiche inoltre non sarebbe stato effettuato l'inventario delle attività umane presenti né alcun sopralluogo in contraddittorio con i proprietari dei terreni ricadenti nel SIC da quanto sopra deriverebbe la falsità di tutte le tavole allegate al piano che sarebbe confermata anche dalla sovrapposizione EL tavola relativa alla vegetazione con foto aerea del 2006 è stata allegata anche documentazione fotografica e certificazione Agea che prevede nell'area seminativo e colture arboree.”
Preliminarmente, poi la Sezione( contrariamente agli assunti dell'appellante secondo la quale il Consiglio di Stato non avrebbe motivato su tale fondamentale documento) si confronta ampiamente con il parere n.
312/ 2011 reso dalla Sezione nell'adunanza del 27 ottobre 2010 nel procedimento n. 4083/2008, esprimendosi sulla connessione richiamata dalle ricorrenti tra il ricorso straordinario proposto e quello deciso con il predetto parere. Con riferimento alla prima censura mossa dalle ricorrenti si afferma poi nel parere che “la Sezione concorda con le richiamate controdeduzioni EL competente ai sensi del decreto del CP_3
Presidente EL CA n.357/1997 per l'individuazione dei siti in cui si trovano particolari tipi di habitat e delle misure opportune per evitarne il degrado: in dette controdeduzioni la relazionando in CP_3 maniera congrua e ragionevole, ha dettagliatamente confutato le affermazioni dell'agronomo perito di parte, fra l'altro evidenziando la contraddittorietà delle età attribuite dalle ricorrenti alle vegetazioni in loco e a confermato la presenza dell'habitat per la cui tutela è stato istituito il SIC. La ha ribattuto categoricamente anche a CP_3 quanto sostenuto dalle ricorrenti con la seconda censura, peraltro senza la produzione di alcuna prova, dichiarando che le verifiche in campo previste per la redazione EL carta uso del territorio sono state effettivamente svolte da parte di un architetto incaricato e che le fotografie scattate durante il sopralluogo sono a disposizione dell'ufficio competente. Da pagina 14 di 16 quanto riportato dall'amministrazione relativamente alla correttezza EL procedura seguita e dalla documentazione in atti, rileva la Sezione il rispetto delle disposizioni relative ai rilievi di campo previste dal citato decreto per la formazione delle liste delle specie botaniche inserite nelle tavole comprese nel piano di gestione SIC”.
5. Ebbene, alla luce di quanto sin'ora esposto e di quanto espresso nel parere in questione, ove si fa espresso richiamo anche ai documenti prodotti dalle ricorrenti con il ricorso e con i motivi aggiunti, risulta evidente che, nel rilevare “il rispetto delle disposizioni relative ai rilievi di campo”, la Sezione non ha affermato un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, supponendo quindi una circostanza fattuale la cui inesistenza era chiaramente evidenziata dalle risultanze acquisite, posto che le produzioni documentali delle ricorrenti erano idonee a far desumere solo a livello fortemente indiziario, e non già incontrastabilmente, la mancata effettuazione dei rilievi di campo, mentre la con le allegazioni effettuate nella memoria depositata, CP_3 ne ha invece categoricamente affermato l'avvenuta esecuzione, producendo anche rilievi fotografici, contestati dalle ricorrenti sulla base di argomenti anch'essi di tipo indiziario.
Nel caso in esame, dunque, è evidente che non può dirsi ricorra l'errore rilevante ai sensi EL lett.b), ossia l'errore macroscopico, commesso in un contesto di piena evidenza e immediata rilevabilità del fatto, reso possibile da una tale disattenzione nella lettura delle emergenze processuali da apparire oggettivamente inescusabile, trattandosi, al più, nel caso di specie, di un errato apprezzamento dei dati acquisiti, laddove la Sezione ha ritenuto una determinata situazione di fatto ( effettuazione rilievi di campo) sulla scorta di elementi probabilmente non sufficienti, che hanno comunque formato oggetto di esame e valutazione.
Conclusivamente, quindi, corretta è la sentenza impugnata, in quanto le prospettate censure di omesse valutazioni di elementi probatori, non solo non integrano ipotesi di errori revocatori, e quindi non integrano ne'
l'affermazione ne' la negazione di un fatto incontrastabilmente esistente o inesistente, ma neppure sono assistiti da negligenza inescusabile.
6.La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese di lite tra le parti;
dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Simone Salcerini Presidente dott.Paola de Lisio Consigliere estensore dott.Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 153/2023 promossa da:
(C.F. , in proprio e quale unica erede Parte_1 C.F._1 EL sorella ( , rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2 dall'avv.to Gerardo Carriero in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, conferito anche per l'appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Lecce-Merine, S.P. per
Vernole 12
APPELLANTE contro
(cf ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato di Perugia presso i cui uffici ope legis domicilia in Perugia, via degli Offici n. 14
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.1809/2022 pubblicata il 22.12.2022 del Tribunale di Perugia, notificata il 10.02.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante : Come in atti pagina 1 di 16 per l'appellata: Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto EL decisione
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
, in proprio e quale erede di ha impugnato la
[...] Persona_1 sentenza del Tribunale di Perugia n. 1809/2022, notificata il 10.02.2023, che ha rigettato il ricorso proposto ai sensi EL L. 117/1988 con atto del 22/9/2014 con il quale era stato chiesto l'accertamento EL responsabilità civile e conseguente condanna al risarcimento dei danni del relatore dott. e del Presidente dott. quali CP_2 Parte_2 componenti EL Seconda Sezione del Consiglio di Stato in relazione al parere n. 588/2011 reso nel procedimento per ricorso straordinario al
Presidente EL CA (terminato con il decreto decisorio del
18/6/2013)con cui il ricorso straordinario è stato rigettato.
Ricostruita la vicenda dinanzi al Consiglio di Stato, l'iter processuale in primo grado ed esposti i motivi di impugnazione ai quali si fa integrale rinvio, l'appellante ha chiesto alla Corte di accogliere l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, accertare che: “i componenti EL II sez. del Consiglio di Stato, nel parere n.588/2011, hanno affermato con colpa grave un fatto la cui esistenza era incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento e segnatamente che in proprietà delle attrici sarebbe stata effettuata una “verificazione di campo” da parte dei progettisti del piano di gestione del S.I.C.”. Per l'effetto condannare controparte al risarcimento di euro 5.000 o diversa somma che la Corte vorrà disporre secondo giustizia ed equità. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.”
Si è costituita la con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta alla quale si fa integrale rinvio, chiedendo alla
Corte “ in accoglimento dell'appello incidentale dichiarare la nullità EL sentenza impugnata in quanto emessa da giudice incompetente;
in ogni caso, sempre in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la domanda inammissibile per difetto del presupposto EL responsabilità ex lege 117/1988; in subordine rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata, In ogni caso con vittoria di spese”.
pagina 2 di 16 Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé
l'udienza del 16.04.2025 destinata alla rimessione EL causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. e, alla predetta udienza, la causa è stata rimessa al collegio in decisione.
2. Per evidenti ragioni di carattere processuale e logico devono essere preventivamente esaminati i motivi di impugnazione proposti con l'appello incidentale dalla che ha impugnato Controparte_1 la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che fosse ormai superato il termine per il rilievo d'ufficio EL questione di incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia e nella parte in cui ha ritenuto ammissibile una domanda ex lege 117/1988 diretta a censurare un parere reso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario.
Ad avviso EL Corte entrambe le doglianze sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
2.1 Con riferimento al primo motivo, assume l'appellante incidentale che nelle more del giudizio, ovvero dopo la scadenza dei termini assegnati ex art. 183 cpc, ma comunque prima dell'udienza di trattazione, sono intervenute le Sezioni Unite EL Cassazione con la sentenza n.14842 del
2018 affermando che lo spostamento di competenza per territorio di cui all'art. 11 c.p.p. richiamata dalla legge 117 del 1988, art.4 comma 1 non ha applicazione nei confronti dei magistrati EL Corte di Cassazione;
che le medesime argomentazioni possano valere anche in ipotesi in cui la decisione tacciata di illiceità promani dal Consiglio di Stato, ufficio che opera a livello nazionale, onde i suoi magistrati non esercitano le funzioni in alcun distretto di Corte d'appello; che la relativa eccezione non è stata formulata in occasione del primo atto difensivo unicamente in quanto le SS.UU. sopra richiamate sono intervenute successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 38, comma 1 c.p.c. (stesura EL comparsa di risposta); che la relativa questione ben potesse essere ancora tempestivamente sollevata d'ufficio dal Giudice, atteso che segnalata dalla difesa EL convenuta prima che fosse stata superata la soglia temporale di cui al comma 3 dell'art. 38 vigente all'epoca (“non oltre l'udienza di cui all'art. 183 cpc” ovvero l'udienza di trattazione); che a seguito EL concessione del termine di cui all'art. 183 comma 6 cpc, l'udienza di trattazione è stata aggiornata alla data del 4.04.2019, udienza in cui avrebbe dovuto esaurirsi la trattazione EL causa (che invece è stata pagina 3 di 16 rinviata, proprio per permettere alle parti un contraddittorio sulla questione, al 3.10.2019, che dunque segnava il termine ultimo perché il giudicante possa rilevare la questione dell'incompetenza in parola); che soccorre ad interpretare in tal senso la soglia temporale massima di cui all'art. 38 comma 3,c.p.c. la lettura EL giurisprudenza EL Suprema
Corte riferita alle cause del Giudice di Pace ove può avvenire fisiologicamente che la trattazione sia dilatata in più udienze: per tali cause la Cassazione ha dato l'indicazione secondo cui il termine ultimo per il Giudice per sollevare le questioni di incompetenza è l' “esaurimento EL trattazione” (v. Cass sentenza 6593/2006).Assume l'appellante incidentale che è evidente che anche per le cause di Tribunale, laddove l'udienza di trattazione sia in realtà dilatata in due udienze (in quanto il Giudice, anziché riservarsi assegnando il termine di cui all'art. 183 comma 6 cpc, abbia rinviato l'udienza di trattazione ad una data successiva al deposito delle memorie), la fase di esaurimento dell'udienza di trattazione, che costituisce termine ultimo assegnato al Giudice per sollevare la questione di competenza in parola, coincide unicamente con la fine EL seconda udienza, nel caso di specie con l'udienza del 3.10.2019; che consolidata giurisprudenza ritiene inderogabile la competenza individuata per la trattazione delle cause di responsabilità magistrati;
che anche le richiamate SSUU definiscono espressamente inderogabile tale competenza e, poiché l'eccezione formulata dall'Amministrazione attiene ai limiti del foro in questione così come intesi dalla Suprema Corte, deve ritenersi che la stessa rientri appieno del regime dettato dall'art. 38 per le ipotesi di competenza territoriale inderogabile. Su tale base erroneamente il Giudice ha ritenuto, alla data EL pronuncia EL relativa ordinanza, che fosse stato ormai superato il termine per sollevare la questione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Perugia.
Ritiene la Corte che il motivo di impugnazione è infondato.
Va premesso che con Ordinanza n. 26072/2019, la Corte di Cassazione, in conformità con il principio di diritto enunciato nella sentenza a Sezioni
Unite n. 14842/2018 con riferimento ai magistrati EL Corte di
Cassazione, ha affermato che “Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla legge n. 117 del 1988, quando più giudici, dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, cooperino
a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito EL stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per pagina 4 di 16 territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, EL suddetta legge;
qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti
o provvedimenti dei magistrati del Consiglio di Stato, quale ufficio
a competenza nazionale, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. secondo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione”.
Trattasi, dunque, nel caso in esame, di competenza territoriale inderogabile, che, ai sensi dell'art. 38, comma 1 c.p.c. deve essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è rilevata di ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183, c.p.c.
Venendo al caso in esame, all'udienza del 3.05.2018, fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, risulta dal relativo verbale di causa che le parti si sono limitate a chiedere la concessione dei termini ex art.183, comma 6 c.p.c., termini che il giudice ha concesso rinviando all'udienza del 4.04.2019. Depositate le memorie istruttorie, nel corso di detta udienza, l'Avvocatura dello Stato, assumendo che il termine ultimo per sollevare la questione di incompetenza territoriale ex articolo 38 comma 3 coinciderebbe con l'udienza successiva al deposito delle memorie istruttorie, ha sollecitato il giudice a rilevare l'incompetenza territoriale. Risulta dal verbale di detta udienza che il giudice si è limitato ad assegnare alle parti termini per deposito di note e di repliche in merito alla “questione di competenza” e che alla successiva udienza del
3.10.2019 si è riservato di decidere sulla questione di incompetenza e sulle richieste istruttorie.
Tanto premesso, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante incidentale, l'udienza del 3.10.2019 non rappresentava il termine ultimo perché il giudicante potesse rilevare l'incompetenza. Ed invero, rilevato che il rilievo officioso, che comportava termini di decadenza diversi da quelli di parte, è rimasto comunque inespresso, quindi inesistente, anche a detta udienza, comunque il termine ultimo per il rilievo di ufficio era l'udienza del 3.05.2018, udienza antecedente a quella del 4.04.2019 ove la convenuta aveva sollevato, tardivamente, la questione. In tal senso, per giurisprudenza pacifica, per tutte Cass. n. 6734/2018, “ in applicazione pagina 5 di 16 degli artt. 38, 166, 171, secondo comma e 167, secondo comma, cod. proc. civ. (quest'ultimo nel testo vigente successivamente alla entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv. con mod. nella legge 14 maggio 2005, n. 80),
l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione (Sez. U, Ordinanza
n, 11657 del 12/05/2008, Rv.605532 - 01); che, in particolare, nel regime EL rilevazione EL questione di competenza di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., anziché nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso EL stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile deve essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adito (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3537 del 14/02/2014, Rv. 629922 - 01;Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
11128 del 20/05/2014, Rv. 630742 - 01); che peraltro, il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ex art. 38, comma 3, c.p.c. va svolto in modo chiaro e inequivocabile, onde stimolare il contraddittorio e
l'esercizio consapevole del diritto di difesa, e non oltre l'udienza ex art. 183 c.p.c., non potendo valere allo scopo, qualora l'eccezione sia stata sollevata da una parte (tardivamente), il rinvio ripetuto EL causa, con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., anche per la trattazione dell'eccezione medesima, senza che il giudice manifesti tempestivamente ed espressamente l'intendimento di sollevare la questione d'ufficio (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18383 del 20/09/2016,Rv.
641611 - 01)”.
Da tanto consegue che, nella specie, non avendo la convenuta tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Perugia, né avendo il giudice provveduto al rilievo ufficioso di detta incompetenza territoriale entro il termine dell'udienza di cui all'art. 183
c.p.c., deve ritenersi che la competenza territoriale del Tribunale di
Perugia a conoscere EL causa si sia definitivamente radicata dinanzi allo stesso.
pagina 6 di 16 2.2 Quanto al secondo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale deduce l'erroneità EL sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile una domanda ex lege 117/1988 diretta a censurare un parere reso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario, posto che l'atto di cui le ricorrenti lamentano l'erroneità costituisce espressione non di funzione giurisdizionale, ma di funzione consultiva del Consiglio di Stato, venendo meno, quindi, sotto tale profilo, il primo presupposto per l'esperibilità dell'azione di responsabilità di cui alla legge 117/1988;
l'alternatività introdotta dall'ordinamento, ai fini del sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi, tra ricorso al Giudice
Amministrativo e ricorso straordinario al Capo dello Stato, è giustificata proprio dal fatto che, ricorrendo al secondo meccanismo di controllo, il cittadino esercita la sua scelta nel senso di non ricorrere alla via giurisdizionale, ma a quella amministrativa. Ne consegue che, nel caso di specie, optando per la via amministrativa anziché per il giudizio, parte ricorrente ha escluso la configurabilità di quell' “esercizio EL funzione giurisdizionale” che costituisce il campo di elezione per la configurabilità di una responsabilità ex lege 117/1988.
Osserva la Corte che anche tale doglianza è infondata e va rigettata, risultando pienamente condivisibili le motivazioni espresse sul punto dal
Tribunale con l'ordinanza del 24.11.2017, che ha dichiarato ammissibile il ricorso, e quelle esposte in motivazione nella sentenza impugnata. Nel provvedimento viene opportunamente evidenziando come il procedimento in questione sia caratterizzato da un minus di difesa rispetto al processo ordinario, sia per le modalità di istruttoria e di contraddittorio, sia perché si svolge in un unico grado, senza possibilità di impugnazione
(salvo il rimedio straordinario EL revocazione disciplinato dall'art. 15 del DPR 1199/1971) e che nel sistema EL giustizia amministrativa, il ricorso straordinario si qualifica come “alternativo”, ossia opzionale rispetto al rimedio ordinario che è il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, e, pertanto, la scelta del rimedio procedurale (ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario) è rimessa alla iniziativa EL parte ricorrente (peraltro con facoltà delle controparti di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale); viene, altresì, condivisibilmente rilevato che a seguito EL riforma, introdotta con la legge n. 69/09, EL normativa di cui al D.P.R. n. 1199/71 che disciplina il ricorso straordinario al Capo dello Stato, non sembra si possa dubitare pagina 7 di 16 che l'attività del Consiglio di Stato nell'ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato non sia meramente consultiva, ma sostanzialmente giurisdizionale. Tanto si desume dalla obbligatorietà e vincolatività del parere (art. 14), sicchè la successiva decisione del Capo dello stato deve necessariamente essere allo stesso conforme ( conformità che, nel caso in esame, emerge chiaramente dal decreto decisorio del Presidente EL
CA del 18.06.2013, ove si legge:”[…]Udito il parere n. 588/2011 reso dal Consiglio di Stato-Sezione seconda-nell'adunanza del 6 marzo 2013, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;
[..]Decreta Il ricorso straordinario
e i motivi aggiunti indicati in premessa sono respinti, con assorbimento dell'istanza cautelare”), dalla possibilità per il Consiglio di Stato, in sede di emissione del parere, di sollevare questioni di legittimità costituzionale (art. 13) ed anche questioni pregiudiziali alla Corte di
Giustizia europea, elementi tutti che, anche ad avviso EL Corte, inducono a riconoscere al parere in questione certamente natura giurisdizionale, con conseguente assoggettabilità dell'operato del componenti del Consiglio di Stato alla legge n. 177/1988.
2.3 Conclusivamente, l'appello incidentale proposto dalla
[...]
va rigettato. Controparte_1
3. Passando all'appello principale proposto da occorre Parte_1 in primo luogo precisare che il ricorso proposto ai sensi EL L.
117/1988, è stato ritenuto ammissibile dal Tribunale con ordinanza del
24.11.2017 con riferimento al terzo motivo del ricorso, rigettati, invece, tutti gli altri motivi.
Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti hanno dedotto quale motivo di responsabilità dell'organo giudiziario:” Affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento” assumendo che “Sempre in riferimento ai motivi di ricorso straordinario sub.1 e 2, a pag. 8 del parere 588/2001 si legge: “La ha CP_3 ribattuto categoricamente anche a quanto sostenuto dalle ricorrenti con la seconda censura, peraltro senza la produzione di alcuna prova, dichiarando che le verifiche in campo previste per la redazione EL carta uso del territorio sono state effettivamente svolte da parte di un architetto incaricato e che le fotografie scattate sono a disposizione dell'ufficio competente”. Al contrario la Seconda Sezione ha omesso di considerare che: pagina 8 di 16 a) i progettisti ( arch. ed ing. ) non erano qualificati ad Per_2 Per_3 effettuare verifiche di campo previste dal DM ambiente 3/9/02; b) non è stato effettuato alcun accesso in proprietà né prima né dopo la Pt_1 redazione del piano di gestione. Le amministrazioni parti in causa, infatti, non hanno prodotto (perché non esiste) alcun verbale di sopralluogo relativo alla proprietà sopralluogo che doveva Pt_1 necessariamente essere effettuato in contraddittorio in quanto la proprietà
è recintata. C) il verbale 2/12/09 del “comitato tecnico di controllo” prova che la tavola “uso del territorio” è stata redatta, relativamente alla proprietà solo in base “all'esame delle foto aeree” e che Pt_1 non è stato disposto alcun accesso fisico sui luoghi. In altri termini la
Seconda Sezione ha affermato, con negligenza inescusabile, un fatto la cui esistenza era pacificamente esclusa dagli atti del procedimento: la mancata effettuazione del sopralluogo in proprietà emergeva direttamente Pt_1 dal verbale del comitato tecnico di controllo ed indirettamente dalla mancanza agli atti di causa di un verbale di sopralluogo.”
3.2 Così circoscritto l'oggetto dell'azione di responsabilità proposta, appare opportuno, prima ancora di esaminare le doglianze mosse dall'appellante, richiamare la normativa applicabile ratione temporis nonchè gli approdi giurisprudenziali in materia, non adeguatamente riportati nella sentenza di primo grado, ma necessari per integrare i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato, che, ad avviso EL
Corte, va comunque confermato.
Il testo dell'art. 2 EL legge LL (I. n. 117/88), nella formulazione ante riforma del 2015, applicabile al caso in esame, è il seguente: «Art.
2. Responsabilità per dolo o colpa grave.
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione EL libertà personale.
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave:a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b)
l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la pagina 9 di 16 negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d)
l'emissione di provvedimento concernente la libertà EL persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione".
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23979/2012, ha puntualizzato che in tema di responsabilità civile dei magistrati, la L. 13 aprile 1988,
n. 117, art. 2 nel fissare - a pena di inammissibilità,ai sensi dell'art. 5, comma 3, EL stessa Legge - i presupposti EL domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e EL prova. La clausola di salvaguardia riconducibile a quest'ultima esclusione prevista nel citato art. 2 non tollera letture riduttive, perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e - come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 19 gennaio 1989 - attuativa EL garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio (Cass. n. 25123 del 27/11/2006). Va ricordato che, per pacifica giurisprudenza EL Corte di Cassazione, la responsabilità prevista dalla L. n. 117 del 1988 è incentrata sulla colpa grave del magistrato tipizzata secondo ipotesi specifiche riconducibili al comune fattore EL negligenza inescusabile (Cass.20.3.1999, n. 2201), di tal che occorre un
"quid pluris" rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 c.c. nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile", ossia priva di supporti idonei a rendere comprensibile anche se non giustificato l'errore del magistrato (Cass. 6.11.1999, n. 12357, in motivazione).
In particolare, la fattispecie di cui alla L. n.117 del 1988, art. 2, comma
3, lett. b) considera il caso in cui il giudice affermi un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, e, quindi, attribuisce rilevanza (sempre che sia determinato da inescusabile negligenza) all'errore "revocatorio" consistente nella supposizione di una circostanza fattuale la cui inesistenza sia chiaramente evidenziata dalle risultanze acquisite. Ne consegue che detta norma non è invocabile nella diversa ipotesi nella quale il giudice ritenga il verificarsi di una determinata situazione di fatto senza elementi pertinenti, ovvero sulla scorta di elementi insufficienti, poi infirmati dalla acquisizione di dati pagina 10 di 16 ulteriori (Cass. n. 6950 del 1994). Va, pertanto, ravvisato l'errore rilevante ai sensi delle lett. b) e c), ove il giudice abbia posto a fondamento del suo giudizio elementi del tutto avulsi dal contesto probatorio di riferimento (Cass. 29.9.2002, n. 16935); al contrario, il detto errore va escluso, ove il giudice abbia ritenuto una determinata situazione di fatto senza elementi pertinenti ovvero sulla scorta di elementi insufficienti che, però, abbiano formato oggetto di esame e valutazione, trattandosi in tale caso di errato apprezzamento dei dati acquisiti (Cass. 20.9.2001, n. 11880, in motivazione).Per ciò che concerne le ipotesi di cui alle lett. b) e c), dunque, il dato testuale, richiedendo che il fatto risulti o sia escluso “incontrastabilmente" dagli atti del procedimento e che l' errore sia determinato, ancora una volta, da
" negligenza inescusabile ", manifesta l' intenzione del legislatore di riferirsi all' errore macroscopico, commesso in un contesto di piena evidenza ed immediata rilevabilità del fatto o EL sua negazione dagli atti del processo, reso possibile da una tale disattenzione nella lettura delle emergenze processuali da apparire oggettivamente inescusabile.
Quindi, in relazione alle ipotesi sub b) e c), il giudice, al fine di accertare l'errore fattuale, nelle due eventualità complementari EL sua errata affermazione o negazione, deve verificare non già il grado di diligenza impiegato nell' attività accertativa e valutativa, ma solo l'assenza di essa, nella forma EL totale mancanza di analisi degli atti del procedimento dai quali risulti " incontestabilmente " l'insussistenza o la sussistenza del fatto rispettivamente affermato o negato.
Agli enunciati principi, pur non espressamente richiamandoli, si è sostanzialmente attenuto il Tribunale nella sentenza impugnata allorchè ha affermato, seppure sinteticamente: “In effetti, già dalla sola lettura del parere del Consiglio di Stato si evince che non vi sia stato un errore di percezione bensì la valutazione che l'istruttoria svolta dall'amministrazione fosse sufficiente e che le deduzioni difensive EL fossero maggiormente attendibili e condivisibili rispetto CP_3 alle affermazioni – in gran parte non dimostrate – EL parte ricorrente.
In questa luce appare chiaro che le odierne deduzioni delle ricorrenti avrebbero potuto essere prese in considerazione (non si vuol dire accolte) se fossero state proposte a un giudice di seconda istanza mediante un ordinario strumento di impugnazione (come detto non previsto dall'ordinamento per il ricorso straordinario) ma non sono rilevanti ai pagina 11 di 16 fini EL L.117/1988, che non è con tutta evidenza un surrogato di una impugnazione ordinaria ove non prevista”.
4. L'appellante assume che con l'espressione “rileva la Sezione il rispetto delle disposizioni relative ai rilievi di campo” il Consiglio di Stato ha affermato un fatto inesistente, e cioè l'effettuazione dei rilievi di campo anche in proprietà che le attrici con l'atto di citazione hanno Pt_1 chiesto che il Tribunale accertasse l'inesistenza del fatto affermato dal
Consiglio di Stato, inesistenza incontrastabilmente provata dai documenti in atti;
che il collegio, in ossequio al principio EL domanda sancito dall'articolo 112 c.p.c., sarebbe dovuto entrare nel merito del fatto affermato dal Consiglio di Stato ed avrebbe dovuto accertare se i documenti in atti provavano indiscutibilmente l'inesistenza del rilievo di campo come dedotto dalle attrici;
che in altri termini il collegio avrebbe dovuto compiutamente motivare sui documenti del procedimento presupposto e che nel caso di specie sono rilevanti solo i documenti allegati dalle ricorrenti, in quanto la non allegò alcunché alle sue controdeduzioni, né foto CP_3 né tantomeno un verbale del fantomatico sopraluogo;
che accertare se questi documenti provano l'inesistenza del fatto affermato dal C. di S. (ovverosia la mancata effettuazione dei “rilievi di campo” in proprietà ) è Pt_1 proprio l'oggetto del presente giudizio ma nulla si legge in merito nell'impugnata sentenza;
che i documenti che comprovavano inequivocabilmente che il sopralluogo non era avvenuto erano il verbale del
Comitato Tecnico di Controllo, la perizia giurata del dott. le Per_4 foto dello stato di fatto, la certificazione Agea e il parere decisorio n.
4083/2008 del Consiglio di Stato.
Ebbene, sostanzialmente l'appellante assume che il Consiglio di Stato avrebbe affermato un fatto inesistente, e cioè l'effettuazione dei rilievi di campo anche in proprietà omettendo del tutto l'analisi degli Pt_1 atti del procedimento prodotti dalle ricorrenti, dai quali risulterebbe
"incontestabilmente " l'insussistenza del fatto affermato.
4.1 Osserva la Corte che le doglianze non sono fondate, non rispondendo al vero che il Consiglio di Stato abbia omesso l'analisi degli atti del procedimento prodotti dalle ricorrenti, né che da tali atti risulterebbe
“incontestabilmente” che il rilievo di campo non sia mai stato effettuato.
Occorre, in primo luogo rilevare che risulta dai documenti prodotti dall'appellante (ricorso straordinario al Capo dello Stato 14.05.2010,
Relazione EL dell'11.06.2010, Memoria con Motivi aggiunti CP_3 pagina 12 di 16 e Controdeduzioni alla relazione EL del 20.01.2011) che CP_3 la questione inerente l'effettuazione o meno dei rilievi di campo è stata ampiamente dibattuta tra le parti, avendo la preso posizione CP_3 relativamente a quanto affermato dalle ricorrenti circa la mancata effettuazioni dei rilievi, sostenendo che tutte le tavole e documenti facenti parte del Piano di gestione sono stati elaborati dopo attenta verifica in campo da parte dell'architetto disponendo CP_4
l'Ufficio delle fotografie scattate durante il sopralluogo che testimoniano e provano lo stesso, richiamate come allegato L EL relazione, e contestando quanto affermato dal perito delle parti, dr. Per_4 relativamente all'affermazione che i progettisti hanno redatto le tavole basandosi esclusivamente sulle foto aeree. La circostanza affermata dall'appellante ( pag.6) secondo la quale la non allegò alcunchè CP_3 alle sue controdeduzioni è smentita dalle stesse Controdeduzioni depositate dalle ricorrenti, laddove, nel ribadire di non essere mai state interpellate per una accesso in contraddittorio sulla loro proprietà recintata, affermano che “ Le foto allegate dalla sono state CP_3 scattate dopo il febbraio 2010, cioè molto dopo che erano state rigettate le osservazioni e molto dopo che il piano era stato approvato definitivamente”, con ciò dando atto dell'avvenuto deposito nel procedimento dinanzi al CdS, unitamente alla Relazione EL CP_3 delle foto di cui all'allegato L). Con riferimento a tali foto le ricorrenti assumono che la prova che le stesse sarebbero state scattate dopo febbraio 2010 deriverebbe dalle dichiarazioni del “comitato tecnico di controllo”, composto dagli stessi progettisti e i quali Per_2 CP_5 hanno sottoscritto che l'esame delle osservazioni è avvenuto esclusivamente sulla base delle ortofoto, sia da una foto in cui sarebbero visibili i residui di una potatura di olivi effettuata nel febbraio 2010.
4.2 Fatta tale premessa, nel parere 588/2011 del Consiglio di Stato vengono in primo luogo riassunti i motivi di ricorso, tra i quali: “2) violazione del decreto del ministero ambiente 3 Aprile 2002 GU del 24 settembre 2002 224 e travisamento EL situazione di fatto in quanto le tavole allegate al piano di gestione contengono come attestato dalla perizia giurata di un agronomo grossolani errori la cui richiesta di correzione sarebbe stata rigettata dal comitato tecnico di controllo solo sulla base di ortofoto che rendono impossibile stabilire il tipo di vegetazione e le specie botaniche presenti sui luoghi senza alcuna verifica pagina 13 di 16 sul terreno le verifiche in campo sono state effettuate da un architetto e non da un botanico e le fotografie sono state scattate in un momento successivo all'approvazione definitiva dell'impugnata piano di gestione.”
Vengono poi richiamati i motivi aggiunti proposti tra i quali:”6) in ordine ai motivi 1) e 2) del ricorso introduttivo la tavola uso del suolo è stata redatta da personale non in possesso di specifica competenza botanica agronomica sulla base di interpretazioni di ortofoto non sarebbe stata redatta la tavola di distribuzione reale delle specie floristiche inoltre non sarebbe stato effettuato l'inventario delle attività umane presenti né alcun sopralluogo in contraddittorio con i proprietari dei terreni ricadenti nel SIC da quanto sopra deriverebbe la falsità di tutte le tavole allegate al piano che sarebbe confermata anche dalla sovrapposizione EL tavola relativa alla vegetazione con foto aerea del 2006 è stata allegata anche documentazione fotografica e certificazione Agea che prevede nell'area seminativo e colture arboree.”
Preliminarmente, poi la Sezione( contrariamente agli assunti dell'appellante secondo la quale il Consiglio di Stato non avrebbe motivato su tale fondamentale documento) si confronta ampiamente con il parere n.
312/ 2011 reso dalla Sezione nell'adunanza del 27 ottobre 2010 nel procedimento n. 4083/2008, esprimendosi sulla connessione richiamata dalle ricorrenti tra il ricorso straordinario proposto e quello deciso con il predetto parere. Con riferimento alla prima censura mossa dalle ricorrenti si afferma poi nel parere che “la Sezione concorda con le richiamate controdeduzioni EL competente ai sensi del decreto del CP_3
Presidente EL CA n.357/1997 per l'individuazione dei siti in cui si trovano particolari tipi di habitat e delle misure opportune per evitarne il degrado: in dette controdeduzioni la relazionando in CP_3 maniera congrua e ragionevole, ha dettagliatamente confutato le affermazioni dell'agronomo perito di parte, fra l'altro evidenziando la contraddittorietà delle età attribuite dalle ricorrenti alle vegetazioni in loco e a confermato la presenza dell'habitat per la cui tutela è stato istituito il SIC. La ha ribattuto categoricamente anche a CP_3 quanto sostenuto dalle ricorrenti con la seconda censura, peraltro senza la produzione di alcuna prova, dichiarando che le verifiche in campo previste per la redazione EL carta uso del territorio sono state effettivamente svolte da parte di un architetto incaricato e che le fotografie scattate durante il sopralluogo sono a disposizione dell'ufficio competente. Da pagina 14 di 16 quanto riportato dall'amministrazione relativamente alla correttezza EL procedura seguita e dalla documentazione in atti, rileva la Sezione il rispetto delle disposizioni relative ai rilievi di campo previste dal citato decreto per la formazione delle liste delle specie botaniche inserite nelle tavole comprese nel piano di gestione SIC”.
5. Ebbene, alla luce di quanto sin'ora esposto e di quanto espresso nel parere in questione, ove si fa espresso richiamo anche ai documenti prodotti dalle ricorrenti con il ricorso e con i motivi aggiunti, risulta evidente che, nel rilevare “il rispetto delle disposizioni relative ai rilievi di campo”, la Sezione non ha affermato un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento, supponendo quindi una circostanza fattuale la cui inesistenza era chiaramente evidenziata dalle risultanze acquisite, posto che le produzioni documentali delle ricorrenti erano idonee a far desumere solo a livello fortemente indiziario, e non già incontrastabilmente, la mancata effettuazione dei rilievi di campo, mentre la con le allegazioni effettuate nella memoria depositata, CP_3 ne ha invece categoricamente affermato l'avvenuta esecuzione, producendo anche rilievi fotografici, contestati dalle ricorrenti sulla base di argomenti anch'essi di tipo indiziario.
Nel caso in esame, dunque, è evidente che non può dirsi ricorra l'errore rilevante ai sensi EL lett.b), ossia l'errore macroscopico, commesso in un contesto di piena evidenza e immediata rilevabilità del fatto, reso possibile da una tale disattenzione nella lettura delle emergenze processuali da apparire oggettivamente inescusabile, trattandosi, al più, nel caso di specie, di un errato apprezzamento dei dati acquisiti, laddove la Sezione ha ritenuto una determinata situazione di fatto ( effettuazione rilievi di campo) sulla scorta di elementi probabilmente non sufficienti, che hanno comunque formato oggetto di esame e valutazione.
Conclusivamente, quindi, corretta è la sentenza impugnata, in quanto le prospettate censure di omesse valutazioni di elementi probatori, non solo non integrano ipotesi di errori revocatori, e quindi non integrano ne'
l'affermazione ne' la negazione di un fatto incontrastabilmente esistente o inesistente, ma neppure sono assistiti da negligenza inescusabile.
6.La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa le spese di lite tra le parti;
dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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