Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 53/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICO ANTICO, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata Controparte_1
dall'avv. FABIO AUGUSTO TUSCANO, giusta procura in atti;
- appellato
, che agisce in proprio e quale mandatario della CP_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO COSIMO ADORNATO, giusta
[...]
procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre ricorsi successivamente riunti, l'appellante in epigrafe introduceva azione di accertamento negativo, per l'annullamento del carico contributivo sotteso al ruolo portato delle cartelle esattoriali ivi indicate, assumendo l'assenza della loro notifica e chiedendo che venisse dichiarato estinto il detto credito, per intervenuta prescrizione, atteso che, l'istanza di annullamento
Nella resistenza di , il primo giudice dichiarava inammissibile “il Parte_2 ricorso perché rivolto all'estratto di ruolo e, comunque, perché non sono state allegate e provate le circostanze che legittimano l'impugnazione ex art. 3 bis D.L. n. 146/2021, ovvero che si riferiscono all'interesse ad agire.”
Ha proposto appello il UR censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che l'istanza di sgravio proposta e rimasta inevasa e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prodotta da non fossero sufficienti a sostanziare l'interesse ad Controparte_1
agire.
Si è costituita che ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione ad agire e nel merito chiedendo che sia confermata la sentenza impugnata.
CP_ Si costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 3 aprile 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato, in forza dell' incidenza della sopravvenuta normativa introdotta in tema di impugnabilità dei ruoli alla stregua dell' interpretazione che ne è stata data dalle SS.UU. del
06/09/2022, n.26283. L'art.. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n.
215/21,.novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti. A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
“15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. CP_1 tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n.
167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.
- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.-
Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si
è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n.
619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione”.
Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo, nelle quali non sono ricomprese, così come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, né l'istanza di sgravio né la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L'appello deve dunque essere rigettato.
Contr Deve inoltre essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in forza di un recente indirizzo giurisprudenziale, confermativo di altre pronunce che si erano espresse negli stessi termini (pur in presenza di orientamenti di segno contrario), con cui si è chiarito che
Non è poi dubitabile l'affermazione della legittimazione a contraddire dell cioè CP_2
dell'ente creditore e ciò sulla base della giurisprudenza formatasi in materia fallimentare innanzi menzionata (che ravvisa una legittimazione meramente processuale del concessionario). D'altronde, a fronte d'una opposizione mirante a far valere una prescrizione del credito, sarebbe del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore. Nè è conferente Cass. n. 708 del 2016, di cui si è sopra detto, menzionata nel ricorso (in quel caso era stata ravvisata una coeva duplice opposizione, agli atti esecutivi e all'esecuzione). Nè con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si spoglia del proprio credito, nè ancora, si può confondere, come traspare dal ricorso, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario. (Sez. L - , Sentenza n.
16425 del 19/06/2019).
La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Spese compensate anche nei confronti di atteso il contrasto giurisprudenziale esistente. CP_5
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 1766/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in CP_2
data 20 dicembre 2022 rigetta l'appello; dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
spese dei due gradi compensate.
Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)