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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI 05H6802, data Parte_1 C.F._1 di nascita 26/04/1993, Paese di provenienza: LIBERIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. AGOSTINO ROCCO;
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 02/09/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 05/08/2024 e adottato dalla Questura di con cui gli CP_1
è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno;
ha chiesto il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 18/12/2024 concludendo per il rigetto del ricorso. Ha evidenziato che la documentazione
Pag. 1 di 7 lavorativa prodotta in questa sede dall'interessato non era interamente confluita nel procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento impugnato, in parte perché formatasi successivamente e in parte perché non allegata dallo stesso richiedente.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto inaudita altera parte del 06/10/2024 (confermato con ordinanza del
18/12/2024) è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 02/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Il ricorrente ha dichiarato di aver fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato italiano in data 15/03/2017 e che “durante gli anni trascorsi in Italia, ha intrapreso un percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa che è andato man mano a consolidarsi”; ha poi aggiunto che “l'immediato rimpatrio del ricorrente, non solo cagionerebbe
l'irreversibile interruzione del processo di integrazione nel tessuto sociale, culturale ed economico sin qui condotto, ma comporterebbe un grave pregiudizio per le sue prospettive future di vita, che sicuramente in
Liberia gli sarebbero precluse sia a causa dello sradicamento dopo dieci anni, che per le condizioni che caratterizzano il paese”.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita al quale il ricorrente anela.
La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
Pag. 2 di 7 L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un
“rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti e, comunque, la stessa non è apparsa necessaria alla luce della copiosa documentazione offerta.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza - precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria3.
La norma impone una valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza la natura ed effettività dei vincoli familiari, l'inserimento sociale e l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è
Pag. 3 di 7 qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo4.
(Segue) Integrazione lavorativa. A dimostrazione dello sforzo di integrazione posto in essere, il ricorrente ha prodotto:
- Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti nel 2024
“FRUVER 2024 soc. coop. Agricola”;
- Modello Unilav emesso da “FRUVER 2024 soc. coop. Agricola” per il periodo decorrente dal 02/01/2025 al 30/06/2025 e buste paga di gennaio e febbraio 2025 per un ammontare complessivo pari ad euro 1.665,00;
- Estratto contributivo INPS emesso il 20/03/2025 e indicante i periodi di contribuzione dal 04/10/2018 al 31/12/2024;
- Modello Unilav emesso da “FRUVER 2024 soc. coop. Agricola” con decorrenza dal 02/01/2024 e prorogato al 31/12/2024 con buste paga da gennaio a dicembre
2024 per un ammontare complessivo pari ad euro 9.136,00;
- Modello Unilav emesso da “FRUVER 2024 soc. coop. Agricola” con decorrenza dal 16/06/2023 al 31/12/2023 e buste paga da giugno a settembre 2023 per un ammontare complessivo pari ad euro 6.706,00;
- Modello Unilav emesso da “ con Controparte_2
decorrenza dal 20/03/2023 al 31/12/2023 e buste paga di marzo e aprile 2023 per un ammontare complessivo pari ad euro 1.689,00;
- Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti nel 2023 per ““FRUVER 2024 soc. coop. Agricola”;
- Contratto a tempo determinato stipulato con “ con decorrenza dal Persona_1
24/10/2019 al 29/02/2020;
- Certificazione Unica 2020 relativa ai redditi 2019;
- Buste paga di ottobre e novembre 2018 emesse da “Waheed Nasir”.
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 15/03/2017 – abbia intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese
Pag. 4 di 7 ospitante dal 2018 in via continuativa e costante, che gli ha consentito nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al
30/06/2025 - può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti a dimostrazione della integrazione nel territorio italiano, va premesso che sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana5, lo svolgimento di attività volontariato6, i legami sociali e familiari7; non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Sul punto, il ricorrente ha prodotto:
- Attestato di italiano livello A2 rilasciato dal CPIA di Salerno dal 02/02/2024;
- Contratto di locazione relativo ad un immobile sito in Battipaglia (SA) con decorrenza dal 05/04/2024 al 04/04/2025;
- Contratto di sublocazione relativo ad un immobile sito in Pisticci (MT) con decorrenza dal 01/04/2023 al 30/05/2023;
Pag. 5 di 7 - Contratto di locazione relativo ad un immobile sito in Stornara (FG) con decorrenza dal 18/10/2022 al 17/10/2023.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socio- economica, è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria. Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato8.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 10/09/2024
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 18/10/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Pag. 6 di 7 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 5 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 6 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 7 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 8 Cass. S.U. 24413/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI 05H6802, data Parte_1 C.F._1 di nascita 26/04/1993, Paese di provenienza: LIBERIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. AGOSTINO ROCCO;
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 02/09/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 05/08/2024 e adottato dalla Questura di con cui gli CP_1
è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno;
ha chiesto il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 18/12/2024 concludendo per il rigetto del ricorso. Ha evidenziato che la documentazione
Pag. 1 di 7 lavorativa prodotta in questa sede dall'interessato non era interamente confluita nel procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento impugnato, in parte perché formatasi successivamente e in parte perché non allegata dallo stesso richiedente.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto inaudita altera parte del 06/10/2024 (confermato con ordinanza del
18/12/2024) è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 02/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Il ricorrente ha dichiarato di aver fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato italiano in data 15/03/2017 e che “durante gli anni trascorsi in Italia, ha intrapreso un percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativa che è andato man mano a consolidarsi”; ha poi aggiunto che “l'immediato rimpatrio del ricorrente, non solo cagionerebbe
l'irreversibile interruzione del processo di integrazione nel tessuto sociale, culturale ed economico sin qui condotto, ma comporterebbe un grave pregiudizio per le sue prospettive future di vita, che sicuramente in
Liberia gli sarebbero precluse sia a causa dello sradicamento dopo dieci anni, che per le condizioni che caratterizzano il paese”.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita al quale il ricorrente anela.
La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
Pag. 2 di 7 L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un
“rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti e, comunque, la stessa non è apparsa necessaria alla luce della copiosa documentazione offerta.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza - precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria3.
La norma impone una valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza la natura ed effettività dei vincoli familiari, l'inserimento sociale e l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è
Pag. 3 di 7 qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo4.
(Segue) Integrazione lavorativa. A dimostrazione dello sforzo di integrazione posto in essere, il ricorrente ha prodotto:
- Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti nel 2024
“FRUVER 2024 soc. coop. Agricola”;
- Modello Unilav emesso da “FRUVER 2024 soc. coop. Agricola” per il periodo decorrente dal 02/01/2025 al 30/06/2025 e buste paga di gennaio e febbraio 2025 per un ammontare complessivo pari ad euro 1.665,00;
- Estratto contributivo INPS emesso il 20/03/2025 e indicante i periodi di contribuzione dal 04/10/2018 al 31/12/2024;
- Modello Unilav emesso da “FRUVER 2024 soc. coop. Agricola” con decorrenza dal 02/01/2024 e prorogato al 31/12/2024 con buste paga da gennaio a dicembre
2024 per un ammontare complessivo pari ad euro 9.136,00;
- Modello Unilav emesso da “FRUVER 2024 soc. coop. Agricola” con decorrenza dal 16/06/2023 al 31/12/2023 e buste paga da giugno a settembre 2023 per un ammontare complessivo pari ad euro 6.706,00;
- Modello Unilav emesso da “ con Controparte_2
decorrenza dal 20/03/2023 al 31/12/2023 e buste paga di marzo e aprile 2023 per un ammontare complessivo pari ad euro 1.689,00;
- Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti nel 2023 per ““FRUVER 2024 soc. coop. Agricola”;
- Contratto a tempo determinato stipulato con “ con decorrenza dal Persona_1
24/10/2019 al 29/02/2020;
- Certificazione Unica 2020 relativa ai redditi 2019;
- Buste paga di ottobre e novembre 2018 emesse da “Waheed Nasir”.
Valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 15/03/2017 – abbia intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese
Pag. 4 di 7 ospitante dal 2018 in via continuativa e costante, che gli ha consentito nello stesso arco temporale di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita. Anche in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al
30/06/2025 - può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti a dimostrazione della integrazione nel territorio italiano, va premesso che sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana5, lo svolgimento di attività volontariato6, i legami sociali e familiari7; non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Sul punto, il ricorrente ha prodotto:
- Attestato di italiano livello A2 rilasciato dal CPIA di Salerno dal 02/02/2024;
- Contratto di locazione relativo ad un immobile sito in Battipaglia (SA) con decorrenza dal 05/04/2024 al 04/04/2025;
- Contratto di sublocazione relativo ad un immobile sito in Pisticci (MT) con decorrenza dal 01/04/2023 al 30/05/2023;
Pag. 5 di 7 - Contratto di locazione relativo ad un immobile sito in Stornara (FG) con decorrenza dal 18/10/2022 al 17/10/2023.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socio- economica, è possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria. Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato8.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 10/09/2024
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 18/10/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Pag. 6 di 7 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 5 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 6 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 7 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 8 Cass. S.U. 24413/2021.